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29 settembre 2011

Mediazione e avvocati-mediatori: NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER GARANTIRE PROFESSIONALITA’ ED EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il comunicato del CNF:

« 27/09/2011 - In attesa di auspicate modifiche della disciplina della mediazione, in particolare sul punto dell’obbligatorietà, il Consiglio nazionale forense oggi ha diramato agli Ordini forensi due circolari sulla mediazione: la prima da conto dell’integrazione del codice deontologico; la seconda suggerisce le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione in linea con il decreto ministeriale del 6 luglio n.145

Roma. Previsione di una adeguata competenza dell’avvocato che assuma l’incarico di mediatore e regole per evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle due diverse attività di difesa e di mediazione.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sull’eccezione di incostituzionalità delle norme sulla mediazione e che il legislatore apporti le necessarie modifiche all’istituto, più volte richieste dal Consiglio nazionale forense, il Cnf ha diramato ieri due circolari agli Ordini forensi per dare indicazioni utili a “governare” l’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari, nell’ottica di maggiori garanzie per i cittadini utenti.

La prima circolare (n. C-24-2011) dà conto della integrazione del codice deontologico forense, decisa già il 15 luglio scorsa e sottoposta al parere degli stessi Ordini forensi, con l’introduzione di un nuovo articolo (il 55 bis) dedicato alla mediazione. I nuovi canoni introducono innanzitutto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione.

I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: “La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore”, si legge sempre nella relazione. Altre modifiche riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà. Regolamenti di procedura.

Con la circolare C-26-2011, il Cnf richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Tutte novità, rileva il Cnf, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell’Ordine, regolamenti approvato sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf.

Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it


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Privacy: no al controllo su uso di Internet, posta elettronica e Voip all'insaputa dei dipendenti

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy, con un recente provvedimento, ha vietato a un ente alcuni trattamenti illeciti effettuati sui dati personali dei dipendenti.

La decisione è stata adottata dall'Autorità a seguito di accertamenti effettuati per verificare la corretta applicazione da parte dell'ente della normativa in materia di protezione dei dati personali riguardo all'utilizzo di Internet, posta elettronica aziendale, sistemi di telefonia su Internet (Voip), nonché per verificare la correttezza dell'operato degli amministratori di sistema. Il provvedimento del Garante è stato trasmesso alla magistratura per le valutazioni di competenza.

Nel corso degli accertamenti è emerso che, attraverso un sistema di filtraggio che consentiva la memorizzazione degli indirizzi delle pagine web effettivamente visitate o anche semplicemente richieste, l'ente monitorava in modo sistematico e a insaputa dei dipendenti le attività su Internet, conservando le informazioni per un ampio periodo di tempo. Venivano inoltre conservati per un tempo indeterminato i numeri di telefono chiamati da ogni dipendente tramite Voip e la durata delle singole conversazioni.

Trattamenti questi, evidenzia il Garante, non consentiti dallo Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, ammettendolo solo in casi particolari e con l'adozione di necessarie garanzie.

I dati trattati dall'ente in violazione di legge non potranno quindi essere più utilizzati. L'ente potrà conservare le informazioni finora  raccolte solamente in vista di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Contestualmente al divieto, l'Autorità ha ordinato all'ente di informare dettagliatamente i propri dipendenti sulle modalità d'uso e di archiviazione della posta elettronica e di rendere conoscibili le identità degli amministratori di sistema, le cui operazioni dovranno essere tracciabili.

Con riferimento ai fatti accertati è stato infine avviato un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di informativa e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.


Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011


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CNF E MAGISTRATURA ONORARIA: ORGANICO UNITARIO PER TUTTE LE FIGURE DI GIUDICI NON TOGATI E SELEZIONE RIGOROSA RISERVATA AGLI AVVOCATI

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) « 20/09/2011 - Oggi il presidente del Cnf Guido Alpa è stato ascoltato in audizione presso la commissione giustizia del senato sui provvedimenti di riordino in materia

Roma. Avviare una riordino di tutte le figure di magistrati onorari (giudici di pace, got e vpo), creando un organico unitario di grande professionalità.

E’ questa l’indicazione avanzata dal presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, ascoltato oggi in audizione davanti alla commissione giustizia del senato in ordine alle proposte di legge in materia (AS 127 e collegati).

Il presidente Alpa ha esordito in premessa sottolineando la necessità di una riforma organica della giustizia ed ha poi rilevato la difficoltà di verificare l’attualità dei testi in discussione in commissione alla luce della norme introdotte con la manovra d’agosto, visto che la delega sulle circoscrizioni giudiziarie prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, consentendo tuttavia agli enti locali interessati di ottenerne il mantenimento facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia.

Nel merito, il presidente Alpa ha auspicato la conservazione delle sedi per assicurare la giustizia di prossimità. In merito alle ipotesi di razionalizzazione della magistratura onoraria, Alpa ha suggerito di unificare tutte le figure di magistrati non togati in un organico unico, prevedendo una selezione rigorosa riservata agli avvocati, la temporaneità degli incarichi e una adeguata remunerazione.

