Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n. 4355
Si tratta di una sentenza inibitoria, la cui peculiarità è quella di riguardare condizioni contrattuali di spettacoli teatrali, sanzionando clausole contrattuali utilizzate, ad oggi, da moltissimi teatri italiani.
In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole:
(a) “si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”;
(b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.
Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.
Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.
Segnalazione dell’Avv. Alessandro Palmigiano
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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