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22 dicembre 2009

Buone Feste da Iusreporter.it!

 Natale 2009 (Copyright immagine tolchik)

Iusreporter.it e il suo curatore Avv. Giuseppe Briganti augurano a tutti

 

Buone Feste!

 

 

(Gli aggiornamenti del sito riprenderanno il 7 gennaio 2010)

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Giustizia: decreto-legge per migliorare funzionalita’ sistema - IRblog

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) giovedì 17 dicembre 2009

Giustizia: dl per migliorare funzionalità sistema

 

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge presentato dal guardasigilli Angelino Alfano contenente Interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario.

Sono tre le direttrici fondamentali del provvedimento:

- proroga al 31 dicembre 2010 della nomina di circa tremila magistrati onorari, in attesa che sia varato il testo di riforma organica del settore;

- norme straordinarie per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati, soprattutto al Sud, che consentono al Csm, fino al 31 dicembre 2014, di trasferire d'ufficio magistrati da altri uffici vicini;

- completamento della digitalizzazione della giustizia, con previsione di comunicazioni via email obbligatorie anche per il processo penale, pagamenti online, informatizzazione delle copie degli atti e nuovi regolamenti per il processo telematico sia civile che penale.

 

INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
Decreto‐legge approvato all’esito
del Consiglio dei Ministri
del 17 dicembre 2009

1 –la magistratura onoraria

2 –la copertura delle sedi scoperte per carenza di richieste di trasferimento

3 –il completamento della digitalizzazione della giustizia

RESA OBBLIGATORIA LA PEC NEL PROCESSO PENALE

COMPLETATO IL QUADRO NORMATIVO DEL PROCESSO TELEMATICO

UNA FORTE SPINTA PER L’ELIMINAZIONE DELLA CARTA

LA NOTIFICA PER POSTA ELETTRONICA DEGLI ATTI CARTACEI

NUOVI MEZZI DIPAGAMENTO NEL PROCESSO

NUOVE MODALITÀ PER LA RACCOLTA DELLE STATISTICHE

 

 

Maggiori informazioni su giustizia.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

YouTube, Grande Fratello e la responsabilita' dei provider...

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Fa discutere in questi giorni - e a ragione, a parere dello scrivente - il provvedimento cautelare del Tribunale di Roma (15/12/2009, dep. 16/12/2009) pronunciato nella controversia che vede coinvolto YouTube, accusato da Mediaset, tra l'altro, di violazione dei diritti d'autore relativamente ai video del reality Grande Fratello 10 pubblicati dagli utenti del sito.

Il Tribunale di Roma ha ordinato, in via cautelare, a YouTube la immediata rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma Grande Fratello decima edizione, motivando la propria decisione, tra l'altro, come segue:

<< ...ritenuto che, a fronte di una condotta così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti non è sostenibile la tesi delle resistenti su una presunta assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l'unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati e sulla legittimità di avere un ritorno economico - escludendo il fine commerciale - connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l'accesso; tali asserzioni infatti sono smentite dagli stessi scritti difensivi delle convenute nonché dalla documentazione prodotta in giudizio relativa alle indicazioni desumibili sui siti YouTube e Google riguardanti "le regole" stabilite dal provider, che consentono la esclusione di contenuti pedopornografici, prevedono l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, la assoluta discrezionalità nell'interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio "in qualsiasi momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione" nonché il diritto di risolvere il contratto con l'utente quando la fornitura non è più "vantaggiosa dal punto di vista commerciale";

ritenuto che del resto la normativa - vedi dlgs n. 70/2003 - e la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di una valutazione caso per caso della responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (raccolta con le diverse modalità disponibili sulla Rete), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell'opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello - visibile 24 ore su 24 accedendo al servizio a pagamento offerto da RTI - nei loro siti internet programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti sicuramente inconciliabile con l'addotta semplice "messa a disposizione della piattaforma";

ritenuto che per la violazione in questione non possono valere le eccezioni e limitazioni di cui all'art. 65 Lda relative all'esercizio del diritto di cronaca o dell'art. 70 Lda della utilizzazione di brani o di parti di opera ad uso di critica e discussione in quanto, come si è detto, nella fattispecie è evidente il fine puramente commerciale della diffusione di un programma che è notoriamente riconosciuto come il reality più importante e famoso della tv italiana peraltro effettuato su pagine web sulle quali vi è una notevole pubblicizzazione commerciale (vedi perizia di parte allegata al ricorso e documentazione notarile)... >>

