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30 ottobre 2009

Mediazione civile e commerciale: come si diventera' mediatori?

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione civile e commerciale, si cercherà di chiarire quali saranno i requisiti richiesti per esercitare l'attività di mediatore.


In breve:

 

- il procedimento di mediazione civile e commerciale sarà gestito da appositi organismi iscritti in apposito registro presso il Ministero della Giustizia

- sino all'emanazione di specifici decreti si applicheranno provvisoriamente, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n . 222 e n . 223 sulla conciliazione nelle controversie societarie 

- il soggetto provvisto dei requisiti richiesti per diventare mediatore, di cui si dirà, potrà operare solo se iscritto nelle liste degli organismi di mediazione

- si legge in proposito su www.giustizia.it (sito nel quale potranno essere reperite ulteriori informazioni sulla conciliazione societaria):


<<L'Organismo di conciliazione.

Secondo il Regolamento ministeriale n. 222 del 2004, al fine di garantire la competenza, l'imparzialità ed il possesso delle strutture necessarie al corretto svolgimento del procedimento, è escluso che l'organismo di conciliazione possa essere una persona fisica: dovrà essere una entità plurisoggettiva.

Il legislatore, e questa è una importante novità, ha posto sullo stesso piano soggetti pubblici e privati, stabilendo che gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, le quali vantano in materia di conciliazione una vasta ed antica esperienza, siano iscritti automaticamente. Non è la prima volta che lo Stato affida a privati l'esercizio di servizi di interesse pubblico, riservandosi la vigilanza sull'attività, mediante un controllo del costo dei servizi e sui corsi di formazione.

Ciò non significa, tuttavia, una corsia preferenziale per le Camere di commercio o un'iscrizione senza controllo, perchè in ogni caso i conciliatori appartenenti all'organismo, dovranno avere un titolo di studio adeguato alla materia specialistica che dovranno trattare ed aver seguito un apposito corso integrativo.

Possono quindi fare il conciliatore:

    *     i professori universitari in discipline economiche o giuridiche

    *     i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), che vantino una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni

    *     i magistrati in quiescenza

    *     chi è munito di una specifica formazione acquisita in corsi specifici tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero (università , enti pubblici , etc).

L'organismo, per ottenere l'iscrizione, deve depositare il regolamento di procedura e la tabella delle indennità, modellati entrambi secondo schemi predisposti dal legislatore>>.

 

L'art. 16 dello schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale prevede dunque quanto segue:


<<(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a

costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di

mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto . Gli organismi devono essere

iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che

richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la

determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del

Ministro della Giustizia . Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n . 222 e n . 223 . A tali

disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione

extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n . 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero

della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali

variazioni . Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto,

le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la

sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati . Al regolamento devono

essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati,

proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla

sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal

Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della

giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza.

5 . Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'albo dei formatori per

la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione . Con lo stesso decreto, è

stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al

presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale>>.

 

Precisa inoltre la relazione illustrativa del decreto sulla mediazione civile e commerciale:


<<L'articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione,

generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d . lgs. n.

5 del 2003.

Si stabilisce, in particolare, la formazione di sezioni separate, per i mediatori

che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 141 del

codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalità, nonché

l'istituzione, sempre con decreto, di un albo dei formatori, essenziali per stimolare

il decisivo profilo di professionalità dei mediatori.

A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l'individuazione

della data a decorrere dalla quale dovrà essere comunque previsto che lo

svolgimento della formazione, per come disciplinata, sarà requisito per l'esercizio

dell'attività di mediazione.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in

cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di

riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati,

mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

Il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo

economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti.

Sino all'emanazione dei menzionati decreti si farà applicazione di quelli

vigenti, sinora, per la conciliazione societaria.

Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, è fatta salva sino

alla stessa data la possibilità di costituire organismi ai sensi dell'articolo 141 del

codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall'inizio i

requisiti già oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.

Resta ferma la previsione generale, contenuta nell'articolo 17, di

maggiorazione dell'indennità in ipotesi di successo della mediazione, in

applicazione della lettera m), dell'articolo 60, comma 3, della delega>>.

 

 

Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

 



Aggiornamenti sulla mediazione
sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

Osservatorio ADR di Iusreporter.it


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

29 ottobre 2009

Mediazione civile e commerciale: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale - IRblog

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)

Annunciato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla mediazione civile e commerciale, in attuazione della riforma del processo civile.

"Una straordinaria innovazione – ha affermato il guardasigilli - che introduce un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo" (fonte: Giustizia Newsonline).

 

Secondo quanto si legge su www.giustizia.it, queste le caratteristiche principali dell’istituto:

 

- LA MEDIAZIONE MIRA A INDURRE LE PARTI AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO IN FUNZIONE DEI LORO INTERESSI

 

- IN ALCUNE MATERIE PARTICOLARMENTE CONFLITTUALI LA MEDIAZIONE SARA’ OBBLIGATORIA PRIMA DI POTER AVVIARE UN GIUDIZIO CIVILE IN TRIBUNALE. In particolare ciò vale per le controversie in materia di:

condominio;

locazione;

responsabilità medica;

contratti bancari, finanziari e assicurativi

 

- IN TUTTE LE ALTRE MATERIE LA MEDIAZIONE SARA’ RIMESSA A UNA VOLONTARIA SCELTA DELLE PARTI

 

- NEL CORSO DEL PROCESSO IL GIUDICE POTRA’ SEMPRE INVITARE LE PARTI AD ESPERIRE LA MEDIAZIONE

 

- GLI ORDINI PROFESSIONALI POTRANNO COSTITUIRE ORGANISMI DI MEDIAZIONE NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA

 

- IL MEDIATORE SARA’ UN PROFESSIONISTA CON REQUISITI DI TERZIETA’

 

- L’ORGANISMO DOVE IL MEDIATORE PRESTERA’  LA SUA OPERA SARA’ VIGILATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

- QUALORA L’ACCORDO TRA LE PARTI NON SIA RAGGIUNTO, IL MEDIATORE FORMULERA’ UNA PROPOSTA FINALE DI RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA, CHE POTRA’ ESSERE ACCETTATA O MENO DALLE PARTI

