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31 maggio 2012

Regolamento europeo sull’ODR: una piattaforma on-line per la risoluzione delle controversie dell’e-commerce

Europa (Copyright immagine svilen001) Dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO del 29/11/2011 (COM(2011) 791 definitivo) sulla Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico:

« 1.2. REGOLAMENTO SULL'ODR

Il regolamento sull'ODR per i consumatori consentirà ai consumatori e ai professionisti di
accedere direttamente ad una piattaforma online che li aiuterà a risolvere le controversie
contrattuali connesse a operazioni transfrontaliere online grazie all'intervento di un organismo
ADR conforme alla direttiva.
 

Il regolamento istituisce una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online
(piattaforma ODR)
. Tale piattaforma, creata dalla Commissione, sarà direttamente accessibile
ai consumatori e ai professionisti e trasmetterà il reclamo automaticamente all'organismo
ADR competente a trattare la loro controversia. La piattaforma si baserà quindi sulla
disponibilità di ADR per le controversie dei consumatori in tutti gli Stati membri. 

La piattaforma ODR sarà un sito web interattivo che offre ai consumatori e ai professionisti
un punto d'ingresso unico per la risoluzione  delle controversie contrattuali riguardanti
operazioni commerciali transfrontaliere nell'ambito del commercio elettronico. La piattaforma
sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. Il suo
funzionamento sarà agevolato da una rete di assistenti ODR. 

I consumatori e i professionisti potranno presentare reclami attraverso uno specifico modulo
elettronico disponibile sul sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE
.

Attraverso i dati inseriti nel modulo di reclamo elettronico, la piattaforma sarà in grado di
identificare gli
organismi ADR potenzialmente  competenti a trattare la controversia e
trasmetterà automaticamente i reclamo all'organismo ADR che entrambe le parti riconoscono
come competente
. Tale organismo cercherà di risolvere la controversia secondo il proprio
regolamento interno. Tutti i reclami inoltrati  attraverso la piattaforma ODR devono però
essere trattati rapidamente, visto che riguardano il commercio elettronico. Per tale motivo il
regolamento fissa
scadenze più brevi rispetto  ai tempi normalmente necessari per risolvere
una controversia offline
.

La piattaforma fornirà anche informazioni su organismi ADR e sull'ADR in generale quale
strumento di composizione extragiudiziale delle controversie
. I consumatori potranno reperire
informazioni sulla piattaforma ODR, compreso un link verso la piattaforma, sui siti web dei
professionisti. I consumatori alla ricerca di beni o servizi sui siti pertinenti saranno quindi in
grado di sapere, prima di operare una transazione, quali sono i mezzi di ricorso disponibili in
caso di eventuali problemi connessi alla transazione prevista.
Essi saranno quindi più sicuri
nella decisione di acquistare online e in paesi diversi dal loro
.

Il regolamento affronterà quindi uno dei principali problemi nell'ambito degli acquisti e delle
vendite transfrontalieri online, consentendo di sfruttare appieno il potenziale del commercio
elettronico. In un mondo digitale è importante che i consumatori e i professionisti possano
presentare i loro reclami online e possano trattare le controversie mediante strumenti
elettronici. In tal modo si possono creare economie  di scala, si può semplificare la vita ed
accelerare la risoluzione dei casi transfrontalieri ».

Maggiori informazioni qui: http://ec.europa.eu/consumer-adr

 

 





A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista





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GIUSTIZIA, IL CNF SCRIVE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO: “SULLA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ORIENTARE SCELTE BILANCIANDO CONGRUITÀ DELLE SPESE/EFFICIENZA DEGLI UFFICI; ASCOLTO DEL TERRITORIO; VALORE DELLA PROSSIMITÀ DELLA GIURISDIZIONE”

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « 29/05/2012 - Trasmessa oggi a Schifani, Fini, Severino, Giarda e Bondi la proposta di revisione della geografia giudiziaria messa a punto dal Consiglio: “Applicare anche alla giustizia la spending review, come previsto dalla legge di Stabilità”: nessun taglio lineare ma valutazione dei costi standard

Roma. Con una lettera inviata oggi-mentre giungono a palazzo Chigi le proposte dei diversi dicasteri per la spending review che il Governo intende varare- il Cnf ha trasmesso ai presidenti di Senato e Camera, ai presidenti delle commissioni giustizia del Parlamento, ai ministri Severino e Giarda, ai parlamentari, al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica Enrico Bondi, ai responsabili giustizia di Pd, Pdl, Lega e Udc, le conclusioni alle quali è giunta la Commissione del Cnf che da tempo lavora sulla revisione della geografia giudiziaria.

Il Cnf è consapevole della necessità di una razionalizzazione del sistema giustizia anche sotto il profilo di una diversa dislocazione territoriale degli uffici, ma sottolinea nella lettera che la revisione della geografia giudiziaria deve tener conto della salvaguardia del diritto di difesa sancito dalla Costituzione in un contesto giurisdizionale che garantisca un’effettiva uguaglianza ai cittadini nell’accesso alla giustizia.

