Iusreporter.it, ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie, augura a tutti
Buone vacanze!
Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a settembre
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il Blog di www.iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web e il diritto delle nuove tecnologie curato dall'Avv. Giuseppe Briganti del Foro di Urbino - E-mail: contatti@iusreporter.it
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Gli aggiornamenti del sito riprenderanno a settembre
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Social network: dai Garanti UE raccomandazioni per gestori e utenti
Il mondo dei social network non è sottratto alle tutele che la direttiva europea sulla privacy prevede rispetto al trattamento di dati personali. Gestori e utenti di questi servizi hanno specifiche responsabilità, che sono evidenziate nel parere recentemente adottato (WP163, http://ec.europa.eu/...) dal Gruppo dei Garanti europei (Gruppo "Articolo 29").
In primo luogo, si chiarisce che i gestori di tali piattaforme, anche quelle gestite da Paesi extra-Ue, sono soggetti alle disposizioni della direttiva europea sulla protezione dei dati (e, quindi, delle leggi nazionali in materia), nella misura in cui il funzionamento dei social network richiede l'utilizzo di "strumenti" situati fisicamente sul territorio dell'Ue.
In secondo luogo, i Garanti chiedono che i gestori dei social network rispettino una serie di obblighi: avvertire gli utenti sulla necessità di ottenere il consenso informato dell'utente prima di permettere a terzi di accedere ai dati contenuti nel suo profilo; cancellare i dati personali contenuti nei profili-utente che siano disattivati (fatta salva la loro conservazione, in casi specifici, per contrastare comportamenti illeciti); mettere a disposizione strumenti facili e immediati per consentire agli utenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa (accesso, rettifica, cancellazione), come ad esempio un unico "sportello reclami" raggiungibile da tutti i Paesi; dare la possibilità agli utenti di navigare e utilizzare i servizi anche attraverso pseudonimi; adottare idonee misure di sicurezza (tecniche ed organizzative), anche con riguardo ai rischi di spam.
É necessario, inoltre, che i gestori di social network forniscano, per default, una configurazione in grado di escludere la possibilità che motori di ricerca esterni indicizzino le informazioni contenute nel profilo-utente. Va fornita, infine, un'informativa completa sulla natura del servizio e sui possibili rischi. Quello di una informazione facilmente comprensibile dagli utenti è uno degli aspetti cruciali sui quali sensibilizzare gestori di social network.
I Garanti europei si sono comunque preoccupati di mettere in luce anche le specifiche responsabilità che sono in capo agli utenti di social network, prima fra tutte quella di chiedere il consenso delle persone i cui dati siano fatti circolare, soprattutto se il numero di contatti e "amici" è particolarmente elevato.
Un capitolo a sé è dedicato ai minori. Il parere ricorda l'obbligo di adottare particolari cautele in questo ambito, soprattutto per i problemi connessi alla verifica del consenso prestato da soggetti minorenni. Occorre una strategia multi-livello che comprenda educazione all'uso, sviluppo di tecnologie di protezione, promozione dell'autoregolamentazione da parte dei gestori di social network, interventi normativi per scoraggiare e sanzionare le violazioni di legge.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it - Documenti
Le banche ed il loro dovere di correttezza e diligenza nei contratti con i clienti
A cura dell’avv. Luigi Foglia
Digital&Law Department Studio Legale Lisi
Con la Sentenza della sezione I della Corte di Cassazione n. 17039 del 28 maggio 2009 gli avv.ti Giacomo Lisi e Andrea Lisi dello Studio Legale Lisi hanno portato a conclusione un’altra “battaglia” contro una certa arroganza che contraddistingue i nostri istituti bancari.
I fatti riguardano l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Lecce con la quale si era stabilito che una banca “viene certamente meno ai propri doveri di correttezza e diligenza, allorchè, pur essendo stata informata della morte del depositante e del mancato rinvenimento del certificato di deposito, ha comunque provveduto al pagamento del libretto senza alcun preventivo controllo sull’effettiva legittimazione del portatore e senza fornire indicazioni sulla sua identità”.
In poche parole, l’istituto bancario aveva provveduto all’incauto pagamento del libretto presentato all’incasso, nonostante fosse stata preavvertita della morte del depositante, e giustificava processualmente il suo colpevole comportamento adducendo pretestuosi motivi legati alla tutela del riserbo delle informazioni bancarie e alla privacy del possessore del libretto di deposito!
La Suprema Corte, richiamando un proprio precedente orientamento, ha ribadito che “alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l’art. 1836 c.c. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l’effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo – qualora ricorrano circostante tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione – agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall’obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare” (Cass., sez. I, 3 maggio 1999, n.4389, m. 525955).
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello di Lecce la quale ha ravvisato una colpa grave, a norma dell’art. 1836 c.c., nel comportamento di una banca qualora quest’ultima ometta qualsiasi cautela e paghi un titolo di credito al presentatore, benché fosse stata preavvertita della morte del depositante e dell’intenzione degli eredi di denunciarne lo smarrimento.
