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30 aprile 2010

Il Garante privacy fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante privacy fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza con il provvedimento generale dell'8 aprile 2010.

Il Garante ha predisposto anche un utile vademecum sull'argomento.


Si riporta il comunicato del Garante privacy del 27 aprile 2010:

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'interno e dall'Anci.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

. Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

. Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

. Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica,  prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati  non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

. Sistemi integrati:  per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici  che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

. Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

. Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,  eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati  al domicilio dell'intestatario del veicolo.

. Deposito rifiuti:  lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare  modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

. Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

. Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

. Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti  vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

. Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

. Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

. Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

 

 

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Tavola rotonda “Responsabilita’ dei gestori di servizi di pubblica utilita’ in rete” - 6 maggio 2010 - Milano

Iusreporter.it segnala:

Tavola rotonda:

“Responsabilità dei gestori di servizi di pubblica utilità in rete”

Giovedì 6 maggio 2010, ore 16.30

Università Bicocca, Auditorium - Edificio U12, via Vizzola 5 - Milano

"Lo scopo della tavola rotonda è di tenere un pubblico dibattito su un tema di indubbia attualità, ovvero quali regole applicare ai nuovi servizi online aventi lo scopo di creare opportunità di comunicazione per gli utenti della Rete come ad esempio le reti sociali, i blog, twitter e servizi di hosting come YouTube. La recente pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano nel caso “Vividown” ha portato alla ribalta le problematiche delle governance di un media transnazionale come Internet. Scopo della tavola rotonda è anche di fornire preziosi input in vista dello Internet Governance Forum Italia che si svolgerà a Roma nei prossimi 6 – 7 settembre, in preparazione dello IGF globale organizzato dalle Nazioni Unite che si svolgerà a Vilnius nei prossimi 14 - 17 settembre."

La Tavola rotonda e' organizzata da ISOC Italia in collaborazione con il Dipartimento dei Sistemi giuridici ed economici dell'Universita' degli Studi di Milano Bicocca.

La partecipazione all'evento e' gratuita ed aperta a tutti, nei limiti di capienza dell'Auditorium

Per consultare il programma e per maggiori informazioni:
http://www.isoc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=88

 

 

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26 aprile 2010

Da oggi 50 milioni di cittadini possono richiedere una casella di posta elettronica certificata...

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) 50 milioni di cittadini, da oggi, collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it possono richiedere una casella di posta certificata. Lo ha annunciato il ministro della pubblica amministrazione ed innovazione Renato Brunetta nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Palazzo Chigi.

Come fare per ottenere la casella di posta certificata

Passo 1: Richiedere l’attivazione della casella di posta attraverso la procedura guidata disponibile sul portale www.postacertificata.gov.it immettere e verificare i dati identificativi richiesti visualizzare tutta la documentazione contrattuale relativa al Servizio di PostaCertificat@ accettare le condizioni contrattuali e finalizzare la richiesta. Al termine della procedura, al cittadino verrà presentato l’elenco degli sportelli più vicini abilitati all’attivazione del Servizio di PostaCertificat@ nonché l’indirizzo di casella di PostaCertificat@

Passo 2: Una volta richiesto il servizio tramite la procedura guidata presente sul portale www.postacertificata.gov.it, il cittadino dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati, portando con sé il documento di riconoscimento (e la fotocopia dello stesso) e un documento comprovante il codice fiscale (e la fotocopia dello stesso). L’incaricato dell’Ufficio Postale abilitato - in presenza del cittadino - verificherà la corrispondenza tra i dati identificativi immessi nella fase di registrazione sul portale e quelli dei documenti presentati in originale e consegnerà il Modulo di adesione per la sottoscrizione.

Fonte: Governo Italiano - Dossier

 

 

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Gestione documentale: la Guida europea. Legal Requirements for Document Management in Europe

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Iusreporter.it segnala:

Gestione documentale: la Guida europea.
Legal Requirements for Document Management in Europe

Al Cebit 2010 di Hannover è stata presentata la pubblicazione:"Legal Requirements for Document Management in Europe"

La pubblicazione tratta gli aspetti legali della gestione dei documenti in Europa, analizzando la situazione di Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito

La normativa italiana relativa alla conservazione digitale dei documenti è a cura di Andrea Lisi, Avvocato specializzato in Diritto dell'Informatica, coordinatore del Digital & Law Department dello Studio Legale Lisi e Presidente dell'Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale dei Documenti.

E’ possibile scaricare la Guida sul sito dello Studio Legale Lisi, alla pagina: http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=256





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La presentazione multimediale e' tutelata dal diritto d'autore secondo il Tribunale di Bari

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Proprietà Industriale e Intellettuale, con ordinanza del 22 marzo 2010, ha avuto modo di affermare che anche alla presentazione multimediale spetta la tutela offerta dal diritto d'autore:

"Orbene, non vi dubbio, innanzitutto, che la presentazione multimediale in esame abbia carattere di opera dell'ingegno protetta, trattandosi di opera avente una sua originalità, frutto di una creazione intellettuale e composta da idee organizzate in maniera personale ed autonoma. La presentazione in esame, infatti, si presenta come avente un proprio 'format', che si estrinseca attraverso l'utilizzo di una serie di dati, nozioni, testi, fotografie, filmati, secondo un determinato ordine logico-concettuale".

Leggi il provvedimento su personaedanno.it

 

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22 aprile 2010

Mediazione delle controversie civili e commerciali – Workshop – Milano, 11/05/2010

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Camera Arbitrale di Milano

Mediazione delle controversie civili e commerciali

Il Decreto Legislativo 28/2010 e il suo impatto sul mondo della giustizia
Milano - Via Mercanti, 2 - Sala Esposizioni
11 maggio 2010 ore 14.15

Perchè un workshop
Il Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010 introduce importanti novità sullo scenario della composizione stragiudiziale delle controversie: non si parlerà più di conciliazione ma di mediazione; l'attività del mediatore sarà arricchita da nuove potenzialità; gli avvocati saranno chiamati a recitare un ruolo nuovo e diverso; gli stessi magistrati vedranno forse nella mediazione una risorsa in più nella gestione dei loro carichi di lavoro.
Su questi e molti altri punti è lecito riflettere, insieme ai professionisti che sino ad ora hanno lavorato su questi temi. - Programma

La formula
Dopo un intervento destinato a inquadrare i principali punti di discussione, ciascun relatore sarà a disposizione della platea per un ampio dibattito.
L'iscrizione è obbligatoria e vincolata al pagamento della quota di partecipazione pari a 120 € (IVA 20% inclusa). Gli iscritti al Centro Studi della Camera Arbitrale di Milano, gli associati A.I.G.I.  e gli associati ALGIUSMI hanno diritto a una quota di partecipazione scontata pari a 100 € (IVA 20% inclusa).

Formazione professionale continua
Ordine degli Avvocati di Milano - 4 crediti formativi
Evento validato ai fini della formazione professionale permanente presso l'Istituto Nazionale dei Tributaristi

Info:
Camera Arbitrale di Milano

 

 

 

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Internet: Garanti privacy chiedono a Google piu’ tutele per gli utenti

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Internet: Garanti privacy chiedono a Google più tutele per gli utenti
Con il nuovo social network Google Buzz a rischio la privacy di milioni di persone

Il comunicato del Garante privacy del 20 aprile 2010:

Il Garante italiano e altre Autorità di protezione dei dati, in rappresentanza di oltre 375 milioni di persone, hanno chiesto a Google Inc. e ad altre multinazionali un rigoroso rispetto delle leggi sulla privacy in vigore nei paesi in cui immettono nuovi prodotti on line.

