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27 maggio 2010

ISP e possibili azioni a tutela del diritto d'autore da parte dell'AGCOM

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Con riguardo alle possibili azioni a tutela del diritto d'autore illustrate con il documento "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva", pubblicato su www.agcom.it il 12 febbraio 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente agli obblighi sui fornitori di accesso ad Internet, afferma:


Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l'Autorità può adottare è quella degli ISP, in quanto soggetti detentori delle informazioni sul traffico generato dagli utenti. Al fine di definire misure adeguate, proporzionate ed efficaci sul mercato è quindi necessario esplorare in primo luogo le possibilità di intervenire proprio sui fornitori di accesso ad Internet.

Da una lettura del quadro comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, possono essere ricavati i principali parametri di legittimità cui dovrebbero essere informati eventuali interventi regolamentari tesi ad introdurre obblighi di monitoraggio e sorveglianza in capo agli ISP.

In particolare, questi riguardano il bilanciamento con i diritti alla tutela dei dati personali degli utenti, che possono subire limitazioni soltanto se proporzionate a quanto strettamente necessario ad assicurare una effettiva tutela del diritto d'autore, e che, in conformità con la tutela della privacy, devono garantire l'anonimato degli utenti (i cui dati personali possono essere quindi disvelati soltanto per effetto di un ordine della "pubblica autorità competente").

Inoltre, l'adozione di siffatti obblighi deve essere orientata al principio di proporzionalità e, quindi, rispettare i seguenti canoni interpretativi:

1) adeguatezza rispetto alle finalità dell'intervento: l'intervento regolamentare deve essere preceduto da opportune analisi volte a stabilire ex ante, in via previsionale, che gli obblighi suscettibili di essere posti a carico dell'ISP possono rivelarsi idonei a garantire una riduzione del fenomeno della pirateria. In questo senso, è perciò opportuna una previa attività di indagine, monitoraggio e sperimentazione, volta a quantificare il fenomeno e identificare le attività degli utenti potenzialmente lesive del diritto d'autore. Una volta identificato spessore e contenuti del fenomeno, sarà possibile stabilire quali misure si rivelino adeguate, in base a un ragionevole rapporto di causa-effetto tra gli interventi apprestati e tutela del diritto d'autore;

2) necessarietà: le restrizioni imposte alla privacy degli utenti non devono essere superiori alla misura strettamente necessaria ad assicurare il conseguimento dello scopo perseguito. Pertanto, l'imposizione degli obblighi dovrà essere corredata di verifiche periodiche per valutarne il conseguimento;

3) stretta proporzionalità: per scongiurare i rischi di un eccessivo sacrificio degli interessi configgenti, il bilanciamento deve fondarsi su valutazione quali-quantitativa in rapporto ad eventuali opzioni alternative di intervento, nonché su un approccio gradualistico che consenta la progressiva introduzione di misure via via più restrittive soltanto a seguito del previo espletamento di opportune verifiche sui risultati raggiunti.

Dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria emerge, quindi, la possibilità, per l'Autorità, di imporre in capo agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare all'Autorità, con cadenza periodica, dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio - peer-topeer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. L'opportunità di tale intervento è molteplice: gli ISP sono già in possesso di tali informazioni e i dati comunicati all'Autorità permetterebbero un'analisi sulla quantificazione del fenomeno (peer-to-peer, streaming, download) che, per quanto si è più volte detto, riveste valore propedeutico alla definizione di eventuali misure più puntuali per contrastare il fenomeno della pirateria.

Tale misura dovrebbe essere accompagnata da una adeguata e trasparente informativa agli utenti, attraverso:

1) l'indicazione, nei contratti di accesso ad Internet, dell'attività di sorveglianza da parte degli ISP sul traffico degli utenti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
2) una simile indicazione informativa circa l'imposizione di tale obbligo sul sito web dell'Autorità.

