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23 dicembre 2010

Iusreporter.it, ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie, augura a tutti Buone Feste!

 Natale 2009 (Copyright immagine tolchik)

Iusreporter.it e il suo curatore Avv. Giuseppe Briganti augurano a tutti

 

Buone Feste!

 

 

(Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a gennaio 2011)

 

 

 

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diritto*internet - Avvocatlog - Guida mediazione civile

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Televoto: al via consultazione AGCOM tra associazioni ed utenti per predisporre regole certe e trasparenti

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Televoto: al via consultazione tra associazioni ed utenti
per predisporre regole certe e trasparenti

« Regole certe per assicurare trasparenza ed efficacia al servizio di  “televoto”. È
questa la finalità del pacchetto di misure poste a consultazione pubblica
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle sempre più
numerose segnalazioni da parte di utenti e associazioni di consumatori.

La scarsa chiarezza nelle operazioni e nei conteggi effettuati, l’eventualità che il
numero dei voti possa risultare alterato grazie a sistemi automatizzati o ripetitivi
di chiamata, come centralini e  call center, sono al centro delle contestazioni dei
risultati del televoto di note trasmissioni televisive. Contestazioni che l’Agcom ha
raccolto e sulle quali intende intervenire attraverso:   

  • La redazione di un regolamento di televoto a beneficio degli utenti del servizio,
    consultabile on line almeno 15 giorni prima della votazione;
  • l’attivazione di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico ai quali rivolgersi
    per inviare segnalazioni o reclami;
  • l’esclusione dai conteggi dei voti ricevuti  tramite call center o comunque da
    sistemi ripetitivi di invio, e di quelli non verificabili, con identificativo oscurato;
  • la  possibilità di  fissare limiti quantitativi all’invio di voti, al fine di evitare
    eccessive moltiplicazioni di preferenze o sovraindebitamento;
  • la  ripetizione, nel corso della trasmissione, di una serie di informazioni sul
    costo del servizio e sul suo complessivo funzionamento;
  • la  pubblicazione, anche  on line, in dettaglio, dei risultati del televoto per
    almeno 60 giorni successivi all’effettuazione del televoto;
  • la  presenza, in occasione delle operazioni di televoto, di un rappresentante
    delle Associazioni di consumatori o di un pubblico ufficiale.

La delibera relativa all’avvio della consultazione pubblica, che avrà durata di 30
giorni, è disponibile sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it). Il confronto con
tutti i soggetti interessati servirà ad acquisire le loro osservazioni sulla base di un
documento, anch’esso pubblicato sul sito web dell’Autorità: nel documento, oltre
ad illustrare le motivazioni dei singoli interventi ipotizzati, saranno poste al
pubblico specifiche domande di approfondimento per conoscere in maniera più
puntuale i problemi, anche tecnici, inerenti all’utilizzo del televoto.

Roma, 22 dicembre 2010 »

 

Fonte: www.agcom.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Chi copia file non commette il reato di furto (ma eventualmente altri reati) - Cass. 44840/2010

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Con la sentenza n. 44840 del 21/12/2010 la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:

« ... Motivi della decisione
II ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Deve infatti ritenersi la insussistenza, nel comportamento posto
in  essere  dal ...,  del  contestato  reato  di  furto,
condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte
(Sez. IV 13.11.2003 n.3449 del 2003 rv 229785) secondo cui è da
escludere  la  configurabilità  del  reato  di  furto  nel  caso di
semplice copiatura non autorizzata di  "files"  contenuti  in un
supporto  informatico altrui,  non  comportando  tale  attività  la
perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore
.

Una tale interpretazione trova conferma nella  esplicita volontà
del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733
(con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di
contrasto   della   criminalità   informatica)   ha   espressamente
precisato  che  la  condotta  di  sottrazione  di  dati,  programmi,
informazioni  di  tal  genere  non  è  riconducibile  alla  norma
incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non
sono comprese nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile" in essa
previsto; ed ha ritenuto altresì "non necessaria la  creazione di
una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati,
quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono
impressi  (nel qual caso si configura con evidenza il reato di
furto),  altro non è che una 'presa di conoscenza' di notizie,
ossia  un  fatto  intellettivo  rientrante,  se  del  caso,  nelle
previsioni concernenti la violazione dei segreti
. Ciò, ovviamente,
a parte la punibilità ad altro titolo delle condotte strumentali,
quali ad esempio,  quelle di violazione di domicilio  (art.  614
c.p.), eccetera".

Resta evidentemente preclusa, stante la intervenuta assoluzione e
l'assenza  di  ricorso  per  cassazione  da  parte  del  pubblico
ministero, ogni discussione in ordine alla possibilità di ritenere
il ... responsabile  del  reato  di  cui  all'art.  615  ter
cod.pen.
,  responsabilità che,  secondo alcune pronunce di questa
Corte, sussiste anche nel caso del soggetto che, pur avendo titolo
per accedere al sistema,  vi si introduca con la "password" di
servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle
ragioni di  istituto ed agli  scopi  sottostanti alla protezione
dell'archivio  informatico
,  dovendosi  ritenere  compresa  nella
tutela di  tale norma   non   soltanto l'accesso abusivo ad un
sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga
contro la volontà espressa o tacita di chi ha  il diritto di
escluderlo.

Deve invece ritenersi che correttamente sia stata affermata la
responsabilità del medesimo per la violazione delle norme a tutela
di informazioni segrete e precisamente dell'art. 622 cod.pen..

... Risulta pertanto integrato il contestato reato che   consiste non
solo  nel  rivelare  il  segreto  professionale  ma  anche  nell'
impiegarlo a proprio o altrui profitto, come nella specie appunto
avvenuto,  atteso  che  i  files    acquisiti  avevano  sicuramente
contribuito a consentire al ... di formulare per la nuova
società  condizioni  più  vantaggiose  di  quelle  praticate  in
precedenza ... »

 

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CNF e mediazione: niente crediti formativi per gli avvocati che frequentano i corsi per mediatore in materia civile e commerciale – Guida mediazione civile

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Consiglio nazionale forense, attraverso la propria newsletter, rende noto che nella seduta amministrativa del 10 dicembre 2010, dopo ampia discussione, ha deliberato di NON riconoscere crediti ai fini della formazione continua degli avvocati ai corsi per l’acquisizione della qualifica di “mediatore”.

 

Fonte: newsletter CNF n. 3 del 22/12/2010

www.consiglionazionaleforense.it




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CNF CIRCOLARE 34-C-2010: MODELLO DI REGOLAMENTO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE COSTITUITI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI – Guida mediazione civile

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CIRCOLARE 34-C-2010: MODELLO DI REGOLAMENTO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE COSTITUITI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

21/12/2010 - Difesa tecnica quando prevista per legge e proposte di mediazione solo dal mediatore del procedimento e in caso di richiesta congiunta delle parti

Roma. « Un modello di regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell’ordine forensi. Con le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi in cui è richiesta in giudizio; della formulazione della proposta solo dal mediatore del procedimento (e non da uno terzo) e solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da circolazione di veicoli); e con la disciplina delle cause di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal Codice deontologico forense. Ad articolare uno schema di regolamento unitario per gli organismi di conciliazione forensi è il Consiglio nazionale forense, che nella seduta amministrativa di oggi ha adottato un testo che è stato inviato a tutti gli Ordini con la circolare n. 34-C/2010.
Lo schema di regolamento si propone di fornire ai Coa un supporto normativo per la organizzazione degli organismi di conciliazione, nella convinzione che “l’uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino” e anche per rispondere all’esigenza degli stessi Consigli dell’Ordine di “ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi” La predisposizione di questo regolamento, sollecitato anche dalle numerose richieste dei Coa, si inserisce in un’ attività di collaborazione istituzionale al funzionamento delle nuove norme, garantita dal Cnf pur nelle perplessità avanzate al ministero della giustizia circa alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria; scelte criticate dall’avvocatura quali l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità del successivo processo; i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti troppo blandi.
Le scelte di fondo. La relazione al regolamento spiega che:
1) Si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell’assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio.
2) Si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte.
3) Non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di “amichevole compositore”.
Il regolamento. L’articolato disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione.
La domanda, per esempio, ed il suo contenuto. L’organizzazione dell’ufficio di Segreteria dell’Organismo di conciliazione che diventa un ganglo strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Quanto al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l’accettazione dell’incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto all’albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno ché non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario.
Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l’aspetto della riservatezza del procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono esser usate nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima informalità.
La proposta del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro 7 giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l’avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per “l’esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante”.
Designazione del mediatore. Il meccanismo di designazione è basato su una “rotazione qualificata”. Il meccanismo di rotazione viene contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto ».

