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26 novembre 2009

CORSO DI PERFEZIONAMENTO post laurea IN “DIRITTO SPORTIVO e GIUSTIZIA SPORTIVA” - IRblog

    IR segnala

     

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

    FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

    CORSO DI PERFEZIONAMENTO post laurea IN

    DIRITTO SPORTIVO e GIUSTIZIA SPORTIVA”

    Quarta Edizione

    2009-2010

     

    Obiettivi formativi del corso

    • La riconferma del Corso di Perfezionamento scaturisce da una crescente esigenza di fornire un’adeguata formazione giuridica a professionisti ed operatori nell’ambito sportivo.

    • L’obiettivo principale è fornire specifica e qualificata formazione post universitaria a coloro che aspirano ad intraprendere o proseguire una carriera nel mondo sportivo nonché offrire agli operatori del settore la possibilità di completare ed aggiornare la propria formazione professionale.

    • L’attività didattica è ripartita tra lezioni di livello accademico, esposizioni di impronta più prettamente pratica e testimonianze di operatori, in ciascun settore specifico.

    • 3 workshops aventi ad oggetto le tecniche di redazione contrattuale e la simulazione di procedure avanti ad organi di giustizia sportiva, in cui i frequentanti, suddivisi in gruppi di lavoro, con il coordinamento dei tutors, opereranno sotto la guida dei principali esperti del settore.

    • 2 tavole rotonde di apertura e di chiusura, il cui panel è composto da personalità apicali nei settori occupazionali di riferimento, per illustrare e chiarire i successivi sbocchi nei vari settori.

    • Il corso si presenta al momento come un unicum nel panorama formativo accademico ed ambisce anche a costituire base di partenza per ulteriori eventuali approfondimenti, nel medesimo settore, in Corsi Master di I e II Livello, specie manageriali, esistenti o istituendi.

    • Il corso è rivolto ad avvocati, dottori commercialisti, praticanti avvocati e commercialisti, liberi professionisti o consulenti in genere, interessati o specializzandi in consulenza, assistenza e rappresentanza di clienti in ambito sportivo; magistrati ordinari e di giurisdizioni speciali aventi a che fare con casistica sportiva; operatori giuridici e manager in ambito sportivo (sodalizi ed enti di gestione); dirigenti e funzionari di enti istituzionali in ambito sportivo (CONI, CIP, Federazioni, Leghe); dirigenti e funzionari di enti pubblici con competenze giuridico-sportive; membri di organi di giustizia sportiva (disciplinari, arbitrali e conciliativi); agenti e procuratori sportivi.

        Programma del Corso

        Il Corso si articola in

        * 15 lezioni frontali

        * 2 panels – tavole rotonde

        * 3 workshops - simulazioni

        I corsisti verranno suddivisi in gruppi di lavoro per diverse funzioni, anche competitivi tra loro e ciascuno opererà sotto la guida di esperti di settore.

        AREE DI INSEGNAMENTO

        1. L’ordinamento sportivo nazionale olimpico (CONI)

        2. L’ordinamento sportivo nazionale paralimpico e le sue articolazioni (CIP)

        3. Le Federazioni, le Leghe, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione

        4. L’ordinamento sportivo internazionale (CIO-FSInt)

        5. Europa e sport

        6. Le Società Sportive e le Associazioni

        7. I controlli economico-finanziari ed i bilanci

        8. Le procedure fallimentari delle Società ed Associazioni Sportive

        9. Il contratto di sponsorizzazione e il merchandising

        10. La gestione dei diritti televisivi e dei diritti di immagine

        11. Il marketing sportivo

        12. I contratti sportivi professionistici

        13. I contratti sportivi dilettantistici

        14. La cessione del contratto sportivo

        15. I trasferimenti degli atleti

        16. Gli Agenti e i Direttori Sportivi

        17. I profili fiscali nello sport

        18. I minori e lo sport

        19. I disabili e lo sport

        20. L’etica sportiva

        21. La responsabilità civile e penale nello sport

        22. L’impiantistica sportiva

        23. Il doping e la tutela sanitaria degli sportivi

        24. La giustizia sportiva nazionale ed internazionale

        25. Arbitrato sportivo e ADR nello sport

        Requisiti di ammissione

        L'ammissione è riservata ai laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze Giuridiche, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Economiche, Scienze dell'Economia, Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Scienze della politica e Relazioni Internazionali.

        Modalità di selezione dei candidati

        Sono previsti da un minimo di 20 a un massimo di 50 partecipanti.

        Sarà predisposta una graduatoria di merito con finalità selettive.

        Detta graduatoria terrà conto del curriculum vitae et studiorum del candidato.

