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24 novembre 2011

Corte UE: vietato imporre ai provider l'obbligo di filtrare le comunicazioni elettroniche che implicano uso di software peer-to-peer

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea del 24 novembre 2011:

Europa (Copyright immagine svilen001) Non è possibile imporre a un internet service provider l’obbligo di predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche che implicano l’uso di software peer-to-peer



« On those grounds, the Court (Third Chamber) hereby rules:

Directives:

–        2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’);

–        2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society;

–        2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights ;

–        95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; and

–        2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications),

read together and construed in the light of the requirements stemming from the protection of the applicable fundamental rights, must be interpreted as precluding an injunction made against an internet service provider which requires it to install a system for filtering

–        all electronic communications passing via its services, in particular those involving the use of peer-to-peer software;

–        which applies indiscriminately to all its customers;

–        as a preventive measure;

–        exclusively at its expense; and

–        for an unlimited period,

which is capable of identifying on that provider’s network the movement of electronic files containing a musical, cinematographic or audio-visual work in respect of which the applicant claims to hold intellectual-property rights, with a view to blocking the transfer of files the sharing of which infringes copyright ».



Il testo della sentenza (in inglese)





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21 novembre 2011

Convegno gratuito sul tema “Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori” - Roma 30 Novembre 2011

Iusreporter.it segnala:


Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori,

e

ECPAT (End Child Prostitution Pornography and Trafficking)

presentano

CONVENGNO GRATUITO

sul tema

Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori

il fenomeno sommerso, aspetti normativi e criminal profile

Roma 30 Novembre 2011

ore 09.00 / 13.00

Campidoglio

Sala della Protomoteca

(Piazza del Campidoglio)


4 CREDITI FORMATIVI



PROGRAMMA PROVVISORIO

MODERA E COORDINA

Avv. Matteo Santini

Ore 09.00 Saluti di:

Avv. Mauro Vaglio (Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma)

On. Ludovico Todini (Consigliere dell’Assemblea Capitolina)

RELAZIONI DI

Avv. Lello Spoletini, (Presidente Associazione La Tutela dei Diritti)

Avv. Alessandro Cassiani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma)

Dott. Gennaro Francione (Consigliere di Cassazione e Scrittore) “

Il Bambino Nudo. Antropologia della violenza minorile nella cultura del nostro tempo

Avv. Irma Conti

La Legislazione Italiana in materia di sfruttamento dei minori

Avv. Marco Scarpati, (Presidente ECPAT-Italia Onlus)

Sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (SSCM).

Dott.ssa Yasmin Abo Loha, (Coordinatrice dei Programmi ECPAT-Italia Onlus)

Le modalità di reclutamento e sfruttamento: tratta, turismo sessuale, grooming.

Dott. Otello Lupacchini (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma)

Dott. Fabio Nestola (Centro Studi ECPAT-Italia Onlus)

Filiera - vittime, sfruttatori, reclutatori e trafficanti, intermediari di vario livello.

Ten. Col. Giorgio Stefano Manzi – (RACIS – CC - )

Profilo dell’offender: età, estrazione sociale, scolarizzazione, reddito, altro

Profilo della vittima: differenze ed analogie tra Nord e Sud del Mondo.

Ing. Gianluigi ME – (Università Tor Vergata) il Cybercrime.

Prof. Fabrizio Mignacca (Criminologo)

Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori)

Avv. Romina Ferro (GOT presso il Tribunale di Milano)



Per maggiori informazioni:

www.dirittodellafamiglia.com 

 




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

FINO A 600MILA SENTENZE L’ANNO SCRITTE DAGLI AVVOCATI E SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI SENZA SOCI DI CAPITALE: MESSA A PUNTO L’AGENDA DELL’OFFICINA DELL’AVVOCATURA

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « 18/11/2011 - Oggi prima riunione presso la sede del Cnf. Tempi serrati per avanzare una proposta dettagliata per la partecipazione dei legali allo smaltimento dell’arretrato. Avviare da subito il confronto con il nuovo ministro della giustizia

Roma. Da 200mila a 600mila sentenze all’anno scritte dagli avvocati. E società tra professionisti senza soci di puro capitale, per garantire l’indipendenza degli avvocati chiamati alla tutela dei diritti dei cittadini.

L’Agenda dell’Officina dell’avvocatura parte da queste due emergenze, per arrivare ad affrontare anche la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e misure a favore dei giovani e delle donne avvocato.

Oggi a Roma, per iniziativa del Consiglio nazionale forense, si è tenuta la prima riunione operativa dell’Officina, deliberata nella riunione di Ordini e Associazioni che si è tenuta il 12 novembre scorso presso la camera de deputati. L’obiettivo della riunione era quello di fare un giro di tavolo tra le componenti dell’avvocatura sulle priorità individuate dal Cnf e fissare un calendario di incontri su singoli temi, sui cui impegnare le commissioni di lavoro. Circa l’impegno degli avvocati a contribuire a smaltire l’arretrato civile per restituire efficienza al sistema giustizia, le stime avanzate vanno da un contributo minimo, offerto da 10mila avvocati che potrebbero esaminare i fascicoli e predisporre due sentenza a mese, per un totale di 200mila sentenze all’anno ad un impegno massimo richiesto a 30mila avvocati, che potrebbero arrivare ad evadere 600mila cause all’anno.

