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13 luglio 2012

Posta e privacy: le buste non devono recare indicazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce, come riportato nella newsletter dell’Autorità del 4 luglio 2012,  che sulle buste utilizzate dall'Inps per l'invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari.

Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell'Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell'invalidità civile all'interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione.

L'Autorità ha ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che i plichi postali non devono recare, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario.

Dopo l'intervento del Garante, si legge ancora nella newsletter dell’Autorità, l'ente previdenziale ha provveduto a modificare le sue procedure e ha disposto che sulle buste utilizzate per l'invio di documentazione sanitaria sia apposto unicamente il timbro della filiale Inps mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio.




A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali

Intervento della ministro Paola Severino per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario forense 2012

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « Signor Presidente, Signori Avvocati,

Rivolgo il mio doveroso saluto a Lei nella qualità di  Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense.

Sono grata a tutti voi per l’invito a partecipare a questa solenne seduta, che  corrispondeva  ad un preciso proposito, manifestato all’atto del mio insediamento, per i legami che derivavano dalla comune professione.

Oggi vivo il presente incontro come un dovere istituzionale,  legato  altresì  alla delicata fase della vita del Paese, nel cui contesto il tema della giustizia richiede la massima attenzione e un notevole impegno da parte di tutti, specie in un momento così difficile   per le ridotte risorse disponibili.

Proprio  in tema di stanziamenti per la giustizia,  si è cercato di non incidere sulla funzionalità di un servizio “essenziale” per i cittadini e l’auspicata crescita economica, utilizzando, al meglio, le risorse disponibili, concentrando gli interventi su alcune priorità essenziali, per assicurare una amministrazione delle giustizia efficiente ed efficace.

Perché si possa pervenire all’auspicato progressivo miglioramento della situazione in essere, è necessario valorizzare gli spazi per un dialogo costruttivo tra i soggetti istituzionali, animati dal comune obiettivo del miglioramento del sistema giudiziario.

E’ necessario avviare un nuovo metodo di lavoro fatto di concretezza ed operatività, dove il confronto anche serrato, superi ogni logica di contrapposizione e consenta  un approccio solidale ai problemi, così da trovare soluzioni con il contributo di tutti.

In quest’ottica, ho sempre ritenuto necessario individuare insieme (Parlamento, Governo, Ministro, CSM, Consiglio Nazionale Forense) le scelte da compiere per interventi incisivi e permanenti sulle complesse questioni della giustizia, pur rivendicando al Governo il diritto-dovere di assumere decisioni, anche impopolari, quando la situazione o, ancor più, una legge-delega o di delegificazione, lo impongano.

So che i provvedimenti adottati non hanno trovato sempre il consenso del mondo forense, anche se nel suo complesso e nella sua parte più ragionevole, operosa e silenziosa, esso ha mostrato di comprenderne la necessità.

Signor Presidente la sua relazione è stata ben più di una sintesi di un anno. Lei, giustamante, ha posto al centro della sua analisi un importante passaggio: il confronto.

Il confronto per dare spazio all’avvocatura, quale pilastro del sistema giuridico; il confronto per porre attenzione ai problemi generali delle libere professioni ed a quelli specifici della professione forense.

Il confronto, però, è utile se si svolga tra interlocutori che hanno intenzione di costruire insieme, basandosi su valori condivisi dalla collettività e non già tra soggetti pregiudizialmente contrapposti, animati da valori di parte, o peggio da interessi personalistici e localistici.

La mia storia personale, la mia esperienza accademica e professionale vanno tutte nella direzione di una concezione “alta” della professione di avvocato. Egli è il necessario attore del contradditorio processuale, senza il quale non vi può essere processo giusto.

Il ruolo dell’avvocato pone oneri che vanno oltre i normali assetti professionali, perché è il protagonista, in condizioni di parità dignità con l’accusa pubblica, nella dialettica processuale e perciò la sua funzione è una condizione di legittimazione della giurisdizione.

La sua, sig. Presidente, è una ampia diagnosi sui disagi delle professione e soprattutto di quella forense, che si innestano su una concezione illuminata del ruolo di avvocato. Un modello di professionista autonomo ed indipendente, consapevole della dimensione pubblicistica della funzione difensiva, quale è stato –mi piace che sia stato ricordato e voglio anch’io rendergli merito- l’avv. Fulvio Croce, Presidente dell’Ordine di Torino, ucciso per difendere la tenuta dello Stato di diritto, nel momento del massimo attacco delle organizzazioni terroristiche.

Tuttavia non posso non evidenziare come ci si ritrovi spesso in questa immanente contraddizione, che da un lato si sollecita la necessità di riforme ed al contempo ci si lamenta dei cambiamenti normativi.

Conciliare questa contrapposizione, seppur difficile non è impossibile.

Penso quindi, forte delle precedenti esperienze, ad un tavolo di consultazione al Ministero, che veda la presenza degli operatori giudiziari, ma soprattutto aperto al confronto di magistrati e avvocati.

Ritengo che questa iniziativa possa aiutare a superare le recenti incomprensioni ed essere un’utile tassello sulla strada del confronto da Lei  sig. Presidente tanto auspicato. Ritengo che questo metodo di lavoro, possa costituire un passaggio importante per potere ottenere contributi utili e concreti nella individuazione delle soluzioni adeguate ai problemi.

Ritengo però giusto evidenziare un concetto fondamentale che voglio esporre partendo da un dato da tutti condiviso, che è quello dell’attuale insostenibilità della giustizia civile, su cui ritornerò nel corso della relazione.