 

- SE LA SENTENZA CHE POI SARA’ EMANATA DAL GIUDICE CORRISPONDERA’ ALLA PROPOSTA FINALE DEL MEDIATORE, LE SPESE DEL PROCESSO SARANNO POSTE A CARICO DELLA PARTE CHE HA RIFIUTATO LA SOLUZIONE CONCILIATIVA

 

- MASSIMA RISERVATEZZA RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, CHE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE NEL PROCESSO

 

 

Si ricorda che il decreto legislativo in parola costituisce attuazione della delega contenuta nella legge 18 giugno 2009, n. 69:

Articolo  60

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione , finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione , nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale presentato dal Ministro della Giustizia (su www.helpconsumatori.it)



Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore professionista

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

27 ottobre 2009

Laboratori di mediazione familiare - Psicologia Insieme Onlus – Roma, dal 10/11/2009 - IRblog

IR segnala

Laboratori di mediazione familiare

 

Introduzione
Il laboratorio di mediazione si propone come un percorso di apprendimento delle principali metodologie applicative della mediazione familiare.
Gli incontri affronteranno i maggiori punti di criticità nella separazione della coppia per evidenziare le tecniche di cui la mediazione familiare dispone.
Tale percorso verrà affrontato attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella discussione e simulazione di casi clinici.

 

A chi è rivolto
Il laboratorio di mediazione è rivolto a tutte le figure professionali che si occupano della coppia in separazione con figli, quali psicologi, medici, avvocati o ai laureandi nelle discipline suddette.

 

Programma degli incontri

1° incontro: La separazione della coppia
• Fasi del ciclo vitale della coppia
• stili di separazione della coppia
• la separazione con figli
• casi clinici
2° incontro: La separazione conflittuale
• Il bambino conteso
• La sindrome dell'alienazione parentale (PAS)
• casi clinici
3° incontro : La mediazione familiare

• quando la coppia è mediabile
• teoria e tecnica della mediazione familiare
• casi clinici
4° incontro: Il I° colloquio di mediazione

• individuazione degli obiettivi
• conduzione del colloquio
• simulate
5° incontro: I colloqui successivi
• le varie fasi del processo di mediazione
• gli ostacoli al processo di mediazione
• simulate
6° incontro: La conclusione del percorso di mediazione

• mediazione e separazione giuridica
• la consegna alla coppia genitoriale
• simulate

 

Maggiori informazioni: Laboratori di mediazione familiare - Psicologia Insieme Onlus

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Ipoteca iscritta da Equitalia: senza il Responsabile del procedimento e’ nulla - IRblog

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Ipoteca iscritta da Equitalia: senza il Responsabile del procedimento è nulla.

a cura dell'Avv. Matteo Sances



Il fatto che il decreto c.d. milleproroghe (DL nr.248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) in passato abbia sanato le cartelle di pagamento "mute" non esime il Concessionario della Riscossione dall'obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi, come ad esempio nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

L'avviso di ipoteca, infatti, è frutto di un procedimento del Concessionario (Equitalia) e - non essendo stato coinvolto dalla recente disposizione "sanatoria" che ha coinvolto solo le cartelle di pagamento mute - necessita imprescindibilmente dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Per poter giungere a tale conclusione occorre senza dubbio esaminare alcune recenti pronunce della Commissione tributaria ma prima è bene ricordare quanto avvenuto in passato con le cd cartelle "mute"...

 

Leggi su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Temi svolti dall'Avv. Matteo di Bari al Concorso a 500 posti di Magistratura a Rho – Fiera internazionale (MI) il 22 – 11 – 2008 - IRblog

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Tema di DIRITTO AMMINISTRATIVO svolto dall'Avv. Matteo di Bari al Concorso a 500 posti di Magistratura a Rho - Fiera internazionale (MI) il 22 - 11 - 2008.

Traccia

Contratti di servizio della pubblica amministrazione e riparto di giurisdizione.

Svolgimento

Quando si parla di contratti di servizio della pubblica amministrazione si fa riferimento a tutti quei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per procurare un servizio a sé o ai propri amministrati o alla funzione amministrativa che svolge.

Secondo la definizione normativa di cui all'art. 3 comma 3° del D.Lgs n. 163/2006 (c.d. testo unico dei contratti pubblici) "i contratti o i contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi (...)".

Secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 6° del medesimo decreto, sono "appalti pubblici" "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici aventi per oggetto la prestazione di servizi (...)".

Gli "appalti pubblici di servizi" - in particolare - sono - ai sensi dell'art. 3 comma 10° - "appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione di servizi (...)".

La "concessione di servizi" è "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi adeccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzoo (art. 3 comma 12° D.Lgs 163/2006)".

Queste premesse terminologiche servono per comprendere il riparto di giurisdizione previsto dalla legislazione vigente, così come modificato dalla giurisprudenza.

Il codice dei contratti pubblici, attuativo delle direttive comunitarie n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, ha previsto - infatti - un'apposita norma in materia di giurisdizione.

Trattasi dell'art. 244 del D.Lgs 163/2006. Questa norma s'inserisce - per la verità - in un tessuto normativo molto tormentato negli ultimi anni. Il riparto do giurisdizione è stato fatto oggetto di numerosi ritocchi normativi e di numerose pronunce giurisprudenziali...

 

Leggi su IRdoc

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

22 ottobre 2009

Siti Web: la legge comunitaria 2008 introduce nuovi obblighi per le imprese (Diritto 2.0 - Il blog di Ernesto Belisario) - IRblog

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Iusreporter.it's notes: <<...L'art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l'art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono "di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
c) l'eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico....>>

Leggi al link

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GIUSTIZIA: PRONTI I DECRETI ATTUATIVI PER LA MEDIAZIONE CIVILE (Anpar.it) - IRblog

GIUSTIZIA: PRONTI I DECRETI ATTUATIVI PER  LA MEDIAZIONE CIVILE.

