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28 aprile 2011

Ministero Giustizia: on-line la nuova versione del Registro degli organismi di mediazione

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Ministero della giustizia informa che è on-line la nuova versione del Registro degli organismi di mediazione

Nella nuova presentazione del Registro, gli Organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono elencati seguendo l'ordine di registrazione e ad ogni organismo corrisponde una scheda che contiene le seguenti indicazioni:

sito web
e-mail
sede legale
numero di registrazione
sedi operative dove si svolgono gli incontri di mediazione
provvedimenti di accreditamento

Il Registro degli Organismi di mediazione

 

Fonte: www.giustizia.it


La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Informatizzazione processi civili e penali: Alfano, vera rivoluzione del sistema

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) « Il Ministero della Giustizia comunica che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento che stabilisce le regole tecniche per l’informatizzazione del processo sia civile che penale.

Il decreto, firmato dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano, completa il quadro delle norme necessarie per informatizzare i processi, terminando l’opera di riscrittura delle regole dell’informatica giudiziaria avviata prima con la legge n. 69 del 2009 e, quindi, dal decreto-legge in materia di efficienza del sistema giudiziario del 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dal Parlamento all’unanimità con la legge n. 24 del 22 febbraio 2010.

"Si tratta di una vera rivoluzione del sistema - afferma il Guardasigilli -. Infatti, le  nuove regole tecniche del processo informatico si applicheranno, per la prima volta, anche al processo penale, consentendo l’abbandono dei fascicoli cartacei e la possibilità di effettuare notifiche per via telematica anche in questo delicato campo processuale.
Con questo regolamento - continua il ministro Alfano - è stata prevista l’adozione della posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni processuali, consentendo ai professionisti e ai cittadini di utilizzare questo moderno strumento di comunicazione, che abbina la velocità dell’informatica alla certezza finora garantita solo dalle notifiche cartacee".

Viene prevista, inoltre, l’istituzione di un Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, che fornirà documentazione, informazioni e istruzioni all’utenza e garantirà libero accesso alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, disponibili in forma anonima, al fine di consentire in particolare una fruizione diretta da parte dei cittadini, in ottemperanza alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Con questo regolamento viene attuata, poi, una forte spinta alla dematerializzazione, stabilendosi che la tenuta e la conservazione del fascicolo informatico esonera dall'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, e che i documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico dovranno essere digitalizzati dalla cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario.

Le nuove regole tecniche prevedono, inoltre, una importante semplificazione dell’architettura dei servizi informatici ed una generale semplificazione delle procedure tecnico-organizzative, con la piena garanzia della massima riservatezza di tutte le comunicazioni processuali.

Il regolamento adottato prevede anche un accrescimento del ruolo del Consiglio Nazionale Forense, che diventa l’unica interfaccia per il Ministero della Giustizia verso l’avvocatura, semplificando notevolmente i flussi di trasmissione degli albi degli avvocati ai fini dell’identificazione e contempla nuove e più efficaci disposizioni per consentire il pagamento di tutte le spese del processo mediante i moderni strumenti di pagamento on-line.

“Questo ennesimo intervento - sottolinea il Guardasigilli - testimonia la ferma volontà del governo di adottare interventi mirati a garantire una giustizia più efficiente e rapida, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Una volontà attuata mediante atti concreti, come queste norme che gli uffici di competenza del ministero hanno elaborato e che smentisce quanti ritengono che gli interventi in materia di giustizia del governo Berlusconi siano dettati da interessi particolari” ».

 

Fonte: www.giustizia.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

IL SETTORE FINANZIARIO TRA ESIGENZE DI MERCATO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI – Roma, 19/05/2011

Iusreporter.it segnala

Università Europea di Roma

DIPARTIMENTO DI DIDATTICA E DI RICERCA IN SCIENZE UMANE

IL SETTORE FINANZIARIO
TRA ESIGENZE DI MERCATO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Giovedì 19 Maggio 2011, ore 9 - Aula Tesi

