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21 ottobre 2010

L’EFFICACIA PROBATORIA DEI MODULI DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE D’INCIDENTE CONGIUNTAMENTE SOTTOSCRITTI: UNA TORMENTATA QUESTIONE DAGLI EPILOGHI INECCETTABILI

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

La sentenza 13 luglio 2010 n. 16376 della III Sezione civile della Corte di Cassazione riporta all’attenzione la questione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute nei moduli di constatazione amichevole di incidenti stradali (C.A.I.) congiuntamente sottoscritti dai conducenti coinvolti nel sinistro.

Il verdetto della III Sezione, peraltro, non presenta in sé aspetti di particolare interesse in quanto si uniforma pedissequamente al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte con una sentenza del 2006 [1].

La “querelle” giurisprudenziale che il Consesso plenario fu chiamato a dirimere nasce e si perpetua intorno ad una norma dal significato in sé adamantino, che, tuttavia, si è svelata fonte di tormentosi dubbi e di rinnovati problemi sul piano dei riflessi applicativi.

La norma in questione è oggi contenuta nel secondo comma dell’art. 143 del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private (d’ora in avanti CAP), ma è presente nel panorama legislativo italiano sin dagli anni ’70 (naturalmente del secolo passato), introdottavi dall’art. 5 del D.L. 857/1976.

Questo il testo dell’art. 143 CAP (già art. 5 D.L.857/1976), rubricato “Denuncia di sinistro”:

<< 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro>> .

<< 2. Quando il modulo (CAI) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.>>...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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