Queste le principali novità introdotte (fonte: Ministero dello sviluppo economico):
- Biotecnologie: valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44. In questo modo il prelievo di materiale non autorizzato verrà sanzionato con nuove norme. Non sono brevettabili, specifica il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana
- Università e Sistema della ricerca: via libera alle università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca. Per premiare la capacità inventiva dei singoli ricercatori è stata tuttavia prevista l'attribuzione del diritto sull'invenzione ai ricercatori stessi, qualora l'università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto. Ciò consentirà di incrementare le possibilità di sfruttamento industriale degli esiti della ricerca pubblica
- Utilizzo di un marchio da parte dei Comuni: possibilità per i Comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio
- Semplificazione delle procedure: adempimenti amministrativi più semplici per cittadini o imprese che intendano ottenere un titolo di Proprietà Industriale. Le facilitazioni riguarderanno in prima istanza la traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e la possibilità per un singolo di depositare un brevetto in comunione e nell'interesse di più soggetti
- Ampliamento dei confini delle applicazioni brevettabili: sarà brevettabile il materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo.
DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 23 luglio 2009, n. 99
(G.U. 192 del 18/08/2010 - Suppl. Ordinario n. 195)
Leggi il provvedimento su IRDoc
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti



0 commenti:
Posta un commento