INDIRIZZO DI SALUTO
P. PAOLO SCARAFONI, L.C.
Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma
ALBERTO GAMBINO
Direttore del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane e Ordinario di Diritto Privato
nell’Università Europea di Roma
MATILDE BINI
Coordinatore dell’Ambito di Economia e Straordinario di Statistica Economica
nell’Università Europea di Roma
RELAZIONI
I LIMITI DEL MERCATO E IL FALLIMENTO DELL'AUTOREGOLAMENTAZIONE
VITTORIO SANTORO
Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Siena
REGOLE DI TUTELA RAZIONALI PER INVESTITORI IRRAZIONALI. QUALI RIMEDI?
UMBERTO MORERA
Ordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma Tor Vergata
TUTELA DELLA CONCORRENZA E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: LE NUOVE REGOLE DEL MERCATO
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI
Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
IL RUOLO DELLA CONCORRENZA IN TEMPO DI CRISI
GUSTAVO GHIDINI
Ordinario di Diritto Industriale, Università degli Studi di Milano
e
VALERIA FALCE
Associato di Diritto dell’Economia, Università Europea di Roma
IL RUOLO DELLE AUTHORITIES. AMBITI E LIMITI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
ANTONIO CATRICALÀ
Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PRESIEDE
GUSTAVO VISENTINI
Ordinario di Diritto Commerciale, Università LUISS "Guido Carli" di Roma
Università Europea di Roma – Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

20 aprile 2011

MASTER IN DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI – Roma, giugno/luglio 2011

Iusreporter.it segnala

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche
sul Diritto della Famiglia e dei
Minori,
PRESENTA
MASTER
IN
DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI
MINORI
(con simulazioni, casi pratici ed esercitazioni)

64 ore (richiesti 24 crediti formativi)

Martedì 7 Giugno 2011 ore 13.00 / 20.00
Mercoledì 8 Giugno ore 13.00 / 20.00
Martedì 14 Giugno ore 13.00 / 20.00
Mercoledì 15 Giugno ore 13.00 / 20.00
Martedì 21 Giugno  ore 13.00 / 20.00
Mercoledì 22 Giugno ore 13.00/20.00
Lunedì 27 Giugno ore 13.00 / 20.00
Martedì 5 Luglio ore 12.00 / 20.00
Mercoledì 6 Luglio ore 13.00 / 20.00

Vicariato di Roma
Sala conferenze – Via Aurelia 208

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul
diritto della famiglia e dei minori,  è
un’associazione nazionale, senza fini
lucro e a carattere scientifico, finalizzata
all’approfondimento delle tematiche
connesse al diritto di famiglia e minorile.
L’associazione si propone lo scopo di
formare professionisti nel settore e di
divenire un interlocutore con le
Istituzioni e con il mondo accademico in
tutte le questioni connesse al diritto della
famiglia. Possono accedere al MASTER
gli avvocati (anche se non iscritti all’albo
degli Avvocati), i praticanti avvocati e gli
psicologi. Il presente MASTER è di tipo
non universitario e pertanto non è
soggetto alla disciplina di cui al Decreto
509/1999.
L’intera quota di partecipazione deve
essere versata al momento della
prenotazione. In caso di disdetta
successiva alla prenotazione non è
previsto alcun rimborso.

Per maggiori informazioni:
www.dirittodellafamiglia.com

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La mediazione telematica: il video dell'intervento dell'Avv. G. Briganti al Convegno #paxlab

Il video dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo "La mediazione telematica", al convegno "CONCILIAZIONE, Un'opportunità per il Sistema-Paese? Nuove frontiere per lo sviluppo  strategico delle professioni liberali" organizzato da PaxLAB (www.paxlab.it) e tenutosi il 14 aprile 2011 a Frascati (RM).

Il Convegno ha avuto una presenza in sala di circa 150 persone e una presenza online assai più estesa, in quanto primo esperimento in Italia di evento professionale per avvocati e commercialisti in diretta su Twitter e - contemporaneamente - in diretta streaming su Internet

 

Watch live streaming video from paxlab at livestream.com


Abstract dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti

Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l'acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l'intento di favorire l'affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.


Gli atti del Convegno, tutti i video degli interventi e l'elenco dei tweet dell'evento sono disponibili su
www.paxlab.it




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Note legali

Processo telematico: le nuove regole tecniche (D.M. 44/2011)

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Con il D.M. 44/2011 vengono dettate le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il nuovo Regolamento prevede in particolare l’utilizzo della PEC.


Secondo l’art. 13 del Regolamento, per esempio:

1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34.

L’art. 20 del Regolamento fissa i requisiti della casella di PEC:

  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
elettronica indesiderati.
  2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
posta elettronica indesiderati.
  3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia.
  4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 34.
  5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
  6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
  7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44

Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione   nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24


(G.U. 89 del 18/04/2011)









Leggi il testo completo del provvedimento su
IRDoc



 



 


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

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Note legali

MEDIAZIONE: PRESENTATO IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE FORENSI

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Consiglio nazionale forense ha presentato in data 19/04/2011 ai referenti degli Organismi Forensi di conciliazione e ai responsabili per la mediazione degli Ordini il software per la gestione del procedimento di conciliazione, che sarà loro messo a disposizione gratuitamente tra maggio e giugno.

