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30 settembre 2010

Mediazione civile: il parere – favorevole con osservazioni – del Consiglio di Stato (adunanza 20/09/2010)

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Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 03640/2010

OGGETTO:

Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

 

Leggi il testo del parere su IRDoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy e articoli giornalistici pubblicati sul Web: vietata la diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) « [...] nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona devono essere osservate particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"); art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007, del 6 dicembre 2007, del 5 marzo 2008 rispettivamente doc. web nn. 1064770, 1225898, 1478083, 1478059 e 1523741); considerato, in particolare, che il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale (art. 10 del codice di deontologia cit.);

[...] la diffusione delle generalità dei soggetti interessati, (seppur con la predetta, successiva, indicazione dell'iniziale del nome di battesimo), sebbene riferita a notizie di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici e altre manifestazioni del pensiero, tenuto conto, in particolare, sia del generale principio della non eccedenza del dato oggetto del trattamento rispetto alle finalità per le quali lo stesso è raccolto e trattato (art. 11, lett d) del Codice), sia del principio dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" richiamato nell'art. 137 comma 3 del Codice, nonché negli artt. 5, 6, e 8, comma 1, del menzionato codice di deontologia;

[...] la diffusione nell'articolo in esame dei dati personali delle persone decedute con le predette modalità, sebbene riferita ad episodi che potevano essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, ha determinato e determina una violazione della sfera di riservatezza, del decoro e della dignità delle stesse [...] »

Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 01/07/2010 [doc. web n. 1738303]

 

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Note legali

27 settembre 2010

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: IL CNF APPROVA IL REGOLAMENTO

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) 24/09/2010 - Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011

Roma. « Il Consiglio nazionale forense ha approvato oggi il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.
Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf. Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa.
Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.
Esse sono:
1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3) Diritto commerciale
4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5) Diritto industriale
6) Diritto della concorrenza
7) Diritto tributario
8) Diritto amministrativo
9) Diritto della navigazione
10) Diritto dell’Unione europea
11) Diritto penale
Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.
Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.
Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.
Associazioni fra avvocati specialisti. Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense. Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.
Scuole e corsi di specializzazione. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.
Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio. Entrata in vigore. Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011.
Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis. »

 

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile: Camecon – Camera di mediazione per la conciliazione – Valorizzare il ricorso alla conciliazione utilizzando le moderne tecnologie

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Iusreporter.it e guidamediazionecivile.it segnalano

La Camera di mediazione per la conciliazione (CAMECON) è un organismo privato, iscritto al n. 109 del registro degli organismi di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, che si pone l’obiettivo di valorizzare il ricorso alla conciliazione, come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, utilizzando le moderne tecnologie.

Le principali peculiarità, che contraddistinguono l'organismo rispetto agli altri che sono sorti o che stanno sorgendo, sono la totale trasparenza nell'assegnazione delle controversie, che avviene sulla base di graduatoria pubblica aggiornata in tempo reale secondo parametri predeterminati, e la possibilità di effettuare la conciliazione in via telematica, oltre che in presenza, secondo opzione delle parti in conflitto.

Ciascun soggetto identificato sul sito di Camecon avrà la possibilità di inserire e gestire direttamente le proprie controversie e quelle dei propri clienti o datori di lavoro, con accesso diretto al fascicolo telematico della singola procedura.

 

Si segnala inoltre che l’organismo sta attualmente selezionando conciliatori, formatori ed esperti su tutto il territorio nazionale a fini di collaborazione.

 

Per avere maggiori informazioni sull’organismo di conciliazione Camecon e la procedura di mediazione da esso gestita, sulla ricerca in corso di conciliatori, formatori ed esperti, clicca qui

 

A cura di Giuseppe Briganti, avvocato e conciliatore

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Segnalazione aggiornata alla data di pubblicazione sulla base delle informazioni fornite dall’organismo di conciliazione

23 settembre 2010

Comunicazioni captate su reti wi-fi: il Garante privacy ordina a Google Street View il blocco dei dati e trasmette gli atti alla magistratura

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy, come si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità il 21 settembre 2010, ha imposto a Google di bloccare qualsiasi trattamento sui cosiddetti "payload data" captati dalle vetture di Street View, e ha inviato gli atti all'autorità giudiziaria perché valuti gli eventuali profili penali derivanti dalla raccolta di questo tipo di dati.

L'Autorità aveva avviato un'istruttoria nei confronti di Google nel maggio di quest'anno quando era venuta a conoscenza della circostanza che le "Google car", girando sul territorio italiano, oltre a raccogliere immagini avevano anche "catturato" a partire dall'aprile 2008, tramite appositi software, frammenti di comunicazioni elettroniche - i "payload data" appunto - trasmesse da utenti che utilizzavano reti Wi-Fi non protette.

Nel corso del procedimento Google, fornendo i riscontri richiesti dal Garante, ha confermato la raccolta dei dati durante il passaggio delle vetture di Street View, specificando tuttavia che essa era avvenuta erroneamente e che i dati raccolti erano comunque talmente frammentati da non per poter essere considerate informazioni personali. Secondo le dichiarazioni delle società, i dati sono attualmente conservati su server negli Stati Uniti e non sono mai stati utilizzati, né comunicati a terzi.

Ad avviso dell'Autorità italiana, invece, una tale raccolta di informazioni, essendo stata effettuata in modo sistematico e per un considerevole periodo di tempo (fino al maggio 2010), comporta la concreta possibilità che alcune delle informazioni "catturate" abbiano natura di dati personali: consentano cioè di risalire a persone identificate o identificabili. Google, pertanto, potrebbe aver compiuto un grave illecito, violando non solo il Codice privacy, ma anche alcune norme del codice penale, come quelle che puniscono le intercettazioni fraudolente di comunicazioni effettuate su un sistema informatico o telematico (art.617-quater) e l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di "apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere" comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico" (art.617-quinquies).

Alla luce di tutto ciò, il Garante privacy, si legge ancora nel comunicato, ha ritenuto di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria perché accerti gli eventuali illeciti penali che possono configurarsi. Considerato inoltre che i "payload data" possono costituire elementi di prova delle eventuali violazioni che spetterà alla magistratura valutare, il Garante ha ritenuto di conseguenza che essi non debbano essere cancellati dai server nei quali sono conservati e ne ha disposto il blocco, imponendo a Google di sospendere qualunque trattamento.



