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29 febbraio 2012

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE IN ANCONA - APRILE 2012 ORGANIZZATO DA CONCILIA QUI SRL

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE IN ANCONA - APRILE 2012
ORGANIZZATO DA CONCILIA QUI SRL

CONCILIA QUI SRL
Ente di formazione accreditato al N.° 223 presso il Ministero della Giustizia

Corso di formazione in
MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Rivolto a tutti i laureati (anche con laurea triennale), nonché agli iscritti a un ordine o collegio professionale ( D.l. 18 ottobre 2010, n. 180 )

Obiettivi Corso: Il corso organizzato da Concilia qui S.r.l., ha come obiettivo la formazione di una FIGURA PROFESSIONALE che, alla luce della recente riforma del Processo Civile, HA UN RUOLO FONDAMENTALE: IL MEDIATORE SPECIALIZZATO, in grado di svolgere con la massima competenza, l’attività di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il corso consente l’acquisizione dell’ATTESTATO riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

Opportunità lavorative:
Mediatore civile presso gli Organismi di mediazione civile iscritti al Ministero di Giustizia;
Mediatore presso il servizio di mediazione civile e le camere di Mediazione civile delle camere di Commercio;
Mediatore civile in associazioni di categoria;
Inserimento presso le Camere di mediazione civile in ambito bancario o presso studi professionali;

QUOTA DI ISCRIZIONE: la quota di iscrizione è di € 580,00 esente iva. Per le iscrizioni pervenute entro il 5 aprile la quota è di € 550,00 esente iva.

Crediti formativi: verrà inoltrata richiesta di crediti formativi professionali di volta in volta.

LUOGO DI SVOLGIMENTO E DATE: ANCONA 12-13-15-20-21 APRILE 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi: www.conciliaquisrl.it

Segnalazione aggiornata al 29 febbraio 2012. Unico responsabile dei corsi è l'ente di formazione. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

LE CC.DD. “POLIZZE DORMIENTI”. IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C.

Diritto (Copyright immagine xlucas) LE CC.DD. “POLIZZE DORMIENTI”.

IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C.

SOSTENIBILITA’ IN VIA DIFENSIVA DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it




1. PREMESSA

Da circa un decennio, si sono registrati non pochi contenziosi in merito a prodotti finanziari elaborati da vari operatori (tra cui, in particolare, l’operatore Poste Vita s.p.a.) in cui, in punto di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, si registra uno scostamento dal regime ordinario breve di prescrizione di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. (fissato, per effetto della modifica ex art. 3, comma 2 - ter, legge 27 ottobre 2008, n. 166, in due anni, a fronte di un anno di cui al sistema previgente).

Questa, a titolo esemplificativo, la clausola elaborata da Poste Vita s.p.a. in molte delle sue condizioni generali di polizza dell’epoca:

«L’art. 2952 c.c. del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.

Tuttavia, trascorso l’anno di prescrizione, la politica di Poste Vita s.p.a. è quella di non avvalersi di tale diritto per i 10 anni successivi all’evento.

Poste Vita s.p.a. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto».

Nel presente contributo scientifico, senza pretesa di esaustività, azzarderemo la sostenibilità del termine di prescrizione decennale in subiecta materia, fermo restando che il problema non sia di facile soluzione.

2. IL PROBLEMA: ESEGESI DELLA CLAUSOLA E CONFERIMENTO DEGLI IMPORTI DELLE POLIZZE NEL FONDO CD. A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Ebbene, non v’è chi non veda come una clausola come quella esaminata manifesti un effetto dirompente in merito al regime prescrizionale ordinario, fissando, per il caso di decorso dell’anno dall’evento negativo della mancata richiesta di pagamento, un termine decennale; termine, peraltro, consacrato in una disposizione nella quale la Società lascia ad intendere che, piu’ che di una vera e propria rinuncia alla prescrizione, ci si trovi innanzi ad una “politica” consistente nel non avvalersi del termine legale suddetto.

Entrando in medias res, giammai sostenibile, in via di eccezione, che la decennalità del termine di prescrizione - si ripete, espressione della sua “politica” consacrata nella citata clausola -, sarebbe venuta meno per effetto della normativa sopravvenuta obbligante gli operatori al conferimento dei premi nell’apposito Fondo esistente presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (istituito ex art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266; cd. Finanziaria 2006).

Trattasi, com’e’ noto, del Fondo istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (così testualmente, l’art. 1, comma 343, cit.), nel quale sarebbero confluiti tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti d’investimento come quello che ci occupa, vale a dire le cc.dd. «polizze dormienti».

Tornando a tale clausola, valga la pena di compiere una breve esegesi...