E’ opinione generalizzata che bisogna ridurre i carichi di lavoro del giudice civile, per evitare che sia travolto da un peso insostenibile, con effetti devastanti per il settore.

Vi è la generale condivisione di prevedere meccanismi deflattivi che possano contribuire alla riduzione dei flussi e quindi a un più agevole smaltimento del carico.

Si è intervenuti con la legge sulla mediazione civile, che, con i limiti di cui dirò, sta producendo qualche risultato utile. Ebbene, mi pare giusto chiedere riforme per conseguire un certo risultato; quando poi le riforme, sia pure con fatica, arrivano, senza la necessaria collaborazione, l’applicazione diventa ardua.

Io penso che confronto significhi anche collaborazione e che sia questa la giusta prospettiva in cui collocarsi. O l’esperienza dimostra la necessità di modifiche oppure bisogna adeguarsi alla normativa adottata.

Proprio la disciplina della mediazione civile dimostra la sua notevole importanza per il funzionamento del processo civile.

Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012.

Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.

Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.

Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.

In quest’ottica, è importante il ruolo dell’avvocato nella possibilità di l’accesso alla mediazione. Appare quindi necessario sensibilizzare alla pratica della mediazione, valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria. In questo senso apprezzo l’iniziativa del Consiglio di diffusione, attraverso una apposita Commissione, della cultura della conciliazione. Come auspico un forte incremento degli organismi costituiti dagli Ordini forensi, quale garanzia di imparzialità, correttezza e professionalità.

Uno dei primi impegni assunti al momento dell’insediamento del nuovo Governo ha riguardato l’istituzione del Tribunale delle Imprese.

Si tratta di una riforma che assume un rilievo centrale per il recupero della competitività del Paese rispetto agli altri “concorrenti” europei.

L’obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia d’impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari, è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medie/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato.

Per rendere operativa, nell’immediato, la riforma, ho chiesto il contributo   del CSM affinchè in fase di avvio si possano adeguatamente e tempestivamente predisporre le peculiari misure organizzative necessarie, e l’adeguamento degli organici dei magistrati nelle sedi ove è previsto un sensibile aumento dei carichi di lavoro in conseguenza degli operati accorpamenti.

Il CSM, con la delibera del Plenum del 11.7.012, nell’esprimere pieno apprezzamento per la riforma, ha elaborato una disciplina secondaria elastica, che contempla moduli organizzati alternativi, tutti comunque orientati alla creazione di sezioni specializzate. In questa logica, è stata  prevista la possibilità di una regolamentazione secondaria che preveda, in sede di mobilità, trasferimenti mirati dei magistrati presso i nuovi uffici.

Al contempo e in via speculare, si è inteso intervenire sul processo civile di secondo grado e su quello di Cassazione.

Ciò si è fatto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante, “Misure urgenti per la crescita del paese”.

Con le nuove norme si è inciso sul giudizio di appello prevedendo un filtro volto a realizzare una sorta di scrematura degli atti di gravame (ad esclusione delle cause per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del p.m., che si presumono connotate da un rilevante interesse pubblico), fondato sulla ragionevole probabilità di accoglimento del mezzo. In questo modo diverrà possibile selezionare le impugnazioni meritevoli di essere trattate approfonditamente, cui destinare in via esclusiva le risorse delle Corti di Appello.

Nel settore civile, la pendenza complessiva nel periodo 2010-2011 è in aumento nelle Corti di Appello (444.908 nel 2011 a fronte di 430.503 nel 2010, con un incremento del 3,3%). Sempre nel medesimo periodo, nonostante una flessione delle iscrizioni di nuovi giudizi in appello, la durata media dei procedimenti di secondo grado è aumentata da 947 a 1032 giorni ( più 9%).

Nel 68% dei casi, le sentenze di appello sono di conferma della decisione di primo grado.

Anche per il giudizio di cassazione, nonostante una diminuzione delle pendenze dei giudizi civili ed un aumento della produttività dei magistrati, si registra un aumento della durata media del procedimento civile, aumentata nel 2011 a 36,7 mesi, contro i 35,4 del 2010. La percentuale di accoglimento delle impugnazioni è del 35%.

Tale situazione ha ingenerato una sorta di incentivo all’impugnazione, costituito dalla prospettiva di lucro relativa all’indennizzo riconosciuto dalla c.d. legge “Pinto”, dipendente dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo.

La valutazione sulla proponibilità del gravame non dipende più dal risultato processuale atteso, ma dalla prospettiva di lucro relativo all’indennizzo riconosciuto dalla legge c.d. Pinto.
Infatti, i dati del contenzioso relativo alla c.d. Legge Pinto registrano un continuo aumento. I ricorsi alle Corti d’Appello al 2011, sono 53.138, rispetto ai 44.101 nel 2010, con un incremento annuale del 20,5%.

Anche per la Corte di Cassazione, la c.d. legge Pinto è diventata un’area di rilevante impegno, considerato che nel 2011 sono stati definiti 3.709 ricorsi, pari all’11,3% del totale della produzione.
Tale insostenibile situazione ha indotto a prevedere, nello stesso decreto legge, significative modifiche alla disciplina sostanziale e processuale, dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale.

L’intervento è animato dagli obiettivi paralleli di razionalizzare il procedimento giurisdizionale presso la Corte di Appello e di contenere la spesa pubblica collegata agli indennizzi che ne derivano.

Siamo infatti arrivati al paradosso che gli stessi procedimenti di indennizzo per violazione della durata ragionevole, causa i ritardi nelle definizioni, generano a loro volta ulteriori richieste per eccessiva durata, in una sorta di circolo vizioso che si autoriproduce senza fine.

