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14 giugno 2012

Il provider deve rimuovere le informazioni solo se dichiarate illecite dall’Autorita’ competente

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Così il Tribunale di Firenze, ordinanza 25 maggio 2012:

« [...] rilevato che la Corte di Giustizia della CE ha interpretato l'art. 14 della Direttiva 2000/3I/CE, ("Direttiva sul commercio elettronico"), interpretato "nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento suInternet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi";

ritenuto quindi che non vi è contrasto effettivo tra gli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, emesso in attuazione della direttiva 2000/3 I/CE e gli artt. 156 s.s. della legge 22 aprile 1941 LDA come sostituiti dalla d.lgs 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, posto non è esclusa a priori la responsabilità del web sercher, ma circoscritta al ruolo dallo stesso svolto;

ritenuto infatti che gli stessi artt. 14, 15 e 16 D.L.vo n. 70/03 regolano la responsabilità dell'access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. mere conduit), del caching providing, che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell'hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni, a seconda quindi della funzione svolta;

ritenuto che ai sensi dell'art. 17 D.L.vo 70/03, nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

ritenuto, infatti, che ai sensi del comma 3 di tale norma il prestatore è civilmente responsabile del contenuto dei servizi resi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente;

ritenuto che nella fattispecie la Google Inc. può essere definita come caching provider avendo la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti ed alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

ritenuto che il catching provider non è responsabile delle informazioni trasmesse se non le modifica e se agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione;

ritenuto che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto l'illiceità della condotta del webmaster rimasto tuttavia ignoto, per avere il medesimo violato il diritto all'uso esclusivo dei marchi e delle opere del ... attraverso campagne diffamatorie ed offensive e l'utilizzazione di foto e ritratti non pubblici del ... del logo dell' ... titolare di marchio registrato, nonché di parole quali "..." ... costituenti termini oggetto di registrazione, tutti pubblicati sul sito ...;

ritenuto quanto alla violazione del diritto di privativa e del diritto d'autore che la stessa non appare sussistente, in difetto di un uso illecito degli oggetti di tali diritti a fini commerciali e quindi di una pratica commerciale scorretta;

ritenuto che non è stata violata la funzione tipica del marchio di distinguere l'origine imprenditoriale del prodotto da esso contrassegnato non essendo stata posta in essere alcuna attività di contraffazione, usurpazione o comunque sfruttamento del marchio stesso;

considerato infatti che la pubblicazione del logo dell'... e di ogni altro termine assoggettato a registrazione non è avvenuta allo scopo di pubblicizzare prodotti od opere o discipline affini con uso a tal fine non autorizzato dei marchi stessi, essendo stato effettuato solo un loro richiamo, seppure a sfondo critico senza alcuna appropriazione dei contenuti;

rilevato che le stesse foto del ricorrente lo ritraggono in occasioni pubbliche;

ritenuto quanto alla pretesa illiceità dei contenuti del sito sopra indicato che la stessa non sia desumibile dal decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma, trattandosi di un provvedimento privo di efficacia di giudicato e comunque reso perché ignoti gli autori del reato, senza alcun accertamento, dunque, sulla sussistenza del reato stesso, che non si può dare per presupposto;

rilevato altresì che la conoscenza effettiva della pretesa illiceità dei contenuti del sito de quo non possa essere desunta neppure dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali;

ritenuto quindi al fine di valutare se un ISP abbia effettiva conoscenza, è necessario che un "organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l'esistenza di un danno" e che l'ISP stesso sia a conoscenza di una tale decisione dell'autorità competente;

dato atto che risultando pubblicati sul sito in questione, atti giudiziari, quanto in essi affermato non può essere in questa sede confutato e che, pertanto, non si possa impartire alcun ordine alla società resistente, posto che quanto contenuto nel sito de quo appare espressione di un diritto di critica che si fonda proprio sul tenore di tali provvedimenti giurisdizionali, emessi nei confronti di ...

ritenuto quindi che il ricorso debba essere respinto per mancanza del fumus boni juris con riguardo all'azione a tutela del marchio di impresa e del diritto d'autore nonché di quella di risarcimento del danno, prospettate in ricorso;

ritenuto che stante la peculiarità della questione e la contrastante giurisprudenza di merito su questioni analoghe, si possano compensare per intero tra le parti le spese di lite [...] »




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Immagini e privacy: lecito filmare pubblici ufficiali nel corso di controlli della polizia stradale

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy, come reso noto con la newsletter dell’Autorità del 7 giugno 2012, ha avuto occasione di precisare che i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o  avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica.