Nella lettera firmata dai presidenti delle Autorità di protezione dati di Italia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna e Gran Bretagna, si esprime profonda preoccupazione per il modo in cui Google affronta le questioni legate alla privacy, in particolare per quanto riguarda il recente lancio del social network, Google Buzz.

"Troppo spesso – si afferma nella lettera - il diritto alla privacy dei cittadini finisce nel dimenticatoio quando Google lancia nuove applicazioni tecnologiche. Siamo rimasti profondamente turbati dalla recente introduzione dell'applicazione di social networking Google Buzz, che ha purtroppo evidenziato una grave mancanza di riguardo per regole e norme fondamentali in materia di privacy. Inoltre, questa non è la prima volta che Google non tiene in adeguata considerazione la tutela della privacy quando lancia nuovi servizi".

Le dieci Autorità di protezione dei dati sottolineano, inoltre, che i problemi di privacy legati al lancio di Google Buzz avrebbero dovuto essere "immediatamente evidenti" alla stessa azienda.

Infatti, attraverso Google Buzz, Google mail (o Gmail), nato come un servizio di posta elettronica one-to-one tra privati, è stato improvvisamente 'trasformato' in social network. Questo è avvenuto perchè, in modo del tutto autonomo, Google ha assegnato ad ogni utente di Google Buzz una rete di "amici" (followers) ricavati dalle persone con cui l'utente risultava comunicare più spesso attraverso Gmail. Ciò senza informare adeguatamente gli interessati di quanto si stava facendo e senza specificare le caratteristiche del nuovo servizio, impedendo in questo modo agli utenti di esprimere un consenso preventivo e informato.

Con questo comportamento è stato violato un principio fondamentale e riconosciuto a livello mondiale in materia di privacy: ossia, che spetta alle persone controllare l'uso dei propri dati personali.

Le Autorità riconoscono che Google non è l'unica società ad avere introdotto servizi online senza prevedere tutele adeguate per gli utenti. Tuttavia, sollecitano Google a dare l'esempio, "in quanto leader nel mondo online", incorporando meccanismi a garanzia della privacy direttamente in fase di progettazione di nuovi servizi online.

La lettera si chiude con la richiesta a Google di spiegare come intenda assicurare che in futuro le norme in materia di protezione dati vengano rispettate prima del lancio di nuovi prodotti.

 

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19 aprile 2010

Il consumatore e la protezione trasnfrontaliera - Consumer protection and cross-borders remedies – Roma, 29/04/2010

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Università Europea di Roma

Il consumatore e la protezione trasnfrontaliera
Consumer protection and cross-borders remedies
Roma, Giovedì 29 aprile 2010, ore 14:30 - 17:30

Nell’occasione verrà presentata la prima pubblicazione del Jean Monnet Programme:
“Lineamenti giuridico-economici dell’azione di classe” a cura di A.M. Gambino - V. Falce, Ed. ART 2010

Introduce

  • Alberto M. GAMBINO
    Coordinatore del progetto Jean Monnet
    Ordinario di Diritto privato, Università Europea di Roma

Relazioni

  • Fabrizio CAFAGGI
    Ordinario di Diritto privato, Università degli Studi di Trento
    Il rapporto tra tutela giudiziaria ed amministrativa in Europa e negli Stati Uniti d’America

  • Maria Clelia CICIRIELLO
    Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    La tutela del consumatore nel diritto internazionale pubblico attraverso direttive di soft law

  • Vincenzo ZENO - ZENCOVICH
    Ordinario di Diritto privato comparato, Università degli Studi Roma Tre
    Il diritto processuale dei consumatori: tutela europea e transfrontaliera

Interventi

  • Federico VICARI
    Director of the European Consumer Centre, Italy (ECC-Net)
    Consumo transfrontaliero e tutela stragiudiziale nel Mercato Interno: la rete ECC-Net della Commissione Europea

  • Giovanni Maria RICCIO
    Associato di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Salerno
    Commercio elettronico, aste telematiche e tutela del consumatore

