Prevede in proposito l'articolo 50 della legge 633/1941 sul diritto d'autore che se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Occorre d'altra parte considerare anche i diritti dell'autore del soggetto.
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
agosto 2010
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