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28 ottobre 2010

Arresti domiciliari: anche Facebook e' vietato - Cass. 37151/2010

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)In materia di arresti domiciliari la generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'articolo 276, comma uno, del Codice di procedura penale, va intesa, secondo la Corte di Cassazione, nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.

L'uso di Internet, evidenzia la Corte, non può d'altra parte essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.


Così Corte di Cassazione, s
entenza n. 37151 del 18/10/2010:

« IN FATTO

Il G.I.P. dei Tribunale di ..., con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del PM di sostituzione, nei confronti di ... e ..., della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via internet, sui sito "Facebook", con altre persone.

Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'articolo 276, comma uno, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso internet. L'uso di internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.

La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di "comunicazione", pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico "divieto di comunicare", il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l'indagato con terzi ("pizzini", gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.).
L'eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provato dall'accusa e non può ritenersi presunto, nella fattispecie, dall'uso dello strumento informatico.

Non risulta, nella specie, alcuna motivazione da parte del G.I.P., in ordine all'eventuale comunicazione con terzi, posta in essere dall'indagato attraverso Facebook.

Va, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di ... per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di ... per nuovo esame ».

 

 

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Corso di perfezionamento “L’assegno di mantenimento e le obbligazioni alimentari” – Roma, 30/11/2010

Iusreporter.it segnala:

 

30 Novembre 2010, l’Associazione CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI, ha organizzato un corso di perfezionamento sul tema:

 

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI,

 

della durata di 7 ore (e per il quale saranno richiesti 7 crediti formativi).

 

Il corso si terrà presso il Vicariato di Roma (Sala Conferenze - Casa Bonus Pastor, Via Aurelia 208).

L’evento, della durata di 7 ore, prevede un taglio sia teorico che pratico.

 

Per maggiori informazioni: www.dirittodellafamiglia.com

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

25 ottobre 2010

Privacy e pubblicita' comportamentale on-line: il parere 2/2010 del Gruppo di lavoro articolo 29

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)

La pubblicità comportamentale on-line (online behavioural advertising) prevede il tracciamento degli utenti durante la navigazione in rete e, nel tempo, la creazione di profili che vengono successivamente utilizzati per fornire agli utenti contenuti pubblicitari che rispondono ai loro interessi.

Si segnala in materia il

Parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online

del GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

adottato il 22 giugno 2010


Sintesi del parere


« La pubblicità comportamentale prevede il tracciamento degli utenti durante la navigazione in rete e, nel tempo, la creazione di profili che vengono successivamente utilizzati per fornire agli utenti contenuti pubblicitari che rispondono ai loro interessi. Pur senza mettere in discussione i vantaggi economici derivanti dalla pubblicità comportamentale a favore delle parti interessate, il Gruppo di lavoro articolo 29 è del fermo parere che tale pratica non debba essere attuata a spese del diritto della persona al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Il quadro normativo dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, che stabilisce garanzie specifiche, deve essere rispettato. Al fine di agevolare e promuovere l'ottemperanza a tali norme, il presente parere precisa il quadro giuridico applicabile ai soggetti coinvolti nella pubblicità comportamentale.

In particolare, nel parere si rileva che i fornitori di reti pubblicitarie sono vincolati all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ("direttiva e-privacy"), secondo il quale la collocazione di marcatori ("cookie") o di dispositivi analoghi nelle apparecchiature terminali degli utenti oppure la raccolta di informazioni mediante detti dispositivi è consentita solo previo consenso informato degli utenti. Si sottolinea che le impostazioni dei motori di ricerca ("browser") e i meccanismi di "opt-out" attualmente disponibili trasmettono il consenso soltanto in circostanze assai limitate. Si invitano quindi i fornitori di reti pubblicitarie a provvedere alla creazione di meccanismi di "opt-in" preliminare che richiedano un'azione positiva dell'interessato da cui risulti la volontà di ricevere cookie o dispositivi analoghi e di accettare il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione ai fini della trasmissione di pubblicità personalizzata. Nel parere si ritiene che l'accettazione dei singoli utenti a ricevere un cookie possa comportare anche l'accettazione delle letture successive del cookie e, quindi, del monitoraggio del comportamento di navigazione in rete. Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, non sarebbe necessario chiedere il consenso per ogni lettura dei cookie. Tuttavia, affinché gli interessati siano costantemente tenuti al corrente del monitoraggio, i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero: i) limitare nel tempo la portata del consenso; ii) offrire la possibilità di revocarlo con facilità; iii) creare strumenti visibili che appaiano durante il monitoraggio. Questo approccio consentirebbe di risolvere il problema del sovraccarico di messaggi agli utenti, assicurando nel contempo che l'invio dei cookie e il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione in rete ai fini della trasmissione di pubblicità personalizzata abbiano luogo solo con il consenso informato dell'interessato.

