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ANCORA SULLA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA DA 'MALPRACTICE'
di Barbara Mantile praticante avvocato del Foro di Napoli
e
Giorgio Vanacore avocato del Foro di Napoli
studio legale Vanacore
I)
Come comunemente affermato dagli operatori del diritto, la responsabilità medica è una species di responsabilità professionale, afferendo all'esercizio di un'attività di carattere intellettuale, che trova i suoi elementi qualificanti:
a) nella prestazione di un'opera intellettuale, improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d. leges artis del settore di riferimento del professionista (c.d. perizia);
b) nella (tendenziale) autonomia e discrezionalità (specialiter tecnica) riconosciuta al professionista nell'esecuzione della prestazione, anche ove si inserisca in un rapporto di lavoro subordinato (su tutti, l'esempio del medico dipendente dell'ente ospedaliero);
c) nel carattere personale della prestazione ai sensi dell'art. 2232 c.c..
All'apice delle problematiche si pone l'individuazione della natura della prestazione del sanitario, dei caratteri e del grado della colpa medica rilevante in ambito civilistico .
Secondo una distinzione tradizionale, la prestazione del medico appartiene alla categoria delle obbligazioni c.d. di mezzi, essendone anzi uno dei più rilevanti esempi.
Argomentando in tale direzione, l'obbligazione del medico sarebbe pertanto quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza che lo standard medio di riferimento richiede, non essendo al contrario tenuto a far conseguire al paziente il risultato sperato, consistente nella guarigione.
II)
In particolare, quanto agli argomenti da ultimo citati, la diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale non è tanto (o soltanto) quella del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1176 comma 1 c.c., ma è piuttosto quella qualificata, richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico-scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale d'appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica, di natura cautelare, tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e per l'effetto l'ambito di liceità dell'intervento.
Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Va da sé che nelle varie discipline specialistiche, anche all'interno della stessa attività professionale medica, la perizia di volta in volta si caratterizzerà in modi parzialmente diversi, riempiendosi dei significati tecnico-qualitativi attinti dallo standard medio dello specialista di riferimento, fermi comunque quei principi fondamentali comuni a qualsiasi ramo dell'attività medica.
In definitiva, su ogni sanitario graverà, accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, una perizia, il cui contenuto è rappresentato:
a) da un lato, dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica ( id est, di medicina di base);
b) dall'altro, alle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione del singolo sanitario...
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti