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28 giugno 2010

Abusi sessuali e privacy: i media non devono rendere identificabile la vittima

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Nel dare notizia di vicende riguardanti abusi sessuali occorre evitare di rendere identificabile la vittima, ad esempio indicando i rapporti di parentela tra i protagonisti della vicenda. Tanto più se si tratta di un minore.

Lo ha affermato il Garante per la privacy (comunicato del 25/06/2010), che è intervenuto nei confronti di alcune testate giornalistiche per bloccare l'ulteriore pubblicazione di informazioni riguardanti un presunto caso di abuso sessuale in ambito famigliare.

Nel riportare la notizia, le testate interessate hanno infatti individuato precisi rapporti di parentela tra il supposto autore dell'abuso e la vittima, rendendo così quest'ultima identificabile.

Il Garante ricorda che, pur nel legittimo diritto di cronaca riguardo a fatti di interesse pubblico, è doveroso che i media si comportino con responsabilità evitando di pubblicare informazioni che ledano la riservatezza e danneggino ulteriormente le vittime di abuso. E questo tanto più se si tratta, come nella vicenda in questione, di una persona minore.

Il diritto alla riservatezza del minore, specialmente quando riguardi una vittima dell'abuso, infatti - sottolinea l'Autorità - è sempre primario rispetto al diritto di cronaca, e questo vale anche nel caso in cui l'identità sia rivelata da fonti ufficiali o perfino da fonti vicine alla famiglia.

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

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CNF: il d.lgs. n. 28/2010, la mediazione e l’Avvocatura. Problemi e prospettive. Dossier di documentazione

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il d.lgs. n. 28/2010, la mediazione e l’Avvocatura.
Problemi e prospettive.
Dossier di documentazione

Roma, 21 giugno 2010

 

INDICE-SOMMARIO


1 Premessa 3
2 Sintesi delle delibere dei COA, delle Unioni regionali e delle associazioni forensi in
ordine al d.lgs. n. 28/2010. 4
3 (Segue) Tabelle riassuntive del contenuto delle delibere. 9
4 Le attività del Consiglio Nazionale Forense. 18
Allegato I (Parere CNF su schema d.lgs. in materia di mediazione e di conciliazione) 26
Allegato II (Osservazioni sulla fase attuativa presentate all’Ufficio legislativo del
Ministero della Giustizia) 38
5 Gli Organismi di conciliazione accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004 e altre Camere
arbitrali e organismi di conciliazione gestiti da Ordini degli Avvocati. 42
6 Enti Formatori accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004 53
7 COA che hanno deliberato di costituire Organismi di conciliazione e\o di accreditarsi
come Enti formatori ovvero abbiano già presentato domanda a tali fini ai sensi del d.m. n.
222/2004

 

Leggi il dossier sul sito del CNF

 

 

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23 giugno 2010

CNF E MEDIAZIONE: LA DISCIPLINA ATTUALE RISCHIA DI FAR IMPLODERE IL SISTEMA. OCCORRONO CORRETTIVI LEGISLATIVI MA ANCHE I REGOLAMENTI DEGLI ORGANISMI SARANNO UTILI

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) 22/06/2010 - Inviata agli Ordini forensi una circolare firmata dal presidente del CNF Guido Alpa sull’attuazione del decreto delegato 28/2010

Il comunicato del CNF:

“L’avvocatura non è contraria al sistema della conciliazione pre-contenziosa, prevista dalla direttiva comunitaria, ma è contraria ad un sistema che così come congegnato, non è in grado di funzionare e, se messo in atto senza i correttivi suggeriti, avrà un impatto negativo sull’accesso alla giustizia e sulla difesa dei diritti”.

Così scrive il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, in una circolare (n. 18-C/2010) indirizzata ai presidenti dei Consigli degli Ordini, all’Oua e alle associazioni forensi e inviata per conoscenza al ministro della giustizia Angelino Alfano, ai presidenti di Camera e Senato e ai presidenti delle commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, per fare il punto sulla attuazione del discusso decreto delegato 28/2010 che ha disciplinato la introduzione del mediazione, prevedendola come obbligatoria per alcune materie e stabilendo che, presso ogni tribunale, il Consiglio dell’Ordine può costituire un organismo di conciliazione.