Quanto alla proposta di estendere le competenze dei giudici di pace, per materia e per valore, Alpa ha sottolineato l’esigenza di tutelare i diritti dei cittadini mediante la prescrizione della difesa tecnica nel processo. Infine, circa la utilizzazione di giudici onorari per lo smaltimento dell’arretrato, il presidente ha rinviato ad un progetto in corso di elaborazione presso il Cnf al fine di rimediare all’enorme arretrato accumulatosi in questi anni ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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Universita’ Europea di Roma: Inaugurazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Giovedi’ 6 ottobre 2011

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Inaugurazione della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Giovedì 6 ottobre 2011, ore 10.30
Università Europea di Roma - Aula Master

10.30 Indirizzi di saluto:
P. PAOLO SCARAFONI L.C., Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma
PROF. AVV. ANTONIO PALMA, Ambito di Giurisprudenza
DOTT. PAOLO DE FIORE, Presidente del Tribunale di Roma
AVV. ANTONIO CONTE, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
NOT. PATRIZIA CAUCHI, Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia

11.00 Interviene:
ON. AVV. MICHELE VIETTI, Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

11.30 Presentazione della Scuola:
PROF. AVV. ALBERTO GAMBINO, Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

12.00 Tavola rotonda “Processo penale e verità”
in occasione della presentazione del libro del Prof. PIERPAOLO RIVELLO “Il processo di fronte alle problematiche dell'età contemporanea. Logiche processuali e paradigmi scientifici”, Collana del Dipartimento di Scienze Umane - Università Europea di Roma (Ed. Giappichelli)

Presiede:
PROF. GIUSEPPE RICCIO, Ordinario di Procedura Penale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Intervengono:
PROF. GIULIO UBERTIS, Ordinario di Procedura Penale, Università degli Studi di Milano - Bicocca
PROF. AVV. PIERPAOLO DELL’ANNO, Associato di Procedura Penale, Università degli Studi di Cassino
DOTT.SSA GIOVANNA NAPOLETANO, Presidente di sezione del Tribunale Penale di Nola
DOTT.SSA LAVINIA SPAVENTI, Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma
AVV. ANDREA MASCHERIN, Consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense

 

Maggiori informazioni

 

 

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21 settembre 2011

Garante privacy e cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi cloud

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Garante privacy ha elaborato una serie di riflessioni e indicazioni per il corretto e consapevole trattamento dei dati personali con riferimento all'erogazione di servizi informatici che comportano l'esternalizzazione di dati, documenti e procedure (cloud computing).

Le indicazioni del Garante:

• Ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti

• Effettuare una verifica in ordine all’affidabilità del fornitore

• Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati

• Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità

• Selezionare i dati da inserire nella cloud

• Non perdere di vista i dati

• Informarsi su dove risiederanno, concretamente, i dati

• Attenzione alle clausole contrattuali

• Verificare le politiche di persistenza dei dati legate alla loro conservazione

• Esigere e adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati

• Formare adeguatamente il personale

 

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Mediazione: introdotta sanzione per la mancata partecipazione al procedimento

Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” (GU 216 del 16/09/2011; entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011), è stato modificato come segue l’art. 8, c. 5, del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale:

 

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Il testo aggiornato del d.lgs. 28/2010 su www.guidamediazionecivile.it 

 

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Mediazione: Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali

Europa (Copyright immagine svilen001)Iusreporter.it documenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

Il Parlamento europeo ,

–  visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1) ,

–  viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,

–  vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(2) ,

–  visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),

A.  considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,

B.  considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,

C.  considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,

D.  considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,

E.  considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;

F.  considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

G.  considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,

H.  considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,

I.  considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,

J.  considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),

K.  considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,

1.  osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;

2.  osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile e altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;

3.  è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;

4.  rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;

5.  riconosce che l'articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;

6.  constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;

7.  osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;

8.  sottolinea che l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;

9.  sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;

10.  osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;

11.  riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;

12.  prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;

13.  ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;

14.  sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l'una contro l'altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;

15.  incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;

16.  sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;

17.  osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;

18.  ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;

19.  è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l'efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;

20.  riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accreditamento in tutta l'Unione;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)
GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 122.

(2)
GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

 

Fonte: www.europarl.europa.eu

 

 

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Privacy: videosorveglianza e tutela aziendale

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante privacy rende noto di aver autorizzato una società che opera nel settore della componentistica elettronica a conservare per novanta giorni le immagini registrate mediante l'impianto di videosorveglianza

« Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto l'istanza di verifica preliminare, presentata dalla medesima società al fine di rafforzare i propri standard di sicurezza.

Il proposito di raggiungere un maggiore livello di tutela della proprietà aziendale risponde all'esigenza, da parte della società, di potersi uniformare ai criteri dettati da un protocollo di sicurezza più severo, dal rispetto del quale dipende l'ammissione alla qualifica di "fornitore" in favore di una multinazionale tedesca.

La società richiedente si avvale di un sistema di videosorveglianza costituito da 18 telecamere, debitamente segnalate prima del raggio di azione dei dispositivi,  ed era stata autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro a conservare le immagini registrate per un tempo non superiore ai due giorni.

L'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui l'azienda opera e la peculiare  attenzione posta a livello sia nazionale che internazionale rispetto alla fissazione comune di elevati parametri di sicurezza nel settore elettronico e informatico, giustificano - a parere del Garante -  il prolungamento fino a novanta giorni della conservazione delle sole immagini relative a eventi che generano allarme (incidenti, porte di uscita emergenza aperte, porte e finestre forzate, allarme sensori sui vetri ecc.).

I filmati registrati su postazioni dedicate e conservati nei locali server con sistema a doppia password, saranno consultabili solo su specifica richiesta delle autorità inquirenti ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011

 

 







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15 settembre 2011

Mediazione: Corso di alta formazione e specializzazione in tecniche di counseling legale e di Programmazione Neuro Linguistica (PNL) applicate ai processi di mediazione e conciliazione

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Iusreporter.it e guidamediazionecivile.it segnalano

Concilia srl: corso di alta formazione e specializzazione in tecniche di counseling legale e di Programmazione Neuro Linguistica (PNL) applicate ai processi di mediazione e conciliazione

22 ORE DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PER 3 G I O R N I
(week-end lungo)

Le tecniche di counseling e di Programmazione Neuro Linguistica applicate all'ambito della mediazione e di conciliazione, sono uno strumento particolarmente qualificato per la formazione di coloro che operano in tali ambiti professionali.

Il counseling è una forma di relazione di aiuto, in cui una buona capacita di ascolto, un intervento empatico, e altri comportamenti comunicativi strategici, concorrono a rendere possibili cambiamenti nelle persone, rispettandone le richieste e stimolandone le risorse.

Si intende per counseling una particolare modalità di intervento comunicativo, finalizzato a rendere capaci le persone di affrontare le difficolta emergenti in momenti critici dell'esistenza, attraverso una relazione professionale d’aiuto.

Il processo comunicativo nella mediazione e conciliazione presenta aspetti di complessità che richiamano in causa una serie di competenze da parte del mediatore che vanno dall'ascolto attivo, alla capacità di porre domande, di riassumere, parafrasare, rispecchiare, mettere in discussione, riformulare cio che le parti in causa portano all'interno del colloquio. La comprensione dei contenuti espressi, non espressi o nascosti delle parti in causa nella mediazione, non puo prescindere dalla conoscenza di strumenti, metodi e tecniche per rilevare il significato attribuito da ognuna delle parti ai motivi del conflitto, alle mappe mentali, ai sistemi rappresentazionali, ai segnali di accesso oculare, alle metafore, al linguaggio, alla cultura in senso antropologico, alle posizioni percettive, ai sistemi che lo generano.

La capacita del mediatore di essere nel conflitto un terzo neutrale per guidare le persone a scegliere consapevolmente e, con soddisfazione per entrambe le parti, una soluzione che riconduce a capacità di neutralità oggettiva che puo essere ottenuta attraverso processi formativi che abilitino il mediatore ad uno sguardo bifocale nei processi comunicativi vede da una parte cosa si dice e come lo si dice e dall'altra cosa viene espresso e come viene espresso.

Accanto alla comunicazione verbale e alle tecniche di counseling per gestirla in maniera efficace, il corso affronta la comunicazione corporea, non verbale, non dal comune punto di vista della interpretazione dei segnali non verbali, a volte fallace, ma avvalendosi di tecniche corporee, mutuate dalla danza movimento-terapia e appositamente studiate, perseguendo l'obiettivo di far apprendere ai corsisti come rendere il proprio non verbale aderente ai contenuti linguistici espressi.

La nostra cultura ha prodotto la forte scissione tra la parola da un lato e il corpo dall'altro, come se la nostra realta corporea non fosse un medium di pensiero e di conoscenza, di sé, degli altri, del mondo.

Nella mediazione esiste un incontro tra soggettivita incarnate, quella del mediatore, quella delle parti convenute; ognuna di esse entra in contatto con l'altra in uno scambio comunicativo denso di significati.

La comunicazione, da Watzlawick in poi, non e più tematizzata come qualcosa che si produce, bensì come un contesto al quale si partecipa e che viene continuamente ridefinita dagli elementi che entrano in gioco; in una simile visione comunicazione e relazione finiscono per risultare essenzialmente sinonimi.

La formazione, anche in ambito comunicativo e relazionale come quello della mediazione, finisce, spesso, per tenere separati parola e movimento, percezione e azione, ragione ed emozione.

Al contrario, sapere cosa si prova di fronte all'altro, attraverso il corpo, permette di capire, non solo cosa l'altro prova, ma consente anche di generare un'effettiva sintonizzazione, di evidenziare e nominare emozioni e sentimenti che informano la relazione con le persone nel processo
di mediazione.

Il corso affronta, dal punto di vista teorico-pratico, la conduzione dei colloqui di mediazione e conciliazione attraverso le tecniche di base del counseling: costruzione della relazione, ascolto attivo, empatico e non-direttivo, facilitazione, formulazione delle domande, esplorazione dei problemi, messa in discussione e cambiamento, riassunto riformulazione parafrasi, rispecchiamento, presa di decisione.

