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28 luglio 2010

La nuova disciplina della mediazione in materia civile-commerciale - I video (webdieci.com)

Iusreporter.it segnala:

Treviso, 20 aprile 2010
Sala Conferenze, Camera di Commercio di Treviso
Programma
Interventi di saluto
Federico Tessari - Video
Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Presidente di Curia Mercatorum
Giovanni Schiavon - Video
Presidente del Tribunale di Treviso
Introduzione ai lavori
Marco D'Eredità, Moderatore - Video
Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso e Direttore di Curia Mercatorum
Le novità introdotte dal legislatore sull'istituto della "mediazione finalizzata alla conciliazione"
Massimo Renzi - Video: 1° Parte - 2° Parte
Avvocato in Bologna, Mediatore e ricercatore presso l'Associazione Equilibrio & RC di Bologna.
La conciliazione: una procedura snella ed efficace per la risoluzione stragiudiziale dei conflitti
Ana Uzqueda - Video: 1° Parte - 2° Parte
Avvocato e conciliatrice internazionale, Direttrice didattica dell'Associazione Equilibrio & RC di Bologna, Docente di...

I video del convegno al link



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Normattiva - Il portale della legge vigente - IRlink

Iusreporter.it segnala:

"il portale della legge vigente
Normattiva è un nuovo servizio che lo Stato italiano fornisce ai cittadini. Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.
Normattiva è il frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - in collaborazione con la Corte di Cassazione - curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all'alimentazione della correlata Banca Dati.
Normattiva, infatti, è anche un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente..."

Al link



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Il commercio elettronico e la conclusione del contratto on-line: il d.lgs. n. 70/2003 (diritto.it)

Iusreporter.it segnala:

Il commercio elettronico e la conclusione del contratto on-line: il d.lgs. n. 70/2003
Aspetti giuridici e risvolti pratici della contrattazione digitale a seguito del d.lgs. n. 70/2003

Barca Alessandro

"La diffusione e lo sviluppo dell'e-commerce è naturalmente legata alla diffusione del collegamento ad Internet. Il commercio elettronico rappresenta anzi la scommessa in funzione della quale si sono ridisegnate le politiche e le strutture stesse della Rete..."

Al link


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

C’era una volta un castello, un castello chiamato eBay – Tribunale di Messina, provvedimento del 6 luglio 2010 ex art. 700 c.p.c.

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Iusreporter.it - Documenti

“C’era una volta un castello, un castello chiamato eBay.
E c’erano una volta gli ebayers, circa 5 milioni, che frequentavano il maniero, animandolo quotidianamente con aste, vendite dirette e perché no, anche qualche truffa. C’era infine il diritto (quello italiano), relegato per anni alle mansioni più scomode e umilianti di quel castello, ridotto a semplice sguattero della community. Poco o per nulla indispensabile alla sua vita e tirato prevalentemente in ballo (alias applicato) quando l’ebayer di turno alzava troppo il gomito e iniziava a truffare qualche decina o centinaio di frequentatori del castello…
Ciononostante, il tempo scorreva giulivo su eBay, il suo nome era ormai divenuto una forte attrazione per molti viandanti e le sue qualità (e le sue pecche) riecheggiavano nei quattro angoli del regno del Web.
Insomma, tutti o quasi vivevano felici e contenti, fino a che un bel giorno, da una terra lontana, arrivò un cavaliere...”


Potrei continuare ad allietare e incuriosire i lettori con questa singolare e metaforica narrazione, raccogliendo probabilmente il sorriso e il plauso di chi, per passione o per lavoro, vive la propria quotidianità sul noto portale di e-commerce, e aspetta da tempo, troppo tempo, qualche pronuncia giudiziaria italiana che faccia luce sui tanti aspetti critici del mondo delle aste online.
L’importanza del provvedimento che in questa sede mi appresto a recensire, tuttavia, è tale da richiedere un serio e doveroso commento. Ragion per cui, mettiamo da parte fate e incantesimi e vediamo cosa è accaduto recentemente in Sicilia.

Con provvedimento del 6 luglio scorso, il giudice delegato del Tribunale di Messina, dott. Orifici, ha ordinato a eBay Europe S.à.r.l. di riattivare l’account della società messinese Arcapel S.r.l., specializzata nell’import-export di vari prodotti, condannando tra l’altro il colosso delle aste online alle spese del procedimento d’urgenza.
Interessanti le principali argomentazioni alla base del provvedimento cautelare (pubblicato originariamente da www.eBayabuse.com), frutto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società siciliana che, nel gennaio scorso, nonostante lo status di PowerSeller e un punteggio di feedback sostanzialmente cristallino, si è vista letteralmente chiudere le porte da eBay.it, dopo due commenti negativi su un totale di 449 giudizi ricevuti dai vari utenti.

Il G.D., riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha rilevato taluni aspetti nella contrattazione tra eBay e la propria utenza civilisticamente illeciti. In particolare quello relativo alla condotta contrattuale di eBay, ritenuta dal giudice responsabile della sospensione fin troppo arbitraria e illegittima dell’account della ricorrente. Un’esclusione dalla piattaforma nei fatti a tempo indeterminato e tale da arrecare un serio pregiudizio economico all’ebayer, senza che vi fosse alla base una grave violazione delle regole del sito.

Quest’ultimo aspetto è indubbiamente meritevole di attenzione, si legge infatti nell’ordinanza:
“[…]
Rilevato che la sospensione dell’account, operata peraltro a tempo indeterminato, può certamente essere equiparata, alla luce degli effetti prodotti dalla stessa, alla risoluzione per inadempimento del venditore;
Considerato, in punto di fatto, che la condotta della parte contrattuale può determinare la risoluzione del contratto solo se essa si connoti quale di particolare gravità, secondo quanto disposto in tema dalle norme sulla risoluzione contenute nel codice civile;
Rilevato che pertanto, affinchè si possa procedere alla sospensione dell’account, è necessario l’accertamento del presupposto di un grave inadempimento del debitore, sotto il profilo della gravità della violazione o del numero delle condotte non conformi alle regole contrattuali;
Rilevato che l’attribuzione all’hoster di un potere di decidere, anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e la sospensione dell’account, attribuirebbe in realtà allo stesso un potere di recedere unilateralmente dal rapporto, clausola da considerarsi certamente vessatoria, e bisognevole quindi di specifica approvazione (non appare applicabile al caso di specie la normativa sulla tutela del consumatore);
[…]”


E’ il caso di dire che qualcuno ha fatto capire a eBay che con gli accounts e le attività di taluni merchants vanno fatte le dovute valutazioni prima di intervenire, e ciò con buona pace di tutti quei venditori che da qualche tempo lamentano le c.d. sospensioni facili da parte del sito d’aste.
Il rilievo fatto poi in merito al potere per l’auction provider di recedere unilateralmente dal contratto concluso con l’utenza e la mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., è sintomatico dell’impugnabilità di talune clausole contenute nel “contrattone” (alias l’Accordo per gli utenti), a cui devono necessariamente aderire tutti coloro che intendono registrarsi al sito.
Clausole come quelle su responsabilità, manleva, risarcimento e foro competente che formano un allegro trenino vessatorio, senza tralasciare altre aspetti che ictu oculi creerebbero nei fatti uno squilibrio contrattuale tra le parti e alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali andrebbero pertanto approfonditi.