« Obiettivo è quello di fornire agli Organismi Forensi un sistema informatico unitario per consentire una gestione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura di mediazione, anche e soprattutto a vantaggio dei cittadini. “Ribadiamo ancora una volta che l’avvocatura ed il Cnf non sono per principio contrari all’istituto della mediazione, quanto piuttosto al sistema così come disegnato dal legislatore di cui si è denunciata la incostituzionalità e di cui si è sempre chiesta la modifica”, ha esordito il coordinatore della commissione informatica Carlo Allorio. “Tuttavia, nelle more dell’esame da parte della Corte Costituzionale delle questioni di legittimità sollevate dal Tar Lazio e poiché il Cnf ritiene essenziale il funzionamento degli Organismi di mediazione degli avvocati per le maggiori  garanzie che questi comunque offrono per la  tutela dei diritti rispetto agli altri organismi con riferimento alla mediazione facoltativa, continua il suo impegno a sostegno degli Ordini forensi che volessero istituire gli Organismi di conciliazione”.

A descrivere l’architettura del programma è stato Allorio: “Si tratta di un software open source conforme al modello di regolamento per gli organismi di mediazione, approvato dal Cnf lo scorso dicembre, ma adattabile ad altri regolamenti, che permetterà di perseguire il duplice obiettivo di una interoperabilità tra i diversi sistemi e la massima circolazione dei dati finalizzata allo scambio delle informazioni”. Un’iniziativa, come confermato dal coordinatore della commissione Mediazione e Conciliazione del Cnf, Fabio Florio che “intende fornire un valido strumento operativo che faccia da collante tra gli organismi forensi” soprattutto nell’immediata fase iniziale. “Attualmente – ha continuato Florio – pur nel delicato momento di incertezza aperto dall’ordinanza Tar che ha posto i primi paletti alla normativa, occorre favorire l’effettivo funzionamento degli organismi di conciliazione; presso il Ministero della Giustizia sono già stati accreditati 48 organismi di mediazione degli Ordini, ed altri 30 sono in attesa che la procedura si concluda”.

Da un punto di vista tecnico l’applicazione informatica è composta da diverse sezioni, ciascuna con funzioni ad hoc. Si va da una sezione anagrafica in cui saranno racchiuse le informazioni cardine dei principali attori del processo di conciliazione (cittadini, avvocati, organismi, mediatori), ciascuno dei quali avrà un apposito profilo a seconda del ruolo all’interno della procedura; al “workflow”, che scandirà tutte le fasi del procedimento (dalla presentazione della domanda di mediazione fino al verbale conclusivo della procedura); o la sezione Assegnazione automatica del mediatore secondo il principio della “rotazione qualificata”; o dell’aula in cui si svolgerà il processo.

La fase di start up prevede il rilascio del software entro il 10 maggio ad alcuni Organismi pilota, che saranno individuati; poi si terranno corsi di formazione per i responsabili delle segreterie degli Organismi e a fine maggio sarà rilasciata agli Ordini il programma base. A fine giugno arriverà le versione con funzioni più sofisticate. A breve inoltre, tutte le informazioni tecnico-operative del nuovo programma saranno racchiuse in una apposita area dedicata del sito del Cnf ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore


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Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail

« Si avvicinano le elezioni provinciali e comunali e l’Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento, in corso di pubblicazione su G.U., che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l’Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E’ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente  utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011 ».



Fonte:
www.garanteprivacy.it



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05 aprile 2011

Il Cnf proclama il 2011 Anno dell’avvocatura

Un concorso nei licei, tre mostre, borse di studio, un sito web, un gioco a premi e un app per rilanciare la funzione sociale dell’avvocato

 