<<Venerdì mattina 23 ottobre c.m. o al massimo il prossimo consiglio dei Ministri se, dovesse saltare questa data,   il Ministro della Giustizia ANGELINO ALFANO - puntuale come sempre,  agli appuntamenti importanti  - ancora prima della scadenza dei sei mesi previsti - presenterà il decreto attuativo della delega  ricevuta dal Parlamento per la MEDIAZIONE CIVILE,  che "ci porterà  oltre il confino del puro contenzioso"  Dunque, secondo il Ministro Alfano,  facendo tacere una volta  e per sempre gli scettici  che non hanno mai creduto che l'unico sistema deflazionistico dell'attuale carico di cause civili pendenti si può deflazionare solo attraverso la Conciliazione extragiudiziale.  L'idea del Ministro e del Governo è semplice ed efficace "non tutto  e non sempre va portato in tribunale, per deflazionare il carico giudiziario e, con esso, l'indebitamento dello Stato nei confronti dei cittadini per il carico stesso".
Soddisfatto il presidente dell'A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale  della Conciliazione & Arbitrato), dott. GIOVANNI PECORARO, finalmente opportunità concrete  di lavoro che tutti quelli che frequentando  corsi per conciliatori specializzati si  trovano  da Venerdì già pronti  per dirimere le controversie in MATERIA CIVILE E COMMERCIALE attraverso la conciliazione professionalizzata, amministrata da Organismi di Conciliazione sotto sorveglianza del Ministero della Giustizia>>.

Comunicato A.N.P.A.R.(Associazione Nazionale per la Conciliazione & l'Arbitrato)

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L'Associazione nasce con l'obiettivo di promuovere la crescita morale e professionale degli associati al fine di assicurare il più alto livello di indipendenza e di efficacia di valutazione tecnica nell'interesse della Giustizia e in piena libertà da ogni forma di pressione diretta o indiretta nel rispetto del Codice Deontologico dell'Associazione...>>

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20 ottobre 2009

Il nuovo diritto d’autore - libri

More about Il nuovo diritto d'autore. Con CD-ROM

Il nuovo diritto d'autore. Con CD-ROM
Di Gaudenzi Andrea Sirotti
2009
Editore: Maggioli Editore

Info

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

SEPARAZIONE E DIVORZIO: IL MANTENIMENTO DEI FIGLI: RIPARTIZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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SEPARAZIONE E DIVORZIO: IL MANTENIMENTO DEI FIGLI: RIPARTIZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il tema delicato della regolamentazione dei rapporti tra i figli minori ed i genitori in sede di separazione e divorzio trova la sua disciplina negli artt 155 e ss del c.c. il cui testo attuale discende dalla L. n 54/2006 di "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli."

Si tratta di un intervento normativo importante e senza precedenti quello del 2006 che ha radicalmente innovato la materia dell'affidamento dei figli minori nelle ipotesi, sempre più ricorrenti nella odierna società civile, di inoltro e pendenza di procedimenti tesi a far caducare il vincolo matrimoniale dei rispettivi genitori.

Per espressa previsione del comma 2 art 4 della legge richiamata, inoltre, le nuove regole si applicano non soltanto ai casi di separazione dei coniugi ma anche alle procedure miranti allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili ed alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

La dottrina e la giurisprudenza, in via unanime, hanno parlato, al riguardo, del compimento di una vera e propria "rivoluzione copernicana" che ha ridisegnato le linee dei rapporti tra genitori e prole minorenne nelle situazioni di patologia del rapporto matrimoniale: l'affidamento monogenitoriale, prediletto ed adottato con costanza fino a tempi recenti, è stato superato dalla proclamazione del nuovo "principio di bigenitorialità" di cui l'affido condiviso costituisce la pedissequa attuazione.

Per effetto della nuova normativa l'interesse morale e materiale della prole, quale principio cardine del vecchio testo dell'art 155 si è eretto allo status di diritto autonomo, facente capo alla prole, di ".mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (genitori), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.".

Decisive sono le implicazioni concrete scaturenti dai nuovi art 155 e ss del cod. civ...

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Avvocatura unita: ecco il decalogo della riforma - CNF

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) 17/10/2009 - Gli emendamenti al Senato non devono stravolgere i principi qualificanti del Testo condiviso dall’Avvocatura

Roma. <<Specialità della professione forense e rispetto dei principi qualificanti della professione:  dalle regole per l’accesso volte a tutelare l’affidabilità della prestazione; alla riserva della consulenza legale che non compromette le competenze affidate ad altre professionisti ordinistiche ma assicura maggiore protezione dell’affidamento del cittadini; alla reintroduzione dei minimi tariffari a garanzia della qualità della prestazione; al rigore nella qualificazione professionale e nelle condizioni per la permanenza nell’albo forense.
L’Avvocatura, nella sue componenti istituzionali, politiche e associative, si è riunita oggi a Roma sotto l’egida del Consiglio nazionale forense per discutere dello stato di avanzamento dei lavori della riforma dell’ordinamento professionale. Attualmente il testo è in discussione in commissione giustizia del Senato e a breve inizierà la votazione  degli emendamenti presentati da tutte le forze politiche. Non solo. Oggetto dell’incontro di oggi, come ha specificato introducendo i lavori il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, anche la discussione riaperta alla Camera sulle professioni con l’indagine conoscitiva che entrerà nel merito la prossima settimana.
Al termine dell’incontro di oggi, l’Avvocatura ha approvato un documento unitario che ribadisce l’unitarietà dell’avvocatura sull’obiettivo di ottenere l’approvazione del testo nel rispetto di dieci punti qualificanti, che alcuni emendamenti mettono in discussione.
Il documento ribadisce la irrinunciabilità dei principi di fondo indicati nel Testo unitario condiviso dall’Avvocatura istituzionale e associativa quali:

1) La specialità dell’ordinamento professionale forense

2) Le regole di accesso alla professione volte, non a limitare la concorrenza, ma a tutelare la sicurezza e l’affidabilità della prestazione professionale

3) Il rigore della formazione continua e dell’aggiornamento permanente al servizio della qualità della attività professionale

4) La previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio dell’avvocato

5) La riserva professionale di consulenza legale, che assicura la maggiore protezione dell’ affidamento del cittadino.

6) La legittimità dei minimi tariffari inderogabili, come parametro di adeguata e corretta retribuzione della prestazione professionale e come garanzia della qualità della prestazione rispetto alla collettività; nonché il ripristino del divieto di patto di quota lite a presidio dell’indipendenza e dell’autonomia dell’avvocato rispetto agli interessi tutelati

7) I contenuti e i limiti della pubblicità consentita, che deve ispirarsi a una corretta informazione e rispettare il decoro della professione

8) La devoluzione del potere regolamentare al Cnf, come opportuna applicazione del principio di sussidiarietà e del principio di autonomia della formazioni sociali

9) L’effettività e continuità dell’esercizio professionale come condizione di permanenza nell’albo, a garanzia dell’affidabilità della prestazione legale

10) L’esclusione dei soci di mero capitale dalle forme associative professionali, a tutela della funzione sociale dell’Avvocatura e del ruolo costituzionalmente ad essa già attribuito.

Il documento, infine,  impegna il Governo e il Parlamento ad approvare in tempi rapidi il progetto di riforma>>.


Comunicato CNF: Avvocatura unita: ecco il decalogo della riforma - CNF (Consiglio Nazionale Forense)



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

15 ottobre 2009

La CONCILIAZIONE da AVVOCATO ad AVVOCATO – Milano, 23/10/2009 - IRblog

La CONCILIAZIONE da AVVOCATO ad AVVOCATO

VI Edizione della Settimana Nazionale della Conciliazione
Milano, 23 ottobre 2009
Fondazione Forense - Sala Valente - Via Freguglia, 14

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto 3 crediti formativi.

14,30 Saluti
PAOLO GIUGGIOLI
Presidente, Ordine degli Avvocati di Milano
Introduzione
STEFANO AZZALI
Segretario Generale, Camera Arbitrale di Milano

15,00
La conciliazione commerciale: dalla direttiva comunitaria alla nuova legislazione italiana
CHIARA GIOVANNUCCI ORLANDI
Diritto processuale civile, Università di Bologna
15,30
Tavola rotonda
Conciliazione, tra miti, speranze e opportunità.
Avvocati che operano come conciliatori si confrontano con i colleghi.
FABRIZIO BIAGI - ALESSANDRO BOSSI - MICHELANGELO CICOGNA
MARIO DOTTI -
PAOLA VENTURA
Coordina gli interventi
NICOLA GIUDICE
Servizio di conciliazione, Camera Arbitrale di Milano

La partecipazione è gratuita.

Info

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di alta formazione "CONCILIA" per Conciliatori Professionisti, accreditato dal Ministero della Giustizia e accreditato dal CNF – Lecce – Roma - Milano - IRblog

Tipologia: Corso di alta formazione "CONCILIA" per Conciliatori Professionisti, accreditato dal Ministero della Giustizia e accreditato dal CNF (24 crediti formativi).

Dove: Lecce: ex Conservatorio di S. Anna, Via S.Maria del Paradiso; Roma: Hotel Royal Santina, Via Marsala, 22;  Milano: Hotel Raffaello, Viale Certosa, 108.

Quando: Lecce: 22,23,24 Ottobre 6,7 Novembre 2009  Roma: 6,7,12,13,14 Novembre 2009; Milano: 4,5,17,18,19 Dicembre 2009.

Durata: 44 ore di formazione teorico pratica

Materiale didattico: 1 copia a corsista del Manuale "Conciliare Conviene", 1 copia a corsista del "Codice della Conciliazione in Italia e all'estero", 1 CD-Rom con materiale di approfondimento, numerosi casi pratici per le simulazioni di conciliazioni.

Titolo in uscita: previo superamento dell'esame finale il corsista riceverà diploma di attestazione di frequenza e superamento della prova finale ed acquisirà il titolo di "Conciliatore Professionista".

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Omofobia: "Le censure di incostituzionalita’ sono del tutto inesistenti" - AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT – RETE LENFORD - IRblog

"Le censura di incostituzionalità sono del tutto inesistenti"

14/10/2009

 

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT – RETE LENFORD

<<Ieri, 13 ottobre 2009, la Camera dei Deputati ha votato, approvandola, una pregiudiziale di costituzionalità presentata dall’UDC contro il testo unificato, concernente l’introduzione della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale.

Accogliendo con un sì l’approvazione della pregiudiziale, la Camera ne ha fatto proprio il contenuto.

Tuttavia le supposte violazioni delle norme costituzionali indicate nella pregiudiziale, che di seguito si specificano, sono inesistenti.

Secondo gli estensori della questione pregiudiziale il progetto di legge introduceva, in violazione dell’art. 3, un trattamento differenziato fondato su un elemento irragionevole, che risiederebbe nel fatto che l’espressione “orientamento sessuale” comprenderebbe “qualunque orientamento, ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera”.

Questa affermazione è del tutto incongruente ed errata.

Infatti, nel suo significato semantico l’espressione “orientamento sessuale” non corrisponde a nessuno dei fenomeni sopra elencati, essendo una condizione personale ascritta e avendo una sua precisa definizione scientifica come attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso una persona del proprio sesso o del sesso opposto.

Neppure nel suo contenuto legislativo, la dizione “orientamento sessuale” può dirsi comprensiva delle sopra menzionate condotte erotiche che invece non sono condizioni personali ascritte, ma vengono fatte rientrare dalla scienza medica nella categoria dei disturbi del comportamento sessuale.

Peraltro, è proprio l’asserita arbitraria assimilazione tra “orientamento sessuale” da un lato, e condotte erotiche quali incesto, pedofilia, zoofilia ecc. dall’altro, che costituisce una disparità di trattamento del tutto irragionevole, e ciò perché, com’è evidente, l’orientamento sessuale è cosa ben diversa dalle predette condotte, che si caratterizzano tutte come indirizzate a specifiche categorie di soggetti che non possono catalogarsi in base all’orientamento sessuale. Così, ad esempio, un pedofilo è tale in virtù dell’età della sua vittima, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno il suo stesso sesso. Analogamente, un necrofilo è tale in virtù del fatto che la sua vittima è morta, cioè, ancora, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia il suo stesso sesso o quello opposto. Inutile dilungarsi sulle altre condotte.

