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31 marzo 2011

PRESCRIZIONE E ANATOCISMO NEGLI AFFIDAMENTI BANCARI - IRDocumenti

Diritto (Copyright immagine xlucas) I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418: quelli enunciati e quelli impliciti1.

Sommario. 1. Premessa. 2. Dies a quo della prescrizione dell‟azione di ripetizione (pag. 2). 3. Le rimesse solutorie e l‟art. 1194 c.c. (pag. 8). 4. Le rimesse solutorie e il saldo extra fido (pag. 19). 5. Gli affidamenti in conto e la Delibera CICR 9 febbraio 2000 (pag. 28). 6. La natura degli affidamenti e l‟accertamento del fido disponibile (pag. 33). 7. La capitalizzazione semplice: risvolti economici (pag. 39). 8. Il provvedimento legislativo mille proroghe, legge n. 10/11, conv. D. Lgs. 225/10 (pag. 44). 9. Sintesi e conclusioni (pag. 48).

 

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Privacy: linee guida per il trattamento di dati effettuato da soggetti pubblici sul web

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)Con provvedimento del 2 marzo 2011, il Garante privacy ha emanato le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web


Con riguardo all'ambito di applicazione del provvedimento, il Garante, in particolare, afferma:

« L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.

Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti ».


Il sommario del provvedimento:

1. Ambito di applicazione

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee guida

2. Premessa

2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni

3. 1. Trasparenza

3. 2. Pubblicità

3. 3. Consultabilità

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

5. 1. Motori di ricerca

5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

5. 4. Dati esatti e aggiornati

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. Trasparenza

A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali

A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line

B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

C. Consultabilità di atti e documenti

C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili


Leggi il provvedimento su IRDoc




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ESAMI SCRITTI di AVVOCATO 2011. ESERCITAZIONI ORALI E SCRITTE – Milano, autunno 2011

Iusreporter.it segnala

ESAMI SCRITTI di AVVOCATO 2011

ESERCITAZIONI ORALI E SCRITTE


PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE

ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE

PARERE MOTIVATO DI DIRITTO PENALE

ATTO GIUDIZIARIO DI PENALE

 

DOCENTI:

Avv. Valerio Sangiovanni (avvocato cassazionista; dottore di ricerca in diritto civile)

 

Date, Orario e Luogo del Corso (10 incontri – 20 ore complessive)

28 settembre; 5, 12, 19 e 26 ottobre; 2, 9, 16, 23 e 30 novembre 2011

(ogni mercoledì sera dalle 19.00 alle 21.00)

presso hotel domenichino, via domenichino 41, 20149 Milano, MM Amendola Fiera

Per informazioni e iscrizioni:

Inviare mail a valerio.sangiovanni@libero.it

oppure telefonare al 349 / 64 65 142

 

Informazioni di base sulle esercitazioni

Il corso di preparazione ha carattere pratico: tramite discussioni di gruppo in classe si apprenderà il metodo per scrivere bene pareri e atti. Le tracce da risolvere verranno fornite dal docente di volta in volta.

Sarà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti.

Il costo della partecipazione alle dieci lezioni è di 270 euro + IVA. Su richiesta è possibile la correzione personalizzata e scritta di uno o più compiti redatti dai partecipanti al costo aggiuntivo di 25 euro + IVA per ciascun compito.

VERRANNO CHIESTI

CREDITI FORMATIVI

 

 

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22 marzo 2011

Telemarketing: le societa’ telefoniche devono informare gli abbonati sulle nuove regole

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Come si legge nel comunicato del Garante privacy dell’11 marzo 2011, le società telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie.


Il Garante per la privacy lo ha stabilito con un provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La nuova normativa sul telemarketing prevede, infatti, che gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali debbano iscrivere la loro utenza telefonica nel Registro delle opposizioni, entrato in funzione il 1 febbraio scorso e gestito dalla Fondazione Bordoni.

E' dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalità da attivare per non essere disturbati.

A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le società dovranno utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni).


Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore richiedendo la cosiddetta "portabilità del numero". Il modulo dovrà essere fornito al momento della stipula del contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentirà‚ anche di decidere se comparire negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l'iniziale del nome).

Il secondo modello è relativo ai vecchi abbonati e dovrà essere inviato alla prima occasione utile di contatto (rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il modello dovrà specificare che l'abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi telefonici.


Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dunque non recheranno più il simbolo grafico della cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza per chiamate commerciali. D'ora in poi, infatti, non dipenderà dal simbolo la possibilità per le aziende di usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro delle opposizioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante, ricorda l’Autorità nel suo comunicato, comporta sanzioni da un minimo di 30mila ad un massimo di 180mila euro, che potranno raggiungere, nei casi piú gravi, i 300mila euro.



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Diffamazione on-line e indirizzo IP: sentenza Cass. 8824/2011

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) M. veniva ritenuto colpevole dalla Corte di Appello del reato di diffamazione, in quanto, attraverso l’utenza telefonica installata presso la propria abitazione e utilizzando il suo user-name si collegava con un sito web, inserendo stabilmente, nel forum intitolato "che si dice a (omissis)", frasi offensive dell'onore e del decoro di B.V. e della sua famiglia.