Per quanto riguarda la legittimazione all'introduzione di un simile obbligo, si ritiene che l'Autorità abbia il potere di imporlo in virtù dei compiti ad essa affidati a tutela del diritto d'autore. In caso di inottemperanza alla decisione dell'Autorità, gli ISP sarebbero soggetti alla irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
In alternativa, si potrebbe avviare un dialogo con gli ISP finalizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa che definisca nel dettaglio le condizioni di fornitura delle informazioni sopra individuate, sì da pervenire al medesimo risultato senza imposizioni coercitive, attraverso un'attività "cooperativa" tra l'Autorità e i fornitori di accesso ad Internet.

 

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LA DIFESA DEL RISPARMIO TRA CLASS ACTION E MEDIAZIONE - CONVEGNO 12 Giugno 2010 - Rovigo

Iusreporter.it segnala:

CONVEGNO
12 Giugno 2010 ore 10.00
Sala Consiglio Provincia di Rovigo
LA DIFESA DEL RISPARMIO
TRA CLASS ACTION E MEDIAZIONE

Saluto
Dr.ssa Presidente Tiziana Virgili
Modera
Dr. Eduardo Terrana-Giornalista
Intervengono:
Avv. Ilaria Ghirotti Avvocatideiconsumatori Rovigo:
Il fenomeno del sovraindebitamento in Veneto
Prof. Stefano Sanna
Docente Diritto dell’Economia Università di Padova e Rovigo:
Gli effetti della crisi sul consumatore-risparmiatore
Avv. Domenico Romito
Coordinatore Nazionale Avvocatideiconsumatori:
Le azioni di difesa collettive del risparmio e la class action
Avv. Valerio Sangiovanni - Università di Trento:
Mediazione e conciliazione per risparmiatori e utenti bancari

La partecipazione è aperta a tutti,
gratuita e dà diritto a 3 crediti formativi riconosciuti dall' Ordine degli Avvocati di Rovigo
Ass.Avvocatideiconsumatori Via dei Gracchi 278 Roma

Maggiori infomazioni: Locandina

 

 

 

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24 maggio 2010

Il Garante privacy avvia istruttoria su Google Street View: raccolti dati sulla presenza di reti wireless e frammenti di comunicazioni elettroniche

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)Come può leggersi nel comunicato del Garante privacy del 19 maggio 2010, il Garante ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del servizio Street View.

Il procedimento del Garante è stato aperto in merito alla raccolta di dati personali effettuata da Google sul territorio italiano e che, secondo quanto ammesso dalla stessa Google Italia, ha riguardato, oltre che immagini, anche dati relativi alla presenza di reti wireless e di apparati di rete radiomobile, nonché frammenti di comunicazioni elettroniche, eventualmente trasmesse dagli utenti su reti wireless non protette. Riguardo a quest'ultima tipologia di dati, l'Autorità ha invitato la società a sospendere qualsiasi trattamento fino a diversa direttiva dello stesso Garante.

Con particolare riferimento a tutti i dati eventualmente "captati" dalle "Google cars", si legge ancora nel comunicato del Garante, la società dovrà comunicare all'Autorità la data di inizio della raccolta delle informazioni, per quali finalità e con quali modalità essa è stata realizzata, per quanto tempo e in quali banche dati queste informazioni sono conservate.

Google dovrà chiarire, inoltre, l'eventuale impiego di apparecchiature o software "ad hoc" per la raccolta di dati sulle reti WiFi e sugli apparati di telefonia mobile.

La società dovrà comunicare, infine, se i dati raccolti siano accessibili a terzi e con quali modalità, o se siano stati ceduti.



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Una nota del Consiglio nazionale forense chiarisce la posizione dell’Avvocatura sulla riforma che ha introdotto la mediazione tra luci e ombre. In arrivo un regolamento sul procedimento di conciliazione presso gli Ordini forensi

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) 24/05/2010 - Una nota del Consiglio nazionale forense chiarisce la posizione dell’Avvocatura sulla riforma che ha introdotto la mediazione tra luci e ombre. In arrivo un regolamento sul procedimento di conciliazione presso gli Ordini forensi

<< La media-conciliazione ha segnalato problemi che da tempo il Consiglio nazionale forense aveva comunicato alle istituzioni: il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il Cnf, per tutta l’Avvocatura italiana, gli ha trasmesso sulla disciplina della mediazione e conciliazione.