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20 settembre 2010

Settembre 2010: Iusreporter.it, ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie, compie 9 anni!

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Iusreporter.it. Ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie

Iusreporter.it e il suo curatore ringraziano tutti gli utenti, che in questi anni hanno reso il sito uno dei più importanti punti di riferimento per la ricerca giuridica on-line e il diritto delle nuove tecnologie 

Tra le novità dell’ultimo anno, ricordiamo

diritto*internet, il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge: informazioni e notizie sul diritto delle nuove tecnologie; risposte a quesiti, consulenza e assistenza legale

guidamediazionecivile.it, la guida on-line sul nuovo istituto della mediazione in materia civile e commerciale: informazioni e notizie, normativa, la guida breve gratuita sul decreto legislativo 28/2010, segnalazioni dei migliori corsi di formazione ecc.

 

 

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Mediazione civile: il Consiglio di Stato boccia lo schema di regolamento predisposto dal Ministro della Giustizia su organismi di mediazione, enti di formazione e indennita’ spettanti agli organismi

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CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 26 agosto 2010

N. della Sezione: 3640/2010

 

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

 

La Sezione

Vista la relazione n. 3/1/2-27 in data 02 agosto 2010, con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Presidente Giancarlo Coraggio;

PREMESSO

Il regolamento in esame dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, il quale ha previsto che gli organismi di mediazione delle controversie, nelle materie di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, disciplinato secondo i criteri e modalità di iscrizione poste con regolamento ministeriale, con il quale sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

La stessa norma prevede inoltre che il regolamento disciplini anche le indennità spettanti per tale attività.

L’Amministrazione illustra il contenuto dei 21 articoli, di cui si compone il regolamento.

CONSIDERATO

1. Come si è precisato in premessa, con il d. lgs. n. 28 del 2010 è stata posta la disciplina “ in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

In particolare il capo III°, all’articolo 16, nel disciplinare i nuovi “organismi di mediazione”, stabilisce che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia e deputati a gestire il procedimento di mediazione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, per determinare criteri e modalità di iscrizione nel registro, emana un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.[//]

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che l’organismo di mediazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositi presso il Ministero della giustizia il proprio “regolamento di procedura”, con l’obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni al quale debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma del successivo articolo 39.

Gli articoli successivi del capo dettano disposizioni in materia di “risorse, regime tributario ed indennità” spettanti agli organismi in questione rinviando per questi ultimi al regolamento ministeriale su indicato; inoltre disciplinano la costituzione di organismi presso i tribunali, gli ordini professionali e le camere di commercio.

In attuazione del disposto del comma 2 dell’art. 38 l’Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame che si occupa sia del registro e delle relative iscrizioni sia delle indennità.

2. La normativa legislativa e quella regolamentare di attuazione, nel disciplinare in termini generali l’innovativo ed importante istituto della mediazione, si inseriscono in un quadro legislativo alquanto complesso e in particolare trovano il loro più diretto precedente nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (articolo 38) e nei decreti ministeriali di attuazione del 23 luglio 2004 n. 222 (per il registro) e n. 223 (per le indennità).

E va al riguardo rilevato che, pur essendo la nuova e la vecchia disciplina per la massima parte coincidenti, lo schema di regolamento trasmesso si discosta in più punti dai regolamenti precedenti.

3. Su tutto ciò tace la relazione trasmessa dall’Amministrazione, che limitandosi ad una pedissequa descrizione dell’articolato, non si fa carico dei rapporti fra le due discipline, delle esperienze maturate nella vigenza della precedente, nonché dei motivi che hanno indotto ad introdurre modifiche non marginali.

A ciò si aggiunga che anche per quel che riguarda la coerenza fra la normativa primaria e quella secondaria non si è ritenuto di dover fornire indicazioni e chiarimenti.

4. Le carenze menzionate sono presumibilmente anche la conseguenza della mancata effettuazione sia della verifica di impatto della regolazione precedente sia dell’analisi di impatto della nuova, imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione.

Tali carenze istruttorie, in alcun modo giustificate specie nel caso in esame, impediscono anche sul piano formale l’espressione del parere.

5. Scendendo comunque all’esame dello schema, la Sezione deve rilevare che si impongono approfondimenti sui seguenti profili.

A) Come si è anticipato, la norma primaria prevede che “gli enti pubblici o privati… sono abilitati a costituire organismi deputati….a gestire il procedimento di mediazione”, e che questi ultimi sono iscritti nel registro: il regolamento, al contrario, nelle definizioni (art. 1, lett. f) identifica gli enti come organismi al pari delle loro “articolazioni” senza ulteriori specificazioni. Contraddittoriamente poi, nella disciplina delle iscrizioni, il termine “organismo” è riferito – a quanto sembra – a quest’ultima fattispecie. Nel prosieguo dello schema, infine, si parla solo di organismi costituiti da enti.

Va inoltre rilevato che sotto questo aspetto lo schema si differenzia anche dal decreto n. 222 del 2004, che prevede appunto l’iscrizione degli organismi e non degli enti.

Risulta evidente la necessità di un coordinamento delle disposizioni in questione.

B) Ammesso che si dimostri la possibilità di una iscrizione degli enti, va chiarito se si tratti di soggetti preesistenti ovvero costituiti ad hoc.

Nel primo caso non si vede come enti nati evidentemente con altri scopi possano riconvertirsi nel loro complesso in “organismi di mediazione”: non sembra dunque che si possa fare a meno di costituire strutture deputate a tale funzione, ma in tal caso sarebbero queste ultime gli “organismi” di legge.

Nel secondo caso si pone lo stesso problema di ammissibilità della figura sollevato a suo tempo dal Consiglio di Stato nel parere 3064/2004 e risolto favorevolmente - sia pure in difformità dal parere stesso – nell’articolo 4, c. 1 del regolamento n. 222: ora al contrario se ne tace.