        La data della selezione sarà disponibile sul sito internet:

        www.corsodirittosportivo.unimi.it

        TERMINE D’ISCRIZIONE

        Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 10 dicembre 2009 nei termini e con le modalità previste dal bando disponibile sui siti:

        http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/5411.htm

        www.corsodirittosportivo.unimi.it

        Docenza

        La docenza, nonché l'assistenza ai workshops, sarà svolta da professori dell'Università di Milano e di altri  Atenei Italiani e Stranieri, ovvero da avvocati, giuristi, operatori ed esperti di vertice nelle materie trattate.

        Coordinamento scientifico:

        Prof. Francesco Delfini

        Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato

        Facoltà di Giurisprudenza

        Università degli Studi di Milano

        Coordinamento organizzativo e didattico:

        Prof. a c. Avv. Lucio Colantuoni

        Incaricato del Corso Integrativo di Diritto Sportivo

        Facoltà di Giurisprudenza

        Università degli Studi di Milano

        Tutors

        Avv. Elisa Brigandì (Resp.)

        Avv. Anna Cerbara

        Avv. Cristiano Novazio

        Avv. Matteo Pozzi

        Dott. Viviana Borlotti

        Dott. Alessandro Izar

        Sede DEL CORSO

        Università degli Studi di Milano

        Facoltà di Giurisprudenza

        Via Festa del Perdono 7

        20122 Milano

        Durata

        Il corso si terrà nel periodo gennaio - giugno 2010 - il giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, con inizio il 21 gennaio 2010.

        Alla fine del corso, verificata la frequenza e l’attività svolta, verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Milano un Attestato di partecipazione.

        La partecipazione al Corso prevede l’attribuzione di n. 24 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano

        In corso di acquisizione l’accreditamento ed il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

        Quota di partecipazione

        La quota di iscrizione è di € 800,00

        Con il Patrocinio di

        - Ordine degli Avvocati di Milano

        • Regione Lombardia – Assessorato allo Sport

        • Provincia di Milano

        • Comune di Milano

        • CONI- Provincia di Milano

        • Comitato Italiano Paralimpico

          Per informazioni

          Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza – Segreteria Didattica

          Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

          Tel. 02-5031.2473/2087/2694

          Fax 02-5031.2475

          sito internet: www.corsodirittosportivo.unimi.it



          www.iusreporter.it

          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          PI: Le PEC...e poi? - IRblog

          IRsegnala:
          PI: Le PEC...e poi?
          <<Le PEC...e poi?

          di Guido Scorza - Valanghe di caselle di Posta Elettronica Certificata per ogni cittadino e nessuna anagrafe digitale: a quale domicilio informatico inviare le comunicazioni?
          Roma - Negli ultimi mesi su queste pagine e altrove si è spesso discusso della PEC, la posta elettronica certificata, e della politica legislativa attraverso la quale si vorrebbe imporre l'uso di tale strumento ai cittadini, ai professionisti e alle imprese italiane a dispetto della scarsa informatizzazione del Paese che continua a ricoprire la 22esima posizione nella classifica stilata dall'OCSE sulla diffusione della banda larga.
          Non sembra, tuttavia, che detti sforzi di dialogo e confronto abbiano sin qui prodotto i risultati auspicati...>>

          Leggi al link



          www.iusreporter.it

          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          PEC: domande frequenti FAQ (cnipa.gov.it) - IRblog

          IR segnala

          Iusreporter.it's notes: << Posta Elettronica Certificata: in linea la versione aggiornata delle domande frequenti

          Nei prossimi giorni scadrà, per i professionisti iscritti in albi od elenchi, il termine per la comunicazione all'Ordine di competenza del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
          In considerazione delle numerose domande pervenute sulla Posta elettronica certificata e sulle disposizioni normative in materia, il Cnipa ha rielaborato le domande pervenute al fine di dare indicazioni puntuali a cittadini, professionisti e imprese interessati all'utilizzo della PEC. >>

          Al link

          Bookmark: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Domande_frequenti_FAQ/

          You can find more of Iusreporter.it's bookmarks at
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          24 novembre 2009

          I CONSUMATORI E LA CRISI FINANZIARIA, TRA RISPARMIO TRADITO E SOVRAINDEBITAMENTO – Livorno, 30/11/2009 - IRblog

          IR segnala

          Convegno

          I CONSUMATORI E LA CRISI FINANZIARIA,
          TRA RISPARMIO TRADITO E SOVRAINDEBITAMENTO

          30 Novembre 2009 - ore 17,30
          Livorno - Sala Convegni Sottufficiali Caserma Vannucci Via dell'Ardenza, 133

          PROGRAMMA:
          Saluti
          - Comandante Brigata Paracadutisti Folgore
          - Comandante Caserma Vannucci
          - Modera
          Dr.ssa Laura Tabegna, Giornalista "La Nazione" Firenze
          Intervengono
          - Avv. Isabella Martini
          Avvocati dei Consumatori Livorno
          - Avv. Domenico Romito
          Presidente Avvocati dei Consumatori
          La difesa collettiva del risparmio tradito e sovraindebitamento
          - Avv. Ra. Valerio Sangiovanni
          La normativa di tutela del risparmiatore
          Strategie per la difesa di risparmi e pensione
          - Prof. Beppe Scienza
          Dipartimento di Matematica, Università di Torino

