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28 gennaio 2010

Presentazione portale giuridico www.giuristiediritto.com - IRblog

IR segnala:

Thumbnail via WebSnapr: http://www.giuristiediritto.comPresentazione portale giuridico www.giuristiediritto.com

<< Il portale giuridico www.giuristiediritto.com nasce a gennaio 2010 ed è il frutto della collaborazione e delle idee di Maria Sabina Lembo (avvocato del foro di Potenza) già presente sul web con numerosi contributi giuridici (video ed articoli) e di Nicola Centorrino (laureando in giurisprudenza presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria) titolare della web agency e-designing.it di Gioia tauro.

Lo spirito che anima questo progetto è quello di trasmettere e diffondere un nuovo modo di studiare e di apprendere il diritto in modo tale da renderlo vivo, semplice, pratico e di facile ed immediata comprensione.

L'intento primario, di conseguenza, è quello di essere di ausilio agli studenti di Giurisprudenza molto spesso trascurati e abbandonati a se stessi.

Ovviamente non si intende tralasciare l'informazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto.

Uno spazio ampio sarà dedicato anche ai praticanti-candidati all'esame di avvocato e ai candidati al concorso in magistratura per i quali sarà prevista un'apposita e specifica sezione che comprenderà temi, pareri, atti giudiziari.

Numerose saranno le materie trattate nel portale e piano piano si cercherà di dare spazio a tutte e di considerare anche le discipline affini al diritto per rendere effettivo l'approccio multidisciplinare.

Proprio al fine di rendere semplice l'accesso ai contenuti presenti nel portale si è deciso di inserirli in tutti i formati utili (mp3, wmv, pdf) e di suddividere ogni materia in: articoli, commenti, giurisprudenza di legittimità, giurisprudenza di merito, schemi e/o schede sintetiche.

Ciò significa che a seconda dell'articolazione del contenuto, della natura del suo approfondimento, ogni contributo sarà inserito -dai curatori e fondatori del portale- in modo ordinato e facilmente comprensibile, nell'argomento corrispondente di classificazione.

Numerose saranno anche le risorse a disposizione degli utenti. Esse comprenderanno utilità di calcolo, tabelle, formulari, modelli scaricabili.

Sono inoltre già presenti software scaricabili e utili per il computer.

Tra i links giuridici sono stati scelti quelli più importanti e utili, quelli ufficiali.

Naturalmente saranno selezionati anche siti amici con i quali si cercherà anche di collaborare sul web.

Non sarà un'impresa facile rendere il portale efficace, ricco e quotidianamente aggiornato, ma gli artefici del portale accettano la sfida, con determinazione e volontà, e desiderano anche coinvolgere ulteriori amanti e operatori del diritto interessati e preparati che saranno inseriti nel comitato studentesco o nel comitato scientifico, previa dichiarazione di intenti. >>

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

25 gennaio 2010

Pec fuori dalle aule di giustizia « IC PressRoom - IRblog

IR segnala:
La posta elettronica certificata? Obbligatoria per legge ma vietata nel processo civile e penale. Una circolare del ministero congela l'utilizzo della pec nelle aule di giustizia...
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE TURISTICO: CULPA IN ELIGENDO, NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DANNO DA VACANZA ROVINATA: RECENTI ORIENTAMENTI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO: CULPA IN ELIGENDO, NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DANNO DA VACANZA ROVINATA: RECENTI ORIENTAMENTI


GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT

 

L'inadempimento

Nella piu' parte dei casi l'operatore professionale turistico reo di un disservizio al viaggiatore, sara' chiamabile a responsabilita' giusta l'art. 93 del d.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), che prevede che:

"In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti."

Si tratta, piu' da vicino, dell'inesatto adempimento del contratto di trasporto che, a mente dell'art. 1678 c.c., ha causa nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro. Si tratta, in particolare, di una figura di locatio operis dalla quale deriva un'obbligazione, c.d. di risultato, di far conseguire all'avente diritto il particolare risultato promesso, ovvero di trasferire e non semplicemente di prestare le energie per il trasferimento.