M. proponeva ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che la Corte di Appello non aveva tenuto conto degli accertamenti effettuati dal consulente dell'imputato, secondo cui era possibile modificare i messaggi già postati e soprattutto era impossibile attribuire con certezza un determinato messaggio a un certo utente.


La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8824, afferma:   

« [...] i giudici di merito, con valutazioni pienamente fedeli alle risultanze processuali e improntate a evidente razionalità, sono giunti all'incontestabile dimostrazione che per l'invio del messaggio attribuito al M. è stato utilizzato il codice numerico IP (OMISSIS) , - fornito di XXXXXXXX - gestore del Forum, accessibile in internet, intitolato "che si dice a (OMISSIS) " Questo indirizzo IP è stato associato, attraverso il gestore del servizio telefonico, Wind Autostrada, alla linea telefonica (OMISSIS) , che è quella di casa M. ; il nick name utilizzato (OMISSIS) è intestato all'imputato. Lo stesso M. ha poi riconosciuto di utilizzare il sito XXXXXXX, con uno specifico username, ottenuto in abbonamento, servendosi di uno pseudonimo.

La corte, con adeguata e articolata argomentazione tecnica ha dimostrato il carattere irreale e irrazionale dell'assunto difensivo secondo cui un inverosimile personaggio si sia impegnato a trasformare un lecito messaggio del M. in uno strumento aggressivo e lesivo della reputazione delle parti civili.

L'accertamento tecnico - a cui la corte ha attribuito forza persuasiva con una articolata valutazione assolutamente incensurabile in questa sede- ha posto in luce che

a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;

b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa,dovrebbe esattamente conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;

c) questo scorretto utente avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo. La corte ha ritenuto contrario al senso comune che tanto impiego di tempo e tanto impegno tecnico siano stati profusi da questo sconosciuto per offendere i B.

La corte ha poi messo in luce - ai fini dell'identificazione del responsabile - che nella famiglia dell'imputato, il solo figlio era capace di utilizzare internet, ma non conosceva l'esistenza del "Forum", né l'username per accedervi.

L'identificazione nel M. dell'autore del messaggio offensivo è stata confermata dall'accertato movente costituito dal dissidio esistente tra questi e la famiglia B. - D.B. oltre che con lo stesso V.B. [...] ».

 

Leggi il testo completo della sentenza su dirittoeprocesso.com

 

 

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E-commerce: il divieto imposto ai distributori di vendere on-line e’ legittimo?

Europa (Copyright immagine svilen001) Corte di giustizia dell’Unione europea: secondo l’avvocato generale Ján Mazák il rifiuto assoluto, da parte di una società di prodotti cosmetici, di consentire ai propri distributori francesi di vendere i propri prodotti su Internet è sproporzionato 

A tale divieto non può essere applicata l’esenzione per categoria, ma esso potrebbe – a determinate condizioni – beneficiare dell’esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-439/09

Nelle sue conclusioni l’avvocato generale Ján Mazák giunge in primo luogo alla conclusione che un divieto generale e assoluto di vendere su Internet nel contesto di una rete  di distribuzione selettiva, che ecceda quanto obiettivamente necessario per distribuire prodotti in maniera adeguata tenendo conto delle loro caratteristiche materiali, della loro aura e della loro immagine, ha un oggetto restrittivo della concorrenza e rientra nell’art. 81, n. 1, CE.

A questo proposito,  l'avvocato generale ritiene oggettivamente infondata l’affermazione secondo cui il divieto, nella fattispecie, sarebbe giustificato da motivi di sanità pubblica, in quanto l’uso corretto dei prodotti in questione richiederebbe il consiglio di un farmacista. Secondo l'avvocato generale, è chiaro  che i prodotti in  esame non  sono prodotti medicinali e che non esistono disposizioni che obblighino a venderli in uno spazio fisico ed esclusivamente in presenza di un laureato in farmacia.

Per quanto riguarda l’obiettivo di preservare l’immagine di lusso dei prodotti  di bellezza in questione, l'avvocato generale Mazák osserva che, in passato, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli accordi di distribuzione  selettiva possono essere giustificati per preservare l’aura e l’immagine dei prodotti in esame.

Pur riconoscendo che i prodotti cosmetici e per l’igiene personale,  in linea  di  principio, si prestano ad un accordo di distribuzione  selettiva e che la presenza di un farmacista può migliorare l’immagine di tali prodotti, l'avvocato generale ritiene tuttavia che il giudice nazionale  debba esaminare se un divieto generale ed assoluto  di vendite su Internet sia proporzionato.

A suo avviso, dato che il produttore potrebbe imporre condizioni adeguate, ragionevoli e  non discriminatorie sulle vendite via Internet, tutelando in tal modo l’immagine dei suoi prodotti, un divieto generale e assoluto di vendite su Internet potrebbe essere proporzionato solo in circostanze realmente eccezionali.

L'avvocato generale suggerisce  che il giudice nazionale esamini se informazioni  e consigli possano essere adeguatamente forniti via Internet.