L'uso  delle immagini e delle riprese deve d’altra parte rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

La precisazione si è avuta in risposta a un quesito del Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale.

Le immagini e i filmati, osserva il Garante, rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati al quale si applica la disciplina del Codice privacy.

Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi  solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone,  diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.

Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti  possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento sia in sede civile che penale.




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Mediazione: precisazioni sul credito d'imposta dal Ministero della Giustizia – Guida mediazione civile

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito di imposta, l’art. 20 del d.lgs. 28/2010 ha prescritto specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito di imposta.

Il Ministero della Giustizia segnala in proposito che:

  1. è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari,
  2. è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.

Il Ministero informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.




Fonte: www.giustizia.it

 





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07 giugno 2012

Privacy e marketing evoluto: i limiti all’uso di nuovi strumenti di profilazione

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Il Garante privacy, nella newsletter del 7 giugno 2012, rende noto di aver accolto un'istanza di verifica preliminare avanzata da una compagnia telefonica, con cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull'area di residenza e lavoro.

La compagnia telefonica potrà dunque avviare l’innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso.

Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati.


Sempre in base a quanto riportato dalla newsletter citata, nella richiesta la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete.

Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l'adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall'obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate.


L'Autorità, nell'accogliere l'istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all'incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all'identità dell'utente.

Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l'anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.

La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l'attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico.

I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni.

Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione.

La società dovrà poi aggiornare l'informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati.

Il Garante privacy ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l'attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l'adozione delle misure indicate.

Trascorso un anno dall'inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.


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Violazione di dati personali: i nuovi obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)E’ entrato in vigore il primo giugno 2012 il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 di recepimento della direttiva e-privacy (“Modifiche al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante codice in materia di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione delle direttive 2009/136/CE,  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,  e  2009/140/CE  in  materia  di  reti  e  servizi   di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.  2006/2004  sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”).



Si segnala in particolare il nuovo art. 32-bis del Codice della privacy, introdotto dal d.lgs. 69/2012:


« 1.  In  caso  di  violazione  di  dati  personali,  il
fornitore di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
 
2. Quando la violazione  di  dati  personali  rischia  di  arrecare
pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o  di
altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza  ritardo
l'avvenuta violazione.
 
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore
ha dimostrato al Garante di aver utilizzato  misure  tecnologiche  di
protezione che rendono i dati  inintelligibili  a  chiunque  non  sia
autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state  applicate  ai
dati oggetto della violazione.
 
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante  puo',
considerate le presumibili ripercussioni negative  della  violazione,
obbligare lo stesso a comunicare al contraente  o  ad  altra  persona
l'avvenuta violazione.
 
5. La comunicazione al  contraente  o  ad  altra  persona  contiene
almeno  una  descrizione  della  natura  della  violazione  di   dati
personali e i punti  di  contatto  presso  cui  si  possono  ottenere
maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per  attenuare
i  possibili  effetti  pregiudizievoli  della  violazione   di   dati
personali.  La  comunicazione  al  Garante  descrive,   inoltre,   le
conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
 
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti
e istruzioni in relazione alle circostanze in  cui  il  fornitore  ha
l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali,  al  formato
applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita'  di
effettuazione,  tenuto  conto  delle  eventuali  misure  tecniche  di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
4, paragrafo 5, della direttiva  2002/58/CE,  come  modificata  dalla
direttiva 2009/136/CE.
 
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di
dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate,
le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio,  in
modo da  consentire  al  Garante  di  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni  del   presente   articolo.   Nell'inventario   figurano
unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
 
8. Nel caso in cui il fornitore di  un  servizio  di  comunicazione
elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del  predetto
servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti  a  comunicare  al
fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e  le  informazioni
necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli  adempimenti
di cui al presente articolo ».

Leggi il testo completo del d.lgs. 69/2012 su IRDoc





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Mediazione: Consiglio Nazionale del Notariato - ACCORDO DI CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE – Guida mediazione civile

Questo breve lavoro ha lo scopo di sintetizzare le "regole operative", peraltro analoghe a quelle ordinariamente seguite, che deve rispettare il notaio il quale sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo di conciliazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. 

Per accordo di conciliazione si intende l'accordo raggiunto dalle parti a conclusione di un procedimento di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, che abbia avuto esito positivo. 