Del resto, l’ordinamento italiano e sovranazionale già sanziona, con norme di natura penale, le condotte sopra elencate, che sono considerate dannose per la vittima, mentre protegge espressamente l’orientamento sessuale, per esempio contro le discriminazioni nei luoghi di lavori o nella definizione dei requisiti per lo status di rifugiato.

Risulta chiara ed evidente la confusione del legislatore, voluta o non voluta resta comunque il dubbio, nell’accomunare una condizione personale a dei comportamenti che nulla hanno in comune, ingenerando in ogni caso, proprio con tale sovrapposizione, una vera e propria discriminazione ai danni delle persone omosessuali.

Secondariamente, nella pregiudiziale approvata si sostiene che “chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court”.

Questa visione rispecchia proprio il problema che la proposta di legge presumeva di risolvere.

Infatti, la violenza per ragioni di orientamento sessuale non è mera violenza, ma è qualcosa di più o, se si vuole, qualcosa di diverso. In altre parole, nella violenza di stampo sessuale o omofobico la peculiarità di sesso (l’essere donna) o di orientamento sessuale (l’essere omosessuale) della vittima non è neutrale né rispetto al reato, del quale costituisce il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, né l’autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di odio rispetto alla vittima.

Si vorrebbe far credere, nella mente degli estensori della questione pregiudiziale, che l’elemento soggettivo in capo all’autore del reato (“l’interiorità dell’animo” quale “autentico movente”), sarebbe difficilmente accertabile, e quindi di per sé contrario al principio di uguaglianza, perché irragionevolmente discriminatorio.

A questa visione basta rispondere che il codice penale ben conosce ipotesi di dolo specifico e che le difficoltà di accertamento del reato non possono, da sole, giustificare un rifiuto di tutela da parte del legislatore, che è chiamato, in virtù dei suoi doveri costituzionali, a porre fine alle discriminazioni e non ad alimentarle attraverso considerazioni di ordine pratico che la legge, invece, assegna sempre al giudice perché le risolva nel corso di un procedimento giudiziario, con gli strumenti che il diritto processuale mette a sua disposizione.

Quale ulteriore asserita motivazione di incostituzionalità della proposta di legge, basata sull’art. 25 della Costituzione, ed in particolare sul principio nullum crimen sine lege, mancherebbe una definizione dell’espressione “orientamento sessuale”, mancanza che renderebbe imprecisato l’oggetto dell’aggravante.

Si tratta, anche qui, di un’opinione del tutto incongruente, per le stesse ragioni evidenziate sopra e in più perché la nozione di orientamento sessuale è già presente nella legislazione penale italiana. Infatti dal combinato disposto degli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori risulta una fattispecie penale tra i cui elementi vi è proprio l'orientamento sessuale..

Infine, Avvocatura per i diritti LGBT si dichiara estremamente rammaricata dal fatto che è stata sollevata una questione pregiudiziale che, lungi dal dare seguito ai dubbi sollevati nella I Commissione permanente della Camera dei Deputati, ha invece inteso uccidere sul nascere qualsiasi dibattito in Aula, impedendo la discussione sulla proposta di legge presentata dall’On. Concia.

Avvocatura per i diritti LGBT, in conclusione, evidenzia che le censure di incostituzionalità sollevate dagli estensori della pregiudiziale risultano, a seguito di analisi, in realtà del tutto inesistenti e sembrano esprimere invece, surrettiziamente, la scelta politica degli estensori di impedire che il problema dell’omofobia sia affrontato anche attraverso l’introduzione di una tutela di legge penale.>>

Roma, 14 ottobre 2009.

Avvocatura per i diritti LGBT - Rete Lenford

 

www.retelenford.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

13 ottobre 2009

Dati personali e ordini per telefono: si puo’ richiedere copia della registrazione – Garante privacy - IRblog

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
Anche la voce è un dato personale


La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l'azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.

Lo ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito all'interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l'utente si era rivolto all'Autorità.

Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall'azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L'Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.

"Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui".

 

Fonte: newsletter n. 329 del 9 ottobre 2009 www.garanteprivacy.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Europa: e' necessaria un'azione piu' determinata per lottare contro gli autori di spam e tutelare la sfera privata "online" - IRblog

EUROPA - Press Releases - Relazione della Commissione: è necessaria un'azione più determinata per lottare contro gli autori di spam e tutelare la sfera privata "online"
8/10/2009 <<La Commissione europea ha rinnovato il suo appello ai paesi dell'UE affinché intervengano con maggiore determinazione contro le minacce che gravano sulla privacy online. Uno studio finanziato dalla Commissione e pubblicato oggi ha concluso che, sebbene negli ultimi anni la maggior parte dei paesi dell'Unione europea abbia adottato alcune misure atte a far rispettare il divieto dello spam , in particolare comminando multe agli autori, il numero di cause legali e l'importo delle sanzioni imposte varia notevolmente da paese a paese. Lo studio conferma la necessità di introdurre i miglioramenti legislativi proposti nell'ambito della riforma delle norme comunitarie in materia di telecomunicazioni ( MEMO/09/219 ): norme d'applicazione più chiare e più coerenti e sanzioni dissuasive, collaborazione transfrontaliera più efficace e assegnazione di risorse adeguate alle autorità nazionali responsabili della tutela della privacy dei cittadini "online" .