A corollario di tutto non si dimentichi che quando l’ebayer è un consumatore (ovvero agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale), ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) le clausole vessatorie per non essere nulle devono essere oggetto di “trattativa individuale”, che è cosa ben diversa e più articolata della semplice approvazione per iscritto. E che, quando la clausola limita l’esperibilità da parte del consumatore di azioni per inadempimento, è nulla in ogni caso, trattativa o meno che vi sia.

Altro aspetto di rilevo del provvedimento è quello concernente la carenza di legittimazione passiva e l’erronea indicazione di eBay Italia S.r.l. quale controparte contrattuale e destinataria del procedimento d’urgenza.
Sebbene dal testo della pronuncia non siano chiare le argomentazioni poste alla base di tale scelta, il G.D. pur ritenendo inammissibile il ricorso verso eBay Italia, ha rilevato che la chiamata in giudizio di quest’ultima -tra l’altro già oggetto di un’eccezione sollevata da eBay in altri procedimenti nel nostro Paese- appare del tutto giustificata compensandone persino le spese legali.

Purtroppo, non avendo contezza diretta degli atti di causa, non è possibile esaminare in questa sede tutte le argomentazioni alla base della scelta della ricorrente, ma val la pena ugualmente fare una una piccola precisazione.
Vero è che nella pagina principale dell’Accordo per gli utenti è indicato chiaramente che “parte contrattuale di coloro che risiedono all'interno dell'Unione Europea è eBay Europe S.à.r.l”, tuttavia, intestataria del dominio italiano www.ebay.it è eBay Italia S.r.l., e il ruolo esatto di quest’ultima non è generalmente noto.
Non tutti sanno, infatti, che il ruolo di eBay Italia S.r.l. è di semplice assistenza e consulenza nel settore marketing e pubblicità per il nostro Paese di eBay Europe.

Il problema della carenza di legittimazione passiva, tuttavia, presenta anche un altro risvolto: quello di natura squisitamente procedurale legato agli adempimenti necessari per la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a soggetti residenti in altro Stato UE, di cui al Regolamento CE 1393/2007. Iter da percorrere per l’azione contro eBay Europe e che, ove consentita ex lege, non renderebbe di certo agevole l’iniziativa giudiziaria del singolo utente, costretto ad avvalersi del supporto di uno studio legale con un minimo di esperienza in materia.

In chiusura, un altro punto importante dell’ordinanza è quello in cui viene riconosciuta l’importanza della stessa eBay per chi opera nell’e-commerce, e nel procedimento in oggetto ritenuta addirittura “indispensabile” ai fini della sopravvivenza della ricorrente, a nulla rilevando che quest’ultima fosse titolare di altri siti Internet.
E’ un aspetto che indubbiamente fa riflettere e che mette ancora una volta il dito nella piaga delle lacune normative italiane in materia di aste online, del ruolo e della responsabilità di chi gestisce queste ultime.

Un portale di aste online, in particolare nella struttura e funzionalità di eBay, come ho già evidenziato in passato, non può godere delle immunità responsabilistiche di cui alla Direttiva 2000/31/CE e del D.Lgs. 70/2003 di attuazione.
La circostanza che percepisca duplici ricavi dalle sue aste (a titolo di tariffa di inserzione e commissione sul valore finale), che utilizzi -imponendolo in alcuni casi- il suo sistema di pagamento PayPal con ulteriori ricavi sui pagamenti, che abbia un team finalizzato alle investigazioni sulle aste, che predisponga un apposito “Spazio soluzioni” con tanto di ruolo attivo per la risoluzione dei contrasti tra venditori e acquirenti, unitamente a tanti altri aspetti sui quali potrei scrivere un articolo a parte, non le permettono nei fatti di “ricucirsi” il ruolo passivo e di terzo estraneo previsto dalla nota direttiva sull’e-commerce.
E neanche a volerlo, nei giorni scorsi in Francia, la Corte d'Appello di Reims ha confermato la sentenza di primo grado nel procedimento tra eBay e l’azienda francese di moda Hermès, riconoscendo la copevolezza del sito d’aste nella vendita di articoli contraffatti sulla sua piattaforma ed escludendola esplicitamente, proprio in ragione dei molteplici aspetti della sua attività, dal novero dei providers di cui alla Direttiva 2000/31/CE.

L’ordinanza in esame offrirebbe ulteriori spunti di riflessione giuridica, tuttavia, la mancanza nel testo di dettagli esplicativi e ricostruttivi delle argomentazioni delle parti (in particolare sul punto relativo all’ammissibilità del provvedimento che impone obblighi di fare infungibili) precludono l’aggiunta di ulteriori rilevanti commenti.

Pronuncia a parte, quel che a mio parere è ormai certo e non sottovalutabile, è il grado di insofferenza generalizzata nel Web tra gli ebayers e allo stesso tempo il ruolo che eBay ha ormai assunto nell’e-commerce mondiale, una posizione a cui vanno indubbiamente riconosciuti meriti e onori, ma che proprio per questo non può privarsi degli oneri. Al giorno d’oggi, infatti, sono già in molti i venditori che hanno trasferito totalmente la loro attività online e la chiusura non ponderata di un account può mettere in ginocchio l’economia di un’azienda o di un’intera famiglia.


Avv. Rocco Gianluca Massa
Titolare Studio Legale Massa - www.legalemassa.eu
Responsabile www.intertraders.eu







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22 luglio 2010

Marchio d'impresa: quali sono le limitazioni del diritto di marchio?

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) L'art. 21 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) prevede in proposito che i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Sempre secondo il richiamato art. 21, è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.


Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

luglio 2010


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Invio di e-mail pubblicitarie e spamming: quali le regole nel caso di banche dati acquisite da terzi?

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) In data 29 maggio 2003, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di spamming effettuato tramite posta elettronica con un provvedimento di carattere generale.