Le perplessità da sempre avanzate dal Cnf al ministero della giustizia, pur nell’ottica di una collaborazione istituzionale, e che hanno riguardato sia il profilo legislativo che quello organizzativo (legato agli oneri non solo finanziari che gravano sui Coa), sono tutt’ora sul tappeto e il timore espresso da Alpa è che esse possano far implodere il sistema, facendo ricadere sull’avvocatura il suo mancato funzionamento e permettendo agli altri Ordini professionali “di occupare tutti gli spazi possibili”, provocando “un danno incalcolabile e irrimediabile agli avvocati e all’immagine stessa dell’avvocatura”.

Sotto il primo aspetto, nella circolare Alpa suggerisce di raccogliere le firme di parlamentari disponibili a presentare un progetto di legge correttivo “che tenga conto delle osservazioni del Cnf, degli Ordini e delle associazioni”.

I punti di intervento sono elencati di seguito:
1. Abolizione della obbligatorietà della mediazione, atteso che la direttiva non la impone.
2. Rinvio della attuazione dell’intero sistema, per consentire agli Ordini di predisporre gli organismi e per formare i mediatori;
3. Verifica dei settori considerati e graduale applicazione del sistema.
4. Verifica annuale degli effetti del sistema.
5. Previsioni di sostegno finanziario agli organismi e alle parti che si avvalgono del gratuito patrocinio;
6. Ope legis per l’iscrizione nel registro degli enti formatori;
7. Riduzione alla sanzione disciplinare delle sanzioni previste per omessa informazione del cliente;
8. Soppressione dei rimedi di invalidazione (annullabilità, ndr) del contratto di mandato per omessa informazione del cliente.

In secondo luogo, nella circolare Alpa richiama l’attenzione dei presidenti dei Consigli dell’Ordine sulle scelte che possono essere fatte, a legislazione vigente, nel regolamento di mediazione che ogni organismo dovrà redigere. Scelte che possono contribuire ad alleviare gli oneri su di essi e testare l’applicazione della legge. La circolare ricorda infatti che il regolamento potrà disporre:

1. La scelta delle materie per le quali la conciliazione è obbligatoria; e quindi stabilire per quali materie l’organismo offrirà il servizio e per quali, invece, non sarà disponibile;
2. I tempi nei quali graduare – fatta questa scelta – l’attivazione della conciliazione nelle materie prescelte;
3. La facoltà, o meno, del mediatore di effettuare la proposta; in altri termini, l’Ordine, e quindi l’organismo, possono scegliere se consentire al mediatore di fare la proposta alle parti oppure escludere che il mediatore, preso atto del fallimento della conciliazione, faccia qualsiasi proposta;
4. La facoltà o meno dell’organismo di avvalersi di altri organismi, anche per singoli casi da sottoporre al mediatore;
5. La facoltà o meno dell’ organismo di avvalersi soltanto di conciliatori/mediatori che siano iscritti all’ albo professionale forense; il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle segreterie degli Organismi di conciliazione forensi;
6. La facoltà o meno dell’ organismo di effettuare conciliazioni gratuitamente a favore di parti che, per l’attività contenziosa, avrebbero diritto al gratuito patrocinio;
7. Non è certo se il regolamento possa anche disporre che le parti siano assistite dai difensori; depone a favore di questa soluzione il fatto che il testo del decreto delegato non reca più l’espressione “senza ministero di difensore”.

Alpa ricorda anche che, in attesa dell’ approvazione del decreto attuativo, gli Ordini potrebbero iscriversi al registro degli organismi di conciliazione societaria nel più breve tempo possibile; e che è in corso di verifica la possibilità per il Consiglio nazionale forense, per la Scuola superiore dell’ Avvocatura, per le Scuole forensi, di essere iscritti d’ufficio agli organismi di formazione.

