Il Garante privacy (newsletter 345 del 4 febbraio 2011) chiarisce che spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilità o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti.
Tale chiarimento, si legge nella newsletter dell’Autorità, trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti all'Autorità da parte di cittadini che si lamentavano per l'utilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.
In un caso, nell'ambito di una causa di separazione, venivano contestate le modalità di acquisizione e l'utilizzabilità di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante.
Un'altra contestazione era riferita all'utilizzabilità, all'interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale.
L'ultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail contenente informazioni sullo stato di salute, presentata in un contenzioso civile tra due società.
In tutti e tre i provvedimenti il Garante privacy ha rilevato che, in base all'articolo 160 del Codice della Privacy, spetta al giudice definire la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti presentati nell'ambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali. Tale valutazione è infatti disciplinata dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile e penale.
L’art. 160 del Codice della Privacy prevede quanto segue:
“La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale”.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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