Sulle società di capitali previste dalla legge di stabilità la posizione dell’avvocatura è chiara: i soci di capitale, per di più potenzialmente in posizione maggioritaria, sono considerati un gravissimo pericolo per l’autonomia dei professionisti e per la tutela effettiva dei diritti dei clienti/assistiti. Gli avvocati diventerebbero dipendenti dei poteri economici e i cittadini non avrebbero più difensori liberi e indipendenti. “E’ utile che gli avvocati dispongano di forme aggregative di svolgimento della professione oltre all’associazione professionale. Per questo è necessario rivedere la normativa delle Stp, in vigore dal 2008, per renderle appetibile anche dal punto di vista fiscale”, ha riferito Alpa, che ha evidenziato tutte le contraddizioni e le incognite contenute nella legge di stabilità sul punto specifico ».



Fonte: www.consiglionazionaleforense.it



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Privacy e sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Con il provvedimento a carattere generale del 4 ottobre 2011, il Garante privacy detta le regole in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il Garante privacy prescrive in particolare ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro:

a. quale misura necessaria, nel rispetto del principio di necessità, che la posizione del veicolo non sia di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;

b. quale misura necessaria, in base al principio di pertinenza e non eccedenza, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;

c. quale misura necessaria, la designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione;

d. quale misura opportuna, un modello semplificato di informativa, quale quello individuato nell'allegato 1 del provvedimento, utilizzabile alle condizioni indicate, al fine di rendere noto agli interessati il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo.




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Violazione dei diritti della personalita’ su Internet e competenza giurisdizionale

Europa (Copyright immagine svilen001) Sentenza Corte di Giustizia UE del 25/10/2011 nelle cause riunite C 509/09 e C 161/10:

- l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito;

- l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Il testo della sentenza



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10 novembre 2011

CIRCOLARE CNF 28-C-2011: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSE

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

Con la circolare 28-C-2011 il CNF ha modificato il modello di regolamento di procedura per gli organismi di mediazione forense per adeguarlo alle ultime novità normative

 

« Premessa
Il presente modello di regolamento è predisposto in favore dei Consigli degli Ordini degli avvocati
che, anche in forma associata, vogliano istituire un organismo di mediazione ai sensi del d.lgs. n.
28/2010 e del d.m. n. 180/2010.
L’idea di un modello unico risponde all’esigenza manifestata da numerosi COA di ricevere
assistenza nella fase di costituzione degli organismi, ma anche alla convinzione che l’uniformità di
regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino.
Si è elaborato un modello quanto più chiaro e sintetico possibile in modo da fornire alle parti un
testo di agevole lettura e comprensione.
Per questo motivo non sono state inserite previsioni non dotate di rilevanza per le parti e attinenti ai
rapporti interni tra mediatori e organismo di mediazione ovvero tra organismi di mediazione.
Il meccanismo di designazione del mediatore è aspetto particolarmente delicato e deve garantire
l’assoluta imparzialità nello svolgimento del procedimento. A tale profilo generale si aggiunge, per
talune controversie, anche la necessità di garantire una particolare competenza tecnica. In relazione
a tale rilevante profilo, l’art. 5 del regolamento è stato ulteriormente dettagliato in aderenza
alle prescrizioni del d.m. n. 145/2011.
In molti casi il modello fa espresso rinvio al d.lgs. n. 28/2010.
Si sono compiute precise scelte di fondo:
1. Nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio, si è ritenuto di limitare la
prestazione del servizio di mediazione offerto dagli organismi forensi alle sole parti che intendano
giovarsi del ministero di un difensore. Ove il procedimento di mediazione costituisca, ai sensi
dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, condizione di procedibilità sarà cura dell’Organismo Forense
individuare meccanismi idonei ad assicurare l’accesso alle parti che si trovino nelle condizioni di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Si è subordinata la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e,
comunque, ad una valutazione discrezionale del mediatore che potrà procedervi soltanto ove si
ritenga in possesso degli elementi necessari.
3. Una diversa opzione è stata prevista nel caso di liti in materia di responsabilità da circolazione di
veicoli e natanti e di responsabilità medica. In tali categorie di controversie, attesa la maggior
difficoltà di individuare una soluzione fondata sulla soddisfazione degli interessi delle parti, e
l’esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante al procedimento si è ritenuto
opportuno consentire la formulazione della proposta anche in presenza della domanda di una sola
parte e di mancata adesione al procedimento.
4. Non si è ritenuto di inserire la possibilità che la proposta venga formulata da un mediatore
diverso da quello che ha condotto il procedimento (d.m. n. 180/2010, art. 7, comma 2, l. b), in
quanto l’opera di quest’ultimo sfuggirebbe alla definizione di “amichevole compositore” per
avvicinarsi pericolosamente a quella del terzo incaricato del giudizio.
5. Salvo che per le ipotesi di mediazione “obbligatoria” (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010) Si è
inserita la previsione per cui la parte invitata alla mediazione debba dichiarare previamente la
propria volontà di aderire al procedimento (art. 3, 5°comma). La parte istante, nella domanda di
mediazione, potrà richiedere che l'incontro di mediazione, che comunque verrà fissato dall’ODM e
comunicato all’altra o alle parti, non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato
l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione.
Difatti, attesa la scelta di limitare la formulazione della proposta conciliativa alla partecipazione
delle parti al procedimento e alla loro concorde richiesta (sub 3 e fatte salve le ipotesi sub 4), lo
svolgimento dell’incontro in presenza di una sola parte comporterebbe esclusivamente un
ingiustificato aggravio di costi. Resta, comunque, impregiudicata in questo caso la possibilità della
parte invitata di aderire successivamente con la contestuale fissazione di un nuovo incontro. E’
stabilito che le parti vengano avvertite delle conseguenze della mancata partecipazione al
procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 come modificato
con l. 148/2011.
6. Trattandosi di modello generale non si è limitato il servizio a particolari materie scelte
dall’organismo, facoltà comunque riconosciuta dal decreto ministeriale di attuazione (art. 7, comma
2, l. e).
7. Nel disciplinare le cause di incompatibilità e i doveri di imparzialità si è utilizzato come modello
quanto prescritto in relazione all’avvocato che assuma l’incarico di arbitri dall’art. 55 del cod.
deontologico. Si, è, difatti previsto che i mediatori siano che prestano la propria opera presso
Organismi di mediazione forense siano iscritti all’albo degli avvocati (art. 5, comma 3).
8. Si è previsto un meccanismo di designazione del mediatore basato sulla cd. rotazione qualificata.
Il meccanismo di rotazione viene, cioè, contemperato con la considerazione del valore della
controversia e del suo oggetto. In relazione a quest’ultimo si è previsto che il mediatore, all’atto di
assunzione dell’incarico con l’ODM e dell’iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, 
possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l’opera di mediazione. Come
accennato, in conformità a quanto prescritto dal d.m. n. 145/2011 si è ulteriormente
specificato il meccanismo di designazione del mediatore in modo da valorizzarne le
competenze tecniche e la specifica formazione.
9. Tutte le disposizioni proposte nel presente regolamento non riproduttive della disciplina di rango
primario sono, ovviamente, modificabili... »

 

Leggi il testo completo su IRDoc

 

 

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ADR e consumatori: i principi guida da seguire secondo il Parlamento europeo

Europa (Copyright immagine svilen001) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI))


Per quanto riguarda in particolare l'ADR quale meccanismo per risolvere le controversie in materia di consumo, il Parlamento europeo

« suggerisce alla Commissione europea di riprendere, nella sua futura proposta legislativa sull'utilizzazione degli ADR per i consumatori nell'UE, i principi guida da seguire in relazione ai sistemi ADR istituiti in Europa, ossia:

- indipendenza, imparzialità e diversità : la designazione dei mediatori deve evitare il possibile insorgere di conflitti d'interessi; l'imparzialità del risultato può validamente fondarsi sul principio di una partecipazione paritetica di personalità provenienti dalle associazioni di consumatori e dalle organizzazioni che rappresentano le imprese;

- competenza : i professionisti incaricati devono possedere la capacità, la formazione e l'esperienza specifiche, necessarie per esercitare la funzione e devono essere imparziali, indipendenti e competenti;

- efficacia e rapidità : i mediatori devono disporre di mezzi sufficienti (risorse umane, materiali e finanziarie adeguate) ed essere in grado di rispettare termini brevi tra la presentazione del reclamo e l'adozione della decisione;

- equità tra consumatori e professionisti in termini di informazione, concezione e procedura e di contradditorio, vale a dire la possibilità per ciascuna parte di far conoscere il proprio punto di vista e di prendere conoscenza delle posizioni e dei fatti addotti dall'altra;

- finanziamento : la problematica del costo dell'ADR deve essere risolta, al fine di garantire l'attrattiva per le parti di una tale modalità; in tale ottica, il sistema, in caso di vittoria, dovrebbe essere gratuito per il consumatore, o fornito a costo molto contenuto;

- libertà e carattere extragiudiziario : l'ADR deve avere un carattere facoltativo, fondato sul rispetto della libera scelta delle parti durante l'intero arco del processo, che lasci loro la possibilità di risolvere in qualsiasi istante la controversia dinanzi a un tribunale; occorre al tempo stesso garantire che le parti si adoperino seriamente per comporre con successo la controversia; non deve essere in alcun caso una prima tappa obbligatoria preliminare all'azione in giudizio, e le decisioni che ne scaturiscono possono essere vincolanti solo se le parti ne sono state preventivamente informate e hanno dato esplicito consenso; resta comunque possibile adire un tribunale nonostante una tale decisione;

- proporzionalità delle procedure, delle decisioni e dei costi, al fine di evitare che il loro impatto superi l'oggetto e la rilevanza della controversia; i costi sostenuti devono essere commisurati al danno subito;

- trasparenza : oltre alla messa a disposizione delle informazioni generali (tipi di controversie, norme relative alla presentazione del reclamo, modalità di adozione delle decisioni ecc.), ogni soggetto agente in qualità di mediatore deve essere tenuto a pubblicare una relazione annuale ».

