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30 agosto 2011

Associazione Avvocati per la Mediazione: lettera aperta al Guardasigilli

« Torino-Roma, 30.08.2011

Lettera aperta al Guardasigilli

Min. On. Nitto Palma

Stimatissimo Ministro,

con queste brevi siamo a chiederLe un’audizione degli organismi di conciliazione e di tutti i soggetti coinvolti in questo importante procedimento introdotto nel nostro ordinamento dal Suo predecessore a seguito di una lunga riflessione che ha, diversamente da quanto nuovamente ribadito nelle ultime ore, ascoltato ogni parte coinvolta, in primis l’avvocatura.

Il comportamento del CNF e di altre posizioni dell’avvocatura denotano, quantomeno in alcuni frangenti, un atteggiamento astioso e per nulla vicino a quelle che il Presidente Alpa definisce le “soluzioni del Paese in questo drammatico momento di congiuntura”.

Il momento e le congiunture sono, invero, palesemente drammatiche ma il procrastinare con un’amministrazione della giustizia che sotto troppi punti di vista si è dimostrata lenta, lacunosa, farraginosa, protettrice di caste e non garante di giustizia, è certo anacronistico e fuorviante rispetto alla ricerca di una soluzione concreta. I Paesi esteri non investono in Italia perché sono consapevoli dell’antieconomicità (di tempio e finanze) della giustizia ordinaria rispetto ad una qualsiasi eventuale lite che potrebbe insorgere per un qualsiasi motivo e questo è certamente un motivo di profonda riflessione. Per quanto concerne la sentenza della Corte costituzionale, relativamente al procedimento in cui in qualità di presidente nazionale di un’associazione che rappresenta tutti coloro che, per i più diversi motivi, credono nell’istituto ho presentato un intervento ad opponendum, qualora questa non riscontrasse motivi fondati per abrogare l’obbligatorietà del tentativo, ogni altra soluzione diversa (come quella dell’assistenza tecnica dell’avvocato –che snaturerebbe l’istituto della conciliazione così come strutturata dal d.lgsl 28/2010 e sostenuto da questa stessa maggioranza di governo-) sarebbe in contrapposizione rispetto al DM 145/2011 appena pubblicato in Gazzetta.

Per tutti questi motivi sono a chiederLe di dare ascolto agli organismi di conciliazione riuniti e rappresentati dalla nostra associazione.

Con stima,

Lorenza Morello

Presidente nazionale Avvocati per la Mediazione »

 

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03 agosto 2011

Buone vacanze da Iusreporter.it – Il diritto in un solo click!

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Mediazione civile: pubblicato il calendario dei corsi di formazione per mediatori settembre – ottobre 2011 di Union Concilia

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Processo telematico: le nuove specifiche tecniche – provvedimento Ministero Giustizia 18/07/2011

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Pubblicato il 29 luglio 2011 in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011, previsto dal Regolamento 21 febbraio 2011 n.44, sulle nuove specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il provvedimento concerne in particolare:

- le tipologie di sistemi informatici del dominio giustizia
- le modalità di trasmissione di atti e documenti informatici
- le procedure di consultazione delle informazioni del dominio giustizia
- i metodi per effettuare pagamenti telematici


Con riferimento al Portale dei servizi telematici, l’art. 5 del provvedimento prevede quanto segue:

« Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:

Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
Raccolte giurisprudenziali;
Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese di-sponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).

Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie ».

Con riferimento invece al formato degli atti del processo, l’art. 12 del provvedimento stabilisce quanto segue:

« L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;
è privo di elementi attivi;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m;
è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple ».


Il testo del provvedimento su IRDoc


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