Inoltre, l'avvocato generale rileva che un divieto di vendite su Internet esclude un moderno strumento di distribuzione, che consentirebbe ai clienti che si trovano al di fuori del bacino di riferimento  di un punto di vendita fisico di acquistare tali  prodotti, il che,  insieme alla trasparenza dei prezzi che le vendite su Internet comportano, accresce la concorrenza all’interno del marchio. 

L'avvocato  generale Mazák afferma poi che, a suo parere, siffatto divieto di vendite su Internet restringe sia le vendite attive sia le vendite passive, impedendo di avvalersi di un moderno strumento di comunicazione e commercializzazione. Pertanto, esso costituisce una restrizione grave ai sensi del Regolamento sull’esenzione per categoria degli accordi verticali e, in quanto tale, non può beneficiare dell’esenzione da esso prevista.

Da ultimo, l'avvocato generale ricorda che qualsiasi accordo anticoncorrenziale che restringa la  concorrenza e sia, in linea di principio, vietato dell'art. 81,  n. 1, CE, può beneficiare, in linea  di massima, dell’esenzione stabilita  dell'art. 81, n. 3, CE

Per determinare se tale situazione si verifichi, il  giudice del rinvio deve verificare se  l’accordo in oggetto soddisfa i quattro criteri contenuti in tale disposizione: in primo luogo, esso deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in oggetto o promuovere il progresso tecnico o economico; in  secondo luogo, una  congrua parte dell’utile  che ne deriva deve essere riservata ai consumatori; in terzo luogo, non deve imporre alle parti dell’accordo restrizioni non indispensabili e, in quarto luogo, non deve fornire la possibilità di eliminare la concorrenza.

Tuttavia, dato che dal fascicolo sottoposto alla Corte non risultano elementi sufficienti sul punto, l'avvocato generale Mazák ritiene che la Corte non sia in condizione di fornire al giudice del rinvio indicazioni più specifiche al riguardo.


Fonte:
http://curia.europa.eu



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14 marzo 2011

Gioca e vinci La gente che sta bene, il nuovo romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”

Gioca e vinci La gente che sta bene, il nuovo romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”

Marsilio Editori, in occasione dell’uscita de La gente che sta bene, il nuovo romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”, ha scelto uno stile di promozione originale e innovativo, proponendo un sito e un gioco realizzati da LOG607. Nel 2009 aveva avuto un grande successo con Studio illegale, il libro ispirato al blog omonimo diventato un caso editoriale e da cui presto verrà tratto un film con Fabio Volo. Ora Federico Baccomo torna in libreria con un nuovo romanzo al cui protagonista, l’avvocato d’affari Giuseppe Sobreroni, partner dello studio legale internazionale Flacker Grunthurst & Kropper, già uno dei personaggi più riusciti e spassosi di Studio illegale, è dedicato il sito www.lagentechestabene.it. Attraverso una serie di testi e materiali inediti, i lettori potranno fare conoscenza con questo esilarante personaggio e perfino sottoporsi a un colloquio di lavoro con lui.

Ma c’è di più: una esclusiva edizione d'anteprima de La gente che sta bene che i lettori milanesi potranno vincere attraverso un gioco da scoprire sul sito a partire da lunedì 14 marzo fino a mercoledì 23, giorno della pubblicazione ufficiale del romanzo. Ottanta copie omaggio del libro verranno nascoste in alcune librerie di Milano: per trovarle basterà collegarsi a www.lagentechestabene.it e risolvere alcuni piccoli enigmi che sveleranno le informazioni necessarie al reperimento del volume in una delle librerie della città. Allo stesso modo, i lettori del resto d’Italia potranno conquistare una delle copie in formato ebook messe in palio per il contest. I vincitori del gioco avranno diritto, la sera dell’uscita del libro, di brindare con Federico Baccomo durante un incontro dedicato esclusivamente a loro.

www.lagentechestabene.it



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eBay, feedback offensivo: che fare? - IRDocumenti

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) eBay, feedback offensivo: che fare?


Un utente di eBay, venditore occasionale sul noto sito di aste online, mi ha recentemente scritto per avere un consiglio su un feedback appena ricevuto. In particolare sulla possibilità di tutelarsi nei confronti dell'acquirente, reo di avergli rilasciato un giudizio negativo particolarmente offensivo.
Questa l'e-mail:

"Salve, vendo quando capita su e-bay e negli anni ho accumulato oltre 400 voti positivi con il nick f******k. La scorsa settimana ho venduto degli accessori per un palmare a un utente con 10 feedback tutti positivi. Dopo alcuni giorni questo signore ha ricevuto tutto ma mi ha lasciato un voto negativo con il commento 'sei 1 pezzo di m****,colore diverso dall'asta.Vendilo a tua madre.evitatelo'. Non mi ha mai contattato per spiegarmi il problema, gli accessori erano nuovissimi e sono sicuro che forse il colore non gli è piaciuto ma era indicato nell'asta! Ora mi ritrovo con il punteggio rovinato ma sopra tutto con questo giudizio che mi offende vista la mia buona fede! Pensate a un punteggio di oltre 400 positivi e l'unico negativo che mi hanno messo mette pure in mezzo mia madre!!! Non gli ho ancora lasciato il feedback che non sarà mai negativo come il suo per via delle restrizioni di e-bay però posso offenderlo pure io. Sul forum di e-bay mi hanno detto che e-bay può togliere il commento se faccio un procedimento d'urgenza o se lo denuncio. Quando gli ho detto via e-mail che lo denuncio lui mi ha risposto che denuncia me se lo faccio. Serve a qualcosa denunciare? Potrò riavere il mio punteggio di prima? grazie. Marco S******** (Ivrea)"

