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20 ottobre 2011

L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI PROCEDURE E TECNICHE CONTRATTUALI NELL'ACQUISTO DI QUOTE E AZIONI – Roma e Milano, novembre 2011

Iusreporter.it segnala

L'ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONI SOCIALI
PROCEDURE E TECNICHE CONTRATTUALI
NELL'ACQUISTO DI QUOTE E AZIONI

Evento formativo accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense per la durata di 7 ore

MILANO
11 novembre 2011
ROMA
23 novembre 2011

 

PRESENTAZIONE
Le operazioni di acquisizioni societarie si
caratterizzano per la loro complessità tecnica
e presentano notevoli particolarità dal punto di
vista giuridico. L’obiettivo del seminario è
quello di studiare tutte le fasi che portano alla
conclusione di un contratto di acquisizione di
partecipazione sociale, dai primi contatti fra le
parti fino alla stipula del contratto. Il seminario
si caratterizza per l’approccio pratico,
comprendente l’esame di testi contrattuali.
Ampio spazio sará dedicato ai quesiti

 

PROGRAMMA
Introduzione
I contatti fra le parti: il ruolo delle banche d’affari
Gli altri soggetti coinvolti: i legali interni; i legali
esterni; le banche finanziatrici; i revisori; i
consulenti fiscali
L’accordo di confidenzialità
La lettera di intenti: contenuto, vincolatività e
possibile responsabilità precontrattuale
Esame di modelli di accordo di confidenzialità e di
lettera di intenti
Due diligence e valutazione della società
La due diligence: i diversi tipi di due diligence; il
conferimento dell’incarico; la relazione di due
diligence
La valutazione della società
Il contenuto del contratto di acquisizione
Le trattative contrattuali
Le premesse contrattuali
Preparazione della società bersaglio: gestione ad
interim; dimissioni e nuove nomine dei componenti
gli organi societari, altre condizioni per il closing
Clausole sul prezzo: determinazione del prezzo
(determinato, determinabile, parte certa e parte
eventuale); aggiustamento del prezzo; tempistica
del pagamento
Le dichiarazioni e garanzie del venditore: capacità
delle parti contrattuali, garanzie contabili, garanzie
sugli assets, garanzie sui rapporti contrattuali;
garanzie sulla compliance; garanzie sul
contenzioso; garanzie relative al periodo
successivo alla sottoscrizione del contratto
Gli strumenti di garanzia: le garanzie reali (pegno su
titoli e ipoteca su immobili); le garanzie personali
(fideiussione e negozi atipici); i contratti trilaterali
(depositi fiduciari); i rimedi endocontrattuli
(rateizzazione del prezzo; diritto di compensazione,
caparra confirmatoria)
Legge applicabile e giurisdizione: individuazione
del diritto applicabile; alternativa fra giudici statali e
arbitrato
Esercitazione su un contratto di acquisizione
Esame di contratto di acquisizione
Il closing e il ruolo del notaio

 

Maggiori informazioni

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

ASPETTANDO ABIRT - A breve nascera’ il primo organismo italiano che riunisce i responsabili del trattamento dei dati

« Sarà presentato a Roma, i prossimi 26 e 27 ottobre, durante il DIG.Eat - Forum Nazionale sulla Dematerializzazione, il progetto ABIRT (Advisory Board Nazionale dei Responsabili del Trattamento dei dati personali), una nuova entità finalizzata a rappresentare, sostenere e tutelare a livello nazionale i responsabili privacy. La struttura ABIRT nasce nell’alveo dell’Associazione ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) e sin da subito ha riscosso e continua a riscuotere successo e nuove adesioni. Le ultime due particolarmente importanti, considerato che hanno deciso di partecipare al progetto anche i rappresentanti dell’ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy) e dell’IIP (Istituto Italiano Privacy), due solide realtà operanti nel settore della privacy per la tutela del diritto di riservatezza dei dati e della dignità della persona. ABIRT si segnala per la assoluta novità della sua mission, che è quella di dare voce non agli interessati al trattamento dei dati personali, (figure ben tutelate dalla normativa e rappresentate dal Garante Privacy), ma a coloro che operano dall’altra parte, i Responsabili del trattamento che, tra non poche difficoltà, devono garantire un’adeguata protezione di tali dati personali, in base alla normativa vigente. Inoltre, secondo il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, i Responsabili della conservazione dei documenti informatici devono coordinarsi nella loro attività proprio con i Responsabili del trattamento dei dati personali contenuti in tali documenti: da qui l’idea di far convergere ruoli e funzioni all’interno di un’unica struttura associativa.