          Ingresso solo su invito.
          Per inviti e informazioni e-mail: livorno@avvocatideiconsumatori.it
          Sede Avvocati dei Consumatori Livorno - Via Grande 225 - Tel. 346 0389084

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          L’ACCERTAMENTO FISCALE CON REDDITOMETRO NON E’ INFALLIBILE - IRblog

          Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

          L’ACCERTAMENTO FISCALE CON REDDITOMETRO NON E’ INFALLIBILE.

          Per i Giudici di Lecce l’accertamento è nullo se il contribuente fornisce la prova contraria.

          a cura dell’Avv. Matteo Sances*

           

           

          Non è legittimo l’accertamento fiscale cd “Redditometro” allorquando gli elementi considerati dall’Agenzia delle Entrate per ricalcolare il reddito del contribuente (ad es. il possesso di una o più vetture, l’acquisto di immobili, barche ecc..) siano frutto di elargizioni o finanziamenti del coniuge e/o familiari.

          Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP di Lecce n.8 del 13.01.2009, sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009; disponibili sul sito www.studiolegalesances.it – sez. DOCUMENTI).

          Le considerazioni dei giudici derivano dal fatto che seppur tale tipologia di accertamento trovi innesco da una serie di spese “anomale” (il principio è che se un soggetto sostiene determinate spese non può non avere un reddito al di sotto di una certa soglia), il contribuente ha sempre la possibilità di giustificare il suo operato, dimostrando che tali esborsi derivano da denaro messo a disposizione da altre persone.

          I giudici in questione, infatti, dichiarano che “la giovane età del contribuente, la convivenza con il padre, provata sulla base di documentazione rilasciata dall’anagrafe del Comune e la circostanza che lo stesso lavorasse alle dipendenze del padre … lasciano presumere, anche in base a quanto notoriamente accade nella realtà sociale in cui la vicenda si svolge, che l’acquisto dell’abitazione sia avvenuta per effetto di una donazione del padre” (si veda sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009).

          Alla luce di tali argomentazioni, quindi, risulta senza dubbio importante per il contribuente riuscire a dimostrare la correttezza del proprio operato, dando prova – attraverso ad esempio la tenuta di copia degli assegni bancari, la dichiarazione del donante, ecc.. – che determinate spese sono state sostenute grazie all’aiuto di terzi.

          Tali accortezze del contribuente sono sicuramente importanti poiché questa tipologia di accertamento fiscale nei prossimi anni verrà sempre più utilizzata dal fisco.

          È importante, dunque, evidenziare i tratti fondamentali di questo tipo di accertamento.

          La normativa, relativamente al funzionamento e all’utilizzo del Redditometro, è individuabile nell’articolo 38 del D.P.R. nr.600/73 dove risulta chiara la sua finalità, consistente nel valutare presuntivamente il reddito di una persona fisica sulla base di alcuni elementi.

          Tali elementi sono definiti “indici di capacità contributiva”, in quanto il possesso e/o la disponibilità di determinati beni o servizi fa presumere in capo alla persona un certo reddito.

          Come anticipato, la logica della norma si basa sul fatto che colui che ha a disposizione determinati beni deve necessariamente avere i mezzi economici per il loro acquisto e il relativo sostenimento delle spese...

           

          Leggi su IRdoc

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Blog Conciliazione - IRblog

          IR segnala:

          << Blogconciliazione.com è il blog del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

          Questo spazio è aperto a tutti coloro che vogliono condividere informazioni, suggerimenti, osservazioni e critiche in relazione al mondo della composizione dei conflitti.

          Facciamo del nostro meglio per tenerlo aggiornato e ricco di notizie. Ogni aiuto è assolutamente bene accetto: se hai notizie, proposte o altri contributi non mancare di farcelo sapere >>

           

          Blog Conciliazione

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Avvocato e conciliatore professionista

          19 novembre 2009

          Mediazione civile e commerciale: il testo dello schema di decreto legislativo e della relazione illustrativa - IRblog

          Diritto e Internet (Copyright immagine khz) A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione civile e commerciale, si pubblica il testo dello schema di decreto legislativo.

           

          A cura dell’Avv. Giuseppe Briganti
          Avvocato e conciliatore professionista

          Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito dello studio legale.