" Le cifre pubblicate oggi mostrano che vari paesi dell'UE stanno intensificando i propri sforzi per imporre il rispetto delle norme di tutela della privacy online ma noi possiamo e dobbiamo fare di più a beneficio degli utilizzatori di Internet nell'UE ," ha dichiarato Viviane Reding, commissario europeo responsabile della società dell'informazione e dei media. " Sebbene la legislazione europea vieti spam e spyware fin dal 2002, in media il 65% dei cittadini europei continua sistematicamente a ricevere comunicazioni commerciali indesiderate. Dobbiamo intensificare la lotta contro gli autori di questi messaggi e garantire che l'Unione europea adotti una normativa che preveda rigide sanzioni sia civili che penali . Mi appello ai paesi dell'UE affinché si adoperino sempre più a livello nazionale per combattere le minacce che gravano sulla vita privata degli internauti come le comunicazioni commerciali indesiderate, gli spyware e i software maligni. Se riusciamo a porre fine alla piaga dello spam in Europa daremo l'esempio ai paesi vicini e ad altre parti del mondo anch'essi responsabili delle comunicazioni indesiderate che riceviamo in Europa. "

Ecco le principali conclusioni dello studio pubblicato oggi dalla Commissione europea :

*

attualmente quasi tutti i paesi dell'UE dispongono di uno o più siti web in cui i cittadini possono reperire informazioni o presentare denuncia nel caso in cui siano vittima di spam, di spyware o di software maligni ;
*

un 'analisi di oltre 140 azioni legali di 22 Stati membri indica l'esistenza di differenze sostanziali fra il numero di cause per paese e le multe comminate. Il numero più elevato di cause è stato registrato in Spagna (39), in Slovacchia (39) e in Romania (20). Le multe più elevate sono state comminate nei Paesi Bassi (1 000 000 EUR), in Italia (570 000 EUR) e in Spagna (30 000 EUR). Tuttavia, gli autori di spam in paesi come la Romania, l'Irlanda e la Lettonia hanno ricevuto multe modeste che vanno da alcune centinaia ad alcune migliaia di euro .
*

Per combattere con successo le minacce online occorre una combinazione di prevenzione, repressione e sensibilizzazione del pubblico. Le autorità pubbliche (quali le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, gli enti responsabili per la protezione dei dati e la difesa dei consumatori, gli organismi di polizia e le autorità giudiziarie) devono essere investite di responsabilità chiare e disporre di procedure di cooperazione tra loro; anche i settori pubblico e privato devono collaborare. Il livello di cooperazione varia considerevolmente nei diversi paesi dell'UE. In Belgio, a Cipro, in Estonia, in Francia, in Germania, in Italia, in Lettonia, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Romania e nel Regno Unito esistono accordi di cooperazione mentre nel Lussemburgo e a Malta, ad esempio, esiste solo una cooperazione informale .
*

Lo spam è un problema mondiale. È necessaria una maggiore cooperazione internazionale, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, per combattere lo spam .
*

I paesi dell 'UE devono assegnare risorse sufficienti alle autorità nazionali affinché queste possano raccogliere prove, effettuare indagini e intentare azioni legali in questo settore .

La riforma delle norme comunitarie in materia di telecomunicazioni, proposta dalla Commissione ed attualmente in fase di ultimazione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, offrirà le condizioni per una migliore applicazione delle norme di tutela della privacy. Una nuova disposizione delle norme UE in materia di telecomunicazioni esige che le sanzioni applicabili alle infrazioni delle legislazioni nazionali che tutelano la privacy online siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Esso obbliga inoltre i paesi dell'UE ad assegnare le risorse necessarie agli organismi di polizia ed alle autorità giudiziarie nazionali.

Le nuove norme consentiranno anche agli enti nazionali che combattono lo spam di aderire alla rete europea delle autorità che applicano le leggi di difesa dei consumatori e le organizzazioni private, quali i fornitori di servizi Internet, avranno il diritto di intentare azioni legali contro gli autori di spam che abusano delle loro reti. Contemporaneamente, la Commissione europea sta negoziando un accordo con gli Stati Uniti sulla cooperazione transfrontaliera nell'applicazione delle leggi di difesa dei consumatori – I numeri dell'industria mostrano che un messaggio commerciale indesiderato su sei proviene dagli Stati Uniti. In base al quadro normativo delle telecomunicazioni riformato, la cooperazione in materia di spam verrà inclusa nell'accordo UE-USA.

Informazi oni generali

Nel maggio 2009 la Commissione ha lanciato la eYouGuide che fornisce consigli pratici sui "diritti digitali" dei consumatori in base alla legislazione comunitaria. In questo contesto i commissari Viviane Reding e Meglena Kuneva hanno presentato la futura " Agenda digitale ", destinata ai consumatori europei, secondo cui la lotta contro lo spam è un potenziale settore d'intervento dell'UE, segnatamente mediante l'adozione di sanzioni uniformemente efficaci in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi vicini ( IP/09/702 ).

La collaborazione pratica fra gli organi di polizia/le autorità giudiziarie sarà discussa a Lisbona dal 7 al 9 ottobre 2009 in seno al workshop della CNSA/LAP (Contact Network of Spam Enforcement Authorities/London Action Plan ) sulla lotta allo spam .

Lo studio pubblicato oggi, contenente le valutazioni dei progressi compiuti nei singoli paesi dell'UE, contiene link con i siti web delle autorità degli Stati membri responsabili della protezione dei dati grazie ai quali è possibile a chiunque presentare denuncia per spam, spyware e software maligni:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Flash Euro barometro sulla fiducia nella società dell'informazione:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm>>

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La Carta Etica Digitale (Associazione Innovatori) - IRblog

Associazione INNOVATORI
Breve presentazione della Carta Etica Digitale

a cura di Massimo Melica

<<L’errore sovrano nell’approcciarsi alle nuove tecnologie della comunicazione e' di personalizzarle attraverso le proprie visioni ideologiche e a volte purtroppo commerciali.

Compito di questa Carta Etica Digitale (CED) e' di tracciare sotto il profilo etico una linea di condotta che sia di indirizzo per il corretto approccio all'”infosfera”, dove per “info” si intende il mondo dell'informazione digitale.

Internet oggi, come in passato, e' uno strumento di informazione affidato a tutte le persone che liberamente, salvo opportune cautele, hanno la possibilità di informare ed essere informati.