Con il provvedimento generale l'Autorità ha inteso, con riferimento al quadro giuridico previgente, "indicare le misure che gli operatori del settore devono adottare al fine di conformarsi alla disciplina generale sull'uso dei dati personali, specie nel settore delle comunicazioni".


Per quanto riguarda "Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati", nel provvedimento si legge quanto segue.

In alcuni casi portati all'attenzione del Garante, l'invio di messaggi pubblicitari era stato effettuato, per conto di terzi committenti, da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati.

Tali società, da considerarsi titolari o contitolari del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati, sono, secondo il Garante, tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le relative finalità.

Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia stabilita fuori dell'Unione europea.

Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari.

In questi casi, secondo l'Autorità, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati oggi nell'art. 13 del Codice della privacy, comprensivi di un riferimento di luogo - e non solo di posta elettronica - presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.




Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
luglio 2010


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Diritto d'autore, marchi e brevetti - vendita e promozione, a fini fraudolenti, di parti di apparati (splitter o splitty) per decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (www.avvocatoandreani.it)

Iusreporter.it segnala questa sentenza:

Diritto d'autore, marchi e brevetti - vendita e promozione, a fini fraudolenti, di parti di apparati (splitter o splitty) per decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato


Corte di Cassazione - Sentenza n. 25385 udienza del 11 maggio 2010 - depositata il 5 luglio 2010 - (Terza Sezione Penale, Presidente Ernesto Lupo, Relatore Giulio Sarno)

Al link

15 luglio 2010

I giovani avvocati italiani: aspirazioni e disagi (CNF)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) 09/07/2010 - Una ricerca condotta dall’Osservatorio giovani istituito presso il Consiglio nazionale forense svela aspirazioni e disagi dei legali nati dopo il 1971 per capirne le aspettative e individuare strade per sviluppare la professione

Roma. Scelgono la professione perché hanno una predilezione per il diritto e certo non pensano di guadagnare laute cifre. Considerano fattori di successo la formazione e il training post-lauream ma sono delusi da una concorrenza che reputano spesso sleale. Vorrebbero più correttezza professionale e un ruolo più incisivo degli Ordini sul controllo deontologico. Vorrebbero anche il numero chiuso all’università. Privatamente sono forti con le tecnologie ma in studio l’informatica è negletta né utilizzano il web come vetrina professionale. Piuttosto, per crescere professionalmente puntano sull’associazionismo e sul marketing. Difendono le tariffe ma applicano ai clienti il sistema misto (tariffario più forfait). E alla fine si dichiarano delusi dalla professione.

Ecco lo spaccato dei giovani legali, rilevato dalla ricerca “Giovani avvocati, così altrove o altrimenti”, prima indagine dell’Osservatorio permanente giovani avvocati creato su iniziativa del Consiglio nazionale forense con la collaborazione di Aiga e LexExpo. I risultati della ricerca sono stati presentati oggi a Casamassima (Bari), presso l’Aula Magna Università Lum Jean Monnet, alle ore 10,00.

Al convegno sono intervenuti il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa; il consigliere coordinatore del gruppo giovani Cnf e ispiratore della ricerca, Giovanni D’Innella, i curatori della ricerca. “Con questa indagine, il Consiglio ha voluto acquisire dati rilevanti ai fini della valutazione delle iniziative che, accanto a quelle già perseguite e a quelle in fase di allestimento, si dovrebbero proporre nel programma degli anni a venire”, ha anticipato Guido Alpa. “La prima preoccupazione del Consiglio è stata la qualificazione professionale della categoria; la seconda verificare le modalità con cui i giovani sono inseriti nell’attività professionale; la terza è quella di invitare i giovani a integrare la formazione post-universitaria e a scegliere uno o più settori di specializzazione”. “Occorre aiutare i giovani nelle scelte professionali, orientando le opzioni organizzative degli Ordini e delle associazioni, con eventi mirati di aggiornamento e specializzazione nei settori in cui vi è maggiore richiesta di servizi legali o esigenze di particolari specializzazioni”, ha dichiarato Giovanni D’Innella.

L’indagine. La rilevazione è consistita in un questionario inviato per mail a 25mila indirizzi di posta elettronica di giovani avvocati iscritti alla cassa forense, individuati nella fascia di età compresa tra i 25 e 38 anni. Obiettivo è stato quello di analizzare il percorso professionale dei praticanti e dei giovani avvocati e delle motivazioni che ne hanno accompagnato le scelte. La rilevazione è stata attivata il 30 aprile 20009 e si è conclusa il 28 febbraio 2010. Sono stati 2660 i questionari ritenuti validi al fine della elaborazione.

Dati generali. Tra i 42.386 giovani avvocato iscritti alla cassa forense, le donne sono le più numerose (23.729 rispetto a 18.657 uomini). La maggioranza di essi è iscritta al Nord (19.511), poi al Sud (13.131), infine al Centro (9.754). Sicilia e Lombardia sono le regioni con il maggior numero di giovani avvocati iscritti all’albo.

I risultati dell’indagine. I giovani avvocati scelgono la professione perché amano il diritto (80%) e non certo per le aspettative di reddito (6%), molti perché proseguono una tradizione familiare. Non si aspettano di guadagnare, tanto che indicano come livello reddituale confacente al proprio impegno professionale la fascia più bassa tra quelle proposte, ossia da 30mila a 50mila all’anno. Considerano punti critici di successo la buona preparazione universitaria e post universitaria (36,4%) e la buona preparazione durante la pratica (14,5%), solo in ultima istanza la qualità dello studio in cui si lavora (4,1%). Vale tanto il master dopo la laurea e riscuotono successo anche i corsi organizzati dalle scuole forensi. Di converso, i punti critici di debolezza che accompagnano la scelta della professione sono la difficoltà ad accedere a un reddito in tempi ragionevoli (73,5%), soprattutto per le donne e per coloro che fanno parte di studi di dimensioni medio-piccole, l’incapacità di attrarre clientela (6%), e il risiedere in una zona depressa (5,4%). Sotto il profilo del reddito, appaiono più penalizzati i giovani avvocati che hanno aperto uno studio con altri colleghi limitandosi dividerne le spese; mentre sembrano premiati coloro che scelgono l’associazionismo.