La nascita ufficiale di ABIRT verrà, quindi, celebrata col plauso dell’Assemblea Nazionale dei Soci ANORC il pomeriggio del 27 a Roma, con cui si concluderà la due giorni del DIG.Eat, Forum Nazionale sulla Dematerializzazione documentale, importante evento di carattere istituzionale che richiamerà al Centro Congressi Cavour esperti ed esponenti delle Istituzioni a discutere sulla digitalizzazione, sulla sicurezza informatica e sulle nuove Regole Tecniche del documento informatico.

In proposito, l’Avv. Lisi, Presidente dell’associazione ANORC, esprimendo il suo entusiasmo per questa ulteriore novità, precisa che “la digitalizzazione ormai è entrata nel quotidiano pubblico e privato e, considerata la sua complessità e delicatezza, merita di essere affrontata e gestita in maniera multidisciplinare. Per questo, la nostra associazione ha deciso di intraprendere questa nuova sfida che sono certo porterà la materia della conservazione digitale verso una maggiore attenzione a politiche e procedure di sicurezza informatica e adeguata protezione del dato personale” ».

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

“International Construction Disputes: Dispute Board and Arbitration” - Milan, 1 December 2011

Iusreporter.it segnala

II Annual Conference

International Construction Disputes:
Dispute Board and Arbitration
Milan, 1 December 2011

This year the Milan Chamber of Arbitration Annual Conference will be dedicated tointernational construction disputes.
This conference will offer a challenging occasion to learn how to effectively use Dispute Boards and Arbitration to manage international construction disputes.

Participants will have the opportunity of acquiring updates and practical insights on these tools and will take part in a lively debate with the main experts in the field.

The conference is addressed to engineers, contractors, in-house lawyers from construction companies, arbitrators, contract managers, financial institutions and  anyone interested.

English will be the working language of the event.

Registration fee € 360 (VAT included).

Participants will receive a certificate of participation upon request.

See the program.

L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano .

 

Maggiori informazioni

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Form di iscrizione a siti web e privacy: si possono raccogliere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Attraverso il form di iscrizione ad un sito web si possono raccogliere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l’utente si registra.

Questo il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha vietato ad una università telematica il trattamento di alcuni dati degli studenti che si erano iscritti on line per essere informati sulle attività dell’ateneo.

Come si legge nella newsletter del Garante n. 352 del 19 ottobre 2011, nel corso di accertamenti ispettivi è emerso infatti che l’università, mediante il form di registrazione al sito, raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, che sono risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità dichiarate di mantenere contatti con gli utenti interessati al mondo dell’ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari.

Oltre al divieto, l’Autorità ha prescritto all’ateneo di modificare le modalità di raccolta on line dei dati personali, eliminando dal form di registrazione la richiesta dei dati risultati non pertinenti.

L’università, inoltre, nel caso in cui intenda comunicare i dati personali a terzi, dovrà indicare chiaramente nell’informativa i soggetti o le categorie di soggetti, i motivi della comunicazione ed avere il consenso degli utenti.

Prima dell’intervento del Garante, l’ateneo forniva un’unica informativa ed acquisiva il consenso per tre diverse finalità (per la registrazione al sito, per la valutazione del curriculum vitae dell’utente e per l’iscrizione e l’immatricolazione ai corsi) richiedendo come “obbligatori” dati personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzi di residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di cellulare) necessari solo per alcune di esse.



Fonte: www.garanteprivacy.it



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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

13 ottobre 2011

Mediazione: l'Italia promossa dal Parlamento europeo

Europa (Copyright immagine svilen001) « Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2011/2026 del 13 settembre 2011, ha fatto il punto sull'attuazione negli stati membri della direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti  della mediazione in materia civile e commerciale.  All’esito dell’esame dei principali  approcci regolamentari e delle differenti metodologie adottate degli Stati membri per favorire il ricorso alla mediazione,  il Parlamento si è soffermato in particolare:

  • sul requisito della confidenzialità segnalando che l’Italia ha adottato un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità nelle procedure di mediazione (punto 1);
  • sulla procedura per conferire autorità all’accordo scaturito tra le parti in sede di mediazione osservando che, nella maggior parte degli Stati membri,  l’accordo raggiunto ha la stessa efficacia di una decisione giudiziaria, (in Italia mediante omologazione del giudice diviene esecutivo);
  • sulle iniziative intraprese per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono le controversie alla mediazione: in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse (punto 6);
  • sulla obbligatorietà della mediazione sottolineando che l’esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani (punti 8 e 10).