 

Leggi il testo della Risoluzione su IRDoc 




A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista




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Maxi-emendamento del governo: accolte alcune obiezioni del CNF, eliminata l’entrata in vigore anticipata della mediazione

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Fonte CNF, NEWSLETTER N.44/Ed.straordinaria, 10 NOVEMBRE 2011:

« Con la crisi che incombe, il governo ha presentato ieri (mercoledì 9 novembre) il maxi-emendamento al ddl di legge stabilità, che il Parlamento dovrà licenziare tra oggi e sabato.
Il Cnf rileva che vi è stato qualche opportuno ripensamento dell’ultima ora su norme contro le quali il Consiglio è insorto con immediatezza.
In particolare, il governo ha espunto dal testo definitivo l’anticipo dell’entrata in vigore della mediazione anche per le materia finora escluse (condominio e risarcimento danni da circolazione autoveicoli); e non ha inserito quella disposizione, contraria a ogni principio di civiltà giuridica, della motivazione lunga “a pagamento”.
Se questo è il massimo che il Governo poteva fare, per i cittadini non può essere ancora sufficiente. Sono mantenute infatti altre gravi previsioni che ostacolano l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini, trasformandolo in un percorso minato.
Come, infatti, non considerare alla stregua di mine anti civiltà le norme che dispongono l’aumento del contributo unificato per i processi di appello e Cassazione o che introducono la multa fino a 10.000 euro in caso di rigetto della istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
In materia di ordini professionali, il governo ha peggiorato ulteriormente la previsione in materia di società tra professionist: sono infatti confermati i soci di capitale che possono anche essere di maggioranza. Il libero professionista perderà così autonomia e indipendenza dalla forza del grande capitale, e il cittadino non avrà più tutela nei confronti dei detentori di tale capitale. Così un altro passo teso ad assecondare i poteri economici forti verrebbe compiuto.
Il Cnf non può che confermare la propria serrata critica al testo del maxi emendamento, che mortifica le professioni nel poco decoroso tentativo di scaricare sulle stesse le straordinarie e gravissime responsabilità della politica, della grande impresa, cresciuta ad assistenzialismo pubblico, della finanza senza regole.
E invece i professionisti italiani sono forse le prime vittime di tutto quanto sopra come lavoratori che subiscono tutti i danni della crisi economica in corso, ma che non pesano sullo Stato dal punto di vista previdenziale, che creano occupazione presso i propri studi professionali, che gestiscono attraverso gli Ordini attività di interesse pubblico a proprie spese, che mai hanno avuto protezioni di welfare.
Il testo definitivo del maxi emendamento ha accolto qualcuna delle critiche del Cnf, ma è troppo poco.
Spetta ora al Parlamento tutto, e in particolare agli avvocati parlamentari, operare uno scatto di dignità che porti a ripensare quelle norme ancora presenti contrarie ad ogni principio di civiltà giuridica e non solo, si dimostrino, soprattutto i colleghi, autonomi da quei poteri forti che vogliono piegare alla ricerca del profitto la tutela dei diritti inviolabili dei cittadini e devono per questo privare di dignità e decoro le libere professioni, prima di tutte quella di avvocato. Basta si ricordino d’essere avvocati ».

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

GIUSTIZIA AD OSTACOLI SECONDO IL CNF: DALLA MEDIAZIONE AGLI AUMENTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SEMPRE PIÙ DIFFICILE PER I CITTADINI ARRIVARE A SENTENZA. COSTI IN AUMENTO DEL 1000%

Il comunicato del CNF:

« 09/11/2011 - Il Cnf denuncia: tutti i più recenti interventi normativi annullano il diritto dei cittadini alla giustizia. E chiede al parlamento di ripensarci Tutta l’avvocatura riunita il 12 a Roma per fare il punto su proposte concrete per evitare lo smantellamento del servizio giustizia e renderlo più efficace