Purtroppo la vicenda accaduta al Sig. Marco è una delle più frequenti su eBay, e la previsione del solo feedback negativo rilasciabile dall'acquirente e non più anche dal venditore, assicura al primo una sorta di immunità, libertà diffamatoria e potere "estorsivo" nei confronti del secondo.

In una circostanza del genere, dando per scontata l'effettiva totale buona fede del venditore (e che quindi l'offesa sia stata totalmente gratuita) e considerando il carattere effettivamente ingiurioso del commento ricevuto, il Sig. Marco, senza ricorrere agli strumenti offerti dalla legge, avrebbe sostanzialmente due possibilità:

1) In via del tutto pacifica richiedere all'acquirente la revisione del feedback (v.link) con conseguente modifica del commento ingiurioso.

2) Richiedere direttamente a eBay la rimozione del feedback incriminato, considerata la natura scurrile e offensiva del commento (v.link).


Se invece la priorità del venditore è solo quella di rivedere "splendere" la propria percentuale di feedback positivi nuovamente al 100%, in base alle regole di eBay, non dovrebbe fare altro che attendere pazientemente 12 mesi dalla data del rilascio. Un rimedio purgativo e naturale che, tuttavia, serve solo a ripristinare la percentuale di feedback ma non elimina il commento negativo e il suo colore discriminatorio, oramai impressi tra le pagine dei giudizi ricevuti.

E' possibile agire legalmente per la rimozione del feedback? Vale la pena farlo?

Questi ed altri sono alcuni degli interrogativi più controversi e dibattuti da anni sul forum del sito di aste, insieme alle discussioni sulle possibili vie da perseguire per tutelare la propria attività all'interno della community.

Non a caso capita spesso di ritrovare tra i commenti negativi ricevuti da questo o quell'ebayer, anche messaggi particolarmente rabbiosi che preannunciano il ricorso all'autorità giudiziaria o la volontà di perseguire penalmente l'autore del commento. Si tratta di espressioni non del tutto infondate ma che, a parte qualche isolato precedente nella storia del sito d'aste, restano di difficile attuazione e utilità nel nostro ordinamento. Complici la struttura stessa e il meccanismo di registrazione di eBay, che ancora oggi permette ai malintenzionati (si pensi ad alcuni venditori scorretti) di iscriversi con più account e, dietro prestanome o identità fittizie, di dedicarsi all'arte del cecchinaggio, rifilando feedback negativi a venditori scomodi...

Di fronte ad un meccanismo del genere, a mio parere, gli strumenti di tutela -civile o penale- offerti dal nostro ordinamento lasciano il tempo che trovano.

Si pensi alla 'inedita' ipotesi, citata dal Sig. Marco, del procedimento d'urgenza (suppongo si riferisse al 700 c.p.c.). In una tale circostanza, la dubbia fondatezza del ricorso sul piano del periculum in mora e i costi legati al procedimento (tra traduzione giurata degli atti e notifica a eBay a Lussemburgo), renderebbero tutta l'operazione un vero azzardo. Che faccia seguito o meno il giudizio di merito.

Altra ipotesi menzionata nella e-mail ma "sproporzionata" se diretta alla sola rimozione del commento negativo, potrebbe essere quella della tutela penale. Di sicuro più sensata se finalizzata alla condanna dell'acquirente e al risarcimento del danno conseguente all'offesa subita.

La fattispecie descritta nell'e-mail integrerebbe -secondo un noto orientamento giurisprudenziale- più il reato di diffamazione aggravata (ex art 595 co. 3 c.p.) che di semplice ingiuria (594 c.p.). Delitti in ogni caso perseguibili su querela della persona offesa.

Nel nostro caso il venditore occasionale, essendo per l'appunto persona offesa, al momento della "auspicata" citazione a giudizio dell'acquirente, potrebbe costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti per effetto del commento incriminato. L'oscuramento del feedback, per esigenze cautelari, in teoria avverrebbe invece prima del previsto.

Naturalmente, in una siffatta ipotesi, il venditore dovrebbe contenere il suo atteggiamento verso l'acquirente, abbandonando nel frattempo ogni intento "vendicativo" o comunque diretto al rilascio di un commento altrettanto offensivo verso quest'ultimo. Salvo non volerne seguire la stessa imputazione.