 

Il decreto legislativo 70/2003 richiamato dal provvedimento del Tribunale di Roma di cui sopra regola, come noto, la responsabilità dei provider ("prestatori intermediari"), in attuazione di una direttiva europea. Si riportano le norme rilevanti:

Art. 14
(Responsabilità dell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 17
(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino fa presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

 

Il testo completo del provvedimento del Tribunale di Roma (tgcom)

Per un approfondimento sul tema della responsabilità dei provider alla luce del decreto legislativo 70/2003 rimando a due miei scritti di qualche anno fa consultabili qui (capitolo IV) e qui

 

 

Ne parlano in Rete:

- Avv. Daniele Minotti

- Avv. Mario Sabatino

- Dott. Valentino Spataro

 

 

 

Avv. Giuseppe Briganti

avvbriganti.iusreporter.it 

 

 

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NUOVA SENTENZA SULLE CARTELLE ESATTORIALI “INESISTENTI” - IRblog

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NUOVA SENTENZA SULLE CARTELLE ESATTORIALI “INESISTENTI”.

  • a cura dell’Avv. Matteo Sances*

Se la notifica delle cartelle esattoriali o di un altri atti emessi da Equitalia (ad es. un avviso di intimazione, un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) viene effettuata per posta essa “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

Infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Genova (sent. n. 125 del 12/06/2008, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale che l’Agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73, SENZA AVVALERSI DELLA INDISPENSABILE INTERMEDIAZIONE DELL’AGENTE DELLA NOTIFICAZIONE (ossia. 1) dell’ufficiale della riscossione; 2) del messo comunale; 3) degli agenti della polizia municipale; 4) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

Tale situazione comporta dunque la vera e propria inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile alcuna sanatoria degli atti (in quanto è come se non fossero mai esistiti).

Alla luce di quanto detto, pertanto, il contribuente avrebbe la possibilità di contestare non solo le cartelle che dovesse ricevere in futuro ma, ipoteticamente, anche quelle vecchie pervenute per posta, sostenendo la loro “giuridica inesistenza” poiché e come se le somme non fossero mai state richieste.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO (http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830). Il gruppo nasce a seguito dell’esperienza maturata dalla collaborazione dell’Avv. Matteo Sances con la “Libera Associazione Consumatori Europei“. Questo gruppo, in particolare, è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.

*Avv. Matteo Sances (info@studiolegalesances.it)

Avvocato in Lecce e Milano. Fondatore dello Studio Legale Tributario Sances. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale.
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei.







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Master in “Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione” - IRblog

IR segnala

Il Master in “Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione”, attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per l’a.a. 2009/2010:

  • è di II livello

  • ha la durata legale di un anno accademico;

  • conferisce 60 crediti universitari formativi (CFU), che corrispondono a 1500 ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, esercitazione, prove d’esame e studio personale;

  • è finalizzato alla specializzazione teorico-pratica in Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione, mediante l’acquisizione di competenze di metodologia e contenuti;

  • si rivolge tanto a giovani laureati che vogliano completare e perfezionare la propria formazione universitaria, anche per affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione, quanto a coloro i quali vogliano svolgere attività di aggiornamento, educazione permanente e riqualificazione professionale;

  • si avvale dell’insegnamento di professori e ricercatori della Sapienza Università di Roma di altre università italiane e straniere, oltre che di esperti particolarmente qualificati;

  • è strutturato in modo che gli iscritti siano impegnati sia nella frequenza di lezioni ed esercitazioni, a carattere interattivo e dialogico, sia nello studio individuale dei casi e materiali di volta in volta indicati;

  • è diretto dal professor Bruno Romano, ordinario di Filosofia del Diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma;