Dal documento emerge che il risparmio di spesa derivante dalla eventuale soppressione dei tribunali sub-provinciali sarebbe di gran lunga inferiore alle stime del Governo: 41 milioni di euro contro gli stimati 80 milioni dichiarati dai ministri Severino e Giarda. Il documento rileva inoltre che applicare alle circoscrizioni giudiziarie tagli lineari violerebbe i principi della legge di Stabilità per la revisione della spesa pubblica, che obbligano a superare il riferimento alla spesa storica.

Il Cnf si augura che i dati così messi a disposizione del Governo consentano una prosecuzione dell’iter di attuazione della delega che - nel quadro di un disegno di riassetto e riorganizzazione comunque necessario - produca un intervento improntato alla razionalità, all'equilibrio, al rispetto del principio della coerenza della spesa con l’effettivo obiettivo di efficienza e produttività dei tribunali, senza sottovalutare l'analisi dell'impatto sociale delle misure soppressive in determinate realtà locali nelle quali i negativi effetti economici di dette misure potrebbero essere più gravi dei benefici previsti ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL TEMA “ART. 18 E LICENZIAMENTI, TRA PASSATO E FUTURO”

Iusreporter.it segnala

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL TEMA  “ART. 18 E LICENZIAMENTI, TRA PASSATO E FUTURO”

Giovedì 14 Giugno 2012
Aula Magna della Chiesa Valdese di Roma (Via Pietro Cossa 40)
ore 14.00 – 20.00

6 crediti formativi

Per informazioni e prenotazioni
www.dirittodellafamiglia.com  – www.tuteladeidiritti.com  

Modera e Coordina
Avv. Matteo Santini

RELATORI
Prof. Stefano Bellomo – Ordinario Diritto del Lavoro Università di Perugia
Prof. Nicola De Marinis  - Professore di Diritto del Lavoro Università del Molise
Prof. Sergio Magrini – Professore Diritto del Lavoro presso la LUISS
Prof. Paolo Pizzuti – Professore Diritto del Lavoro Università del Molise
Prof. Giampiero Proia – Ordinario Diritto del Lavoro presso l’università di Roma Tre
Prof. Antonio Vallebona – Ordinario Diritto del Lavoro Università di Tor Vergata
Avv. Corrado Cardarello – Managing Partner Quorum Legal
Avv. Andrea Marziale – Partner Quorum Legal

RELAZIONI
Il licenziamento per c.d. motivi economici (i.e. per giustificato motivo oggettivo)
La conciliazione obbligatoria nei licenziamenti per motivi economici
Il nuovo licenziamento disciplinare
Le varie ipotesi di licenziamenti discriminatori
Profili processuali delle controversie sui licenziamenti
I licenziamenti collettivi nei nuovi scenari
I poteri del Giudice del Lavoro nella valutazione dei licenziamenti




 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione - Riflessioni per il professionista mediatore e non solo: “a tu per tu con la superbia”

Diritto (Copyright immagine xlucas) Questo articolo è il primo di una serie di tre articoli che ho dedicato ai vizi capitali, quali la superbia, l’invidia e l’ira. I cosiddetti vizi relazionali nel senso che hanno bisogno dell’altro per esistere. Aristotele definiva  i vizi capitali gli “abiti del male” derivanti dalla ripetizione di azioni che a lungo andare formavano le abitudini di una persona. Il  rimedio era costituito in una sorta di educazione, per trasformare da cattive a buone le abitudini.

Ho voluto soffermarmi su questi tre vizi perché secondo la mia esperienza molti conflitti hanno una radice profonda e invisibile in questi “abiti del male”, trasformatisi, nel tempo, in  peccati capitali con l’influsso della chiesa.

Il mediatore essendo il professionista che per eccellenza lavora con relazioni, da contenuti emotivamente significativi, non può trascurare gli eventuali influssi “peccaminosi” di questi vizi nel contesto esaminato e nella gestione dei colloqui con le parti. Oltre a ciò, soffermarsi su questi temi, contribuisce, ad avviare un processo di autosservazione nel professionista stesso a beneficio della sua imparzialità e autorevolezza.

Il più delle volte quando in un conflitto è ravvisabile una “questione di principio” le ragioni sottese, anche se inizialmente impercettibili, possono originarsi proprio da queste “cattive abitudini.” Il mediatore nei coucus può facilitare l’emersione del vero bisogno delle parti e assumere cosi un ruolo di maieuta del conflitto facilitando la miglior soluzione possibile. Non è un caso che ogni vizio richiama una virtù e può rappresentare una sorta di linguaggio capovolto della direzione intrapresa: cioè quello che avrebbe dovuto esserci e non è potuto accadere.