Il corso persegue l'obiettivo di far riflettere i partecipanti sul significato e l'uso del corpo nella relazione di mediazione, fornendo, attraverso una metodologia che utilizza tecniche corporee pensate per la formazione dei mediatori, strumenti utili ad affinare capacita di osservazione e di gestione di aspetti collegati alla relazione con le parti in conflitto.

DATE E LUOGHI DELLE NUOVE EDIZIONI
DEL CORSO:

ROMA: 10, 11, 12 NOVEMBRE 2011 ISCRIZIONI APERTE
CENTRO CONGRESSI CAVOUR (Via Palestro, 24, Roma)

BOLOGNA: 24, 25, 26 NOVEMBRE 2011 ISCRIZIONI APERTE
HOTEL EUROPA (Via Cesare Boldrini, 11, Bologna)

MILANO: 15, 16, 17 DICEMBRE 2011 ISCRIZIONI APERTE
HOTEL RAFFAELLO (Viale Certosa 108, Milano)

 

Maggiori informazioni sul corso

 

 

 

 

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it



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Note legali
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12 settembre 2011

Abogados – La Commissione Europea ritiene che la "stretta sulle iscrizioni all'albo" sia contraria all'art. 3 della direttiva 98/5/CE – Iusreporter.it

Europa (Copyright immagine svilen001) Abogados – La Commissione Europea ritiene che la "stretta sulle iscrizioni all'albo" sia contraria all'art. 3 della direttiva 98/5/CE

Come già ampiamente descritto in un articolo precedentemente pubblicato e facilmente reperibile sui principali siti d'interesse giuridico, al quale rinvio ( "Sentenza Koller C-118/09: non c'è trucco non c'è inganno ma soprattutto non c'è abuso, la via Spagnola è legittima" ) l'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi, che dovrebbe aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 )

A partire dal 2010, complice il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani, iniziarono ad ostacolare l'esercizio del legittimo diritto di stabilimento degli avvocati, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione a requisiti non previsti dalla normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna )...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

IL DIRITTO MINORILE – Iusreporter.it

Legge (Copyright immagine dynamix) IL DIRITTO MINORILE

Il primo disegno di legge in materia di minori risale al 1909. Solo nel 1934, venne istituito un Tribunale specializzato in materia minorile “il Tribunale per i Minorenni”.

Nel 1925 la Società delle Nazioni promulgò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo la quale prevedeva che il minore dovesse essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale; si affermava il diritto del minore ad essere nutrito, curato, stimolato, recuperato e soccorso in caso di bisogno; il diritto di essere messo in grado di guadagnare e protetto contro ogni sfruttamento.

Nel 1948 l'Assemblea Generale dell'ONU promulgò la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" in materia di protezione dell'infanzia sancendo il diritto di ogni persona ad una educazione diretta a promuoverne il pieno sviluppo.

Nel 1959, venne approvata dall’ONU la "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo". Alcuni importantissimi principi venivano affermati dalla suddetta dichiarazione tra cui, il diritto del fanciullo a godere di una speciale protezione e di facilitazioni, in modo da essere in grado di crescere sano sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità. Veniva altresì sancito il diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo la quale il bambino ha diritto a crescere sotto le cure e le responsabilità dei genitori e, in ogni caso in un’atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale.

I principi affermati dalle Dichiarazioni promulgate dall’ONU hanno senza dubbio valenza giuridica anche all’interno dei singoli Stati. In particolare, la Costituzione Italiana sancisce all'art. 10, comma 1, che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." (principio peraltro ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 1967, n. 120).

Successivamente, nel 1989 veniva approvata la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176. Essa oltre a contenere una serie di affermazioni di principio, impone agli Stati membri di attivarsi concretamente affinché al minore venga data un’assistenza effettiva che tenga conto della sua condizione di debolezza...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

08 settembre 2011

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE – Iusreporter.it

Diritto (Copyright immagine xlucas) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno traumatica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 6 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un'eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi tre anni dal giorno in cui le parti di presentano dinnanzi al Presidente del Tribunale per l‘udienza è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.
Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura.
Nel ricorso per separazione consensuale, dovranno essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare riferimento all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, al mantenimento e modalità di frequentazione degli stessi, alla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole

La scelta della procedura consensuale esclude ovviamente ogni indagine e riferimento ad eventuali comportamenti dell’uno e dell’altro coniuge determinanti il fallimento dell’unione coniugale. La scelta del modello consensuale è infatti tesa anche ad escludere ogni esame di merito sulle cause della rottura del rapporto. Pertanto, non avrebbe alcun senso inserire nel ricorso una serie di premesse volte ad un ricostruzione della vita matrimoniale e delle sue vicende, se ciò è finalizzato alla colpevolizzazione e alla stigmatizzazione del comportamento di un coniuge. Del resto, la richiesta di separazione non è subordinata alla sussistenza di particolari motivi. E‘ sufficiente addurre in modo generico la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, senza neppure dover indicarne le motivazioni sottese...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