Avv. Rocco Gianluca Massa
Titolare Studio Legale Massa - www.legalemassa.eu
Responsabile www.intertraders.eu







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Net neutrality, peer-to-peer e VoIP al centro dell’agenda dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per il 2011

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) « Net neutrality, peer-to-peer e VoIP al centro dell’agenda dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il 2011.  Il Consiglio dell’AGCOM   ha deciso  di avviare due consultazioni pubbliche, una sui risultati dell’indagine conoscitiva su “Garanzie dei consumatori e  tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile”,  la seconda sulla neutralità delle rete.

L’indagine su VoIP e P2P, avviata con la delibera 649/09/CONS,  si propone di analizzare le nuove logiche e tecniche commerciali che governano il mercato delle comunicazioni mobili e personali alla luce della diffusione di nuove modalità di produzione e consumo nel campo dei servizi dati, valutandone le implicazioni di carattere tecnologico, economico, regolamentare, oltre che quelle giuridiche e sociali di interesse generale. Nell’obiettivo di acquisire ulteriori valutazioni e informazioni da parte degli  stakeholder, tutti i soggetti interessati potranno far pervenire, nell’ambito delle procedura di consultazione pubblica (delibera 39/11/CONS) commenti e osservazioni sugli esiti  scaturiti  dall’indagine conoscitiva.

Nello svolgimento dell’indagine è emerso che i temi in oggetto si iscrivono nell’ambito di un più ampio dibattito in corso negli Stati Uniti e in Europa sul principio di neutralità della rete e dei nuovi scenari di mercato del settore delle comunicazioni elettroniche. In quest’ottica, l’AGCOM ha deciso uno specifico approfondimento in materia di net neutrality, avviando anche su questo tema una consultazione pubblica  (delibera 40/11/CONS)  tra tutti i soggetti interessati e proponendo al mercato una serie di quesiti relativi a:

1) l’evoluzione del settore dei servizi dati,  i nuovi scenari tecnologici,  la trasformazione della struttura dei mercati, l’impatto sulle modalità di consumo dei servizi dati, con i relativi riflessi sui profili regolamentari;

2) le garanzie dei consumatori e gli elementi rilevanti che contribuiscono alla piena conoscenza, da parte degli utenti, delle caratteristiche dei servizi dati;

3) la tutela della concorrenza e gli elementi strutturali che contraddistinguono l’ecosistema della rete;

4) i valori generali connessi alla  net  neutrality  e la dimensione sociale e politica del dibattito in corso.

Tutti gli interessati potranno inviare ad una casella di posta elettronica che verrà allo scopo attivata (netneutrality@agcom.it) i propri contributi, i quali saranno esaminati anche ai fini di eventuali iniziative da parte dell’Autorità ».

 

Fonte: www.agcom.it

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CNF: PROGRAMMA INFORMATICO CNF PER LA GESTIONE DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – Guida mediazione civile

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Dalla circolare CNF 6-C-2011: COMMISSIONE INFORMATICA - PROGRAMMA INFORMATICO CNF PER LA GESTIONE DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

« Vi scrivo per informarvi che la Commissione Informatica del Consiglio Nazionale Forense, dopo aver svolto un esame delle offerte pervenute da diverse società che stanno realizzando un programma informatico per la gestione degli Organismi di Mediazione, ha formulato all’esito dell’istruttoria una proposta: nella seduta amministrativa del 25 febbraio scorso, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di affidare l’incarico di predisporre il programma gestionale per la mediazione alla Società “Net Service” S.r.l., al fine di metterlo a disposizione degli Organismi costituiti dagli Ordini degli Avvocati.
Il programma verrà dunque dal C.N.F. distribuito gratuitamente a tutti gli Ordini che ne facciano richiesta (e agli Organismi di mediazione che degli Ordini siano promanazione): a carico degli Ordini e degli Organismi potrà rimanere una modesta spesa per l’attivazione del programma, qualora l’intervento non venga effettuato direttamente dai tecnici degli Ordini stessi.

Il programma verrà predisposto con software a sorgenti aperti (open-source) e sarà di proprietà del C.N.F.
L’architettura del programma (il cui allestimento sarà seguito anche da componenti delle Commissioni del C.N.F. per la Mediazione e per l’Informatica) sarà conforme al modello di regolamento approvato dal C.N.F., ma potrà essere modificata in relazione alle esigenze di ciascun Organismo, nell’eventualità che alcuni abbiano scelto di apportare modifiche al modello- tipo di regolamento.

La società incaricata ha assicurato che il programma sarà a disposizione degli Ordini nella prima decade di maggio (sono stati previsti dei corsi di formazione per l'uso dell’applicazione). Vi chiederei dunque di soprassedere fino a tale data dall’acquisto di altri programmi e Vi invito vivamente ad aderire a questo progetto nazionale, di cui peraltro appare evidente la convenienza sia dal punto di vista economico, che sotto il profilo della possibilità che ne verrà d’istituire una rete nazionale comune a tutti gli Organismi Forensi che si avvarranno dello strumento ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore


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Note legali

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REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI: RIDUZIONE CREDITI FORMATIVI ANNUI OBBLIGATORI

Legge (Copyright immagine dynamix)

Circolare CNF 7-C-2011: REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA: RIDUZIONE CREDITI FORMATIVI ANNUI OBBLIGATORI

L’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 è stato modificato nel seguente modo:

Dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis:

“Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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09 marzo 2011

Spettacoli teatrali: il Tribunale di Palermo si pronuncia sulla abusivita’ di alcune clausole contrattuali (Trib. Palermo, sent. 4355/2010)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n. 4355

Si tratta di una sentenza inibitoria, la cui peculiarità è quella di riguardare condizioni contrattuali di spettacoli teatrali, sanzionando clausole contrattuali utilizzate, ad oggi, da moltissimi teatri italiani.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole:

(a) “si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”;

(b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.

Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.

Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.

 

Segnalazione dell’Avv. Alessandro Palmigiano

www.palmigiano.com

 

 

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Diffamazione on-line: l’articolo on-line puo’ essere sottoposto a sequestro preventivo (Cass. 7155/2011)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155:

« [...] 3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte dei primo Giudice, del fumus boni iuris.

Il secondo che la "definitivamente accertata diffamatorietà" delle frasi contenute nell'articolo pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall'articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.

Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: "si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina").

Il successivo secondo comma del suddetto articolo i costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).

4. Quanto al primo motivo, occorre ancora prendere le mosse dall'articolo 21 della Norma Fondamentale (ma anche in ambito sovranazionale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) che tutela l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero.

Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate.

Il sequestro preventivo, a sua volta, allorchè cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.

Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il chè si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

A tal ultimo proposito si osserva come nell'impugnata ordinanza si faccia riferimento al "fumus commissi delicti", ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).

Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento [...] ».

 



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MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE: lo speciale del CNF sul nuovo istituto

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) « Il 20 marzo 2011 entrerà in vigore la disciplina sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010, che prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione prodromico all’azione giudiziaria per un gran numero di materie. L’articolo 18 del d.lgs. prevede la costituzione di Organismi di conciliazione presso i tribunali, istituiti dai Consigli del’Ordine avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro del ministero a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

La legge di conversione del decreto "mille proroghe" prevede la proroga dell’entrata in vigore di un anno per le sole materia del condominio e della responsabilità per circolazione stradale.

Il Cnf, pur ribadendo di condividere una iniziativa legislativa volta a promuovere il ricorso alle Adr, ha avuto modo di rilevare in ogni sede istituzionale e anche nella interlocuzione costante con il Ministero della giustizia per il tramite della Commissione interna Mediazione, che l’attuale disciplina solleva ragioni di perplessità sia per l’impianto dell’intero sistema, che presenta profili di incostituzionalità, sia per le scelte compiute dal legislatore in ordine alla sua obbligatorietà, alla mancata previsione dell’assistenza del difensore, ai settori nei quali essa è stata prevista, alle sanzioni a cui sono sottoposte le parti e gli avvocati nelle circostanze previste, sia alla insufficiente qualificazione dei conciliatori.

A queste ragioni di perplessità di merito si aggiungono le difficoltà operative che stanno incontrando gli Ordini forensi nella costituzione degli organismi di conciliazione: la indisponibilità delle aule presso i tribunali, dove dovrebbero collocarsi gli organismi di conciliazione organizzati dagli Ordini forensi secondo le prescrizioni della legge; la carenza di personale e risorse; l’esiguo numero a tutt’oggi di conciliatori; la difficoltà già riscontrata dagli organismi di conciliazione a dotarsi di copertura assicurativa tanto che qualche grande ordine ha dovuto contattare anche compagnia di assicurazione straniere; la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile a tenere testa alla mole di procedimenti attesa. Tali ragioni hanno indotto il Cnf a chiedere la proroga di un anno per tutte le materie. Nonostante queste perplessità e venendo incontro alle numerose richieste di spiegazioni e supporto arrivate dagli Ordini, il Consiglio ha predisposto alcune iniziative per agevolare per quanto di propria competenza l’attività dei Consigli dell’Ordine per adempiere alla legge.

Il Cnf ha attivato un indirizzo di posta elettronica: mediazioneconciliazione@cnf.it al quale è possibile inviare quesiti sulla formazione e sulla organizzazione degli organismi di conciliazione forensi. Il Cnf sta, infine predisponendo, al fine di metterlo a disposizione degli Ordini, un software per la gestione degli organismi di conciliazione, anche per la tenuta della contabilità relativa, nonché delle schede tematiche relative a) all’interpretazione e all’adattamento del modello di Regolamento in ragione delle recenti FAQ ministeriali sul punto; b) alla valutazione di qualità degli Enti di formazione per mediatori al fine di agevolare c) all’ambito di applicazione della disciplina legislativa con dettaglio del concetto di disponibilità; d) ai principali problemi applicativi e operativi della disciplina primaria e secondaria.

In questa pagina è possibile accedere ai documenti relativi, attinenti alla Normativa; alle Circolari del Cnf; alle Indicazioni operative agli Ordini (fac simile Regolamento degli Organismi di conciliazione- Parere pro-veritate sul trattamento fiscale e tributario- Proposta di polizza assicurativa); ai Comunicati stampa; alle Faq ».