  • Peter MOLNAR
    Assistant Professor of Civil Procedure Law, P.J.Š. University of Kosice
    La tutela dei consumatori nei procedimenti giudiziari transfrontalieri

  • Adrian GRABAN
    Assistant Professor of Civil Law, P.J.Š. University of Kosice
    Responsabilità per danno da prodotti difettosi: la legge slovacca nel contesto del diritto comunitario

Coordina

  • Andrea STAZI
    Docente di Diritto privato comparato, Università Europea di Roma

Scarica la locandina [pdf]

 

 

 

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"LA FAMIGLIA DI FATTO" – Evento gratuito - Roma, 12/05/2010

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SEGNALAZIONE EVENTO GRATUITO

12 Maggio 2010 ore 9.30 - 12.30 AUDITORIUM CASSA FORENSE (Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 8) - Convegno sul Tema:

"LA FAMIGLIA DI FATTO"

 

Per info ed iscrizioni: www.dirittodellafamiglia.com (è previsto il rilascio di un attestato di frequenza; la partecipazione all'evento attribuisce 4 crediti formativi)

 

 

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Commercio elettronico: come funziona il diritto di recesso dei consumatori?

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Il decreto legislativo 206/2005 (Codice del Consumo, artt. 64-67) prevede in proposito un diritto di recesso uniforme in relazione ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza. I contratti conclusi tramite Internet rientrano nella nozione legislativa di contratti a distanza.

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dei locali commerciali, viene dunque sancito il diritto del consumatore di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (art. 64).

Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento, specifica il testo legislativo, non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

Solo se espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione al professionista, entro il termine previsto, della merce ricevuta.



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aprile 2010



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14 aprile 2010

Privacy: in bagno senza il permesso dell'azienda

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) In bagno senza il permesso dell'azienda
Il Garante privacy vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee

Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l'autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai.

Per monitorare l'allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L'utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l'azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità.

L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l'uso dei permessi e ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 337 del 7 aprile 2010

 

 

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STRUMENTI FINANZIARI RIVELATISI INFRUTTUOSI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E LEGISLAZIONE SPECIALE: BUONA FEDE, DILIGENZA ET SIMILIA - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

STRUMENTI FINANZIARI RIVELATISI INFRUTTUOSI

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E LEGISLAZIONE SPECIALE: BUONA FEDE, DILIGENZA ET SIMILIA


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

In fatto di violazione da parte delle società finanziarie in sede di stipula con il cliente di strumenti finanziari d'investimento, rivelatisi infruttuosi, posson invocarsi diverse disposizioni del codice civile e della legislazione speciale.

I) Sul punto della buona fede esecutiva, s'invoca Cass., 30 luglio 2004, n. 14605:

"La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (conf., id., 4 marzo 2003, n. 3185);...

STRUMENTI FINANZIARI RIVELATISI INFRUTTUOSI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E LEGISLAZIONE SPECIALE: BUONA FEDE, DILIGENZA ET SIMILIA – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

 

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LA CENSURA: LE OMBRE DEL PASSATO SUL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE - Roma, giovedì 15 aprile 2010

Iusreporter.it segnala:

TAVOLA ROTONDA

Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Diritto Europeo

LA CENSURA: LE OMBRE DEL PASSATO
SUL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE
In occasione della consegna del III Premio Nazionale "Vittorio Frosini"
Roma, giovedì 15 aprile 2010

Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza
Sala del Consiglio - Via Ostiense, 159

 

Ne discuteranno:
Massimo Siclari (Università Roma Tre)
Nuove forme di comunicazione e ammissibilità costituzionale della censura
Adelmo Manna (Università di Foggia) La censura: le pubblicazioni e gli spettacoli osceni.
Salvatore Sica (Università di Salerno) La censura su Internet
Pieremilio Sammarco (Commissione per la revisione cinematografica)
La disciplina amministrativa della censura cinematografica

 

Maggiori informazioni

 

 

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Quali sono i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori?