In conclusione il Parlamento europeo, nel rilevare che in alcuni paesi membri, tra cui l’Italia, la legislazione nazionale è andata oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione ed i risultati raggiunti dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida (punto 9),

richiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa sulla composizione  alternativa delle controversie,

auspica ulteriori azioni per promuovere il rafforzamento del ricorso alla mediazione con il coinvolgimento di avvocati, notai, imprese, in particolare le PMI, docenti universitari,

riconosce l’importanza di stabilire norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore a garanzia della qualità della mediazione, assicurando un’elevata formazione professionale e l’accreditamento in tutta l’Unione ».

 

Fonte: www.giustizia.it

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista

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Testi senza carattere di ufficialità

Mediazione e aggiornamento obbligatorio biennale dei mediatori: i nuovi corsi di specializzazione di concilia srl

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano i corsi di formazione di Concilia srl
Nuove edizioni 2011
Segnalazione del 12 ottobre 2011 aggiornata a tale data in base alle informazioni fornite dall'ente di formazione, unico responsabile del corso


CORSI OBBLIGATORI di aggiornamento biennale per mediatori professionisti

svolti ai sensi del D.M. 180/2010,


OBBLIGATORIO per il mantenimento della qualifica di mediatore professionista


CONCILIA, organismo di mediazione ed ente di formazione leader in Italia sin dal 1999, offre a tutti i mediatori professionisti che vogliano permanere nella propria qualifica, la possibilità di aggiornarsi, migliorando le proprie capacità di mediazione, per il tramite di percorsi formativi di aggiornamento, previsti come obbligatori (nel corso di ogni biennio) dal legislatore.

Ogni corso di aggiornamento avrà la durata di una giornata, per n. 6 ore di alta formazione teorico pratica. Il mediatore potrà scegliere, tra una vasta gamma di giornate formative, quei corsi che più lo aggradano, soddisfacendo le proprie aspettative.

I corsi di aggiornamento CONCILIA, a numero chiuso, saranno periodicamente aggiunti da CONCILIA, al fine di fornire un servizio di formazione al passo con i tempi e con i mutamenti normativi.

Il singolo corsista mediatore, come da disposizione inserita nel DM 180/2010 (art. 18, co. 2, lett. g), dovrà partecipare nell'arco di ogni biennio a percorsi di aggiornamento della durata complessiva non inferiore a 18 ore.

Scegliendo di frequentare in tale arco temporale almeno 3 corsi di aggiornamento di CONCILIA, il corsista sarà in regola con le indicazioni normative e potrà essere valutato ai fini del possibile inserimento nella prestigiosa lista dei mediatori di CONCILIA, ente leader in Italia per l'erogazione dei servizi di mediazione ed ADR.


COSTO: 250,00 euro ESENTE IVA per ogni edizione di corso

A TUTTI I CORSISTI ISCRITTI VERRA’ FORNITO IN OMAGGIO, COMPRESO NEL PREZZO DEL CORSO
IL MANUALE “MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI. 30 CASI DI SUCCESSO”



CALENDARIO CORSI IN PROGRAMMAZIONE AUTUNNO/INVERNO 2011-2012

Tecniche avanzate di mediazione: la "Check-list del mediatore ©" di CONCILIA (corso riservato a coloro che non hanno frequentato il corso CONCILIA per mediatori professionisti) Roma, 4 novembre 2011 Milano, 25 novembre 2011 Avv. Alessandro Bruni Interverrà la case manager coordinator di CONCILIA, Michela Sitzia

Tecniche avanzate di comunicazione nella mediazione: l'arte del "questioning" Roma, 5 novembre 2011 Milano, 26 novembre 2011 Avv. Alessandro Bruni

Corso avanzato in mediazione e locazione (fonti, normative, aspetti metodologici, caso di studio, esercitazione) Roma, 11 Novembre 2011 Milano, 24 novembre 2011 Avv. Gianfranco Di Rago

Corso avanzato in mediazione e conflitti condominiali (fonti, normative, aspetti metodologici, caso di studio, esercitazione) Roma, 8 novembre 2011 Milano, 21 novembre 2011 Avv. Gianfranco Di Rago

Casi studio di mediazione nel settore delle telecomunicazioni, commercio elettronico e nuove tecnologie Roma, 5 novembre 2011 Milano, 3 dicembre 2011 Avv. Giuseppe Briganti

Corso avanzato in mediazione e conflitti sui diritti reali (fonti, normative, aspetti metodologici, caso di studio, esercitazione) Roma, 15 novembre 2011 Milano, 25 novembre 2011 Avv. Gianfranco Di Rago

Corso avanzato per assistenti delle parti in mediazione: mediation advocacy Roma, 2 dicembre 2011 Milano, 24 novembre 2011 Avv. Alessandro Bruni