Prima di chiedere “la neutralità della rete” occorre tuttavia che gli utilizzatori della risorsa tecnologica si pongano verso di essa in modo neutrale, evitando altresì che influenzino o siano influenzati da interessi, sociali ed economici, che suscitino il progredire di norme censorie e antiliberali...>>


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08 ottobre 2009

“Reincanti e Disincanti” - A Lecce il convegno internazionale su comunicazione e nuove tecnologie - IRblog

“Reincanti e Disincanti”

A Lecce il convegno internazionale su comunicazione e nuove tecnologie

<<Una serie di riflessioni sulla contemporaneità, sulla necessità di ri-apprendere con disincanto, contro ogni eccesso di consumo sfrenato e di emozioni estreme. L’occasione è il convegno internazionale “Reincanti & Disincanti/Dire di sé”, organizzato dall’Università del Salento e dal Gruppo Oltrelinea, in programma il 12 e 13 ottobre presso il Palazzo Sperimentale Tabacchi e le Officine Cantelmo di Lecce. L'incontro, patrocinato da Regione Puglia insieme a Provincia e Comune di Lecce, prevede la partecipazione di studiosi di calibro internazionale e giovani ricercatori.

Nella prima giornata (12 ottobre) di studi saranno due i temi sui quali discutere. La prima sessione inizierà alle 9,00 presso il Palazzo Tabacchi in viale Calasso e avrà per argomento il rapporto tra i disincanti del tempo presente e le speranze/prospettive di re-incanto riposte nelle scelte future di una umanità “non più a suo agio”. Nella seconda si parlerà delle suggestioni legate alle scritture autobiografiche e alle forme di narrazione di sé.

Tra i numerosi ospiti, presentati dal prof. Angelo Semeraro, Presidente del Corso di Scienze della Comunicazione dell'Università del Salento, il noto giurista - specializzato in privacy e nuove tecnologie - prof. Stefano Rodotà, con un intervento su “Post-humano e Regole”, il prof. Stefano Cristante, dell’Università del Salento, il prof. Carlo Formenti, giornalista e scrittore, che parlerà di “Ibridazioni come metodo”, il prof. Roberto Cingolani, Direttore del Laboratorio Nazionale di Nanotecnologia (NNL) dell’INFM presso l’Università del Salento, che interverrà su “Nanotecno: sguardi sul futuro” e Alejandro De Marzo - dell'Università di Bari - con“Audiences auto narranti e mediabiografie”.

Appuntamento alle 9,30 nei locali delle Officine Cantelmo in viale De Pietro per la seconda giornata del Convegno (13 ottobre), organizzata in collaborazione con la Redazione italiana della rivista Wired. I relatori discuteranno degli scenari possibili e dei rischi etici di un mondo sempre più ipermediatizzato col suo direttore, Riccardo Luna, che parlerà di “Wired: raccontare il futuro su carta e su digitale” e con Stefano Petrucci, presidente del Gruppo Oltrelinea, che interverrà sul tema "Comunicare Mediterraneo e Nuovo Rinascimento".

Il convegno prende le mosse (e il nome) dalla presentazione al pubblico degli ultimi due fascicoli (il n°9 e il n°10) del Quaderno di Comunicazione, ormai al decimo anno di vita. La rivista, pubblicata dall'Editrice Mimesis di Milano, si avvale di un comitato scientifico internazionale e, in un percorso di crescita e divulgazione spiccatamente glocal, ha accompagnato i dieci anni di vita del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione di Lecce.

L’evento andrà in streaming online grazie a Salento Web TV.>>

Info: Segreteria del Convegno, convegnoreincanti@gmail.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La Risoluzione delle controversie sportive - CONI Marche – Corsi - IRblog

Titolo corso: La Risoluzione delle controversie sportive
Scadenza iscrizioni: 22-10-2009
Note: La risoluzione delle controversie sportive costituisce, spesso, “un campo minato” per gli operatori, considerata la molteplicità di strutture coinvolte, appartenenti a due diversi ordinamenti giuridici.
La giustizia sportiva si presenta articolata e complessa; ogni federazione ha, infatti, il proprio sistema di risoluzione delle controversie con propri organi e regole specifiche, non sempre facili da reperire, a volte poco chiare o lacunose.
Con riguardo alla giustizia endoassociativa, l’obbligo imposto ai tesserati di rispettare il cd. vincolo di giustizia pone alcune difficoltà relative, ad esempio, all’individuazione degli organi federali deputati al rilascio dell’autorizzazione ad adire le vie legali, nonché al valore del mancato rilascio (in particolare se possa configurarsi o meno come silenzio assenso) o, ancora, alla natura delle sanzioni disciplinari e alla loro rilevanza - o meno - per l’ordinamento statale.
La recente riforma del sistema di giustizia, che ha visto l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (chiamata a giudicare le liti aventi ad oggetto diritti indisponibili per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale) e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, rappresenta l’occasione per riflettere sull’argomento, cercando di fare chiarezza sulle questioni tuttora irrisolte. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di impugnare il lodo - emesso dai collegi operanti nell’ambito del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c.

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

I MASTER ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA GIURIDICA Anni 2009-2010 – Cosenza - IRblog

I° MASTER ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE IN

PEDAGOGIA GIURIDICA

Anni 2009-2010

COSENZA

 

Accreditato ai fini della formazione continua dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza (12 CF)

Sede: Tribunale di Cosenza

Aula 16

 

DIREZIONE

Avv. Sandraida Petrassi

Avv. Tiziana Pietramala

Avv. Mariateresa Provenzano

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Piero Crispiani

INIZIO: novembre 2009 - CONCLUSIONE: novembre 2010

Informazioni:

email: ilmondoacolori@alice.it tel: 320.8183491 0984-27809

web: www.centrostudiitard.it

Destinatari: Laurea (o previsione di laurea entro il 2009) triennale/magistrale/quadriennale vecchio ordinamento/quinquennale in: Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria o lauree in ambito pedagogico, Scienze giuridiche, Giurisprudenza, Sociologia, Assistente sociale, Psicologia.

Il Master è organizzato dalla Scuola di Formazione in Pedagogia Clinica “Centro Studi Itard” che ha sede a Filottrano (ANCONA) e risponde ai Criteri di qualità ed ai Programmi assunti dalla FIPED.

