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29 novembre 2010

Societa’ di gestione di fondi di investimento e responsabilita’ per illecito comportamento della societa’ mandataria affidataria della distribuzione delle quote del fondo… - IRDocumenti

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Prof. Avv. Fernando Greco, Università del Salento

Società di gestione di fondi di investimento e responsabilità per illecito comportamento della società mandataria affidataria della distribuzione delle quote del fondo.

La responsabilità della SGR per fatto illecito della società mandataria incaricata del collocamento del fondo.

Cass. Civ., Ord. 5 giugno 2009 – Pres. Vittoria – Rel. Lanzillo – C.G. e P.V. c. BNP Paribas Asset Mangement SGR Spa

L’ordinanza della Corte di Cassazione affronta la problematica della responsabilità della società di gestione dei fondi di investimento, nei confronti dei terzi in buona fede, dei danni arrecati dall’illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. Per i giudici il fatto che l’agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere che con la responsabilità diretta della società agente, per l’operato dei suoi dipendenti, possa concorrere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c.

Sommario: 1. La questione. – 2. La responsabilità della SGR ex artt. 2049 e 1228 c.c. – 3. La “necessaria occasionalità”. – 4. Conclusioni.

  1. La questione.

L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento fornisce interessanti spunti di riflessione in ordine alla responsabilità della Società di Gestione del Risparmio (SGR) circa il fatto illecito del suo agente che, nel caso specifico, operava in forma di società per azioni1. Nel dettaglio l’agenzia, attraverso il suo responsabile, si era appropriata indebitamente di denaro dei clienti.

Il dato che emerge è che l’agenzia aveva utilizzato moduli forniti dalla società di gestione e che la stessa Sgr (così come emerge dai fatti di causa) ebbe a confermare direttamente agli investitori l’avvenuta sottoscrizione delle quote, con lettere redatte su propria carta intestata e inviate dalla propria sede di Milano, manifestando così di essere essa stessa la parte contraente.

Per i giudici di legittimità la circostanza che l’agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento, in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., circa la responsabilità del contraente per l’inadempimento imputabile dei suoi ausiliari: tali devono considerarsi l’agente di vendita (sia esso individuo e società) ed i soggetti del cui comportamento l’agente è tenuto a rispondere...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

ESAME DEI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE AL DIFENSORE IN SEDE CIVILE: I PARAMETRI - IRDocumenti

Diritto (Copyright immagine xlucas) ESAME DEI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE AL DIFENSORE IN SEDE CIVILE: I PARAMETRI


GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it



A)
Se è pacifico, presso gli operatori, che il potere del giudice di merito di liquidare ex art. 91 c.p.c. le spese e gli onorari di difesa è discrezionale, non si deve dimenticare che a mente di costante giurisprudenza della S.C., ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato per l’individuazione del valore della causa occorre avere come riferimento il generale principio della proporzionalità ed adeguatezza all’opera professionale prestata effettivamente, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria (Cass. civ. 3 luglio – 11 settembre 2007 n. 19041/07, in Guida al diritto n. 47/2007, pag. 42)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

25 novembre 2010

DUE MASSIME SULLA DOMANDA INDETERMINABILE - IRDocumenti

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) DUE MASSIME SULLA DOMANDA INDETERMINABILE

 

Sul punto, si ricordi che la giurisprudenza afferma l’indeterminabilità della causa solo ove sia assolutamente impossibile la monetizzazione del petitum:

Cfr., Cass. 18 luglio 2000, n. 9451: «L’indeterminabilità del valore della causa va intesa in senso obiettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Consegue che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l'oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti» (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui si sosteneva l'indeterminabilità del valore con riferimento ad una domanda di risarcimento per danno biologico)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

SULLA COMPLETEZZA DELL’O.D.G. DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IRDocumenti

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) SULLA COMPLETEZZA DELL’O.D.G. DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

 

Dibattuto in dottrina e giurisprudenza il tema della completezza dell’o.d.g. dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini, su cui fa, tra le molte, chiarezza la sentenza del 30 luglio 2004 n. 14560 della II sezione della S.C, a tenore della quale, ai fini della validità ed efficacia della delibera, è sufficiente che il relativo avviso di convocazione contenente l’o.d.g. indichi gli argomenti da trattare nei loro termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Tribunale di Milano e processo telematico: vademecum memorie telematiche

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)

Vademecum - Memorie telematiche

“In vista dell'avvio di una piu’ ampia operativita’ della modalita' telematica di deposito di atti e documenti nel Processo Civile si pubblicano i tre Vademecum -  rivolti rispettivamente agli Avvocati, ai Magistrati ed al personale delle Cancellerie - che raccolgono le indicazioni emerse nei primi mesi di attuazione e vogliono diventare un agevole strumento di consultazione per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti iscritti nel Ruolo Generale Contenzioso delle Sezioni Civili del Tribunale di Milano.
Restano escluse, per il momento, le Sezioni Distaccate di Cassano d'Adda, Rho e Legnano”.

 

Vademecum - magistrati

Vademecum – cancellerie – atti PCT

Vademecum – avvocati – atti PCT

 

Fonte: www.tribunale-milano.net

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

22 novembre 2010

Mediazione: provvedimento Ministero Giustizia 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione - IRDocumenti

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione

4 novembre 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Il Direttore Generale della Giustizia Civile

Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 recante “attuazione dell’art.60 della legge 18 giugno 2009 m.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;

visto il decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n.180 recante “la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo n.28 del 2010”;

considerato che, in materia di domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, l’art.5, comma primo, del suddetto decreto interministeriale prevede che “il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata”;

considerato che, ai sensi dell’art.19 del medesimo decreto interministeriale, la previsione di cui all’art.5, comma prima, trova applicazione anche in materia di domanda di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione;

considerato che, ai sensi dell’art.3 del decreto interministeriale, il responsabile del registro degli organismi di mediazione è il direttore generale della civile;

considerato che ai sensi dell’art.17 del decreto interministeriale, il responsabile dell’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile;

considerato che ai sensi dell’art.5 del decreto interministeriale, delle determinazioni del responsabile del registro è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero;

ritenuto di dovere, dunque, provvedere in ordine alla approvazione dei modelli delle domande di iscrizione sia al registro degli organismi di mediazione che all’elenco degli enti di formazione, nonché alla indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

ritenuto, inoltre, di dovere provvedere in ordine alla pubblicità dei suddetti modelli di domanda

APPROVA

i modelli di domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28:

  • per  enti ed organismi pubblici, corredata da quattro sezioni, sei appendici e tre allegati, nonché il modello di domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali costituiti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
  • per enti privati, corredata da quattro sezioni, sei appendici e cinque allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

APPROVA

il modello di domanda di iscrizione all’elenco degli enti formatori per la mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28:

  • per enti pubblici e privati, corredata da quattro sezioni, quattro appendici e tre allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

DISPONE

che del presente provvedimento nonché dei modelli di domanda ad esso allegati sia data adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet del Ministero.
Si provveda per gli adempimenti consequenziali.

Roma, 4 novembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

 

 

 



Fonte: www.giustizia.it



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Testi senza carattere di ufficialità

Guida Breve alla Mediazione con il Gratuito Patrocinio dell’Avv. Alberto Vigani

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA – Concilia srl – Nuove edizioni 2010

Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano i corsi di formazione di Concilia srl
Nuove edizioni 2010
Segnalazione del 18 novembre 2010 aggiornata a tale data in base alle informazioni fornite dall'ente di formazione, unico responsabile del corso


CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA


Esperto nella gestione e risoluzione delle controversie civili e commerciali (Svolto ai sensi dell’Art. 18 Comma 2 Lettera f) del D.M. 180/2010 attuativo


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• Forte componente esperienziale dei docenti- CONCILIA impegnati quotidianamente in procedure di mediazione e ADR in Italia ed all’estero


ACCREDITAMENTO DI CONCILIA S.R.L.
Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 31 gennaio 2007 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia, CONCILIA S.r.l. è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222. In base alle disposizioni dell’art. 20, comma 3, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, CONCILIA S.r.l. è considerata iscritta di diritto all’elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori professionisti. Per chi ha i requisiti previsti dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale positiva verranno certificati da apposito attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, consente di richiedere l’iscrizione presso le liste dei mediatori di organismi pubblici e privati. L’accettazione della suddetta richiesta di iscrizione rimane a totale discrezione dell’ente ricevente.


