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Con la Circolare 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche introdotte alla disciplina della mediazione civile e commerciale dal DM 145/2011, e in particolare con riferimento a:
attività di vigilanza
tirocinio assistito
criteri di assegnazione degli affari di mediazione
chiusura del procedimento
modifiche in materia di indennità
Leggi il testo della circolare
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Dalla newsletter del CNF del 20/12/2011:
« Il decreto legge del Governo sul processo civile è l’ennesimo concentrato di norme-tagliola adottate in spregio al diritto costituzionale di difesa. Il Dossier che l’Ufficio studi del Cnf ha predisposto non concede sconti nel giudizio sull’ultimo provvedimento che incide sul codice di procedura civile approvato in gran fretta, e silenzio, dal governo Monti nel consiglio dei ministri di venerdì scorso.
Il decreto è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma scontato il condizionale d’obbligo per un testo non ancora ufficiale, le osservazioni del Consiglio non possono risparmiare fendenti.
Al di là dei dubbi circa i requisiti di necessità e urgenza che impongono una nuova revisione del codice di procedura civile, in una corsa in cui il legislatore insegue sé stesso da luglio ad oggi, l’analisi nel merito delle disposizioni lascia esterrefatti e increduli.
Le norme, infatti, sono il segno di una logica volta esclusivamente alla riduzione dei costi e delle pendenze senza attenzione alcuna – ed anzi in spregio – del valore costituzionale del diritto di azione. La norma che stabilisce che la condanna alle spese non possa superare il valore della lite serve, in buona sostanza, ad impedire che il cittadino impugni una multa o una sanzione amministrativa. In pratica, può accadere che il cittadino che magari impugna una sanzione amministrativa abnorme e ne ottiene l’annullamento non otterrà dal giudice la condanna dell’ente che ha errato a rifondere tutte le spese sostenute, ma dovrà pagarsi l’avvocato da solo.
Alla stessa logica di abbattimento indiscriminato della domanda di giustizia è ispirato l’articolo che dispone l’estinzione dei giudizi di impugnazioni pendenti da più di tre anni alla data di entrata in vigore del decreto a meno che non pervenga alla cancelleria del giudice competente una dichiarazione appositamente sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore che attesti la permanenza dell’interesse alla trattazione. Senza che dalla stessa cancelleria arrivi un qualsiasi avvertimento. Migliaia di cittadini vedranno silentemente sfumare la possibilità di ricevere giustizia pagando lo scotto del disservizio dell’amministrazione della giustizia, incapace di assicurare un processo di ragionevole durata e che, per tale motivo, decide di farli morire.
Altre considerazioni fortemente critiche sono spese sul tema della risoluzione del sovra indebitamento di persone fisiche e piccole imprese; sull’ampliamento delle ipotesi di esonero dall’onere di difesa tecnica di fronte al giudice di pace; sull’irrigidimento della condanna per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione ».
Leggi tutto il Dossier dell’Ufficio studi
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Quadro sinottico con modifiche apportate dalla legge n. 183 del 12.11.2011 - 'legge di stabilità' - al codice di procedura civile, ecc... - a cura di Giorgio Rossi
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Il termine "mediazione trasformativa" e l'approccio sono venuti alla ribalta a seguito della pubblicazione, nel 1994, del libro di Robert Baruch Bush e Joe Folger "The Promise of Mediation".
Questo libro contrappone due differenti approcci alla mediazione: problem solving e trasformativo.
Lo scopo del primo è quello di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile che ponga fine alla lite contingente. In esso gioca spesso un ruolo determinante il mediatore.
L'approccio trasformativo alla mediazione, invece, non ricerca la risoluzione del problema immediato, ma piuttosto persegue il "potenziamento" e il "reciproco riconoscimento" delle parti coinvolte.
In questo video (in inglese) il Prof. Robert A. Baruch Bush illustra brevemente la teoria e la pratica della mediazione trasformativa.
Professor Robert A. Baruch Bush Outlines the Theory and Practice of Transformative Mediation
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Lo schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, il cui testo è stato diffuso oggi, con riferimento alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, prevede le seguenti novità (art. 13):
- il capo di ogni ufficio giudiziario dovrà vigilare sull’applicazione della disciplina della “mediazione obbligatoria” e dovrà adottare iniziative tese a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice
- con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di “mediazione obbligatoria” senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate dunque le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia”
b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,”
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento:
“L’art. 13 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.
Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione introdotta dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunziata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente”.
Si tratta allo stato, come si diceva, solo di uno schema di provvedimento.
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Sabato, 17 Dicembre 2011, ore 10.00 - 18.00
I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino - Sala Conferenze
Via Pier Carlo Boggio 59, www.i3p.it
La terza conferenza NEXA su Internet & Società sarà un momento di discussione sul tema "Dati aperti su una Rete aperta". I ricercatori e i fellow del Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino ne parleranno con esperti, policy makers, professionisti, appassionati e semplici cittadini.
L'incontro includerà anche CCIT2011, una sessione sullo stato di Creative Commons in Italia, continuando la tradizione degli incontri annuali CC-IT. La partecipazione alla conferenza NEXA è gratuita, ma occorre registrarsi entro il 13 dicembre 2011, fino a esaurimento posti disponibili (la registrazione è aperta su nexa2011.eventbrite.com).
Quest'anno la conferenza è co-organizzata da EVPSI, "Extracting Value from Public Sector Information", progetto di ricerca coordinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, con il finanziamento della Regione Piemonte. L'incontro è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. La partecipazione è titolo per l'attribuzione di 7 crediti formativi.
Programma della giornata
9.30 - 10.00 Accoglienza dei partecipanti registrati
Registrazione dei partecipanti.
10.00 - 10.05: Benvenuto
Benvenuto di Marco Ricolfi, co-direttore del Centro NEXA su Internet & Società.
10.05 - 11.00: Neutralità della Rete, elementi architetturali e implicazioni giuridiche
Speakers: Simone Basso, Stefano Quintarelli, Tiziana Refice, Meredith Whittaker, Jérémie Zimmermann, Alessandro Zorer
La sezione fornirà un'introduzione alle varie sfaccettature del problema della neutralità della Rete e descriverà tre progetti concreti e complementari tra loro, che cercano di misurare e quantificare il fenomeno: Neubot, un software user friendly per monitorare la neutralità della Rete, Measurement Lab, una piattaforma server distribuita che ospita la componente server di Neubot e di altri strumenti di misura, e RespectMyNet, sito web che si propone di raccogliere in modo centralizzato violazioni di neutralità della Rete segnalate dagli utenti. Interverranno: Simone Basso, fellow del Centro NEXA su Internet & Società e principale sviluppatore del progetto Neubot; Stefano Quintarelli, blogger e imprenditore; Alessandro Zorer, AD di Trentino Network Srl; Tiziana Refice e Meredith Whittaker, di Google, entrambe coinvolte in Measurement Lab; Jérémie Zimmermann, de La Quadrature du Net, principale animatore dell'iniziativa RespectMyNet.
11.00 - 11.45: Lightning talks da cinque minuti
Flash su spunti e iniziative per progetti interessanti, e più in generale su idee da proporre e discutere con la comunità di fellow ed amici del Centro NEXA.
11.45 - 12.30: Mario Calderini (Politecnico di Torino) introduce il Keynote speech di Carlo Mochi Sismondi
L'intervento di Carlo Mochi Sismondi rappresenta l'occasione per conoscere la visione strategica di uno degli ideatori ed attuale presidente di Forum P.A., fucina di idee e progetti per la riforma della pubblica amministrazione e per l'eGovernment.
12.30 - 13.30: Pausa pranzo
Pranzo offerto dal Centro NEXA.
13.30 - 14.15: La rivoluzione degli open data tra ostacoli e opportunità
Moderatore: Andrea Rossetti
Speakers: Raimondo Iemma, Francesca Pavoni, Cristiana Sappa
La sessione fornirà un'introduzione all'universo degli open data, passando in rassegna i progetti del Centro NEXA in questo contesto: EVPSI, “Extracting Value from Public Sector Information” e LAPSI, “The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information”. Gli interventi di questa sessione, moderati da Andrea Rossetti (Università degli Studi di Milano-Bicocca), saranno di Cristiana Sappa (research fellow del Centro NEXA e Project Manager di LAPSI), Francesca Pavoni (Università degli Studi di Torino), Raimondo Iemma (Fondazione Rosselli).