           

          Iusreporter.it - Documenti

          Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”

          IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

          Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

          Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

          Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

          Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari …

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

          Sulla proposta del Ministro della giustizia;

          EMANA

          il seguente decreto legislativo

          Capo I

          DISPOSIZIONI GENERALI

          Art. 1

          (Definizioni)

          1. Ai fini del presente decreto legislativo , si intende per:

          a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

          b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

          c) organismo: l’ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;

          d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

          Art. 2

          (Controversie oggetto di mediazione)

          1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

          2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

          Capo II

          DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

          Art. 3

          (Disciplina applicabile e forma degli atti)

          1.  Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

          2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

          3.  Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

          4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

          Art. 4

          (Accesso alla mediazione)

          1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia,  la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

          2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

          3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione...

           

          Leggi su IRdoc

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILI - IRblog

          Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

          CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILI

          di Matteo Sances*

           

          Ogni anno si pone per molti contribuenti il problema di capire come procedere per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza.

          Molti dubbi, poi, sorgono in riferimento alle annualità per le quali vi è ancora la possibilità di poter chiedere il rimborso e quali, invece, risultano ormai definitivamente prescritte (e quindi non più rimborsabili).

          In merito, è bene chiarire che il rimborso di tale tipologia di crediti – ossia quelli tributari – è soggetta a due istituti fondamentali quali la decadenza (art. 2964 cc) e la prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

          Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione, salvo che sia disposto diversamente.

          Ai fini del rimborso fiscale, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l’articolo 38 del DPR 602/73, il quale – relativamente alle imposte dirette – al primo comma prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione a sede il concessionario … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.

          Ancora, un ulteriore esempio lo si rinviene per l’imposta di registro dove è previsto il termine triennale per proporre istanza di rimborso; termine che decorre dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui sorge il diritto alla restituzione (art. 77, comma 1, DPR 131/1986)...

           

          Leggi su IRdoc

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          17 novembre 2009

          Internet Governance Forum Italia 2009: documentazione sui lavori - IRblog

          IR segnala
          <<Documentazione sui lavori

          "Abbiamo registrato gli eventi delle tre gionate di lavoro e
          tutti i video saranno resi disponibili a breve.
          Chiediamo solo un po' di pazienza,
          il lavoro di montaggio dei singoli eventi richiede particolare cura e tempo."
          "Grazie!"

          * Introduzione ai lavori dello IGF Italia 2009
          * Sicurezza e libertà di espressione: quale equilibrio?
          * Reti sociali: cosa è pubblico, cosa è privato
          * Diritto d'autore: tra tutela e diffusione del sapere
          * Identità in rete: anonimato o riconoscibilità?
          * Diritti in rete e principi: tra globalizzazione e nuove minacce
          * Gestione della rete: verso quale futuro?
          * Internet e tecnologie del futuro
          * Internet e nuove forme di impresa
          * Internet e nuove forme di intervento amministrativo e politico
          * Internet, arte e cultura
          * Contributi ai lavori dello IGF globale, Egitto novembre 2009
          * Conclusione dei lavori dell’Internet IGF Italia 2009
          * Appendice: Ricordo del Professore Giuseppe Biorci>>
          Indice documentazione sui lavori


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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE (ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI) - IRblog

          Diritto (Copyright immagine xlucas)

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          L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE (ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)

           

          Il testo dell’art 151 cod civ, nella formulazione pregressa, anteriore alla riforma del 1975, ammetteva la separazione personale dei coniugi soltanto per colpa e per altre cause tassativamente indicate ed identificate nell’adulterio, nel volontario abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, condanna penale e nonchè nella non fissata residenza.

          Alla luce della precedente normativa, separazione e colpa costituivano, difatti, un connubio quasi indissolubile.

          Una volta svincolata, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione dal concetto di colpa, a cui, per ragioni di ordine sociale e culturale, veniva irrimediabilmente associata, vennero poste le basi per delineare il nuovo istituto “dell’addebito della separazione”.

          Quale effetto di tale novella legislativa, l’attuale formulazione dell’art 151 cod civ distingue la domanda di separazione personale dei coniugi, che trova la sua disciplina al primo comma di tale norma, dalla domanda di addebito prevista al secondo comma.

          Scelta del legislatore della riforma, condivisibile, sotto molteplici e rilevanti profili.

          Se, difatti, la dichiarazione personale dei coniugi presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (Cass 00/8106), condicio sine qua non, ai fini della dichiarazione di addebito, è, invece, il comportamento posto in essere da uno dei due coniugi in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.

          Nonostante la responsabilità dei nubendi non costituisca più un presupposto indefettibile della pronuncia di separazione giudiziale, il suo accertamento,ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria di addebitabilità dal momento che“ il giudice , pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).