Poiché la pubblicità comportamentale si fonda sull'uso di identificatori che consentono la creazione di profili utente molto dettagliati, considerati nella maggior parte dei casi dati personali, si applica anche la direttiva 95/46/CE. Il presente parere contiene indicazioni sul modo in cui i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero conformarsi agli obblighi derivanti da tale direttiva, con specifico riferimento ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, conservazione, ecc. Dato che gli editori possono assumere alcune responsabilità per il trattamento dei dati effettuato ai fini della pubblicità comportamentale, nel parere si invitano gli editori a condividere con i fornitori di reti pubblicitarie la responsabilità di informare gli interessati, e si incoraggiano creatività e innovazione in questo settore. Considerata la natura della pubblicità comportamentale, il rispetto dei requisiti di trasparenza è una condizione essenziale affinché le persone possano esprimere il consenso alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali ed effettuare una scelta reale. Il parere stabilisce gli obblighi informativi dei fornitori di reti pubblicitarie e degli editori nei confronti degli interessati, con riferimento, in particolare, alla direttiva e-privacy, la quale esige che l'utente sia informato "in modo chiaro e completo".

Il parere analizza e precisa gli obblighi stabiliti dal quadro normativo applicabile, ma non indica come adempiervi sotto il profilo tecnologico. Per contro, in diversi settori invita l'industria ad avviare un dialogo con il Gruppo di lavoro articolo 29 nella prospettiva di proporre strumenti tecnici e di altro tipo per conformarsi quanto prima al quadro normativo descritto nel parere stesso. A tal fine, il Gruppo di lavoro articolo 29 contatterà le parti interessate per ottenere contributi. I soggetti che non verranno esplicitamente consultati potranno inviare le loro osservazioni alla segreteria del Gruppo di lavoro articolo 29 ».

 

Leggi il parere

 

 

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Privacy e Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) I cittadini sapranno quando le vetture circolano nel loro quartiere

« D'ora in poi i cittadini italiani saranno informati della presenza delle "Google cars", i veicoli che circolano nelle città acquisendo immagini fotografiche di luoghi e persone poi pubblicate on line attraverso il servizio Street View.

Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento con il quale ha chiesto a Google di fornire ai cittadini dettagliate notizie sul passaggio delle auto, affinché possano decidere in piena libertà i propri comportamenti ed eventualmente scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini e allontanarsi dai luoghi ripresi. L'Autorità italiana è la prima in Europa ad aver adottato uno specifico provvedimento prescrittivo, che prevede anche sanzioni, nei confronti della società di Mountain View allo scopo di consentire ai cittadini una effettiva e tempestiva informazione.

Le "Google cars" dovranno essere facilmente individuabili, attraverso cartelli o adesivi ben visibili, che indichino in modo inequivocabile che si stanno acquisendo immagini fotografiche per il servizio Street View. Alla società californiana è stato ordinato inoltre di pubblicare sul proprio sito web, tre giorni prima che inizino le riprese, le località visitate dalle vetture di Street View. Per le grandi città sarà necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture. Analogo avviso dovrà essere pubblicato da Google sulle pagine di cronaca locale di almeno due quotidiani e diffuso per mezzo di un'emittente radiofonica locale per ogni regione visitata.

Del tutto insufficienti sono apparse infatti all'Autorità italiana le informazioni che ora Google fornisce ai cittadini, limitate alla sola pubblicazione sul sito della società dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture alcune ore prima del loro passaggio e di un testo contenente informazioni incomplete.