Le informazioni ricevute, in particolare la morte del depositante e il temuto smarrimento del titolo, avrebbero dovuto indurre la Banca ad una maggiore cautela prima del pagamento al presentatore.
Inoltre, con tale comportamento, la banca aveva lasciato senza prove il pagamento del libretto ad un terzo e aveva comunque finito per impedire alle eredi qualsiasi iniziativa giudiziaria a tutela dei diritti di successione delle ricorrenti.
A nulla sono, poi, valse le contestazioni sollevate dalla banca: il fatto che l’avvertimento relativo alla morte del depositante non sia stato documentato e sia venuto da persona non identificata è stato giustamente considerato come una ulteriore ammissione di responsabilità da parte della banca. La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che “di fronte ad una persona che si presenta come figlia del depositante e ne comunica la morte, manifestando l’intento di denunciare lo smarrimento del titolo, era preciso dovere della banca verificare l’attendibilità delle informazioni, almeno identificando la persona che le forniva”.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IL GIURISTA DI IMPRESA E L’AVVOCATO DELL’IMPRESA
(a) Assistenza e consulenza legale alle imprese da parte degli avvocati
(b) La conoscenza del diritto societario ed aziendale come strumento di corretta gestione dell'impresa da parte degli organi amministrativi e direttivi
ORGANIZZATO DA: Centro Studi e ricerche sul diritto societario e di impresa
DATE
Venerdì 30 ottobre 2009 ore 9.30 - 16.30
Sabato 31 ottobre 2009 ore 9.30 - 16.30
Venerdì 6 novembre 2009 ore 9.30 - 16.30
Sabato 7 novembre 2009 9.30 - 16.30
Si tratta di un Corso di Perfezionamento teorico - pratico con simulazioni, destinato ad Avvocati, Giuristi e Dirigenti di impresa.
Il Costo è di €. 700 + IVA (è previsto il rilascio di un attestato di frequenza)
La sede del corso è: Palazzo Malaspina (Via Maria Cristina 2 - Roma) c/o Studio Legale Santini - Spoletini - Mancini - Tucci
Di seguito i MODULI ed i DOCENTI del corso.
PRIMO MODULO (venerdì 30.10.2009)
Dott. Fabio Orlandi (Notaio in Roma) LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI – LA VALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI – LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO – AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Avv. Lello Spoletini (Avvocato esperto in diritto di impresa e conciliatorie societario) : IL PROCESSO SOCIETARIO
Avv. Serena Tucci (Avvocato esperto in diritto penale e processuale): LE CONSEGUENZE PENALI DELLA CRISI DELL’IMPRESA – LA RESPONSABILITA’ PENALE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
SECONDO MODULO (sabato 31.10.2009)
Dott. Stefano Modena (Consigliere di Amministrazione di Governance Consulting): IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI IN AMBITO SOCIETARIO
Avv. Matteo Santini (Avvocato esperto di diritto societario e conciliatore): LA DUE DILIGENCE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’IMPRESA (TECNICHE DI DUE DILIGENCE, LA PRE AQUISITION DUE DILIGENCE – IL CONTRATTO DI DUE DILIGENCE . IL DUE DILIGENCE REPORT
TERZO MODULO (venerdì 6.11.2009)
Prof. Paolo Nicosia (Professore in Mediazione e Conciliazione all’Università di Pisa): LA CONCILIAZIONE APPLICATA ALLE CONTROVERSIE NEL DIRITTO SOCIETARIO
Dott. Giuseppe Cricenti (Giudice Ordinario del Tribunale di Roma): LA RESPONSABILITA’ DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
QUARTO MODULO (sabato 07.11.2009)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Professore di Istituzioni di Diritto Privato all’Università di Sassari): I PATRIMONI DESTINATI – IL TRUST
Avv. Claudio Belli (Presidente Nazionale AGIT Avvocati Giusconsumeristi e conciliatore societario): RAPPORTI CONTRATTUALI TRA SOCIETA’ E CONSUMATORE – I MODELLI DI TRASPARENZA DELLE IMPRESE NEI RAPPORTI CON I CONSUMATORI
Prof. Avv. Tommaso Mancini (Professore di Istituzioni di diritto Privato all’Università di Teramo): LA RESPONSABILITA’ PENALE ED AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Per info, prenotazioni e contatti: Studio Legale Santini Spoletini Mancini Tucci - www.studiolegalesantini.com
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
L’ARBITRATO
Corso di formazione
Sesta edizione
__________________________
I FONDAMENTI
PARTE GENERALE
LE TECNICHE
PARTE SPECIALE
30 ottobre 2009 – 26 febbraio 2010
Milano
Palazzo Turati
Via Meravigli, 9/B
Per informazioni e iscrizioni:
Camera Arbitrale di Milano
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di giurisprudenza
XVIII incontro di diritto industriale
Le garanzie
su diritti IP
venerdì - sabato 25 e 26 settembre 2009
Collegio Santa Caterina da Siena
via San Martino 17/a - Pavia
Il convegno è accreditato dall’Ordine degli
avvocati di Pavia, con 9 crediti formativi