 

Continua a leggere su IRDoc

 

 

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16 dicembre 2010

RIDIMENSIONAMENTO DEL CONCETTO DI DANNO DA VACANZA ROVINATA ALLA LUCE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ E DEL COMPORTAMENTO SERBATO DAL TURISTA – IR Documenti

Diritto (Copyright immagine xlucas)RIDIMENSIONAMENTO DEL CONCETTO DI DANNO DA VACANZA ROVINATA ALLA LUCE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ E DEL COMPORTAMENTO SERBATO DAL TURISTA


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



I)
Il ben noto ridimensionamento del concetto di danno esistenziale patrocinato da Cass., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972 – 26975 è sostenibile anche con riferimento alla famigerata – per i tour operators – fattispecie della ‘vacanza rovinata’.

In tema, le recenti Cass., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972 - 26975 aggiungono ai pochi casi testuali di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il solo danno da lesione di diritti personali di rilevanza costituzionale, quali il danno alla salute o, secondo una terminologia meramente descrittiva, biologico (art. 32 Cost. e artt. 138 e 139 d. lgs. 209/2005), il danno da lesione di diritti inerenti alla famiglia – in una parola danno da perdita del rapporto parentale (art. 2, 29 e 30 Cost.) –, ovvero quello da lesione di diritti personali inviolabili (art. 2 Cost.).

Alla luce di quanto detto, il danno da vacanza rovinata avrà ingresso nel novero dei danni sopra elencati a patto che incida in modo pregnante sui detti interessi a copertura costituzionale...

 

Leggi l’articolo su IRDoc

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diritto d'autore: il titolo e' tutelato nella misura in cui individui una pubblicazione

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29774:

« ...Occorre premettere che questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sè e per sè un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo (ex plurimis Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1264/88; Cass. 841/72).

Proprio in ragione della natura distintiva della testata, questa Corte ha ritenuto in diverse occasioni di fare riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti. A tale proposito, si è,ad esempio, precisato che "anche un titolo generico o meramente descrittivo può acquistare una funzione individualizzatrice se, per l'uso che di quel titolo sia stato fatto in relazione ad una certa opera, per il tempo in cui ciò si è verificato e per la notorietà che l'opera ha acquistato presso il pubblico, si determini diffusamente un fenomeno di associazione" che porta i fruitori dell'opera a collegare all'opera stessa quelle parole e quei segni, pure in sè privi di particolare originalità, dei quali il titolo si compone. (Cass. 1636/06).

Ne consegue, che "un titolo da principio dotato di una capacità distintiva debole, perchè costituto da una combinazione di parole ed altri segni grafici di significato relativamente comune, acquisti, per effetto dell'uso protratto nel tempo e del conseguente fenomeno di associazione cui dianzi si è fatto cenno, una valenza più forte" (Cass. 1636/06).

