STRUMENTI FINANZIARI RIVELATISI INFRUTTUOSI
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E LEGISLAZIONE SPECIALE: BUONA FEDE, DILIGENZA ET SIMILIA
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
In fatto di violazione da parte delle società finanziarie in sede di stipula con il cliente di strumenti finanziari d'investimento, rivelatisi infruttuosi, posson invocarsi diverse disposizioni del codice civile e della legislazione speciale.
I) Sul punto della buona fede esecutiva, s'invoca Cass., 30 luglio 2004, n. 14605:
"La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (conf., id., 4 marzo 2003, n. 3185);...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti




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