Corso avanzato in mediazione: la responsabilità medica (fonti, normative, aspetti metodologici, caso di studio, esercitazione) Roma, 6 dicembre 2011 Milano, 8 novembre 2011 Prof. Dott. Marco Ceino

Corso avanzato in mediazione: la mediazione transfrontaliera. Aspetti normativi ed operativi Roma, 5 novembre 2011 Milano, 3 dicembre 2011 Avv. Andrew Colvin

 


Maggiori informazioni sul corso

 

 

 

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Dematerializzazione: le nuove Regole Tecniche sotto la lente degli esperti al DIG.Eat di Anorc – Roma, 26 e 27 ottobre 2011

Iusreporter.it segnala

Torna il 26 e 27 ottobre a Roma il Forum Nazionale sulla dematerializzazione dei documenti organizzato da Anorc

5 ottobre 2011 – A che punto è il processo di digitalizzazione nel nostro Paese? Quali sono i punti di forza e debolezza della normativa che lo regola? A queste e altre domande vuole rispondere DIG.Eat, il Forum nazionale sulla dematerializzazione dei documenti organizzato da Anorc (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) che si terrà il 26 e 27 ottobre prossimi a Roma, presso il Centro Congressi Cavour.

Per la quinta volta, dopo il successo delle edizioni precedenti, il DIG.Eat torna ad accendere i riflettori sulla dematerializzazione documentale, processo di portata rivoluzionaria che coinvolge ormai il settore pubblico come quello privato a tutti i livelli. Con Dig.Eat Anorc vuole fotografare lo stato di questo rinnovamento nato dall’intreccio di tecnologia, legislazione ed economia, campi su cui a loro volta si riverberano gli effetti della rivoluzione di sistemi e abitudini che la dematerializzazione comporta. In particolare sul tavolo della discussione saranno le nuove Regole Tecniche del documento informatico, la cui versione definitiva verrà a breve pubblicata da DigitPa, e che verranno per la prima volta discusse in un evento a carattere nazionale. A parlarne sarà un variegato gruppo di noti esperti provenienti dal mondo delle istituzioni,delle professioni, delle imprese e dell’università, che metteranno in luce i pregi della normativa, le sue criticità e le loro possibili soluzioni. In programma tre tavole rotonde su altrettanti macroargomenti delle Regole Tecniche:

26 ottobre - mattina: Formazione, tenuta e conservazione del documento informatico

26 ottobre - pomeriggio: Protocollo informatico e documento informatico amministrativo

27 ottobre - mattina: Identità digitale e firme elettroniche

Il programma aggiornato del Forum e il modulo di adesione sono scaricabili dal sito di Anorc al link:

http://www.anorc.it/notizia/269_DIG._Eat_-_V__Forum_Nazionale_sulla_dematerializzazione_dei_documenti__qui_.html

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Verranno discussi durante il Forum DIG.Eat i 10 comandamenti di ANORC sulla conservazione digitale e le Regole Tecniche

Comunicato Anorc:

« Il Forum nazionale sulla dematerializzazione dei documenti, organizzato da ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) a Roma il 26 e 27 ottobre prossimi, sarà l’occasione in cui verranno discussi con gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni i “10 Comandamenti” che ANORC ha stilato pensando all’imminente pubblicazione delle Regole Tecniche. In attesa che la versione definitiva delle Regole Tecniche sul documento informatico e la sua gestione elettronica (previste dall’art.71 del Codice dell’Amministrazione Digitale) venga resa nota da DigitPa, l’Associazione ha infatti raccolto i “10 Principi Fondamentali da seguire nella redazione di tutte le regole tecniche in materia di gestione elettronica dei documenti e conservazione digitale”, quei punti fermi che secondo i suoi esperti un regolamento esaustivo e completo in materia dovrebbe comprendere imprescindibilmente. Durante le discussioni del Forum si appurerà, dunque, quanti di questi obiettivi sono stati raggiunti dai regolamenti tecnici e quanti invece sono stati mancati.

Le bozze provvisorie delle Regole Tecniche sono state pubblicate il 5 agosto scorso sul sito di DigitPa, e sono rimaste disponibili fino al 10 settembre a quanti volessero commentarne il contenuto, contribuendo in questo modo alla realizzazione della loro versione definitiva.