C) Se gli organismi sono articolazioni interne di enti (e questa è certamente l’ipotesi tipo dalla normativa primaria) occorre definire il rapporto con l’ente stesso dal punto di vista strutturale e finanziario in modo da garantire l’autonomia formale e sostanziale dell’”articolazione”.

Questi aspetti, anzi, dovrebbero costituire l’oggetto fondamentale della disciplina, ciò che non può certo dirsi della formulazione proposta.

Che poi si voglia altresì fissare dei requisiti minimi degli enti a cui appartengono gli organismi, può essere utile ma ciò non sopperirebbe comunque alla carenza suindicata..

D) Ben diversa è l’ipotesi in cui siano gli organismi stessi ad essere entificati (ipotesi, come già accennato, prevista espressamente nel decreto n. 222 contro il parere del Consiglio di Stato): in questo caso occorre definirne specificamente i requisiti strutturali e finanziari minimi.

E) Anche per quel che riguarda i “formatori” di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo, la normativa regolamentare (articolo 17 e ss.) presenta profili di problematicità in ordine all’aspetto soggettivo.

Anzitutto lo schema parla in un primo momento di “enti di formazione” (questa volta coerentemente con il regolamento n. 222), successivamente fa riferimento anche ad “organismi” da questi costituiti (con ciò innovando): ancora una volta, peraltro, non viene fornito alcun chiarimento sulla logica delle scelte effettuate e delle esperienze pregresse.

Rimangono in particolare le seguenti problematicità:

1) perchè si è ritenuto di escludere strutture di formazione che facciano capo a persone fisiche ovvero a figure soggettive prive di personalità giuridica;

2) se gli enti in questione debbano essere preesistenti ovvero possano essere costituiti ad hoc: in tal caso sembra irragionevole disciplinarne i requisiti unitariamente – ad es. – a quelli delle università;

3) nel caso degli “organismi”, quale sia il rapporto strutturale e finanziario con gli enti di appartenenza, rapporto che nel prosieguo dell’articolo 18 è totalmente trascurato.

6. Si prospettano inoltre le ulteriori problematiche specifiche.

a) E’ opportuno approfondire la compatibilità della funzione di mediatore con quella di pubblico dipendente (la si riconosce implicitamente nell’articolo 6, comma 4).

b) Nella disciplina del regolamento di procedura non si fa cenno ad una possibile sospensione nel periodo feriale, del termine di 15 giorni previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, fermo naturalmente quello finale di 40 giorni.

c) Ai sensi del comma 13 dell’articolo 16 “gli organismi diversi da quelli costituiti da enti di diritto pubblico interno (rectius “enti pubblici”) possono liberamente stabilire gli importi ….” delle indennità. Nel decreto legislativo, al contrario, (articolo 17, comma 4, lett. b) si prevede l’approvazione delle tabelle.

d) I requisiti professionali dei formatori appaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero molto ristretto di soggetti.

7. Cogliendo l’occasione degli approfondimenti richiesti, si proceda anche ad una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si pensi fra l’altro all’abuso del verbo servile “dovere”).

P.Q.M.

Rinvia l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori disposti.

Il Presidente ed estensore

Giancarlo Coraggio

Il Segretario di Adunanza

Massimo Meli

 

Fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it

 

 

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Mediazione civile: escluse le procedure (solo) telematiche?!

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Tra le anticipazioni che circolano in questi giorni circa la prossima emanazione da parte del Ministero della Giustizia dell’atteso regolamento previsto dal decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, vi è anche quella secondo cui rimarrebbe esclusa la possibilità, da parte dell’organismo di mediazione, di utilizzare solo il canale telematico per lo svolgimento della procedura.

Tale esclusione, ove confermata, a parere dello scrivente si porrebbe in contrasto con diverse previsioni, sia italiane che europee, che invece negli ultimi anni hanno inteso favorire, per ottime ragioni, le procedure conciliative on-line, soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico e i consumatori.


Innanzitutto, si ricorda che è lo stesso d.lgs. 28/2010 (art. 3) a prevedere che la procedura di composizione extragiudiziale possa svolgersi anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo di mediazione (senza distinguere se “in tutto” o “in parte”). Il regolamento dell’organismo di mediazione dovrà in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’art. 9 del decreto. Specifica l’art. 16 del d.lgs. 28/2010 che nel regolamento dell’organismo di mediazione devono essere previste, fermo quanto stabilito dal medesimo provvedimento, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

Con specifico riguardo alla composizione delle controversie nel commercio elettronico, l’art. 19 del decreto legislativo 70/2003 stabilisce che, in caso di lite, al prestatore e al destinatario del servizio della società dell’informazione è riconosciuto il potere di adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti anche per via telematica.

L’art. 19 di cui sopra costituisce attuazione in Italia della corrispondente disposizione della direttiva 2000/31/CE (art. 17), secondo cui:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.

3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell’informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico”.


Si ricorda inoltre che, con riferimento ai consumatori, il Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) prevede espressamente che nei rapporti tra consumatore e professionista le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica (art. 141).


La raccomandazione europea 2001/310 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo - concernente gli organi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo i quali si adoperano per risolvere la lite facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo - afferma del resto chiaramente, con specifico riferimento all’e-commerce (considerando 6) quanto segue:

“Il commercio elettronico facilita le transazioni transfrontaliere tra le aziende e i consumatori. Tali transazioni hanno spesso un valore esiguo e che quindi la risoluzione di qualsiasi controversia deve essere semplice, rapida e poco onerosa. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di composizione delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti e andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti”.


Escludere, con riferimento in particolare a liti quali quelle del commercio elettronico B2C, spesso caratterizzate dal modesto valore economico, oltre che da elementi di internazionalità, la possibilità di usufruire di procedure di mediazione che si svolgono (interamente) on-line, non andrebbe di certo a vantaggio di una “semplice, rapida e poco onerosa” risoluzione della controversia.

Per un approfondimento sulla mediazione on-line si rimanda a G. Briganti, Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico B2C, con particolare riferimento alla mediazione on-line, di prossima pubblicazione.