Il master in pedagogia giuridica è riconosciuto dalla Federazione Italiana Pedagogisti (FIPED).
Al termine del Master si otterrà il titolo di Specialista in Pedagogia giuridica riconosciuto dalla FIPED e dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Sarà rilasciato un Attestato a nome dell’organizzazione del master, della Federazione Italiana Pedagogisti e dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

L’attestato finale è di SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA GIURIDICA a firma del Direttore del Corso, del Rappresentante FIPED e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

L’attestato di specializzazione è di rango privato e dà diritto all’iscrizione al Registro Professionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica della F.I.Ped. (le modalità di iscrizione saranno comunicate ai corsisti a conclusione del master)

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

05 ottobre 2009

La comunicazione elettronica tra PA e cittadini: dove stiamo andando? | Saperi PA

IR segnala

Iusreporter.it's notes: di Carlo Mochi Sismondi

<<Lo scorso 5 agosto è stato pubblicato da parte del DDI (il nuovo nome del dipartimento tecnologico di Brunetta che per esteso suona come "Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'Innovazione tecnologica") un importante bando di gara per un servizio di "comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini", in breve CEC-PAC...>>

Leggi al link

Bookmark: http://saperi.forumpa.it/story/41729/la-comunicazione-elettronica-tra-pa-e-cittadini-dove-stiamo-andando

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Ufficio incompetente? L’accertamento fiscale e’ nullo – IRblog

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Ufficio incompetente?
L’accertamento fiscale è nullo
.

 

a cura dell’Avv. Matteo Sances


L’accertamento fiscale effettuato da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non competente per territorio determina un atto illegittimo.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la sezione 46° della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 149 del 17.04.2009; visibile sul sito www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale ha annullato una cartella emessa a seguito di un accertamento effettuato da un ufficio che aveva agito al di fuori della propria circoscrizione.

In merito, è bene chiarire che ogni ufficio dell’Agenzia delle Entrate può esercitare i propri poteri di verifica e accertamento solo nei confronti di quei contribuenti aventi domicilio fiscale all’interno del territorio di sua competenza.

Per capire meglio tale concetto occorre leggere attentamente due articoli del DPR n.600/73, ossia l’articolo 31, intitolato “Attribuzioni degli uffici delle imposte” e l’articolo 58, intitolato “Domicilio fiscale”.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate “controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti …. provvedono alla liquidazione delle imposte … provvedono all’irrogazione delle pene pecuniarie” (art. 31, comma 1), chiarendo inoltre che la competenza spetta “all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione” (art. 31, comma 2).

Ai fini, quindi, della competenza è importante comprendere il concetto di domicilio fiscale del contribuente, il quale per le persone fisiche corrisponde in genere al “comune nella cui anagrafe sono iscritte” (art. 58, comma 2), mentre per le persone giuridiche – anche qui tranne casi particolari – coincide con il “comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa …” (art. 58, comma 3)...

 

Leggi l’articolo completo

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno “Le clausole generali nel diritto societario” – Verona, 23/10/2009 - IRblog

Convegno “Le clausole generali nel diritto societario”

23 ottobre 2009

Verona

 

Locandina

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

01 ottobre 2009

Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione. Le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d’usura - IRblog

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione.

Le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d’usura.

di Roberto Marcelli

Sommario. 1. Premessa: l’opacità dei rapporti banca/cliente. 2. Il TAEG, l’ISC, il TAN e il TEG: analogie e differenze. 3. TAEG e TEG. La contraddizione non trova ancora soluzione. 4. Le nuove Istruzione per la rilevazione dei tassi ai fini della legge sull’usura: incoerenze e criticità. 5. Sintesi e conclusioni: continua lo stato di confusione.

1. Premessa.

Dopo i vari interventi dello scorso anno, il Governatore aveva curato, alla recente Assemblea dell’ABI, un ulteriore forte richiamo alle banche sulla trasparenza delle condizioni di conto: ''Ora le banche devono risolvere la questione alla radice; sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con commissioni ragionevoli sui fondi messi a disposizione; per il resto, si riconduca tutto all'applicazione trasparente dei tassi di interesse''.

Ai richiami e raccomandazioni – rimasti per lo più inascoltati – hanno fatto seguito, nei mesi di luglio ed agosto, le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ed in materia di rilevazione dei tassi effettivi ai sensi della legge sull’usura.

Le nuove disposizioni prefigurano un assetto dei rapporti banca/clienti che, pur accogliendo le indicazioni di recenti leggi e Direttive di prossimo recepimento e recependo aspetti di costo precedentemente trascurati, presentano ancora significativi spazi di opacità, che conservano al sistema bancario ampi margini di gestione delle condizioni di conto, fornendo una protezione non trascurabile dai limiti d’usura dettati dalla normativa.

Con una formula matematica, di scarso significato finanziario, si è introdotta, dopo la legge 108/96, una definizione diversa di costo per uno stesso credito, così che tassi effettivi praticati dalle banche (TAEG), esasperatamente sospinti - in casi non sporadici - su livelli marcatamente elevati, risultano, con il diverso metro di misura del TEG, impiegato nella verifica d’usura, moderati e compresi entro le soglie elaborate sulla base delle Istruzioni sulla rilevazione dei tassi approntati dalla Banca d’Italia.

La funzione del credito ha trovato nello stesso Organo di Vigilanza una tutela e presidio dai condizionamenti amministrativi disposti dalla legge 108/96: in un mercato ancora privo di concorrenza, ne viene a subire un apprezzabile pregiudizio la tutela del cliente bancario e, non ultima, l’allocazione stessa del credito.

Le modifiche normative che sono venute maturando in quest’ultimo anno e le recenti disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza e rilevazione dei tassi d’usura evidenziano lo stentato e travagliato recupero di un equilibrio dei rapporti, nei quali rimane affidata a presidi di trasparenza la tutela del cliente bancario, mentre la banca è lasciata libera di operare entro un quadro normativo lasco e compiacente...

 

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Privacy: le aziende non possono “spiare” la navigazione su Internet dei dipendenti - IRblog

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti
È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet  dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società  il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di  memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore  viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo,  autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali  controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.

 

Fonte: newsletter 328 del 22 settembre 2009 www.garanteprivacy.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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