 

Continua a leggere su IRDoc

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Nuovi servizi e contenuti digitali tra semplificazione amministrativa, diffusione della conoscenza e diritti individuali – Roma, 9/03/2012

Iusreporter.it segnala

Nuovi servizi e contenuti digitali tra semplificazione amministrativa, diffusione della conoscenza e diritti individuali

Roma, 9 marzo 2012, ore 10

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190


Indirizzi di saluto

P. Paolo Scarafoni L.C.

Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma

Maurizio Fallace

Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore

Alberto Maria Gambino

Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca dell’Università Europea di Roma

Tavola Rotonda

Francesco Beltrame

Presidente di DigitPA

Riccardo Chieppa

Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Marcella Gargano

Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Davide Giacalone

Presidente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

Alessandro Luciano

Presidente della Fondazione Ugo Bordoni

Michel Martone

Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Massimo Vari

Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico

Roberto Viola

Segretario Generale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Modera

Ilaria Iacoviello
Conduttrice SkyTG24


Nell’occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma e della pubblicazione della seconda edizione del volume di A.M. Gambino e A. Stazi (con la collaborazione di D. Mula), “Diritto dell’informatica e della comunicazione”, Giappichelli Editore, 2012.


Nel contesto dell’evento sarà esposta l’opera “Articolo 9” dell’artista Angelo Savarese.


La Tavola Rotonda rientra nella settimana della Scienza e Tecnologia organizzata dall’Ufficio della Pastorale Universitaria di Roma.

La partecipazione alla Tavola Rotonda è gratuita e dà diritto a n. 3 crediti per la formazione continua degli avvocati.


Maggiori informazioni

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

28 febbraio 2012

“La mediazione civile in 140 caratteri” – Scarica l’ebook gratuito della prima tweet-guida sulla mediazione!

La mediazione civile in 140 caratteri - La prima tweet-guida sulla mediazione (Copyright immagine khz) “La mediazione civile in 140 caratteri” è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall’autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione).

I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell’autore.

Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010.

Ciò anche in considerazione dell’imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione “obbligatoria” anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti


L’autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento.


Scarica l’ebook
Per scaricare l’ebook occorre “pagare” con un tweet o un post su Facebook: l’ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell’ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni







Avv. Giuseppe Briganti

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

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Note legali
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21 febbraio 2012

Garante privacy: piu’ tutele per gli utenti di social network, blog e forum dedicati alla salute

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il comunicato del Garante privacy del 20/02/2012:

« Più tutele per chi è iscritto a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie. Da oggi in poi i gestori di questi siti saranno tenuti a fornire agli utenti una specifica "avvertenza", che informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia.

É quanto stabiliscono le "Linee guida" per i siti web dedicati alla salute (che non riguardano comunque i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina) varate dal Garante privacy e pubblicata oggi sulla G.U.

Il ricorso sempre più crescente alla rete da parte di persone che, nell'ambio di siti web, blog, forum, social network si scambiano informazioni, inviano commenti, chiedono consigli o consulenze, presenta, insieme ad un innegabile vantaggio per gli utenti, anche potenziali rischi connessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla loro salute.

In base alle Linee guida del Garante, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica "avvertenza di rischio", il cui scopo sarà quello di richiamare l'attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia. E questo anche alla luce della possibilità che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca generalisti o conosciuti dalla generalità degli utenti Internet e non dai soli iscritti al sito.

L'utente, così avvisato, potrà fare attenzione e decidere in modo più consapevole se inserire o meno dati personali (es. nome, cognome e-mail etc.) che possano rivelare, anche indirettamente, la propria identità o quella di terzi, così come se pubblicare foto o video che consentano di rendere identificabili persone e luoghi. L'utente sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell' "avvertenza di rischio", barrando un'apposita casella.

I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare, aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti, come previsto dal Codice privacy.

Il Garante ha stabilito, infine, che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati solo da personale autorizzato ».



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Commercio elettronico: in arrivo nuove norme a tutela dei consumatori con la direttiva 2011/83/UE

Europa (Copyright immagine svilen001) La recente direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che dovrà essere recepita in Italia entro il 13 dicembre 2013, introduce nuove disposizioni che interessano anche i siti web di commercio elettronico B2C.



In particolare, con riguardo agli obblighi di informazione per i contratti a distanza, l’art. 6 della direttiva prevede quanto segue:

« 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

j) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;

k) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

l) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

m) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

n) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

q) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

r) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

s) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

t) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all’informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente a tali direttive.

Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.

9. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista ».



L’articolo 8 della direttiva, con riguardo ai requisiti formali per i contratti a distanza, prevede inoltre quanto segue:

« 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.