Roma. Altro che rilancio dell’efficienza della giustizia. Con le leggi degli ultimi due anni i cittadini non avranno più giustizia. Arrivare a una sentenza, infatti, ormai è una corsa ad ostacoli, per di più costosissima. E con una avvocatura sradicata dai suoi principi cardine (autonomia, indipendenza e qualità), il diritto di azione e difesa dei cittadini saranno pallidi ricordi. Tutto a vantaggio di chi, viene da chiedersi. La denuncia arriva dal Consiglio nazionale forense che riunisce a Roma il 12 novembre prossimo tutte le rappresentanze dell’avvocatura, con all’ordine del giorno i temi più caldi: la modernizzazione della professione, gli effetti perversi della liberalizzazione selvaggia, le proposte dell’avvocatura per accelerare i tempi della giustizia, i costi della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Mettendo in fila tutti i più recenti interventi in materia di giustizia, dalla legge 69/2009 in poi fino ad arrivare alle norme contenute nel maxi-emendamento del governo al ddl stabilità, all’esame del Senato, il quadro che ne esce è proprio quello di una giustizia che diventa campo minato, pieno di condizioni e condizionali e ormai costosissimo. La sentenza? Un miraggio. E dal Cnf arriva una pressante richiesta al parlamento perché ripensi le ultime norme del maxi-emendamento: “gli ultimissimi sviluppi della politica investono della piena responsabilità tutto il parlamento, non più solo il governo ancora in carica. E allora che il parlamento ripensi a quelle norme contrarie ad ogni principio di civiltà giuridica e non solo, si dimostri autonomo da quei poteri forti che vogliono piegare alla ricerca del profitto la tutela dei diritti inviolabili dei cittadini e devono per questo privare di dignità e decoro le libere professioni, prima di tutte quella di avvocato”. Il Cnf ha predisposto un confronto per valutare i costi (secondo le norme più recenti, comprese quelle del maxi-emendamento) di una causa di valore medio prima e dopo il 2009. Ecco i risultati:

  Causa per risarcimento danni nei confronti di compagnia di assicurazione

Valore 50.000 euro

Attività

Importo ante 2009

Possibile Importo attuale

Tempi

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

   

Fino a 120 giorni

 

Tariffe mediazione

-

€ 1056,40

 

Multa per mancata partecipazione senza giustificato motivo

-

€ 450 (importo contributo unificato dovuto per il giudizio)

 

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

   

845 giorni

 

Contributo unificato

€ 374,00

€ 450,00

 

Richiesta motivazione lunga (pagamento del contributo unificato secondo i nuovi importi)

-

€ 675,00

 

APPELLO

   

981 giorni

Contributo unificato

€ 374,00

già versato alla richiesta di motivazione lunga

 

Rigetto istanza di inibitoria sospensione sentenza di primo grado

-

(fino a) € 10.000,00

 

Richiesta motivazione lunga (pagamento del contributo unificato secondo i nuovi importi)

-

€ 900,00

 

CASSAZIONE

   

1.050 giorni

 

Contributo unificato

€ 374,00

già versato alla richiesta di motivazione lunga

   
 

Totale: € 1.122,00

Totale: € 13.531,40

Totale: 2.996 giorni (8 anni) *

 
     

*Dati tratti dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2010 della Corte Suprema di Cassazione

 

 

Questi i costi che lo Stato impone ai cittadini come tasse di accesso alla giustizia, in cambio offre tempi lunghi, mancanza di riforme organiche, mancanza di investimenti.

Il Cnf si chiede a chi giovi tutto questo: non certo al cittadino; non certo all’avvocato, che deve farsi carico delle giuste lamentale dei propri assistiti; non certo all’economia, che ha bisogno di procedure dai tempi brevi e dagli indirizzi decisionali prevedibili.

E ribatte: qualcuno vuol far credere che tutto si risolva eliminando le tariffe, ma i costi degli avvocati italiani sono i più bassi d’Europa e i più bassi del mondo industrializzato, qualcuno vuol far credere che i tempi lunghi della giustizia dipendono dal numero degli avvocati, ma quello stesso qualcuno vuole “coerentemente” abolire gli esami di abilitazione per così decuplicare il numero degli avvocati.

In realtà, sostiene il Consiglio, tutto questo giova in realtà solo ai poteri forti e alla loro sete di profitto ad ogni costo.”Basta menzogne dunque, e il Parlamento recuperi rispetto per i cittadini e tra questi i liberi professionisti e lo faccia ora”, chiede il Cnf ».


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PARI OPPORTUNITA’ (il pensiero di un trentasettenne) – Articolo dell’Avv. Matteo Santini

Diritto (Copyright immagine xlucas) Il numero degli avvocati in Italia supera le 200.000 unità. Un esercito di partite Iva, oneri previdenziali e costi di gestione a carico, assenza di garanzie e futuro incerto.

Leggevo sul Sole 24 Ore che al di sotto dei 45 anni si attesta il 60% degli avvocati. Eppure a Roma non abbiamo un solo Consigliere dell’Ordine under 45. Qualcuno potrà dire «non è un paese per giovani». Io non ci sto ! Non ci sto perché ritengo che l’innovazione, la freschezza e la competenza possano coesistere. Mi sento spesso dire: “un giovane non è in grado di rappresentare altri giovani perché è privo di esperienza”. Niente di più sbagliato! Solo un reazionario preoccupato per la propria poltrona e restio ad ogni genere di innovazione potrebbe credere a questo ragionamento. La distanza incolmabile tra i giovani e le istituzioni deriva in gran parte dalla sfiducia delle nuove generazioni nei confronti di rappresentanti inadeguati a comprendere ed assecondare i cambiamenti. Tra una generazione ed un’altra cambia il linguaggio, cambiano gli strumenti comunicativi, cambia il modo di concepire la politica. Come possiamo sperare nell’introduzione del processo telematico se la maggior parte dei nostri parlamentari al tempo della nascita di internet erano già “nonni” ?