Roma  25/3/2011. « Rilanciare il nucleo fondante dell’attività dell’avvocato, il legame con la
democrazia e la tutela dei diritti, oggi appannato dalla crisi economica, da una fraintesa concorrenza
tre le professioni, dalla erosione della tutela del diritti anche negli ordinamento democratici.
E’ questo l’obiettivo principale che il Consiglio nazionale forense si propone celebrando il 2011
come anno dell’avvocatura, in coincidenza con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il Cnf  ha
messo in cantiere una serie di iniziative, che si svilupperanno nell’arco di tutto l’anno e anche oltre,
volte a sollecitare l’opinione pubblica sul ruolo insopprimibile  dei legali, nel recupero della
funzione etico-sociale dell’avvocatura. Funzione che si declina in tante forme: il contributo  che
rappresentanti della  classe  forense hanno fornito nel corso della storia per la costruzione della
democrazia e della tutela dei diritti, anche a costo della vita;  le attività che gli avvocati
quotidianamente svolgono al servizio del sistema giustizia: dai compiti assegnati per legge come la
difesa d’ufficio o il gratuito patrocinio fino a compiti di supporto operativo al funzionamento degli
uffici giudiziari: la supplenza ai cancellieri; il supporto ai tribunali anche in termini materiali
fornendo carta e fotocopiatrici;  il valore aggiunto  che l’attività di assistenza legale garantisce ai
cittadini anche fuori dai tribunali, fornendo una visione complessiva e imparziale opportunità/costi
delle scelte legali.
“La funzione dell’avvocato è coessenziale all’esistenza della democrazia e l’avvocatura non ha fatto
mai mancare il suo apporto negli snodi più drammatici o emblematici della storia d’Italia”, ha
sottolineato Alpa introducendo le mostre durante la conferenza stampa di presentazione che si è
tenuta oggi a Roma.
“Ci preoccupa un sotterraneo ridimensionamento del ruolo dell’avvocato, perpetrato attraverso tante
leggi. L’avvocatura deve rimanere autonoma, libera e indipendente come presidio della
democrazia”, ha evidenziato Enrico Merli, coordinatore del gruppo di lavoro Immagine
dell’avvocatura.
Qualche dato può testimoniare le attività che gli avvocati svolgono quotidianamente per contribuire
al buon funzionamento della macchina giudiziaria.
Patrocinio a spese dello Stato. Secondo l’ultima Relazione al parlamento del ministro della
giustizia (Doc XCVI), i Consigli del’Ordine, nel 2008 (ultimi dati disponibili), sono stati impegnati
nel decidere su circa 41mila istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato nella sola
materia civile. Gli importi liquidati per onorari ai difensori per patrocinio a spese dello stato sono
stati oltre 17milioni350mila euro.  Ma la relazione, pur non conferendo i dati sull’effettivo
pagamento, evidenzia un grande problema tutto sulle spalle degli avvocati: “Si ritiene opportuno
sottolineare  il grave problema del mancato o ritardato pagamento dei compensi liquidati agli
avvocati, per le prestazioni rese nell’esercizio del mandato difensivo in favore degli assistiti, Il
disservizio deriva principalmente dalla carenza di fondi(…)”.Funzioni di supplenza nella giurisdizione. Gli avvocati partecipano in prima persona alla
giurisdizione tramite la magistratura onoraria. Secondo i dati del Consiglio superiore della
magistratura sono 2500 i giudici di pace, 1802 i giudici onorari di tribunale e 1648 i viceprocuratori
onorari.
Compiti dei Consigli dell’Ordine. Da ultimo il decreto legislativo 28/2010 sulla Mediazione ha
previsto la istituzione presso i tribunali  degli organismi di conciliazione dei Consigli dell’Ordine,
avvalendosi del proprio personale. Non solo. Il decreto ministeriale (articolo 9) fa obbligo
all’organismo  di conciliazione  di procedere  alla mediazione, anche a favore dei soggetti che
sarebbero ammessi al patrocinio a spese dello stato, non previsto per questa procedura. Le relative
spese, dunque, rimangono a carico dell’Organismo di mediazione.
L’impegno dell’avvocatura nella giustizia è quindi massimo, ma non sempre a questo corrisponde
una adeguata percezione da parte dell’esterno. Ed è questo gap che il Cnf vuole recuperare con
l’Anno dell’Avvocatura.
Strumenti di comunicazione La strada scelta non è stata quella di una campagna di comunicazione
di natura “pubblicitaria”, non ritenuta pertinente, bensì di iniziative che sollecitino i vari target
(cittadini, avvocati, politica) a riflettere sull’essenza della professione forense (cittadini, politica) e a
recuperare da parte degli iscritti all’albo l’appartenenza a una categoria ancorata a valori ancora
attivi.
Concorso nelle scuole. Il Cnf ha bandito un concorso volto agli studenti dei licei classici e
scientifici di Roma, dal titolo “L’avvocato leva di modernità tra passato, presente e futuro” per la
elaborazione di testi scritti, teatrali e lavori multimediali che illustrino il contributo che i