IL LEGAL ENGLISH DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI – Padova, 20 OTTOBRE 2011

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IL LEGAL ENGLISH DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

Seminario organizzato dal Centro Linguistico OMNES LINGUAE

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011

ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA CON

L’ATTRIBUZIONE DI 7 CREDITI FORMATIVI

Sede e orario

Sede: OMNES LINGUAE - Via Lamarmora 5 a Cittadella (Padova)

Orario:10:00-13:00; 14:00 -18:00 (compresi 2 coffee break)

 

Presentazione

Il seminario in oggetto si rivolge principalmente ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi d’impresa e dottori commercialisti interessati a migliorare le proprie capacità di comprensione ed utilizzo della lingua inglese nell’esercizio della propria attività professionale.

Il seminario è diretto a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico inglese con particolare riferimento ai contratti commerciali internazionali. Sarà altresì approfondita la terminologia legale inglese generale, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico e alla sua struttura, alle fonti normative, all’analisi delle differenze fondamentali tra l’ordinamento italiano e quelli anglo-americani.

Il taglio delle lezioni è di tipo pratico-operativo, con analisi di testi legali in lingua inglese e costanti riferimenti agli strumenti di ricerca e approfondimento (manuali, glossari e dizionari). Durante il seminario verranno svolte delle esercitazioni pratiche con l’obiettivo di consolidare la terminologia legale acquisita. Il seminario è condotto in lingua italiana e richiede una conoscenza di base della lingua inglese.

Programma

- L’ordinamento giuridico (legal system) e la sua struttura: public/private law

- Le fonti normative (sources of law)

- Principali differenze tra sistemi di common law e civil law

- Le trattative contrattuali: lettere di intenti e Non-disclosure agreement

- Struttura del contratto internazionale: premesse, oggetto, clausole “boilerplate” e terminologia ricorrente

- La formation del contratto: concetti e terminologia ricorrente (efficacia, validità, condizione, etc.)

- La responsabilità per inadempimento: rimedi contrattuali (penalty, liquidated damages, termination)

- Durata e scioglimento anticipato del contratto

Relatrice

Il seminario è ideato e condotto

dall’Avv. Serena de Palma, docente di corsi di legal English accreditati per avvocati, notai, aziende (uffici legali e commerciali), università, associazioni professionali (www.serenadepalma.it). Nel 2008 ha pubblicato un Glossary of Legal Terms con Filodiritto Editore; cura la rubrica dedicata all’Inglese Giuridico sul portale giuridico Filodiritto (www.filodiritto.com).

 

Organizzazione

Il seminario verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Il materiale didattico consisterà in una dispensa contenente le slide e i documenti da analizzare. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza.

 

Costi e modalità d’iscrizione

Quota individuale di partecipazione

Intera: 190 Euro

Ridotta: 170 Euro (per iscrizione entro il 16 settembre o per iscrizioni multiple)

*La quota di partecipazione include il materiale didattico e si intende al netto dell’IVA e al lordo della Ritenuta d’acconto del 20%.

Le iscrizioni termineranno

il 12 ottobre. Per conoscerne le modalità, si prega di contattare OMNES LINGUAE all’indirizzo info@omneslinguae.it.

Come raggiungere la sede del seminario

Cittadella è facilmente raggiungibile da Padova (Km. 29), da Vicenza (Km. 22), da Bassano del Grappa (Km. 14) e da Treviso (38 Km).

Per chi arriva in treno: il luogo del seminario si trova a circa 10 minuti a piedi.

Per chi arriva in autostrada:

DA MILANO: dall'autostrada A4 dopo Vicenza Est prendere l'uscita per l'autostrada A31 direzione Valdastico. Uscire a Vicenza Nord e prendere la statale SS53 per Treviso-Cittadella. Dopo circa 15 km sarete a Cittadella.

DA VENEZIA: dall'autostrada A4 uscire a Padova Ovest e imboccare la statale SS47 seguendo le indicazioni per Trento-Bassano. Dopo circa 30 km sarete a Cittadella.

DA BOLOGNA: dall'autostrada A13 in prossimità di Padova seguire le indicazioni per Trento-Bassano e imboccare la statale SS47. Dopo circa 30 km sarete a Cittadella.

DA TRENTO: seguire la statale SS47 in direzione Padova. Dopo circa 100 km sarete a Cittadella.

