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25 maggio 2011

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all’estero (Avv. M. Santini)

Diritto (Copyright immagine xlucas) La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi il matrimonio tra italiani e stranieri e gli istituti ad esso connessi.

Possiamo affermare che questa riforma è nota perché disciplina il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

Prima dell’entrata in vigore della legge 218/1995, le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Autorità straniere trovavano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, che le riconosceva come valide con apposita deliberazione.

Alla stregua dell’art.32 della legge di riforma, in materia di nullità e annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art.3 della stessa legge, anche qualora uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia. Anche la cittadinanza dell’attore, perciò, è sufficiente a fondare la giurisdizione dello Stato italiano.

In tema di legge applicabile alla separazione ed al divorzio, la legge di riforma prevede alcune norme specifiche.

L’art.31 prevede due differenti criteri di collegamento, gerarchicamente coordinati: la legge nazionale comune dei coniugi al momento della separazione o del divorzio o, in alternativa, mancando la prima, quello dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulti prevalentemente localizzata.

Il criterio di collegamento della nazionalità è stato opportunamente contemperato con l’esigenza di dare una regola a tutti i casi i quali abbiamo soggetti di differente cittadinanza. All’occorrenza ci viene incontro il criterio sussidiario flessibile della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, il quale applica il principio della prossimità della fattispecie con il Giudice adito.

Nel caso in cui i coniugi risiedano separatamente o abbiano più residenze comuni, si dovrà procedere ad una valutazione comparativa della natura e della durata delle connessioni con i vari Stati di residenza. Dovranno, dunque, essere comparate circostanze quali l’eventuale domicilio comune dei coniugi, il luogo di abituale residenza dei figli, la dislocazione della casa di abitazione e delle altre proprietà dei coniugi e tutti gli altri elementi che possano condurre ad individuare la legge più prossima al rapporto.

Particolare rilievo presenta il criterio sussidiario previsto dall’art. 31 c.2, secondo cui la separazione ed li divorzio, ove non siano contemplati dalla legge straniera, sono disciplinati dalla legge italiana...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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