          In termini sostanziali ciò significa affermare l’esistenza di un rapporto di accessorietà dell’addebito alla pronuncia di separazione dei coniugi...

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Mediazione civile e commerciale: ulteriori informazioni dal Ministero della Giustizia

          Diritto (Copyright immagine woodsy)Sul sito del Ministero della Giustizia pubblicata una sezione dedicata al tema della mediazione civile e commerciale:

           

          << Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008.

          - Tipologie di mediazione

          Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella aggiudicativa.

          Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.

          Nel secondo caso il mediatore, qualora l'accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

          Qualora le parti non accettino la proposta, e venga instaurato il processo, se la decisione che conclude quest'ultimo corrisponderà alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vittoriosa, sopporterà le spese processuali oltre a quelle sostenute dalla controparte per la mediazione, e sarà condannata a una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a quello del contributo unificato previsto per la causa.

          Ciò per l'evidente ragione che questa parte ha causato un'inutile erogazione del servizio giustizia.

          E' questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi.

          Inoltre, quand'anche il contenuto della decisione del processo non corrisponda interamente a quello della proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enunciandone specificatamente le gravi ed eccezionali ragioni in motivazione, potrà porre a carico di una delle parti le spese della mediazione.

          Può darsi infatti il caso in cui, pur non essendovi un'esatta corrispondenza tra proposta conciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addirittura sostanzialmente assente guardando al risultato economico complessivo dell'opzione conciliativa rifiutata...>>

           

          Leggi su giustizia.it

           

           

          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
          Avvocato e conciliatore professionista

          Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito dello studio legale


          Aggiornamenti sulla mediazione
          sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Osservatorio ADR di Iusreporter.it

          12 novembre 2009

          IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ - IRblog

          Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

          La filiazione, così come la famiglia legittima, è uno degli istituti fondanti il nostro sistema, tutelato e riconosciuto dalla Costituzione e dall'intero apparato normativo italiano. Si comprende, quindi, la particolare attenzione che il legislatore ha dedicato all'azione di disconoscimento di paternità, il cui scopo è l'accertamento negativo dello stato di legittimità di un figlio così come risultante dall'atto di nascita. Con detta azione, quindi, il presunto padre (o gli altri soggetti legittimati e tassativamente indicati dalla legge) adisce l'Autorità Giudiziaria per far accertare che il soggetto che risulta dai registri di nascita esser suo figlio, in realtà non lo è dal punto di vista biologico.

          In particolare, in tale settore la difficoltà maggiore è sempre stata la ricerca di un delicato equilibrio tra due contrapposte esigenze di tutela. Da un lato, di fatti, vi è la necessità di assicurare la verità, intesa in tale ambito come esatta conoscenza della genitorialità biologica e, cioè, come consapevolezza su chi realmente sia il proprio genitore (favor veritatis); dall'altro, tale esigenza deve necessariamente bilanciarsi con la contrapposta necessità di tutelare la famiglia legittima (favor legitimitatis), posto che l'azione di disconoscimento tende proprio ad eliminare lo status di figlio legittimo, che ne costituisce di conseguenza il necessario presupposto.

          Naturalmente tale punto di equilibrio è fortemente connaturato all'evoluzione storica e al contesto culturale di un paese; così, se fino a qualche tempo fa si privilegiava il favor legitimitatis, oggi il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato sempre più di agevolare la ricerca della verità nell'ambito dei rapporti familiari. Proprio a tale scopo è stata riformata più volte, nel corso degli anni, la disciplina del disconoscimento di paternità, con il chiaro intento di privilegiare il favor veritatis, nonostante l'apparato legislativo sia ancora fortemente rigoroso per ciò che concerne presupposti e modalità di esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità. A tal proposito, e proprio a dimostrazione di quanto sia difficile contemperare le due opposte esigenze, anche in risposta a quanti sostengono che l'attuale apparato normativo sia ancora eccessivamente restrittivo e troppo orientato al favor legitimitatis, la Cassazione ha rilevato che “pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'articolo 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al quarto comma che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore” (Cass. Civ. 20254/04)...

           

          Leggi l’articolo completo su IRdoc

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Conciliazione, oltre il conflitto – Milano, 20/11/2009 - IRblog

          Conciliazione: oltre i confini, oltre il conflitto

          Camera Arbitrale di Milano
          Milano, 20 novembre 2009 - ore 14.30


          Lo schema di decreto legislativo in materia di mediazione di recentissima approvazione  getta sul tavolo una serie di possibilità di sviluppo di tale strumento con modalità non sempre ritenute in linea con lo spirito della mediazione ma che ad ogni modo aprono nuovi scenari.