Avvocato Giuseppe Briganti,
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16 settembre 2010

Concorsi on-line e web radio: lo stop del Garante privacy alla profilazione occulta

Diritto (Copyright immagine woodsy) Il Garante privacy, come si legge nella newsletter dell'Autorità n. 341 del 10 settembre 2010, è recentemente intervenuto per vietare la profilazione occulta degli ascoltatori che si registrano sui siti delle web radio per pubblicare video, foto, brani musicali e partecipare a concorsi a premi on-line, votando i contenuti preferiti.

Con il provvedimento del 22 luglio 2010 il Garante ha infatti vietato a una società che gestisce i siti web di quattro emittenti radiofoniche a livello nazionale il trattamento dei dati personali degli ascoltatori raccolti in modo illecito.

Ciò a seguito di accertamenti ispettivi avviati dall'Autorità nei confronti di società che effettuano concorsi a premi on-line, dai quali erano emerse una serie di criticità, tra cui l'uso senza consenso dei dati degli iscritti alle community. Le informazioni, si legge ancora nella newsletter, venivano utilizzate dalla società in particolare per studiare i loro gusti e le loro abitudini.

Nei form di registrazione presenti sui siti delle quattro emittenti, che gli utenti dovevano compilare per partecipare ai concorsi e registrarsi alle community, era presente un'unica casella, barrando la quale si autorizzava l'uso dei dati per diversi scopi: per la fornitura del servizio, per il trasferimento dei propri dati a tutte le società appartenenti al gruppo, per l'invio di comunicazioni commerciali e per le operazioni di profiling.

In proposito il Garante ricorda che la normativa sulla privacy stabilisce invece che il consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono infatti essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine ad ogni trattamento dei propri dati.

Non solo: nel modulo di registrazione mancava anche l'indicazione dei soggetti ai quali i dati degli utenti sarebbero stati comunicati, informazione invece espressamente richiesta dal Codice privacy.

Nel vietare il trattamento dei dati, con il provvedimento in parola, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, il Garante ha quindi prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione, con l'obbligo di garantire agli utenti la possibilità di prestare consensi differenziati, nonché di modificare l'informativa, indicando chiaramente le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati.


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La riforma del Codice della proprieta’ industriale: decreto legislativo 131/2010

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com)Queste le principali novità introdotte (fonte: Ministero dello sviluppo economico):

  • Biotecnologie: valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44. In questo modo il prelievo di materiale non autorizzato verrà sanzionato con nuove norme. Non sono brevettabili, specifica il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana
  • Università e Sistema della ricerca: via libera alle università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca. Per premiare la capacità inventiva dei singoli ricercatori è stata tuttavia prevista l'attribuzione del diritto sull'invenzione ai ricercatori stessi, qualora l'università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto. Ciò consentirà di incrementare le possibilità di sfruttamento industriale degli esiti della ricerca pubblica
  • Utilizzo di un marchio da parte dei Comuni: possibilità per i Comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio
  • Semplificazione delle procedure: adempimenti amministrativi più semplici per cittadini o imprese che intendano ottenere un titolo di Proprietà Industriale. Le facilitazioni riguarderanno in prima istanza la traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e la possibilità per un singolo di depositare un brevetto in comunione e nell'interesse di più soggetti
  • Ampliamento dei confini delle applicazioni brevettabili: sarà brevettabile il materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo.



DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante  il
codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 23 luglio 2009, n. 99
(G.U. 192 del 18/08/2010 - Suppl. Ordinario n. 195)

 

Leggi il provvedimento su IRDoc
 





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13 settembre 2010

Il Garante privacy vara il piano ispettivo per il secondo semestre 2010: carte di credito, anagrafe dei Comuni, marketing sotto la lente dell’Autorità

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) « Carte di credito, l'anagrafe dei Comuni, le banche dati a fini di marketing, gli enti previdenziali. Sono questi alcuni dei delicati settori interessati dall'attività di accertamento del piano di ispezioni varato dal Garante privacy per il secondo semestre 2010. Il piano prevede, sia nel settore pubblico che in quello privato, specifici controlli anche riguardo all'adozione delle misure di sicurezza, all'informativa da fornire ai cittadini, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificare al Garante nei casi stabiliti l'attivazione di una banca dati. Di particolare rilevanza l'attività di verifica programmata nei confronti dei trattamenti dei dati dei cittadini effettuati dai Comuni a fini di anagrafe della popolazione residente e delle misure di protezione adottate, anche allo scopo di individuare standard tecnologici di sicurezza da prescrivere a tutte le amministrazioni comunali. Gli ispettori del Garante svolgeranno inoltre accertamenti sul corretto uso da parte delle imprese private di una particolare categoria di dati personali, quelli biometrici (come le impronte digitali).

Oltre 250 gli accertamenti ispettivi previsti che verranno svolti anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno, come di consueto, quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.

Un primo bilancio sull'attività ispettiva relativa al primo semestre del 2010 mostra, intanto, che l'attività svolta di concerto con la Guardia di finanza ha riguardato 224 attività ispettive ed avviato 269 procedimenti sanzionatori. 40 sono state le segnalazioni all'Autorità giudiziaria. Sono stati riscossi oltre 2.500.000 euro, dei quali 115.000 relativi alla mancata adozione di misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e aziende, e circa 1.540.000 relativi a mancata o inidonea informativa sia nel settore pubblico che privato.

Sul fronte sanzioni è da sottolineare come, dall'inizio di quest'anno, sono già 5 i casi nei quali il Garante ha contestato la sanzione aggravata per aver commesso più violazioni in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni. Le sanzioni hanno riguardato società che hanno ceduto illecitamente banche dati contenenti informazioni su milioni di cittadini ad altre aziende per l'attività di marketing anche telefonico. Le violazioni hanno determinato anche l'adozione di provvedimenti inibitori e, in qualche caso, la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica. I procedimenti sanzionatori, tuttora in corso, prevedono la possibilità di applicare una sanzione tra un minimo di cinquantamila e un massimo di trecentomila ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 341 del 10 settembre 2010

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI – Nuove edizioni autunno 2010 – Concilia srl

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano i corsi di formazione di Concilia srl
Nuove edizioni autunno 2010
Segnalazione aggiornata alla data di pubblicazione in base alle informazioni fornite dall'ente di formazione, unico responsabile del corso