Che immagini hanno dell’avvocato? Molti ne conservano “un’ immagine nobile” di difensore dei diritti; ma tanti disconoscono il ruolo sociale della professione parificandola a una mera prestazione di servizi. In mezzo c’è chi ritiene che l’avvocato sia un consulente specializzato utile a determinare la realtà giuridica del paese. Tra le opportunità di crescita, i giovani avvocati annoverano l’associazione con altri colleghi (43,1%) e il marketing (33%), insomma uno svolgere la professione “altrimenti”. La cifra dell’”altrove” è preferita nelle regioni meridionali, dove si vorrebbe cambiare studio, cambiare città o regione, andare all’estero. I giovani avvocati amano la deontologia. Il 43% considera il codice deontologico “utile” e il 20% abbastanza utile. Però i più sono convinti che non sia concretamente applicato (37%). Hanno una conoscenza media del codice (47,4) e ritengono che esso sia particolarmente utile per regolamentare i rapporti con i colleghi (34%) e con i clienti (24%). Seguono a grande distanza la disciplina del segreto professionale (3,8%), l’indipendenza della professione( 3,6%), del conflitto di interessi ( 3,6%), del ruolo sociale dell’avvocato (2%) e infine del ruolo degli ordini (0,5%). Il 54% degli avvocati ritiene che il cliente sia tutelato dalla tariffa. I giovani avvocati chiedono un maggior rigore deontologico per evitare la concorrenza sleale, chiamando in causa gli Ordini che in molti vorrebbero riformare per un recupero della loro terzietà. Alla fine, il 56,35% si dichiara insoddisfatto della professione. Vorrebbero il numero chiuso all’università e la modifica dell’esame di stato in modo da favorire una selezione più rigorosa.

Come si atteggia la professione, come si contattano i clienti, si applica o no il tariffario? La maggior parte degli intervistati (33%) entra in contatto con i clienti tramite il passaparola, il 29% per conoscenza personale. Tuttavia il numero degli incarichi ottenuti dalla maggioranza (36%) è inferiore alle aspettative. Il 40% degli intervistati dichiara di applicare una tariffa mista tra quella tabellare e quella forfetaria, “dimostrando che è consuetudine tra i giovani derogare alle tariffe per acquisire clientela”. Considerano avvocato affermato colui che ha un reddito imponibile medio dai 100mila ei 300mila euro (40%) e ritengono di essere adeguatamente remunerati se guadagnano tra i 30mila e i 50 mila euro.

La formula Niente tecnologie siamo avvocati la dice lunga sul rapporto con pc e web. La professione forense è saldamente legata al cartaceo”. Solo il 29,7% dichiara di utilizzare un software gestionale; solo il 22% lavora in studi che hanno un sito web e usano la rete come strumento di comunicazione e promozione professionale. Insomma, emerge un’inspiegabile distinzione tra l’uso personale e quello professionale che i giovani avvocati fanno delle nuove tecnologie: assiduo ed evoluto il primo; pressoché nullo e limitato alla scrittura degli atti il secondo.

Quello di cui hanno bisogno le imprese. La ricerca prova a indagare anche il lato della domanda di servizi legali come base per comprendere come e verso quali ambiti di attività indirizzare i giovani: sono state 703 le aziende contattate, tutto con studi legali interni per una maggiore facilità. Il 94% fa ricorso all’assistenza di uno studio legale esterno, di fiducia o specializzato. Lo fa per la gestione del contenzioso e degli arbitrati; la modalità di tariffazione applicata è quella mista (tariffaria, oraria, forfettaria). I settori del diritto più richiesti sono il contenzioso societario o commerciale, il diritto del lavoro, il diritto industriale.

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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Marchio d'impresa: quali sono i diritti conferiti dalla registrazione?

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) L'art. 20 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) prevede in proposito che i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Sempre secondo il richiamato art. 20, il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.



Avvocato Giuseppe Briganti,
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luglio 2010


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Privacy e Internet: l'attivita' del Garante nel 2009

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2010 ha presentato la Relazione sul 13mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda Internet, la Relazione riassume come segue l'attività svolta dal Garante nel 2009:

8.5. informazioni e servizi online

Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni allo scopo di ottenere la cancellazione di dati e di immagini personali diffusi e in vario modo reperibili su internet (ad es., su E-mule, Youtube, forum, blog) e reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti.
Nei casi in cui ricorrevano i presupposti, e il titolare del trattamento del sito internet segnalato risultava residente in Italia, il Garante è intervenuto chiedendo e ottenendo la cancellazione dei dati personali eccedenti.
In numerosi casi, invece, da verifiche effettuate dall'Ufficio, è risultato che il titolare del trattamento del sito internet interessato non risiedeva in Italia: pertanto, non è stato possibile applicare le tutele previste dal Codice (art. 5, comma 1).
In queste situazioni, al fine di fornire comunque una tutela all'interessato, è stata fornita agli interessati l'indicazione del soggetto titolare, estratto dai registri "Whois", a cui il segnalante potesse direttamente richiedere la rimozione immediata dei contenuti ritenuti illeciti in quanto diffamatori. Ciò, in ottemperanza a una prassi nota come "notice and take down", riconosciuta sia negli Usa sia in ambito comunitario (cfr. Direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003).


In misura superiore rispetto all'anno precedente, nel 2009 sono pervenute segnalazioni con le quali si è lamentato il trattamento illecito dei dati personali su Facebook.
Al riguardo si è ritenuto in via preliminare che, ove le immagini e le informazioni restino all'interno di un profilo o di un gruppo chiuso, il trattamento rientra tra quelli per fini esclusivamente personali, non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, indicati all'art. 5, comma 3, del Codice, e perciò esclusi dall'applicazione della disciplina codicistica; qualora, invece, le informazioni siano visibili in rete in modo libero, e rinvenibili anche tramite i comuni motori di ricerca, poiché si tratta di diffusione, è da ritenersi applicabile integralmente il Codice.
In questo quadro l'Autorità, in un'ottica di collaborazione, in un caso ha contattato il titolare del trattamento (Facebook), chiedendo e ottenendo la rimozione dell'indirizzo dell'abitazione della protagonista di uno spot televisivo, indirizzo che era liberamente rinvenibile all'interno di un gruppo aperto.
Inoltre sono state ritenute fondate due segnalazioni con cui veniva lamentato che alcuni giornali ed emittenti televisive, a corredo della notizia del decesso di due persone, avevano pubblicato fotografie acquisite direttamente da Facebook, attribuendole erroneamente, per pura omonimia, ai deceduti. L'Autorità ha riscontrato in siffatte pubblicazioni una violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati (Provvedimenti 6 maggio 2009 [doc. web nn. 1615317 e 1615339]).
In seguito a queste due segnalazioni, il Garante ha inviato una lettera all'Ordine nazionale dei giornalisti e alla Federazione italiana editori giornali richiamando l'attenzione sui rischi dell'uso della rete internet come fonte di informazioni e di dati personali.
Nel quadro delle medesime problematiche è stata esaminata anche la segnalazione di un professore universitario che ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione alla diffusione, nel corso di alcune edizioni di un telegiornale, di una sua fotografia associata al nome di uno sconosciuto, proclamatosi su Facebook vincitore al concorso Superenalotto.
L'Ufficio, in considerazione del fatto che l'emittente televisiva ha assicurato di non diffondere  in futuro la fotografia, non ha ritenuto di intervenire con un provvedimento inibitorio (Nota 24 settembre 2009).
Infine, in seguito alla creazione di un gruppo choc contro i bambini down apparso su Facebook in cui appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte il Garante è intervenuto con un comunicato stampa (22 febbraio 2010), invitando i mezzi di informazione che avevano ripreso la foto a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio.