10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l’adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva ».



Novità anche con riguardo al diritto di recesso. L’articolo 9 della direttiva stabilisce in proposito, in particolare, che « il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti » dalla direttiva stessa.

In base all’articolo 11 della direttiva, il consumatore che intende esercitare il diritto di recesso deve informare nel termine previsto il professionista della sua decisione di esercitare tale diritto.

A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Il professionista, oltre alle possibilità di cui sopra, può offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, della direttiva o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole.



L’allegato I, parte A, della direttiva, prevede delle “Istruzioni tipo sul recesso” che possono essere utilizzate dal professionista:

« Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno (1).

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (2) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio (3).

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso (4).

(5)

(6)



Istruzioni per la compilazione:

1. Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: "della conclusione del contratto.";

b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.";

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene.";

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo.";

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene."

2. Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica.

3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: "Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l’indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica)."

4. Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: "Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente."

5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

- "Ritireremo i beni."; oppure

- "È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a … [inserire il nome e l’indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni."

b) Inserire:

- "I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.",

- "I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.",

- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: "Il costo diretto di … EUR [inserire l’importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico."; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa … EUR [inserire l’importo].", oppure

- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese."

c) inserire: "Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni."

6. In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto." »

 

 

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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità










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Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Note legali

13 febbraio 2012

“Privacy e giornalismo”. Edizione 2012. Liberta’ di informazione e dignita’ della persona. A cura di Mauro Paissan

TERZA EDIZIONE
Dopo le edizioni del 2003 e del 2006, “Privacy e
giornalismo” si presenta con contenuti
completamente rinnovati. Nuovo il saggio
introduttivo, nuove le pronunce del Garante,
nuovi i “Temi” proposti, nuovi i riferimenti
all’archivio del sito web.

 

Indice del volume:

Presentazione 1
Diritto di cronaca e accanimento informativo

Informazione e dignità 7
Diritti dei cittadini e la responsabilità dei giornalisti

1. Che cos’è la privacy 8
- Concetto e storia
- La Carta europea dei diritti
- I princìpi generali della legge
- L’Autorità garante
- Che cos’è un “dato personale”

2. Privacy e informazione 14
- La responsabilità del giornalista
- Il ruolo del Garante in materia di
giornalismo
- Privacy giornalistica e dati sottoposti a
regime di pubblicità
- Uno sguardo oltreconfine

3. Il Codice deontologico: i 13 comandamenti 26
- Un po’ di storia
- Il principio cardine: l’essenzialità
dell’informazione
- Personaggi pubblici
- Giornalismo di inchiesta e uso delle
telecamere nascoste
- La tutela del domicilio e l’uso delle
tecniche invasive
- Cronaca giudiziaria
- Intercettazioni: persone comuni e
personaggi pubblici
- Dati sulla salute
- La tutela dei minori

4. Internet e libertà di manifestazione del
pensiero 45

5. Il “diritto all’oblio” 47
- La riproposizione di notizie a distanza
di tempo
- Archivi giornalistici online e
indicizzazione dei motori di ricerca
- Archivi online di documenti provenienti
da istituzioni pubbliche

Temi 53
La tutela dei minori 55
- Sesso, violenza, ma anche identità
- L’anonimato come campo da gioco
- Ma il rispetto dei bambini non è fatto
solo di no
- Il bimbo in rete
- Troppi padri
Avetrana, Brembate: cronaca nera? 62
Internet tra libertà e censura 69
Per un giornalismo migliore 74
- I quesiti posti dall’Ordine
- I chiarimenti del Garante
• Autonomia e responsabilità del giornalista
• Interesse pubblico ed essenzialità
dell’informazione
• Accesso alle informazioni: i rapporti con
le pubbliche amministrazioni
• Diffusione di fotografie
• Nomi delle persone nelle cronache
giudiziarie
• Dati sulla salute e sulla vita sessuale

Pronunce del Garante 87

1. Essenzialità dell’informazione
Diffusione di compensi di enti pubblici 89
• 29 maggio 2008
La parrucchiera si ritiene identificabile 92
• 5 marzo 2009
Quel giudice “infelice, inelegante e stravagante” 94
• 18 novembre 2009
Vietata la ricerca in Tv di persona adottata 96
• 6 maggio 2010
A gentile richiesta dell’intervistatrice 100
• 16 settembre 2010
Ripreso dalla Tv a uno “speed date” 103
• 14 gennaio 2010

2. Fonti giornalistiche
L’organigramma partitico della Rai 106
• 30 ottobre 2008
Tutela del segreto sulla fonte 110
• 1° giugno 2005

