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08 settembre 2011

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE – Iusreporter.it

Diritto (Copyright immagine xlucas) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno traumatica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 6 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un'eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi tre anni dal giorno in cui le parti di presentano dinnanzi al Presidente del Tribunale per l‘udienza è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.
Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura.
Nel ricorso per separazione consensuale, dovranno essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare riferimento all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, al mantenimento e modalità di frequentazione degli stessi, alla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole

La scelta della procedura consensuale esclude ovviamente ogni indagine e riferimento ad eventuali comportamenti dell’uno e dell’altro coniuge determinanti il fallimento dell’unione coniugale. La scelta del modello consensuale è infatti tesa anche ad escludere ogni esame di merito sulle cause della rottura del rapporto. Pertanto, non avrebbe alcun senso inserire nel ricorso una serie di premesse volte ad un ricostruzione della vita matrimoniale e delle sue vicende, se ciò è finalizzato alla colpevolizzazione e alla stigmatizzazione del comportamento di un coniuge. Del resto, la richiesta di separazione non è subordinata alla sussistenza di particolari motivi. E‘ sufficiente addurre in modo generico la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, senza neppure dover indicarne le motivazioni sottese...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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