Cosa facciamo affinché i giovani, una volta entrati nel mondo dell’avvocatura non vengano abbandonati a loro stessi e trovino effettivamente uno sbocco professionale adeguato? A chi spetta cambiare le cose ? Innanzitutto ai giovani. In modo provocatorio mi sento di affermare che sono loro ad essere i primi responsabili se all’interno delle nostre istituzioni i giovani rappresentano una chimera. Il nostro sistema elettorale (quanto meno quello forense) ci consente di scegliere in modo diretto i nostri rappresentanti. Se decidiamo di disinteressarci e di non andare a votare perché riteniamo che nessuno possa cambiare le cose o che sia inutile votare o che magari, sia preferibile andare a fare una gita fuori porta piuttosto che recarsi alle urne, allora lamentarsi è assolutamente inutile. Puntare su una avvocatura moderna significa anche predisporre gli strumenti che consentano ai giovani di esercitare effettivamente e senza ostacoli la professione (peraltro già bersaglio, di recente, di una serie di provvedimenti distruttivi quali l’introduzione del madia conciliazione obbligatoria, l’aumento sconsiderato del contributo unificato e l’abolizione dei minimi tariffari obbligatori).

E’ solo garantendo a tutti le PARI OPPORTUNITA’ che si può realizzare il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. Pari opportunità tra uomini e donne (realizzabili predisponendo a favore alle avvocatesse madri una serie di strumenti che consentano loro di non dover abbandonare la professione, come spesso avviene, quasi come se diventare madri fosse una “colpa professionale”); pari opportunità tra avvocati abili ed avvocati diversamente abili (mediante l’eliminazione di ogni barriera architettonica e fornendo a questi ultimi una maggiore offerta formativa gratuita online proprio per evitare difficoltosi spostamenti); pari opportunità tra giovani e meno giovani prevedendo la possibilità per i giovani avvocati o per quelli in difficoltà (perché non dimentichiamoci che anche i non giovani possono purtroppo trovarsi in difficoltà per questioni economiche o di salute) di accedere a prestiti d’onore, finanziamenti agevolati e di godere di sgravi fiscali effettivi. E soprattutto, pari opportunità tra abbienti e meno abbienti. Subordinare la permanenza nell’albo degli avvocati alla produzione di un reddito minimo annuale (vedi articolo 20 ddl di riforma della legge professionale) rappresenterebbe non solo una evidente violazione Costituzionale ma soprattutto, sarebbe una sconfitta epocale di una categoria che fonda il proprio ruolo ed il proprio prestigio sulla difesa dei diritti fondamentali e della giustizia.

Matteo Santini

www.studiolegalesantini.com

 

 







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03 novembre 2011

ADR: il Parlamento europeo vede un grande potenziale per l'ADR on line

Europa (Copyright immagine svilen001) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI))


Per quanto riguarda in particolare gli ODR, il Parlamento europeo

« vede un grande potenziale per l'ADR on line, in particolare per le controversie minori;

rileva che on line, le procedure di ADR tradizionali coesistono con altre che mirano a evitare le controversie o a facilitarne la soluzione;

sottolinea che, ove l'ADR tradizionale sia applicata on line, le norme procedurali non debbono essere abbassate e che si debbano anche risolvere questioni quali l'esecutività dei premi;

vede particolari benefici nei sistemi on line dei marchi di fiducia;

segnala il lavoro del gruppo di lavoro dell'UNCITRAL sulla soluzione delle controversie online mirato alle transazioni B2B e B2C (da impresa a consumatore) ».

 

Leggi il testo della Risoluzione su IRDoc 




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Mediazione: secondo Unioncamere in sei mesi 80 milioni di euro risparmiati dagli italiani grazie alla mediazione

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Dal comunicato Unioncamere del 28/10/2011:

 

« VIII Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di commercio

Giustizia: in sei mesi 80 milioni di euro risparmiati

dagli italiani grazie alla mediazione

9mila le richieste arrivate alle Camere di commercio

Soluzione in 43 giorni, costi 10 volte meno che in tribunale

 

Roma, 28 ottobre 2011 – Conciliare conviene e gli italiani, pian piano, sembra se ne stiano accorgendo. Almeno questo è quanto emerge dalla lettura dei primi dati sulle procedure di mediazione condotte a termine dalla rete dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio tra il 21 marzo – data in cui è entrata in vigore la mediazione obbligatoria introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 di riforma della materia – e il 30 settembre scorso.