Quanto agli avvocati, il presidente del Cnf fa presente che è in corso di verifica con il ministero della giustizia, la possibilità di inserire nel decreto l’iscrizione ope legis al registro dei conciliatori degli avvocati iscritti da almeno 15 anni all’ albo forense e la possibilità di scorporare le ore dei corsi di formazione dedicate agli aspetti normativi, che potrebbero essere gratuitamente acquisite sotto forma di crediti erogati dagli Ordini e dal CNF anche a gruppi di numero indeterminato.

Agli Ordini è stato anche inviato un dossier, predisposto dal gruppo di lavoro sulla conciliazione coordinato dal consigliere Fabio Florio, che raccoglie tutte le iniziative assunte dal Cnf presso il ministero e le proposte e le critiche elaborate dagli Ordini e dalla associazioni.

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

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Il phishing nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come si legge nel relativo sito web, è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.

È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa rispetto al ricorso al giudice.

L'ABF è un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

Le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Con riguardo ai casi di frode on-line attuati con la tecnica del phishing, si legge nel documento

Sintesi dell'attivita' svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al 31 marzo 2010

quanto segue:

3. Sistemi informatici, carte di pagamento e ATM
In via generale sono opponibili al cliente le operazioni effettuate con la digitazione dei codici
in suo possesso - indipendentemente da chi effettivamente le abbia disposte - perché nell'utilizzo
dei servizi telematici il cliente viene identificato esclusivamente mediante la verifica dei codici di
sicurezza che gli sono stati assegnati. Con particolare riferimento ai dispositivi automatici di
erogazione di banconote (ATM bancomat), nel caso di contestazioni relative all'importo
effettivamente erogato, le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente
dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse sono opponibili al
titolare della carta, qualora dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia e la prima quadratura
di cassa eseguita sull'ATM non evidenzi alcuna eccedenza.
Nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi telematici e delle carte di pagamento, assumono rilievo due
obblighi e la relativa osservanza: da un lato gli obblighi di custodia del cliente che debbono
estendersi a tutto ciò che rientra nella sua sfera di controllo, dall'altro quelli dell'impresa che offre
servizi bancari.
In particolare, il cliente ha l'obbligo di diligente custodia della carta di pagamento e dei codici
identificativi. È stata, ad esempio, riconosciuta la responsabilità del cliente nel caso in cui i codici e
la carta sono stati conservati unitamente, oppure nel caso abbia comunicato a un terzo il numero
della propria carta di credito. Il cliente deve essere consapevole della delicatezza del mezzo
telematico e della possibilità che attraverso di esso siano perpetrate frodi, anche nella forma del cd.
phishing, attuando le cautele necessarie nei confronti di comunicazioni anomale che richiedono
fraudolentemente la digitazione dei propri codici identificativi personali.
L'intermediario che offre alla propria clientela servizi di pagamento o telematici ha il dovere di
adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza
professionale e qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, predisponendo
misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, anche sotto il profilo dei presidi
tecnici adottati. Ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità dell'intermediario per non avere
predisposto sistemi automatici di blocco delle operazioni anomale disposte tramite internet (nel
caso di specie si trattava di una serie di ricariche telefoniche su numeri diversi, per un importo
elevato, nel giro di poche ore), ovvero nel caso in cui non era stato adottato un terzo livello di
protezione come le serie numeriche casuali generate da dispositivi automatici, ovvero per non
avere previsto l'invio di sms di avviso dell'esecuzione dell'ordine.

 

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17 giugno 2010

CNF: i limiti e le opportunita’ del sistema di soluzione alternativa delle controversie per le piccole e medie imprese che operano nel bacino del Mediterraneo

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) 08/06/2010 - Nella sessione sulle Adr, coordinata dal Cnf in occasione della Terza Conferenza dei giuristi dell’EuroMediterraneo sono emersi i limiti e le opportunità del sistema di soluzione alternativa delle controversie per le piccole e medie imprese che operano nel bacino del Mediterraneo