Da mesi la Commissione istituita dal Consiglio con l’apporto degli Ordini e delle Associazioni, ha lavorato sul testo proposto dall’ ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Le proposte del Cnf tengono conto della direttiva comunitaria e delle realtà locali, che sono assai diverse tra loro, in alcune già effettuandosi la conciliazione con successo, in altre invece paventandosi la conciliazione per il gravoso carico di lavoro che comporterebbe e per la scarsità delle risorse per metterla in atto. Di ciascuna realtà si terrà conto, compreso di quelle in cui la conciliazione dovrà avvenire con il patrocinio gratuito.

 
Il Cnf ha già segnalato al Ministero che la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione; che l’annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l’errore omissivo dell’avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell’annullabilità è distonico rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l’omissione è sufficiente la sanzione disciplinare.


La presenza dell’avvocato è nei fatti, perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi; comunque è grazie al Cnf che l’espressione “senza ministero di difensore” presente nella prima versione del testo della legge, è stata soppressa.

 
La proposta del conciliatore deve essere fatta su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente.

 
Il Cnf sta elaborando un modello di regolamento di conciliazione che escluda la proposta del conciliatore.


Attraverso gli Ordini e la rete delle Scuole forensi il Cnf ha già predisposto un progetto di formazione dei conciliatori, e sta verificando con il Ministero la possibilità di ripartire i corsi negli aspetti giuridici, tenuti dagli Ordini e in quelli pratici, concordati con gli esperti, in modo che sugli aspiranti conciliatori non ricada il costo della acquisizione del titolo. Il percorso del testo non è ultimato, e tutto il programma di mediazione e conciliazione deve essere considerato in via sperimentale. Il Cnf ha proposto di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall’altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori.

 
Di qui la necessità di allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità conciliativa, potendo sopportare la concorrenza delle altre categorie professionali che dicono di essere già pronte a dare attuazione ai decreti. Senza la competenza nelle materie giuridiche la conciliazione non può dare buoni frutti.

 
Per questo l’ Avvocatura si deve appropriare del sistema; solo l’Avvocatura può evitare che il sistema imploda, solo l’ Avvocatura, che ha la funzione costituzionale di tutelare i diritti, può evitare che il sistema, concepito per agevolare l’accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che allungherebbe i tempi della giustizia e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente >>.

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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20 maggio 2010

Relazioni convegno su informatizzazione delle prove del 7 maggio 2010 (unito.it)

Iusreporter.it segnala:
pubblicazione relazioni convegno su Informatizzazione delle prova del 7 maggio 2010

Mauro Alovisio


... come anticipato in data 7 maggio durante il convegno, acquisite le specifiche autorizzazioni, si pubblicano le slide:

- della relazione del prof. Cosimo Anglano, professore di Informatica dell'Università del Piemonte Orientale, Direttore del Centro Studi sulla criminalità informatica ad oggetto: "Introduzione alle prove digitali in ambito penale"

-della relazione di Raul Chiesa, componente Enisa e componente direttivo del Clusit ad oggetto "Analisi sulla mobile Forensics".

Le relazioni sopracitate sono state illustrate durante il convegno ad oggetto:" informatizzazione delle prove: problemi e prospettive" organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Torino e dall'associazione del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino in data 7 maggio 2010 presso la sala lauree della facoltà di Giurisprudenza di Torino.

Al link
pubblicazione relazioni convegno su Informatizzazione delle prova del 7 maggio 2010 - Protezione dati-PRIVACY


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diritto d'autore: in che limiti e' ammessa la citazione di materiale altrui?

L'art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede in proposito quanto segue:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.


Avv. Giuseppe Briganti

maggio 2010


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Etichettatura dei prodotti e “Made in Italy”: la legge 55/2010 - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

LEGGE 8 aprile 2010, n. 55

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

(GU n. 92 del 21/04/2010 )

Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2010

 

Etichettatura dei prodotti e “Made in Italy”: la legge 55/2010 – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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Ciclo di incontri formativi e di approfondimento in tema di tutela del consumatore – Salerno, maggio/giugno 2010

Iusreporter.it segnala:

Dopo il successo del convegno “Comunicazioni pubblicitarie e tutela del consumatore: dalla disciplina delle pratiche commerciali al danno da pubblicità ingannevole”, tenutosi nello scorso mese di ottobre, gli Studi Legali Cirillo & D’Auria di Salerno e Manzo & Associati di Battipaglia promuovono un nuovo ciclo di incontri formativi e di approfondimento in tema di tutela del consumatore.