E' sulla base di ciò che la Cass. 24 aprile 2008 n. 10651 ha espressamente asserito che:

"Il tour operator assume un'obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere".

In caso di inadempimento, quindi, recita l'art. 1681 c.c.:

"Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Dello stesso tenore l'art. 942 c. nav.:

"Il vettore risponde del danno per il ritardo per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno".

Sul piano internazionale, la disciplina della responsabilità e dell'entità del risarcimento dei danni, nel trasporto aereo, è affidata alla Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale approvata con decisione del Consiglio della U.E. 5 aprile 2001, nota come Convenzione di Montreal...

INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE TURISTICO: CULPA IN ELIGENDO, NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DANNO DA VACANZA ROVINATA: RECENTI ORIENTAMENTI – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Lo stato della giustizia in Italia: la relazione del Ministro Alfano alle Camere - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Lo stato della giustizia in Italia

Relazione di Alfano alle Camere

Relazione del guardasigilli sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2009

 

Sul processo telematico:

<< § 1 .5 Gli interventi in materia di digitalizzazione del sistema giudiziario.
Il decreto legge riguardante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario” contiene disposizioni per assicurare risparmi di spesa e l’abbattimento dei
tempi del processo.
Mi riferisco all’anticipazione dell’entrata in vigore del processo telematico che
completa la digitalizzazione della giustizia, applicando l’informatica a tutti gli atti del
processo, civile e penale.
In particolare, si rendono immediatamente applicabili le comunicazioni e le
notificazioni telematiche tra uffici giudiziari e avvocati ed infatti, salvo che per le
notifiche agli imputati, sarà possibile utilizzare la posta elettronica certificata.
Su questi interventi mi aspetto una larghissima condivisione di tutte le forze
parlamentari trattandosi di innovazioni sostanzialmente condivise.
L’obiettivo finale è quello di realizzare un’unica “piattaforma di servizi documentali”
che consentirà una drastica riduzione del cartaceo, l’abbattimento dei costi e la
velocizzazione dei tutte le procedure. >>

 

Sulla giustizia civile e la mediazione in materia civile e commerciale:

<< § 2 Interventi sulla Giustizia Civile.
A fronte della intollerabile lentezza e farraginosità della giustizia civile, su iniziativa
del Ministero della Giustizia, nel giugno del 2009 è stata approvata dal Parlamento la
legge 18 giugno 2009, n° 69 - la cd. riforma del processo civile - ispirata al
contenimento dei tempi del giudizio.
In questo senso è stata prevista una nuova disciplina delle spese processuali, per
ridurre la litigiosità e sanzionare le parti che abusano del processo, cagionando danni
sia alla controparte sia all’amministrazione giudiziaria.
Per ridurre i tempi del processo, è stata operata una diffusa riduzione dei termini
collocati nel codice di procedura.
E stato introdotto l’istituto del filtro in Cassazione, che limita l’accesso dei
procedimenti al giudizio di legittimità ai soli casi necessari; nonché quello
dell’astreinte, volto a disincentivare, con le penalità anche risarcitorie prefissate dal
giudice, inadempimenti non facilmente sanzionabili quali quelli degli obblighi di fare
infungibile o di non fare.
Vorrei ricordare in questa aula che tale norma ha già trovato applicazione da parte dei
giudici del nostro paese.
La stessa legge ha poi conferito delega al governo per la disciplina di un ulteriore
istituto fondamentale per la deflazione dei processi civili: la mediazione finalizzata
alla conciliazione.
La mediazione ha lo scopo di evitare la controversia come già accade in altri paesi ed
in coerenza con una direttiva dell’Unione Europea.
La delega ha già trovato attuazione mediante l’approvazione del Consiglio dei
Ministri, del relativo decreto e si attende il parere delle competenti commissioni
parlamentari per procedere alla sua approvazione definitiva. >>

 

