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07 giugno 2012

Mediazione: Consiglio Nazionale del Notariato - ACCORDO DI CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE – Guida mediazione civile

Questo breve lavoro ha lo scopo di sintetizzare le "regole operative", peraltro analoghe a quelle ordinariamente seguite, che deve rispettare il notaio il quale sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo di conciliazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. 

Per accordo di conciliazione si intende l'accordo raggiunto dalle parti a conclusione di un procedimento di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, che abbia avuto esito positivo. 

L'art. 11 del D.lgs., n. 28/2010 disciplina la fase finale del procedimento di mediazione ed, in particolare, prevede che l'esito del procedimento stesso venga, in ogni caso, documentato in un "processo verbale" (sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale "certifica" l'autografia della sottoscrizione apposta dalle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere). 

Tale "processo verbale" attesterà: 

- l'esito "negativo" del procedimento, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo; 

- l'esito "positivo" del procedimento nel caso sia stato raggiunto dalle parti "l'accordo amichevole". In tal caso al verbale verrà allegato (o in esso sarà contenuto) l'accordo raggiunto. 

L'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010 prevede due attività di "autentica di sottoscrizioni" fra di loro molto diverse per funzione, struttura e finalità: 

- la "certificazione" da parte del mediatore delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel "verbale" (solo nel verbale e non anche nell'accordo, inteso come negozio di autonomia privata, ad esso allegato o in esso contenuto. Diversamente argomentando si ammetterebbe una "certificazione" non consentita di sottoscrizioni apposte ad accordi negoziali, per i quali è comunque necessaria un'autentica notarile); 

"l'autenticazione" da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1) , nel caso in cui si sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c. (in via interpretativa, per coerenza di sistema, possiamo dire che l'autentica del pubblico ufficiale si rende necessaria, non solo nel caso espressamente previsto dalla norma, ma in ogni caso in cui con l'accordo si concludono negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliari e commerciali, per il cui accesso è richiesta quella forma qualificata). 

La certificazione apposta dal mediatore: 

- non ha in alcun caso valore e funzione di autentica notarile; 

- non attribuisce in alcun caso "efficacia esecutiva" la quale può essere attribuita all'accordo solo dal provvedimento di omologazione del Presidente del Tribunale ovvero, seppure in misura diversa, dalla traduzione dell'accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 474 c.p.c.); 

- non è in alcun caso idonea per la pubblicità dell'accordo nei registri immobiliari o commerciali (a tal fine, ovviamente, non è idonea neppure l'omologazione ex art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 che ha la diversa funzione di conferire efficacia esecutiva all'accordo). 

Fatta questa breve premessa (e data per conosciuta la diversità del ruolo svolto dal notaio quando agisca in veste di mediatore rispetto a quando interviene quale pubblico ufficiale che autentica o roga l'accordo) occorre in questa sede sintetizzare, al solo fine di eliminare ogni incertezza, le attività che deve svolgere il notaio che interviene in veste di pubblico ufficiale al fine di autenticare o rogare un accordo di conciliazione...

 

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Mediazione: Consiglio Nazionale del Notariato - ACCORDO DI CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE – Guida mediazione civile - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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