Nei 194 giorni presi in considerazione dall’Osservatorio di Unioncamere sulla Conciliazione - in concomitanza con l’VIII edizione della Settimana Nazionale della Conciliazione che si tiene dal 24 al 30 ottobre in tutte le Camere di commercio italiane - le richieste di mediazione complessivamente depositate presso gli uffici camerali sono state 8.709, il 73% delle quali al 30 settembre risultava già definito. Di queste, nel 44% dei casi la controparte ha accettato di presentarsi davanti al mediatore e quattro volte su dieci la mediazione si è conclusa con un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe le parti, con una durata media di 43 giorni lavorativi ed un costo pari – sempre in media – a circa il 3,5% del valore della controversia.

“Una giustizia rapida, poco costosa, e al tempo stesso rispettosa dei diritti delle parti è possibile e lo stiamo dimostrando" ha commentato il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. "L’attività delle Camere di Commercio dimostra che la mediazione civile e commerciale è una risposta efficace che incontra le esigenze delle imprese e dei cittadini e che può alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali e, dunque, contribuire concretamente a rendere più snella ed efficace l'amministrazione della giustizia, uno degli obiettivi richiamati nella recente lettera d'intenti dell'Italia all'Unione Europea. Le quasi 9mila richieste depositate presso i servizi di conciliazione delle Camere di Commercio, in questi primi sei mesi della riforma, rappresentano una quota di mercato pari al 26% del totale delle mediazioni. Un dato ancora più significativo considerando che gli Organismi di mediazione accreditati dalle Camere di commercio rappresentano solo il 13% dei circa 600 organismi del Registro del Ministero della Giustizia. E’ un risultato importante perché testimonia il ruolo di sistema di riferimento che le Camere di commercio hanno costruito in questi anni sul territorio e perché certifica la bontà dei nostri sforzi per diffondere la cultura della giustizia alternativa, in risposta alla congestione di quella ordinaria”.

La conciliazione delle Camere di commercio nel 2011

Tra marzo e settembre le richieste di procedimenti di mediazione depositate presso gli 83 Organismi istituiti dalle Camere di commercio - iscritti all’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia - è cresciuto ad un ritmo medio di quasi 1.500 richieste al mese, fino a raggiungere gli 8.709 procedimenti complessivamente depositati alla fine del periodo. Entro la fine dell’anno si prevede che alle Camere di commercio giungano circa 13.000 richieste che, sommate a quelle pervenute nei primi tre mesi, portano il totale atteso a circa 20.000 procedimenti per l’intero 2011.

Il bilancio dei territori

Nel periodo che va dall’entrata in vigore della mediazione obbligatoria alla fine di settembre, l’affluenza maggiore di richieste di conciliazione (il 34% del totale) si è registrata nelle Camere di commercio del Nord-Est. Oltre un quarto hanno riguardato quelle del Nord-Ovest, più di un quinto quelle del Sud e delle Isole e solo una su 6 (il 18%) ha interessato le Camere di commercio del Centro Italia.

L’esito dei procedimenti

Analizzando l’insieme dei 6.319 procedimenti giunti a definizione presso le Camere di commercio nel periodo considerato, nel 44% dei casi la parte invitata in mediazione si è effettivamente presentata davanti al mediatore e, nel 39% dei casi, è stato raggiunto un accordo positivo. Guardando poi all’evoluzione mensile delle mediazioni definite, si può notare come la percentuale di quelle in cui si giunge ad un accordo tra le parti sia cresciuta dal 26% del periodo marzo-aprile al 55% del mese di settembre e come, da luglio in poi, la quota dei successi sia sempre risultata superiore a quella degli insuccessi.

Conciliare conviene: in sei mesi UN RISPARMIO DI 80 milioni di euro per cittadini e imprese

Il consuntivo delle attività di mediazione delle Camere di commercio nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligatorietà - per le tipologie di controversie indicate dalla legge – evidenzia l’estrema convenienza della giustizia alternativa rispetto alla via ordinaria, sia in termini di costi sia in termini di tempi per la soluzione delle controversie.

Sotto il primo profilo, il confronto tra il costo medio di una procedura di mediazione presso le Camere di commercio e quello di una causa davanti al giudice ordinario - stimato dalla Banca Mondiale nel suo tradizionale rapporto «Doing Business» - dimostra come la prima incida per circa il 3,5% del valore della controversia, mentre nel secondo caso, far valere il proprio diritto costa il 29,9% del valore della causa. In altri termini, ciò significa che in media ogni conciliazione costa quasi dieci volte di meno di una causa che finisca in tribunale. Considerando che il valore medio delle conciliazioni gestite dalle Camere di commercio tra la fine di marzo e la fine di settembre è stato pari a 73.700 euro, si può concludere che il ricorso alla conciliazione presso le Camere abbia generato un risparmio effettivo di oltre 21 milioni di euro.