La necessità di intervenire soprattutto sulle dinamiche giudiziarie che possano contribuire positivamente al superamento dell’attuale congiuntura economica ha indotto ad introdurre alcune significative modiche all’istituto del concordato preventivo e dell’accordo sulla ristrutturazione dei crediti, sul modello del Chapter 11, della legge fallimentare americana.

L’opzione di fondo è quella di incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, prevedendo che il debitore possa accedere alle protezioni previste dalla legge fallimentare, sulla base della mera presentazione della domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione relativi alla richiesta entro un termine che viene deciso dal giudice.

Sicuramente significativo è stato poi l’impegno sul fronte dell’organizzazione delle strutture centrali e periferiche.

Una priorità assoluta è quella di procedere con una gara nazionale per la gestione del servizio di ascolti telefonici e ambientali. Da tale iniziativa ci si aspetta di ottenere risparmi tra i 200 ed i 250 milioni di euro l’anno, già inseriti nel decreto legge sulla Spending Review.

Sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza nel civile, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi strutturali per le zone disagiate, d’intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, abbiamo programmato un intervento per il miglioramento delle performance dei servizi della giustizia civile nei Tribunali delle regioni del Sud Italia, che porterà ad attivare il processo civile telematico e le notifiche telematiche in una ventina di sedi.

La seconda linea di azione supporterà l’attivazione del sistema di gestione del flusso di lavoro dei decreti ingiuntivi telematici in alcuni uffici giudiziari individuati all’interno dello stesso gruppo di Tribunali.

In tempi in cui il Governo è impegnato nell’opera di riqualificazione delle spesa e di recupero dell’efficienza, auspico di trovare, almeno sulle linee di fondo, la condivisione  del Consiglio sul delicato  intervento di riduzione e redistribuzione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado.

Al decreto attuativo della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie relativo al corposo riassetto degli uffici del giudice di pace, che tante risorse consentirà di recuperare e riutilizzare presso gli uffici con maggiore deficit di personale amministrativo, si affianca ora quello sulle sezioni staccate e sui tribunali non provinciali.

Le resistenze locali, soprattutto dei fori interessati alla revisione,  per molti versi comprensibili, ma dalle quali non possiamo farci condizionare, sono talmente rilevanti che soltanto la piena collaborazione tra le nostre Istituzioni potrà consentire di portare a termine questa importante riforma, attesa oramai da troppo tempo e non più differibile.

Auspico che sul punto vi sia una valutazione scevra da pregiudizi, così come finora è avvenuto con il CSM, i cui componenti e soprattutto il Vice-Presidente avv. Vietti, nell’esprimere in pubblico le loro opinioni, hanno convenuto sulla necessità di razionalizzazione delle geografia giudiziaria.

Ovviamente il pensiero del CSM sarà quello del parere che è chiamato ad adottare nei termini previsti dalla legge di delega.

La bontà delle sintesi finali di tutti questi sforzi avrà riconoscimento, forza ed autorevolezza direttamente proporzionali al grado di condivisione che si vorrà dare a questo lavoro.

Il Ministero è anche impegnato su un tema di diretto interesse per l’avvocatura.

Si tratta dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. L’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale.

Individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all’eliminazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l’attività normativa secondaria, sono stati fissati nelle varie leggi che si sono succedute nel tempo.

Lo schema di decreto in corso di elaborazione è destinato a riformare, nei limiti dei principi indicati dalla legge, tutte le professioni regolamentate siano quindi esse esercitate da professionisti iscritti in ordini che da quelli organizzati in collegi.

Ne deriva una struttura dell’articolato, unico per tutte le professioni, ripartito in quattro Capi, il primo dei quali reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune necessarie disposizioni specifiche relative a singole categorie professionali.

La disciplina, ispirata da esigenze di tutela della qualità della prestazione e del cliente (che si trova in una posizione di c.d. “asimmetria informativa” rispetto al professionista, non potendone valutare la qualità del servizio), riguarderà l’ accesso ed esercizio dell’attività professionale; la pubblicità degli albi professionali territoriali; l’obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione; il tirocinio per l’accesso alla professione e la formazione permanente; la riforma del sistema disciplinare delle professioni; la problematica del compenso per le prestazioni professionali collegata agli obblighi informativi in favore del cliente ed alla previsione di un preventivo di massima.

Proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha emesso il proprio parere, i cui punti salienti riguardano:

  • l’obbligatorietà del tirocinio per tutte le professioni;
  • la presenza di terzi non iscritti nei consigli disciplinari locali;
  • l’incompatibilità tra funzioni amministrative e disciplinari anche per i consigli nazionali che svolgono funzioni giurisdizionali.

Dico subito che ho qualche perplessità sui suggerimenti del Consiglio di Stato, specie sull’ultimo punto, attesa la natura di giudice speciale del Consiglio Nazionale Forense, come sottolineato dal prof. Alberto Capotosti, che impone la necessità di cambiamenti attraverso una fonte primaria.

In ogni caso, le indicazioni dell’Organo consultivo saranno oggetto di studio e di approfondimento, così da individuare le soluzioni più adeguate, corrispondenti al mandato del Legislatore.

Dico anche che qualche perplessità aggiuntiva la nutro anche in merito ai rilievi fatti dal Consiglio di Stato in materia di regolamentazione tariffaria.