 

Fonte: CNF

Lo speciale sul sito del CNF



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Privacy: l’azienda non puo’ accedere ai file del dipendente, ma puo’ conservarli a fini di prova

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Come si legge nella newsletter del Garante privacy n. 346 del primo marzo 2011, il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

Il Garante privacy ha avuto occasione di chiarire quanto sopra decidendo sul ricorso di un dipendente, il quale chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel PC. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.

Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

Il Garante privacy, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, si legge ancora nella newsletter, non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.

L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.


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03 marzo 2011

SEMINARIO DI LEGAL ENGLISH – Padova, 1 aprile 2011

Iusreporter.it segnala:

SEMINARIO DI LEGAL ENGLISH

PRESENTAZIONE

Il seminario è diretto a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico inglese. L’obiettivo formativo sarà conseguito fornendo ai partecipanti la terminologia legale per comunicare (email, lettere, pareri) e per comprendere e redigere contratti internazionali. Sarà altresì approfondita la terminologia legale inglese generale, con specifico riferimento all’ordinamento giuridico e alla sua struttura, alle fonti normative, all’analisi delle differenze fondamentali tra l’ordinamento italiano e quelli anglo-americani. Il taglio delle lezioni è di tipo pratico-operativo, con analisi di testi legali in lingua inglese, costanti riferimenti agli strumenti di ricerca e approfondimento (manuali, glossari e dizionari) e brevi esercitazioni per il consolidamento della terminologia. Il seminario sarà condotto in lingua italiana per quanto concerne la trattazione degli argomenti del programma, mentre le esercitazioni pratiche saranno in lingua inglese.

Il seminario è ideato e condotto dall’Avv. Serena de Palma, docente di corsi di legal English accreditati per avvocati, notai, aziende (uffici legali e commerciali), università, associazioni professionali (www.serenadepalma.it). Nel 2008 ha pubblicato un Glossary of Legal Terms con Filodiritto Editore; cura la rubrica dedicata all’Inglese Giuridico sul portale giuridico Filodiritto (www.filodiritto.com).

PROGRAMMA

Redazione di comunicazioni (lettere, email):

  • registro (formale, informale)

  • modelli di opening/closing

Redazione di un parere (opinion):

  • struttura e fraseologia (premessa, contenuto, conclusioni)

  • riferimenti alla normativa italiana

L’ordinamento giuridico (legal system) e la sua struttura:

  • public/private law

  • fonti normative (sources of law)

  • principali differenze tra sistemi di common law e civil law

Struttura del contratto internazionale:

  • premesse, oggetto, clausole “boilerplate

  • terminologia ricorrente

  • modificare le clausole di un contratto

Durante il seminario saranno condotte esercitazioni pratiche con l’obiettivo di consolidare la terminologia legale acquisita ed esercitare le capacità di comprensione di un testo o di una conversazione (reading, listening), la scrittura (writing) e la comunicazione interpersonale (speaking).

ORGANIZZAZIONE

Il Seminario si svolge presso la sede di OMNES LINGUAE a Cittadella (PD), in data 1° aprile 2011, per una durata complessiva di 4 ore, dalle 14:30 alle 18:30. E’ stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova con l’attribuzione di 4 crediti formativi. Verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti e il costo individuale sarà pari a Euro 130 + IVA.

 

Per informazioni: www.omneslinguae.it

 

 

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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA – Nuove edizioni 2011 – Concilia srl

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano i corsi di formazione di Concilia srl
Nuove edizioni 2011
Segnalazione del 2 marzo 2011 aggiornata a tale data in base alle informazioni fornite dall'ente di formazione, unico responsabile del corso


CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA

Esperto nella gestione e risoluzione delle controversie civili e commerciali (Svolto ai sensi dell’Art. 18 Comma 2 Lettera f) del D.M. 180/2010 attuativo


52 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI

• Attestato finale abilitante

• Metodo “CONCILIA check-list del mediatore”©

• Solo Docenti altamente qualificati ed esperti

• Apprendimento a step successivi

• Fase di follow-up successiva al corso

• Forte componente esperienziale dei docenti- CONCILIA impegnati quotidianamente in procedure di mediazione e ADR in Italia ed all’estero


ACCREDITAMENTO DI CONCILIA S.R.L.
Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 31 gennaio 2007 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia, CONCILIA S.r.l. è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222. In base alle disposizioni dell’art. 20, comma 3, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, CONCILIA S.r.l. è considerata iscritta di diritto all’elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori professionisti. Per chi ha i requisiti previsti dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale positiva verranno certificati da apposito attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, consente di richiedere l’iscrizione presso le liste dei mediatori di organismi pubblici e privati. L’accettazione della suddetta richiesta di iscrizione rimane a totale discrezione dell’ente ricevente.