Una iniziativa di sicuro interesse per gli operatori del diritto, che punta a qualificare il Foro di Salerno come laboratorio culturale nella complessa tematica del diritto dei consumatori.

Il ciclo di incontri vede il patrocinio dell’Agit, l’Associazione Nazionale che riunisce gli Avvocati Specializzati in Diritto dei Consumatori, e l’importante contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, che ha accreditato l’evento tra quelli utili per il conseguimento dei crediti per la formazione professionale.

Il percorso formativo si aprirà il 31 maggio alle ore 15.30 con il dott. Alberto De Franceschi - giovane e promettente ricercatore dell’Università di Ferrara, attualmente impegnato presso il Max-Planck di diritto industriale della concorrenza di Monaco di Baviera – che relazionerà su “Compravendite mobiliari e consegna di beni non conformi al contratto: i diritti del consumatore”; mentre il 28 giugno la tematica del credito al consumo (“La disciplina del credito al consumo. problemi applicativi e prospettive di riforma”) sarà trattata dai professori Giovanni De Cristofaro (Università di Ferrara) e Stefano Pagliantini (Università di Siena), autori di numerose pubblicazioni scientifiche in materia.

Ad introdurre questo secondo incontro sarà l’Avv. Cladio Belli, del Foro di Roma, Presidente nazionale dell’Agit.

Entrambi gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno.

Parallelamente all’iniziativa, gli organizzatori hanno promosso la creazione del portale www.dirittoeconsumo.it, sito di informazione giuridica in diritto dei consumatori, nel quale saranno pubblicate tutte le informazioni utili, gli aggiornamenti, ed il materiale didattico, costituito da articoli di dottrina e da pronunce giurisprudenziali.

 

PROGRAMMA:

LUNEDI 31 MAGGIO 2010

Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

Saluti: Avv. Americo Montera

Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno

Presentazione del ciclo di incontri: Avv. Mario Manzo e Avv. Stefano D’Auria

COMPRAVENDITE MOBILIARI E CONSEGNA DI BENI "NON CONFORMI AL CONTRATTO"

Relatore: dott. Alberto De Franceschi

Dottore di ricerca in "Diritto delle obbligazioni e contratti italiano, europeo e comparato"

presso l'Università di Ferrara - Ricercatore presso l'Istituto Max-Planck di Monaco di Baviera

LUNEDI 28 GIUGNO 2010

Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO. PROBLEMI APPLICATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Introduzione:

Avv. Claudio Belli – Foro di Roma

Presidente Nazionale AGIT (Associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani)

Relatori:

Prof. Stefano Pagliantini

Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Siena

Curatore del volume "Le forme della nullità" (Giappichelli, 2009)

Autore del volume "Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti" (ETS, 2009)

Prof. Giovanni De Cristofaro

Ordinario di Diritto Civile presso l’Università di Ferrara

Curatore (con Alessio Zaccaria) del "Commentario breve al diritto dei consumatori" (Cedam, 2010)

Curatore del volume "La nuova disciplina europea del credito al consumo" (Giappichelli, 2009)

 

 

 

 

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13 maggio 2010

LA MEDIAZIONE DELLE LITI CIVILI E COMMERCIALI UN NUOVO STRUMENTO AL SERVIZIO DELLE IMPRESE (blogconciliazione.com)

Iusreporter.it segnala:

LA MEDIAZIONE DELLE LITI CIVILI E COMMERCIALI
UN NUOVO STRUMENTO AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
a cura di Marco Marinaro


SOMMARIO
La mediazione delle liti civili e commerciali.
Un nuovo strumento al servizio delle imprese
di Marco Marinaro I
La mediazione e la giustizia cosiddetta alternativa
di Francesco Paolo Luiso III
Gli organismi di mediazione e il registro ministeriale
di Angelo Santi IV
Il ruolo dell'avvocato e gli obblighi di informazione
nel procedimento di mediazione finalizzato ad una conciliazione
di Fabrizio Criscuolo V
La mediazione sollecitata dal Giudice
di Francesca Cuomo Ulloa VI
Riservatezza e segreto nella procedura di mediazione
di Domenico Borghesi VII
Il procedimento di mediazione
di Maria Angela Zumpano VIII
Le nuove opportunità della conciliazione:
il verbale e la tutela dell'accordo
di Ilaria Pagni IX
Mediazione e processo
di Giovanni Sciancalepore X
La proposta del mediatore
di Pasquale Tarricone XI
Conciliazioni "buone" e conciliazioni "cattive"...