GLI IMPEGNI PER IL 2010

<< Gli obiettivi per l’anno in corso possono essere così riassunti:
1) piano di smaltimento dell’arretrato civile;
2) soluzione del problema dei vuoti di organico nelle sedi sgradite ai magistrati
3) riforma della magistratura onoraria;
4) riforma dell’Avvocatura;
5) legge sulle intercettazioni;
6) riforma del processo penale;
7) d.d.l sulla ragionevole durata del processo penale, il quale, benché di iniziativa
parlamentare, è sostenuto dal governo poichè deflazionando il processo penale
produrrà ulteriori risparmi di spesa conseguenti all’azzeramento del rischio della
legge Pinto, i cui costi - come ho accennato in premessa - gravano in maniera
pesante sul bilancio della giustizia a causa dell’indennizzo dovuto anche per la
sola lunghezza del processo.
8) deleghe del processo civile, tra le quali la semplificazione dei riti e la previsione
dell’atto pubblico informatico;
9) Tribunale della Famiglia;
10) DDL in materia di adozioni internazionali;
11) introduzione nel codice civile del contratto di fiducia e del contratto informatico,
12) attuazione del principio di sussidiarietà mediante un’organica riforma degli enti
giuridici;
13) nuovo piano antimafia
14) riforme costituzionali >>

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

20 gennaio 2010

PenalNet - IRblog

IR segnala

<< Benvenuti in PenalNet, la prima rete europea che permette SICURE, FACILI ed EFFICIENTI E-comunicazioni destinate agli avvocati penalisti.

PenalNet è un'iniziativa della Commissione Europea, sostenuta e co-finanziata dal programma Giustizia penale 2007 (Criminal Justice 2007) dalla Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza. Del suo sviluppo è stato incaricato il Consejo General de la Abogacía (Spagna) in collaborazione con i quattro Ordini degli Avvocati partner: il Conseil National des Barreaux (Francia), il MAGYAR ÜGYVÉDI Kamara (Ungheria), il Consiglio Nazionale Forense (Italia), e il BAROUL BUCURESTI, (Romania)... >>

Al link
www.penalnet.eu



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari - IRBlog

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° gennaio 2010 sino al 30 giugno 2011.

I sette provvedimenti riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.

Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.

Il Garante ha differito inoltre, al 30 aprile 2010, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici, rilasciata il 22 febbraio 2007 e già prorogata sino al 31 dicembre 2009.

Le nuove autorizzazioni e il provvedimento di differimento sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 29 dicembre 2009
Garante per la protezione dei dati personali



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CARTELLE ESATTORIALI NULLE SENZA LA NOTIFICA: NUOVA SENTENZA - IRblog

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) CARTELLE ESATTORIALI NULLE SENZA LA NOTIFICA: NUOVA SENTENZA

La pronuncia della CTP Parma complica l’iter della riscossione.

La mancata compilazione della relata di notifica, apposta in calce alle cartelle di pagamento, comporta la giuridica inesistenza della notifica, inficiando insanabilmente la validità stessa dell’atto.

Dopo aver affrontato la problematica delle cartelle mute, quindi, si profila un nuovo “scontro” giurisdizionale per gli agenti della riscossione, che rischia di compromettere in maniera significativa il procedimento di esazione dei tributi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha affermato questo principio nella sentenza n. 103/07/2009 dello scorso 3 novembre, ribadendo la necessità di un adempimento previsto espressamente dalla legge che troppo spesso, fino ad ora, è stato ignorato dal servizio di riscossione.

Questa sentenza si aggiunge a quelle precedentemente commentate (sent. n.909/05/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce; sent. 125/12/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova) e liberamente scaricabili dal sito www.studiolegalesances.it  (sezione - DOCUMENTI).


Studio Legale Tributario Sances

www.studiolegalesances.it




Copyright www.iusreporter.it
Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Note legali
Testi senza carattere di ufficialità

PEC gratuita - Il Ministro fa flop: prevede 30 milioni di caselle, ne distribuisce 30 mila - IRblog

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) PEC gratuita - Il Ministro fa flop:

prevede 30 milioni di caselle, ne distribuisce 30 mila

Roma, 15 gennaio 2010 Massimo Penco, Presidente di “Cittadini di Internet” (www.cittadininternet.org), ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Cittadini di Internet l’aveva detto, il flop si sta puntualmente verificando. Con roboanti annunci di numeri campati in aria, il Ministro Brunetta ha dato il via alla PEC gratuita attraverso l’Inps ed l’ACI con i quali aveva firmato un protocollo d’intesa. I dati erano confortanti: 30 milioni di iscritti all’Inps (di cui 3 milioni già in possesso del PIN) e tutti i cittadini italiani avrebbero avuto la PEC gratuita. I risultati sono ben altra cosa: 20.000 caselle di PEC distribuite dall’Inps e circa 10.000 quelle distribuite dall’ACI.

