Abogados – La Commissione Europea ritiene che la "stretta sulle iscrizioni all'albo" sia contraria all'art. 3 della direttiva 98/5/CE
Come già ampiamente descritto in un articolo precedentemente pubblicato e facilmente reperibile sui principali siti d'interesse giuridico, al quale rinvio ( "Sentenza Koller C-118/09: non c'è trucco non c'è inganno ma soprattutto non c'è abuso, la via Spagnola è legittima" ) l'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi, che dovrebbe aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 )
A partire dal 2010, complice il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani, iniziarono ad ostacolare l'esercizio del legittimo diritto di stabilimento degli avvocati, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione a requisiti non previsti dalla normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna )...
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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