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PROCESSO CIVILE TELEMATICO: predisposizione ed invio di un ricorso per decreto ingiuntivo

Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza: il Libro verde del 2008

Europa (Copyright immagine svilen001) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 16.7.2008
COM(2008) 466 definitivo
LIBRO VERDE
Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza


Il Libro verde intende promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione. Espone e discute varie questioni connesse al ruolo che svolge il diritto d'autore nella "economia della conoscenza" e intende lanciare una consultazione su questi punti.

Il Libro verde si articola in due parti. La prima riguarda questioni generali concernenti le eccezioni ai diritti esclusivi previste dal principale atto legislativo dell'UE in tema di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("la direttiva"). L'altro atto legislativo comunitario che assume rilievo per l'economia della conoscenza, la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, è stato analizzato in un'altra relazione. Nondimeno, alcuni aspetti di quest'ultima direttiva, come le eccezioni e le limitazioni, sono affrontati anche nel Libro verde.

La seconda parte del Libro verde affronta questioni specificamente connesse alle eccezioni e limitazioni che assumono particolare rilievo per la diffusione della conoscenza e pone la questione se sia opportuno che tali eccezioni vengano modificate nell'epoca della comunicazione digitale.

Il Libro verde affronta tutte le questioni in modo equilibrato, tenendo cioè conto dei punti di vista degli editori, delle biblioteche, degli istituti di istruzione, dei musei, degli archivi, dei ricercatori, dei portatori di handicap e del pubblico in generale.

Con riguardo in particolare alla digitalizzazione, il Libro verde afferma:

L'eccezione riguardo al diritto di riproduzione è limitata a "specifici atti di riproduzione". L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva si qualifica quindi come l'unica eccezione esplicitamente riferita alla prima parte del citato "test a tre fasi", sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, il quale prescrive che le eccezioni siano circoscritte a "determinati casi speciali". Di conseguenza - come del resto chiarisce il considerando n. 40 - quest'eccezione deve essere circoscritta soltanto a casi speciali e non comprende le utilizzazioni fatte nell'ambito della fornitura on line di opere o fonogrammi protetti.

L'attenta formulazione di questa eccezione implica quindi logicamente che le biblioteche o altri beneficiari non sono totalmente dispensati dall'obbligo di rispettare il diritto di riproduzione. Come si è detto, le riproduzioni sono permesse soltanto in casi specifici, che logicamente si riferiscono a determinati atti necessari per la conservazione di opere nei cataloghi delle biblioteche. D'altro lato, questa eccezione non contiene regole precise su questioni quali la conversione del formato o il numero autorizzato di copie. Una regolamentazione specifica di questi aspetti è frutto delle singole statuizioni del legislatore nazionale.

Alcuni Stati membri hanno adottato regole restrittive rispetto alle riproduzioni che le biblioteche sono autorizzate a effettuare. Il governo britannico sta attualmente effettuando una consultazione[12] allo scopo di modificare la Section 42 del Copyright Designs and Patents Act (CDPA) in modo da permettere alle biblioteche e agli archivi di fare un'unica copia di opere letterarie, teatrali o musicali presenti nella loro collezione permanente per fini di conservazione e sostituzione. Il governo propone di ampliare l'eccezione nel senso di consentire la copia e la conversione del formato di registrazioni sonore, di film e di emissioni radiotelevisive e di autorizzare la realizzazione di più copie qualora siano necessarie copie successive per mantenere le collezioni permanenti in un formato accessibile.