ANORC da parte sua ha seguito con attenzione e da vicino tutto l’iter di cui le Regole Tecniche sono il frutto, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro convocati da DigitPa composti da esperti ed operatori del settore, e avanzando sin dalle prime fasi numerosi suggerimenti, molti dei quali sono stati via via accolti e assorbiti nei progressivi arricchimenti che le bozze di regolamento hanno subìto nel tempo, come le “Osservazioni a cura di ANORC sulle bozze di regolamenti tecnici in corso di approvazione presso DigitPa”, inoltrate all’Ente nazionale lo scorso giugno. Al riguardo il Presidente ANORC, l’avv. Andrea Lisi, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura e l’atteggiamento collaborativo che DigitPa ha tenuto durante l’elaborazione del regolamento: “Non possiamo che ritenerci soddisfatti di come DigitPA abbia portato avanti i tavoli di lavoro sulle regole tecniche, garantendo massima partecipazione e confronto e assicurando alla nostra Associazione un intervento attivo durante la stesura delle norme e grande considerazione. Confidiamo in un risultato finale utile per avviare davvero politiche serie e all’avanguardia in materia di digitalizzazione nelle PA e per garantire al mercato del documentale digitale quella svolta che si attende da tempo”. Ancora una volta, poi, il Presidente ANORC ribadisce quali siano a suo avviso le strade da imboccare per accelerare un corretto sviluppo della digitalizzazione nel nostro Paese: “Per ottenere questi risultati si deve garantire semplificazione, ma anche rigore metodologico e organizzativo nello sviluppo di progetti di gestione elettronica dei documenti e conservazione digitale e soprattutto occorre investire davvero in informazione e formazione. Gli strumenti ci sono, ma vanno correttamente compresi, digeriti e applicati. La vera sfida è questa” ».

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: CORSO AVANZATO CASI STUDIO DI MEDIAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, COMMERCIO ELETTRONICO E NUOVE TECNOLOGIE

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Svolto ai sensi del DM 180/2010
Aggiornamento biennale obbligatorio per i mediatori professionisti

Docente:  Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it


Sedi:
Roma, 5 novembre 2011

Milano, 3 dicembre 2011

(Il corso potrà essere ripetuto anche in altre date o in altre città)


6 ore (9:30-13:30 e 14:00-16:00)


Programma

Parte prima - Telecomunicazioni
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
Il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti approvato con Delibera AGCOM 173/07/CONS:
Definizioni adottate dal Regolamento
Ambito di applicazione
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Competenza per territorio
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com
Avviso di convocazione delle parti
Udienza di conciliazione
Riunione delle procedure pendenti
Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite
Esito della conciliazione
Conciliazione presso altri organismi di conciliazione
Gli organismi di composizione extragiudiziale di cui al d.lgs. 206/2005
La “conciliazione paritetica”
Rapporti con il d.lgs. 28/2010
Definizione della controversia innanzi l’AGCOM
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Parte seconda  - Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico, con particolare
riferimento alla mediazione telematica
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
L’attuazione in Italia della direttiva europea sul commercio elettronico e la composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di e-commerce
La Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie (EEJ-Net) e la Rete dei Centri europei
per i consumatori (ECC-Net)
Il Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia  civile e commerciale
(cenni)
La composizione extragiudiziale delle controversie nel Codice del Consumo
La raccomandazione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (cenni)
La raccomandazione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (cenni)
Le controversie del commercio elettronico e il decreto legislativo 28/2010
On-line Dispute Resolution
Introduzione agli ODR
La mediazione telematica: tecnologie e peculiarità
Esempi di regolamento dell’organismo di mediazione in cui è prevista la mediazione telematica
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Riassunto, conclusioni e discussione

©copyright - Avv. Giuseppe Briganti per CONCILIA s.r.l.

 

CONCILIA, organismo di mediazione ed ente di formazione leader in Italia sin dal 1999, offre a tutti i mediatori professionisti che vogliano permanere nella propria qualifica, la possibilità di aggiornarsi, migliorando le proprie capacità di mediazione, per il tramite di percorsi formativi di aggiornamento, previsti come obbligatori (nel corso di ogni biennio) dal legislatore.

Ogni corso di aggiornamento avrà la durata di una giornata, per n. 6 ore di alta formazione teorico pratica. Il mediatore potrà scegliere, tra una vasta gamma di giornate formative, quei corsi che più lo aggradano, soddisfacendo le proprie aspettative.

I corsi di aggiornamento CONCILIA, a numero chiuso, saranno periodicamente aggiunti da CONCILIA, al fine di fornire un servizio di formazione al passo con i tempi e con i mutamenti normativi.

Il singolo corsista mediatore, come da disposizione inserita nel DM 180/2010 (art. 18, co. 2, lett. g), dovrà partecipare nell'arco di ogni biennio a percorsi di aggiornamento della durata complessiva non inferiore a 18 ore.

Scegliendo di frequentare in tale arco temporale almeno 3 corsi di aggiornamento di CONCILIA, il corsista sarà in regola con le indicazioni normative e potrà essere valutato ai fini del possibile inserimento nella prestigiosa lista dei mediatori di CONCILIA, ente leader in Italia per l'erogazione dei servizi di mediazione ed ADR.

