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28 marzo 2012

Telemarketing e privacy: basta telefonate indesiderate anonime

Il Garante privacy dispone nei confronti di tre società il blocco dei dati utilizzati illecitamente

« Non solo effettuavano chiamate pubblicitarie indesiderate ad utenze iscritte nel Registro delle opposizioni, ma non rendevano identificabile la linea chiamante, impedendo in tal modo agli abbonati di poter tutelare i loro diritti. E' per questi motivi che il Garante privacy ha fatto scattare provvedimenti di blocco del trattamento dei dati nei confronti di tre società operanti nel settore del telemarketing. [vedi provvedimenti doc. web n. 1877065, 1877080 e 1878559]

Le società, che forniscono servizi di call center per promuovere prodotti e servizi di altre aziende, avevano infatti contattato utenze telefoniche iscritte nel Registro delle opposizioni, non rispettando quindi le nuove norme sul telemarketing che considerano illecito l'utilizzo di questi dati. Inoltre, sempre in violazione di queste norme e di quelle del Codice in materia di protezione dei dati personali, avevano contravvenuto all'obbligo di presentare l'identificazione della linea chiamante. Il Codice privacy, in particolare, vieta espressamente ai soggetti che effettuano chiamate commerciali e promozionali di camuffare o celare la loro identità.

Alla luce di queste violazioni, oltre a dichiarare illecito il trattamento dei dati effettuato dalle tre società, il Garante ha dunque disposto una misura pesante come il blocco che impedisce alle tre società l'uso dei dati raccolti fino a quando esse non si metteranno in regola e invieranno agli Uffici dell'Autorità la documentazione che comprovi l'avvenuto adeguamento. Il Garante si è comunque riservato di valutare la possibilità di contestare alle società anche sanzioni amministrative.

E' stata disposta,infine, l'apertura di autonomi procedimenti nei confronti delle aziende che si sono avvalse dei servizi dei tre call center, per accertare la liceità dei trattamenti svolti ».


Fonte:
Garante Privacy



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Le Professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia” - Dossier di documentazione e analisi - CNF (Consiglio Nazionale Forense)

« Il Dossier ha lo scopo di illustrare le numerose novità del decreto-legge 1/2012, a beneficio dei Consigli dell’Ordine e dei colleghi che si dovranno misurare con esse. E di fornire alcune indicazioni operative, alla luce di una analisi che si presenta indubbiamente non breve.

Sarebe stato preferibile un testo chiaro, di facile comprensione, con disposizioni in grado di semplificare la vita dell’avvocato e lo svolgimento di alcune delicate funzioni degli Ordini forensi. Così non è. Il testo apre probabilmente più problemi di quelli che risolve. Di qui la necessità di una esegesi non superficiale.

Il documento è stato corredato di considerazioni conclusive e di sintesi, che si trovano nell’ultimo paragrafo.Si tratta degli esiti degli approfondimenti documentati nel Dossier, coerenti con le prime indicazioni interpretative già fornite all’indomani della pubblicazione in Gazzetta del decreto con la lettera del Presidente Guido Alpa ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine in data 2 febbraio 2012.

In questa pagina è possibile scaricare il Dossier n.6/2012 ».



Le Professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia” - Dossier di documentazione e analisi - CNF (Consiglio Nazionale Forense)

17 marzo 2012

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di “giusta causa” nell’allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l’addebito della separazione.

Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa.

Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all’eventuale “scriminante” per il coniuge allontanatosi.

Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di “giusta causa”, il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell’altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall’altro.

La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell’ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo.

Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.

Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali.

A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche.

Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come “illegittimo” e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato.

Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l’allontanamento unilateralmente determinato dall’abitazione coniugale possa ritenersi giustificato.

In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l’onere della prova circa l’esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento.

La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012 ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..

Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.

In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l’esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata “intollerabilità”.

Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori)

 

 






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Resoconto della Tavola Rotonda sul tema “Nuovi servizi e contenuti digitali tra semplificazione amministrativa, diffusione della conoscenza e diritti individuali”

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Lo scorso venerdì, 9 marzo 2012, alle ore 10, si è svolto presso l’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi, 190) una Tavola Rotonda sul tema “Nuovi servizi e contenuti digitali tra semplificazione amministrativa, diffusione della conoscenza e diritti individuali”, volta a fare il punto sul recepimento degli impegni dell’Agenda Digitale europea ed italiana e a discutere delle criticità incontrate all’interno delle istituzioni nel processo di semplificazione amministrativa e dei risultati che si intendono ottenere, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e all’incremento della tutela dei diritti individuali.

Dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore, Prof. Paolo Scarafoni, e del Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore, Dott. Maurizio Fallace, ha aperto la Tavola Rotonda il Prof. Alberto M. Gambino, Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma, e coautore, con il Prof. Andrea Stazi, del volume “Diritto dell’Informatica e della Comunicazione”, Giappichelli, di cui è stata presentata la seconda edizione.

Il Prof. Gambino nel suo saluto ha sottolineato come "Non bastano cabine di regia istituzionali e parole magiche come 'agenda digitale' per rilanciare amministrazioni dello Stato davvero al passo con il progresso tecnologico: occorre che alla guida di questi processi si pongano i veri protagonisti della rivoluzione informatica di quest'ultimo decennio, a cominciare dai creatori delle piattaforme tecnologiche che oggi fanno dialogare miliardi di persone online".