E pensare che si insiste nel mandare avanti la gara che porterà Lottomatica o Poste Italiane ad aggiudicarsi ben 50 milioni di denaro pubblico per dare la PEC gratuita ai cittadini italiani. Al contrario, “confortato” da questi dati, il Ministro dovrebbe fare marcia indietro e fermarsi.

La nostra Associazione aveva dato vita ad un indagine conoscitiva sullo stato della PEC nella PA che è consultabile su www.cittadininternet.org. Basta cliccare sulle faccine per avere dati sconfortanti, visto che la PEC è nata per comunicare con la PA. L’Art. 34  della legge n. 69 del 16 Giugno 2009, infatti, recitava «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

14 gennaio 2010

La Cassazione sequestra The Pirate Bay: AIIP, IL SEQUESTRO NON SI FA CON I FILTRI - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)
La Cassazione sequestra The Pirate Bay
AIIP, IL SEQUESTRO NON SI FA CON I FILTRI
La direttiva europea sul commercio elettronico va applicata senza interpretazioni Internetticide

Si riporta il comunicato stampa di AIIP:

[Roma] 29 Dicembre 2009 – << L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) denuncia gli effetti devastanti che potrebbe dispiegare sui fornitori di accesso e sugli utenti dell’Internet italiana la sentenza n. 49437/09 della Corte di Cassazione che ha condannato il sito svedese The Pirate Bay nella parte in cui dispone che "il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione internet escludano l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di illecita diffusione di tali opere".

AIIP pur essendo in prima linea per sostenere il rispetto della legge, la collaborazione con le Autorità pubbliche e il principio della personalità della responsabilità penale, resta fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di responsabilizzazione dei fornitori italiani di accesso ad Internet per gli atti commessi dagli utenti dei servizi internet.

Se atti illeciti sono stati commessi e se sono stati commessi in Italia, i soli a dover rispondere sono coloro che li hanno commessi. Non è ancora chiaro a tutti che se si deve disporre il sequestro di un sito, questo deve essere eseguito presso il fornitore del servizio di hosting. Disporre invece l’inibizione dell’accesso ad un sito (servizio o contenuto) come forma di sequestro surrettizia è tanto sbagliato sotto il profilo giuridico, quanto inutile sotto quello tecnico.

L’unico modo di sequestrare un sito in hosting all’estero è la rogatoria internazionale.