rappresentanti della classe forense hanno garantito alla costruzione della civiltà, in particolare alla
difesa dei diritti, alla costruzione di regimi democratici. Cicerone era avvocato, Sant’Agostino
anche e poi altri ancora: Carlo Goldoni, Nelson Mandela, Gandhi, Vincenzo Cuomo, Pietro
Calamandrei. Figure simbolo del sacrificio  nel nome della legalità come quella di Giorgio
Ambrosoli e di Fulvio Croce. Fino ad arrivare alla cronaca recentissima degli avvocati che nei paesi
governati dai regimi dittatoriali  hanno abbracciato e sostenuto le rivolte in Turchia, in Egitto, in
Libia.
Le scuole, peraltro, sono state anche invitate a visitare le tre mostre che il Cnf allestisce nella sede
di via del Governo vecchio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense,
cerimonia che si terrà alla presenza del ministro della giustizia il prossimo 30 marzo.
Le mostre.  In particolare si tratta dello spazio divulgativo “I tuoi diritti. Il mondo che ami”, già
allestito al festival della giustizia di Rimini e in occasione del VI Congresso di aggiornamento
forense: uno spazio interattivo tra videowall, due chiostri  telematici che richiamano i visitatori  a
“giocare” anche con i “luoghi comuni” che investono la figura dell’avvocato, dalla manzoniana
parodia dell’Azzeccagarbugli alla presunta spirale perversa tra lunghezza dei processi e ruolo
dell’avvocato; ad orientarsi nella professione di avvocato attraverso un glossario che traduce
sinteticamente i valori/le istituzioni/le attività proprie dei legali; a leggere il codice deontologico
forense che disegna l’etica alla quale l’avvocato è tenuto, a vantaggio dei cittadini.
In secondo luogo, il Cnf esporrà la mostra “Fulvio Croce. Il coraggio del dovere” che illustra con
testimonianze fotografiche e documentali la vicenda dell’avvocato Croce, presidente dell’Ordine
degli avvocati di Torino che, nonostante le minacce di morte,  accettò l’incarico di difensore d’ufficio nel processo che nel 1976 si aprì a Torino contro il  nucleo storico delle Brigate Rosse, la
più conosciuta e pericolosa delle formazioni terroristiche di quel periodo. Croce fu assassinato il 28
aprile del 1977.
La terza mostra, intitolata “Avvocati ebrei. I diritti negati”, indaga per quanto attualmente si può,
una storia buia della classe forense: la persecuzione che colpì durante le leggi razziali gli avvocati
di razza ebraica. Il Cnf espone non solo i registri e l’albo  dei Cassazionisti da cui risultano le
cancellazioni dei legali ebrei in ottemperanza alle leggi razziali, ma anche documenti raccolti dalle
famiglie di alcuni di questi.
Il sito. Il Cnf  ha anche creato un sito ad hoc (www.2011annodellavvocatura.it) in cui raccogliere le
notizie sugli eventi dell’anno dell’avvocatura ed ha inviato una lettera ai presidenti degli Ordini
locali per sensibilizzarli sulle varie iniziative e coinvolgerli nella loro riproposizione in sede locale.
Come eventi- format si è pensato a corsi sulla funzione etico-sociale dell’avvocato da avviare
tramite le scuole forensi e seminari sullo stesso tema da tenere nelle facoltà di giurisprudenza.
Le altre iniziative. Nel corso dell’anno si svilupperanno altre iniziative, più a lunga scadenza.  Il
Cnf ha intenzione di progettare un gioco a premi, da veicolare attraverso Internet, che verta sui temi
dell’anno dell’avvocatura. I vincitori avrebbero un riconoscimento simbolico mentre i premi
materiali consisterebbero in investimenti a supporto del buon funzionamento del sistema
giudiziario.
Un’altra iniziativa potrebbe essere quella di formulare una Guida per la scelta dell’avvocato da
veicolare tramite I-phone.
Infine, sono previste borse di studio  per i ricercatori che partecipano al progetto di storia
dell’Avvocatura,  avviato dieci anni fa e progressivamente realizzato con la pubblicazione di
rilevanti saggi  e  cerimonie di gemellaggio con le avvocature di altri paesi europei.
I Progetti Comunitari. Nell’Anno dell’avvocatura, ancora, il Cnf sta dando corso a una serie di
progetti comunitari, in parte legati a funzioni di servizio; in parte alla difesa dei diritti umani.
Nel primo ambito si annovera il progetto Find a lawyer,  volto alla creazione di un albo europeo
degli avvocati per una ricerca qualificata del legale in sede europea. Nel secondo, sta procedendo il
progetto Avvocati al servizio degli Avvocati, per contribuire alla diffusione della cultura giuridica in
materia dei diritti dell’uomo e per garantire l’incolumità e la sicurezza degli avvocati che lavorano
in questo settore. Questo progetto ha la finalità di rafforzare la tutela degli avvocati che lavorano nel
settore dei diritti dell’uomo e che operano in paesi-guida extraeuropei: Algeria, Colombia e
Armenia. L’Italia si relazionerà con l’Algeria. Le attività del Cnf si dispiegheranno attraverso
sessioni di formazione degli avvocati algerini presso le sedi di alcuni Consigli dell’Ordine in
Algeria ».

