Prof. Avv. Fernando Greco, Università del Salento
Società di gestione di fondi di investimento e responsabilità per illecito comportamento della società mandataria affidataria della distribuzione delle quote del fondo.
La responsabilità della SGR per fatto illecito della società mandataria incaricata del collocamento del fondo.
Cass. Civ., Ord. 5 giugno 2009 – Pres. Vittoria – Rel. Lanzillo – C.G. e P.V. c. BNP Paribas Asset Mangement SGR Spa
L’ordinanza della Corte di Cassazione affronta la problematica della responsabilità della società di gestione dei fondi di investimento, nei confronti dei terzi in buona fede, dei danni arrecati dall’illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. Per i giudici il fatto che l’agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere che con la responsabilità diretta della società agente, per l’operato dei suoi dipendenti, possa concorrere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c.
Sommario: 1. La questione. – 2. La responsabilità della SGR ex artt. 2049 e 1228 c.c. – 3. La “necessaria occasionalità”. – 4. Conclusioni.
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La questione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento fornisce interessanti spunti di riflessione in ordine alla responsabilità della Società di Gestione del Risparmio (SGR) circa il fatto illecito del suo agente che, nel caso specifico, operava in forma di società per azioni1. Nel dettaglio l’agenzia, attraverso il suo responsabile, si era appropriata indebitamente di denaro dei clienti.
Il dato che emerge è che l’agenzia aveva utilizzato moduli forniti dalla società di gestione e che la stessa Sgr (così come emerge dai fatti di causa) ebbe a confermare direttamente agli investitori l’avvenuta sottoscrizione delle quote, con lettere redatte su propria carta intestata e inviate dalla propria sede di Milano, manifestando così di essere essa stessa la parte contraente.
Per i giudici di legittimità la circostanza che l’agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento, in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., circa la responsabilità del contraente per l’inadempimento imputabile dei suoi ausiliari: tali devono considerarsi l’agente di vendita (sia esso individuo e società) ed i soggetti del cui comportamento l’agente è tenuto a rispondere...
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti