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI DI CONTROVERSIE CIVILI, COMMERCIALI, SOCIETARIE, BANCARIE E FINANZIARIE
ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCILIA S.r.l. è primaria società accreditata dal Ministero della Giustizia, con provvedimento del Direttore Generale Dipartimento Affari Giustizia del 31 Gennaio 2007, quale ente abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori che, in base a quanto previsto dal D.M. 222/04 e dal D.Lgs. 5/03, devono essere formati seguendo un corso di almeno 40 ore di cui: almeno 32 ore di corso base in conciliazione e 4 ore per la valutazione e almeno 8 ore di specializzazione.
Il corso di formazione, in forza dell’accreditamento di CONCILIA srl, per coloro che hanno gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, soddisfa appieno i requisiti prescritti dal Ministero della Giustizia per l’intero percorso formativo per i conciliatori di cui al Decreto 24 luglio 2006 della Direzione Generale della Giustizia Civile, in esecuzione del DM n° 222/2004. Al termine delle ore di frequenza, previo superamento della valutazione finale di 4 ore, verrà rilasciato idoneo attestato comprovante la partecipazione e frequenza dell’intero percorso formativo.

40 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER 5 GIORNI
Orari:
1°, 2° e 3°giorno: ore 9,30-13,00 e 15,00-19,30;
4° giorno: ore 9,30-13,30 e 15,30-19,30;
5° giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-18,30.

Ogni edizione di corso e’ a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti come da standard del Ministero della Giustizia

RICHIESTI CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI

LE LEZIONI DEL CORSO SARANNO INTEGRATE CON LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI DI CUI AL D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 53 DEL 5 MARZO 2010.

IMPORTANTE: I CORSI DI FORMAZIONE PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI “CONCILIA” SONO VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI ANCHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 28/2010, SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. IL TITOLO CONSEGUITO DI “CONCILIATORE PROFESSIONISTA” E’ L’UNICO TITOLO AD OGGI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E VALIDO SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE, IN QUANTO IL D. LGS. 28/2010 CITATO, ESPRESSAMENTE PREVEDE L’APPLICAZIONE DEI PREVIGENTI DD. MM. 222/04 E 223/04, SINO ALL’EMANAZIONE DI NUOVI DD. MM. DI ATTUAZIONE. LE ATTUALI NORMATIVE NON PREVEDONO ANCORA CORSI PER “MEDIATORI PROFESSIONISTI”

La quota di partecipazione all’intero percorso formativo è di € 1.100,00 (millecento/00) +
IVA 20%

MODULI INTEGRATIVI:
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL’EMANANDO DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. N.28 DEL 2010, CON IL QUALE VERRANNO DISCIPLINATI I REQUISITI DEI MEDIATORI PROFESSIONISTI E LA LORO FORMAZIONE, POTREBBERO ESSERE RICHIESTI DEI MODULI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI. IN TAL CASO, CONCILIA SRL PROVVEDERÀ ALLA PREDISPOSIZIONE DEI MODULI INTEGRATIVI AL COSTO DI EURO 300 + IVA PER OGNI MODULO AGGIUNTIVO DI 4 ORE.

DATE E LUOGHI DELLE EDIZIONI DEL CORSO:
MILANO: 24, 25, 30 settembre e 1, 2 ottobre 2010 HOTEL RAFFAELLO (Viale Certosa 108, Milano)
ROMA: 8, 9, 14, 15, 16 ottobre 2010 HOTEL ROYAL SANTINA (Via Marsala, 22, Roma)
CAGLIARI: 8, 9, 14, 15, 16 ottobre 2010 HOTEL REGINA MARGHERITA (Viale Regina Margherita, 44, Cagliari)
GENOVA: 15, 16, 21, 22, 23 ottobre 2010 HOTEL BRISTOL PALACE (Via XX Settembre, 34, Genova)
BARI: 29, 30 ottobre e 4, 5, 6 novembre 2010 HOTEL IN FASE DI PUBBLICAZIONE
OLBIA: 29, 30 ottobre e 4, 5, 6 novembre 2010 MBC - MEETING & BUSINESS CENTER (Aeroporto “Olbia Costa Smeralda”)
VERONA: 22, 23, 28, 29, 30 ottobre 2010 HOTEL BAGLIONI (Piazza S. Anastasia, 4, Verona)
NAPOLI: 5, 6, 11, 12, 13 novembre 2010 HOTEL ROYAL CONTINENTAL (Via Partenope, 38-44)
FIRENZE: 5, 6, 11, 12, 13 novembre 2010 HOTEL LONDRA (Via Jacopo da Diacceto, 18 - Vicino Stazione S. M. Novella)
REGGIO CALABRIA: 19, 20, 25, 26, 27 novembre 2010 HOTEL IN FASE DI PUBBLICAZIONE
LECCE: 29, 30 ottobre e 4, 5, 6 novembre 2010 HOTEL IN FASE DI PUBBLICAZIONE

A BREVE ALTRE CITTA’ IN PROGRAMMAZIONE!


Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e il modulo di iscrizione manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando il modulo disponibile cliccando qui - dopo aver letto l’informativa sulla privacy - e specificando il tuo interesse per i corsi dell'ente "Concilia srl" tramite l'apposita casella




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09 settembre 2010

Televisioni, nuove tecnologie ed IP – Convegno - Pavia, 1 e 2 ottobre 2010

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) Iusreporter.it segnala:

Televisioni,
nuove tecnologie
ed IP

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di giurisprudenza
XIX incontro di diritto industriale
venerdì - sabato 1 e 2 ottobre 2010
Aula Volta dell’Università
Strada Nuova, 65 – Pavia

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli
avvocati di Pavia, con 9 crediti formativi

 

Venerdì 1 ottobre 2010 ore 10.00
I - I mercati
saluti delle autorità
presiede
Roberto Pardolesi, professore ordinario nell’Università LUISS di
Roma
relazioni di
Michele Grillo, professore ordinario nell’Università Cattolica
di Milano I mercati
Cristoforo Osti, professore ordinario nell’Università del Salento
Gli obblighi di contrarre
Cristina Schepisi, professore associato nell’Università “Parthenope”
di Napoli Gli aiuti di stato
Giovanni De Cristofaro, professore ordinario nell’Università
di Ferrara Gli aff ollamenti pubblicitari
Carlo Emanuele Mayr, professore associato nell’Università di Ferrara
Sistemi di blocco della pubblicità
Marco Lamandini, professore ordinario nell’Università di Bologna
Le collecting societies