          Ne parleremo a Palazzo Affari ai Giureconsulti mettendo a confronto la nostra realtà con quella di Paesi come la Spagna e il Brasile che in materia di mediazione hanno molto investito negli ultimi anni I recenti sviluppi della normativa italiana in tema di mediazione conciliazione commerciale ci spingono ad una riflessione oltre i confini nazionali: cosa accade in altri paesi e quali possibilità offre la conciliazione per la gestione delle controversie commerciali internazionali?


          Per informazioni:
          Servizio di conciliazione
          www.conciliazione.com - blogconciliazione.com

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Corso di Alta Formazione Copyright e Digital Rights Management – Universita’ di Bologna - IRblog

          UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

          Corso di Laurea in

          Scienze e Tecnologie Informatiche


          Corso di Alta Formazione

          Copyright e

          Digital Rights Management


          Sede del Corso: CESENA
          Termine pre-iscirzioni: 4 dicembre 2009
          Periodo di svolgimento: gennaio - aprile 2010


          In collaborazione con:

          Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A.

          Studio Legale Sirotti Gaudenzi

          Biblioteca Ghirotti di Cesena



          PROFILO PROFESSIONALE

          Obiettivo principale del Corso è la formazione di una figura professionale che sappia occuparsi delle tematiche relative alla tutela della proprietà intellettuale nell’ambito della Società dell’Informazione. In particolare, il corso mira a formare un professionista dotato di un duplice complesso di conoscenze, sia tecnologiche che giuridiche relative al diritto d’autore.

          DESTINATARI

          Il corso si rivolge a laureati di ogni settore che intendano approfondire le tematiche pratiche legate alla tutela della proprietà intellettuale nella “Società dell’Informazione”.

          In particolare il corso è indicato sia per i professionisti di area giuridica che si occupano in modo specifico di attività correlate al copyright, sia a coloro che, in qualità di autori o editori di contenuti digitali, vogliano approfondire le proprie competenze su aspetti tecnologici e giuridici connessi alla tutela della proprietà intellettuale.

          INSEGNAMENTI

          Formati multimediali: il corso introduce i principali formati multimediali e ipermediali presentando le più rilevanti caratteristiche che hanno impatto sulla gestione del diritto d'autore.

          Digital Right Management: il corso presenta le principali tecnologie di supporto al DRM, tra cui digital watermarking,MPEG 21, Content Scrambling System

          Trasmissione e distribuzione di MM: il corso introduce alcuni elementi dell’architettura di Internet , le principali tecnologie per la trasmissione di formati multimediali (tra le quali podcast, streaming, sistemi P2P), enfatizzando gli aspetti che influiscono sulla gestione del diritto d'autore.

          Diritto d’autore nella Società dell’Informazione: il corso tratta i temi della tutela della proprietà intellettuale alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche, analizzando dettagliatamente tematiche attuali quali l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, i conflitti tra marchi e nomi a dominio, la tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, le modalità per proteggere le proprie opere.

          Copyright, data protection & privacy: il corso introduce i rapporti tra diritto d’autore, diritto all’immagine e data protection. In particolare, si affrontano le tematiche legate alla protezione del diritto al nome, all’anonimato e all’identità personale, spesso oggetto di violazione nell’ambito della realizzazione di opere digitali.

          Il copyright nella normativa giuridica e tecnica dell’Unione europea: il corso si occupa della disciplina comunitaria in tema di regolamentazione tecnica della Società dell’Informazione e della disciplina della proprietà intellettuale nel settore dell’infomation tehnology (software, banche dati, nomi a dominio, tutela del marchio e dei segni distintivi, DRM).

          DOCENTI

          I docenti individuati provengono dall’Università di Bologna e da altre strutture di eccellenza, con comprovata esperienza curriculare nell’ambito specifico:

          • Formati multimediali: Prof. Paola Salomoni

          • Digital Right Management: Dott. Silvia Mirri

          • Trasmissione e distribuzione di MM:

          Dott. Vittorio Ghini

          • Diritto d’autore nella Società dell’Informazione: Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

          • Copyright, data protection & privacy:

          Prof. Giusella Finocchiaro

          • Il copyright nella normativa giuridica e tecnica dell’Unione europea: Avv. Patrizio Menchetti

          STRUTTURA DEL CORSO

          Il Corso di Alta Formazione, approvato dalla Giunta dell’Ateneo di Bologna il 13/07/2009, è articolato in moduli teorici e ore di studio individuale.

          Il Corso è strutturato in 6 insegnamenti per un totale di 12 CFU e di 300 ore complessive di cui: 72 ore di didattica frontale e 228 ore di studio individuale.
          Le ore di didattica frontale sono suddivise in lezioni di 4 ore che si terranno di venerdì pomeriggio e/o di sabato mattina.

          É prevista la prova finale.

          É richiesta la FREQUENZA OBBLIGATORIA per almeno il 70% delle ore.