DATE E LUOGHI DELLE EDIZIONI DEL CORSO: (VERRA’ PRESENTATA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)

MILANO: 26, 27 novembre, 3, 4, 10, 11 dicembre 2010 ISCRIZIONI APERTE HOTEL RAFFAELLO (Viale Certosa 108, Milano)

ROMA: 26, 27 novembre, 3, 4, 10, 11 dicembre 2010 ISCRIZIONI APERTE CENTRO CONGRESSI CAVOUR (Via Cavour, 50/a, Roma)

CAGLIARI: 3, 4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2010 ISCRIZIONI APERTE HOTEL REGINA MARGHERITA (Viale Regina Margherita, 44, Cagliari)

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Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e il modulo di iscrizione manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi dell'ente "Concilia srl" tramite l'apposita casella




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

17 novembre 2010

RASSEGNA SULLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DA RITARDO DEL VETTORE AEREO - IRDocumenti

Diritto (Copyright immagine xlucas) RASSEGNA SULLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DA RITARDO DEL VETTORE AEREO

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it



I) R
esponsabilità derivante dal contratto di trasporto - La responsabilità civile dei vettori aerei nei casi di ritardo colpevole si connota quale squisitamente contrattuale, discendendo dal contratto di trasporto passeggero – vettore, del che è comprova l’esame della normativa generale sul trasporto aereo, contenuta nel codice civile e della navigazione.

È noto che la causa del contratto di trasporto s’individui, ex art. 1678 c.c., nel trasferimento verso corrispettivo di persone o cose da un luogo all’altro.

In aggiunta, il contratto de quo si fa rientrare tra quelli consensuali ed a prestazioni corrispettive (in tal senso, Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 2002, 52, Romanelli - Silingardi, voce Trasporto (I), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 3) e tra i contratti cd. di risultato – non già tra quelli di mezzi –, essendo pattuito dalle parti con riguardo all’esito conclusivo, che è quello del trasferimento di cose o persone da uno ad altro luogo (così, Capozzi, loco ult. cit.).

Ancora, degno di nota il disposto degli artt. 1681, comma 1, c.c., 939 e ss. c. nav., nonché degli artt. 397 - 418 di tale ultimo codice (in virtù del rinvio ex art. 949 c. nav. per il trasporto aereo alla disciplina di quello marittimo). In premessa, si tenga conto che le norme codicistiche sul trasporto ricalcano l’art. 1218 c.c., che il diritto vivente dell’ultimo quinquennio interpreta nel senso della presunzione d’inadempimento:

«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento . . . (in tal senso la capitale Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533: conff., Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141; idd., 21 giugno 2004, n. 11488, 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, 10 maggio 2002, n. 6735; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Venezia 20 settembre 2005, Trib. Foggia, 7 aprile 2003).

Ad ogni modo, tornando al contratto di trasporto, l’art. 1681 c.c. così recita...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile: pubblicata la Guida breve dell'Avv. G. Briganti aggiornata con il D.M. 180/2010

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) La mediazione in materia civile e commerciale

Guida breve al decreto legislativo 28/2010

Aggiornata con il D.M. 180/2010

(novembre 2010)


dell'
Avvocato Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore

 

La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.


 

Indice della Guida

Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo' accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell'avvocato in tema di mediazione? L'obbligo di informare l'assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e' obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo' invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e' la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e' previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo' deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l'accordo? Cos'e' la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita' spettanti all'organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo' istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e' previsto in tema di credito d'imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e' previsto per l'entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41


Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42

Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55


Appendice III
Il D.M. 180/2010

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Sommario

Capo I Disposizioni generali 63

Art. 1 Definizioni 63

Art. 2 Oggetto 64

Capo II Registro degli organismi 64

Art. 3 Registro 64

Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro 65

Art. 5 Procedimento di iscrizione 66

Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 67

Art. 7 Regolamento di procedura 67

Art. 8 Obblighi degli iscritti 68

Art. 9 Effetti dell'iscrizione 68

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro 69

Art. 11 Monitoraggio 69

Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore 69

Art. 12 Registro degli affari di mediazione 69

Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile 70

Art. 14 Natura della prestazione 70

Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 70

Capo IV Indennita' 70

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita' 70

Capo V Enti di formazione e formatori 71

Art. 17 Elenco degli enti di formazione 71

Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco 71

Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza 73

Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore 73

Art. 20 Disciplina transitoria 73

Art. 21 Entrata in vigore 74

Tabella A 75



La Guida aggiornata con il D.M. 180/2010 (novembre 2010) può essere scaricata su Lulu a un prezzo conveniente

(la versione precedente della Guida - aggiornata al giugno 2010 - rimane invece scaricabile gratuitamente cliccando qui)

 


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Insolvenze obbligazionarie. Le azioni giudiziarie per difendersi dai crack finanziari (Argentina, Cirio, Parmalat, Lehman Brothers e GM) – Bologna, 3/12/2010

DATA E SEDE
3 dicembre 2010
Bologna - Sav Hotel

CREDITI FORMATIVI
accreditato con 6 crediti formativi dal CNF

PROGRAMMA
LE AZIONI GIUDIZIARIE PER DIFENDERSI DAI CRACK FINANZIARI
LECITO E ILLECITO NELL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
-L’emissione di obbligazioni secondo il diritto italiano
-L’utilizzo di veicoli estero-vestiti per l’emissione di obbligazioni (casi Cirio e Parmalat)
-I problemi di giurisdizione e di esecuzione (caso Argentina)
-Il nuovo art. 100-bis TUF e la circolazione dei prodotti finanziari
LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
-La responsabilità degli intermediari finanziari (art. 21 TUF)
-I vizi formali dei contratti d’intermediazione e degli ordini di investimento
-I doveri di comportamento delle banche pre-MIFID
    -Obblighi informativi;
    -Doveri di adeguatezza
-I doveri di comportamento delle banche post-MIFID
    -Adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
I CRACK FINANZIARI “CLASSICI”
Analisi pratica di varie sentenze sui casi Cirio, Parmalat e Argentina
I NUOVI CRACK FINANZIARI
Lehman Brothers
- Breve storia di Lehman Brothers
- Patti Chiari e l’elenco obbligazioni “basso rischio/basso rendimento”
- Il rating
- Come dimostrare l’inadempimento delle banche:
- I Credit Default Swap e l’andamento del valore azionario
- Il valore delle obbligazioni;
- I dati di bilancio
- Polizze assicurative con sottostante Lehman Brothers
- Analisi della giurisprudenza
General Motors
- Breve storia di GM
- L’analisi discriminante multivariata come segnale del grado di rischio
- BRE (Bond Rating Equivalents)
- La responsabilità delle banche

RELATORI

Marco Rossi, avvocato, managing partner dello studio tributario legale e associato Rossi Rossi & Partners di Verona. Si occupa prevalentemente di diritto bancario e finanziario.   Presidente del Comitato scientifico di Almaiura (centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari) e   collaboratore de Il Sole 24 Ore.  Autore di diversi articoli della sezione Derivati Chiari di Plus24, oltre che di numerosi contributi su riviste e libri del settore. Docente in convegni per la formazione giuridica.
Valerio Sangiovanni, avvocato in Milano e abilitato alla professione di Rechtsanwalt in Germania, si occupa prevalentemente di diritto bancario, societario e dell'intermediazione finanziaria. Collaboratore di varie riviste di diritto, autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto finanziario. E' docente in corsi di formazione in materia giuridica.

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verranno consegnate le dispense e le slide utilizzate dai docenti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni partecipante verranno consegnate le dispense e le slide utilizzate dai docenti.

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile: intervista all'Avv. Giuseppe Briganti sul blog Mediazione tra pari

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Pubblicata un'intervista all'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it, in tema di conciliazione sul blog MEDIAZIONE TRA PARI di Alessandra Grassi, dove è possibile trovere informazioni, spunti pratici e news per la diffusione della cultura della conciliazione.