Sono perfettamente consapevole e perciò  ho molto apprezzato l’analitica relazione del Presidente Alpa sul fatto che la nuova regolamentazione (proveniente da più fonti) interviene in modo sensibile sul rapporto tra fonte legislativa e potestà di regolamentazione interna.

Analizzando tale problematica in chiave di rapporti tra ordinamenti giuridici – continuando a considerare quello libero-professionale come tale - si può affermare che le due realtà, l'una sovrana, l'altra autonoma (o se si preferisce l'una derivante, l'altra derivata), non siano mondi separati ed incomunicanti: l'entificazione del soggetto esponenziale della categoria da parte dello Stato rappresenta, invero, un primo ed importante punto di snodo e di contatto ed è la testimonianza del fatto che l'ordinamento generale ha inteso assumere come doverosa la cura di alcuni interessi correlati all'attività professionale. Ed in base al principio generale secondo cui l'ordinamento derivato, pur essendo autonomo, non può porsi in conflitto con l'ordinamento derivante, si ricava il corollario che sancisce l'assoluta impossibilità delle norme interne a porsi in contrasto con la normazione primaria (e con quella regolamentare che intenda dare attuazione alla stessa) ed, ovviamente, con i principi costituzionali e generali dell'ordinamento derivante.

Rispetto a tale problematica credo però che un punto di equilibrio possa individuarsi nel riconoscimento di una capacità normativa interna, nel contesto delle fonti istituzionali, purchè le regole prodotte  siano in armonia con “la tavola dei valori” che sta alla base dell’ordinamento giuridico.

Ho già espresso questo pensiero ieri, quando, in termini molto più divulgativi, ho evidenziato che il Governo, con emanazione del egolamento sulle professioni, sta attuando una precisa legge dello Stato che ad esso ha conferito una delega per disciplinare alcuni aspetti comuni agli ordinamenti professionali. L’Esecutivo non può invece ispirarsi a principi contenuti in un disegno di legge ancora all’esame delle Camere. Va inoltre precisato che la potestà regolamentare conferita dalla legge delega è limitata al solo regime ordina mentale della professione forense e non incide affatto sulle modalità di pieno esercizio del fondamentale diritto-dovere di difesa, che sono e rimangono disciplinate dalle legi vigenti, su base costituzionale.

Sig. Presidente, sigg. Avvocati, ho voluto soltanto far conoscere le coordinate principali del mio impegno di Governo, lieto dei tanti suggerimenti che ho ascoltato sui temi sollevati e su altri che potranno venire dal Consiglio Nazionale Forense nel moltiplicarsi, come io mi auguro,  delle occasioni di incontro.

Sono infatti convinta che il confronto, anche serrato, è il metodo migliore per poter progredire nel segno di una condivisa azione di recupero di efficienza, che è certamente desiderio di tutti.

Non credo invece che dallo scontro possano derivare risultati utili.

Mi auguro quindi che l’incontro con il massimo organo istituzionale dell’avvocatura italiana sia fruttifero per tutti, per l’avvocatura, ma anche per me, del cui mondo sono orgogliosa di essere stata parte.

Grazie ».


Fonte: www.giustizia.it




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

ALPA (CNF): DI QUESTO PASSO CI SARÀ IL CREDIT CRUNCH DEI DIRITTI MA L’AVVOCATURA VUOLE CONTRIBUIRE ALL’USCITA DALLA CRISI

ALPA (CNF): DI QUESTO PASSO CI SARÀ IL CREDIT CRUNCH DEI DIRITTI MA L’AVVOCATURA VUOLE CONTRIBUIRE ALL’USCITA DALLA CRISI: INVESTE IN QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO. PER QUESTO CHIEDE LA RIFORMA PER LEGGE E DI NON ESSERE DISCRIMINATA RISPETTO ALLE ALTRE PROFESSIONI

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « 13/07/2012 - Oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario forense alla presenza del ministro Severino

Roma 13/7/2012. Per uscire dalla crisi economica c’è bisogno anche di democrazia, di tutela dei diritti e del rispetto dell’autonomia e indipendenza dell’avvocatura. Ma il legislatore, sancendo il primato dell’economia sul diritto, sta affrontando la questione con le sole categorie economiche, che finora peraltro non hanno evitato il disastro economico.

Nella amministrazione della giustizia si sta assistendo a uno svilimento dell’Avvocatura e alla trasformazione del sistema giudiziario in un percorso ad ostacoli.

E’ accorata l’analisi contenuta nella relazione di apertura del nuovo anno giudiziario forense, pronunciata ieri dal presidente del Cnf Guido Alpa, davanti alle più alte cariche dello stato e al ministro della giustizia Paola Severino.

“L’avvocatura sta conducendo il suo percorso di guerra dal 1994, anno al quale sono rimaste inchiodate le tariffe, da allora mai aggiornate. Le statistiche della Cassa forense segnalano una continua contrazione del reddito della categoria; ma la realtà è ancora più grave, perché il numero di chi svolge la professione è di gran lunga superiore a coloro che sono iscritti alla cassa. Gli avvocati vivono una situazione di precarietà, che sarà ancor più aggravata dal decreto ministeriale sui parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Eppure non gode di alcun incentivo o facilitazione per la conduzione dei propri studi legali”.

I diritti dei cittadini compressi dalle più recenti riforme
. “L’Europa dei diritti”, rileva Alpa. “ non impone liberalizzazioni selvagge, e chi sostiene che le misure diverse da quelle necessarie a ridurre il debito pubblico e a rilanciare l’economia sono dettate dall’Europa fa un uso ideologico del diritto comunitario.