3. Lealtà e correttezza
Dati sanitari raccolti con sotterfugi 111
• 10 ottobre 2006
• 19 ottobre 2006
Due imam intervistati con telecamere nascoste 116
• 5 luglio 2007
Frate filmato mentre molesta un giovane 121
• 13 maggio 2010

4. Tutela dei minori
L’inchiesta sulla scuola di Rignano Flaminio 124
• 4 febbraio 2008
Se i dettagli consentono l’identificazione 126
• 16 febbraio 2009
Quando dai violentatori si risale alla vittima 129
• 28 gennaio 2010
Il diritto delle figlie di un personaggio noto 132
• 11 febbraio 2010
Non parlare di “bambino adottato” 134
• 5 maggio 2005

5. Corpo, salute e sesso
Reso noto un certificato medico 135
• 15 febbraio 2006
I ministri rivelano un caso di aborto 137
• 5 marzo 2008
Le immagini del cadavere di Meredith 140
• 24 aprile 2008
Amico omosessuale o etero? 142
• 2 ottobre 2008
Quegli inutili interventi chirurgici al seno 146
• 2 aprile 2009
I dati sanitari di un uomo politico 148
• 13 gennaio 2011

6. Cronaca e giustizia
Il falso anonimato in un caso di violenza 152
• 2 aprile 2009
“Io stuprata e schiava in casa per 25 anni” 157
• 8 aprile 2009
Donna aggredita dal marito separato 160
• 13 ottobre 2008
Testimone dell’omicidio e diritto all’anonimato 163
• 25 giugno 2010
Signora citata per un appartamento del padre 165
• 17 gennaio 2011
“Quell’indirizzo non doveva essere reso noto” 167
• 11 marzo 2011

7. Intercettazioni
Intercettazioni e gossip 169
• 21 giugno 2006
Quei messaggi da non pubblicare 173
• 30 novembre 2005
Due genitori parlano riservatamente del figlio 177
• 21 luglio 2006
“Un bel tipo di porcella. Porcella DOC” 179
• 7 giugno 2007
Le notizie sul caso Ruby 186
I media valutino l’interesse pubblico delle notizie
• 17 gennaio 2011
Oscurare i numeri telefonici
• 21 gennaio 2011
I poteri del Garante sono stabiliti per legge
• 10 febbraio 2011

8. Personaggi pubblici
Dialogo al ristorante e scoop giornalistico 188
• 7 giugno 2007
Il libro scritto da mia sorella 193
• 11 giugno 2010
Personaggio noto non vuole essere citato 195
• 14 dicembre 2010
La “fuga d’amore” del viceparroco 196
• 23 dicembre 2010

9. Fonti pubbliche
Quei compensi potevano essere resi pubblici 199
• 8 marzo 2006
Redditi online, non è quello il modo 201
• 6 maggio 2008
Affittopoli a Milano, un quesito 205
• 16 febbraio 2011

10. Foto e filmati
Da Potenza fotografie e intercettazioni 207
• 15 marzo 2007
L’abitazione del Presidente del Consiglio 210
• 21 aprile 2007
• 8 settembre 2009
La villa sul lago di George Clooney 216
• 22 dicembre 2009
Foto di signora pubblicata in un sito per adulti 222
• 15 luglio 2010
Rischi di fotografie lesive della dignità 224
Non pubblicate le foto del corpo di Eluana
• 27 febbraio 2009
Inutile e dannosa esposizione delle vittime
• 4 dicembre 2009
Dare ascolto ai genitori di Yara
• 2 aprile 2011

11. Diritto all’oblio
Gli archivi storici online dei quotidiani 226
Le telefonate minatorie di 15 anni fa
• 15 gennaio 2009
La moglie venne accoltellata dal marito
• 8 aprile 2009
Le vecchie vicende di un personaggio politico
• 22 maggio 2009
Mandato di cattura e successiva assoluzione
• 8 gennaio 2010
Film a luci rosse di 25 anni fa  242
• 5 gennaio 2011
Vignetta ricorda un vecchio fatto di cronaca 244
• 15 marzo 2011
Richiesta di cancellazione dopo tre mesi 246
• 15 marzo 2011

12. Internet
Il forum in internet 249
• 28 giugno 2006
Sito pubblica la graduatoria dei disabili 253
• 18 gennaio 2007
Per un concorso diffusi dati sensibili 256
• 8 maggio 2008
Il nome compare nella relazione della DIA 258
• 1° ottobre 2008
Controversia a causa del cane Spank 259
• 11 febbraio 2010
Dati personali in un atto giudiziario 262
• 29 settembre 2010
Asilo nido, elenco dei morosi 265
• 27 ottobre 2010
Commenti in rete su un’impresa 266
• 4 febbraio 2011
La notizia sta su un sito degli USA 267
• 4 aprile 2011

