Con ordinanza del 18/11/2011 il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte Costituzionale una nuova questione di costituzionalità del D.lgs. 28/2010:
« per i diritti reali, la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario…atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile) »
« l’attore dovrebbe presentare istanza di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, quindi iniziare comunque un giudizio trascrivendo la domanda…e, a prescindere dall’esisto della mediazione, chiedere comunque una pronuncia giurisdizionale di merito, atteso che viceversa non potrebbe comunque né trascrivere direttamente il verbale di mediazione né soprattutto giovarsi dell’effetto domanda (l’effetto prenotativo è infatti limitato ai casi in cui la trascrizione della domanda sia seguita dalla trascrizione di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale analogo alla stessa, come appunto l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) »
« il soggetto procedente si troverà comunque costretto da un lato a sopportare sia i costi della mediazione sia il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio, senza in ogni caso potersi giovare dell’effetto deflattivo della prima. Tale situazione, naturale conseguenza dell’impossibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che il relativo verbale, contrasta quindi sia con l’art. 24 della Costituzione sia con l’art. 3 della Costituzione ed in particolare con il principio di ragionevolezza dallo stesso evincibile ».
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Rossi, www.agrs.net
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