I diritti non sono merce
perché non possono essere inscatolati in formule processuali compresse come se fossero rinchiusi dentro una bottiglia. I diritti non sono merce perché non possono essere sviliti od ostacolati da alti costi di accesso alla giustizia o affidati a procedimenti coattivi di conciliazione per di più amministrati da persone non competenti. I diritti non sono merce perché non possono essere difesi da avvocati asserviti a soci di capitale. I diritti non sono merce perché non possono essere trasportati da presidi giudiziari territoriali a centri di smistamento regionali o provinciali senza adeguate garanzie”.

La professione
. Alpa è diretto: si sta assistendo a uno svilimento dell’Avvocatura e delle professioni in generale. “Se liberalizzare significa rispettare le autonomie, non si comprende perché le manovre finanziarie abbiano infierito sulle professioni con la imposizione di limiti di ogni tipo, inaugurando una stagione dirigista che esprime una linea del tutto opposta a quella pubblicizzata. Il legislatore italiano ha trasferito competenze del Consiglio nazionale forense al potere esecutivo; ha rimodellato il rapporto avvocato-cliente; ha inciso i codici deontologici stabilendone i confini per materia e per modalità operative; ha modificato le regole sull’accesso sottraendone il controllo agli Ordini; ha abolito alcune competenze degli Ordini, in particolare quelle volte a valutare la congruità del compenso. Questo eccesso di misure ha ridotto le garanzie dei cittadini”.

Per Alpa “Il quadro giuridico che si sta delineando nel nostro Paese in materia di professioni è unico in Europa, in contrasto con le direttive e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea”. Il Parlamento europeo invoca invece una Avvocatura (Risoluzione 23 maggio 2006) indipendente, senza conflitti di interesse, che vede tutelato il segreto professionale.

L’attentato più grave è perpetrato con l’introduzione di società di capitale tra i professionisti: lo schema di regolamento ministeriale non reca alcun limite ai poteri gestionali di soci non professionisti, non prevede espressamente che la società tra professionisti non possano fallire o possano accedere alle norme sul sovraindebitamento. Anche gli aspetti fiscali sono carenti, rileva il presidente del Cnf, suggerendo che sarebbe opportuno chiarire che i redditi prodotti dalle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo e se il socio di capitali debba essere una persona fisica o anche una persona giuridica. Tutti profili di incongruità che il CNF ha segnalato alle Istituzioni competenti e che dovranno essere considerati nella redazione definitiva dei testi.

La riduzione del ruolo della difesa.
Nel passare in rassegna gli interventi normativi sulla giustizia, Alpa ha sottolineato come “la parossistica idea di riduzione dei costi ha finito per ridurre il ruolo dell’avvocato nel processo, con una linea economicistica di dubbia costituzionalità e contraria ai principi espressi dalla Carta Ue dei diritti fondamentali. Si cerca di contenere il ruolo dell'avvocato, quasi che non si trattasse più di un necessario intermediario e del più valido collaboratore del giudice, ma di un personaggio eventuale, se non secondario in un processo che è dominato dal giudice”. E’ rimasta aperta la questione della equiparazione dei ruoli tra accusa e difesa.

Si sono introdotti espedienti, ricorrendo a molteplici modificazioni del codice di procedura civile, non sistematici ma "erratici" per la diminuzione dei termini per ridurre la durata del processo, la introduzione di sanzioni a carico dell'avvocato in caso di inesatta applicazione delle regole, termini di prescrizione e di decadenza, che hanno reso molto più complesso il ruolo del difensore. Per non parlare della mediazione: si è condizionato il processo a una fase conciliativa obbligatoria, dinanzi a conciliatori o mediatori non professionali, senza necessità di avvalersi di un avvocato. Alpa ricorda che “l’avvocatura crede fermamente nella giustizia alternativa ma con uguale fermezza è convinta che il suo successo passi attraverso la libera e consapevole scelta dei litiganti e di una sistema di giustizia togata affidabile ed efficiente”. Il Cnf peraltro ha contribuito a diffondere la cultura della conciliazione volontaria e dispiegato un notevole impegno per formare gli avvocati che difendono gli assistiti nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e gli avvocati che intendono svolgere attività di conciliatore (gli gli Organismi di conciliazione istituiti presso gli Ordini forensi sono 107 e altri 20 sono in attesa. Dal 21 marzo 2011 al fine aprile 2012, i procedimenti definiti da questi Organismi sono stati 14.394, con un tasso di successo dei tentativi di conciliazione pari al 34, 5%, ndr).

La revisione della geografia giudiziaria si è tradotta nella soppressione dei tribunali minori, che pure assicurano la c.d. giustizia di prossimità, perché costituiscono una eccessiva spesa pubblica senza controllare voce per voce ma annullando la supposta fonte di spesa; si sono ridotti i riti processuali (ma in modo così contorto che nella sostanza i riti si sono moltiplicati), si è proposto di ridurre i gradi del processo, e persino le ragioni di accesso alla Corte di Cassazione; si sono ancora quadruplicati i costi per l'instaurazione delle cause. “Questa linea economicistica, che ritengo in contrasto con i principi costituzionali, appare anche in contrasto con i principi espressi della Carta europea dei diritti fondamentali, che proprio alla giustizia, e quindi all'avvocato, dedica importanti disposizioni. “

Le riforme in materia di giustizia
. L’effetto finale di tutti i più recenti interventi è stata definita da un autorevole studioso di diritto processuale civile una “giustizia incivile”. Le disposizioni sono estremamente volatili; e abdicano al principio di coerenza. “ Anche per un avvocato è difficile inseguire gli interventi a raffica diretti a modificare questa o quella norma del codice di procedura civile”, dice Alpa. L’unificazione dei riti, con l’ambizione di ridurre da trenta a tre i modelli procedurale, ne ha aumentati a 35; si riducono i tempi del processo tagliando gradi, fasi, il testo delle sentenze; si puniscono i cittadini per gli “errori professionali” (condanna per lite temeraria, sanzioni per il mancato tentativo di conciliazione, sanzioni per l’esito negativo della istanza in appello per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, sanzioni per l’eccessiva durata del processo, sanzioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e così via).