Nel dettare le sue misure, il Garante ha tenuto conto di numerose segnalazioni pervenute all'Autorità da cittadini che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online e ha ritenuto che al trattamento di dati effettuato da Google Street View si debbano applicare le norme del Codice privacy, essendo tale servizio effettuato con strumenti (vetture, impianti fotografici ecc.) situati nel territorio italiano.

Alla società californiana è stato anche imposto di nominare un proprio rappresentante sul territorio italiano al quale possano rivolgersi i cittadini per la tutela dei loro diritti.

Ad ogni inosservanza delle prescrizioni del Garante scatterà una sanzione che può arrivare fino a centottantamila euro ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

Leggi il provvedimento del Garante su IRDoc

 

 

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21 ottobre 2010

Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà Intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni – Edizione 2010/2011

Iusreporter.it segnala:

Corso di perfezionamento
in Diritto e Gestione della Proprietà Intellettuale,
della Concorrenza e delle Comunicazioni
Direttore Prof. Gustavo Ghidini Edizione 2010 ⁄ 2011: Febbraio-Maggio 2011

LUISS Guido Carli

 

Il Corso di Perfezionamento è diretto
a formare esperti in diritto e gestione della proprietà intellettuale, della concorrenza
e delle comunicazioni, in grado
di supportare imprese, studi professionali
ed istituzioni nelle loro attività.
La didattica è orientata a fornire
le nozioni essenziali e a prendere in esame le principali questioni problematiche relative alla gestione dei beni immateriali come fonti di valore, ed alla loro tutela per il perseguimento degli interessi dell’innovazione, dell’identità
e dell’immagine d’impresa, e di una corretta competizione economica.

DOCENTI
Professori e ricercatori universitari, consulenti in proprietà industriale, avvocati esperti dei settori, dirigenti e funzionari di istituzioni ed autorità pubbliche.
Struttttura100 ore in aula teoriche ⁄pratiche.
FREQUENZA Le lezioni si terranno il venerdì (dalle 15 alle 19) ed il sabato (dalle 9 alle 13).
REQUISITI DI ACCESSO
Laurea triennale, laurea magistrale, laurea
di vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario, conseguito all’estero,
e riconosciuto equivalente.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione compilare
e inviare a luiss la domanda di ammissione.
SCADENZA DOMANDE
14 gennaio 2011.
RICONOSCIMENTI La frequenza non inferiore al 70% delle ore
di lezione dà diritto all’acquisizione di 12 CFU (Crediti Formativi Universitari) ed il rilascio
di un Attestato di partecipazione.
Il Corso ha ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il riconoscimento di 24 crediti formativi per la Formazione Professionale.

 

Maggiori informazioni: http://www.luiss.it/postlaurea/proprieta-intellettuale/ 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

L’EFFICACIA PROBATORIA DEI MODULI DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE D’INCIDENTE CONGIUNTAMENTE SOTTOSCRITTI: UNA TORMENTATA QUESTIONE DAGLI EPILOGHI INECCETTABILI

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

La sentenza 13 luglio 2010 n. 16376 della III Sezione civile della Corte di Cassazione riporta all’attenzione la questione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute nei moduli di constatazione amichevole di incidenti stradali (C.A.I.) congiuntamente sottoscritti dai conducenti coinvolti nel sinistro.

Il verdetto della III Sezione, peraltro, non presenta in sé aspetti di particolare interesse in quanto si uniforma pedissequamente al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte con una sentenza del 2006 [1].

La “querelle” giurisprudenziale che il Consesso plenario fu chiamato a dirimere nasce e si perpetua intorno ad una norma dal significato in sé adamantino, che, tuttavia, si è svelata fonte di tormentosi dubbi e di rinnovati problemi sul piano dei riflessi applicativi.

La norma in questione è oggi contenuta nel secondo comma dell’art. 143 del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private (d’ora in avanti CAP), ma è presente nel panorama legislativo italiano sin dagli anni ’70 (naturalmente del secolo passato), introdottavi dall’art. 5 del D.L. 857/1976.