OMNES LINGUAE si trova in Via Lamarmora 5. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la dott.ssa Elena Leonardi al n. 049/9403925 o via e-mail all’indirizzo info@omneslinguae.it.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: i corsi di formazione per mediatori di Unionconcilia – edizioni settembre/ottobre 2011

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

Iusreporter.it segnala

PROGRAMMA Del CORSO in mediazione civile e commerciale Unionconcilia srl

50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI

Union Concilia, Società Nazionale per la Mediazione Civile e Commerciale, annuncia la nascita della sua rete di professionisti della mediazione stragiudiziale e lancia i nuovi corsi per diventare professionisti della Mediazione e esperti in ADR. Il mediatore è il professionista che risolve in tempi brevi molti tipi di controversie civili e commerciali. Il suo compito è negoziare tra le parti per formalizzare un accordo che eviti di arrivare a un processo.

info: tel. 049.8966294 email: info@unionconcilia.it

1° lezione Introduzione
Introduzione alla mediazione, principi e natura dell’ADR (Alternative Dispute Resolution)
Quadro normativo nazionale e internazionale

2° lezione Perché la mediazione
Risoluzione delle dispute in ambito giudiziale ed extragiudiziale
Mediazione valutativa e mediazione facilitatavi.
Mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice

3° lezione Prime fasi della Mediazione
Metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione
L’istanza di mediazione: forma e contenuti.
Istanza congiunta e istanza separata

4° lezione Svolgimento e conclusione della mediazione
Ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati nel procedimento.
Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
La fase dell’accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure)

5° lezione Dopo la mediazione
Effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione
Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia.

6° lezione Esercitazioni pratiche
Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione.
I vantaggi della conciliazione
Prova e valutazione finale (tramite test a risposta multipla e simulazione di conciliazione)


CALENDARIO CORSI

50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI

PADOVA [//]

15/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
16/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
17/09 (9.00-13.00/14.00-17.00)

22/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
23/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
24/09 (9.00-13.00/14.00-17.00)


BOLOGNA

22/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
23/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
24/09 (9.00-13.00/14.00-17.00)

29/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
30/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
01/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)


LANCIANO (CH)

22/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
23/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
24/09 (9.00-13.00/14.00-17.00)

29/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
30/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
01/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)


UDINE

29/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
30/09 (9.00-13.00/14.00-19.00)
01/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)

06/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
07/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
08/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)


MILANO

06/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
07/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
08/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)

13/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
14/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
15/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)


TORINO

06/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
07/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
08/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)

13/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
14/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
15/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)


CATANIA

13/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
14/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
15/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)

20/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
21/10 (9.00-13.00/14.00-19.00)
22/10 (9.00-13.00/14.00-17.00)



Per informazioni : Union Concilia srl
Ente accreditato dal Ministero della Giustizia

Tel. +39 049 8966294 
Fax +39 049 8962233 
E-mail: info@unionconcilia.it
Sito web: www.unionconcilia.it

 

 







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05 settembre 2011

La Corte di Giustizia interviene sulle aste online. Cara eBay, nell’UE c’e’ un limite a tutto – Iusreporter.it

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) IR Documenti

La Corte di Giustizia interviene sulle aste online. Cara eBay, nell’UE c’e’ un limite a tutto

"Il gestore di un mercato online (eBay) è responsabile per le sue aste quando, in relazione alle stesse, svolge un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati sui suoi server, ruolo che consiste, in particolare, nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in asta o nel promuoverle. Quando anche non abbia svolto un ruolo attivo, in un'azione risarcitoria conseguente a talune vendite effettuate sul suo sito, non può tuttavia avvalersi dell’esclusione di responsabilità prevista dalla Direttiva 2000/31/CE, quando sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle aste di che trattasi e, di conseguenza, non abbia prontamente agito per rimuovere le inserzioni incriminate o disabilitarne l'accesso."

E' questo in sostanza quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in Grande Sezione con la sentenza del 12 luglio 2011 a proposito del ruolo di eBay e della posizione responsabilistica per le vendite all'asta operate sul suo sito. Una pronuncia incidentale e meramente interpretativa di talune disposizioni comunitarie (tra cui quelle della Direttiva sull'e-commerce), ma che di peso si inserisce nell'ormai pluriennale contenzioso in materia d'aste online che vede contrapposti da un lato la multinazionale francese L'Oréal e dall'altro il gruppo eBay. Reo di permettere la vendita non autorizzata sul proprio sito di alcuni prodotti del colosso della cosmesi.

Ben dieci le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia UE, tutte sollevate dalla High Court of Justice (l'Alta Corte di Giustizia d'Inghilterra e Galles) nel corso di un procedimento -parallelo ad altri in Europa- promosso da L'Oreal nei confronti di eBay e di alcuni suoi venditori per aver permesso la conclusione di transazioni commerciali in violazione dei suoi diritti di proprietà industriale.

I fatti che avrebbero portato alla causa risalirebbero precisamente al 2007, quando la L'Oréal, notando la presenza di prodotti venduti illegalmente sul sito inglese ebay.co.uk, aveva manifestato "preoccupazione" a eBay per la sorte dei propri marchi.

Dei 17 articoli da cui è scaturito il contenzioso, 2 sarebbero risultati contraffatti, mentre i restanti 15 avrebbero violato a vario titolo i diritti di alcuni marchi di L'Oréal in quanto non vendibili, destinati al mercato del Nord America e non europeo o commercializzati senza confezione...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Iusreporter.it, il diritto in un solo click, compie 10 anni!

Diritto e Internet (Copyright immagine khz)Settembre 2011: Iusreporter.it, il diritto in un solo click, compie 10 anni!

Iusreporter.it e il suo curatore Giuseppe Briganti ringraziano tutti gli utenti!