DATE E LUOGHI DELLE EDIZIONI DEL CORSO:

MILANO: 28, 29, 30 APRILE e 5, 6, 7 MAGGIO 2011 ISCRIZIONI APERTE
HOTEL RAFFAELLO (Viale Certosa 108, Milano)

ROMA: 7, 8, 9, 14, 15, 16 APRILE 2011 ISCRIZIONI APERTE
CENTRO CONGRESSI CAVOUR (Via Palestro, Roma)

CAGLIARI: 24, 25, 26, 31 MARZO e 1, 2 APRILE 2011 ISCRIZIONI APERTE
HOTEL REGINA MARGHERITA (Viale Regina Margherita, 44, Cagliari)

FIRENZE: 7, 8, 9, 14, 15, 16 APRILE 2011 ISCRIZIONI APERTE
HOTEL LONDRA (Via Jacopo da Diacceto, 18 - Vicino Stazione S. M. Novella)

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PER GARANTIRE LA RICHIESTA DI FORMAZIONE CON IL “METODO CONCILIA” DEI PROFESSIONISTI
CHE DESIDERANO DIVENIRE MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI, CONCILIA HA DECISO
DI PROMUOVERE IL CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI PROFESSIONISTI MEDIANTE
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SCONTO DEL 20% A PERSONA (e quindi € 1.200 + IVA, anziché € 1.500 + IVA)
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PRESCELTO
LE SUDDETTE TRE TIPOLOGIE DI SCONTI NON SONO CUMULABILI


Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e il modulo di iscrizione manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi dell'ente "Concilia srl" tramite l'apposita casella




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01 marzo 2011

CNF e mediazione: i servizi agli Ordini forensi

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Nella newsletter 1/03/2011, il Cnf comunica che, raccogliendo numerose richieste di supporto da parte degli Ordini forensi nella fase di avvio degli Organismi di Conciliazione, ha messo in cantiere una serie di iniziative, di studio e operative, per facilitare la istituzione di tali Organismi da parte degli Ordini.

Nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, da ultimo, ha varato un progetto per la messa a disposizione degli Ordini di un software per la gestione anche contabile dell’attività di tali organismi.

In secondo luogo, ha richiesto un parere pro-veritate dell’avv. Claudio Berliri sul trattamento fiscale e tributario dell’attività degli organismi di conciliazione, decidendo peraltro di proporre relativo interpello all’Agenzia delle Entrate, stante la novità dell’argomento (leggi il parere).

Ha inoltre messo a disposizione una proposta di contratto di Assicurazione con la società Banchero Costa spa, che gli Ordini potranno autonomamente sottoscrivere.

Già il 21 dicembre 2010, inoltre, il Cnf aveva approvato un Modello di Regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati  (leggi il regolamento).

 

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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Formazione avvocati: ridotti i crediti formativi

Legge (Copyright immagine dynamix) Nella newsletter 1/03/2011, il Cnf comunica che, tenuto conto degli esiti del questionario agli Ordini sulla congruità del monte crediti formativi che gli avvocati sono tenuti ad adempiere e tenuto conto delle esperienze europee, alla scadenza del primo triennio di sperimentazione,  ha deciso, nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, di fissare a 75 i crediti formativi che è obbligatorio cumulare nel triennio, stabilendo che 60 dovranno essere ordinari e 15 in deontologia e ordinamento professionale

 

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it

 

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Commissione europea e ADR: consultazione pubblica sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) fino al 15/03/2011

Europa (Copyright immagine svilen001) La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al tribunale (ADR).

L'obiettivo è quello di aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico, assicurando  una soluzione delle controversie più facile, economica e veloce.

La consultazione pubblica è destinata a chiudersi il 15 marzo 2011.



Dall’introduzione del

“DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie come strumento per risolvere le controversie relative alle transazioni e alle prassi commerciali nell'Unione europea”:

« [...] 5. I meccanismi extra giudiziari di risoluzione delle controversie, definiti anche forme alternative di risoluzione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) possono fornire soluzioni a buon mercato, semplici e rapide alle  controversie in materia di consumo. Per le imprese ADR può costituire uno strumento per mantenere la reputazione commerciale e la fiducia dei clienti. La flessibilità degli ADR offre il vantaggio di un approccio mirato e su misura alle controversie. Gli ADR sono inoltre uno strumento per diminuire il carico sul sistema giudiziario.

6. Il presente documento si riferisce alle procedure di risoluzione delle controversie destinate ad essere un'alternativa alla risoluzione giudiziale. Queste procedure consentono ai consumatori di ottenere risarcimenti per i danni subiti in conseguenza di una prassi illegale da parte dell'operatore commerciale. La definizione comprende i meccanismi extra giudiziali che portano alla definizione di una controversia mediante l'intervento di un terzo. Il terzo  può proporre o imporre una soluzione, o semplicemente riunire le parti e assistere nell'individuazione della soluzione. Il  documento non comprende meccanismi di trattamento dei reclami della clientela gestiti da imprese o le composizioni amichevoli negoziate direttamente tra le parti.

7. Lo scopo del presente documento è di consultare le parti interessate in merito alle difficoltà identificate e ai possibili modi di migliorare il ricorso agli ADR nell'ambito dell'UE. Il documento dà inoltre alle parti interessate l'opportunità di completare i dati raccolti sino ad oggi dalla Commissione [...] ».

 

La consultazione pubblica



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