GLI ERRORI DELLA CASSAZIONE

L'ordine impartito ai provider italiani, secondo la Cassazione, troverebbe la sua fonte nel d.lgs. 70/2003 (attuazione della direttiva comunitaria sul commercio elettronico). La norma in questione, infatti, stabilisce che l'autorità giudiziaria può inibire (anche in via d'urgenza) l'accesso a una risorsa di rete tramite la quale è commesso un illecito di cui il provider sia stato previamente messo a conoscenza.
La norma si riferisce però ai servizi di hosting: nessun provider italiano fornisce hosting a The Pirate Bay.
La Cassazione interpreta dunque in modo non corretto il dettato normativo del D.Lgs. 70/2003.
In particolar modo, grazie all’interpretazione errata di cui sopra, la Cassazione motiva una misura impropria per evitare la prosecuzione degil illeciti di The Pirate Bay: essa ritiene che possa trovare applicazione il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale come misura equivalente all'inibitoria prevista dal d.lgs. 70/2003.
Il sequestro preventivo (che serve a evitare la prosecuzione di un reato, in attesa che si celebri il processo) è disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321 del Codice di procedura penale; mentre il d.lgs. 70/2003 attribuisce genericamente il potere di inibitoria all'accesso alla "autorità giudiziaria".
Si tratta dunque di due strumenti giuridici distinti e separati. Era stato il Gip del tribunale di Bergamo, da cui è partito il processo a “The Pirate Bay”, a ritenere l'uno (il filtraggio) come modalità di esecuzione dell'altro (il sequestro). Il Tribunale del Riesame aveva annullato questa misura.
La Cassazione equipara ora, nuovamente, l'inibitoria al sequestro e questo imporrebbe il filtraggio della navigazione. Si tratta di un errore tecnico, visto che e' ampiamente dimostrato che i filtri funzionano solo ed esclusivamente se l'utente "filtrato" e' disponibile a collaborare o se il provider è l’ultimo anello della connessione che porta al sito in questione (l’hosting provider). Dunque, se il filtraggio tecnicamente non funziona, e' anche inidoneo a costituire modalita' di esecuzione dell'inibitoria ed, in generale, ad impedire che il reato venga commesso.
E’ inoltre impossibile applicare questa “inibitoria tramite filtraggio” a risorse di rete localizzate al di fuori della giurisdizione italiana in base alle norme contenute nel D.Lgs. 70/2003 e nella corrispondente Direttiva sul commercio elettronico. Queste sono applicabili alle ipotesi di hosting e caching, ma non al mere conduit (trasporto mero) che è l’attività che compie un provider quando fornisce accesso ad un sito straniero. Il rapporto in quel caso è unicamente tra l’utente e il sito svedese e l’eventuale intervento deve essere svolto sul gestore straniero..
La Cassazione afferma che l'inibitoria di cui al d.lgs. 70/2003 si affianca al sequestro. Questo non e' nella stabilito dalla legge, ma e' una interpretazione. La Cassazione afferma sorprendentemente che il giudice italiano puo' disporre l'inibitoria anche a carico di una risorsa di rete localizzata all'estero, senza passare da una rogatoria internazionale. Anche questo non è previsto dalle norme citate, ma costituisce una interpretazione che non sembra condivisibile.

PERCHE' SECONDO AIIP E' PERICOLOSA QUESTA SENTENZA
Questa sentenza e' pericolosa per cittadini e imprese perchè:
- non risolve il problema della pirateria: i rimedi che identifica sono assolutamente inidonei a contrastare i reati per cui “The Pirate Bay” viene condannato
- erode ulteriormente il principio dell'assenza di un obbligo di sorveglianza preventiva sulle attività degli utenti
- costringe i provider a mettere in atto misure di filtraggio che, per le caratteristiche stesse della rete, possono essere facilmente aggirate dagli utenti, esponendo i fornitori al rischio di essere considerati responsabili in prima persona degli accessi compiuti dall’utente a siti, contenuti o servizi di cui si è disposto il “sequestro”
- se si vuole sequestrare un sito o servizio occorre rivolgersi al fornitore di hosting o housing. Se il sito risiede all’estero, si deve ricorrere alla rogatoria internazionale.
- espone a rischio la privacy dei cittadini,
- provoca un aumento dei costi di erogazione dei servizi internet,
- limita la libertà di manifestazione del pensiero in Internet, ponendo una questione costituzionale rilevante;
- provoca una diminuzione della velocità della banda, dovuta alla necessità di filtrare i contenuti,
- disincentiva gli investimenti nel settore TLC
- abbassa la competitività degli operatori italiani nei confronti dei concorrenti stranieri >>.

Aiip - Associazione Italiana Internet Provider



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il comunicato del Garante privacy:

<< Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto "Milleproroghe" del 2008, restano valide ancora per l'ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate.

Lo ha disposto l'Autorità con un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Aziende e call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno quindi continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. E non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga.

Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

Roma, 30 dicembre 2009 >>

Si riporta il testo del provvedimento del Garante privacy del marzo 2009...

Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: e’ possibile sfruttare commercialmente l’immagine di una persona famosa senza il suo consenso? - IRblog

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto recentemente occasione di stabilire (provv. 12/11/2009) che non è possibile sfruttare commercialmente l'immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.