Venerdì 1 ottobre 2010 ore 15.00
II - Il diritto d’autore
presiede
Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario dell’Università di Pavia
relazioni di
Giovanni Guglielmetti, professore straordinario nell’Università
di Milano Bicocca Il diritto di comunicazione e messa a disposizione
del pubblico
Rosaria Romano, professore associato nell’Università G. d’Annunzio
di Chieti-Pescara Il diritto di riproduzione
Elisabetta Loff redo, professore ordinario nell’Università di Cagliari
I compensi per copia privata
Ugo Patroni Griffi , professore straordinario nell’Università di Bari
Il diritto di distribuzione
Chiara Alvisi, professore associato nell’Università di Bologna
I compensi ex artt. 46bis e 84 l.a.
Alessandro Cogo, dottore di ricerca (Università di Pavia e Monaco)
I diritti residuali
Luigi Mansani, professore ordinario nell’Università di Parma
Messa on line di user e usi consentiti

Sabato 2 ottobre 2010 ore 10.00
III - Contratti e responsabilità
presiede
Paolo Spada, professore ordinario nell’Università la Sapienza
di Roma
relazioni di
Carmelita Camardi, professore ordinario nell’Università Ca’ Foscari
di Venezia Il contratto trasporto canali
Alberto Maria Benedetti, professore associato nell’Università
di Genova Il contratto licenza canali
Matteo De Poli, professore associato nell’Università di Padova
Il contratto di pay TV
Andrea Ottolia, dottore di ricerca (Università di Berkeley, USA)
Privacy e diritti IP
Giusella Finocchiaro, professore ordinario nell’Università di Bologna
Il fi ltering
Antonio Albanese, professore associato nell’Università Cattolica
di Milano La responsabilità della mere conduit
Anna Genovese, professore ordinario nell’Università di Verona
La responsabilità dell’hosting provider

 

Segreteria organizzativa del convegno:

CM Srl
tel. 02 833991 - fax 02 83399200





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Stalking: anche l’invio di messaggi e filmati su Facebook puo’ integrare il reato

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Una sentenza della Cassazione include le condotte attuate tramite Facebook tra quelle idonee a configurare il reato di stalking (“Atti persecutori”).

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30/08/2010 n. 32404:

« [...] All'indagato è stato contestato il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ("Atti persecutori") nei confronti di [...] (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di [...], nuovo fidanzato della [...]

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall'art. 612 bis c.p..

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la [...], fine che il [...] non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell'ufficio dove la [...] prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della [...] (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell'indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall'avere trasmesso il [...], tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall'avere avvicinato la [...],che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l'intenzione di picchiare l'uomo. Il [...] aveva anche inviato presso l'ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno [...] l'indagato aveva indirizzato al [...], nuovo compagno della [...], una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il [...] aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza [...] ».

 

Il testo della sentenza su Altalex

 

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07 settembre 2010

Mediazione civile: APPROFONDIMENTI SULLA SOTTOSCRIZIONE DAVANTI A PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) APPROFONDIMENTI SULLA

SOTTOSCRIZIONE DAVANTI A PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO

L’approfondimento in esame, riguarda l’art.11 del d.lgs., n.28/2010, nella parte in cui si legge che “Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art.2643 cc., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Posta così, la disposizione non chiarisce se, ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione anche del mediatore deve apporsi davanti al pubblico ufficiale autorizzato (notaio, art. 2703 cc. e anche funzionari pubblici, nel caso sia parte la p.a.). Sennonché, l’atto di cui trattasi non è un semplice accordo tra parti private che lo sottoscrivono, bensì un processo verbale, rilasciato ai sensi di legge, dal cui procedimento emerge che tra i soggetti, da esso interessati, figura anche il mediatore. Costui, infatti, è dentro il contratto con le parti in lite e ai sensi dell’art. 2230 cc. si offre, ad esse, per la prestazione di un’opera intellettuale, da cui emana un’obbligazione a svolgere detta attività ai fini del diritto al compenso. E vi è di più, poiché la legge, previa omologazione giudiziaria, rende alle conciliazioni stragiudiziali del tipo in esame, anche l’efficacia di titolo esecutivo, sembra utile sottolineare che, il titolo in parola, nel caso di specie, altro non è che il processo verbale sottoscritto anche dal mediatore.

Mi chiedo, allora, se, nel silenzio della norma, poiché il verbale si chiude con la certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti e controfirmata soltanto dal mediatore, per aversi l’autenticazione del medesimo, il notaio dovrebbe semplicemente riprodurre in atto pubblico il contenuto del verbale che, è appena il caso di sottolineare dovrà contenere le firme di tutti i soggetti della procedura presenti, vale a dire, delle parti e del mediatore. Risultato: un duplicato del procedimento di mediazione. Speriamo bene in futuro.

14.08.2010 Dott. Martino Pasquale



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La Commissione europea invita a risparmiare tempo e denaro nella risoluzione delle controversie transfrontaliere grazie alla mediazione

Europa (Copyright immagine svilen001) La Commissione europea ha ribadito con un comunicato del 20 agosto 2010 il potenziale delle norme UE vigenti in materia di mediazione nelle controversie transfrontaliere e ha ricordato agli Stati membri che l'efficacia di tali disposizioni dipende esclusivamente dalla loro attuazione a livello nazionale.