Per la conservazione di opere in formato durevole sono in prima linea le biblioteche, gli archivi e i musei. Tuttavia, anche soggetti privati, come i motori di ricerca, hanno dato vita a numerose iniziative di digitalizzazione su larga scala. A titolo di esempio, il progetto Google Book Search, lanciato nel 2005, è finalizzato a permettere la consultazione dei testi di libri su Internet[13]. Google e alcune biblioteche europee hanno stipulato accordi per la digitalizzazione di opere divenute di dominio pubblico[14]. Le case editrici, dal canto loro, stanno sperimentando l'accesso gratuito on line ad estratti o anche al testo integrale dei loro libri e sviluppano strumenti che consentono agli utenti di consultare il contenuto dei libri[15].

Occorre sottolineare che le attività di soggetti privati quali motori di ricerca non possono beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), che è limitata alle biblioteche accessibili al pubblico, agli istituti di istruzione, ai musei o agli archivi e riguarda solo gli atti che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto. La digitalizzazione presuppone il diritto di riproduzione[16], perché la modifica del formato di un'opera da analoga a digitale comporta un processo di riproduzione dell'opera stessa. Ad esempio, un libro deve essere scansionato prima di essere digitalizzato. Se la scansione è effettuata da soggetti ed in circostanze non contemplate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è necessaria la previa autorizzazione dei titolari dei diritti. Analogamente, affinché un'opera digitalizzata possa essere messa a disposizione on line occorre la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti.

La scansione di opere conservate nelle biblioteche per consentire una ricerca del loro contenuto su Internet va normalmente tenuta distinta dalla creazione di links, dal deep linking , dall' interlinking o dall'indicizzazione ( indexing ), che sono tutte attività riferite a opere già disponibili on line. Ad esempio, riguardo agli hyperlinks (collegamento elettronico ad un file posto su Internet), la Corte federale tedesca ha statuito che la creazione di un link o di un deep link (un link che rinvia l'utente di Internet a un'altra pagina web all'interno dello stesso sito) non costituisce riproduzione di un'opera[17]. Nella causa Perfect 10 c./Google e Amazon [18] un tribunale USA ha statuito che la creazione di un link interno ( inlinking ) che rinvia a un'immagine in grandezza originale posta su un altro sito web, in quanto non presuppone la riproduzione dell'immagine originale, non costituisce violazione del diritto esclusivo di riproduzione. Se alcuni tribunali ritengono che i thumbnails (cioè l'anteprima di un'immagine più grande presentata in formato ridotto, che facilita la connessione ad altri siti web su Internet) configurino una violazione del diritto esclusivo di riproduzione[19], il Tribunale regionale di Erfurt[20] ha statuito che l'utilizzazione di thumbnails per creare link non autorizza il titolare del diritto d'autore a chiedere il risarcimento del danno se l'opera è stata posta su Internet dallo stesso titolare o con il suo consenso[21].

Si sente spesso affermare tuttavia che la natura del progetto Google Book Search trascende il concetto di motore di ricerca sul quale si sono pronunciate la Corte federale tedesca nella causa Paperboy[22] o la Corte americana nella causa Perfect 10. Il motore di ricerca nella causa Paperboy creava link verso siti web che contenevano opere protette che erano state messe a disposizione on line con il consenso dei titolari dei relativi diritti. Poiché il servizio Paperboy dipende dalla presenza di opere messe a disposizione da terzi, esso non sarebbe più stato in grado di creare un link verso opere che fossero state ritirate dal titolare dei diritti. Inoltre, Paperboy non effettuava il caching (salvataggio temporaneo) dell'opera poiché il link non avrebbe più funzionato dal momento in cui l'originale fosse stato ritirato.

 

Consulta il Libro verde (Eur-lex)


Sulla direttiva 2001/29/CE, si veda l'articolo a firma del sottoscritto "Il diritto d'autore nella società dell'informazione" del 2002


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Programmi televisivi e diritto d'autore: per la tutela occorre il "format"

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2010, n. 3817, ha avuto modo di affermare quanto segue:

"[...] In assenza di una definizione normativa del concetto di 'format', cioè della cd. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle opere dell'ingegno [...]

Per la SIAE 'si intende per formato l'opera d'ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi' [...]