Come eravamo: un salto indietro nel tempo con la “macchina del tempo” di Internet!


 

IRblog - il blog di Iusreporter.it Gli appunti di Iusreporter.it su Delicious Iusreporter.it e il suo curatore Avv. Giuseppe Briganti su Twitter Iusreporter.it e il suo curatore  Avv. Giuseppe Briganti su Facebook IRchannel - video di interesse giuridico Feed RSS per news aggregator - l'informazione giuridica di Iusreporter.it! L'Avv. Giuseppe Briganti su Linkedin

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diritto*internet - IRlegal - Avvocatlog - NuoveVieAvvocati - Guida mediazione civile

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 settembre 2011

Mediazione civile: le novita’ introdotte dal DM 6/07/2011 n. 145

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita'
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di  mediazione  e
dell'elenco dei formatori per la mediazione,  nonche'  l'approvazione
delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo  16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

GU n. 258 del 4/11/2010

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010

 

Evidenziate in grassetto e sottolineate le modifiche apportate al suddetto decreto dal successivo


DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 6 luglio 2011, n. 145

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e dellemodalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi dimediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche'sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensidell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010

GU n. 197 del 25/08/2011

Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Le novita’ su privacy e digitalizzazione nel decreto sviluppo – Iusreporter.it

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) IR Documenti
Le novità su privacy e digitalizzazione nel decreto sviluppo

a cura di Avv. Luigi Foglia, Avv. Graziano Garrisi, dott.ssa Sarah Ungaro - D&L Department

La Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico delle importanti novità sia in materia di digitalizzazione documentale, tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 2215-bis c.c.), sia in materia di privacy.

Modifiche all’art. 2215-bis c.c.

Riguardo al primo profilo segnalato, la citata Legge di conversione del Decreto Legge n.70/2011, introduce l'auspicata modifica dell'art. 2215-bis del codice civile.

L’art. 6, comma 2, lett f-quater del D.L. n. 70/2011 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) prevede, infatti, che all’articolo 2215-bis del codice civile siano apportate le seguenti modifiche:

1)  i commi terzo e quarto sono sostituiti da quanto segue:

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Facebook et similia (profili specifici dei social network) – Pavia, 30 settembre / 1 ottobre 2011

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Facebook
et similia
(profili specifici dei social network)

Il convegno è accreditato
dall’Ordine degli Avvocati di Pavia
“con 9 (3+3+3) crediti formativi”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di giurisprudenza
XX incontro di diritto industriale

30 settembre - 1 ottobre 2011
Aula Volta dell’Università
Strada Nuova, 65 – Pavia

Per informazioni:

CM s.r.l.
tel. 02/833991, fax 02/83399200

Gli atti del convegno saranno pubblicati da Giuff rè in
Aida 2011

 

Venerdì 30 settembre 2011 ore 10.00
I – Organizzazione, mercati, imprese
e concorrenza
Saluti delle autorità
Presiede
Paolo Spada, già professore ordinario all’Università di Roma La
Sapienza
Relazioni di
Juan Carlos De Martin, professore associato al Politecnico di
Torino - Tipi, organizzazione e modelli di business di social network
Luca Barbarito, professore associato all’Università Iulm di
Milano - I mercati e la concorrenza relativi ai social network
Pedro A. De Miguel Asensio, professore ordinario all’Università
Complutense di Madrid - La legge regolatrice del s.n., dei suoi contratti e
della sua responsabilità extracontrattuale civile e penale
Giovanni Sartor, professore ordinario all’Università di Bologna -
Social network e responsabilità del provider
PierDanilo Beltrami, dell’Università della Calabria - Le attività
dei soggetti del social network come impresa
Giuseppe Rossi, professore associato all’Università Iulm di
Milano - Social network e diritto antitrust
* * *
Venerdì 30 settembre 2011 ore 15.00
II – Impresa e contratti
Presiede
Luca Nivarra, professore ordinario all’Università di Palermo
Relazioni di
Raff aele Caterina, professore ordinario all’Università di Torino -
Cyberspazio, social network e teoria generale del contratto
Francesco Astone, professore associato all’Università di Foggia -
Il rapporto tra gestore e utente: questioni generali
Massimiliano Granieri, professore associato all’Università di
Foggia - Analisi di alcune clausole ricorrenti dal punto di vista della
disciplina consumeristica UE
Enrico Camilleri, professore straordinario all’Università di
Palermo - Analisi di alcune clausole ricorrenti dal punto di vista della
disciplina antitrust UE
Filippo Donati, professore ordinario all’Università di Firenze -
Analisi di alcune clausole ricorrenti dal punto di vista della disciplina
dei diritti dell’uomo UE/CEDU (anche accesso ed esclusione)
Stefano A. Cerrato, dell’Università di Torino - I rapporti
contrattuali (anche associativi) tra i soggetti del social network
Walter Virga, dell’Università di Palermo - Inadempimento di
contratto e sanzioni private nei social network
* * *
Sabato 1 ottobre 2011 ore 10.00
III – IP e concorrenza
Presiede
Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario all’Università di Pavia
Relazioni di
Domenico Giordano, dell’Università di Teramo - *Software e
grafi ca del s.n.
Giulio Sironi, dell’Università di Parma - *Social network e nuovi
segni distintivi
Marco Ricolfi , professore ordinario all’Università di Torino - Le
utilizzazioni libere dell’IP (anche dei marchi) nei s.n.
Alessandro Cogo, dell’Università di Torino - Le regole
del contratto tra social network e utente sull’uso della proprietà
intellettuale del gestore, dell’utente e degli altri utenti
Massimo Cartella, professore ordinario all’Università di Milano
Bicocca - *Contratti tra social network e fornitori di contenuti che ne
consentono l’uso sul s.n.
Andrea Ottolia, dell’Università di Genova - *Social network e
privacy
Jan Nordemann, professore onorario alla Humboldt Universität
di Berlino - *La responsabilità del social network per violazione di IP
(le ultime novità)
Roberto Flor, dell’Università di Verona - La responsabilità penale
del gestore del social network o di una community per violazione
dell’IP

