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17 novembre 2010

RASSEGNA SULLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DA RITARDO DEL VETTORE AEREO - IRDocumenti

Diritto (Copyright immagine xlucas) RASSEGNA SULLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DA RITARDO DEL VETTORE AEREO

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it



I) R
esponsabilità derivante dal contratto di trasporto - La responsabilità civile dei vettori aerei nei casi di ritardo colpevole si connota quale squisitamente contrattuale, discendendo dal contratto di trasporto passeggero – vettore, del che è comprova l’esame della normativa generale sul trasporto aereo, contenuta nel codice civile e della navigazione.

È noto che la causa del contratto di trasporto s’individui, ex art. 1678 c.c., nel trasferimento verso corrispettivo di persone o cose da un luogo all’altro.

In aggiunta, il contratto de quo si fa rientrare tra quelli consensuali ed a prestazioni corrispettive (in tal senso, Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 2002, 52, Romanelli - Silingardi, voce Trasporto (I), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 3) e tra i contratti cd. di risultato – non già tra quelli di mezzi –, essendo pattuito dalle parti con riguardo all’esito conclusivo, che è quello del trasferimento di cose o persone da uno ad altro luogo (così, Capozzi, loco ult. cit.).

Ancora, degno di nota il disposto degli artt. 1681, comma 1, c.c., 939 e ss. c. nav., nonché degli artt. 397 - 418 di tale ultimo codice (in virtù del rinvio ex art. 949 c. nav. per il trasporto aereo alla disciplina di quello marittimo). In premessa, si tenga conto che le norme codicistiche sul trasporto ricalcano l’art. 1218 c.c., che il diritto vivente dell’ultimo quinquennio interpreta nel senso della presunzione d’inadempimento:

«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento . . . (in tal senso la capitale Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533: conff., Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141; idd., 21 giugno 2004, n. 11488, 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, 10 maggio 2002, n. 6735; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Venezia 20 settembre 2005, Trib. Foggia, 7 aprile 2003).

Ad ogni modo, tornando al contratto di trasporto, l’art. 1681 c.c. così recita...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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