Anche nel 2009 il Garante ha ricevuto diverse segnalazioni e ricorsi concernenti la libera disponibilità degli archivi storici online.
Il Garante ha al riguardo rilevato che la diffusione, sul sito internet di un quotidiano online, di un articolo contenente informazioni su fatti anche molto delicati e piuttosto risalenti nel tempo, parte integrante dell'archivio storico della testata, non integrava un illecito trattamento di dati personali.
L'articolo infatti era riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico, sia con riferimento al tempo della pubblicazione, sia attualmente per ricerche relative alla vicenda in questione.
In altri casi invece il Garante, tenendo conto delle peculiarità del funzionamento della rete, che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti, e in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto che una perenne associazione all'interessato della vicenda stessa può comportare  un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti.
L'Autorità in alcuni provvedimenti ha indicato pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web contenente i dati personali del ricorrente (qual è il suo nominativo) sia sottratta alla diretta individuabilità all'atto della ricerca sui comuni motori di ricerca, pur restando tale pagina inalterata nel contesto dell'archivio e consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore (Provv. 25 giugno 2009 [doc. web. n. 1635966], Provv. 8 aprile 2009 [doc. web n. 1617673], Provv. 19 novembre 2009 [doc. web n. 1689109], Provv. 22 dicembre 2009 [doc. web n. 1695208]).
In altri casi, invece, il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento di dati personali effettuato mediante la riproposizione online dell'articolo, in quanto riferito a fatti di persistente interesse pubblico, non ravvisando, pertanto, ragioni per sottrarre l'articolo stesso alla disponibilità dei motori di ricerca.
In particolare, il Garante (Provv. 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]) ha dichiarato infondato il ricorso di un politico candidato alle elezioni europee, volto ad ottenere il blocco dei dati personali, pubblicati sul sito di un quotidiano online, e relativi alla sua passata attività politica a livello locale e nazionale. Il Garante, infatti, ha ricordato che "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (...) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6 del codice di deontologia).

Nel 2009 si è constatata una maggiore sensibilità degli utenti del web, nel vigilare e segnalare all'Autorità la non conformità di siti internet alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Sono infatti pervenute diverse segnalazioni relative sia alle informazioni rese agli interessati, sia alle modalità di acquisizione del consenso mediante l'utilizzo di form online. Spesso, infatti, le informative pubblicate sui siti sono risultate non sufficientemente chiare  e in diversi casi si è riscontrato che la modulistica da compilare per il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati è stata predisposta con formulazioni generiche tese a ricomprendere più finalità, tra loro diverse e spesso incompatibili.
L'Autorità ha quindi proceduto alla verifica della conformità dei trattamenti effettuati e talvolta, d'ufficio, delle modulistiche pubblicate sul web. Le risultanze di tali accertamenti hanno determinato, per l'anno di riferimento, l'emanazione di due provvedimenti contenenti divieto di ulteriore trattamento dei dati e prescrizioni dirette ai titolari del trattamento.
In particolare, a seguito di una segnalazione e al successivo accertamento ispettivo svolto dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza in ordine al servizio di biglietteria messo a disposizione su un sito web, è risultato che veniva effettuata la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità e veniva richiesto un unico consenso indicato come obbligatorio ai fini della registrazione. Il medesimo consenso veniva inoltre richiesto anche con riguardo ai trattamenti effettuati per adempiere  alle obbligazioni contrattuali.
Al riguardo con provvedimento del 5 marzo 2009 [doc. web n. 1615731], l'Autorità ha essenzialmente ribadito che il titolare del trattamento può prescindere dal consenso per i trattamenti effettuati per eseguire contratti di cui è parte l'interessato (art. 24, comma 1, lett. b ), del Codice); il consenso, invece, deve essere specificamente acquisito relativamente ai trattamenti per finalità di profilazione e marketing (art. 23, comma 3 del Codice).
Il Garante, nel suddetto provvedimento, in particolare ha prescritto l'adozione di alcune modifiche al modello per la manifestazione del consenso del trattamento dei dati, affinché quest'ultimo possa essere prestato dagli interessati distintamente per ciascuna diversa finalità perseguita.
Inoltre, si segnala che da accertamenti di carattere ispettivo, è risultato che una società fornitrice di energia raccoglieva, conservava e elaborava dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità, tra le quali la realizzazione di attività di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, l'analisi delle abitudini e scelte di consumo, nonché l'invio di materiale pubblicitario, anche da parte di terzi, richiedendo, però, un unico consenso.
Quindi con provvedimento del 16 dicembre 2009 [doc. web n. 1688999], accertati l'illiceità e il carattere sistematico del trattamento dei dati personali effettuato dalla società, i l Garante ha vietato l'ulteriore trattamento risultato illecito, e stabilito un termine per documentare l'avvenuta modifica del modello di raccolta del consenso.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it


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08 luglio 2010

Dig-Eat, Forum della Dematerializzazione - Incontro di aggiornamento sui temi caldi del passaggio “dalla Carta al Bit” - 16 luglio 2010, Roma

Iusreporter.it segnala:

Dig-Eat, Forum della Dematerializzazione

Incontro di aggiornamento sui temi caldi del passaggio “dalla Carta al Bit”

Organizzato da Anorc
Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale

16 luglio, Roma

Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a

(a 150 metri dalla Stazione Termini, guarda la Mappa)

Si svolgerà il 16 luglio p.v. a Roma il Forum della Dematerializzazione (Dig-Eat) organizzato da Anorc, l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale e a cui prenderà parte anche l'Avv. Andrea Lisi. L’mportante appuntamento di aggiornamento sui temi più dibattuti relativi al passaggio “dalla Carta al Bit”, quest’anno si presenta particolarmente ricco grazie agli autorevoli contributi dei relatori coinvolti, tra le menti più brillanti del settore, e alla scelta dei contenuti che verranno affrontati (si veda il programma a seguire).