I dati su Procedimenti disciplinari e Esami.
Nel corso del 2011 si sono tenute 33 udienze, sono stati esaminati 299 ricorsi e decisi 234, pari al 75% dei ricorsi esaminati, di cui 93 si sono conclusi con il rigetto (41,5%), 73 con declaratoria di inammissibilità (32,5%), 15 parzialmente accolti (6,5%) e 32 accolti (14,5%); quanto alle sanzioni disciplinari, che hanno costituito quasi il 61% dei ricorsi decisi (con 137 decisioni) e il 46% dei ricorsi complessivamente esaminati, è stata comminata in 5 casi la radiazione (4%), in 14 la cancellazione (10%), in 43 la sospensione (31,5%), in 31 la censura (23%) e in 28 l’avvertimento (20,5%). I ricorsi pendenti alla fine del 2011 erano 396.

Nel primo semestre del 2012 sono stati già decisi 91 ricorsi.

Quanto agli esami di abilitazione
, gli ultimi dati completi riferiti al 2010 parlano di una contrazione del numero degli idonei: poco meno del 24% dei partecipanti (7.969 su 33.403 candidati presenti agli scritti); nel 2009 la percentuale è stata del 31,43. I Cassazionisti iscritti al 31 dicembre 2011 sono oltre 50.700 ».

 

Fonte: comunicato stampa CNF 13/07/12

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

04 luglio 2012

Mediazione civile e privacy: prorogate le autorizzazioni del Garante

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell’Autorità del 4 luglio 2012, ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati.

La decisione, si legge ancora nella newsletter, è stata assunta  allo scopo di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni con le quali l'Autorità ha semplificato le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione, mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

La prima autorizzazione dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.


La mediazione delle controversie civili, evidenzia l’Autorità, è una procedura obbligatoria affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

Il nuovo istituto comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno  da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).



A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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Spamming telefonico: chi acquista liste di contatti risponde dei dati come titolare del trattamento

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) « È pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte del sig. XY che ha lamentato la ricezione di chiamate indesiderate a carattere promozionale da parte di EE S.p.A. sulla propria utenza di telefonia fissa, nonostante l'intestatario ne avesse curato l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 5 del Codice.

In replica alla richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio, la società ha affermato che i relativi recapiti non sono stati estratti dagli elenchi telefonici, bensì "acquisiti da CD S.p.A., società che si occupa di generazione di anagrafiche con consenso per il marketing diretto . e da questa ceduti ad EE in virtù del contratto di fornitura di liste di nominativi stipulato . in data 3 dicembre 2010", versato in atti; che, inoltre, le informazioni personali in questione sono state comunicate dal sig. XY, in quanto possessore di un telefono cellulare marca MM, all'atto della compilazione di un questionario web sul sito della società MM il 1° febbraio 2007 per l'iscrizione al club MM Village, attraverso cui beneficiare di "servizi aggiuntivi e di customer care".

A seguito di un supplemento di istruttoria, CD S.p.A., destinataria di ulteriore, specifica richiesta di informazioni, non ha provato l'avvenuta acquisizione di un valido consenso informato dell'interessato. Ha infatti dichiarato che "purtroppo . il web server utilizzato . era configurato in modo tale da non mantenere un'associazione diretta tra l'indirizzo IP dell'utente e i singoli dati da questi inseriti nel questionario né un collegamento fra l'indirizzo IP dell'utente e il rilascio del consenso". Ha ammesso, inoltre, che la manifestazione di volontà del sig. XY è stata in realtà condizionata da "un meccanismo bloccante per cui senza consenso le anagrafiche e le risposte inserite non venivano nemmeno memorizzate". In altri termini, "l'utente poteva passare alla pagina successiva solo se le precedenti pagine erano state correttamente compilate", di modo che "in caso di mancata selezione del check box di consenso ("no" al trattamento dei dati con fini di promozione commerciale) i dati non erano salvati e l'utente veniva reindirizzato verso una nuova pagina web che indicava la necessità del consenso pena la mancata iscrizione al club".

La formula utilizzata da CD S.p.A. per l'acquisizione del consenso è risultata caratterizzata, tra l'altro, da notevole indeterminatezza, dunque inidonea ad acquisire una reale consapevolezza da parte dell'interessato sui concreti destinatari della comunicazione dei suoi dati personali. Il segnalante, in effetti, è stato testualmente indotto ad acconsentire al generico utilizzo dei propri dati "per finalità promozionali e di ricerche di mercato e per la comunicazione dei dati (CAMPO BLOCCANTE)" (cfr. punto D28 della legenda versata in atti da CD). Anche la versione estesa del testo dell'informativa che CD ha dichiarato essere presente sul sito riporta, quanto ai possibili destinatari della comunicazione dei dati, l'altrettanto generica dicitura di "società che operano nei settori di largo consumo, grande distribuzione, editoriale, finanziario, automobilistico, servizi ed associazioni benefiche"; con l'avvertenza che il loro elenco "è presente presso la sede di CD" e dunque, di fatto, praticamente inaccessibile e non conoscibile dagli interessati.