Questo il testo dell’art. 143 CAP (già art. 5 D.L.857/1976), rubricato “Denuncia di sinistro”:

<< 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro>> .

<< 2. Quando il modulo (CAI) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.>>...

 

Leggi l’articolo su IRDoc

 

 

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18 ottobre 2010

Siti web che pubblicano annunci di prostitute: non sempre e' reato - Cass. 26343/2009

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Il titolare di un sito web che pubblica sul sito inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali commette il reato di favoreggiamento della prostituzione purché tale attività sia accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti.

La mera pubblicazione di annunci, non accompagnata da ulteriori attività, quali, nella fattispecie, l'essersi l'imputato interessato alle foto delle donne da pubblicare, l'aver contattato il fotografo per fare delle foto nuove, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici, non è penalmente rilevante.

Ciò in quanto la mera pubblicazione di annunci viene solitamente considerata un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione.


Così la Corte di
Cassazione con la sentenza 18 marzo 2009 n. 26343:

« [...] MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato con riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione. La Corte d'appello ha infatti ritenuto sussistente tale reato perchè l'imputato non si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari nel suo sito web - nel qual caso effettivamente si sarebbe dovuto adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali non si era ritenuto trattarsi di una attività simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerati come un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione - bensì perchè aveva svolto, oltre a quella della mera pubblicazione, una attività ulteriore e diversa, consistente nell'aver cooperato concretamente e dettagliatamente ad allestire la pubblicità delle donne che si offrivano per gli incontri sessuali, al fine evidentemente di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, ed in particolare nell'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, nel contattare il fotografo per fare delle foto nuove, nel fare sottoporre le donne a servizi fotografici erotici. Il Collegio quindi ritiene che non sia censurabile la motivazione con la quale la Corte d'appello ha considerato questa ulteriore attività finalizzata ad agevolare e favorire la prostituzione, facilitando le prostitute a trovare i clienti.

Sono invece fondati i motivi di ricorso relativi ai reati di induzione e sfruttamento della prostituzione. L'imputato infatti è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo B), ossia non solo di favoreggiamento della prostituzione, ma anche di induzione e sfruttamento della prostituzione di numerose donne, per avere procurato loro gli appartamenti in cui prostituirsi, per aver percepito un prezzo o un canone all'atto della cessione, e per essersi fatto consegnare la metà del denaro dalle prostitute.

Orbene, della sussistenza di quest'ultimi comportamenti nella sentenza impugnata non solo non viene indicato alcun elemento di prova ma nemmeno viene fornita una qualche motivazione.

In particolare, quanto all'attività di induzione, la Corte d'appello ha anche omesso di considerare che le persone che richiedevano le inserzioni pubblicitarie già svolgevano l'attività di prostituzione ancor prima di rivolgersi al ricorrente per la pubblicazione degli annunci sui siti web.

Per quanto concerne l'attività di sfruttamento della prostituzione, manca qualsiasi motivazione sul fatto che il [...] si fosse fatto consegnare - così come contestato e ritenuto dalla sentenza impugnata - metà del ricavato della prostituzione e il canone o il prezzo degli appartamenti ceduti. Anzi, anche per quanto concerne il reato di favoreggiamento della prostituzione, manca ogni motivazione sul fatto contestato - e per il quale anche l'imputato è stato condannato - di avere procurato alle donne gli appartamenti dove esercitare l'attività.

La motivazione è inoltre mancane anche sull'esistenza di un eventuale concorso del [...] con gli altri imputati nel compimento delle suddette attività, sebbene in ordine alle stessa una congrua ed adeguata motivazione era sicuramente necessaria, perchè il [...] era stato assolto dall'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata al compimento delle attività delittuose in questione, e ciò in quanto era stato accertato che la sua attività era maggiormente defilata ed era sostanzialmente delimitata al suo lavoro di gestore dei siti web utilizzati per pubblicità delle prostitute. Manca pertanto una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali è stato ritenuto provato che il ricorrente avrebbe concorso consapevolmente nelle suddette singole attività di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (ossia nelle singole induzioni, nelle singole cessioni degli appartamenti, nelle singole riscossioni dei prezzi e nelle singole consegne del ricavato della prostituzione), e ciò evidentemente con una condotta che fosse autonomamente rilevante penalmente, essendo stata esclusa qualsiasi sua condotta di adesione ai fini ed agli scopi dell'associazione per delinquere [...] »