13. Social network
Foto prelevate da Facebook 268
• 6 maggio 2009
• 6 maggio 2009
Neonato con insulto e foto di pazienti 274
Gruppo choc su Facebook
• 22 febbraio 2010
Pazienti dell’ospedale di Udine su Facebook
• 14 maggio 2009
Profilo di una minorenne diffuso dal Tg 276
• 3 novembre 2010
Un padre mette la foto del figlio sul suo profilo 278
• 2 febbraio 2011

Archivio 281
Le pronunce del Garante pubblicate
nelle precedenti edizioni del volume

Allegati 301
Codice in materia di protezione
dei dati personali. Parte II - Titolo XII 303
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
• Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174
Codice deontologico relativo
al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica 306
• Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179
La Carta di Treviso 312
La tutela dei minori nell’informazione
• Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2006, n. 264
Raccomandazione R(2003)13
del Consiglio d’Europa
su informazione e procedimenti penali 319

Indice cronologico 325



Consulta il volume (sito web Garante privacy)




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno su "Anatocismo, ius variandi e usura" - Roma, 24 febbraio '12

Iusreporter.it segnala

Anatocismo, ius variandi e usura nei rapporti bancari

I temi dell'anatocismo e dell'usura bancaria sono stati oggetto in questi ultimi anni di rilevanti interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno significativamente modificato il quadro giuridico di riferimento nei procedimenti civili e penali.

Nel Convegno verranno esaminate le principali problematiche attinenti:

  • il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito;
  • la delibera C.I.C.R. del 9/02/00;
  • la distribuzione dell'onere probatorio e il c.d. "saldo zero" (Cass. Civ. n. 23974/10 e n. 1842/11);
  • l'usura nei rapporti bancari (Cass. Pen. n. 12028/10 e n. 46669/11);
  • lo ius variandi nei contratti bancari;
  • la prescrizione e la capitalizzazione (Cass. S.U. n. 24418/10).

Intervengono:

  • il dott. Roberto Marcelli (Presidente ASSOCTU);
  • il cons. Paolo Giovanni De Marchi (Cons. della Corte di Cassazione);
  • il prof. Daniele Maffeis (Università di Brescia);
  • il prof. Francesco Astone (Università di Foggia);
  • il dott. Flavio Cusani (Tribunale di Benevento)
  • il prof. Federico Ferro Luzzi (Università di Sassari);
  • il prof. Marco Cian (Università di Padova)
  • il prof. Paolo Grassi (università di Teramo);
  • l'avv. Antonio Tanza (Vice-presidente ADUSBEF);
  • l’avv. Alfonso Quintarelli (Studio Legale Quintarelli & Partners);
  • l'avv. Franco Benassi (Direttore scientifico della rivista ilcaso.it);
  • la dott.ssa Alessia Natale (procura di Catania)
  • il dott. Vincenzo Senatore (procura di Salerno)
  • il dott. Marco Verzera (Procura di Palermo)

 

Programma (388 KB)






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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

09 febbraio 2012

Corso “Avvocati che assistono le parti in mediazione” di ADR Semplifica a Venezia, Firenze, Verona, Roma, Parma

Diritto (Copyright immagine woodsy) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE Avvocati che assistono le parti in mediazione
ORGANIZZATO DA ADR SEMPLIFICA

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto agli Avvocati iscritti all’Ordine, ai praticanti Avvocati e ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Programma del corso
Il corso si articola in 2 moduli per un totale di 8 ore complessive

1° MODULO
Dalle 14.30 alle 18.30
L’attività dell’avvocato nell’assistenza delle parti in mediazione
L’attività prodromica alla mediazione
La comunicazione con il cliente
Il colloquio con il cliente prima della mediazione e durante l’attività conciliativa
Ruolo dell’avvocato durante la mediazione, nella fase conclusiva e successiva alla stessa
L’attività delle ADR
La mediazione prima e dopo il D. Lgs. 28/2010
La mediazione D. Lgs. 28/2010 - D.M. 180/2010

2° MODULO
Dalle 9.00 alle 13.00
L’obbligo di informazione dell’avvocato
La scelta dell’Organismo di mediazione e l’avvio della procedura
Lo svolgimento della attività di mediazione
L’eventuale mancanza di partecipazione delle parti
La possibilità di proposta da parte del mediatore e sue implicazioni
Il valore dell’accordo raggiunto in conciliazione
Esame critico di una procedura di mediazione

Crediti Formativi
ADR Semplifica ha richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di n. 8 crediti formativi.

Costi
La quota di partecipazione al corso ammonta ad euro € 200,00 (oltre iva).

Sono previste offerte e promozioni: chiedi maggiori informazioni

 

Si segnalano i corsi:

APRILE 2012
Venezia
Date: 20 - 21 Aprile 2012
Firenze
Date: 27 - 28 Aprile 2012
MAGGIO 2012

Verona
Date: 25 - 26 Maggio 2012
GIUGNO 2012

Roma
Date: 8 - 9 Giugno 2012
Parma
Date: 29 - 30 Giugno 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi di ADR Semplifica tramite l'apposita casella

Segnalazione aggiornata al 07 febbraio 2012. Unico responsabile dei corsi è ADR Semplifica. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.





La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: i nuovi corsi per mediatori di ADR Semplifica a Verona, Bologna, Macerata, Ancona e altre città

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
ORGANIZZATO DA ADR SEMPLIFICA

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ai laureati in qualsiasi disciplina (con laurea anche triennale) ed agli iscritti ad un Ordine o ad un Collegio Professionale anche se non in possesso di un diploma di laurea.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di un’Ente di Formazione regolarmente iscritto nell’Elenco degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia, valido ai fini dell’iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Mediatori Professionisti e presso gli Organismi di Mediazione pubblici e privati.

Programma del corso
Il corso si sviluppa in 6 giornate per una durata complessiva di 54 ore, compresa la valutazione finale (4h). E’ prevista la partecipazione di un massimo di 30 corsisti, come per legge.
All’inizio del corso, i partecipanti riceveranno materiale didattico ed informativo contenente la presentazione utilizzata dai docenti, estratti della normativa italiana e comunitaria di riferimento e una raccolta di articoli e schede pratiche di preparazione alle simulazioni e ai video.
Il superamento della prova finale, prevista nell’ultima giornata di corso, consente di ricevere il titolo di Mediatore Professionista valido ai fini dell’iscrizione nelle liste dei mediatori di organismi pubblici e privati.

Costi
La quota di partecipazione al corso (comprensiva del materiale didattico) ammonta a € 800,00 oltre Iva.
E’ prevista inoltre una quota convenzionata di € 650,00 oltre Iva riservata ai professionisti iscritti presso un qualsiasi Ordine o Collegio professionale.

Sono previste altre offerte e promozioni: chiedi maggiori informazioni

 

Si segnalano i corsi:

MARZO 2012
Verona
Date: 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 Marzo 2012
Bologna
Date: 19 - 20 - 21 - 26 -27 - 28 Marzo 2012
Ferrara
Date: 27 - 28 - 29 Marzo 2 - 3 - 4 Aprile 2012
APRILE 2012
Milano
Date: 2 - 3 - 4 - 16 - 17 - 18 Aprile 2012
MAGGIO 2012
Macerata
Date: 7 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 Maggio 2012
GIUGNO 2012
Ancona
Date: 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 Giugno 2012
LUGLIO 2012
Padova
Date: 4 - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 Luglio 2012

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi di ADR Semplifica tramite l'apposita casella

Segnalazione aggiornata al 07 febbraio 2012. Unico responsabile dei corsi è ADR Semplifica. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Le informazioni sulla salute del minore costituiscono dato sensibile anche rispetto ai genitori: Cass. 22/09/2011 n. 19365

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Una notizia riguardante la salute di un minore è un dato personale e sensibile relativamente al minore. Essa è parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio.

La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale.


Così Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365:

« [...] 1.A. Ritiene il collegio che la doglianza, in qualche punto ripetitiva, individui, nel nucleo essenziale riassunto riguardante la distinzione tra dato sensibile e dato personale, la necessità di una migliore precisazione dei principi in gioco.

La trama normativa che consente di ricostruire sul piano giuridico la vicenda che ne occupa muove dall'art. 1 del D.Lgs. [196/2003] di cui si tratta.

Esso recita: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". E' di tutta evidenza la ampiezza dell'oggetto della protezione,giacchè l'uso della dizione "dati personali che lo riguardano" fa diventare "personali" tutti i dati che, per l'appunto, quale che ne sia l'origine ontologica, riguardano la persona che rivendica la protezione in questione.

L'art. 4, quindi, nel chiarire i concetti essenziali che strutturano la normativa alla lettera d) qualifica dato personale, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Ritiene il collegio che con tale espressione la legge ha inteso individuare ogni circostanza trattabile come dato, ovvero capace di essere raccolta in un archivio per qualsivoglia successivo trattamento, in quanto riferibile ad una persona e capace di consentirne la identificazione.