Roma. Troppe istituzioni arbitrali nell’area EuroMed ma pochi arbitrati; e nessuna regola comune per la mediazione.
Sono questi i principali limiti all’espansione delle Adr nell’area del Mediteranneo presso le piccole e medie imprese, che proprio da questi sistemi potrebbero trarre il maggior vantaggio in termini di sicurezza degli affari. I limiti, ma anche le proposte concrete per superarli, sono stati al centro della tavola rotonda “Pmi e Adr” coordinata dal Cnf nell’ambito della Terza Conferenza dei giuristi del Mediterraneo che si sta svolgendo in questi giorni a Roma (dal 7 al 9 giugno, presso l’hotel Vittorio Veneto). “In questi giorni il rapporto Doing Business 2010 della Banca Mondiale degli Investimenti ha segnalato che tutti i paesi dell’area EuroMed si collocano in posizione centrale nelle statistiche che misurano la capacità di ciascun paese di assicurare la tutela del credito e di favorire la conclusione di contratti. Come poi segnala l’Ice, il 70% delle pmi ricorrono all’arbitrato. Questi dati ci confortano sulla necessità di approfondire il confronto su questi temi”, ha riferito Guido Alpa presidente Cnf aprendo i lavori.
Ma le questioni aperte sono ancora tante. Da Giorgio Schiavoni, presidente dell’Istiutto per la promozione dell’arbitrato e della mediazione nel Mediteranneo, è arrivata la prima provocazione: “Le pmi euromed non hanno un luogo di giustizia privata terza rispetto alle parti, tranne per certi aspetti il CCI che però è oneroso e distante. Così per esse non vale il principio del fair process. Occorre far crescere le istituzioni che operano bene nel Mediterraneo, come le camere arbitrali di Algeria, Marocco, Tunisia e Egitto, che tuttavia dovrebbe avvicinarsi su quattro punti fondamentali: indipendenza degli arbitri, tempi, costi e qualità dei funzionari. L’Istituto sta promuovendo con questi quattro paesi un commentario comune nella consapevolezza che l’uniformità dei regolamenti arbitrali è una utopia”. Un’altra occasione di potenziameno è l’Ispramed, il nuovo istituto nato su iniziativa di diversi soci tra cui il Cnf, la Camera di Commercio di Milano, la Confcommercio, la Regione Lombardia, l’Unioncamere. Gabriel Mencarelli, professore all’università di Parigi Sud XI, ha fatto una carrellata sugli scenari possibili in merito alla istituzione della Corte EuroMediterranea di Arbitrato, iniziativa portata avanti dalla Francia dopo il vertice di Parigi del 2008 nell’ambito del progetto Unione del Mediterraneo, a cui aderiscono più di 40 paesi. “Di questa corte si sa veramente poco; per ora è un ectoplasma per i giuristi. Si conoscono gli obiettivi: promuovere gli investimenti nella zone EuroMed e potenziare l’arbitrato. Certo che se emergesse l’idea di accentrare la competenza in un solo ente sarebbe un errore: le pmi hanno bisogno di istituzioni di vicinanza e di regolamenti adeguati per conflitti di media entità”. L’avvocato siriano Ryad Ghali ha dal canto suo rilevato come “nell’incertezza che grava su,l’applicazione dea Convenzione di New York sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali, non esistono a tutt’oggi meccanismi affidabili e uniformi per il riconoscimento e l’esecuzione di lodi che pronunciano provvedimenti provvisori stranieri”.
Stesse difficoltà incontrano le pmi in fatto di mediazione visto che, come ha rilevato Michel Benichou, presidente della Federazione dei Barreaux di Europa (Fbe), nell’area EuroMed manca una legislazione uniforme. “Eppure la mediazione è un sistema ottimo per le pmi che hanno bisogno di sicurezza, perché non pone problemi di competenza territoriale, né di legge applicabile né di costo visto che sin dal contratto è possibile stabilire il compenso del mediatore”. Due le strade per disciplinarla: pensare a una legislazione come ha fatto la Comunità europea o inserire una clausola di mediazione nel contratto. Benichou ha disegnato i molteplici ruoli dell’avvocato nella mediazione: informativo al cliente circa la possibilità di mediazione; la redazione della clausola contrattuale di mediazione; assistenza al cliente (secondo i dati della Corte di Grenoble su 1000 mediazioni negli ultimi 8 anni, il 70% di esse si è conclusa favorevolmente perché assicurata la presenza del legale); mediatore previa una formazione serie e specifica. “Occorrerebbe censire l’offerta di mediazione nell’Euromed e creare una rete di istituti di mediazione altamente qualificati”. Se ora in Italia dal marzo del 2011 la mediazione è una realtà, come ha spiegato alla platea Chiara Giovannucci Orlandi (Università di Bologna), altre esperienze sono condotte a livello internazionale. Una di queste è il Centro risoluzione dispute degli investitori istituito dal Gafi dal 2009. Il Centro ha finora ricevuto 8 casi e risolto il 60% ma manca ancora “la consapevolezza tra gli azionisti, tra i legali e i revisori dei conti, e manca una legislazione specifica”, ha spiegato Mohamed Maher Abdelwahed direttore generale dell’Investors’ Dispute Settlement Center (Egitto). Maria Cimaglia (Ueapme) ha sottolineato la necessità di aumentare la pubblicità dei sistemi di Adr, che iniziano in verità a farsi concorrenza. Lo ha evidenziato bene Kai_Uwe Karl, avvocato del contenzioso della General Eletric Instruments che ha confrontato il costo medio di un arbitrato di common law (1 milione di dollari) con quello di una conciliazione a affidata a uno dei guru europei (8mila sterline). “La mediazione conviene”, ha concluso. Per Stefano Azzali, segretario generale della Camera arbitrale di Milano, l’esperienza diretta ha evidenziato aspetti positivi e negativi. Tra i primi la tendenza alla crescita della mediazione, la maggiore consapevolezza, la aumentata sensibilità dei giudici; tra i secondi i numeri bassi rispetto ai reali bisogni (in cinque anni 3183 procedimenti) e la dimensione domestica. “Rimangono aree problematiche come l’eccessivo numero di conciliatori rispetto alle conciliazioni, la proliferazione di centri di Adr, l’approccio come misura antideflattiva.