Iniziamo, dunque, con la SUPERBIA:

Come si può riconoscere la superbia?

La modalità espressiva per eccellenza del superbo è la millanteria, l’altezzosità, l’alterigia. Il superbo racconta cose ovvie, come se stesse raccontando novità, oppure fatti inventati per destare ammirazione e per innalzarsi agli occhi degli altri. Il superbo ha la necessità di essere superiore agli altri disprezzandoli nel contempo. Il superbo ti ascolta ma poi parla di se..Non lascia la parola all’altro, deve uscire dalla situazione come vincitore. Il superbo non ama rinunciare alla propria opinione che difende ad oltranza come l’unica verità possibile, in effetti chi potrebbe dargli ordini?

Premessa questa, breve e immediata, descrizione non tutti i superbi sono uguali: esiste il superbo introverso, che parla poco per paura di svelare il suo bluff, ma le sue parole sono impresse nel suo sguardo, nella mimica facciale e nel suo atteggiamento altezzoso; il superbo simpatico, colui che tiene banco, che conosce tutte le barzellette, che parla di se stesso mettendo in ombra gli altri e trattandoli come spalle del suo protagonismo; il superbo delle disgrazie che racconta tutto quello che gli capita di spiacevole, è come se iniziasse una gara delle disavventure, schiacciando gli altri ammutoliti da così tanta sfortuna; il superbo mascherato da umile, che fa propaganda circa la sua semplicità d’animo e che tratta gli altri come un pubblico sfumato necessario all’attore che recita la sua parte.

In questo caso il mediatore come può facilitare la comunicazione tra le parti?

Il mediatore consapevole e sensibile verso questi temi può fare molto tramite i caucus, infatti spesso la superbia è sintomo che la persona sta accudendo il suo bisogno vitale di riconoscimento. Ciascuno di noi desidera essere riconosciuto per quello che è nella sua specificità. Tramite l’ascolto empatico il mediatore può far emergere il vero bisogno nascosto dietro il conflitto e per esempio accorgersi che la vera necessità delle parti era quella di non voler vedere trascurato il loro modo di pensare e di agire. Facilitando la comunicazione tra le parti e dando uguale dignità e importanza ad ambedue i punti di vista, il non detto può emergere e la superbia, che nascondeva i bisogni sottesi, lasciare spazio al sano orgoglio che ci permette di difendere la nostra dignità di esseri umani e il rispetto per i nostri valori.

 

Patrizia Bonaca

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E’ reato aprire caselle e-mail a nome altrui per partecipare ad aste on-line

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12479/2012:


« [...] 3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce l’erronea applicazione dell’articolo 494 cod. pen., perché l’imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia - è infondato.

Deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504).

Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui risulta pacifico che l’imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo, così, ricadere sull’inconsapevole intestataria, e non su se stesso, le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete [...] ».



A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità







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ADR e Europa: Commission welcomes the Council's agreement on a General approach on proposals for easier, faster and cheaper solutions to disputes with traders

 The Council agreed on a general approach for an EU legislation on Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR) which will make it easier for consumers and businesses to solve problems and disputes.

European Commissioner in charge of Health and Consumer Policy, John Dalli, made the following statement:

"This political endorsement by the Council is a first step andis good news for Europe's 500 million consumers since – once adopted – this new package of legislation will help them solving disputes with traders without having to go to court. In the future, it will be possible for consumers to have faster, easier and cheaper solutions to disputes with traders (both online and offline).

This is a good start and I look forward to the outcome of negotiations with the European Parliament with a view to final adoption of the package by the co-legislator by the end of 2012."

The fact that EU governments made progress so quickly on these proposals adopted by the Commission only six months ago, reflects the importance that Member States attach to putting consumers at the heart of the Single Market. Only consumers who are aware of their rights and know how to use them can fully exploit the potential of the Single Market thus contributing to enhance innovation and growth. It is therefore vital to create the right conditions to harness the consumers' potential to the benefit of the European economy, consumers themselves and businesses."

Once adopted by the co-legislators, the proposals currently on the table will provide for mechanisms to solve disputes with traders without having to go to court. These Alternative and Online Dispute Resolution mechanisms- ADR and ODR will help European consumers to sort out their problems, wherever and however they purchase a product or service in the EU.

Background
The ADR-ODR package covers:

A Directive on Alternative Dispute Resolution (ADR) that will ensure that quality ADR entities exist in all the EU Member States to deal with any contractual dispute between a consumer and a trader;
A Regulation on Online Dispute Resolution that via a EU-wide online platform will provide consumers and businesses with a single point of entry for resolving on-line the disputes.
EU Ministers have also pointed out the need for some flexibility in the new legislation, for example by allowing ADR entities, under the respect of strict conditions, to be funded by traders and to introduce procedural rules to ensure their effective operation.



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