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) L'art. 80 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede in proposito che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Il medesimo art. 80 stabilisce che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

"a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori il compenso di cui all' art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l' artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440".





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01 aprile 2010

Corte di giustizia UE e Google: se risulta che il prestatore del servizio non ha svolto un ruolo attivo, esso non puo’ essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nei procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08 del 23 marzo 2010, ha affermato che la società Google non ha violato il diritto dei marchi nel consentire agli inserzionisti l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi di impresa dei loro concorrenti.

Quanto agli inserzionisti, essi non possono, mediante tali parole chiave, far visualizzare da Google annunci che non consentano agli utenti di Internet di capire facilmente da quale impresa provengono i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce.

La Corte è stata altresì interrogata sulla responsabilità di un operatore come la Google per i dati dei suoi clienti che esso memorizza sul suo server, concludendo che se risulta che il prestatore del servizio non ha svolto un ruolo attivo, tale prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, detto prestatore abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.



Il comunicato della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23/03/2010:

Il diritto comunitario dei marchi 1 autorizza, a determinate condizioni, i titolari di marchi a vietare a terzi l'uso di segni identici o simili ai loro marchi per prodotti o servizi equivalenti a quelli per i quali essi sono registrati.

La Google gestisce un motore di ricerca su Internet. Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole chiave, il motore di ricerca visualizza, in ordine decrescente di pertinenza, i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole chiave. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.

La Google propone inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire, mediante la selezione di una o più parole chiave - qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca - un link pubblicitario verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario. Tale annuncio appare nella rubrica «link sponsorizzati», visualizzata sia sul lato destro dello schermo (a destra dei risultati naturali) sia nella parte superiore dello schermo (al di sopra di tali risultati).

La società Vuitton, titolare del marchio comunitario «Vuitton» e dei marchi nazionali francesi «Louis Vuitton» e «LV», la società Viaticum, titolare dei marchi francesi «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» e «BDV», nonché il sig. Thonet, titolare del marchio francese «Eurochallenges», hanno constatato che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l'inserimento dei termini costituenti tali marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso, rispettivamente, siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e siti di concorrenti della Viaticum e del Centre national de recherche en relations humaines. Essi hanno pertanto citato in giudizio la Google al fine di far dichiarare che quest'ultima aveva arrecato pregiudizio ai loro marchi.

La Cour de cassation (Corte di cassazione francese), giudicando in ultima istanza nei procedimenti avviati dai titolari dei marchi contro la Google, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla liceità dell'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso.[//]

L'impiego di parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet

La Corte osserva che, acquistando il servizio di posizionamento e scegliendo come parola chiave un segno corrispondente a un marchio altrui, al fine di offrire agli utenti di Internet un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio stesso, l'inserzionista utilizza tale segno per i propri prodotti o servizi. Non è però così nel caso di chi offre il servizio di posizionamento che consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti.

La Corte precisa che si tratta di uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio del titolare quando, quanto meno, quest'ultimo utilizza il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Il prestatore del servizio di posizionamento invece, consente ai propri clienti (gli inserzionisti), di usare segni identici o simili a marchi, senza però fare egli stesso uso di detti segni.

Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell'annuncio.

Infatti, in una situazione del genere - caratterizzata dal fatto che l'annuncio appare subito dopo che l'utente ha inserito il marchio quale parola da ricercare e è visualizzato in un momento in cui il marchio, in qualità di parola da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo - l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi. Sussiste pertanto una violazione della funzione del marchio che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio (la «funzione di indicazione di origine» del marchio).

Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da tale violazione - o dal rischio della violazione - della funzione di indicazione di origine.