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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Diritto d'autore e Internet: e' legittima la copia cache?

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) L'art. 2 della direttiva europea 2001/29 sul diritto d'autore impone agli Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.


Ai sensi dell'art. 5, par. 1
, della direttiva sono però esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;

- devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;

- devono essere eseguiti all'unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

Secondo il considerando 33 della direttiva, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l'eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.


L'art. 5, par. 1, della direttiva ha trovato attuazione in Italia con l'introduzione nel 2003 dell'art. 68bis nella legge 633/1941 sul diritto d'autore, secondo cui:

Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.



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giugno 2010


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Processo civile telematico: le statistiche al marzo 2010

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Su www.processotelematico.giustizia.it sono state pubblicate le statistiche relative al processo civile telematico aggiornate al marzo 2010.

Viene indicata anche la tipologia degli atti depositati.

Presso il Tribunale di Milano sono stati, per esempio, depositati:

- 6063 ordinanze

- 4978 documenti richiesti

- 47096 ricorsi per decreto ingiuntivo

- 522 sentenze definitive

- 2302 verbali d'udienza.


Consulta le statistiche

 

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IL CASO FORTUITO, IL “FATTO DELLA COSA” E LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I DANNI CAUSATI DALLE COSE IN CUSTODIA

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

IL CASO FORTUITO, IL “FATTO DELLA COSA” E LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I DANNI CAUSATI DALLE COSE IN CUSTODIA.

1..La colpa presunta del custode e l’esimente del caso fortuito - 2. Il fortuito che qualifica la responsabilità del custode come oggettiva. - 3.La responsabilità di mera posizione del custode: il “fatto della cosa” - 4. Inquadramento storico-sistematico dell’art. 2051 c.c. - 5. L’emersione in via interpretativa della colpa come elemento qualificante della responsabilità. - 6. Le basi metagiuridiche della supposta responsabilità di mera posizione del custode. - 7. Considerazioni finali


1. La colpa presunta del custode e l’esimente del caso fortuito.

In un passato non lontano era consolidata e pacifica opinione giurisprudenziale che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati da cose in custodia, regolata dall’art. 2051 c.c., in nulla differisse dall’archetipo di responsabilità aquiliana delineato dall’art. 2043 c.c., salvo che per il fatto che l’art. 2051 c.c., diversamente dalla regola-base, non pone a carico del danneggiato l’onere di provare la colpa del danneggiante al fine di essere risarcito del danno, ma a carico del danneggiante l’onere di provare l’assenza di colpa per sottrarsi al risarcimento.