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La governance delle emergenze nelle isole del Mediterraneo - Palermo e Pantelleria - 8, 9, 10 settembre 2011

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La governance delle emergenze

nelle isole del Mediterraneo

Palermo e Pantelleria - 8, 9, 10 settembre 2011

« Nella società globalizzata, i problemi legati a realtà locali molto spesso assumono valenza macro-regionale se non planetaria divenendo, sempre più, emergenze da arginare e gestire. In uno spazio “ristretto” come il Mediterraneo, poi, ciò che accade su una sponda, nel breve lasso di tempo del batter d’ali di una farfalla, si riverbera sull’altra, impedendo così che si possa rimanere indifferenti rispetto alle miserie e alle tragedie altrui.

Non sono soltanto i mezzi di comunicazione che trasportano nelle nostre case i problemi “degli altri”, ma sono gli “altri” che letteralmente trasportati dalla cresta delle onde, sbarcano nelle nostre isole con il proprio carico di problemi, generando così “Emergenze”, o meglio nuove emergenze, che si aggiungono a quelle proprie delle popolazioni isolane.

Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Malta, le coste sabbiose della Sicilia orientale sono soltanto alcuni dei luoghi dove “i locali” vivono a contatto con migranti in transito, in cerca di un futuro migliore, se non soltanto di un futuro. Realtà di frontiera, dove l’uomo appare primo di sovrastrutture, sofferente o forte, caritatevole e altruista o chiuso ed egoista. Troppo spesso, le politiche per l’immigrazione, interne o europee, non tengono conto di questo stato di fatto, non tengono conto cioè dei problemi di gestione e organizzazione del fenomeno migratorio in condizione di estremo disagio, come quello di una piccola isola.  In uno spazio limitato, dove il contatto è diretto e costante i problemi sanitari, igienici, di smaltimento dei rifiuti, di integrazione  sociale si acuiscono e rischiano di generare un atteggiamento di chiusura e scontro, che non appartiene alla nostra cultura. Senza contare che territori in continua emergenza perdono ogni appeal turistico, generando in questo modo un grave danno alle già difficili condizioni economiche delle isole e di coloro che in esse hanno investito.

La cattiva gestione delle emergenze, in altre parole, rischia di vanificare gli sforzi fatti dalle istituzioni a garanzia e salvaguardia del paesaggio, del turismo sostenibile o della implementazione delle infrastrutture.

Per tale ragione, l’Associazione Giuristi per le Isole, che negli anni scorsi si è occupata dei temi appena citati, ha ritenuto opportuno, in queste tre giornate di studio, stimolare la riflessione e il dibattito sul tema della Governance delle emergenze con particolare riferimento alle isole del mediterraneo, in quanto la loro salvaguardia non può prescindere da una loro corretta gestione, cui gli studiosi invitati daranno sicuramente un contributo di idee costruttivo.

I lavori congressuali mirano, in particolare,  alla trattazione dei seguenti argomenti:

1. Competenze legislative e amministrative alla luce degli artt. 117 e 118 della Costituzione: il difficile ruolo delle Regioni nel processo decisionale; 2. La presenza e la funzione dello Stato nella gestione degli interventi comunitari; 3.Le amministrazioni delle emergenze; 4. La posizione della Protezione civile nelle scelte strategiche; 5. I piccoli Comuni isolani nella gestione delle emergenze; 6. La condizione di rifugiato politico: il problema dei respingimenti alla luce della normativa comunitaria; 7. Pratiche sanitarie e il rispetto delle confessioni religiose; 8. L’incremento demografico e l’emergenza rifiuti; 9. Il supporto nell’intermediazione culturale; 10. Necessità di una normativa nazionale sulle isole minori; 11. Integrazione sociale ed economica nel mediterraneo; 12. Le politiche insulari tra cooperazione e coesione; 13. Il patrimonio culturale come strumento di integrazione sociale; 14. Il sostegno allo sviluppo di imprese costituite da immigrati come di strumento di superamento delle emergenze; 15. Culture e colture: forme di integrazione ».

 

Maggiori informazioni: www.giuristiperleisole.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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