Nel caso inverso, invece, in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, il problema della sua contraffazione va valutato tenendo conto del fatto che anche una modesta modifica apportata dalla testata concorrente potrebbe impedire pericolo di confusione tra i due segni distintivi... »



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Note legali

E-commerce: Stati membri UE non possono vietare commercializzazione lenti a contatto via Internet

Europa (Copyright immagine svilen001) Gli Stati membri dell'UE non possono vietare la commercializzazione delle lenti
a contatto via Internet
La salute dei consumatori deve essere tutelata con misure meno restrittive

Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 02/12/2010
nella causa C-108/09
Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

« Secondo la normativa ungherese, la commercializzazione delle lenti a contatto richiede che essa
venga effettuata in un negozio  specializzato avente una superficie minima di 18 m o un locale
separato dal laboratorio. Inoltre, nel contesto della vendita di tali prodotti, si deve ricorrere ai servizi
di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato in materia di lenti a contatto.

La società  ungherese Ker-Optika commercializza lenti a  contatto tramite il suo  sito Internet. Le
autorità sanitarie ungheresi le hanno vietato di proseguire tale attività in quanto, in Ungheria, questi
prodotti non potevano essere venduti via Internet.

La Ker-Optika ha impugnato il provvedimento  di divieto e il Baranya Megyei  Bíróság (tribunale
provinciale per la Baranya, Ungheria), cui è stata sottoposta la controversia,
chiede alla Corte di
giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa ungherese che autorizza la commercializzazione
di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati nella vendita di dispositivi medici e che ne
vieta, di conseguenza, la commercializzazione via Internet.

Nella sentenza odierna la Corte constata che il divieto, introdotto dalla normativa ungherese,
riguarda le lenti a contatto provenienti da  altri Stati  membri,  vendute per  corrispondenza e
consegnate presso il domicilio dei consumatori residenti in Ungheria. La Corte osserva che tale
divieto priva gli operatori degli altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di
commercializzazione di questi prodotti e, pertanto, ostacola considerevolmente il loro accesso al
mercato ungherese.
Di conseguenza, tale normativa costituisce un ostacolo alla libera circolazione
delle merci nell'Unione europea.

Quanto alla giustificazione di questa restrizione, la Corte osserva che uno Stato membro può
imporre che le lenti a contatto siano consegnate da personale qualificato in grado di fornire  al
cliente  informazioni sul  loro uso corretto e sulla loro manutenzione nonché sui rischi connessi al
loro uso.
Pertanto, riservando la consegna di lenti a contatto ai negozi di ottica che offrono i servizi
di un ottico qualificato, la normativa ungherese è atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo di
assicurare la tutela della salute dei consumatori.

La Corte ricorda tuttavia che tali servizi possono anche essere forniti da un medico oftalmologo in
una sede diversa dai negozi di ottica. Inoltre, la Corte osserva che dette prestazioni s'impongono,
in linea di principio, soltanto all'atto della prima consegna delle lenti a contatto. Infatti, nel corso
delle successive forniture, è sufficiente  che il  cliente segnali al venditore il tipo di lenti
consegnategli durante la prima fornitura e gli comunichi eventuali variazioni della vista accertate da
un medico oftalmologo.
Oltre a ciò, le informazioni e i consigli supplementari necessari per l'utilizzo
prolungato delle lenti a contatto possono essere messi a disposizione del cliente tramite elementi
interattivi presenti nel sito Internet del fornitore o da un ottico qualificato da quest'ultimo incaricato
di dare tali informazioni a distanza.

Pertanto, la Corte dichiara che l'obiettivo di garantire la tutela della salute degli utilizzatori di lenti a
contatto  può essere raggiunto tramite misure meno restrittive di quelle risultanti dalla
normativa ungherese. Di conseguenza, il divieto di vendere lenti a  contatto via Internet non è
proporzionato all'obiettivo di tutela della sanità pubblica e deve quindi essere considerato contrario
alle norme in materia di libera circolazione delle merci
».

Fonte: comunicato stampa Corte di giustizia dell'Unione europea

02/12/2010

www.curia.europa.eu

 

Leggi il testo della sentenza (su curia.europa.eu)

 

 

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Note legali

Garante privacy: no all’uso di sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori senza l'accordo dei sindacati o l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) Il Garante privacy rende noto attraverso la propria newsletter di aver bloccato il trattamento dei dati effettuato da una società altoatesina che raccoglieva dati sui propri dipendenti tramite l'installazione di impianti Gps su alcuni veicoli aziendali.

