OPPOSIZIONE A D.I. IN MATERIA CONDOMINIALE: AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO RISPETTO ALL’IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
I) Com’è noto, il giudizio di opposizione ad ingiunzione – anche in materia condominiale –, concerne la sussistenza dei requisiti di concedibilità del relativo decreto, e non può, pena lo stravolgimento di esso, trasformarsi – sempre nel caso di decreto concesso in favore del Condominio contro un condomino moroso – nel procedimento ex art. 1137 c.c. di accertamento della validità delle delibere assembleari.
Non infrequente, infatti, in sede di opposizione da parte del detto condomino moroso, la domanda riconvenzionale azionata da questi volta all’impugnazione della delibera assembleare approvante il rendiconto posta a base del decreto.
Ebbene, come autorevolmente affermato dalla S.C., in materia condominiale ove l’attore - opponente ad ingiunzione concessa ex art. 63 d. att. c.c. voglia eliminare dal mondo giuridico la delibera posta a base dell’ingiunzione, ha l’onere di proporre un’impugnazione separata ed autonoma della delibera medesima:
Cass. 8 agosto 2000 n. 10427: «L'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.»...
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



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