Occorre poi valutare il ruolo ricoperto nella specifica vicenda da EE S.p.A..

Questa società - la quale, lo si ribadisce, ha acquistato da CD S.p.A. una lista di dati personali in relazione ai quali sarebbe stato preventivamente raccolto il consenso per l'utilizzo a fini commerciali - non è esente da responsabilità con riguardo al trattamento dei dati del segnalante.

Sebbene, infatti, il contratto per la "fornitura liste di nominativi nel segmento residenziale" stipulato tra CD S.p.A. ed EE S.p.A. stabilisca, a più riprese, che soltanto la prima società agisce nella qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle iniziative commerciali di EE S.p.A.; che, appunto in tale veste, si obbliga a nominare "i teleseller di EE. responsabili del trattamento . non prevedendosi alcuna comunicazione o accesso di EE alle informazioni", di modo che EE S.p.A. si limiterebbe, invece, "a dettare . i criteri di individuazione dei nominativi da contattare senza alcuna ingerenza nel trattamento dei relativi dati" (in tal senso le premesse al contratto, nonché i suoi artt. 2.2 e 12), tuttavia anche EE S.p.A. deve essere considerata titolare del trattamento delle informazioni personali dei destinatari delle iniziative commerciali adottate in suo nome e per suo conto. A questa società competono, infatti, le decisioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. f), del Codice.

Confortano questo convincimento diversi elementi, che devono essere peraltro valutati anche alla luce dell'orientamento già espresso dal Garante nel richiamato provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011 in materia di "titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali". Vi sono stati evidenziati gli indici che, in termini concreti, consentono di riconoscere la qualifica di titolare, tra l'altro, al soggetto che venga percepito come tale dall'interessato (in tal senso, la segnalazione del sig. XY); al soggetto, inoltre, che benefici del contatto promozionale, inteso quale antecedente logico dell'instaurando vincolo contrattuale tra la stessa EE S.p.A. e l'utente; a quello che disciplini, regolamentandoli nel dettaglio, modalità, compiti, ruoli e procedure dell'attività di telemarketing. Nella fattispecie all'esame, fin dalle disposizioni del contratto si evince che ad EE S.p.A. compete la scelta in ordine ai criteri di individuazione dei nominativi da contattare, dunque alle modalità del trattamento; che, inoltre, i teleseller agiscono "in qualità di responsabili del trattamento come da nomina diretta da parte di CD e secondo le indicazioni che la stessa comunicherà direttamente, fatte salve le intese con il committente" (art. 2.1); che, poi, compete a EE S.p.A. stessa"mettere a disposizione di CD la piattaforma informatica che sarà necessaria per consentire a CD la comunicazione ai teleseller dei dati provenienti dall'archivio di cui in premessa" (art. 4.2). Sono pattiziamente fissati i principi per i quali i contraenti disciplinano congiuntamente le modalità di effettuazione delle chiamate e le fasce orarie prescelte (art. 4.3 e 4.4) e si obbligano alla preventiva condivisione delle regole ("script") da utilizzare per lo svolgimento delle attività (ancora art. 4.4, lett. c)).

E ancora: in base alla disposizione dell'art. 4.4. lett. d) si conviene che il teleseller, in caso di esercizio del diritto di opposizione da parte dei soggetti contattati, comunichi "settimanalmente a CD - a mezzo del committente (cioè EE) - le cancellazioni" da effettuare. È anche disciplinata dal contratto la "trasmissione delle richieste a EE" di coloro che aderiranno alle offerte prospettate, attività che compete ai "responsabili del trattamento" ancorché con l'ininfluente cautela derivante dal fatto che quei dati "verranno di seguito immediatamente cancellati".

Un ulteriore elemento per cui EE S.p.A. non è esente da responsabilità in quanto titolare è costituito dalla clausola di manleva, di cui all'art. 12.4, ai sensi della quale CD S.p.A. si obbliga a tenere indenne EE S.p.A., tra l'altro, a fronte di eventuali "sanzioni penali o condanne conseguenti ad azioni in qualsiasi modo proposte e a provvedimenti di Autorità e pronunce giudiziali . in qualsiasi modo connesse all'utilizzo delle anagrafiche e dei dati contenuti nel data base"; con ciò dimostrando la piena consapevolezza di EE S.p.A. della possibile attribuzione di responsabilità alla società committente per fatti connessi alla gestione di quei dati.

È poi la stessa EE S.p.A. ad ammettere che, a seguito della ricezione della segnalazione, ha provveduto "a cancellare, conformemente alla volontà manifestata dall'utente, tutti i riferimenti riconducibili all'interessato dalle proprie banche dati" (cfr. il riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità); una esplicita conferma allora che, diversamente da quanto previsto nel contratto, le informazioni personali del Sig. XY, presenti all'interno degli archivi della società, hanno senz'altro costituito oggetto di trattamento anche da parte di quest'ultima.

D'altro canto diversamente argomentando, anche avuto riguardo ad un punto di vista squisitamente contrattuale, ci si troverebbe di fronte ad una pattuizione - il richiamato accordo tra CD S.p.A. ed EE S.p.A. - nella quale il sinallagma proprio del negozio giuridico posto in essere (e cioè la fornitura, verso corrispettivo, delle liste di dati personali di interessati che hanno acconsentito alla ricezione di iniziative di carattere commerciale) risulterebbe di fatto alterato, dal momento che quei dati sarebbero destinati, nella formale volontà dei contraenti, a permanere nella sfera giuridica del soggetto fornitore. Questi, infatti, si limiterebbe a riversarli ai propri responsabili, senza possibilità alcuna per l'acquirente di poterne disporre, nonostante il pagamento del relativo prezzo; con l'innegabile vantaggio di tenere indenne EE S.p.A. da oneri, obblighi e responsabilità connessi all'esercizio della titolarità.