L'art. 11 del D.lgs., n. 28/2010 disciplina la fase finale del procedimento di mediazione ed, in particolare, prevede che l'esito del procedimento stesso venga, in ogni caso, documentato in un "processo verbale" (sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale "certifica" l'autografia della sottoscrizione apposta dalle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere). 

Tale "processo verbale" attesterà: 

- l'esito "negativo" del procedimento, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo; 

- l'esito "positivo" del procedimento nel caso sia stato raggiunto dalle parti "l'accordo amichevole". In tal caso al verbale verrà allegato (o in esso sarà contenuto) l'accordo raggiunto. 

L'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010 prevede due attività di "autentica di sottoscrizioni" fra di loro molto diverse per funzione, struttura e finalità: 

- la "certificazione" da parte del mediatore delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel "verbale" (solo nel verbale e non anche nell'accordo, inteso come negozio di autonomia privata, ad esso allegato o in esso contenuto. Diversamente argomentando si ammetterebbe una "certificazione" non consentita di sottoscrizioni apposte ad accordi negoziali, per i quali è comunque necessaria un'autentica notarile); 

"l'autenticazione" da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1) , nel caso in cui si sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c. (in via interpretativa, per coerenza di sistema, possiamo dire che l'autentica del pubblico ufficiale si rende necessaria, non solo nel caso espressamente previsto dalla norma, ma in ogni caso in cui con l'accordo si concludono negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliari e commerciali, per il cui accesso è richiesta quella forma qualificata). 

La certificazione apposta dal mediatore: 

- non ha in alcun caso valore e funzione di autentica notarile; 

- non attribuisce in alcun caso "efficacia esecutiva" la quale può essere attribuita all'accordo solo dal provvedimento di omologazione del Presidente del Tribunale ovvero, seppure in misura diversa, dalla traduzione dell'accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 474 c.p.c.); 

- non è in alcun caso idonea per la pubblicità dell'accordo nei registri immobiliari o commerciali (a tal fine, ovviamente, non è idonea neppure l'omologazione ex art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 che ha la diversa funzione di conferire efficacia esecutiva all'accordo). 

Fatta questa breve premessa (e data per conosciuta la diversità del ruolo svolto dal notaio quando agisca in veste di mediatore rispetto a quando interviene quale pubblico ufficiale che autentica o roga l'accordo) occorre in questa sede sintetizzare, al solo fine di eliminare ogni incertezza, le attività che deve svolgere il notaio che interviene in veste di pubblico ufficiale al fine di autenticare o rogare un accordo di conciliazione...

 

Leggi il documento su IRDoc:

Mediazione: Consiglio Nazionale del Notariato - ACCORDO DI CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE – Guida mediazione civile - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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Contratti su Internet: il Giudice ordina a eBay di riattivare l’account di un utente

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Così il Tribunale di Catanzaro, sez. I civ., ordinanza 30 aprile 2012:

« [...] Il contratto di adesione a condizione generali, destinato a soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, è caratterizzato, come è noto, da asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato da condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, in assenza, quindi, di trattativa.

Il requisito della conoscenza, previsto dall'art. 1326 cc, in tale categoria contrattuale degrada a mera conoscibilità delle condizioni generali di contratto. Per le clausole vessatorie, elencate al secondo comma, è prescritto l'elemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto.

Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il contratto per adesione venga concluso mediante un sistema telematico si pone una triplice serie di questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto e al requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.

In ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica "del tasto virtuale" o "point and click", utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratto a forma libera.

Con riguardo alle clausole vessatorie on line, l'opinione dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce - ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale-, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.

Sulla questione, infine, della conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici, si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link). Posizioni più intransigenti affermano che per la sussistenza della conoscibilità, il sito deve essere organizzato in modo tale che non sia possibile approvare il testo contrattuale se non dopo essere passati dalla pagina contenente le clausole contrattuali ed avere confermato l'avvenuta lettura. La conoscibilità, poi, per comune opinione, richiede la intelligibilità della clausola, avuto riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione grafica.

Passando ora all'esame della fattispecie concreta, vi è un contratto tra le parti che si è perfezionato in forma telematica mediante la pressione del tasto virtuale ed il cui testo negoziale, contenente le condizioni generali, è rappresentato dall'"Accordo per gli utenti".