Il provvedimento dell'Autorità è stato adottato in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori che si lamentavano di essere controllati mentre si recavano presso i clienti per attività di assistenza regolarmente programmate. Il sistema di geolocalizzazione installato dalla società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale.

Il Garante privacy, con il suo provvedimento, ha ricordato che, in base allo Statuto dei lavoratori, l'installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Nel corso dell'istruttoria è invece emerso che tali procedure non erano state rispettate.

L'Autorità (relatore del provvedimento Mauro Paissan) ha quindi disposto il blocco di ogni ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite tali strumenti di localizzazione. Nel caso in cui l' Ufficio provinciale del lavoro dovesse in futuro autorizzare l'utilizzo di sistemi di controllo via Gps, la società dovrà comunque provvedere a notificare al Garante il trattamento dei dati personali così raccolti e dovrà individuare specifici incaricati del trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite.

 

Leggi il provvedimento del Garante privacy

 

Fonte: www.garanteprivacy.it – newsletter n. 344 del 16/12/2010

 

 

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09 dicembre 2010

OPPOSIZIONE A D.I. IN MATERIA CONDOMINIALE: AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO RISPETTO ALL’IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - IRDocumenti

Legge (Copyright immagine dynamix) OPPOSIZIONE A D.I. IN MATERIA CONDOMINIALE: AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO RISPETTO ALL’IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



I
) Com’è noto, il giudizio di opposizione ad ingiunzione – anche in materia condominiale –, concerne la sussistenza dei requisiti di concedibilità del relativo decreto, e non può, pena lo stravolgimento di esso, trasformarsi – sempre nel caso di decreto concesso in favore del Condominio contro un condomino moroso – nel procedimento ex art. 1137 c.c. di accertamento della validità delle delibere assembleari.

Non infrequente, infatti, in sede di opposizione da parte del detto condomino moroso, la domanda riconvenzionale azionata da questi volta all’impugnazione della delibera assembleare approvante il rendiconto posta a base del decreto.

Ebbene, come autorevolmente affermato dalla S.C., in materia condominiale ove l’attore - opponente ad ingiunzione concessa ex art. 63 d. att. c.c. voglia eliminare dal mondo giuridico la delibera posta a base dell’ingiunzione, ha l’onere di proporre un’impugnazione separata ed autonoma della delibera medesima:

Cass. 8 agosto 2000 n. 10427: «L'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.»...

 

Leggi l’articolo su IRDoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

INESISTENZA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CONDOMINIALE: CENNI - IRDocumenti

Legge (Copyright immagine dynamix) INESISTENZA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CONDOMINIALE: CENNI


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



Il vizio dell’inesistenza della delibera della delibera assembleare condominiale viene comunemente ravvisato nella mancanza di una fattispecie socialmente rispondente alla nozione di atto giuridico (così, Bianca, Diritto civile, Il Contratto, 3, Milano, 2000, rist. 2002, 614), che, con riferimento alla materia de qua, dovrebbe affermarsi solo quando neppure una parvenza di delibera sussista (es., perché assunta al di fuori dell’assemblea, Cian - Trabucchi Commentario al codice civile, Padova, 2002, sub art. 1137).

Nella medesima direzione, si avrà nullità della delibera nei soli casi tipici ex art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative, oggetto impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile et similia, cfr. Cass. 2 ottobre 2000, n. 13013).

Come ha sentenziato di recente la S.C., di nullità - inesistenza delle deliberazioni è a parlarsi, col conforto della migliore dottrina, nei soli casi di vizi che ne minano l’essenza stessa di atto giuridico...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Chi vende su eBay con l'intenzione di non consegnare poi i beni commette il reato di truffa

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Con la sentenza 22 giugno 2010, n. 719 il Tribunale di La Spezia ha avuto occasione di affermare che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen..