In tale situazione, tuttavia, l'oggetto stesso del contratto risulterebbe illecito poiché si realizzerebbe in tal modo un indiretto risultato elusivo delle norme imperative del Codice che disciplinano, appunto, obblighi, oneri e responsabilità del titolare del trattamento di quelle informazioni.

In realtà invece, e per tutti i motivi evidenziati, la disciplina pattizia non corrisponde al reale atteggiarsi dei rapporti, ivi compresi quelli rilevanti in materia di protezione dei dati personali: anche EE S.p.A. deve essere, in effetti - lo si ribadisce - correttamente qualificata titolare del trattamento dei dati personali del segnalante; con l'effetto che, in tale accertata qualità, a questa società sono da ritenersi applicabili le specifiche prescrizioni adottate dal Garante nel menzionato provvedimento generale del 29 maggio 2003, segnatamente quelle relative alla fattispecie dell'acquisto di banche dati ed, in particolare, il principio per il quale "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario". Non v'è dubbio che il medesimo principio debba essere applicato anche con riguardo alle attività promozionali effettuate utilizzando mezzi diversi dalla posta elettronica (nella fattispecie in esame, le telefonate con operatore), che sono vincolate all'obbligo della preventiva acquisizione del consenso dell'interessato ».



Così Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 5 aprile 2012



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Illecita la diffusione di immagini di persone arrestate se raccolte nell'abitazione privata

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) « La diffusione di dati personali (relativi, cioè, a persone identificate o identificabili) nel corso di una trasmissione televisiva, raccolti nel corso di alcuni arresti effettuati dalla polizia giudiziaria all'esterno e all'interno di private abitazioni, configura un trattamento di dati personali per finalità giornalistiche al quale si applica la particolare disciplina posta dagli artt. 136-139 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito: Codice), posta al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può divulgare informazioni, anche sensibili, senza il consenso dell'interessato, purché nei "limiti del diritto di cronaca [.] e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice); si applicano, inoltre, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare il codice deontologico citato, nel riaffermare la "Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali" (art. 12), precisa che "Salva l'essenzialità dell'informazione" il giornalista "non [.] pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona" (art. 8). Sono, altresì, fatte salve le norme di legge poste a tutela del domicilio (art. 3).

Pertanto il giornalista, nel diffondere immagini che documentano operazioni di arresto, dovrà conformarsi sia ai parametri generali tra cui quello che impone di acquisire le informazioni in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) nonché di diffonderle dopo aver valutato la loro essenzialità riguardo alla notizia riferita (art. 137, comma 3, sopra citato), sia al principio posto in modo specifico a tutela della dignità di coloro che sono sottoposti ad arresto, principio che, peraltro, è alla base delle limitazioni poste dall'ordinamento (cfr. art. 114, comma 6bis, c.p.p.) alla diffusione di immagini di persone ritratte con manette ai polsi o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (su questo punto si veda anche il documento del Garante per la protezione dei dati personali 6 maggio 2004, "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" [doc. web n. 1007634]).

Nel caso specifico posto all'attenzione di questa Autorità, si ritiene che la trasmissione "[...]" del 15 gennaio u.s., ha riferito una vicenda di interesse pubblico, relativa ad alcune indagini dell'autorità giudiziaria dalle quali emerge l'infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso nel tessuto economico e nel governo locale di alcune regioni del Nord Italia, riportata con gli strumenti del reportage propri del c.d. giornalismo di inchiesta, particolare modalità di esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente protetto, tutelata anche dal codice deontologico citato.

Tuttavia la diffusione in chiaro, anche attraverso riprese "in primo piano", delle immagini relative all'arresto dei segnalanti, non appare conforme al quadro normativo sopra esposto. In particolare, non è rispettoso della dignità della persona diffondere immagini -raccolte per finalità estranee a quelle proprie dell'attività giornalistica- che la ritraggono, anche semisvestita e all'interno della propria abitazione privata, nel momento delicatissimo in cui sta per essere presa in consegna dalle forze dell'ordine a seguito della loro irruzione; peraltro tali specifiche immagini, diversamente da quanto affermato nella nota [...] del 13 aprile u.s., non paiono rendere in termini essenziali una vicenda di indubbio interesse pubblico, in quanto non "indispensabil[i] in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6, comma 1 del codice deontologico).

Quanto alle modalità con cui sono state raccolte le immagini, il giornalista in base alle disposizioni vigenti è comunque tenuto ad effettuare una propria valutazione sulla diffusione delle informazioni di cui viene in possesso, fermo restando che restano impregiudicati gli aspetti che attengono al compiuto rispetto degli articoli del codice di procedura penale che disciplinano l'attività di indagine della polizia giudiziaria e la sua documentazione nonché l'obbligo del segreto, aspetti che saranno oggetto di segnalazione alla competente Direzione Distrettuale Antimafia.

Pertanto questa Autorità, ritenuto illecito nei termini di cui in motivazione il trattamento dei dati personali  dei segnalanti effettuato nel corso della trasmissione "[...]" del 15 gennaio 2012, vieta a [...], in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione delle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono sottoposti alla misura dell'arresto, di cui in premessa.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2 ter e 170 del Codice ».


Così Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento 18 maggio 2012




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