COSTO: 250,00 euro ESENTE IVA per ogni edizione di corso

A TUTTI I CORSISTI ISCRITTI VERRA’ FORNITO IN OMAGGIO, COMPRESO NEL PREZZO DEL CORSO
IL MANUALE “MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI. 30 CASI DI SUCCESSO”




Per maggiori informazioni sul Corso e per ricevere il materiale per l’iscrizione invia senza impegno il modulo che trovi qui, specificando il tuo interesse per il Corso di specializzazione mediazione e nuove tecnologie







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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

06 ottobre 2011

Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata

di Avv. Andrea Lisi e Avv. Francesca Giannuzzi – D&L Department; www.studiolegalelisi.it

Finalmente quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale trova concreta attuazione da parte del Giudice Amministrativo.

Il TAR Basilicata, infatti, con la sentenza n. 478 del 23.9.2011, ha accolto il ricorso per l’inefficienza delle amministrazioni ex d.lgs. 198/2009 proposto dall’associazione “Agorà digitale” e dal movimento “Radicali Italiani”, unitamente ad alcuni privati cittadini, che lamentavano la violazione, da parte della Regione Basilicata, dell’obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini e agli utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata. In effetti sull’home page del sito istituzionale della Regione l’indirizzo di posta elettronica certificata non era stato pubblicato, così, tramite una class action, è stato chiesto al Giudice Amministrativo di condannare la Regione all’esecuzione degli adempimenti necessari ad assicurare l’effettività delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 54 del d.lgs. n. 82/2005 mediante l’adozione degli atti amministrativi obbligatori per legge.

La citata sentenza risulta di non trascurabile importanza, visto che viene per la prima volta riconosciuto da un giudice il diritto dei cittadini e delle imprese all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, a cui corrisponde un correlato dovere della PA di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice Amministrativo non ha fatto altro che leggere in combinato disposto gli articoli 2, 3 e 6, che affermano il diritto dei cittadini e delle imprese a comunicare con la pubblica amministrazione attraverso strumenti informatici e telematici e assicurano l’utilizzo della posta elettronica certificata da parte di quest’ultima, con l’art. 54 comma 2 ter del CAD, che impone alle PPAA di pubblicare sul proprio sito istituzionale “un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice”.

Il TAR richiama altresì, a supporto della fondatezza della tesi avanzata dall’associazione, l’art. 11, comma 1 e 5 del D. Lgs. n. 150 del 20091 (che indica gli strumenti per rendere effettivi i principi di trasparenza nella pubblica amministrazione, tra cui, appunto, la pubblicazione sui siti istituzionali delle PPAA “delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e quindi anche degli indirizzi di posta elettronica certificata fruibili dagli interessati”), nonché le “Linee guida per i siti web della PA – anno 20102 (che dettagliano le modalità con cui le caselle di posta elettronica devono essere pubblicizzate).

Tali disposizioni così richiamate sono immediatamente applicabili nei confronti delle Regioni e, dunque, l’obbligo incombente su queste ultime di pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l’elenco completo delle caselle di PEC e di garantire la comunicazione attraverso questo strumento diventa direttamente esigibile.

Con la pronuncia in commento, il Giudice Amministrativo ha altresì affermato che la mancata pubblicazione di un indirizzo PEC sul sito istituzionale e la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare attraverso lo stesso si traduce in un “disservizio” della PA, in quanto:

  • costringe “gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e a utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti”;

  • limita le modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo3;

  • incide in maniera negativa sulla disciplina delle notificazioni4.

Il TAR, attraverso una class action attivata da cittadini e associazioni, ha dunque spianato la strada per la tutela effettiva di quanti, cittadini privati e imprese, si scontrano con l’inadempienza di quelle pubbliche amministrazioni ancora sorde ai dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale, con ripercussioni negative notevoli sui propri diritti di partecipazione e sul buon andamento della stessa PA. Il Giudice amministrativo, la prima volta che gliene viene data l’occasione, manda un segnale decisivo alle pubbliche amministrazioni che, come la Regione Basilicata, non solo sono inadempienti nei confronti di quanto imposto dal CAD, ma persistono nella loro inerzia evitando un ravvedimento operoso durante il giudizio e meritandosi, pertanto, una cospicua condanna alle spese.

Adesso rimangono diversi punti interrogativi a cui le PA dovranno rispondere, ne ricordiamo un paio fondamentali:

- come utilizzare correttamente la PEC nella gestione documentale?

- come conservare a norma e in sicurezza i documenti informatici trasmessi via PEC5?