          Ai fini della formazione professionale è stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati.

          LA DIDATTICA

          La didattica verrà erogata tramite lezioni frontali e studio individuale. Inoltre, sarà messo a disposizione un sistema di community per supportare attività di studio e collaborazione tra studenti e docenti.

          Le lezioni si avvieranno indicativamente nella seconda quindicina di gennaio 2010 e termineranno presumibilmente entro inizio aprile 2010.

          SEDE DI SVOLGIMENTO

          Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche di Cesena, via Sacchi nr. 3

          Biblioteca Giuridica Ghirotti, via Uberti nr. 48, Cesena

          COORDINAMENTO e INFORMAZIONI

          Direttore del CAF

          Prof.ssa Paola Salomoni

          e-mail paola.salomoni@unibo.it

          ISCRIZIONE E PAGAMENTO

          Termine per la pre-iscrizione

          4 Dicembre 2009

          Data della Selezione
          (per titoli/esperienza professionale)

          9 Dicembre 2009

          Quota di immatricolazione

          1.200,00
          (unica rata)

          CONTATTI

          Dott.ssa Livia G. Garzanti

          Tel. 0547/615720

          Fax. 0547/615726

          E-Mail: livia.garzanti2@unibo.it

          SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - ENTE GESTORE

          Ser.In.Ar. Forlì-Cesena,

          Luigia Binetti

          Tel. 0547/368311

          Per maggiori informazioni e per effettuare la prescrizione al corso come da bando pubblicato:

          http://serinar.criad.unibo.it/

          http://www.unibo.it/





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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          SCENA DEL CRIMINE: INDAGINI, PROFILING, COMPUTER FORENSICS – Matera, 28/11/2009 - IRblog

          SCENA DEL CRIMINE: INDAGINI, PROFILING, COMPUTER FORENSICS

          28 novembre 2009 - Matera

           

          World Wide Crime Italia
          con il patrocinio di
          Computer Forensics Italy e International Traders
          e con il patrocinio di
          Ordine Avvocati di Matera
          presenta
          SCENA DEL CRIMINE: INDAGINI, PROFILING, COMPUTER FORENSICS

          Programma


          ore 08,30
          Iscrizione e registrazione partecipanti
          ore 09,00
          Saluti
          Avv. Emilio Nicola Buccico
          Già Presidente del CNF
          Introduce e modera
          Dott. Pietro Errede
          Magistrato
          ore 10,15
          Tecniche d’investigazione scientifica
          Approfondimento su: “Il processo imperfetto. La verità sul caso Cogne”

          Col. Luciano Garofano
          Comandante del reparto d’investigazioni scientifiche RIS di Parma
          ore 11,00
          Criminal Profiling e strategie d’indagini
          Dott. Eustachio Walter Paolicelli
          Presidente associazione World Wide Crime
          ore 11,30
          Coffee Break
          ore 11, 50
          Le indagini tecnologiche: tipologie, classificazione e repertamento
          Dott. Nanni Bassetti
          Consulente informatico - Fondatore di CFItaly.net
          ore 12,30
          Crimini informatici: l'arte dell'inganno telematico nelle frodi on-line
          Dott. Rocco Gianluca Massa
          Esperto in e-commerce e sicurezza nelle transazioni - Responsabile InterTraders.eu
          ore 13,00
          Conclusioni e consegna attestati

          Maggiori informazioni

           

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          STALKING: CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL FENOMENO DELLO STALKING – Roma, febbraio/marzo 2010 – IRblog

          IR segnala

           

          Sabato 27 Febbraio e 13 marzo 2010, dalle ore 10.30 alle ore 18.30
          CORSO DI APPROFONDIMENTO
          SUL FENOMENO DELLO STALKING

          Psicologia Insieme Onlus

           

          Introduzione

          Lo Stalking è un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una “vittima” che risulta infastidita e/o preoccupata. (Galeazzi G.M., Curci P. 2003).
          Tali comportamenti possono essere attuati sia da persone conosciute che sconosciute alla vittima.
          Questo fenomeno, già da tempo conosciuto e studiato dagli addetti ai lavori, solo recentemente si sta imponendo all’attenzione degli organismi giudiziari.
          Il termine inglese, mutuato dal linguaggio della caccia significa letteralmente “fare la posta alla preda” significato che ben descrive il contesto emotivo e relazionale che si viene a creare tra la vittima ed il suo persecutore.
          Alcuni studi evidenziano come l’impatto sulle vittime dello stalking possa essere rilevante: nell’83% dei casi si sono verificati sintomi ansiosi e depressivi, nel 74% disturbi del sonno, nel 55% ricordi intrusivi e flashbacks.
          E' da pochi mesi stato approvato il disegno di legge su questo fenomeno, dopo anni di dibattito e di attesa. Questo è senz'altro un grande passo avanti ma rimane ancora da lavorare su tutta la parte relativa alla formazione degli operatori implicati
          Riteniamo infatti indispensabile una profonda conoscenza delle stalking e delle sue dinamiche comunicative e relazionali, per poter rispondere efficacemente alle numerose richieste di aiuto, oggi in aumento grazie alla legge che ha portato alla luce il “sommerso”.
          Lo stalking è un fenomeno complesso e complesso è l'intervento, come tante sono le professioni coinvolte ed ancora molte le incertezze sulle procedure.