Leggi l'intervista

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

GARANZIA DEL VENDITORE: ANTITRUST AVVIA 7 NUOVE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DI CATENE COMMERCIALI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA E DI ELETTRODOMESTICI PER POSSIBILI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) GARANZIA DEL VENDITORE: ANTITRUST AVVIA 7 NUOVE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DI CATENE COMMERCIALI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA E DI ELETTRODOMESTICI PER POSSIBILI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

ON LINE SUL SITO WWW.AGCM.IT UNA MINI GUIDA SUI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Il comunicato dell’AGCM:

« Prosegue l’operazione ‘trasparenza’ annunciata dal Presidente Antonio Catricalà. Procedimenti nei confronti di Eldo; Expert Italy, Papino Elettrodomestici e Leso Elettrodomestici (tutti a marchio Expert); Di Salvo e Della Martira e di catene della grande distribuzione non specializzata (Carrefour, Auchan, PAM-Panorama, FINIPER)

L’Antitrust ha avviato 7 nuove istruttorie per possibili pratiche commerciali scorrette nei confronti di 9 catene commerciali, tra aziende specializzate in vendita di prodotti di elettronica, informatica, tecnologia e elettrodomestici e imprese della grande distribuzione organizzata non specializzata.

I procedimenti, avviati alla luce dell’operazione ‘trasparenza’ annunciata lo scorso agosto dal presidente dell’Autorità Antonio Catricalà, dovranno verificare se le aziende abbiano agito correttamente nell’informare la clientela sull’esistenza della garanzia legale sui prodotti e sulle differenze con la garanzia convenzionale offerta a pagamento o meno.

Proprio per dare ai consumatori indicazioni precise sui loro diritti in materia di garanzia legale l’Antitrust ha disposto una breve guida sulla garanzia legale del venditore, da oggi disponibile sul sito www.agcm.it

I procedimenti, avviati nelle scorse settimane, fanno seguito ai 5 già conclusi con l’accettazione di impegni da parte Mediamarket (marchio Mediaworld), Unieuro, SGM Distribuzione (marchio MarcoPoloExpert), Euronics e Nova (marchio Euronics), DPS Group e DML (marchio Trony), GRE ed Estendo.

Secondo le denunce dei consumatori, arrivate anche al call-center dell’Antitrust, le imprese oggetto delle istruttorie avrebbero tenuto comportamenti commercialmente scorretti tali da confondere la clientela: dalle informazioni carenti sui termini per l’esercizio dei diritti relativi alla garanzia legale biennale “di conformità” (riparazione e/o sostituzione), al rifiuto di riconoscere l’applicabilità della garanzia stessa o di sostituire il prodotto difettoso come richiesto. Alcuni consumatori hanno lamentato di avere ricevuto indicazioni insufficienti o fuorvianti sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto alla sostituzione. Altri hanno denunciato di non essere stati informati sui tempi dell’intervento di riparazione o di avere dovuto attendere a lungo prima di riavere il bene riparato o, ancora, di avere dovuto pagare le spese per la riparazione o per il trasporto benché il prodotto fosse in garanzia.

Anche da questa nuova tornata di istruttorie in corso emerge, più in generale, la difficoltà per la clientela di individuare il soggetto cui rivolgersi per l’assistenza: molti consumatori non sanno che devono rivolgersi al venditore per far valere la garanzia legale della durata biennale. Spesso sono indirizzati dagli stessi venditori ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) dei produttori, con il pretesto che in questo modo possono ottenere la riparazione in un tempo più breve, ma in realtà la garanzia del produttore che in tal caso viene fornita dai CAT è spesso più ridotta rispetto a quella legale dovuta dal venditore, sia come durata che come ampiezza dei difetti coperti.

Roma, 13 novembre 2010

Guida per i consumatori »

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

05 novembre 2010

Mediazione civile: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione... – DM 18/10/2010, n. 180

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita'
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di  mediazione  e
dell'elenco dei formatori per la mediazione,  nonche'  l'approvazione
delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo  16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

 

GU n. 258 del 4/11/2010

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010

 

Leggi il provvedimento su IRDoc

           

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore

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03 novembre 2010

La cd. garanzia di fabbrica tra Codice civile e Codice del consumo

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La cd. garanzia di fabbrica tra Codice civile e Codice del consumo

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



La cd. garanzia di fabbrica costituisce un’obbligazione del tutto peculiare che il fabbricante di un prodotto assume nei confronti dell’acquirente finale, apprestando per quest’ultimo una tutela aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella derivante sia dalle azioni contrattuali per vizi (art. 1490 e ss. c.c.), sia dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.), fondate sul contratto di vendita e come tali esperibili soltanto nei confronti del venditore.