  • fanno parte del Consiglio didattico scientifico i professori Andrea Bixio, Daniele Cananzi, Gaetano Carcaterra, Francesco Cardarelli, Gianfranco Caridi, Paolo Carnevale, Pierangelo Catalano, Alfonso Celotto, Augusto Cerri, Antonio Cervati, Giuliano Crifò, Donato Limone, Franco Modugno, Giuseppe Ugo Rescigno, Francesco Riccobono, Roberto Righi, Bruno Romano, Marco Ruotolo, Paolo Saitta, Gianni Serges, Massimo Siclari, Giancarlo Taddei Elmi;

  • consente agli studenti più meritevoli di effettuare un breve periodo di stage presso istituzioni pubbliche o private per il completamento della preparazione accademica;

  • è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma ai fini dell’aggiornamento professionale con 24 crediti formativi.

La quota di iscrizione è pari a 2500 euro.

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è stato prorogato al 5 gennaio 2010.

Ogni altra informazione utile può essere reperita sul sito www.infogiu.uniroma1.it.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

17 dicembre 2009

Le prove digitali e la loro acquisizione (judicium.it) - IRblog

IR segnala

Alessandra Villecco
Le prove digitali e la loro acquisizione

<<1. Introduzione

I documenti informatici hanno oramai una diffusione capillare in ogni ambito della vita sociale, da quella privata a quella pubblica.

Dieci anni fa la legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), delegava il Governo ad emanare regolamenti per dare disciplina compiuta alla tecnica della documentazione informatica.

Da allora la quotidianità nell'utilizzo dei documenti digitali e degli strumenti telematici ha avuto anche ripercussioni nelle sedi giudiziarie. Così si sono avuti provvedimenti che hanno analizzato il fenomeno in questione sotto vari profili: dall'accertamento della loro rilevanza giuridica alla loro capacità lesiva di diritti ed interessi; dalla loro capacità rappresentativa di dichiarazioni o di fatti alla gradazione del loro valore probatorio; dalla loro idoneità a trasmettere validamente atti processuali al loro impiego per un processo telematico[1].

Ritornando...>>


Al link

http://judicium.it/news/ins_17_03_08/Villecco%20nuovi%20saggi.html


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Privacy e referti on-line: le linee guida del Garante - IRblog

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

Garante per la protezione dei dati personali

Linee guida in tema di referti on-line - 19 novembre 2009
(G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009)


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LINEE GUIDA IN TEMA DI REFERTI ON-LINE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
2. FRUIZIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
3. INFORMATIVA E CONSENSO
4. ARCHIVIO DEI REFERTI
5. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'INTERESSATO
6. MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI


Leggi su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

15 dicembre 2009

Videosorveglianza urbana, le regole del garante privacy (punto-informatico.it) - IRblog

Videosorveglianza urbana, le regole del garante

di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Giro di vite sulla videosorveglianza pubblica. Multe salate per i comuni che non si adeguano, display notturni per informare i cittadini, privacy dei cittadini e codice della strada...

PI: Videosorveglianza urbana, le regole del garante



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diffamazione on-line: il sito web puo’ costituire prodotto editoriale - giurisprudenza

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Diffamazione on-line: quando il sito web rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori, rientra nella nozione di prodotto editoriale. Così Uff. Indagini preliminari Cassino, sez. II, 26 giugno 2009:

 

<< ...Ed invero (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 2004) l'art. 21/2 - 3 della Costituzione recita "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Il problema, dunque, è se la propalazione via internet di informazioni offensive possa equipararsi - ai fini della ammissibilità del sequestro, ed anche della sussistenza della (contestata) aggravante ex art. 595 c.3 c.p. - alla pubblicazione a mezzo stampa.

Il Pm ha risolto la questione - oggetto di vivaci dispute dottrinarie - richiamando la sentenza del Supremo Collegio, Sezione III, in data 11 dicembre 2008, massimata nel senso che "Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa".

Sennonché, nella motivazione della sentenza indicata, la Corte ha ulteriormente affermato come l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non possa avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, con ciò rimettendo all'apprezzamento dell'interprete la valutazione circa la specifica qualificazione di "prodotto editoriale".

