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14 agosto 2012

Iusreporter.it augura a tutti buone vacanze!

furlo-2012 Iusreporter.it e il suo curatore Avv. Giuseppe Briganti augurano a tutti

Buone vacanze!


Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a settembre


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diritto*internet - IRlegal - Avvocatlog - NuoveVieAvvocati - Guida mediazione civile



A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: corso per mediatori di ADR Semplifica a Pescara - settembre e ottobre 2012

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
ORGANIZZATO DA ADR SEMPLIFICA

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ai laureati in qualsiasi disciplina (con laurea anche triennale) ed agli iscritti ad un Ordine o ad un Collegio Professionale anche se non in possesso di un diploma di laurea.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di un’Ente di Formazione regolarmente iscritto nell’Elenco degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia, valido ai fini dell’iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Mediatori Professionisti e presso gli Organismi di Mediazione pubblici e privati.

Programma del corso
Il corso si sviluppa in 6 giornate per una durata complessiva di 54 ore, compresa la valutazione finale (4h). E’ prevista la partecipazione di un massimo di 30 corsisti, come per legge.
All’inizio del corso, i partecipanti riceveranno materiale didattico ed informativo contenente la presentazione utilizzata dai docenti, estratti della normativa italiana e comunitaria di riferimento e una raccolta di articoli e schede pratiche di preparazione alle simulazioni e ai video.
Il superamento della prova finale, prevista nell’ultima giornata di corso, consente di ricevere il titolo di Mediatore Professionista valido ai fini dell’iscrizione nelle liste dei mediatori di organismi pubblici e privati.

 

Si segnala il corso:

PESCARA

21 - 22 - 28 - 29 Settembre 2012
5 - 6 Ottobre 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi di ADR Semplifica tramite l'apposita casella

Segnalazione aggiornata al 01 agosto 2012. Unico responsabile dei corsi è ADR Semplifica. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di aggiornamento per mediatori (18 ore): Casi studio di mediazione nel settore delle telecomunicazioni, commercio elettronico e nuove tecnologie

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Corso svolto ai sensi del DM 180/2010
Aggiornamento biennale obbligatorio per i mediatori professionisti

Docente:  Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it


Sedi:

Milano, 19 e 20 ottobre 2012

Roma, 16 e 17 novembre 2012


Programma

Parte prima - Telecomunicazioni
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
Il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti approvato con Delibera AGCOM 173/07/CONS:
Definizioni adottate dal Regolamento
Ambito di applicazione
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Competenza per territorio
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com
Avviso di convocazione delle parti
Udienza di conciliazione
Riunione delle procedure pendenti
Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite
Esito della conciliazione
Conciliazione presso altri organismi di conciliazione
Gli organismi di composizione extragiudiziale di cui al d.lgs. 206/2005
La “conciliazione paritetica”
Rapporti con il d.lgs. 28/2010
Definizione della controversia innanzi l’AGCOM
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Parte seconda  - Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico, con particolare
riferimento alla mediazione telematica
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
L’attuazione in Italia della direttiva europea sul commercio elettronico e la composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di e-commerce
La Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie (EEJ-Net) e la Rete dei Centri europei
per i consumatori (ECC-Net)
Il Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia  civile e commerciale
(cenni)
La composizione extragiudiziale delle controversie nel Codice del Consumo
La raccomandazione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (cenni)
La raccomandazione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (cenni)
Le controversie del commercio elettronico e il decreto legislativo 28/2010
On-line Dispute Resolution
Introduzione agli ODR
La mediazione telematica: tecnologie e peculiarità
Esempi di regolamento dell’organismo di mediazione in cui è prevista la mediazione telematica
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Riassunto, conclusioni e discussione

©copyright - Avv. Giuseppe Briganti per CONCILIA s.r.l.

Per maggiori informazioni sul Corso e per ricevere il materiale per l’iscrizione invia senza impegno il modulo che trovi qui, specificando il tuo interesse per il Corso di specializzazione mediazione e nuove tecnologie







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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CONCILIA PRESENTA il Corso di WILLIAM URY che sarà finalmente in Italia il 12 Ottobre a VICENZA

Iusreporter.it segnala

CONCILIA PRESENTA il Corso di WILLIAM URY che sarà finalmente in Italia il 12 Ottobre a VICENZA



Il corso è in esclusiva europea ed i posti sono limitati.

Ury è considerato uno dei più grandi formatori e mediatori nel panorama formativo internazionale: autorità mondiale nel campo della negoziazione, da oltre trent'anni consulente e mediatore in ambito aziendale/politico e apprezzato autore del recente bestseller "Il NO positivo".

Info ed iscrizioni presso CONCILIA

concilia@concilia.it

0642016845

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy e "violazioni di dati personali": le nuove regole

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 26 luglio 2012, ha adottato le Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali.

In base ad esse, società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché, come si legge nel comunicato stampa del Garante del primo agosto 2012, tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.

In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall'Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le "violazioni di dati personali" ("data breaches") che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.

Le Linee guida adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all'obbligo di comunicare, in quali casi scatta l'obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l'Autorità e gli utenti di un avvenuto "data breach", i tempi e i contenuti della comunicazione.

Al fine di armonizzare le procedure e le modalità di notifica, l'Autorità ha comunque deciso di avviare una consultazione pubblica (con pubblicazione sulla G.U.), per acquisire da parte delle società telefoniche e degli Isp elementi utili a valutare l'adeguatezza delle misure individuate.


Ecco in sintesi i punti principali delle Linee guida del Garante.


Chi deve comunicare le violazioni
L'obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L'adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.


La comunicazione al Garante
La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell'entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. Per agevolare l'adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile on line sul suo sito (www.garanteprivacy.it).

All'esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove.


La comunicazione agli utenti
Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l'obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla "attualità" dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla quantità dei dati coinvolti.

La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.


I controlli del Garante
Per consentire l'attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.


Le sanzioni
Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro
. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell'inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.





A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità









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