Tra le clausole di detto regolamento contrattuale, viene in rilievo quella denominata "abuso di ebay ", in base alla quale: "se ebay ritiene che un utente abbia compiuto azioni che possano comportare problemi, responsabilità legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole, potrà, a mero titolo esemplificativo, limitare sospendere o interrompere i servizi e l'account dell'utente, vietare l'accesso al sito, ritardare o eliminare i contenuti salvati e prendere provvedimenti tecnici e legali per impedire a tale utente di accedere al sito".

Secondo la prospettazione di eBay , il diritto di risoluzione del contratto è stato legittimamente esercitato sulla base di tale pattuizione, che può essere inquadrata o nell'art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) o nell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Aggiunge, inoltre, che non attribuendo un diritto di recesso, la stessa non abbisogna di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Va osservato, in primis, che il richiamo all'art. 1453 c.c. non è pertinente, riguardando la norma la risoluzione giudiziale per inadempimento, conseguente, cioè, ad una pronuncia costitutiva del Giudice previo accertamento della gravità dell'inadempimento.

Circa, invece, la possibilità di inquadrare la clausola nell'art. 1456 c.c., deve condividersi la valutazione dei primo Giudice che ha escluso la correttezza di una siffatta qualificazione.

Ed invero, affinché la pattuizione possa considerarsi clausola risolutiva espressa, occorre che vi sia una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l'indicazione è invece generica o il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola non avrà alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563/00; Cass. 1950/09). Tale requisito di specificità manca nella clausola "abuso di Ebay ", formulata mediante un riferimento a non meglio identificate "azioni contrarie alle proprie regole", sicché ne consegue l'impossibilità di qualificarla come clausola risolutiva espressa, a cagione appunto della sua indeterminatezza.

Volendola, invece, interpretare come clausola attributiva di un potere di recesso, deve senz'altro ritenersi inefficace, mancando la specifica sottoscrizione, ai sensi del secondo comma del 1341 c.c.. Si è già detto, infatti, che non è sufficiente l'approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale debole e della sufficienza della firma digitale debole a soddisfare il requisito della forma scritta.

Pertanto, la clausola, essendo irrimediabilmente affetta da nullità, nessun potere di sospensione del l'account poteva legittimare.

Tuttavia il Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento di eBay , poiché inquadrabile nello schema del 1460 c.c. che attribuisce al contraente la facoltà di rifiutare la prestazione a fronte dell'inadempimento della controparte.

Ha osservato che le uniche inadempienze, tra le tante contestate, che potevano legittimare il rifiuto di eseguire la prestazione erano quelle relative all'insufficiente valutazione degli acquirenti, poiché gli ulteriori addebiti non erano stati contestati con la comunicazione del provvedimento di sospensione, ma solo in epoca postuma, e pertanto l'eccezione di inadempimento, con riferimento a tali ultimi addebiti, appariva contraria a buona fede. Ha evidenziato inoltre che le regole sugli standards del venditore per mantenere elevata la soddisfazione degli utenti, indicate nella pagina "inadempimento del venditore" erano vincolanti per le parti perché conoscibili con la diligenza media e che, per il numero di controversie aperte, l'inadempimento di ... a tali regole non poteva non ritenersi grave.

Il primo aspetto che occorre approfondire attiene alla conoscibilità delle regole sull'"inadempimento del venditore che individuano i parametri per la valutazione degli standards dì un venditore. Ad avviso del Collegio, il requisito della conoscibilità non è soddisfatto nella ipotesi in esame, per le seguenti ragioni.

Le regole sull'inadempimento del venditore non sono contenute nell'Accordo per gli utenti, costituente - per stessa ammissione di parte resistente- il regolamento contrattuale, accettato dall'utente al momento della registrazione al sito. Si è già illustrato sopra, come la conoscibilità delle clausole contenute in schermate diverse dal testo contrattuale richieda, secondo l'opinione dottrinaria prevalente, che il richiamo alle stesse sia possibile dallo stesso testo contrattuale mediante il collegamento con un link e che, inoltre, si dia risalto a tale richiamo. Dalla documentazione prodotta dalle parti, rappresentativa delle schermate del sito ebay , non sembrano ricorrere tali requisiti. Dall'Accordo per gli utenti non vi è un collegamento diretto alle regole inadempimento del venditore (come avviene ad esempio per gli oggetti di cui è vietata la vendita, per le regole sulla privacy, per le azioni volte a destabilizzare il sistema di feedback ecc.) ed alle stesse l'accordo non conferisce risalto in alcun modo. Poi, non è univoco e intuitivo il percorso ipertestuale che dall'accordo per gli utenti porta a tali regole. Del resto è la stessa eBay ad affermare che alla lettura delle regole sull'inadempimento del venditore si giunge attraverso il percorso che parte dalla sezione "aiuto" o da "mappa del sito" o dal motore di ricerca previo inserimento delle parole chiave. Ritiene il Giudicante che la "conoscibilità" richieda, invece, che alla lettura della regola si possa pervenire dal testo negoziale accettato dalle parti (rectius Accordo per gli utenti) attraverso passaggi univoci e diretti e non già attraverso una ricerca mirata della regola attraverso il motore di ricerca o la mappa del sito (che funge da cartina geografica) o avvalendosi della sezione "aiuto".