La mattina sarà dedicata a un aggiornamento sulle modifiche del CAD (Codice Amministrazione Digitale), PEC e sull’Albo Pretorio On Line, normative intorno a cui si riscontrano ancora alcune complessità e sulle quali l’associazione sta contribuendo proponendo il punto di vista dei protagonisti del mondo digitale, dei responsabili della conservazione e dei documenti informatici. Nel pomeriggio si affronteranno le tematiche più tecnico operative su interoperabilità di Firma Digitale, Marca Temporale e Formati di Conversione, l’attuale panorama che si presenta per i documenti Fiscali, Bancari e Assicurativi, e le nuove disposizioni in tema di dematerializzazione nella Sanità.

Attraverso questo importante incontro aperto a tutti gli operatori del mercato, Anorc si rivolge anche ai molti referenti istituzionali che hanno già confermato la loro presenza. Tra gli obiettivi dell’associazione è sempre presente la volontà di “orientare” la normativa a quelli che sono i reali interessi del Paese, in modo da dare certezza ed efficienza a questi processi (necessari) di digitalizzazione documentale.

Per partecipare all’incontro (che prevede una quota di adesione di € 90,00 + Iva al 20%) è necessario compilare il modulo di registrazione reperibile sul sito www.anorc.it, oppure contattare direttamente:

Segreteria Anorc

Tel. 02 26927081

segreteria@anorc.it


Programma

Dig-Eat, Forum della Dematerializzazione

Incontro di aggiornamento sui temi caldi del passaggio “dalla Carta al Bit”

16 luglio, Roma

Centro Congressi Cavour, via Cavur 50/a

(a 150 metri dalla Stazione Termini, guarda la Mappa)

ore 10.00 Registrazione partecipanti

ore 10.30 Modifiche al CAD (Codice Amministrazione Digitale)

Se ne discute con: Fausto Basile, Vice Capo Ufficio legislativo Ministro per la PA e per l'Innovazione

Mariella Guercio, Università Urbino

Pierluigi Ridolfi, Università Bologna

Interventi invitati: Fabio Pistella, Presidente Digit-Pa
Carlo Mochi Sismondi, Direttore Generale Forum PA

Modera: Andrea Lisi, Presidente Anorc

ore 11.30 PEC e Albo Pretorio on Line

Se ne discute con: Guido Scorza, Istituto per le politiche dell'Innovazione

Andrea Lisi, Presidente Anorc

Fausto Basile, Vice Capo Ufficio legislativo Ministro per la PA e per l'Innovazione

Modera: Adriana Augenti, Segretario Csig Bari

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 15.30 Interoperabilità di Firma Digitale, Marca Temporale e formati di conversione

Se ne discute con: Andrea Caccia, AITI - Assoociazione Italiana Tesorieri d’Impresa

Giovanni Manca, Esperto Normativa Conservazione Digitale

Interventi invitati: Gianfranco Pontevolpe, Responsabile Ufficio progettuale Dematerializzazione Digit-Pa

Modera: Massimo Maronati, Anorc Giunta Esecutiva

ore 16.30 Documenti Fiscali, Bancari e Assicurativi

Se ne discute con:   Massimo Maronati, Anorc Giunta Esecutiva

Giorgio Confente, Consulente Tributario

Modera: Dario D'Urso, Advisory Board Anorc

ore 17.30 La Dematerializzazione nella Sanità

Se ne parla con: Andrea Lisi, Presidente Anorc

Luca Christian Natali, Funzionario giuridico-amministrativo
Dipartimento Comunicazioni e Reti Telematiche - Garante Privacy

Franco Cardin, Dirigente ASL Padova

Modera: Enrico Barboglio, Segretario Generale Anorc

ore 18.30 Chiusura Seminario

(Seguirà cena conviviale per i soli soci Anorc e gli ospiti invitati)



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CNF: SERVIZIO DI INTERROGAZIONE RICORSI PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Dal sito del Consiglio Nazionale Forense:

CIRC. 20-C-2010 : SERVIZIO DI INTERROGAZIONE RICORSI PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Cari Colleghi e Cari Amici,

il Consiglio Nazionale Forense, rilevata l’importanza del servizio di consultazione dei ricorsi presso la Suprema Corte, in data 2 novembre 2009 ha rinnovato il Protocollo di intesa che porta la firma del Primo Presidente Vincenzo Carbone.

Installate presso il Sistema Informatico Cassazione (SIC) nuove macchine server, sono stati sviluppati e messi a disposizione applicativi software di semplificazione operativa ed esteso il servizio alla consultazione delle banche dati che ora comprendono anche i ricorsi penali.

Tra i più rilevanti nuovi servizi, che il CNF offre gratuitamente all'Avvocatura italiana:

1) L'accesso, la ricerca e l’interrogazione comprendono, oggi, anche il Sic dei ricorsi penali;

2) Le logiche di accesso sono state ampliate per consentire un regolare accesso a figure particolari come, tra gli altri, l'Avvocatura dello Stato e gli avvocati Inps.

Per l’interrogazione delle banche dati sarà sufficiente disporre di certificato digitale collegato e recarsi al web link dedicato dal sito istituzionale del CNF ( www.cnf.it) seguendo il percorso: “Area Avvocati” –> “Corte di Cassazione” -> “Accesso al servizio di interrogazione dati di ricorso in Cassazione”.

Oppure dal link diretto: https://cassazione.consiglionazionaleforense.it/

In allegato alla presente circolare è stato predisposto un breve manuale con gli screenshot del summenzionato percorso.

Vi invito a dare massima diffusione al servizio.

Con viva cordialità.

Avv. Prof. Guido Alpa

 

Maggiori informazioni

 

 

 

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Spamming: il Garante privacy ribadisce che fax e e-mail promozionali sono illeciti senza il previo consenso

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy rende noto di aver - a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini - vietato l'ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari.

Tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali credendo di poter disporre liberamente dei dati, estratti da elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagine Utili, ecc.) o pubblici (ad es. banche dati delle Camere di commercio, albi professionali, ecc.).

Nel quarto caso, un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il recapito del destinatario sul web. La società che aveva effettuato lo spamming si era considerata libera di poter disporre dei dati di un'altra azienda che si era registrata su un sito fieristico.

Con quattro distinti provvedimenti [doc. web n. 1719901, 1719891, 1727662 e 1729175] il Garante per la protezione dei dati personali ha riaffermato il principio che, a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari.

Il mancato rispetto del divieto, ha ricordato inoltre il Garante, comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal Codice privacy. Per il risarcimento di eventuali profili di danno le vittime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile.


Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 339 del 24 giugno 2010


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E-mail che promettono facili guadagni: attenzione, si rischia la condanna per riciclaggio

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Capita spesso di ricevere messaggi di posta elettronica che prospettano facili guadagni tramite la conclusione di fantastici contratti di lavoro, i quali prevedono da un lato la disponibilità di conti correnti sui quali fare transitare somme e dall'altro un compenso per il titolare del conto, di solito pari a una percentuale sulle somme temporaneamente transitate sul conto predetto.

Si tratta normalmente di somme precedentemente illecitamente sottratte ad altri soggetti da chi propone il contratto, tramite frodi on-line attuate con la tecnica del phishing.

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza del 21/04/2009, ha avuto in proposito occasione di affermare che il titolare del conto corrente nel quale transitano, con il suo consenso, le somme risponde del reato di riciclaggio (art. 648bis cod. pen.), essendo sufficiente a tal fine la semplice accettazione del rischio che tali somme fossero di provenienza delittuosa (dolo eventuale).

In tali casi, inoltre, il danneggiato avrà diritto a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del titolare del conto corrente.

Si legge in particolare nella sentenza:

Va in primo luogo evidenziato che la condotta delittuosa degli [...] può inserirsi nel fenomeno, che ha fatto ingresso anche nei sistemi informatici italiani, indicato comunemente con il termine "phishing" (dal verbo inglese "to fish", pescare).

Detto fenomeno, che non corrisponde ad alcuna figura giuridica contemplata specificamente dal codice penale, può assumere rilievo giuridico in quanto si snoda attraverso fasi, potenzialmente idonee a concretizzare gli elementi strutturali, oggettivi e soggettivi, di condotte delittuose sanzionate penalmente.

Ed invero le fasi necessarie e fondamentali - che coinvolgono diversi soggetti e che sono collegate necessariamente tra loro in una sequenza logica che si ripete in modo costante - sono sostanzialmente due.

La prima fase ha inizio con la sottrazione, da parte dell'autore del "phishing" (denominato "phisher") di somme di denaro dai conti correnti di ignari soggetti ai quali, mediante raggiri di varia natura, vengono carpiti i codici di accesso ai conti intrattenuti via internet.

Nella seconda fase il denaro illecitamente prelevato, viene fatto transitare su altri conti correnti dei quali, lo stesso "phisher" ha ottenuto la disponibilità; normalmente questo "abboccamento" avviene mediante la conclusione di "fantastici" contratti di lavoro che prevedono, da un lato la disponibilità di conti correnti sui quali fare transitare le somme illecitamente prelevate che devono essere trasferite a terzi soggetti indicati dalla società, dall'altro il compenso del titolare del conto normalmente pari ad una percentuale sulle somme temporaneamente transitate sullo stesso conto .

È proprio grazie al passaggio attraverso diversi conti correnti che viene reso difficile o addirittura impossibile l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro illecitamente sottratto e dunque la individuazione del phisher; quest'ultimo com'è ovvio, dopo una serie di passaggi recupererà le somme sottratte illecitamente al primo correntista.

Appare dunque di tutta evidenza che la perfezione del programma delittuoso ha come passaggio fondamentale la disponibilità da parte del phisher di un conto corrente di transito.

La condotta degli [...] si inserisce proprio in questa seconda fase: ed infatti, disponendo del conto corrente intestato ad [...] e gestito dal [...], del quale [...] ha comunicato le coordinate a seguito della conclusione del contratto di lavoro, la società spagnola accreditava le somme di denaro illecitamente sottratte dal conto corrente della società [...] e chiedeva all'[...] di inviarle a due cittadini russi; a titolo di provvigione l'[...] avrebbe trattenuto una percentuale all'8% delle somme transitate sul proprio conto corrente.

Al fine di affermare la responsabilità degli [...] e più in generale di coloro che hanno messo a disposizione di società il proprio conto corrente, ricevendo somme di denaro e trasferendo dette somme su altri conti o in favore di terzi soggetti, sarà necessario, da un lato analizzare le modalità di realizzazione delle singole condotte, dall'altro verificare se i soggetti coinvolti illecitamente dalle società (o dalle imprese) abbiano avuto coscienza e volontà, o quanto meno abbiano accettato il rischio di impedire in modo definitivo o di rendere difficile l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme.

Ed invero l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che consiste "nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di lucro" ( Cass. 24.4.2008 n. 16980; Cass. 12.4.2005 n. 13448).

È difatti proprio l'elemento soggettivo - costituito dal dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione di cui all'art 648 c.p. e nel dolo generico nel delitto di riciclaggio - (oltre che l'elemento materiale costituito dall' "idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene" ) a distinguere i due appena citati delitti (Cass. 12.4.2005 n. 13448).

Deve ritenersi poi - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sicuramente compatibile con il delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo del dolo eventuale o indiretto che si realizza quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente accetta il rischio che detto evento si realizzi.

 

 

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Termine prescrizionale quinquennale (e non gia' biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni peronali: Cass., sez. un. civ., 18/11/2008 n. 27337

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

Termine prescrizionale quinquennale (e non gia' biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni peronali: Cass., sez. un. civ., 18/11/2008 n. 27337


Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it



Il diritto vivente - inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione -, è ormai unanime nel ritenere che in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale - come nel caso che ci occupa - trovi applicazione la norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, quinquennale.

Cfr., sul punto, CASS., SEZ. UN. CIV., 18/11/2008 n. 27337:

"Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto"...

Leggi l’articolo su IRdoc

 

 

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01 luglio 2010

Privacy: la Relazione del Garante sull'attivita' 2009

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, in data 30 giugno 2010 ha presentato la Relazione sul 13mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

La Relazione sull'attività 2009, come riportato su www.garanteprivacy.it, traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante nell'obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali.

L'attività del Garante
Le telefonate pubblicitarie indesiderate; i sistemi di videosorveglianza; la tutela dei minori; Internet e il fenomeno dei Social network e dei nuovi servizi agli utenti; il controllo dei lavoratori; le nuove tecnologie a fini di sicurezza. E ancora: il settore della sanità; la trasparenza della P.a.; il corretto rapporto tra diritto di cronaca e dignità delle persone; la protezione dei dati giudiziari; le banche dati del Dna; le esigenze di semplificazione per  le imprese; il trasferimento dei dati all'estero.

Sono solo alcuni dei principali e complessi settori nei quali il Garante ha assicurato il suo intervento nel corso del 2009 a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Intervento che proprio all'inizio dello scorso anno è stato rafforzato con i maggiori poteri sanzionatori attribuiti all'Autorità.

Numerose sono state le Audizioni parlamentari: tra le più rilevanti, quelle sulle problematiche legate all'informatizzazione della P.a, al credito al consumo e ai sistemi antifrode, alla riforma delle Authorities, all'uso dei dati raccolti da periti e  consulenti dei magistrati.