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, dalla querela della parte offesa, di cui le parti consentivano l'acquisizione, emergeva che il querelante, accedendo al sito web eBay e visionato un giubbotto di una determinata marca, lo acquistava.

Il venditore contattava successivamente via e-mail il compratore, comunicandogli che il pagamento doveva avvenire mediante ricarica di una carta postepay intestata all'imputato.

La parte offesa effettuava il pagamento, ma non riceveva poi quanto acquistato, né riusciva più a contattare in alcun modo il venditore.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiara dunque l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e euro 150 di multa (pena base mesi sei di reclusione e euro 90 di multa, pena aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.



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Mediazione civile e commerciale: come si diventa mediatori? I requisiti richiesti a seguito del D.M. 180/2010

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A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione in materia civile e commerciale, si cercherà di chiarire, in breve, quali sono i requisiti richiesti per esercitare l'attività di mediatore alla luce del D.M. 180/2010 entrato in vigore il 5/11/2010...


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 dicembre 2010

Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale... - sentenza del Tribunale di Cuneo n. 100 del 17/02/2010 con nota dell’Avv. Alberto Serpico sr. - IRDocumenti

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) (Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale – Vendita giudiziaria – Valutazione del diritto di abitazione ex art. 540 C.C. spettante al coniuge superstite – Natura di prelegato del diritto di abitazione, da attribuirsi in prededuzione sino alla concorrenza della porzione c.d. disponibile ed oltre ancora)
L’art. 540, comma II°, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Secondo la migliore Dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, I, 284 ss., 1983), “tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540, c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge. I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato, che, in prededuzione, grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Concorde con tale ricostruzione dell’istituto è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 4329/2000, ha stabilito che: In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari)”.
Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato.
Avv. Alberto Serpico sr. del foro di Cuneo.
Sito web: http://avvocatoserpico.beepworld.it

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Easy Download: e’ arrivata la megastangata dell’Antitrust. E adesso? - IRDocumenti

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Easy Download: è arrivata la megastangata dell'Antitrust. E adesso?

Il 15 novembre scorso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha "finalmente" sanzionato la Euro Content Ltd, titolare del famigerato Easy Download - www.easy-download.info, portale finalizzato al download a pagamento di software notoriamente gratuito, nonché vero e proprio flagello per tanti consumatori costretti da mesi a pagare (o a subire ingiunzioni con tanto di minacce) per un servizio non voluto e ingannevolmente attivato.

Di ben 960.000 euro l'ammontare delle multe inflitte dall'Antitrust alla Euro Content Ltd, per pratiche commerciali scorrette ai danni di migliaia di consumatori; con l'ulteriore condanna alla pubblicazione della delibera dell'AGCM sia nella home page che nella pagina di registrazione del sito di Easy Download, al fine -si legge nel comunicato dell'Authority- di impedire la prosecuzione dei comportamenti scorretti.

Questa la dinamica -ormai nota- emersa dall'indagine avviata dall'Antitrust nel luglio scorso, in seguito alle oltre 5 mila segnalazioni fatte dai cittadini e associazioni a tutela dei consumatori:

Secondo l’Autorità, "Euro Content Ltd, società con sede a Francoforte, avrebbe indotto i consumatori, con meccanismi ingannevoli e ricorrendo all’utilizzo di siti ponte, a scaricare dal proprio sito software, solitamente disponibili in rete gratuitamente, senza chiarire che si trattava di operazioni a pagamento. In questo modo i consumatori hanno attivato inconsapevolmente un contratto di abbonamento della durata di 24 mesi, per 8 euro al mese, che non avrebbero altrimenti sottoscritto: il contratto prevedeva il pagamento anticipato, pari a 96 euro per la prima annualità, tramite bonifico bancario.