 

 

Fonte: www.2011annodellavvocatura.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E APPROFONDIMENTO sul tema INTERNET E DIRITTO – Roma, 15/04/2011

Iusreporter.it segnala

L’Associazione

LA TUTELA DEI DIRITTI,

presenta

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E APPROFONDIMENTO

sul tema

INTERNET E DIRITTO

7 ore (7 crediti formativi)

Venerdì 15 Aprile 2011 ore 13.00 / 20.00

Vicariato di Roma

Sala conferenze – Via Aurelia 208

 

Programma dei lavori

Ore 12.30 - registrazione dei partecipanti

introduce e coordina

Avv. Matteo Santini

13:00 INTERNET E PRIVACY Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Studi sul Diritto della Famiglia e dei Minori)

14:00 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL NEGOZIO GIURIDICO INFORMATICO Prof. Renato Clarizia (Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Roma Tre)

14:45 FIRMA DIGITALE E CONTRATTO INFORMATICO Avv. Lello Spoletini

15:45 LA RESPONSABILITA' CIVILE IN INTERNET Avv. Alessandro Lepone

16:30 LA RESPONSABILITA' PENALE IN INTERNET Prof. Paolo Galdieri (Professore Università di Roma LUISS Guido Carli)

17:15 LA TUTELA DEI MINORI SU INTERNET Avv. Serena Tucci

17:45 LA TENDENZA AL CRIMINE E L'AGEVOLAZIONE DELLO STRUMENTO INTERNET Prof. Claudio Monzio Compagnoni   (Criminologo e medico legale)

18:30 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI REATI INFORMATICI, GARANZIE E INDAGINI DIFENSIVE Dott. Giuseppe Corasaniti (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma).

19:15 REATI INFORMATICI Avv. Massimiliano Parla

 

ISCRIZIONI

POSTI DISPONIBILI 140

La partecipazione al convegno attribuisce 7 crediti formativi

Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate on line (e-mail: tuteladeidiritti@hotmail.it , inviando altresì via fax al n. 06/3220940, copia di documento di identità e copia di ricevuta di avvenuto bonifico.

Il costo del corso, è di €. 100 + IVA (pari ad €. 120) che dovranno essere corrisposte al momento dell’iscrizione, mediante bonifico bancario sull’IBAN IT 65 S 02008 05240 000 101286 336 intestato a LA TUTELA DEI DIRITTI.

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

 

LA TUTELA DEI DIRITTI

Palazzo Malaspina

Via Maria Cristina n. 2

00196 Roma

Presidente Nazionale:

Avv. Lello Spoletini

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico (segnalazione libro)

Diritto (Copyright immagine xlucas) Si segnala il volume “Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico”, curato da Michele Iaselli, Collana “Altalex Professionale”, Altalex, 2011, 446 pagg., alla realizzazione del quale l’Avv. Giuseppe Briganti ha collaborato come coautore del capitolo dedicato al commercio elettronico e alla risoluzione alternativa delle controversie.


Indice del volume

PREFAZIONE
CAPITOLO I
LA RICERCA DEI DOCUMENTI GIURIDICI
di Michele Iaselli

1. La logica di Boole
2. Le tecniche informatiche applicate ai testi giuridici
3. Tecniche di classificazione dei documenti
4. Le banche dati e criteri distintivi rispetto agli archivi tradizionali
5. Le banche dati in Italia
6. Le principali fonti di informazione giuridica
7. Ricerca normativa, giurisprudenziale e dottrinale su banche dati on-line ed off-line
8. Ricerca dei documenti giuridici su Internet
9. Nascita di una nuova concezione della Rete
10. Ricerca giuridica in rete ed intelligenza artificiale

CAPITOLO II
DIRITTO E WEB 2.0
di Giuliano De Luca

1. Web 2.0 e tutela dei dati personali
1.1. Da Orwell al Web 2.0
1.2. Privacy e Social Networks
1.3. Privacy e siti User-generated Content
1.4. Marc L. ed il “Ritratto Google”
1.5. Strategie di difesa
1.6. Il suicidio 2.0
2. Web 2.0 ed Amministrazione Digitale
2.1. Il Web nel Codice dell‟Amministrazione Digitale
2.2. Digital Divide
2.3. Siti Web pubblici ed accessibilità
2.4. Siti Web pubblici: i contenuti
2.5. Il Web 2.0 nella Pubblica Amministrazione
3. Web 2.0 e Pirateria
3.1. Pirateria informatica: origini
3.2. Web 2.0 e pirateria
3.3. Web 2.0 e pirateria: conseguenze giuridiche
4. Web 2.0 e tutela dei diritti dei terzi
4.1. Web 2.0 e diffamazione
4.2. Web 2.0 e diritto all‟immagine