Per quanto attiene all'uso, da parte degli inserzionisti su Internet, del segno corrispondente al marchio altrui quale parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, la Corte ritiene altresì che tale uso possa produrre alcune ripercussioni sull'utilizzo a fini pubblicitari di detto marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest'ultimo. Tuttavia, tali ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della «funzione di pubblicità» del marchio.

La responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento

La Corte è stata altresì interrogata sulla responsabilità di un operatore come la Google per i dati dei suoi clienti che esso memorizza sul suo server.

Le questioni di responsabilità sono disciplinate dal diritto nazionale. Il diritto dell'Unione prevede tuttavia alcune limitazioni della responsabilità a favore di prestatori intermediari di servizi della società dell'informazione 2.

In merito alla questione se un servizio di posizionamento su Internet quale «AdWords» costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite dall'inserzionista e se, pertanto, il prestatore del servizio di posizionamento benefici di una limitazione della responsabilità, la Corte osserva che spetta al giudice del rinvio esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.

Se risulta che egli non ha svolto un ruolo attivo, tale prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

 

1 Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1); regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).




Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA
Fonte: www.curia.europa.eu

 

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Diritto d'autore: chi viene considerato autore dell'opera cinematografica?

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Secondo l'art. 44 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Stabilisce l'art. 45 della medesima legge che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta (art. 46).

 

Avv. Giuseppe Briganti


marzo 2010

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Pubblicato in GU il Decreto Romani: d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 sull'esercizio delle attivita' televisive

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 , n. 44

Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive.


GU n. 73 del 29-3-2010

 

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2010

 

Ai sensi del provvedimento, per servizio di media audiovisivo, ai fini del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, s'intende:

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.

Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita dal d.lgs. 177/2005 e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dal d.lgs. 177/2005.

Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse;

ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi;

i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

Per fornitore di servizi di media s'intende invece la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione;

sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi.

Leggi il testo del decreto legislativo 44/2010




Avv. Giuseppe Briganti


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Ingiurie e diffamazione su social network: sentenza di condanna al risarcimento dei danni del Tribunale di Monza

Diritto (Copyright immagine woodsy) Il Tribunale di Monza, con sentenza 2 marzo 2010, n. 770 ha condannato l’autore di messaggi offensivi pubblicati su Facebook al risarcimento dei danni causati.

Si legge nella sentenza:

La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Facebook”.

Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet.

Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici” : quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati.

“Facebook”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e /o restrittivi ( dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.

Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.

I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Google”).

In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Facebook” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto...

... Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging...

Leggi la sentenza su www.personaedanno.it



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Corso Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano) – Roma, aprile-maggio 2010

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Titolo: Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano)
Data: dal 16/04/2010 al 08/05/2010 secondo programma
Città: Roma
Docente: Antonella Distante

Organizzatore: englishfor.it
Info: http://www.englishfor.it/corso_ingleseLegale_1_10.asp

 

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Aste al ribasso. E venne il giorno... - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Aste al ribasso. E venne il giorno...

Avv. Rocco Gianluca Massa

Responsabile InterTraders.eu

 

Dopo numerose segnalazioni giunte alle associazioni consumeristiche, migliaia di denunce fatte in Rete e centinaia di migliaia di euro spesi negli ultimi anni dai tantissimi frequentatori, finalmente, quando ormai in tanti non ci speravano più, le aste al ribasso sono finite nelle maglie della Guardia di Finanza, in particolare del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e dell'operazione ribattezzata “Knocked down” (“aggiudicato” nel gergo delle aste inglesi).

Diversi i siti oscurati e tutti di prima caratura: YouBid.it, BidPlaza.it, BidMe.it, BidForFree.it, AstaBassa.it, FunnyBid.it; questi ultimi due in particolare -insieme a molti altri in queste ore- avrebbero spontaneamente sospeso la propria attività per “verifiche sulla conformita' dell'art. 4 della legge n° 401/89”.