Queste le ricostruzioni della garanzia de qua:

a) contratto atipico di garanzia di fabbrica, con conseguente responsabilità ex art. 1322, comma 2, c.c.;

b) promessa al pubblico, con conseguente responsabilità ex art. 1989;

c) contratto con obbligazioni del solo proponente, con conseguente responsabilità ex art. 1333 c.c. (per un esame complessivo, Luminoso, Vendita, Dig. disc. Privatistiche, sez. civ., Torino, 1999, 651; Commentario breve al codice civile, cur. Cian, Padova, 2002, 1494).

Autorevole dottrina afferma, ancora, che dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante «. . . sorge un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo» (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano 1995, 160).

Fermi i citati rilievi, il carattere giuridicamente vincolante della garanzia de qua è confermato dagli artt. 128 e 133 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).

L’art. 128, lett. c), del Codice del consumo, così definisce la cd. garanzia convenzionale ulteriore:[//]

«. . . qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità».

Maggiormente esplicativo l’art. 133 del Codice, che qui si riporta integralmente per comodità espositiva:

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

In breve, l’art. 128, lett. c), del Codice del consumo qualifica la garanzia in parola come «impegno di un venditore o di un produttore», laddove l’art. 133 statuisce che essa «vincola chi la offre».



Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it







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DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA: RAPPORTI CON LA CAUSA DI MERITO

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DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA: RAPPORTI CON LA CAUSA DI MERITO

Giorgio Vanacore

Avvocato del Foro di Napoli



Ai fini della proponibilità di una domanda cautelare in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 669 - quater c.p.c., si richiede comunemente che gli elementi distintivi della causa di merito e di quella cautelare siano gli stessi.

Le due cause devono avere, cioè, identità non solo di parti, ma altresì di causa petendi e petitum.

In proposito, leggansi in giurisprudenza:

- Cass. 9 giugno 1989 n. 2795 (in Giust. civ., Mass. 1989, fasc. 6): «“Causa pendente per il merito è soltanto quella che ha ad oggetto la pretesa che s’intende tutelare e non altra pretesa, ancorché contrapposta o connessa»;

- Cass., 10 luglio 1985, n. 4112: «Quando vi è causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa;
per "causa pendente per il merito" si deve intendere il giudizio avente ad oggetto l'accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare  provvisoriamente gli effetti della decisione di merito
» (conf., id., 28 ottobre 1983, n. 6387);

-Trib. Roma, 2 novembre 1994 (in Foro it., 1995, I, 1651): «Ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c., è necessaria l’identità di cause prevista dall’art. 273 c.p.c., mentre non è sufficiente la semplice connessione di cui all’art. 274 c.p.c. né un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra le due cause»;

- App. Milano, 25 gennaio 1994 (in Giur. it., 1994, I, 2, 529): «Per causa di merito deve intendersi quella diretta al conseguimento della medesima tutela giuridica rispetto alla quale il provvedimento cautelare è strumentale»;[//]

- Trib. Bologna, [ord.], 17 giugno 2005 (in materia di diritto di famiglia): «stante la diversità, autonomia e distinzione fra causa petendi della domanda di separazione personale dei coniugi e domanda di divisione dei beni della comunione legale ex art. 194 c.c., e stante la palese diversità dei petitum dei rispettivi giudizi, non è ravvisabile alcuna connessione che possa giustificare una trattazione congiunta delle cause (Cass. Civ. 12/01/2000, n. 266), conseguendone altresì l'evidente improponibilità di un'istanza cautelare nel corso del giudizio di separazione dei coniugi volta a garantire la futura ed eventuale fruttuosità della divisione della comunione familiare; nel procedimento cautelare incidentale: visti gli artt. 669-ter, 669-septies, 670 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario»;