 



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Privacy: al via i lavori preparatori del codice deontologico per le imprese che offrono servizi di informazione commerciale

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy, come si legge nella newsletter dell’Autorità n. 342 del 12 ottobre 2010, con un provvedimento di cui è stato relatore Francesco Pizzetti ha invitato le associazioni di categoria interessate (operatori del settore, imprenditori, consumatori) a fornire il loro contributo in vista dell'adozione del codice che disciplinerà un ambito informativo di particolare rilievo per il sistema economico.

I dati registrati dalle imprese che operano nel settore delle informazioni commerciali, infatti, possono riguardare aspetti organizzativi, finanziari o patrimoniali dell'attività svolta dagli operatori economici, ma possono anche fare riferimento a persone fisiche che svolgono ruoli di particolare responsabilità nelle società.

Il Codice di deontologia e buona condotta dovrà, in particolare, fissare le regole per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione di tali informazioni, individuando anche idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati utilizzati.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice, si legge ancora nella newsletter, sono dunque chiamati a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell'invito formulato a suo tempo dall'Autorità.

Ai fini dell'ammissione ai lavori che porteranno all'adozione del Codice deontologico, il Garante, oltre a valutare la effettiva appartenenza alle categorie interessate alla sottoscrizione del codice, verificherà l'organizzazione e l'articolazione sul territorio dei soggetti che si ritengono rappresentativi, le attività da loro svolte in concreto anche con riferimento alla protezione dei dati personali, il numero dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria.

Comunicazioni e documentazione potranno essere inoltrate, entro il 5 novembre 2010, al Garante per la protezione dei dati personali.




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14 ottobre 2010

Guida breve alla amministrazione di sostegno. Anche con il gratuito patrocinio

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guida breve alla amministrazione di sostegno

Anche con il gratuito patrocinio

avvocatogratis.com

 

dell'Avv. Alberto A. Vigani

 

Scarica la guida

 

 




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ARBITRATION AND THE COURTS: A EURO-MEDITERRANEAN PERSPECTIVE - Milan, 19 November 2010

Milan Chamber of Arbitration

ARBITRATION AND THE COURTS:
A EURO-MEDITERRANEAN PERSPECTIVE
Milan, 19 November 2010

 

WELCOME AND INTRODUCTION
9.00 – 9.30
Opening remarks
FIRST SESSION
9.30 – 11.00
WHO MUST DEFER TO WHOM? PARALLEL ACTIONS IN INTERNATIONAL
ARBITRATION
Moderator: Judith Gill
Panelists:
Abdulhay Sayed
Alexis Mourre
Luca Radicati di Brozolo
Hans Van Houtte
When Should Arbitrators Have Priority to Assess their Own Jurisdiction?
Finding the Right Balance
State Courts and arbitral jurisdiction: a Euro-Mediterranean overview
One year after the EU Green Paper: where is Europe going?
11.00 – 11.15 Coffee break
SECOND SESSION
11.15 – 12.45
ARBITRATIONS INVOLVING STATES AND STATE ENTITIES
Moderator: Guido Tawil
Panelists:
Piero Bernardini
Mohammed Chemloul
Hamzeh Ahmad Haddad
Impact of administrative law on arbitration
Sovereign immunities and the role of courts in assistance of the arbitration
Enforcement of awards against sovereigns and their entities
12.45 – 14.00 Lunch
THIRD SESSION
14.00 – 15.30
COURTS’ SUPPORT TO ARBITRATION
Moderator: Domenico Di Pietro
Panelists:
Karim Hafez
Charles Kaplan
Paolo Michele Patocchi
Ancillary measures (evidentiary, provisional, conservatory): towards
greater efficiency
Arbitral awards and public policy: where are we going?
National Courts support in enforcing investment awards
Arbitrators and courts faced with fraud and corruption
15.30 – 15.45 Coffee break
FOURTH SESSION
15.45 – 17.30
ARBITRAL INSTITUTIONS: A LOOK AT THE FUTURE
Moderator: Nabil El Araby
Panelists:
Stefano Azzali
Teresa Giovannini
Anne Marie Whitesell
Finality of arbitral institutions’ decisions; institutional rulings and State
Courts
Liability of arbitral institution
One Euro-Med Chamber or a network of Arbitral Institutions?
17.30 Closing remarks
Riccardo Luzzatto