Ed invero, nella sentenza richiamata, dopo aver opportunamente discriminato tra "diritto di libera manifestazione del pensiero" e "libertà di stampa", la Corte ha precisato come "gli interventi dei partecipanti al forum....non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21 Cost., comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.

Anche la interpretazione evolutiva della norma costituzionale - osserva la Corte - al fine di adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero non può, tout court, comportare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 Cost., comma 3, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

La sentenza richiamata, dunque, lungi dal risolvere - semplicisticamente - la nozione di "prodotto editoriale", si sforza di fornire al giudice del merito, attraverso una quaestio facti, gli strumenti ermeneutici onde pervenire alla esatta evocazione dei parametri ove ancorare le garanzie costituzionali ex art. 21.

Sicché, se i "messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale "(ibidem), del tutto diversa la struttura e funzione del sito in disamina:

www... è sito, realizzato mediante la tecnica mirror (pagina web speculare di altra esistente), non strutturato quale social forum, blog o newsgroup, aperto ad un gruppo di interlocutori coinvolti in discussione, bensì contenente - sotto la voce "contributi" della home page - un elaborato critico, inerente le attività di rendicontazione finanziaria della ONLUS querelante, sicuramente suscettibile di censure (ed anche potenzialmente oggetto di tutela, in via di urgenza, davanti al Giudice Civile), ma non circoscrivibile ad un messaggio privo di portata editoriale.

Il sito, dunque, non può qualificarsi come un contesto dialogico, aperto ai contributi degli utenti, ma rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico, destinato ad un numero indeterminato di lettori;

nello stesso sito, inoltre, esiste un link di collegamento ad un articolo de "..." inerente l'oggetto della critica, il che contribuisce vieppiù a conferire alla pubblicazione il carattere della editorialità.

Ed allora, ferma restando la potenziale rilevanza penale della propalazione e limitando l'analisi alla adottabilità del richiesto provvedimento cautelare, ritiene il Giudicante non sussistano le condizioni per disporre l'oscuramento del sito.

Anche la lamentata "clonazione" della pagina web relativa al sito ufficiale della ONLUS querelante è, peraltro, argomento - senz'altro spendibile in una eventuale azione d'urgenza inibitoria, di competenza del Giudice Civile - inidoneo a legittimare il vincolo cautelare richiesto dal PM.

In particolare, non è dato ravvisare nella concreta fattispecie alcuna lesione del buon costume, che legittimerebbe - invece - il richiesto provvedimento cautelare:

difatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39354 del 27/09/2007 Cc. (dep. 24/10/2007) "....è legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti internet in quanto gli stessi sono equiparabili alle pubblicazioni a stampa, costituzionalmente vietate in caso di contrarietà al buon costume".

Il RD 561/46 - che non è stato abrogato dalla L. 47/48 sulla stampa, né dall'art. 1 L. 62/2001 - nell'art. 1, comma primo, prevede il divieto di sequestro delle pubblicazioni o stampati, salvo sentenza irrevocabile; il comma secondo recita: "è tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che importino una violazione di legge penale".

Il sequestro cautelare dei prodotti editoriali è, dunque, previsto solo a fini probatori, non oltre il numero di copie prescritte.

In siffatta prospettiva, la normativa del regio decreto risponde complessivamente all'esigenza - costituzionale - di impedire, attraverso la via cautelare o giudiziaria d'urgenza, la censura preventiva della libertà di manifestazione; l'articolo 2 dello stesso decreto prevede, invece, in deroga alla precedente disposizione il "sequestro delle pubblicazioni o stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni od offensivi della pubblica decenza ...".

In questo caso, il sequestro ha anche funzione preventiva (ancorché all'epoca l'istituto non fosse autonomamente previsto, ed è ovvio che il sequestro preventivo assorbe la funzione probatoria), perché la pubblicazione non manifesta un'opinione, che può o non essere offensiva, come al di là del fumus, deve stabilire il giudice nel processo (non l'autorità giudiziaria in via provvisoria), bensì incide direttamente sul buon costume. Questa disposizione, pertanto, si riallaccia alla diversa previsione Costituzionale dell'art. 19, del limite eccezionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Introdotto in forma autonoma l'istituto del sequestro preventivo nel codice del 1988, l'impedimento dell'aggravamento del danno o della protrazione delle sue conseguenze (periculum in mora) non può, dunque, per il fumus di un reato (di opinione), ritenersi idoneo a consentire il superamento del limite di cui al R.D. 541/46, salvo appunto porsi in contrasto con il dettato della Costituzione (V. pure Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 circa la inidoneità del sequestro di tre esemplari rispetto alle finalità preventive).