CAPITOLO III
DIRITTO D'AUTORE E SITI WEB
di Gerardo Antonio Cavaliere

1. Brevi cenni sulla storia del diritto d'autore
1.1. Gutenberg e gli stampatori
1.2. Lo Statute of Anne e la nostra legislazione
2. Il Diritto d'Autore applicato a Internet
2.1. I diritti patrimoniali
2.1.1. Diritto di riproduzione
2.1.2. Diritto di rappresentazione in pubblico
2.1.3. Diritto di comunicazione al pubblico
2.1.4. Diritto di distribuzione
2.1.5. Diritto di traduzione e di elaborazione
3. Diritti non patrimoniali
3.1. Diritto di rivendicare la paternità dell'opera
3.2. Diritto all'integrità dell'opera
3.3. Diritto a rivelarsi autore
3.4. Diritto al ritiro dell'opera dal commercio
4. Diritti connessi e libere utilizzazioni
4.1. Diritti connessi
4.2. Le libere utilizzazioni
5. Le opere tutelate dal diritto d'autore
5.1. Il software
5.2. Il firmware
5.3. Le banche di dati
5.4. Le pagine web
5.5. I links e la violazione del diritto d'autore
5.6. Le immagini
5.7. Le opere musicali
5.8. Le opere multimediali
6. Fare un sito web, le implicazioni col diritto d'autore
6.1. Come si configura un sito web per il diritto d'autore?
6.2. Quale disclaimer riportare sul sito?
6.3. Fare un sito web: si possono copiare testi da altri siti?
6.4. (segue) Si possono copiare grafica, immagini e suoni da altri siti?
6.5. (segue) Si possono copiare codici di un sito altrui?
6.6. (segue) Si può realizzare una rassegna di stampe?
6.7. (segue) Si può linkare a pagine di altri siti?
6.8. (segue) Si possono inserire le licenze Creative Commons?

CAPITOLO IV
PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE
di Michele Iaselli

1. Principi generali in materia di privacy
2. I diritti dell‟interessato
3. Gli amministratori di sistema
4. Privacy e nuove tecnologie. Concetti fondamentali
5. RFID (Radio Frequency ID Devices)
6. I sistemi biometrici
7. La videosorveglianza
8. Il cloud computing
9. Il web 2.0
10. La sicurezza informatica
11. Le transazioni on-line

CAPITOLO V
I NUOVI CONTRATTI INFORMATICI
di Michele Iaselli

1. Cosa si intende per contratto informatico
2. Caratteri distintivi del contratto informatico
3. Aspetti disciplinari dei contratti di informatica
4. La tipologia dei contratti informatici
5. Nascita di nuove figure di contratti informatici: i contratti telematici ed i contratti cibernetici
6. I contratti che hanno per oggetto i servizi telematici: caratteristiche generali
7. I contratti telematici tra professionisti e consumatori. La disciplina dell‟e-commerce
8. (segue): Profili di privacy in materia di transazioni on-line
9. Nuove tipologie contrattuali connesse ad Internet
9.1. Il contratto di accesso ad Internet
9.2. Il contratto di hosting
9.3. Il contratto di housing
9.4. Il contratto di inclusione nel portale Internet
9.5. Il contratto di sviluppo e gestione di un sito web
9.6. Il contratto di bannering
9.7. Il contratto di trading on-line
9.8. Il contratto di Internet banking
9.9. Il contratto di Application Service Provisioning
10. Il cloud computing

CAPITOLO VI
IL COMMERCIO ELETTRONICO
di Maria Rosaria Baldascino e Giuseppe Briganti

1. Principi generali
2. Normativa civilistica
2.1. La Direttiva n. 31/2000/UE
2.2. Il Decreto Legislativo n. 70/2003
2.3. Il Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del Consumo
3. La risoluzione alternativa delle controversie e consumatore on-line
3.1. La composizione extragiudiziale delle controversie del commercio elettronico
3.2. La Rete dei Centri europei per i consumatori (ECC-Net)
3.3. La composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
3.4. Camere di Commercio
3.5. Composizione extragiudiziale delle controversie e azioni inibitorie
3.6. Non vessatorietà delle clausole di ricorso a organi di composizione extragiudiziale delle controversie e diritto dei consumatori di rivolgersi al giudice
3.7. Composizione extragiudiziale delle controversie nelle liti relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
3.8. La Raccomandazione n. 98/257/CE
3.9. La Raccomandazione n. 2001/310/CE
3.10. Il formulario europeo di reclamo per il consumatore
3.11. La Direttiva n. 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale . 350
3.12. Il Decreto Legislativo n. 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
3.13. Le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
3.14. Esempi italiani di ODR
4. Il regime fiscale
4.1. La Direttiva n. 2008/8/CE