"In Italia - ha ricordato Gambino - con il Decreto Semplificazioni è stata istituita la Cabina di Regia per l'Agenda Digitale cui partecipano vari ministri; ma questo ennesimo "tavolo" risulterà sterile se non ci si metterà subito nel solco dell'orizzonte tracciato pochi mesi fa dal commissario europeo all'Agenda digitale Neelie Kroes, che ha ricordato, in occasione del Digital Agenda Summit, che per uscire dalla crisi economica una delle ricette più credibili ed efficaci è l'investimento in ICT, in quanto i Paesi europei leader per produttività, sono gli stessi che più hanno investito nel settore delle tecnologie digitali".

"In questo contesto - ha concluso il Prof. Gambino - due appaiono davvero gli obiettivi più urgenti: implementare l'amministrazione pubblica online, con l'obiettivo europeo di garantire entro il 2015 il ricorso all'e-Government ad almeno il 50% della popolazione ed incrementare la diffusione delle tecnologie connesse alla sanità online per migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e favorire la dignità e l'autonomia delle persone, in particolare nelle aree rurali e più isolate".

La tavola è stata moderata dalla conduttrice di SkyTg24 Ilaria Iacoviello, che ha coinvolto per primo il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Prof. Massimo Vari, delegato in pectore alle telecomunicazioni. Nel suo intervento il Sottosegretario ha sottolineato l’importanza di procedere nel modo più sollecito possibile all’apertura dei cantieri per la banda larga, rimarcando l’impegno del Governo per abbattere il digital divide nel nostro Paese.

Nel successivo intervento il Pres. Riccardo Chieppa, Presidente Emerito Corte Costituzionale, ha ricordato l’importanza di saper apportare innovazione nella PA predisponendo una struttura che sia costantemente in grado di adeguarsi al costante ed incessante sviluppo tecnologico.

L’Ing. Roberto Viola, Segretario Generale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha offerto agli uditori un suo contributo riferendosi in particolare alla disciplina sul diritto d’autore ed al Regolamento Agcom in materia. L’intenzione dell’Autorità, ha affermato il Segretario Generale Viola, è di andare avanti anche senza i chiarimenti legislativi del parlamento, anticipando la terza, imminente, audizione in Parlamento ed il successivo passaggio con l’Unione Europea.

Il Dott. Davide Giacalone, Presidente dell’Agenzia per l’Innovazione, ha ricordato come la connettività sia maggiormente importante per le medie e le piccole imprese rispetto a quanto non sia per le grandi, in quanto le prime hanno nella connettività parte dell'infrastruttura del servizio offerto. Quanto detto è maggiormente vero se si considera che l’Italia è uno dei paesi all'avanguardia sull'offerta dei servizi digitali, ma è tra le ultime in graduatorie OCSE nell'utilizzo degli stessi. Questo - secondo il Presidente Giacalone - dipende dal basso tasso di alfabetizzazione informatica, dalla circostanza che la PA tratta i dati di cui dispone come se fossero propri non mettendoli a disposizione degli operatori economici rendendone difficoltoso l’accesso, nonché, da ultimo, dall’incapacità di predisporre un unico sistema di autenticazione, che è, invece, frammentato per ogni servizio, portale, e così via. Per uscire da questa empasse tecnologica deve farsi riferimento all'unicità del mezzo digitale, come fanno i commercialisti che operano nel loro lavoro solo telematicamente.

L’Avv. Alessandro Luciano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni, ha riportato agli uditori l’esperienza della Fondazione nella gestione del Registro delle Opposizioni evidenziando come il lavoro fin qui svolto abbia indotto il Governo ad inserire la Fondazione Bordoni nella cabina di regia dell’Agenda Digitale in Italia affidandole il delicato compito di sovrintendere all’implementazione della sicurezza delle reti per l'ICT. Tale ruolo - ha ricordato il Presidente Luciano - è molto importante in quanto, come comprovato da recenti studi europei, la sicurezza delle reti è fondamentale per lo sviluppo dell’Agenda Digitale, nonché per accrescere la fiducia dei cittadini nei nuovi servizi.

La Tavola Rotonda è stata organizzata dall’Università Europea di Roma, Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto d’Autore, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore, nell’occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma e della pubblicazione della seconda edizione del volume di A.M. Gambino e A. Stazi (con la collaborazione di D. Mula), “Diritto dell’informatica e della comunicazione”, Giappichelli Editore, 2012, e rientra nella settimana della Scienza e Tecnologia organizzata dall’Ufficio della Pastorale Universitaria di Roma. Nel contesto dell’evento è stata esposta l’opera “Articolo 9” dell’artista Angelo Savarese.

Presto su Diritto Mercato Tecnologia (www.dimt.it) verranno rese disponibili le immagini della Tavola Rotonda.

Dott. Davide Mula

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

01 marzo 2012

Mediazione: i dati del Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2011

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Aggiornati i dati ministeriali a distanza di nove mesi dall’introduzione della mediazione come condizione di procedibilità per molte delle controversie in materia civile (decreto legislativo 28/2010). Dalla Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula, l'ultima rilevazione di fine 2011 con proiezione nazionale sulle mediazioni civili e commerciali, analisi delle iscrizioni per materia, valore e geografica, durata delle procedure e confronto con la giustizia ordinaria.

Allegati

 

Fonte: www.giustizia.it

 

 

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