In buona sostanza, il sequestro preventivo di pubblicazioni a mezzo stampa è consentito solo in caso di violazioni rilevanti ex art. 1 comma 2 R. D. 561/46, trattandosi di norma speciale non analogicamente estensibile a fattispecie - quale quella in esame - (pluri)offensiva di diversi beni-interessi, ritenuti comunque recessivi rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero... >>.



Giurisprudenza


La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti

Fonte: avvbriganti.iusreporter.it


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

11 dicembre 2009

Amministratori di sistema: precisazioni del Garante privacy - IRblog

Amministratori di sistema: precisazioni del Garante

<< In vista della scadenza del 15 dicembre, termine entro il quale imprese e altri soggetti interessati devono adeguarsi alle prescrizioni impartite a suo tempo in materia di amministratori di sistema, l'Autorità per la protezione dei dati personali ritiene opportuno precisare alcuni aspetti, anche allo scopo di evitare ingiustificati oneri per le aziende.

L'Autorità, nel rilevare il generale impegno da parte delle imprese ad adempiere alle prescrizioni impartite con il provvedimento del 27 novembre 2008, ha infatti constatato che informazioni imprecise o anche talune azioni promozionali da parte di consulenti rischiano di disorientare alcune aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, esponendole a immotivati aggravi economici.

L'Autorità intende dunque ribadire quanto segue:

  • le prescrizioni riguardano solo quei soggetti che, nel trattare i dati personali con strumenti informatici, devono ricorrere o abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell'amministratore di sistema o a una figura equivalente.

  • le prescrizioni non si applicano, invece, a quei soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di sistemi informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente complessi, possano fare a meno di una figura professionale specificamente dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l'adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono costituire valide alternative all'impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati >>.

Roma, 10 dicembre 2009

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

10 dicembre 2009

Studio Legale Andreani - Calcolo Scadenze, Termini Processuali e Giorni tra Date - IRblog

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Questa utilità serve per tutti coloro che sono alle prese con scadenze e termini inderogabili.
Per gli Avvocati, ad esempio, può servire per calcolare le varie scadenze processuali quali ad esempio il termine ultimo per depositare una comparsa conclusionale o di costituzione

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Bookmark: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo_scadenze_termini_udienze.php

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La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti (indiritto.it) - IRblog

La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti
23 novembre, 2009 | di Gerlando Gibilaro |

<< Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tale intento deflazionistico, unitamente alla previsione di obbligatorietà della mediazione, principi entrambi né espressi, né richiamati dalla Legge Delega 69/2009, determinano un profilo dell’istituto della mediazione sostanzialmente difforme da quello prescritto nel testo della Legge Delega 69/2009 che individua, invece, nella conciliazione la ratio dell’istituto; ne consegue l’imprescindibile esigenza che le parti accettino e facciano propria la conciliazione come strumento di risoluzione della lite e, quindi, con esclusione di ogni elemento di coazione o di obbligatorietà... >>.
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE - IRblog

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE.

  • a cura dell’Avv. Matteo Sances*



La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2)...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

03 dicembre 2009

OPINIONI A CONFRONTO SU: PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA. Fra legge e bozza di regolamento – Milano, 10/12/2009 - IRblog

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Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari Indipendenti
Free&Partners e AssoFinance propongono
OPINIONI A CONFRONTO SU:
PROSPETTIVE DELLA CFI
IN ITALIA
Fra legge e bozza di regolamento