Anche per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il contenuto dell'opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma, che nel caso si è negato esservi, con motivazione concisa ma sufficiente a escludere la tutela domandata (così con Cass. cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 24594 e 24 luglio 2006 n. 16888) [...]".

 

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Note legali

06 maggio 2010

Contratto di edizione: come viene calcolato il compenso dell'autore?

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Ai sensi dell'art. 130 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.


Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.


Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

 

Avv. Giuseppe Briganti

maggio 2010


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

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Commercio elettronico e beni di consumo: quali garanzie la legge prevede in favore dei consumatori?

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)Rileva in materia la disciplina sulla vendita dei beni di consumo di cui agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005).

Le disposizioni citate si occupano della vendita dei beni di consumo, disciplinando taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti tali beni (art. 128).

Per bene di consumo deve intendersi qualsiasi bene mobile, compresi i beni mobili registrati, anche da assemblare, tranne specifiche eccezioni.

In capo al venditore grava l'obbligo fondamentale di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129).

Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132).

D'altronde, il consumatore decade dai diritti attribuitigli dal Codice se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto stesso.



Avv. Giuseppe Briganti

 

aprile 2010



A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,

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“Il futuro della responsabilita’ in Rete: quali regole dopo la sentenza sul caso Google/ViviDown” – Roma, 21/05/2010

Iusreporter.it segnala:

“Il futuro della responsabilità in Rete: quali regole dopo la sentenza sul caso Google/ViviDown”

Convegno

Università degli Studi di Roma Tre

21 maggio 2010

 

Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha affrontato
con sempre maggiore frequenza il tema della responsabilità
sia penale che civile sulla rete. I risultati spesso
vanno ben oltre lo sconnesso quadro normativo che
vede intersecarsi norme antiche e recenti, fonti nazionali
con quelle comunitarie.
La legislazione in materia si dimostra de iure condito
incompleta e de iure condendo incapace di stare
al passo delle incessanti evoluzioni tecnologiche e dei
nuovi usi sociali della rete.
La sentenza del Tribunale di Milano nel caso
Google / Vivi Down è emblematica della complessità
in cui viviamo e della scarsa coerenza fra dato legislativo,
esigenze di tutela di valori primari, certezza
del diritto.
L’incontro vuole offrire una occasione di discussione
per comprendere quali ausili interpretativi può
fornire la dottrina giuridica per una sistematica appropriata
ed in grado di proporre soluzioni per il futuro
che è già sulla rete.

 

Info

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica – 11 maggio 2010 - LUISS Guido Carli

Iusreporter.it segnala:

LUISS Guido Carli

11 maggio 2010

Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

Ore 09:00, Sala delle Colonne, Viale Pola, 12

Workshop di presentazione dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

Ore 9.00: Indirizzi di saluto, Gustavo Ghidini, Corrado Calabrò, Giorgio Assumma. Ore 9.20 -10.30: Relazioni introduttive, Diritto d’autore e mercato tra efficienza economica e diritto comparato, Roberto Pardolesi. Diritto d’autore e regolazione del settore delle comunicazione elettroniche, Marcello Clarich. Diritto d’autore e sviluppo tecnologico, Juan Carlos De Martin, Ludovica Dotti. Ore 10.30-11.30: Indagine Conoscitiva “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” Presentazione dell’Indagine Conoscitiva, Roberto Viola. Il ruolo dei service provider in Italia e negli altri Paesi, Nicola Gaviano, Andrea Stazi. Le opzioni di policy, Camilla Sebastiani. Ore 11.30-11.45: Coffee break. Ore 11.45-13.15: Tavola Rotonda, saluto: Roberto Pessi. Presiedono: Gianluigi Magri, Alberto Maria Gambino. Intervengono: Andrea Ambrogetti, Rosario Baratta, Mario Gallavotti, Roberto Guerrazzi, Salvatore Ippolito, Thalita Malagò, Lamberto Mancini, Enzo Mazza, Paolo Nuti, Stefano Parisi, Marco Pierani, Irene Pivetti, Filippo Roviglioni. Ore 13.15: Conclusioni, Nicola D’Angelo.

Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica < Maggio 2010 < Calendario < LUISS Guido Carli

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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