Già, perchè in tutti i casi la violazione contestata sarebbe principalmente quella di cui al comma 4-bis dell'art. 4 (intitolato Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge 13 dicembre 1989 n.401, norma che testualmente recita “Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

In almeno un caso -secondo quanto documenta una delle home page oscurate- l'illecito contestato sarebbe anche quello di truffa (art. 640 c.p.), ma in attesa di avere a portata di mano (o di mouse) un minimo di documentazione d'ufficio si possono solo avanzare varie ipotesi sulla sussistenza di quest'ultima fattispecie, sebbene, da una lettura dei comunicati diramati dalle agenzie di stampa nelle ultime ore, il reato ipotizzato conseguirebbe alla mancata ricezione dei premi vinti da parte di alcuni iscritti ai siti in questione.

Al di là della portata della notizia (che resta una manna per i cyberconsumatori), quel che lascia sbigottiti è che dopo oltre 2 anni dal loro ingresso in Italia e altrettanto periodo di esercizio di attività abusiva, si sia giunti solo ora a porre un freno al fenomeno, probabilmente a seguito di un numero di denunce non esiguo.

In passato su InterTraders abbiamo descritto accuratamente il meccanismo delle aste al ribasso, analizzandone le potenziali criticità in danno dei consumatori, qualche studioso in Rete ha anche tentato di darne una qualificazione giuridica in attesa di un disilluso richiamo giurisprudenziale. Quel che è certo è che questa volta la GdF ci ha visto bene, anche perché, a parere di chi scrive, quelle al centro della cronaca dell'asta hanno solo il nome e l'apparente dinamica e ogni tentativo di qualificazione (giuridica e non) va fatto con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un meccanismo che nei fatti non ha un minimo di regolamentazione diretta nel nostro ordinamento.

Una dinamica coincidente "in apparenza" con quella delle incriminate aste al ribasso è richiamata dal punto 3.3 della Circolare n.3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive che sotto la definizione di “asta al ribasso (c.d. asta olandese)” le individua come quelle “...in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta”.

E l'apparenza non è casuale: chi ha scritto la Circolare ha precisato che quelle elencate erano “brevemente le principali tipologie di vendita all’asta che si svolgono attraverso Internet”, una sintesi voluta quindi, ma ciò non ha fatto che peggiorare le cose, sciogliendo di fatto le briglie agli imprenditori del Web più intraprendenti.

Come se non bastasse quel laconico richiamo al meccanismo delle aste al ribasso è stato, a parere di chi scrive, associato (erroneamente o forse no) al solo modello olandese, in cui di regola l'aggiudicazione è subordinata all'accettazione del prezzo minimo da parte dell'offerente e non alla fortuna di aver fatto l'offerta unica più bassa...

Dulcis in fundo, sul discorso legato alle "autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività", agli oneri e agli obblighi informativi per gli auction providers previsti dalla Circolare, è meglio stendere un velo pietoso, visti gli adempimenti a carico dei banditori che vendono beni propri o altrui tramite asta al ribasso e che -è sufficiente farsi un giro in Rete per un riscontro- vengono da questi ultimi totalmente o parzialmente ignorate.

E' inutile impuntarsi su quello che comunque resta un atto interno non avente forza di legge, purtroppo il mondo delle aste al ribasso è un vero Far West e l'esistenza di dinamiche contraddistinte da “pacchetti di informazioni”, da un prezzo per detti pacchetti, da meccanismi di aggiudicazione a “occhi chiusi” (machiavellici quando è necessario stabilire la priorità nell'aggiudicazione tra coloro che hanno fatto una medesima offerta unica più bassa) e dalla totale autonomia rilasciata ai gestori dei siti nelle procedure di aggiudicazione dei beni, sono solo la conferma che siamo di fronte ad una fattispecie totalmente nuova per il nostro ordinamento sulla quale prima di un intervento giurisprudenziale ne occorre uno normativo che parta dalla denominazione stessa della fattispecie.