14.15 - 15.15: Dati aperti in Italia: prospettive sul 2012
Moderatore: Lorenzo Benussi
Speakers: Gianfranco Andriola, Anna Cavallo, Roberto Moriondo, Pavel Shvaiko, Dimitri Tartari
Qual è lo stato dell'arte dell'Open Data in Italia, quali saranno i prossimi passi delle nostre amministrazioni, quali le sfide nei prossimi anni? Ne discuteremo con i diretti protagonisti di alcune delle iniziative più all'avanguardia in questo ambito. Il panel, moderato da Lorenzo Benussi (fellow del Centro NEXA e ricercatore a Top-IX), vedrà gli interventi di Roberto Moriondo, Direttore della direzione Innovazione, Università e Ricerca della Regione Piemonte, e Anna Cavallo, IT Manager presso CSI – Piemonte, che relazioneranno sul portale dati.piemonte.it. Gianfranco Andriola di Formez descriverà l'esperienza relativa a dati.gov.it, Pavel Shvaiko di Informatica Trentina porrà l'accento sui progetti portati avanti dalla Provincia di Trento e Dimitri Tartari porterà all'attenzione dei partecipanti il contributo di dati.emilia-romagna.it.
15.15 - 15.50: Consultazione AGCOM sul diritto d'autore
Speakers: Carlo Blengino, Debora De Angelis, speaker TBC (AGCOM)
La sessione è dedicata alla risposta del Centro NEXA su Internet & Società in merito alla consultazione AGCOM sul diritto d'autore. Ne esporranno i tratti essenziali gli avvocati Carlo Blengino e Debora De Angelis, fellow del Centro NEXA. Un rappresentante dell'AGCOM è stato invitato a partecipare alla sessione (TBC).
15.50 - 16.20: Coffe break e poster session
Creative Commons Italia 2011 (CCIT2011)
Moderatore: Federico Morando (Managing Director e Research Fellow del Centro NEXA)
CCIT2011 è una sessione sullo stato di Creative Commons in Italia. Le licenze Creative Commons offrono diverse articolazioni dei diritti d'autore per singoli creatori di contenuti artistici o culturali, oppure istituzioni pubbliche e private, che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere ed i propri dati, secondo il modello "alcuni diritti riservati".
16.20 - 16.35: Verso le licenze CC 4.0
Speaker: Massimo Travostino
L'avvocato Massimo Travostino, fellow del Centro NEXA, descriverà i futuri sviluppi e primi passi compiuti verso l'elaborazione della versione 4.0 delle licenze Creative Commons.
16.35 - 17.35: CC Project Showcase & CC Lightning Talks
Share Your Knowledge: Creative Commons e Wikipedia per le istituzioni culturali. L'esperienza della Fondazione Cariplo (CC Project Showcase)
Speakers: Iolanda Pensa, Fondazione lettera27; Patricia Frias, Fondazione Cariplo
Wikipedia e i progetti fratelli (CC Lightning Talks)
Speaker: Andrea Zanni, Wikimedia Italia
Io Penso Online (CC Project Showcase)
Speaker: Rossano Munaretto, Scuola Media Statale di Biella
Uscire dall'anonimato - una esperienza sulla diffusione dei libri di testo in licenza Creative Commons, GNU/FDL o Pubblico Dominio (CC Lightning Talks)
Speaker: Maurizio Grillini, Socio ILS e ERLUG
Patamu.com - tutela dal plagio e consulenza legale, per favorire la diffusione delle licenze CC (CC Project Showcase)
Speaker: Adriano Bonforti, Patamu
Blanket Licensing e Cloud Licensing nella Public Performance (CC Lightning Talks)
Speakers: Deborah De Angelis, Fellow del Centro NEXA; Ermanno Pandoli, Sportello Liberius
17.35 - 17.50: Discussione
17.50 - 18.00: Conclusioni
Conclusioni di Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro NEXA su Internet & Società.