Le cifre
I provvedimenti collegiali adottati nel 2009 sono stati circa 600.

Si è dato risposta a circa 4000 tra quesiti, reclami e segnalazioni (in particolare, riguardo a telefonia, credito, centrali rischi, marketing, videosorveglianza, Internet, assicurazioni).

I ricorsi presentati al Garante sono stati 360 (in maggioranza relativi a banche e finanziarie, attività di marketing, datori di lavoro pubblici e  privati, amministrazioni pubbliche), con un leggero aumento rispetto al 2008.

Il Collegio ha reso 18 pareri al Governo e al Parlamento (in materia di  tutela della salute, informatizzazione e banche dati della Pa., attività di polizia, giustizia, formazione).

Le ispezioni effettuate sono state oltre 400. I controlli hanno riguardato numerosi settori: in particolare, gli operatori telefonici, le strutture sanitarie pubbliche e private, i sistemi di videosorveglianza, il sistema della fiscalità, le società di marketing.

Le violazioni amministrative contestate, compreso il primo semestre 2010, sono più di 600: una parte consistente ha riguardato le attività promozionali indesiderate, l'attivazione di servizi non richiesti e le strutture sanitarie pubbliche e private.

43 le violazioni  segnalate all'autorità giudiziaria nel 2009.

Tenendo conto anche del primo semestre 2010, sono più di 3 milioni di euro le sanzioni già riscosse.

L'attività di relazione con il pubblico ha fatto registrare nel 2009 oltre 34 mila tra contatti telefonici ed e-mail esaminate, in particolare riguardo al marketing, alle telefonate e i fax pubblicitari.

Sono state approvate due importanti Linee guida sul Fascicolo sanitario elettronico e sui referti on line.

Il Garante ha adottato anche alcuni provvedimenti generali per specifici settori: propaganda elettorale; attività degli amministratori di sistema; limiti della raccolta da parte degli operatori sanitari dei dati sull'Hiv; "scontrino parlante" (lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie); profilazione dei clienti da parte delle società telefoniche; semplificazione degli adempimenti in caso di fusioni e scissioni societarie; semplificazione per i servizi di informazione commerciale; "ricerca inversa" (la possibilità di risalire all'abbonato sulla base del numero telefonico); corretto uso dei dati del Pubblico registro automobilistico.

Gli interventi più rilevanti
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato molteplici e delicati ambiti:

sanità (fascicolo sanitario elettronico, analisi mediche via mail, "scontrino  fiscale parlante", raccolta di dati sull'Hiv, dati sulla salute on line, riservatezza nelle strutture sanitarie, test di paternità, registro delle protesi mammarie, sistema informativo sulla salute mentale e sistema informativo per le dipendenze);

pubblica amministrazione (trasparenza degli emolumenti pubblici, divulgazione dati personali on line, misure di sicurezza per l'Anagrafe tributaria,  interconnessione e sicurezza delle banche dati, anagrafe dei fondi sanitari);

marketing (telefonate indesiderate e regole per l'attività dei call center, spam, attivazione di servizi non richiesti,  "profilazione" a fini commerciali di utenti e clienti, "carte di fedeltà" della grande distribuzione);

telecomunicazioni (conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia, misure di sicurezza, "ricerca inversa", software spia su cellulari);

giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, tutela dei minori e delle vittime di violenza, notizie sui minori adottati, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale, foto scattate nelle dimore private, archivi giornalistici on line);

lavoro (sistemi di rilevazione biometrica, navigazione in Internet e controllo dei lavoratori, cedolini degli stipendi);

giustizia e polizia (body scanner, misure di sicurezza per gli uffici giudiziari, banche dati Dna, Ced del Dipartimento di P.s., sistema informativo Schengen);

Internet (Facebook e Social network, motori di ricerca, Google Buzz, Google Street View,  illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in rete, condivisione files musicali);

nuove tecnologie (geolocalizzazione, Rfid);

scuola e università (uso di telecamere, pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie);

società  (sistemi di videosorveglianza, condominio, propaganda elettorale);

impresa (segnalazioni anonime per irregolarità interne alle aziende, amministratori di sistema, semplificazione adempimenti per fusioni o scissioni societarie, trasferimento di dati all'estero, accesso al libro soci);

banche, finanziarie e assicurazioni (home banking, accesso ai dati dei clienti delle banche, misure di protezione, centrali rischi e credito al consumo, sistema antifrodi).

L'attività  internazionale
Importante l'attività del Garante nel Gruppo di lavoro comune delle Autorità di protezione dati europee (WP29) in particolare riguardo ai Social network, ai motori di ricerca, alla privacy dei minori a scuola e su Internet, alle nuove regole per le comunicazioni elettroniche, alla definizione di standard internazionali comuni, alle "regole vincolanti di impresa", ai dati dei passeggeri aerei, all'utilizzo negli Usa per fini di lotta al terrorismo dei dati Swift sulle transazioni finanziarie.

Intenso il lavoro nell' ambito delle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac e soprattutto nel WPPJ, il Gruppo di lavoro appositamente istituito dalle Autorità garanti  europee per la tutela dei cittadini nel settore della polizia, della sicurezza e della giustizia, che ha visto riconfermata per altri due anni la Presidenza al Garante italiano.

Il Garante italiano è stata l'unica Autorità di protezione dati presente alla Conferenza organizzata nel 2010 dal Consiglio di Europa sul Cybercrime.

 

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Privacy: semplificazione per i piccoli Internet provider

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy rende noto che ci sono semplificazioni in vista per i fornitori di servizi internet di piccole e medie dimensioni.

Il Garante ha accolto infatti la proposta di Assoprovider che prevede soluzioni di tipo associativo per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico conservati a fini di giustizia e per le altre finalità ammesse dalla normativa.

I piccoli Isp riuniti in gruppo potranno affidare a uno di loro o a una società esterna la realizzazione e la gestione della piattaforma di conservazione dei dati di traffico.

L'Autorità ha ritenuto che le misure suggerite rappresentino una soluzione tecnica accettabile per garantire un'adeguata protezione dei dati di traffico telefonico e telematico da parte di realtà medio-piccole.

Una categoria di soggetti, secondo Assoprovider, con evidenti limiti economici e organizzativi (ridotte dimensioni, ambito operativo locale, mercato formato da utenze domestiche e piccole utenze d'affari) rispetto agli oneri che dovrebbe assumere per mettersi in regola con le prescrizioni dettate dal Garante nel 2008.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 339 del 24 giugno 2010

 

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