Infine, e per quanto riguarda la questione oggetto del motivo di ricorso, alla lett. d), l'articolo stesso definisce come dati sensibili, quelli, "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Da tale previsione il Tribunale di [...] trae la conclusione che il dato relativo alla salute che rileva è quello riferibile alla sola persona del soggetto vittima di una condizione negativa di salute.

Il collegio ritiene siffatta distinzione eccessiva rispetto alla finalità della legge, e dunque arbitraria.

1.a. E' opportuno partire, per risolvere la questione, dalla differenza di regime giuridico attribuita al dato sensibile rispetto al più generico dato personale.

Per il secondo in via di principio va detto che l'interessato, ovvero il soggetto al quale il dato si riferisce e che il dato identifica, ha diritto di ottenere conferma della esistenza o meno "di dati che lo riguardano con l'indicazione dei medesimi, delle finalità e delle modalità del trattamento" art. 7 D.Lgs. del 2003). Ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione che ritiene o la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, ed in ogni caso i dati stessi devono essere trattati in modo lecito e secondo specifiche regole che si possono definire di correttezza. Essi devono essere espliciti, legittimi, esatti, aggiornati, per temi pertinenti, completi , e non eccedenti rispetto alla finalità dichiarata. I dati sono custoditi e controllati anche in relazione alla conoscenza acquisita sulla base del progresso tecnico, alla natura dei medesimi e alle caratteristiche del trattamento, così che si evitino rischi di distruzione, perdita, o diffusione; ed ovviamente, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati stessi è tenuto a risarcirlo anche se non patrimoniale.

I dati personali facenti parte della elencazione di cui alla lettera d) precedentemente citata, ovvero i dati sensibili, ricevono un ulteriore specifico trattamento, anzitutto con l'art. 20 del D.Lgs..

Il principio è quello espresso al numero 1 della norma suddetta, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonchè "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".

La restante parte dell'art. 20 disciplina quindi le specifiche modalità di operazioni eseguibili rispetto a tali dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Conclusione che se ne trae è che la storica esperienza dell'uso discriminante, arbitrario, oppressivo, di dati della persona che per la loro delicatezza, (si pensi a quelli che riguardano opinioni politiche, adesione a partiti, origine razziale, ovvero come dimostra anche la attualità, quelli relativi a specifiche malattie particolarmente invalidanti oppure ad una vita sessuale particolare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Governi, ha fatto prescrivere che qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare debbano essere autorizzati dalla legge.

Quindi la norma si preoccupa, per il caso in cui la legge specifichi la finalità di interesse pubblico che giustifica il trattamento ma non indichi le modalità nè i tipi di dati sensibili ai quali il trattamento si dovrebbe riferire, di stabilire l'intervento del Garante che, caso per caso, determina modi e tempi di particolare protezione. Infine la norma precisa che laddove la legge non prevede il trattamento di uno specifico dato, pur rientrante nella categoria della sensibilità, dovrà allora affidarsi al Garante l'individuazione, previo accertamento dell'interesse pubblico al trattamento stesso, dei modi nei quali esso può essere portato a termine.

1.b. Osserva il collegio che la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacchè sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Al punto che essa, in realtà, rende insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che pure riveste quella posizione culturale, religiosa, politica, oppure di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. Infatti l'art. 26, operante fuori del caso dell'utilizzo del dato sensibile da parte di una Pubblica Amministrazione, precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione del Garante. A dimostrazione che non si tratta solo di un interesse, per quanto fondamentale, del soggetto la cui situazione culturale, politica o sanitaria può essere racchiusa in un dato, ma si tratta invece di un princìpio generale di ordine pubblico delle relazioni tra i soggetti. Sinteticamente,dunque, ritiene il collegio possa dirsi che ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione e l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare, se non addirittura in via ed in misura prevalente. Esistono insomma particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato. In ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento.

Pertanto, che una notizia riguardante la salute di un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente al minore stesso, è fuori questione.

Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio. In definitiva lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso,appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza ed un disagio analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.

