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09 dicembre 2010

Chi vende su eBay con l'intenzione di non consegnare poi i beni commette il reato di truffa

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Con la sentenza 22 giugno 2010, n. 719 il Tribunale di La Spezia ha avuto occasione di affermare che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen..

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, dalla querela della parte offesa, di cui le parti consentivano l'acquisizione, emergeva che il querelante, accedendo al sito web eBay e visionato un giubbotto di una determinata marca, lo acquistava.

Il venditore contattava successivamente via e-mail il compratore, comunicandogli che il pagamento doveva avvenire mediante ricarica di una carta postepay intestata all'imputato.

La parte offesa effettuava il pagamento, ma non riceveva poi quanto acquistato, né riusciva più a contattare in alcun modo il venditore.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiara dunque l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e euro 150 di multa (pena base mesi sei di reclusione e euro 90 di multa, pena aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.



Avvocato Giuseppe Briganti,
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