Una volta ‘agganciati’ i consumatori Euro Content, secondo quanto accertato dall’istruttoria dell’Autorità, inviava, solo dopo la scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso, una mail con la quale esplicitava chiaramente la natura di contratto a pagamento. Agli utenti che si rifiutavano di pagare la società prima opponeva che i 10 giorni per recedere dal contratto erano ormai scaduti e successivamente minacciava il ricorso ad azioni legali e l’eventuale segnalazione del mancato pagamento ad agenzie di credito."
Nello specifico, secondo l’Antitrust, Euro Content avrebbe messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima consistente nel far credere che i software potessero essere scaricati gratuitamente, la seconda nell’esercitare un notevole grado di pressione psicologica nei confronti di chi non pagava minacciando di adire le vie legali.
Il provvedimento in questione segna indubbiamente una vittoria importante per la legalità in Rete, e, sebbene nelle ultime ore abbia raccolto il plauso di consumatori e associazioni di categoria, a parere di chi scrive, ben presto si troverà ad affrontare la dura realtà del Web.
Easy Download, infatti, è un servizio basato su un sistema di redirects, schermate ingannevoli e siti "ponte" per indurre in errore i consumatori. Un meccanismo i cui ingranaggi sono finalizzati a garantire anche una certa impunità a chi lo gestisce, come è emerso dal servizio di Striscia la Notiza del mese scorso (v.link servizio) in cui l'inviato Moreno Morello ha cercato, ma vanamente, di rintracciare personalmente coloro che gestiscono la Euro Content Ltd.
Tant'è che all'indirizzo segnalato nel Web e sul sito di Easy Download (a Francoforte in Germania), non risulta esservi formalmente alcuna azienda con quel nome, il conto corrente utilizzato per incassare i pagamenti risulta aperto in Slovenia, mentre, le lettere di sollecito di pagamento del servizio, verrebbero spedite da Malta. Dulcis in fundo, i dati di registrazione del dominio www.easy-download.info risultano oscurati dal servizio di anonimizzazione dati Whois statunitense www.domainsbyproxy.com e, quasi in assetto di guerra (per alcuni pronto alla fuga), il presunto titolare della società risiederebbe in un palazzo circondato da telecamere (!)
Elementi che non promettono nulla di buono sul fronte della rintracciabilità e concreta punibilità di chi opera dietro Easy Download, che, ricordo ai lettori, si inserisce con la sua attività in un vero e proprio trend truffaldino ormai diffuso nel Web e di cui si è già parlato in passato su InterTraders, a proposito di un altro noto sito di download a pagamento (v.link articolo).

Purtroppo anche in questa circostanza gli aspetti suindicati, uniti ad una condotta contrattuale spregiudicata e palesemente illegale, attuata con un mezzo di comunicazione ad ampissimo raggio quale il Web, evidenziano l'esperienza, l'astuzia e l'impunità di chi ne muove i fili. E da questi desolanti elementi emerge con chiarezza la necessità di non illudersi sull'esito di eventuali azioni giudiziarie dirette alla restituzione delle somme versate a Euro Content Ltd.
Anche l'oscuramento del sito in questione, qualora venisse disposto, non avrebbe alcuna utilità longeva, vista la facilità con cui oggi è possibile attivare un nuovo dominio, intestarlo a un comodo prestanome ed essere nuovamente nelle SERP di Google a far danni.
Ciò perchè -e lo rammento ai più ingenui- la ragion d'essere di questo tipo di siti è strettamente connessa col far soldi nel modo incriminato e regolarizzarne il meccanismo li renderebbe sostanzialmente inutili e infruttuosi per chi li gestisce. Soprattutto nel Web.

Non resta, a questo punto, che confidare sul lavoro dell'Authority e degli uomini delle forze dell'ordine che hanno svolto in questi mesi le indagini su Easy Download, nella speranza che siano stati "stanati" i veri gestori del sito e, ovviamente, affinché quello che al momento è un colpo di cannone non si riveli alla fin fine un proiettile a salve.

Avv. Rocco Gianluca Massa
Titolare Studio Legale Massa - www.legalemassa.eu
Responsabile
www.intertraders.eu

 

 

 







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