           

          Destinatari

          Il master intensivo è rivolto a tutte le figure professionali chiamate ad intervenire sul fenomeno :

          • Operatori Forze dell’Ordine
          • Avvocati
          • Medici
          • Psicologi e psicoterapeuti

          Il corso è rivolto inoltre a studenti laureandi nelle discipline suddette.

           

          Obiettivi del corso di approfondimento

          Il corso si propone di rendere i partecipanti esperti nella tematica trattata, sia relativamente agli aspetti teorici, che alla pratica d'intervento.
          Scopo ulteriore del master è inoltre quello di costruire un modello integrato d'intervento specifico per lo Stalking, condivisibile dalle varie figure professionali implicate nel fenomeno.
          Tale finalità generali verranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi specifici:

          • Acquisizione della capacità di riconoscere il fenomeno dello stalking
          • Acquisizione della capacità di classificare le varie forme dello stalking
          • Acquisizione dei principali strumenti conoscitivi relativi ai vari attori coinvolti nello stalking
          • Acquisizione dei principali strumenti conoscitivi relativi alla legislazione nazionale ed internazionale sullo stalking
          • Conoscenza delle principali tecniche d'intervento per la vittima di stalking
          • Conoscenza dei principali servizi per il supporto della vittima
          • Acquisizione dei principali strumenti diagnostici per l'inquadramento dello stalker
          • Formulazione di una pratica d'intervento integrata tra i vari professionisti, alla luce dei nuovi strumenti legislativi di contrasto al fenomeno dello stalking

           

          Argomenti del corso

          • LO STALKING
            Forme di stalking e sue caratteristiche
            I comportamenti di molestia assillante
            Dati epidemiologici
            La situazione internazionale
            La diffusione e la problematicità in Italia
            Il ruolo dei media
            Storie di vita
            Discussione
          • LO STALKER
            Profilo dello stalker
            Caratteristiche dello stalker
            Stalking: dipendenza affettiva o patologia relazionale ?
            Psicopatologia dello Stalker
            Ipotesi interpretative sullo stalking
            Come intervenire psicologicamente sullo stalker
            Lo stalking del futuro
            Casi clinici e parte esperenziale
          • LA VITTIMA
            Vittimologia: una premessa
            Definizioni di vittima a confronto
            Dati epidemiologici e statistici
            Tipologie preferenziali di vittime di stalking
            Psicopatologia della vittima
            Conseguenze psicologiche sulla vittima
            Comportamenti da adottare se si è vittima di stalking
            Come intervenire psicologicamente sulla vittima
            Interventi di coppia e con i familiari
            Gruppi di auto-aiuto
            Casi clinici e parte esperenziale
          • TUTELA GIURIDICA DEL FENOMENO STALKING
            Legislazione italiana
            Prospettiva giuridica
            Prospettive di riforma
            L'inquadramento normativo del fenomeno in Italia
            Lo stalker: soggetto imputabile o non?
            Discussione
          • COME INTERVENIRE EFFICACEMENTE
            L’intervento delle forze dell’ordine
            Come gestire la richiesta di aiuto da parte della vittima
            Valutare efficacemente il comportamento complesso dello stalker
            La collaborazione con i servizi territoriali
            I centri antiviolenza
            Formulazione di un modello integrato di intervento sullo stalking.

           

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          A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

          Privacy: cartella clinica del defunto e diritti del convivente (garanteprivacy.it) - IRblog

          Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)Cartella clinica del defunto e diritti del convivente
          Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica.

           

          È quanto ha stabilito il Garante della privacy accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava l’inerzia di un ospedale universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta. Il convivente, che pure era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero, ha quindi deciso di rivolgersi all’Autorità ribadendo le medesime istanze.
          La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto.

          L’Autorità ha ritenuto invece legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base  all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto anche dalla struttura sanitaria presso cui la donna era stata ricoverata), ha infatti manifestato l’intenzione di accedere a questi dati proprio perché necessari ad intraprendere le azioni legali più opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato),  espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica - ed in ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e il suo successivo decesso - e ha disposto che le spese sostenute per il procedimento vengano liquidate dal policlinico direttamente a favore del ricorrente.

           

          Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009

           

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