« Risolvere le controversie ricorrendo al giudice non solo è lungo e costoso, ma può anche rovinare proficui rapporti commerciali. Nelle controversie transfrontaliere la situazione è complicata dalla diversità delle legislazioni e giurisdizioni nazionali e da aspetti pratici come i costi e la lingua. La risoluzione alternativa delle controversie attraverso mediatori imparziali può far fronte a tali problemi e contribuire a soluzioni costruttive. Sono però necessari mediatori qualificati e norme chiare su cui entrambe le parti possano fare affidamento. La mediazione transfrontaliera è più delicata, in quanto deve tenere conto di culture imprenditoriali diverse e le parti devono poter contare su norme comuni. Per questo motivo le norme UE sulla mediazione sono entrate in vigore nel maggio 2008 e vanno attuate entro maggio 2011. Esse creano garanzie giuridiche per la mediazione e ne assicurano la qualità tramite codici di condotta e la formazione dei mediatori. Ad oggi quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione l'attuazione nel diritto interno delle norme UE sulla mediazione.

"Queste misure UE sono molto importanti perché promuovono un accesso alternativo e aggiuntivo alla giustizia nella vita quotidiana. I sistemi giudiziari consentono ai cittadini di far valere i loro diritti. L'accesso effettivo alla giustizia è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I cittadini e le imprese non dovrebbero rinunciare ai loro diritti semplicemente perché per loro è difficile ricorrere alla giustizia o perché i procedimenti giudiziari costano troppo, sono troppo lenti o richiedono troppa burocrazia", ha dichiarato Viviane Reding, Commissaria europea per la Giustizia. "Esorto gli Stati membri ad essere ambiziosi nell'attuare rapidamente le norme UE sulla mediazione: il minimo richiesto è consentire che le controversie transfrontaliere possano essere composte in via amichevole. Ma perché fermarsi qui? Perché non prevedere le stesse misure a livello nazionale? Alla fine sono i cittadini e le imprese, le società e le economie e lo stesso sistema giuridico a trarne vantaggi".

La direttiva UE sulla mediazione si applica quando due parti coinvolte in una controversia transfrontaliera concordano volontariamente di risolvere la lite ricorrendo ad un mediatore imparziale. Gli Stati membri devono garantire che gli accordi risultanti dalla mediazione possano essere resi esecutivi. Stando a un recente studio finanziato dall'UE, non usare la mediazione fa aumentare i tempi medi di 331 - 446 giorni nell'UE, con spese legali aggiuntive che vanno dai 12 471 ai 13 738 euro per causa.

La mediazione può risolvere i problemi che sorgono tra imprese, datori di lavoro e dipendenti, locatori e locatari o tra familiari, consentendo al loro rapporto di continuare e perfino di rafforzarsi costruttivamente, risultato questo non sempre raggiungibile in via giudiziale. La risoluzione stragiudiziale permette ai sistemi giudiziari di risparmiare risorse e può potenzialmente ridurre le spese legali. Grazie alla possibilità di comporre le controversie online la mediazione a distanza diventa sempre più accessibile. Quello che manca sono norme transfrontaliere che diano alle parti certezza quanto al processo di mediazione e all'esecutività dell'accordo raggiunto.

Un elemento fondamentale della mediazione è la fiducia nel processo, soprattutto quando le parti vengono da paesi diversi. Le norme UE incoraggiano quindi gli Stati membri a prevedere controlli della qualità, a elaborare codici di condotta e a fornire formazioni ai mediatori, in modo da garantire un sistema di mediazione efficace. Un gruppo di parti interessate ha elaborato con l'assistenza della Commissione europea un codice europeo di condotta per mediatori che è stato presentato il 2 luglio 2004. Tale codice stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire. Si tratta di principi in materia di competenza, nomina e onorari dei mediatori, promozione dei loro servizi, indipendenza e imparzialità dei mediatori, accordo e riservatezza.

L'elenco delle organizzazioni che hanno sottoscritto il codice è pubblicato all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Se la mediazione risulta infruttuosa, le parti possono sempre adire un organo giurisdizionale.

La Commissione si aspetta che entro maggio 2011 ventisei Stati membri abbiano attuato tali norme UE (la Danimarca ha scelto di non applicarle in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati). Ad oggi quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione di aver attuato tali norme. Inoltre, la Lituania e la Slovacchia hanno notificato i nomi degli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi transfrontalieri risultanti dalla mediazione.

Sebbene nella maggior parte degli Stati membri fossero in vigore norme analoghe già prima dell'adozione della direttiva sulla mediazione, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il 21 maggio 2011 le disposizioni adottate per attuarla (che devono specificamente menzionare la direttiva). Alcuni paesi dispongono già di norme sulla mediazione in determinati settori; ad esempio l'Irlanda e la Danimarca per i rapporti di lavoro, laFinlandia per le controversie dei consumatori, la Svezia per gli incidenti stradali e la Francia e l'Irlanda per il diritto di famiglia. Il Portogallo prevede programmi di formazione per i mediatori dal 2001.

Gli Stati membri sono tenuti a fornire le informazioni sugli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi risultanti dalla mediazione in una data anteriore (21 novembre 2010), in modo che la Commissione possa pubblicarle e aiutare così i cittadini e le imprese ad usare la mediazione ».

 

Fonte: http://europa.eu

 

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02 settembre 2010

CORSO DI PERFEZIONAMENTO sul tema ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING DELLO STUDIO LEGALE – Roma, ottobre 2010

Iusreporter.it segnala:

L’Associazione degli Avvocati Romani,

presenta

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

sul tema

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING DELLO STUDIO LEGALE


Roma, 19 e 20 Ottobre 2010

Ore 09.30 - 17.30

Palazzo Malaspina

Via Maria Cristina n. 2

Con il patrocinio di

LRQA Italy
Lloyd's Register Quality Assurance Italy


MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2010

ore 9,30- 17,30

Programma dei lavori

Ore 09.30 - registrazione dei partecipanti

Ore 09,45 – CONSEGNA MATERIALE DIDATTICO

Ore 10.00 – SALUTO INTRODUTTIVO

Avv. Mauro Vaglio – Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma e Delegato della Cassa Forense

Ore 10,30 Avv. Giovanna Stumpo, Esperta in organizzazione, qualità e management dello Studio Legale

Orientare gli Studi legali verso la qualità: profili teorico pratico applicativi dello standard ISO alla specificità legale

Ore 13.00 Pausa Pranzo

Ore 15,00 Dott. Enrico Memmo, Sales Manager Northern Italy & Commercial Training Manager - LRQA