Esistono, insomma,a parere del collegio, informazioni che appartengono alla persona non tanto perchè attinenti la fisicità della stessa ma perchè la cultura, nel tempo, ha spinto, all'atto in cui essa individua il patrimonio giuridico della persona, a porre dentro di esso una particolare protezione a fronte della maturata consapevolezza sociale dell' esistenza di un peso meritevole di aiuto. Nel caso che ne occupa si tratta della protezione (prevista dalla L. n 104 del 1992, ma in generale tutte le provvidenze che il sistema giuridico riconosce alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap) che deriva dall'essere legato ad obblighi genitoriali di assistenza verso un ammalato. E', dunque, l'obbligo di assistenza che rende personale un dato che nasce sensibile nella situazione soggettiva di altra persona. E tale dato non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Dunque, e ciò va precisato anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte oltre che per la rilevanza che detta precisazione può rivestire nella soluzione della vicenda, la distinzione fatta dal Tribunale di [...], tra dati meramente personali e dati anche sensibili, certamente corretta sul piano esegetico e sistematico, non trova applicazione nella specie. Giacchè il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al padre lavoratore e pervaso dalla stessa delicatezza culturale, è anche dato sensibile riferibile a questi. La estensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta di una provvidenza quale quella di cui alla Legge n 104 citata, conduce ad una dolorosità ed a rischi di discriminazione sociale che riguardano appunto il genitore, cosicchè il trattamento di tali dati da parte di una PA deve rispondere alle cautele che la legge ha connesso a quei dati.

Conclusivamente deve dirsi che il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che per tale caratteristica necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti [...] ».




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07 febbraio 2012

Presentata la proposta di nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) « Il 25 gennaio la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento, che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).

Sul sito della Direzione Generale "Giustizia"  sono raccolte tutte le informazioni e la documentazione pertinenti: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.

Va ricordato che i regolamenti UE sono immediatamente esecutivi, non necessitando di recepimento da parte degli Stati membri, a differenza delle direttive. Per lo stesso motivo essi possono garantire una maggiore armonizzazione a livello dell'intera UE.

Queste, in sintesi, le maggiori novità della proposta di Regolamento:

• restano ferme le definizioni fondamentali, ma con alcune significative aggiunte (dato genetico, dato biometrico);

• viene introdotto il principio dell'applicazione del diritto UE anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da consentire il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE;

• si stabilisce il diritto degli interessati alla "portabilità del dato" (ad. es. nel caso in cui si intendesse trasferire i propri dati da un social network ad un altro);

• scompare l'obbligo per i titolari di notificare i trattamenti di dati personali, sostituito da quello di nominare un "data protection officer" (incaricato della protezione dati, secondo la terminologia della direttiva 95/46) per tutti i soggetti pubblici e per quelli privati al di sopra di un certo numero di dipendenti;

• viene introdotto il requisito del "privacy impact assessment" (valutazione dell'impatto-privacy) oltre al principio generale detto "privacy by design" (cioè la previsione di misure a protezione dei dati già al momento della progettazione di un prodotto o di un software);

• si stabilisce l'obbligo per tutti i titolari di notificare all'autorità competente le violazioni dei dati personali ("personal data breaches");

• si fissano più specificamente poteri (anche sanzionatori) e requisiti di indipendenza delle autorità nazionali di controllo, il cui parere sarà indispensabile qualora si intendano adottare strumenti normativi, comprese le leggi, che impattino sulla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la proposta di Direttiva, essa sostituirà, una volta adottata, la Decisione-Quadro (la 2008/977/GAI) attualmente in vigore che disciplina i trattamenti di dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia. Va sottolineato che le disposizioni della Direttiva si applicheranno, in via generale, a tutti i trattamenti di dati personali svolti in uno Stato Membro per tali finalità "istituzionali", mentre la Decisione-Quadro disciplina esclusivamente lo scambio di dati fra autorità competenti degli Stati Membri ed il trattamento successivo dei dati scambiati in tale contesto.

La Direttiva riprende l'impostazione del Regolamento che richiama in molte delle sue previsioni, a cominciare dalle definizioni di interessato, dato personale, trattamento, titolare del trattamento ecc.. Essa  contiene, tuttavia, disposizioni specifiche sulle responsabilità dei titolari e sugli obblighi che ad essi incombono in materia di trasparenza ed accesso, e fissa i criteri di legittimità dei trattamenti in oggetto nonché i meccanismi di mutua cooperazione e i poteri delle autorità nazionali di controllo. Come già ricordato, le sue disposizioni dovranno essere recepite attraverso apposite norme nazionali.

L'iter per l'approvazione definitiva dei due strumenti normativi proposti comporterà l'intervento congiunto di Parlamento europeo e Consiglio UE in base alla procedura detta di "codecisione" (ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa") ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 

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Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Iusreporter.it segnala

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Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
La fase dell’accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure)

5° lezione Dopo la mediazione
Effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione
Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia.

6° lezione Esercitazioni pratiche
Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione.
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03 febbraio 2012

Abrogazione tariffe: CONSIDERAZIONI DEL CNF RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA

02/02/2012

Roma, 2 febbraio 2012
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati
LORO SEDI

Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012

Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell’intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell’attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l’esenzione per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell’ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.
Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell’iter legislativo del decreto.
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.


1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).
2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012) ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 







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