Sono domande di non facile soluzione, a maggior ragione in questo periodo di tagli e ristrettezze economiche, se si riflette sul fatto che sviluppare un sistema a norma di conservazione significa investire in risorse hardware a software, e in formazione e informazione. Intanto i principi del CAD, però, ci sono e vanno avanti “a colpi di PEC”!





1 Il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 reca “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

2 Le citate Linee guida sono state emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione in attuazione della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

3 L’art. 4 comma 1 del CAD, infatti, consente di esercitare i diritti procedimentali attraverso gli strumenti di comunicazione telematica (“La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”).

4 Sempre l’art. 4 del CAD permette che “ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”. A tal riguardo, il TAR richiama anche l’art. 45 del codice, che equipara la trasmissione del documento originale a quella effettuata con “qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza” ed afferma altresì che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

5 Si faccia riferimento all’articolo dal titolo Che PEC-cato! La posta elettronica certificata tra equivoci e limitati utilizzi concreti” a cura di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria, pubblicato il 27/01/2010 su www.studiolegalelisi.it















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CONVEGNO SUL TEMA ACCESSO E PERMANENZA NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI (esame, formazione obbligatoria e specializzazioni) – Roma, 10 e 28 ottobre 2011

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CONVEGNO SUL TEMA

ACCESSO E PERMANENZA NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI

(esame, Formazione obbligatoria e specializzazioni)

 

lunedi’ 10 ottobre ore 13.00 / 15.00 (Roma, casa bonus pastor - via aurelia 208)

e

venerdi’ 28 ottobre ore 13.00 / 15.00 (roma, chiesa valdese, via pietro cossa 42)

evento gratuito

ZERO CREDITI FORMATIVI

 

Per prenotarsi è possibile scaricare i moduli di prenotazione sui siti web www.associazionedegliavvocatiromani.it o www.dirittodellafamiglia.com da compilare ed inviare via fax ai numeri indicati nel modulo. E’ possibile prenotarsi per un solo convegno.

Avv. Fabrizio Bruni Avv. Matteo Santini

 








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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

INCONTRO DI STUDI La liberalizzazione dei servizi ferroviari – Roma, 10/11/2011

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Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Europeo

INCONTRO DI STUDI
La liberalizzazione
dei servizi ferroviari

Giovedì 10 novembre 2011
Università degli studi Roma Tre
Facoltà di Giurispudenza - Sala del Consiglio
Roma - Via Ostiense 159

 

Nel corso degli ultimi anni è cresciuto l'intervento
normativo comunitario volto ad aprire alla concorrenza
il mercato dei servizi ferroviari. Ciò è dovuto ai crescenti
investimenti nel campo delle reti ad alta velocità.
Il treno, da mezzo del passato, sta diventando sempre
più uno dei mezzi di trasporto più efficienti e rapidi,
con significative esternalità positive sulle economie
europee e nell’impatto ambientale.
L'Italia ha già conosciuto altre importanti
liberalizzazioni nei servizi a rete, a cominciare dalle
telecomunicazioni e dal trasporto aereo, che hanno
contribuito significativamente al suo sviluppo.
Il convegno, il primo su questo tema, si sforza di
presentare le varie problematiche giuridiche, economiche
e regolamentari, di grandissimo rilievo, tenendo conto
dei molteplici interessi coinvolti: dallo Stato che finanzia
le infrastrutture, agli utenti che ne usufruiscono, dalle
imprese che vedono aprirsi nuovi e impegnativi scenari,
alle istituzioni regolatrici.

Programma
ore 9.30 SEDUTA ANTEMERIDIANA
Presiede
Roberto PARDOLESI
Relazione introduttiva
Francesco MORANDI
Vincenzo ZENO-ZENCOVICH
Giandonato CAGGIANO
Il quadro giuridico nell’Unione europea
Michele POLO
L’economia del mercato
dei servizi ferroviari
Michele COMENALE PINTO
La nuova vita del contratto
di trasporto ferroviario
Maria Alessandra SANDULLI
La regolazione del trasporto ferroviario
Francesco CARDARELLI
Il trasporto ferroviario nel sistema
dei servizi a rete
Giulio NAPOLITANO
Aiuti di stato e livelli essenziali
delle prestazioni
Gianmichele ROBERTI
Concorrenza intermodale:
implicazioni normative e di enforcement
ore 13.30 Pausa pranzo
ore 14.30 S
EDUTA POMERIDIANA
Presiede
Vincenzo FRANCESCHELLI
Mario SIRAGUSA
La concorrenza pan-europea
nei servizi ferroviari
Cristoforo OSTI
Le reti e le infrastrutture essenziali
Mario SEBASTIANI
Il trasporto ferroviario: servizio sociale
o servizio di mercato?
Salvatore PATTI
La tutela dell’utente ferroviario
ore 16.30 T
AVOLA ROTONDA
Coordina:
Gianni DRAGONI
Il Sole 24 Ore
Partecipano:
Massimiliano DONA
Segr. Gen. Unione Nazionale Consumatori
Jocelyn FAJARDO
Commissione Europea-DG Move
Gerardo MASTRANDREA
Capo Ufficio Legislativo, Ministero dei Trasporti
Mauro MORETTI
A.D. Ferrovie dello Stato
Antonio PILATI
Commissario AGCM
Giuseppe SCIARRONE
A.D. NTV
ore 18.00 CHIUSURA DEI LAVORI