Va rilevato, poi, che anche la tecnica di redazione delle regole relative agli standards e all'inadempimento del venditore pecca di chiarezza, poiché molte di esse non hanno una formulazione letterale di evidente contenuto precettivo, ma si presentano sotto forma di esortazione e di consigli, e non già di divieto. Manca, poi, una chiara correlazione tra violazione della regola e relativa sanzione, essendoci solo generici riferimenti alla "possibilità di subire restrizioni nel caso in cui i consigli di eBay non vengano attentamente seguiti". Tali circostanze possono generare confusione anche in una persona di media diligenza e non rendono edotto il contraente, in maniera puntuale e precisa, dell'ampiezza dei propri obblighi e della portata delle conseguenze di una loro violazione.

Altro aspetto che occorre esaminare attiene alla rilevabilità d'ufficio della eccezione di inadempimento. Ritiene il Collegio che l'exceptio inadimpleti contractus è rimessa alla disponibilità e all'iniziativa della parte, trattandosi di eccezione in senso proprio. Il Giudice che rilevi d'ufficio tale eccezione, incorre nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c.

In tal senso è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario: "l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità". (Cass. 11728/02; Cass. 20870/09; Cass. 2706/04).

Dalle difese delle resistenti tale eccezione non è mai stata dedotta, né essa è desumibile implicitamente dal tenore delle difese stesse.

Le resistenti, infatti, richiamando gli artt. 1453 c.c. e 1456 c.c., hanno invocato un diritto alla risoluzione discendente dalla legge o dal contratto, mentre l'eccezione di inadempimento è un mezzo di autotutela privata, consentito dalla legge in presenza di determinati presupposti, che legittima il contraente a non adempiere la propria prestazione senza incorrere in responsabilità al riguardo, per evitare una situazione di disuguaglianza tra le parti del rapporto contrattuale. Alla luce, quindi, di tutte le considerazioni sopra esposte, il fumus boni iuris appare sussistente.

Ed infine, quanto al periculum in mora, come è noto, la tutela d'urgenza si è ormai aperta anche a pregiudizi di carattere patrimoniale, tutte le volte in cui ad essi siano indissolubilmente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, che potrebbero essere pregiudicate irrimediabilmente dal ritardo nella concessione della tutela.

Parte resistente ha affermato che il danno derivante dalla perdita di clienti, per effetto della sospensione dell'account, è un mero danno economico e, come tale, non tutelabile con lo strumento del 700 c.p.c.

Tale affermazione non è condivisibile. Occorre, infatti, considerare che il settore dell' e-commerce è attualmente caratterizzato da una forte concentrazione nelle mani di pochi operatori e che la piattaforma di eBay è quella che vanta la platea più ampia di utenti. Di fronte a tale dato, è di scarsa rilevanza la circostanza della presenza di propri siti internet da parte di [...], non equiparabili, infatti, per diffusione ed importanza alla piattaforma eBay .

Questo sistema oligopolista che attualmente caratterizza il mercato elettronico deve indurre a ritenere che l'esclusione a tempo indeterminato da eBay non si traduca semplicemente in una mera perdita di clienti, ma abbia una incidenza molto più pesante che può arrivare sostanzialmente, ad escludere l'impresa dal mercato stesso. Bisogna poi considerare il danno alla reputazione che subisce l'impresa a seguito della sospensione dell'account. E' facile immaginare, infatti, che la scomparsa di [...] dalla vetrina di eBay possa determinare negli utenti del sito il convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed affidabile.

Sussiste, pertanto, anche il periculum in mora, poiché, per le ragioni sopra esposte, l'esclusione a tempo indeterminato dalla piattaforma di eBay potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell'impresa [...], che opera unicamente nel commercio on line.

Il reclamo va dunque accolto e va ordinato a eBay Europe s.a.r.l. di riattivare l'account [...].

La complessità e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese ».



A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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01 giugno 2012

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