In termini, in dottrina:

«Per quel che riguarda invece l’individuazione della causa di merito, l’orientamento assolutamente prevalente è nel senso che per causa di merito debba intendersi l’azione sostanziale che si intende tutelare con la richiesta di provvedimento cautelare, tenendo conto delle personae, del petitum e della causa petendi, che devono essere gli stessi sia nel giudizio di merito in corso che nel procedimento cautelare ad esso inerente» (MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, III, 408; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1997, 296);

«Se ovviamente il diritto in contestazione sarà lo stesso in entrambi i procedimenti, la mera coincidenza soggettiva di diritto sostanziale non può ritenersi sufficiente, dovendo essere integrata dai suddetti requisiti processuali, idonei a concretare l’identità di azione (VALITUTTI, I procedimenti cautelari e possessori, I, Padova, 2004, 198)»;

«In definitiva, pertanto, la tutela cautelare invocata in corso di causa deve essere diretta a salvaguardare lo stesso diritto soggettivo già fatto valere con la domanda introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, e più precisamente, ad assicurare, in tutto o in parte, quegli stessi effetti ottenibili a conclusione del processo già instaurato» (ARIETA, Il procedimento cautelare: la competenza, l’iter procedimentale ed il provvedimento, 17, in Relazione all’incontro di studioLa tutela cautelare d’urgenza”, organizzato dal C.s.m., Roma, 14 - 16 giugno 2001).



Giorgio Vanacore

Avvocato del Foro di Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it







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SPUNTI MINIMI SULLA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

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SPUNTI MINIMI SULLA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



I)
Sul disposto dell’art. 1337 c.c., grundnorm in tema di responsabilità precontrattuale, valga la seguente breve premessa.

Dispone l’art. 1337 c.c.:

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

È noto che l’articolo in esame riguardi la materia della cd. responsabilità precontrattuale, che viene in questione tutte le volte che sia lesa la libertà negoziale di un soggetto. Quest’ultima, come egregiamente è stato scritto, «. . . non tutela l’interesse all’adempimento ma l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali» (così, Bianca C. M., Diritto civile, 3, Milano, 1997 [rist.], 160).

Ordunque, tra le figure sintomatiche della violazione della buona fede in ambito precontrattuale, la giurisprudenza ha individuato la violazione dei cc. dd. obblighi di avviso e d’informazione incombenti alle parti, sui quali sono degne di nota le seguenti massime:

«Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo» (Cass. 29 maggio 1998, n. 5297);

«Il dovere di lealtà e correttezza nelle trattative impone comportamenti tali da evitare l’ingiusto danneggiamento degli interessi della controparte; tra tali doveri deve comprendersi quello di informazione e di manifestazione ragionevolmente sollecita dei giudizi e delle deliberazioni di volontà, specie quando queste abbiano ricevuto congrua stimolazione dalla controparte» (Trib. Firenze 15 aprile 1992);

«L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, che deve presiedere il comportamento delle parti nel corso delle trattative (art. 1337 c.c.), si sostanzia soprattutto nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie . . .» (Cass. 29 novembre 1985, n. 5920).

Ciò non senza dimenticare la cristallizzazione, ad opera della dottrina unanime dei cc.dd. obblighi di avviso, specie in capo ad operatori qualificati, la cui pregnanza va rapportata alle «. . . qualità dei contraenti (in particolare la loro veste professionale che li fa assurgere – per le caratteristiche dell’attività svolta . . . al ruolo di garanti delle informazioni date) . . . (in tal senso, tra tutti, Benatti F., Responsabilità precontrattuale, Enc. Giur. Treccani, Roma 1988, 5).

II) Sempre in tema di responsabilità precontrattuale, leggasi l’art. 1338 c.c., che così dispone:

«La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».

Orbene, sulla norma in parola si legga la seguente massima della S.C.:

« Le norme degli art. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere; ne consegue che, se vi è stata colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto . . . non è più possibile applicare le norme di cui sopra» (Cass. 7 marzo 2001, n. 3272).



Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

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Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali – DPR 178/2010

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Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali

(GU 256 del 02/11/2010 )

 

Leggi il provvedimento su IRDoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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