Si prega di comunicare la partecipazione
alla segreteria scientifica ed organizzativa:
Dr.sa Margherita Colangelo
mcolangelo@uniroma3.it

Le relazioni verranno pubblicate
da
“Diritto del turismo”
edito da Franco Angeli

L’iniziativa rientra fra le attività del corso
“EU Transport Law” nel
programma
“Studying Law at Roma Tre”

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CONFLITTUALITA’ E AFFIDAMENTO CONDIVISO: UNA SENTENZA MALE INTERPRETATA

Diritto (Copyright immagine xlucas) In margine a Cass. 17191/2011

CONFLITTUALITA’ E AFFIDAMENTO CONDIVISO: UNA SENTENZA MALE INTERPRETATA

Marino Maglietta, pres. ass. Crescere Insieme

Matteo Santini, pres. Centro Studi e Ricerche Diritto della Famiglia e dei Minori

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza (17191, 11 agosto 2011) pressoché unanimemente accolta dai commentatori come la fine della possibilità di stabilire un affidamento condiviso quando la conflittualità è elevata. Tipicamente sono state riportate singole frasi, o frammenti di frasi, del provvedimento e su quella base si sono tratte le conclusioni, prevalentemente dense di soddisfazione. Ad es., commenta l’Associazione Matrimonialisti Italiani: ““Finalmente si sancisce il principio per cui due genitori in aspro conflitto tra loro non siano degni di esercitare congiuntamente il proprio ruolo” (www.jusforas.it). Condivide la presunta scelta anche Anna Costagliola: “Anche alla luce della sentenza in commento”, l’affidamento condiviso “ ... non deve considerarsi un risultato da raggiungere ad ogni costo, in quanto la condivisibile affermazione del giusto principio della piena corresponsabilità genitoriale e del diritto del minore alla bigenitorialità, non può non tener conto del fatto che situazioni di grande litigiosità pregresse alla rottura di un legame rendono, nella maggior parte dei casi, estremamente difficile un dialogo proficuo e sereno fra gli ex coniugi (da “Affido condiviso: la Cassazione lo esclude in ipotesi di grave conflittualità tra i coniugi”, in www.diritto.it).

Altri, d’altronde, censurano il provvedimento, ma tuttavia ne avallano l’interpretazione. Come Rita Rossi (www.personaedanno.it, 12 settembre 2011), che così commenta: “Non risponde, poi, al vero ed è anzi un convincimento anacronistico quello che condiziona la possibilità di un affidamento condiviso all’esistenza di un accordo sugli obiettivi educativi”

Più correttamente la senatrice Emanuela Baio non entra nel merito della sentenza – perché non ha potuto esaminarla nella sua interezza – ma implicitamente si pronuncia sotto ipotesi: se davvero dice questo sbaglia. Afferma, infatti: “la ratio della norma è valida per tutti i casi di separazione, sia per quelli consensuali e pacifici, ma soprattutto per le situazioni conflittuali”. E aggiunge: “Di fronte al conflitto tra coniugi non ritengo opportuna la scelta di affido unico a discapito dell'affido condiviso e quindi del benessere di chi ne pagherà le conseguenze maggiori: i figli". "I genitori, qualunque siano i rapporti che tra di loro intercorrano, sono e saranno genitori per tutta la vita e i figli per crescere hanno bisogno di entrambi, solo così si può assicurare loro un corretto e armonico equilibrio psicofisico. … Compito delle istituzioni è di garantire ai bambini la possibilità di crescere serenamente e avere l'affetto di entrambi i genitori, è l'unica via per assicurare una crescita serena a coloro che saranno gli adulti di domani.". Rammentando che la Sen. Baio è stata relatrice in Commissione Giustizia del Senato del disegno di legge che ha introdotto l’affidamento condiviso, il suo parere ha il significato e il peso di una interpretazione autentica della legge in vigore. Piaccia o non piaccia...

 

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