Guidamediazionecivile.it: la tua guida on-line sulla mediazione civile! Tutte le informazioni sul nuovo istituto e sugli organismi di conciliazione e gli enti di formazione
Mediazione civile: vuoi diventare conciliatore? Scopri i migliori corsi segnalati da guidamediazionecivile.it!

_________________________

29 febbraio 2012

LE CC.DD. “POLIZZE DORMIENTI”. IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C.

Diritto (Copyright immagine xlucas) LE CC.DD. “POLIZZE DORMIENTI”.

IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C.

SOSTENIBILITA’ IN VIA DIFENSIVA DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it




1. PREMESSA

Da circa un decennio, si sono registrati non pochi contenziosi in merito a prodotti finanziari elaborati da vari operatori (tra cui, in particolare, l’operatore Poste Vita s.p.a.) in cui, in punto di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, si registra uno scostamento dal regime ordinario breve di prescrizione di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. (fissato, per effetto della modifica ex art. 3, comma 2 - ter, legge 27 ottobre 2008, n. 166, in due anni, a fronte di un anno di cui al sistema previgente).

Questa, a titolo esemplificativo, la clausola elaborata da Poste Vita s.p.a. in molte delle sue condizioni generali di polizza dell’epoca:

«L’art. 2952 c.c. del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.

Tuttavia, trascorso l’anno di prescrizione, la politica di Poste Vita s.p.a. è quella di non avvalersi di tale diritto per i 10 anni successivi all’evento.

Poste Vita s.p.a. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto».

Nel presente contributo scientifico, senza pretesa di esaustività, azzarderemo la sostenibilità del termine di prescrizione decennale in subiecta materia, fermo restando che il problema non sia di facile soluzione.

2. IL PROBLEMA: ESEGESI DELLA CLAUSOLA E CONFERIMENTO DEGLI IMPORTI DELLE POLIZZE NEL FONDO CD. A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Ebbene, non v’è chi non veda come una clausola come quella esaminata manifesti un effetto dirompente in merito al regime prescrizionale ordinario, fissando, per il caso di decorso dell’anno dall’evento negativo della mancata richiesta di pagamento, un termine decennale; termine, peraltro, consacrato in una disposizione nella quale la Società lascia ad intendere che, piu’ che di una vera e propria rinuncia alla prescrizione, ci si trovi innanzi ad una “politica” consistente nel non avvalersi del termine legale suddetto.

Entrando in medias res, giammai sostenibile, in via di eccezione, che la decennalità del termine di prescrizione - si ripete, espressione della sua “politica” consacrata nella citata clausola -, sarebbe venuta meno per effetto della normativa sopravvenuta obbligante gli operatori al conferimento dei premi nell’apposito Fondo esistente presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (istituito ex art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266; cd. Finanziaria 2006).

Trattasi, com’e’ noto, del Fondo istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (così testualmente, l’art. 1, comma 343, cit.), nel quale sarebbero confluiti tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti d’investimento come quello che ci occupa, vale a dire le cc.dd. «polizze dormienti».

Tornando a tale clausola, valga la pena di compiere una breve esegesi...

 

Continua a leggere su IRDoc

 

 

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails