Con la sentenza n. 44840 del 21/12/2010 la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
« ... Motivi della decisione
II ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Deve infatti ritenersi la insussistenza, nel comportamento posto
in essere dal ..., del contestato reato di furto,
condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte
(Sez. IV 13.11.2003 n.3449 del 2003 rv 229785) secondo cui è da
escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di
semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un
supporto informatico altrui, non comportando tale attività la
perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore.
Una tale interpretazione trova conferma nella esplicita volontà
del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733
(con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di
contrasto della criminalità informatica) ha espressamente
precisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi,
informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma
incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non
sono comprese nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile" in essa
previsto; ed ha ritenuto altresì "non necessaria la creazione di
una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati,
quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono
impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di
furto), altro non è che una 'presa di conoscenza' di notizie,
ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso, nelle
previsioni concernenti la violazione dei segreti. Ciò, ovviamente,
a parte la punibilità ad altro titolo delle condotte strumentali,
quali ad esempio, quelle di violazione di domicilio (art. 614
c.p.), eccetera".
Resta evidentemente preclusa, stante la intervenuta assoluzione e
l'assenza di ricorso per cassazione da parte del pubblico
ministero, ogni discussione in ordine alla possibilità di ritenere
il ... responsabile del reato di cui all'art. 615 ter
cod.pen., responsabilità che, secondo alcune pronunce di questa
Corte, sussiste anche nel caso del soggetto che, pur avendo titolo
per accedere al sistema, vi si introduca con la "password" di
servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle
ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione
dell'archivio informatico, dovendosi ritenere compresa nella
tutela di tale norma non soltanto l'accesso abusivo ad un
sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo.
Deve invece ritenersi che correttamente sia stata affermata la
responsabilità del medesimo per la violazione delle norme a tutela
di informazioni segrete e precisamente dell'art. 622 cod.pen..
... Risulta pertanto integrato il contestato reato che consiste non
solo nel rivelare il segreto professionale ma anche nell'
impiegarlo a proprio o altrui profitto, come nella specie appunto
avvenuto, atteso che i files acquisiti avevano sicuramente
contribuito a consentire al ... di formulare per la nuova
società condizioni più vantaggiose di quelle praticate in
precedenza ... »
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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