Maggiori informazioni

 

 

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11 ottobre 2010

Si riapre il dibattito relativo alla tassazione di proventi derivanti da attivita’ di prostituzione – Cass. 20528/2010

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Si riapre il dibattito relativo alla tassazione di proventi derivanti da attività di prostituzione che, già in sede di approvazione della recente manovra estiva, aveva infiammato le aule del Parlamento per la presentazione di un emendamento in commissione Bilancio al Senato relativo all’adozione di «uno più decreti legislativi volti alla legalizzazione e alla tassazione della prostituzione» applicata «sulla base delle norme riguardanti le libere professioni».

Secondo quanto, infatti, stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 20528 depositata lo scorso 1 ottobre, con riferimento all’attività di prostituzione “non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che, pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”.

Secondo l’orientamento della Cassazione fino ad oggi espresso, la provenienza illecita dei redditi derivanti da attività di prostituzione, assimilata all'assunzione di “obblighi di fare, non fare o promettere", non costituiva causa di neutralizzazione del relativo valore economico e, di conseguenza, non escludeva la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico.

Va ricordato, infatti, che secondo il dettato dell’art. 5 del codice civile, gli atti di disposizione del proprio corpo – tra i quali è riconducibile l’esercizio della prostituzione - sono vietati quando siano altrimenti contrari al buon costume.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 prevede che i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo siano imponibili qualora compresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del TUIR, determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

Il successivo articolo 36, comma 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, intervenendo nuovamente sull’argomento, ha interpretato la citata disposizione “nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

Con la sentenza esaminata, la Suprema Corte ha fatto un ulteriore passo in avanti, superando la questione relativa alla liceità o meno della provenienza degli introiti da “meretricio” e individuando, invece, la ratio della tassazione di tali proventi nell’essere questi, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, espressione di una attività economica dove, a fronte di una prestazione, si ha una controprestazione monetaria e, dunque, riconducendo il fondamento normativo di tale imposizione nell'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva.

Licia Gulotta

 

 







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Mediazione civile: anche il CNF esprime dubbi sull'esclusione delle procedure telematiche

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Tra le anticipazioni che circolano circa la prossima emanazione da parte del Ministero della Giustizia dell'atteso regolamento previsto dal decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, vi è anche quella secondo cui rimarrebbe esclusa la possibilità, da parte dell'organismo di mediazione, di utilizzare solo il canale telematico per lo svolgimento della procedura.

Tale esclusione, ove confermata, come già rilevato, a parere dello scrivente si porrebbe in contrasto con diverse previsioni, sia italiane che europee, che invece negli ultimi anni hanno inteso favorire, per ottime ragioni, le procedure conciliative on-line, soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico e i consumatori.

La "stravaganza" della scelta del Ministero è stata rilevata anche dal CNF, con il documento inviato all'ufficio legislativo di via Arenula lo scorso 6 ottobre.

Infatti, come si legge nel comunicato diffuso dal CNF:

« Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in "maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr"; oltretutto, senza "copertura" della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni "stravaganti". Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva "l'assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l'opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti". Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria ».



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Note legali

07 ottobre 2010

Direttore di giornale on line e moderatore di blog e forum non rispondono dei contenuti per omesso controllo: sentenza Cass. pen. 35511/2010

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Con la sentenza n. 35511/2010 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che:

- bisogna riconoscere lo assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e in particolare rispetto alla stampa

- perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi dell'art. 1 della legge 47/1948), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza:

a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius),

b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)

- l'art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 sul commercio elettronico chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non ex art. 57 cod.pen.)

- qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso (tranne, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum

- l'omesso controllo ex art. 57 cod.pen. non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo

- né con la legge 7 marzo 2001 n. 62 sull'editoria, né con il D. Lsvo 70/2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cod.pen. dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on-line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo 70/2003)

- allo stato, dunque, "il sistema" non prevede lo punibilità ai sensi dell'art. 57 cod.pen. (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on-line

- risultano d'altra parte pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art. 57 cod.pen. al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale responsabilità non esiste)


Si legge nella sentenza:

« L'art. 57 cp punisce, come è noto, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite lo pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. Il codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità (art. 595 comma III cp.) e l'art. 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite lo "carta stampata". La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione "storica" della norma.


In dottrina e in giurisprudenza si è comunque discusso circa la estensibilità del concetto di stampa, appunto agli altri mezzi di comunicazione. E così una risalente pronunzia (ASN 198900259-RV 180713) ha escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato lo videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall'art. 1 della legge 47/48.


D'altra parte, è noto che la giurisprudenza ha concordemente negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 cp (cfr, ad es. ASN 200834717-RV 240687; ASN 199601291-RV 205281), stante lo diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (fa stampa, da un lato, lo radiotelevisione dall'altro) e lo vigenza nel diritto penale del principio di tassatività.


Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda lo assimilabilità di internet (rectius del suo "prodotto") al concetto di stampato.


L'orientamento prevalente in dottrina è stato negativo, atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).


Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche lo pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono "stampabili": sì pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo "schermata".


E se è pur vero che la "stampa" -normativamente intesa-ha certamente a oggetto, come si é premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi -e anche questo si è anticipato- di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.


Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione "domestica" di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto "al pubblico" e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).


Bisogna pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa.


D'altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.


Ad abundantiam si può ricordare che l'art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).


Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.


Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.

Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se fosse stato d'accordo con l'autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo.


Ma -è del tutto evidente- in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.


Al [...], tuttavia, è stato contestato il delitto colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595 cp.


Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.


Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa).


Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art 57 cp al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale responsabilità non esiste), dall'altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto.


Invero, né con la legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo).


Allo stato, dunque, "il sistema" non prevede lo punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line ».

 

Leggi il testo completo della sentenza su Computerlaw

 

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OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI: DAL CNF LA RICHIESTA DI UNA LEGGINA URGENTE PER EVITARE LE IMPROCEDIBILITA’ DI MASSA

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) 06/10/2010 - L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)

Roma. « Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) 06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.

Roma. « Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento “mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it




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04 ottobre 2010

Guida breve alla Separazione ed al Divorzio con il gratuito patrocinio

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guida breve
alla Separazione
ed al Divorzio
con il
gratuito patrocinio
avvocatogratis.com

dell’Avv. Alberto A. Vigani

 

1
La separazione dei coniugi ed il divorzio

La difesa è un diritto di tutti,
anche quando finisce il matrimonio!
Istruzioni per l'uso
Caro amico,
dopo il matrimonio spesso, troppo spesso, segue la separazione dei
coniugi. Se la vicenda umana è di una semplicità spietata,
diversamente si deve dire del lato giuridico dell'evento.
Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve
guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali
che disciplinano la materia, fornendo così uno strumento operativo
con cui orientarsi.
A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo, ho
voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le
risposte date alle domande più frequenti che i clienti più spesso mi
rivolgono.
Che cosa non trovi in questo manuale
Come molti fra quelli che scrivono, avrei voluto predisporre un
manuale che, esaminando ogni singola fattispecie dell'argomento,
si possa ricordare come la “summa” sulla materia. Puoi pensare a
titoloni come “Il Manuale aggiornato per la separazione senza