CAPITOLO VII
LA PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
di Emilio Robotti

1. Come funziona la PEC
1.1. La PEC dal punto di vista del mittente e del destinatario
2. Punti di forza della PEC
3. Punti deboli della PEC
4. La normativa italiana sulla PEC
5. Utilizzo della PEC tra privati; tra privati e Pubblica Amministrazione; tra le Pubbliche Amministrazioni
5.1. In generale, l‟utilizzo della PEC tra privati e tra questi e le P.A., tra le P.A.
6. La (dura) realtà della Pubblica Amministrazione
7. La possibilità per i cittadini di richiedere ed ottenere gratuitamente una casella PEC dalla P.A., obblighi per imprese e professionisti
7.1. Il D.P.C.M. 6 maggio 2009
7.2. La CEC - PAC ed altre iniziative in ordine sparso delle singole pubbliche amministrazioni
7.3. Ancora sui rapporti tra Privati e tra questi e le Pubbliche Amministrazioni e la riforma del Codice dell‟Amministrazione Digitale
8. Istanze alla P. A. tramite PEC: PEC e firma digitale
9. La PEC, il Processo Telematico e le notificazioni in ambito Civile, Penale ed Amministrativo
10. Come funziona la PEC: regole tecniche e definizione normativa del servizio 10.1. In generale: modalità di erogazione del servizio
11. Il riferimento temporale del messaggio e dei suoi allegati, obblighi dei gestori in materia di conservazione e sicurezza e di livello minimo di servizio
12. Norme tecniche di riferimento e compatibilità operativa degli standards internazionali
BIBLIOGRAFIA



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

I contratti del consumatore: le clausole vessatorie (1)

Diritto (Copyright immagine woodsy) La Parte III del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) si occupa del “rapporto di consumo” dettando innanzitutto una serie di disposizioni sui “contratti del consumatore in generale” (artt. 33-38).

Il principio fondamentale in materia è quello secondo cui nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso (art. 33).


L’articolo 33 del Codice del Consumo prevede inoltre una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, da fornirsi da parte del professionista. Tali clausole sono quelle che hanno per oggetto o per effetto di (co. 2):

escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. Viene fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del Codice civile.


Secondo l’articolo 34 del Codice del Consumo, la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene invece alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea stessa.

Non sono vessatorie nemmeno le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune di esse siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35).

In caso di dubbio sul senso di una clausola, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore.



 

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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità. Post aggiornato alla data di pubblicazione.







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Note legali

Convegno “LA CONCILIAZIONE, UN’OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA-PAESE ?” #paxlab (segnalazione)

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Si segnala il Convegno

“CONCILIAZIONE, UN’OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA-PAESE? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali", che si svolgerà giovedì 14 aprile 2011 dalle ore 15.00 alle 19.00 presso il Tribunale di Frascati (Corso Italia 18 III° Piano – Sala udienze penali, Frascati-RM)

al quale l’Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, parteciperà come co-relatore con un intervento in tema di mediazione telematica.


Il Convegno andrà in diretta su Twitter grazie a un hashtag dedicato (#paxlab) che consentirà anche a chi non si trova in sala di interagire sull’argomento: se volete dire la vostra basta seguire @pax_lab su Twitter.


Relatori saranno Andrea Buti, avvocato, che interverrà sul valore aggiunto della mediazione, Gian Marco Boccanera, dottore commercialista che parlerà di un nuova visione della conciliazione per il Sistema-Paese, Giuseppe Briganti, avvocato esperto in mediazione telematica, e Patrizia Bonaca, dottore commercialista, che discuterà di tecniche di counseling nella mediazione. Modera Francesco Posati, responsabile Sala Avvocati Frascati. Modera la parte on-line Valentino Spataro di Iusondemand da Milano con la collaborazione di studioboccanera.com da Roma. Sono previsti interventi esterni in diretta telefonica in sala.

L’evento è stato organizzato da PaxLab, laboratorio creativo di idee sulla mediazione e conciliazione per il miglioramento del nostro Sistema-Paese.

Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Velletri con attribuzione di n. 4 crediti formativi

Per informazioni sull'evento: www.paxlab.it 

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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