Avv. Rocco Gianluca Massa

Responsabile InterTraders.eu







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Corso di formazione tecnico-giuridica in materia di anatocismo e usura bancaria - Roma, 09 aprile 2010

Iusreporter.it segnala:

Corso di formazione tecnico-giuridica in materia di anatocismo e usura bancaria

Roma, 09 aprile 2010

 

Il corso è rivolto a consulenti tecnici ed avvocati che operano in campo bancario e finanziario. I relatori sono esperti in campo finanziario e giuridico.
Il corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per
3 crediti formativi.

Maggiori informazioni

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

SEMINARIO DI INGLESE GIURIDICO: Legal English: L’interpretazione e la traduzione del testo legale inglese – Padova, 28/05/2010

Iusreporter.it segnala:

SEMINARIO DI INGLESE GIURIDICO:
Legal English: L’interpretazione e la traduzione
del testo legale inglese

Sede e Data
Il Seminario si terrà venerdì 28 maggio presso il centro linguistico OMNES LINGUAE di Cittadella
(Padova), in Via Lamarmora 5.

Orario di svolgimento
Il Seminario avrà una durata di 7 ore, dalle ore 10.00 alle 18.00, con una pausa di un’ora per il
pranzo e due pause caffè nel corso della giornata.

Relatrice
Il Seminario sarà tenuto dall’Avv. Serena De Palma, da diversi anni ideatrice e docente di corsi di
traduzione legale e legal English per liberi professionisti, enti, aziende, associazioni. Le iniziative di
formazione dell'avv. De Palma rivolte a traduttori e interpreti sono di taglio pratico e intendono
fornire gli strumenti culturali (nozioni giuridiche di base) e terminologici (linguaggio giuridico italiano
e inglese) per affrontare con competenza testi e contesti legali in lingua inglese. Gli eventi formativi
dell'avv. de Palma sono riconosciuti dalle maggiori associazioni di traduttori e interpreti nazionali e
internazionali ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale di traduttori e interpreti.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.serenadepalma.it

Presentazione
Il Seminario ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con
competenza i problemi della comparazione, interpretazione e traduzione di testi legali nati negli
ordinamenti di common law (principalmente Inghilterra e Stati Uniti) e in ambito comunitario e
internazionale, con l’obiettivo di individuare contenuti e soluzioni traduttive corrispondenti
nell’ordinamento giuridico italiano. Il corso nasce specificamente per coloro che non hanno un
background giuridico e desiderano acquisire conoscenze e linguaggio giuridico quali strumenti
fondamentali per lavorare sui testi legali.
Il Seminario sarà articolato come segue: una parte teorica dedicata alla spiegazione delle nozioni
giuridiche fondamentali e dei contenuti di diritto ricorrenti nei diversi ambiti esaminati - diritto
dei contratti, diritto societario - e una parte preponderante di lavoro di interpretazione e
traduzione dei testi legali, sempre su base comparatistica, vale a dire cercando le corrispondenze
concettuali e terminologiche in documenti nati in contesti culturalmente e giuridicamente diversi da
quello italiano (paesi anglo-americani, contesto internazionale in generale).

Programma

Struttura e caratteristiche dei contratti commerciali internazionali
La formation of contract; proposta, accettazione, controproposta
Validità, invalidità ed efficacia del contratto. La condition nel contratto
La liability contrattuale ed extracontrattuale. I rimedi all'inadempimento
La termination di un contratto e le diverse tipologie di scioglimento del contratto
La clausola di governing law. La risoluzione delle controversie: clausole di jurisdiction/arbitration
Le tipologie societarie: differenze tra partnerships e companies
Il regime della responsabilità dei soci. La persona giuridica
I documenti societari: procura, atto costitutivo, statuto
Capitale sociale e diritti degli azionisti
Scioglimento di una società e procedure concorsuali

Per maggiori informazioni: www.omneslinguae.it

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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