2
La separazione dei coniugi ed il divorzio

problemi” o “Tutto sulla separazione ed il Divorzio per i non addetti
ai lavori".
Ma sarebbe stato un errore. Non Ti sarebbe servito a nulla!
Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una
forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un
bravo professionista in poche pagine: e, con quell'approccio, avrei
anche falsato i Tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare
per eccesso di fiducia.
Non Ti ripropongo, quindi, un manuale di centinaia di pagine,
difficile da leggere anche per avvocati e professori (ce ne sono già
tanti sul mercato -come quelli che io mi sono letto- e stanno bene
lì, dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno
lavorare per Te).
Per questa ragione ho scritto solo una agevole, breve guida,
comprensibile a tutti e di estesa utilità.
Che cosa trovi in questo manuale
Questo è un prontuario utile per attivare la tua difesa tecnica e per
orientarti velocemente in una materia complessa, ricca di
prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.
Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire la Tua
separazione o il Tuo divorzio ma, senz'altro, vi troverai tutto quello
che serve per iniziare ad organizzare la Tua difesa assistita da un
avvocato, magari abilitato al gratuito patrocinio.
Diffida perciò di chi Ti racconterà che in una manciata di pagine si
può condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una
disciplina che è il punto di incontro di Diritto Civile, Diritto
Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto processuale penale etc.
Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e
porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che
possono pregiudicare il buon esito della Tua separazione o il Tuo
divorzio.
Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente
qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia
guida, quest'ultima Ti servirà anche per scegliere l'avvocato giusto

3
La separazione dei coniugi ed il divorzio

per T e e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare .
Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari
sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta
partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo
può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con
esso interagiscono e concorrono.
Per questo motivo ricorda che l'assistenza di un legale può essere
richiesta anche con il “Patrocinio a spese dello Stato”, in tutti quei
casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge
che sono spiegati nella “Guida breve al Gratuito Patrocinio” che
puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) cliccando QUI.
Buona lettura!

 

Scarica la guida

 

 





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Guida breve per l'accesso al gratuito patrocinio

Diritto (Copyright immagine xlucas) Guida breve
per l'accesso al
gratuito patrocinio
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dell’Avv. Alberto A. Vigani

 

1
Il patrocinio a spese dello stato

La difesa è un diritto di tutti
Tutti hanno diritto alla difesa
Istruzioni per l'uso
Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale si chieda come fare quando
non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso. Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa
possono fare.
In questi casi è importante conoscere l'esistenza del gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese
dello Stato, di quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e le modalità per
ottenerlo.
Per questa ragione ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso la risposta alle
domande dei clienti che più spesso vengono poste.
Che cosa non trovi in questo manuale
Avrei davvero desiderato scrivere che qui c'è tutto per gestire l'esercizio al tuo diritto alla difesa. Hai
presente quelle frasi roboanti “La guida definitiva al gratuito patrocinio” oppure “Il gratuito patrocinio
nel cassetto: tutto per gestire il processo”.
Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare
la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: con quell'approccio avrei anche falsato i
tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.
Non voglio tuttavia riproporre un manuale di centinaia di pagine, completo e difficile da leggere per i
non addetti ai lavori: ce ne sono già altri sul mercato (come quelli che io mi sono letto) e stanno bene lì
dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per te.

2
Il patrocinio a spese dello stato

Che cosa trovi in questo manuale
Ho pensato a questo manuale come ad un prontuario per attivare la tua difesa e per accedere
velocemente all'ammissione al “Patrocinio a spese dello stato” con tutti gli elementi essenziali per
orientarti in una materia fatta di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.
Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire il tuo processo ma, senz'altro, troverai tutto quello
che serve per iniziare ad organizzare la tua difesa assistita da un avvocato abilitato al gratuito
patrocinio.
Diffida perciò di chi ti racconterà che in una manciata di pagine si possa condensare tutto il sapere
necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Penale, Diritto Civile,
Diritto processuale penale, Diritto Processuale Civile, Esecuzione civile, Diritto Tributario, Diritto
amministrativo, Diritto processuale amministrativo etc.
Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte
giuste senza commettere errori che possano pregiudicare il buon esito del tuo processo. Come avrai
già intuito, tutto questo servirà a scegliere l'avvocato giusto per te ed a fare assieme a lui i passi
necessari senza sbagliare.
Alla fine del manuale ho inserito anche due facsimile di domanda di ammissione: una per il patrocinio
nel processo civile ed una per il patrocinio nel processo penale.
Detto questo, buona lettura!


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