« Il 20 marzo 2011 entrerà in vigore la disciplina sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010, che prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione prodromico all’azione giudiziaria per un gran numero di materie. L’articolo 18 del d.lgs. prevede la costituzione di Organismi di conciliazione presso i tribunali, istituiti dai Consigli del’Ordine avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro del ministero a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
La legge di conversione del decreto "mille proroghe" prevede la proroga dell’entrata in vigore di un anno per le sole materia del condominio e della responsabilità per circolazione stradale.
Il Cnf, pur ribadendo di condividere una iniziativa legislativa volta a promuovere il ricorso alle Adr, ha avuto modo di rilevare in ogni sede istituzionale e anche nella interlocuzione costante con il Ministero della giustizia per il tramite della Commissione interna Mediazione, che l’attuale disciplina solleva ragioni di perplessità sia per l’impianto dell’intero sistema, che presenta profili di incostituzionalità, sia per le scelte compiute dal legislatore in ordine alla sua obbligatorietà, alla mancata previsione dell’assistenza del difensore, ai settori nei quali essa è stata prevista, alle sanzioni a cui sono sottoposte le parti e gli avvocati nelle circostanze previste, sia alla insufficiente qualificazione dei conciliatori.
A queste ragioni di perplessità di merito si aggiungono le difficoltà operative che stanno incontrando gli Ordini forensi nella costituzione degli organismi di conciliazione: la indisponibilità delle aule presso i tribunali, dove dovrebbero collocarsi gli organismi di conciliazione organizzati dagli Ordini forensi secondo le prescrizioni della legge; la carenza di personale e risorse; l’esiguo numero a tutt’oggi di conciliatori; la difficoltà già riscontrata dagli organismi di conciliazione a dotarsi di copertura assicurativa tanto che qualche grande ordine ha dovuto contattare anche compagnia di assicurazione straniere; la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile a tenere testa alla mole di procedimenti attesa. Tali ragioni hanno indotto il Cnf a chiedere la proroga di un anno per tutte le materie. Nonostante queste perplessità e venendo incontro alle numerose richieste di spiegazioni e supporto arrivate dagli Ordini, il Consiglio ha predisposto alcune iniziative per agevolare per quanto di propria competenza l’attività dei Consigli dell’Ordine per adempiere alla legge.
Il Cnf ha attivato un indirizzo di posta elettronica: mediazioneconciliazione@cnf.it al quale è possibile inviare quesiti sulla formazione e sulla organizzazione degli organismi di conciliazione forensi. Il Cnf sta, infine predisponendo, al fine di metterlo a disposizione degli Ordini, un software per la gestione degli organismi di conciliazione, anche per la tenuta della contabilità relativa, nonché delle schede tematiche relative a) all’interpretazione e all’adattamento del modello di Regolamento in ragione delle recenti FAQ ministeriali sul punto; b) alla valutazione di qualità degli Enti di formazione per mediatori al fine di agevolare c) all’ambito di applicazione della disciplina legislativa con dettaglio del concetto di disponibilità; d) ai principali problemi applicativi e operativi della disciplina primaria e secondaria.
In questa pagina è possibile accedere ai documenti relativi, attinenti alla Normativa; alle Circolari del Cnf; alle Indicazioni operative agli Ordini (fac simile Regolamento degli Organismi di conciliazione- Parere pro-veritate sul trattamento fiscale e tributario- Proposta di polizza assicurativa); ai Comunicati stampa; alle Faq ».
Fonte: CNF
Lo speciale sul sito del CNF
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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