Come può leggersi nella newsletter del Garante n. 333 dell’11/01/2010, l’Autorità ha affrontato il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L'interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l'intervento del Garante.

<< Dagli accertamenti avviati dall'Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell'interessata, l'aveva poi stampata su 50.000 volantini.

L'Autorità - anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d'autore - ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un'immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di "pubblica informazione" e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.

Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l'ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.

L'Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l'eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico >>.

11 gennaio 2010

eYouGuide | Europa - I tuoi diritti on-line - IRblog

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix)IR segnala

eYouGuide - I tuoi diritti on-line
Guida della Commissione europea oggi anche in italiano

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G-L-I I-N-T-E-R-M-E-D-I-A-R-I N-O-N S-O-N-O R-E-S-P-O-N-S-A-B-I-L-I ! (GBLOG) - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)IR segnala
<< E’, ormai, evidente: il nostro Paese ha tacitamente abrogato il principio della non responsabilità degli intermediari e, soprrattutto, quello dell’assenza di un obbligo generale di sorveglianza di questi ultimi in relazione ai contenuti pubblicati dagli utenti.

Si moltiplicano, infatti, le circostanze nelle quali i Giudici ignorano il principio sancito nella disciplina europea sul commercio elettronico e recepito in Italia attraverso la normativa di attuazione e configurano - o minacciano di configurare - resposabilità degli intermediari per i contenuti pubblicati dagli utenti... >>

Leggi al link
G-L-I I-N-T-E-R-M-E-D-I-A-R-I N-O-N S-O-N-O R-E-S-P-O-N-S-A-B-I-L-I ! – GBLOG


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diritto d'autore sul web: chiudere il sito che concorre con le singole violazioni, Cassazione 49437 dep 23.12.2009 (civile.it) - IRblog

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Diritto d'autore sul web: chiudere il sito che concorre con le singole violazioni, Cassazione 49437 dep 23.12.2009 (civile.it)

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NASCE IL CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI - IRblog

Thumbnail via WebSnapr: http://www.dirittodellafamiglia.com NASCE IL CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

15 GENNAIO 2010 ORE 16.10 ROMA (PALAZZO MALASPINA - VIA MARIA CRISTINA 2)

Associazione senza fini di lucro denominata "CENTRO STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI" che avrà la propria sede in Roma, con lo scopo di svolgere, attività di formazione, studio, ricerca e approfondimento del diritto della famiglia e dei minori e delle telematiche ad esso attinenti.

Gli scopi dell'Associazione, saranno: - promuovere e diffondere la conoscenza del diritto di famiglia e delle branche del diritto affini ad esso; · sollecitare, favorire, partecipare all'istituzione e l’organizzazione di convegni, conferenze, corsi di formazione e scuole di specializzazione atte allo scopo; · sviluppare l'utilizzo delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni; · formare, preparare gruppi di esperti in grado di operare in questo campo; · pubblicare giornali periodici, riviste o libri a stampa o telematici; · organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione; . favorire, sviluppare e promuovere forme e strumenti di conciliazione e di ADR nell’ambito del diritto di famiglia; . intrattenere contatti con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con gli Istituti accademici e scientifici per approfondire, studiare, analizzare proposte e disegni di legge relativi alla materia di interesse dell’associazione; . approfondire tematiche connesse al Diritto di Famiglia Comparato e Comunitario, promuovendo opportune soluzioni per l‘armonizzazione e l’unificazione delle norme fondamentali sul diritto della famiglia e dei minori.

 

Per maggiori informazioni: www.dirittodellafamiglia.com

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 gennaio 2010

Approvata la Riforma Previdenziale Forense: contributo integrativo al 4% dal primo gennaio 2010

Con nota del Ministero del Lavoro in data 18/12/2009 e successivo comunicato, la cui pubblicazione in G.U. è programmata per il giorno 31/12/2009, si è definitivamente concluso l'iter di approvazione della Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi.

Si segnala, in particolare, l'immediata entrata in vigore dell'aliquota del contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa.

Maggiori informazioni al link

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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