Per informazioni: http://nexa.polito.it/conf2011
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala
Università degli Studi di Milano, Fac. Giurisprudenza
sesta Edizione del Corso di Perfezionamento in "Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva" a partire dal 25 gennaio 2012
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 12 dicembre 2011 ed il relativo bando è reperibile sul sito http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/1190.htm
oppure www.corsodirittosportivo.unimi.it
Come per le passate edizioni è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Per maggiori informazioni consultare il sito del corso: www.corsodirittosportivo.unimi.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Con ordinanza del 18/11/2011 il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte Costituzionale una nuova questione di costituzionalità del D.lgs. 28/2010:
« per i diritti reali, la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario…atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile) »
« l’attore dovrebbe presentare istanza di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, quindi iniziare comunque un giudizio trascrivendo la domanda…e, a prescindere dall’esisto della mediazione, chiedere comunque una pronuncia giurisdizionale di merito, atteso che viceversa non potrebbe comunque né trascrivere direttamente il verbale di mediazione né soprattutto giovarsi dell’effetto domanda (l’effetto prenotativo è infatti limitato ai casi in cui la trascrizione della domanda sia seguita dalla trascrizione di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale analogo alla stessa, come appunto l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) »
« il soggetto procedente si troverà comunque costretto da un lato a sopportare sia i costi della mediazione sia il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio, senza in ogni caso potersi giovare dell’effetto deflattivo della prima. Tale situazione, naturale conseguenza dell’impossibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che il relativo verbale, contrasta quindi sia con l’art. 24 della Costituzione sia con l’art. 3 della Costituzione ed in particolare con il principio di ragionevolezza dallo stesso evincibile ».
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Rossi, www.agrs.net
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Agenzia Entrate
RISOLUZIONE N. 113 /E
Roma, 29 novembre 2011
OGGETTO: Interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento
tributario dell’attività di mediazione svolta ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28
« ...l’attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’IVA, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 55 del TUIR e dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972... »
Leggi la Risoluzione su IRDoc
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No alla "dichiarazione dei redditi" in farmacia
Il Garante privacy ha recentemente precisato che non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l'importo del ticket da pagare.
Basterà infatti che i medici appongano un codice sulle ricette per l'acquisto dei farmaci e per le altre prestazioni sanitarie. In questi termini il Garante privacy ha dato via libera allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Le nuove misure, che avranno valore su tutto il territorio nazionale, traggono origine dalle segnalazioni di pazienti che, per usufruire delle esenzioni sul ticket, erano stati costretti a comunicare il loro livello di reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto. Alcune Regioni, infatti, in seguito alla manovra economica 2011, avevano deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, differenziando invece il ticket richiesto in base alla fascia di reddito familiare. Le modalità adottate, però, non garantivano un'adeguata protezione dei dati personali dei pazienti.
Lo schema di linee di indirizzo, che tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, prevede che, a tutela della privacy, sia il medico stesso ad apporre sulla ricetta un codice teso a identificare, non in chiaro, la fascia di reddito di appartenenza dell'assistito, e quindi a definire l'entità del contributo da pagare. All'atto della prescrizione, il medico dovrà verificare il codice da inserire per ogni persona collegandosi al Sistema tessera sanitaria oppure utilizzando l'apposita documentazione cartacea o digitale predisposta dalla azienda sanitaria locale.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
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Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori,
presenta
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sul tema
Accordi di Convivenza e Famiglia di Fatto
Roma 5 Dicembre 2011
ore 14.00 / 20.00
Campidoglio
Sala della Protomoteca
(Piazza del Campidoglio)
6 CREDITI FORMATIVI
Avv. Lello Spoletini (Presidente Nazionale Associazione La Tutela dei Diritti) I CONTRATTI DI CONVIVENZA
Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori) L’AUTONOMIA NEGOZIALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Dott. Giuseppe Magno (Giudice di Cassazione) “L'affidamento dei figli minorenni: evoluzione del concetto, con riferimenti alla normativa interna e comunitaria”
Prof. Avv. Antonio Caiafa: IL LAVORO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA
Avv. Mauro Vaglio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) LA DEONTOLOGIA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Avv. Romina Ferro (GOT presso il Tribunale di Milano) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA FAMIGLIA DI FATTO
On. Prof. Avv. Paola Balducci (Professore Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Lecce) PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La
mediazione in materia civile e commerciale
Guida breve al Decreto legislativo 28/2010
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non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"
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