Dalle ore 10,00 alle ore 10.30: Anna Paola Tiscornia – Partner Beta-Factor srl (gruppo
Abacus) “Servizi di supporto alla C.F.I.”
Dalle ore 10,30 alle ore 13,00: avv.Pierluigi Fadel, avv.Luca Frumento,
avv.Luca Zitiello, avv.Valerio Sangiovanni – pareri sulle prospettive della C.F.I.
Milano – viale Brianza, 20 – sede Free&Partners – Asso Finance – tel. 02.67.10.12.94
Il 10 dicembre 2009 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
confermare la partecipazione a: info@assofinance.eu
L’evento prevede la libera esposizione delle idee dei relatori ed il libero
coinvolgimento dei partecipanti cui è data l’opportunità di fare domande. L’unico
vincolo in programma è il buon senso di tutti unito alla necessaria educazione.
Il confronto sarà moderato da Giannina Puddu (Presidente AssoFinance) e Nicola Benini
(vice –presidente AssoFinance).
AssoFinance – Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari Indipendenti – Viale Brianza, 20 – 20127 Milano – Tel. 800.910.615
info@assofinance.eu
Free&Partners – Società di Consulenza Finanziaria Indipendente – Viale Brianza, 20 – 20127 Milano – Tel. 02. 67.10.12.94 – Fax. 02.66.97.897
direzione@freeandpartners.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Come cambiano le regole in materia di comunicazioni telefoniche pubblicitarie? La Legge 166/2009 di conversione del D.L. 135/2009 - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) La legge 166/2009 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (GU n. 274 del 24/11/2009 - Suppl. Ordinario n. 215) introduce sensibili novità in materia di comunicazioni indesiderate, andando a modificare il Codice della privacy e il Codice del Consumo...

 

Come cambiano le regole in materia di comunicazioni telefoniche pubblicitarie? La Legge 166/2009 di conversione del D.L. 135/2009 – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

01 dicembre 2009

JurisPedia - IRblog

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Iusreporter.it's notes: JurisPedia is an encyclopaedic project of academic initiative devoted to worldwide law, legal and political sciences.

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E' in linea il servizio telematico per gli uffici del Giudice di pace - Ministero della Giustizia - IRblog

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Iusreporter.it's notes: <<È in linea SIGP@Internet, il servizio telematico per gli uffici del Giudice di pace che consente a privati e avvocati di fare online ricorsi e iscrizioni a ruolo e, sempre online, di avere informazioni sullo stato dei procedimenti. Il progetto, avviato solo tre mesi fa dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, è stato realizzato utilizzando esclusivamente professionalità interne del Ministero ed in particolare del C.I.S.I.A. di Palermo...>>

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Privacy e lavoro: anonimato per la diagnosi HIV (garanteprivacy.it) - IRblog

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV

<< "Idoneo" o "non idoneo" al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore. Nessun riferimento a patologie sofferte è consentito e dunque ai dipendenti sieropositivi deve essere assicurata garanzia assoluta di anonimato. Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha ritenuto fondato il reclamo di un dipendente del Ministero della difesa. All'amministrazione è stato vietato far circolare al suo interno informazioni sulla salute del lavoratore, specie quelle relative all'Hiv.

Il dipendente si era rivolto all'Autorità contestando le modalità con cui i suoi dati personali erano circolati all'interno del Ministero. Nome del dipendente e diagnosi, erano infatti presenti nel verbale della visita collegiale trasmesso dalla commissione medica all'Ispettorato di sanità della marina militare. E anche la copia del verbale inviata all'ufficio del personale con la diagnosi "sbarrata e omessa", consentiva, seppur indirettamente, di risalire all'infezione Hiv, essendo l'unica patologia per la quale è prevista la "cancellazione" dai verbali di accertamento medico. Il Garante, oltre a inibire l'uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero di conformare alla normativa sulla riservatezza la circolazione dei dati sanitari al suo interno. D'ora in poi il Ministero dovrà utilizzare un attestato che riporti il solo giudizio medico legale senza diagnosi, anziché il verbale integrale della visita collegiale. Da modificare anche il modello di informativa: i lavoratori dovranno essere chiaramente informati dell'obbligatorietà o meno di fornire dati sulla propria salute e delle relative conseguenze nell'ambito degli accertamenti medico legali ai fini dell'idoneità al servizio. >>

 

Fonte: www.garanteprivacy.it – newsletter 331 del 17 novembre 2009

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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