Dall’organizzazione dello Studio alla certificazione di qualità: come conseguire un prezioso strumento di differenziazione e competitività sul mercato

Ore 16,00 Avv. Michele Sprovieri – Studio Legale Ferraro- Giove e Associati, certificato UNI EN ISO 9001: 2008

Il valore aggiunto che deriva allo Studio dal percorso ISO e dalla certificazione di qualità - testimonianza

Ore 16,45 Avv. Matteo Santini, Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani

La certificazione di qualità nel disposto del Codice deontologico forense

Ore 17.00

Chiusura dei lavori, spazio aperto alle domande

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2010

ore 9,30- 17,30

Programma dei lavori

Ore 09.30 - registrazione dei partecipanti

Ore 09,45 – CONSEGNA MATERIALE DIDATTICO

Ore 10.00 Avv. Matteo Santini

La comunicazione ed il web marketing dello studio legale

Ore 12.30 Pausa Pranzo

Ore 14.30 Avv. Mauro Vaglio

Avvocati e pubblicità: comportamenti leciti e limitazioni imposte dal codice deontologico (teoria e casi pratici)

Ore 16.00 Avv. Fabrizio Bruni, Presidente dell’Associazione degli Avvocati Romani



Info:
www.associazionedegliavvocatiromani.it




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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

USOBOLLO IL GESTIONALE DELLO STUDIO LEGALE

Iusreporter.it segnala:

Thumbnail via WebSnapr: http://www.usobollo.itUSOBOLLO IL GESTIONALE DELLO STUDIO LEGALE
(www.usobollo.it)


Usobollo è un software gestionale completo, facile ed intuitivo sviluppato per lo studio Legale.
E' un programma completo, facile e soprattutto gratuito.
Con UB si può gestire in maniera professionale lo studio Legale senza dover ricorrere a fogli excel, appunti sparsi, rubriche cartacee e senza spendere nulla.
UsoBollo è il gestionale ideale per l'organizzazione ed il mantenimento dello Studio Legale sia singolo che associato.
Il progetto è in continuo sviluppo e, la sua modularità consente di installare soltanto le funzioni realmente utilizzate eliminando in tal modo tutto ciò che gli altri programmi hanno di superfluo
Usobollo viene distribuito nella sua nversione BASIC (sia Desktop che Web Version) in maniera gratuita e totalemente funzionante mentre i moduli aggiuntivi hanno un costo simbolico e di recupero spese di sviluppo.
E' possibile acquistare invece una versione PORTABLE USB che è preconfigurata e preinstallata su penna USB.
Questa ultima versione è completa di tutti i moduli aggiuntivi ed ha un costo accessibile.
Usobollo ha una serie di caratteristiche che rendono la gestione dello Studio estremamente facile ad esempio il sistema dei codici QR (implementato su tutte le versioni di Usobollo) consente di avere la scheda della pratica sempre sotto controllo semplicemente inquadrando il codice QR presente sulla copertina della pratica con la fotocamera di uno Smart Phone o di un IPHONE.
Tutte le caratteristiche, una versione dimostrativa e la versione scaricabile possono essere trovate sul sito www.usobollo.it

 

www.usobollo.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Gratuito patrocinio: segnalazione sito www.avvocatogratis.com

Iusreporter.it segnala:

Legge (Copyright immagine dynamix) Il gratuito patrocinio è concepito come una conquista di civiltà giuridica: per offrire un aiuto all'accesso all'assistenza legale gratuita esiste www.avvocatogratis.com

Il binomio "gratuito patrocinio" e tutela delle fasce deboli è spesso una contraddizione di stato: infatti, l’istituto del gratuito patrocinio è stato sinora scarsamente promosso dallo Stato, che lo ha reso di difficile attuazione e divulgazione, tanto da essere utilizzato da una percentuale inverosimilmente bassa di cittadini aventi diritto. Questo nonostante il patrocinio a spese dello stato (avvocato gratis per i bisognosi) garantisca a coloro che non ne hanno i mezzi reddituali la difesa in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Proprio per consentire un supporto all'ammissione al gratuito patrocinio a tutti coloro che ne hanno bisogno lo Staff di www.avvocatogratis.com cura e gestisce l'omonimo blog dove si può trovare tutto quello che serve per orientarsi nella materia.


Il sito mette a disposizione dell'utenza sia i riferimenti normativi che recensioni e commenti su singole tematiche processuali di grande diffusione ed interesse: è così possibile reperire sia il testo integrale della legge sul patrocinio a spese dello stato che un fac-simile della domanda di ammissione al patrocinio sia in sede penale sia in sede civile, per procedimenti civili amministrativi e contabili.

Per dare un servizio che dimostra l'efficienza del volontariato è predisposto per gli interessati anche un elenco aggiornato di avvocati abilitati al gratuito patrocinio che hanno dato la loro disponibilità ad offrire assistenza con l'ausilio dell'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato. Per garantire la facilità di consultazione gli avvocati sono indicati per provincia di appartenenza con specificata l'abilitazione al processo civile, penale o amministrativo.

Oltre a quanto già citato si possono scaricare dal sito una serie di utili guide brevi che illustrano la disciplina di alcune tematiche importanti per decine di migliaia di persone con annesse tutte le istruzioni per fruire anche in quell'ambito del gratuito patrocinio. All'incirca ogni mese viene pubblicata una nuova guida: ad oggi si possono downloadare
la “Guida Breve all'ammissione al Gratuito Patrocinio”;
la “Guida Breve alla Separazione dei Coniugi con il Gratuito Patrocinio”;
la “Guida Breve al divorzio dei Coniugi con il Gratuito Patrocinio”;
la “Guida Breve al licenziamento ed all'impugnativa con il Gratuito Patrocinio”;
la “Guida Breve al recupero crediti di lavoro con il Gratuito Patrocinio”.

Al fine di garantire la massima conoscenza dell'istituto del gratuito patrocinio tutte le pubblicazioni del sito sono rilasciate in Creative Commons. In questo modo chiunque può ripubblicare le guide e collaborare alla miglior diffusione di un istituto concepito per essere uno strumento di difesa dei deboli contro i poteri forti: tutti hanno diritto alla miglior difesa.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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