IL CASO FORTUITO, IL “FATTO DELLA COSA” E LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I DANNI CAUSATI DALLE COSE IN CUSTODIA.
1..La colpa presunta del custode e l’esimente del caso fortuito - 2. Il fortuito che qualifica la responsabilità del custode come oggettiva. - 3.La responsabilità di mera posizione del custode: il “fatto della cosa” - 4. Inquadramento storico-sistematico dell’art. 2051 c.c. - 5. L’emersione in via interpretativa della colpa come elemento qualificante della responsabilità. - 6. Le basi metagiuridiche della supposta responsabilità di mera posizione del custode. - 7. Considerazioni finali
1. La colpa presunta del custode e l’esimente del caso fortuito.
In un passato non lontano era consolidata e pacifica opinione giurisprudenziale che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati da cose in custodia, regolata dall’art. 2051 c.c., in nulla differisse dall’archetipo di responsabilità aquiliana delineato dall’art. 2043 c.c., salvo che per il fatto che l’art. 2051 c.c., diversamente dalla regola-base, non pone a carico del danneggiato l’onere di provare la colpa del danneggiante al fine di essere risarcito del danno, ma a carico del danneggiante l’onere di provare l’assenza di colpa per sottrarsi al risarcimento.
L’art. 2051 c.c., invero, fa conseguire l’esclusione della responsabilità del custode-danneggiante unicamente dalla prova da lui eventualmente fornita che il danno è opera del “caso fortuito”. Si riteneva che gravasse sul custode, inteso puramente e semplicemente come colui che ha di fatto un potere di controllo e vigilanza sulla cosa, il generale dovere di fare in modo che la cosa non arrechi nocumento a terzi. Il danno prodotto dalla cosa in custodia per opera del fortuito si riteneva che escludesse la responsabilità del custode sul piano della colpa giacché, essendosi il danno prodotto per l’intervento di un fattore che esula dalle possibilità di previsione del custode, a costui non potessero muoversi rimproveri non per avere attuato le misure necessarie ad evitare il danno...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti




0 commenti:
Posta un commento