L’art. 2051 c.c., invero, fa conseguire l’esclusione della responsabilità del custode-danneggiante unicamente dalla prova da lui eventualmente fornita che il danno è opera del “caso fortuito”. Si riteneva che gravasse sul custode, inteso puramente e semplicemente come colui che ha di fatto un potere di controllo e vigilanza sulla cosa, il generale dovere di fare in modo che la cosa non arrechi nocumento a terzi. Il danno prodotto dalla cosa in custodia per opera del fortuito si riteneva che escludesse la responsabilità del custode sul piano della colpa giacché, essendosi il danno prodotto per l’intervento di un fattore che esula dalle possibilità di previsione del custode, a costui non potessero muoversi rimproveri non per avere attuato le misure necessarie ad evitare il danno...

 

Leggi l’articolo

 

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10 giugno 2010

Privacy e motori di ricerca: quali gli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca?

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali ha elaborato in proposito un parere (parere 1/2008 adottato il 4/04/2008).

Il parere in sintesi:

I motori di ricerca sono entrati a far parte della vita quotidiana di chi usa Internet e le
tecnologie per la ricerca di informazioni. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ne riconosce
l'utilità ed è consapevole della loro importanza.
Nel presente parere il Gruppo di lavoro stabilisce un chiaro elenco di responsabilità che
ai sensi della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati incombono ai provider di
motori di ricerca nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati degli utenti.
Come provider di dati di contenuto (per esempio, l'indice dei risultati di ricerca), ai
motori di ricerca si applica la normativa europea sulla protezione dei dati anche in
situazioni specifiche, per esempio se propongono un servizio di caching o se sono
specializzati nell'elaborazione di profili di singoli utenti. L'obiettivo principale del
presente parere è trovare il giusto mezzo tra le legittime esigenze commerciali dei
provider e la protezione dei dati personali degli utenti di Internet.
Il parere tratta della definizione di motori di ricerca, del tipo di dati elaborati per offrire
servizi di ricerca, del quadro giuridico, delle finalità/motivazioni del trattamento
legittimo, dell'obbligo di informare le persone interessate e dei loro diritti.
Una delle principali conclusioni è che la direttiva sulla protezione dei dati si applica in
generale al trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, anche quando la
loro sede è situata al di fuori del SEE, e che a questi spetta l'onere di chiarire il loro ruolo
nel SEE e la portata dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Ai provider di motori di
ricerca risulta invece chiaramente non applicarsi la direttiva 2006/24/CE sulla
conservazione dei dati.
Il presente parere giunge alla conclusione che i dati personali devono essere elaborati
soltanto per finalità legittime. I provider di motori di ricerca devono cancellare o rendere
anonimi in maniera irreversibile i dati personali che non sono più utili per la finalità
specifica e legittima per i quali sono stati raccolti, e devono in qualsiasi momento poter
giustificare la conservazione e la durata dei cookie installati. Per qualsiasi correlazione
pianificata di dati e profilazione di utenti è necessario il consenso di questi. I motori di
ricerca devono rispettare la scelta di esclusione (opt-out) dei responsabili editoriali dei
siti web e modificare/aggiornare immediatamente la copia cache degli utenti che ne
fanno richiesta. Il Gruppo di lavoro ribadisce l'obbligo dei motori di ricerca di informare
chiaramente gli utenti a monte di qualsiasi trattamento dei loro dati, e di rispettarne il
diritto di accedere, controllare e rettificare tempestivamente i propri dati conformemente
all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.

 

Si veda anche questo post



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La privacy tra i banchi di scuola: la guida del Garante privacy

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un vademecum sul tema della privacy a scuola.

Come si legge sul sito del Garante, oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note dell'Autorità.

Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli:

Regole generali

Voti ed esami

Informazioni sugli studenti

Foto audio e video

Sicurezza e controllo

che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

Per maggiori informazioni e per scaricare la Guida: Garante Privacy



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Privacy: agenzie matrimoniali e uso dei dati sensibili

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)« Le agenzie matrimoniali non possono comunicare dati sensibili della clientela, specie se riguardanti le convinzioni religiose, alle società di recupero crediti. Il principio è stato stabilito dal Garante privacy che ha vietato ad una agenzia matrimoniale di trasmettere, in caso di mancato pagamento, questo tipo di informazioni a soggetti che non hanno alcuna necessità di conoscerle e usarle. Il caso era stato segnalato al Garante dall'Ufficio del giudice di pace di Roma che, nel corso di un procedimento per ingiunzione, aveva riscontrato la trasmissione di copia integrale di un contratto, contenente dati sensibili, ad una società di recupero crediti.

L'Autorità (relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha ritenuto "sicuramente sproporzionata" la comunicazione di informazioni così delicate. Se infatti il trattamento di dati relativi alle convinzioni religiose dei clienti risulta indispensabile rispetto alle finalità di mediazione matrimoniale, vista l'indubbia rilevanza che assume il profilo religioso per coloro che aspirano ad instaurare un vincolo matrimoniale, non trova invece alcuna giustificazione la trasmissione di questi dati ad una società che svolge attività non compatibili con il loro trattamento.

Nel disporre il divieto il Garante ha prescritto alla società di riformulare il contratto di mediazione prevedendo una apposita sezione per i dati sensibili da non trasmettere a soggetti non legittimati a trattarli. Da modificare anche l'informativa resa alla clientela che dovrà indicare in modo chiaro i tipi di trattamenti effettuati, le finalità perseguite, l'obbligatorietà o meno del rilascio dei dati ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it  (newsletter n. 338 del 28 maggio 2010)

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

07 giugno 2010

Guida breve alla mediazione in materia civile e commerciale: e-book gratuito

Diritto (Copyright immagine xlucas) La mediazione in materia civile e commerciale

Guida breve al decreto legislativo 28/2010

dell'Avvocato Giuseppe Briganti

 

La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.


Indice della Guida
Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo’ accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell’avvocato in tema di mediazione? L’obbligo di informare l’assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e’ obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo’ invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e’ la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e’ previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo’ deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l’accordo? Cos’e’ la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita’ spettanti all’organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo’ istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e’ previsto in tema di credito d’imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e’ previsto per l’entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41
Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) – Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42
Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55


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Privacy: sara' di nuovo possibile risalire all'abbonato sulla base del suo numero telefonico

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 aprile 2010, ha disposto che, con esclusivo riferimento ai "vecchi" abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore.

Il Garante ha disposto inoltre che gli operatori telefonici  che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005  rendano nota a tali abbonati l'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini sopra indicati, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010 e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010.


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
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Nomi a dominio .it: come contestare l'assegnazione di un nome a dominio?

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Come si legge sul sito del Registro .it (www.nic.it), il Registro mette a disposizione degli utenti uno strumento specifico in proposito: la procedura di opposizione.


La procedura di opposizione "congela" l'assegnazione del nome a dominio fino alla risoluzione della controversia e consente a chi ha promosso la procedura di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale nuova assegnazione.

L'opposizione non permette d'altra parte di ottenere automaticamente il dominio già registrato da altri, bensì permette l'accesso a due procedure, alternative al ricorso al giudice, per la risoluzione della controversia:

- l'arbitrato irrituale e

- la procedura di riassegnazione.


Per avviare la procedura di opposizione è necessario inviare al Registro .it una richiesta scritta contenente

- le generalità del mittente,

- il nome a dominio oggetto dell'opposizione,

- le motivazioni e

- i diritti che si presumono lesi.

Il Registro esamina la richiesta, ne valuta l'ammissibilità e, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, notifica l'esito alle parti.


La procedura di opposizione si considera iniziata nel momento in cui il Registro .it pone il dominio nello stato di "challenged".



Per maggiori informazioni:
Contestare l'assegnazione di un dominio - Registro .it

 



Avv. Giuseppe Briganti

Maggio 2010

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