Applicando gli stessi parametri all’intero mercato delle mediazioni del periodo (che il Ministero della Giustizia indica in 33.685 procedimenti, dall’entrata in vigore della mediazione obbligatoria e fino alla fine di settembre), si può stimare che il risparmio realizzato a livello complessivo si avvicini agli 80 milioni di euro. Se poi, anziché limitarsi a considerare le sole conciliazioni giunte a buon fine, si prendessero in considerazione tutte le conciliazioni definite, nel caso tutte si fossero concluse con un accordo tra le parti il risparmio potenziale raggiunge quasi i 125 milioni di euro per le procedure svolte presso le Camere di commercio, e quasi i 500 milioni di euro per l’intero sistema.

fino a 10.000 euro l’accordo si raggiunge nel 70% dei casi

Mettendo in relazione il valore delle mediazioni e l’esito delle procedure, emerge chiaramente come gli italiani - in questi primi sei mesi di vita della riforma - abbiano riconosciuto l’utilità della conciliazione soprattutto per le vertenze di importo più modesto.

Scomponendo la quota del 55% delle mediazioni concluse con successo nel trimestre luglio-settembre, si può osservare come nelle vertenze fino a 1.000 euro di valore, la probabilità che la mediazione si concluda con un accordo tra le parti raggiunge quasi il 90% dei casi. Se poi il valore sale a 5.000 euro, la probabilità di un accordo si attesta al 75%, mentre se si sposta l’asticella fino a 10.000 euro (valore entro il quale si colloca il 53% di tutte le procedure gestite dalle Camere) la probabilità di raggiungere un accordo soddisfacente si mantiene vicina al 70%.

Natura delle controversie

Nell’ultimo trimestre il 69% dei procedimenti ha riguardato temi per i quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione. Analizzando la distribuzione delle mediazioni giunte allo stadio della definizione della controversia, la categoria più gettonata dai ricorrenti è quella dei diritti reali. Quasi una controversia su sei (il 16,2%) tra quelle sottoposte ai Servizi di conciliazione camerali e giunta alla definizione, ha avuto a che fare con la proprietà o l’uso di beni immobili.

Tutte le altre – ad eccezione della categoria dei contratti di locazione, che rappresenta il 10,2% dei casi – si collocano al di sotto della soglia del 10%, a testimonianza che la mediazione non si presta a risolvere solo poche tipologie di vertenze ma che, invece, riesce a dare risposte concrete alla domanda di giustizia di cittadini e imprese in numerosi settori. Oltre a quelle già citate, tra le tematiche più ricorrenti si segnalano le mediazioni sui contratti bancari (8,8%), su quelli assicurativi (7,5%), sul risarcimento danni da responsabilità medica (5,7%), sulle divisioni di beni (5,1%) e sulle successioni ereditarie (4,8%). Infine, aggregando tra loro le categorie più affini, si può notare come il settore dei contratti bancari, assicurativi e finanziari concentri il 20% di tutte le mediazioni dell’ultimo trimestre ».

 

Fonte: www.unioncamere.gov.it

 

 

 

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Mediazione: corsi di formazione dell'ente Union Concilia - Nuove edizioni Novembre - Dicembre 2011 - A Padova, Verona, Bologna, Ancona, Catania e altre citta’

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
UNION CONCILIA - Ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il Corso mira a creare mediatori professionali e autonomi, e a fornire agli iscritti i principali elementi teorici e pratici della mediazione stragiudiziale.

Nello specifico saranno trattate le fonti normative e, attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni, i partecipanti alla fine del corso entreranno in possesso delle principali tecniche e degli strumenti per condurre la risoluzione dei conflitti e aiutare le parti a raggiungere la negoziazione in maniera efficace.

Programma del corso
1° lezione Introduzione
Introduzione alla mediazione, principi e natura dell’ADR (Alternative Dispute Resolution)
Quadro normativo nazionale e internazionale

2° lezione Perché la mediazione
Risoluzione delle dispute in ambito giudiziale ed extragiudiziale
Mediazione valutativa e mediazione facilitatavi.
Mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice

3° lezione Prime fasi della Mediazione
Metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione
L’istanza di mediazione: forma e contenuti.
Istanza congiunta e istanza separata

4° lezione Svolgimento e conclusione della mediazione
Ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati nel procedimento.
Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
La fase dell’accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure)

5° lezione Dopo la mediazione
Effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione
Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia.

6° lezione Esercitazioni pratiche
Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione.
I vantaggi della conciliazione
Prova e valutazione finale (tramite test a risposta multipla e simulazione di conciliazione)

Si segnalano i corsi:


CALENDARIO CORSI Novembre - Dicembre 2011

50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI

PADOVA

03/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

04/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

05/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

10/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

11/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

12/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

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CAMPOBASSO

10/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

11/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

12/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

17/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

18/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

19/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

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VERONA

17/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

18/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

19/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

24/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

25/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

26/11 (9.00-13.00/14.00-17.00)

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MONTECATINI TERME (PT)

22/11 (10.00-13.00/14.00-20.00)

23/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

24/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

25/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

26/11 (9.00-13.00/14.00-19.00)

27/11 (9.00-13.00/14.00-14.00)

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TORINO

01/12 (9.00-13.00/14.00-19.00)

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UDINE

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BOLOGNA

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ANCONA

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TREVISO

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CATANIA

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MATERA

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Segnalazione aggiornata al 31 ottobre 2011 sulla base delle informazioni fornite dall’organismo di mediazione

 





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