Venerdì 25 settembre 2009 ore 10.00
I - Introduzione
saluti delle autorità
presiede
Alessandro Nigro, professore ordinario nell’Università di Roma
La Sapienza
relazioni di
Roberto Pardolesi, professore ordinario nell’Università LUISS di
Roma
Storia ed economia
Onofrio Troiano, professore ordinario nell’Università di Foggia
Diritto comparato
Giovanni Capo, professore ordinario nell’Università di Salerno
I fi nanziamenti bancari garantiti da IP
Carlo Felice Giampaolino, professore ordinario nell’Università di
Roma Tor Vergata
Le due diligence preliminari
Marco Cian, professore ordinario nell’Università di Padova
Il valore dei diritti
Francesca Vessia, professore associato nell’Università di Bari
L’assicurazione dei rischi
Venerdì 25 settembre 2009 ore 15.00
II - Le garanzie su diritti IP italiani
presiede
Adriano Vanzetti, professore emerito dell’Università Cattolica di
Milano
relazioni di
Stefania Bariatti, professore ordinario nell’Università di Milano
La legge applicabile
Luca Nivarra, professore ordinario nell’Università di Palermo
Le garanzie reali su privative titolate
Angelo Chianale, professore ordinario nell’Università di Torino
La funzione dei relativi registri
Alberto Maria Gambino, professore ordinario nell’Università
Europea di Roma
Le garanzie su diritti d’autore e connessi
Paolo Auteri, professore ordinario nell’Università di Pavia
Opponibilità e confl itti tra più acquisti di diritti d’autore e connessi
Marcello Maggiolo, professore ordinario nell’Università di
Padova
Le garanzie nel credito cinematografi co
Sabato 26 settembre 2009 ore 10.00
III - Le garanzie su privative sovranazionali
presiede
Luigi Carlo Ubertazzi, professore ordinario nell’Università di
Pavia
relazioni di
Fernando Leonini, professore associato nell’Università
Cattolica di Piacenza
Le garanzie sui marchi internazionali
Mario Franzosi, avvocato in Milano
Le garanzie sui disegni e modelli internazionali
Marco Saverio Spolidoro, professore ordinario nell’Università
Cattolica di Milano
Le garanzie sui brevetti europei
Cesare Galli, professore ordinario nell’Università di Parma
Le garanzie sui marchi comunitari
Ilaria Pagni, professore ordinario nell’Università di Firenze
Competenza ed esecuzione
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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Gli “affidabili” nasce dalla passione di tre giovani professionisti del web e dalla loro esperienza quotidiana di dover trovare persone di cui fidarsi.
Dalla baby sitter all'idraulico, dall'insegnante di ripetizione alla colf per la casa, sono mille le situazioni in cui ci siamo detti: "potrò fidarmi?" oppure "non sarà troppo cara?" . Non sempre possiamo chiedere ad amici e parenti, ed allora quale mezzo migliore di internet per raccogliere opinioni da parte di una rete di conoscenti?
E' così che gli affidabili vuole diventare la community online di riferimento per favorire l'incontro tra privati che cercano ed offrono servizi peer to peer (es. badanti, musicisti, giardinieri, architetti, muratori, etc.. ).
Chi offre servizi può pubblicare gratuitamente sul sito il proprio profilo e la propria inserzione, costruirsi una reputazione in base ai feedback dei clienti ed ampliare il proprio business. Chi cerca servizi può localizzarli su una mappa e contattare i fornitori di servizi, selezionarli in base alla reputazione, esprimere feedback e suggerirli agli amici.
Gli affidabili ha l'obiettivo di:
combattere chi ci dice di essere un esperto ed in realtà non si dimostra una persona capace.
valorizzare i giudizi delle singole persone che hanno provato un servizio.
dare l'opportunità ai professionisti di essere riconosciuti per la loro professionalità e affidabilità
dimostrare che internet è uno strumento di grande democrazia e che saranno le persone a dimostrarlo
Gli Affidabili - Home: cerca e offri servizi: babysitter, lezioni, professionisti
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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I CONTRATTI DI INVESTIMENTO: LA DIFESA CONTRATTUALE E
PROCESSUALE DELLA BANCA E DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Convegno
18 Novembre 2009
Milano, Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana)
8:45 Welcome Coffee e Registrazione dei Partecipanti
9:30 IL CONTRATTO QUADRO PER LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI: STESURA E
PERFEZIONAMENTO DI UN CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI INVESTIMENTO
■ Il contratto “quadro” e gli ordini di acquisto di strumenti finanziari
■ La struttura del contratto: testo del contratto, contenuto degli allegati ed informativa precontrattuale
■ I vizi strutturali del contratto “quadro” e degli ordini ed i possibili rimedi
■ Le ipotesi di nullità del contratto di investimento e le conseguenze processuali
■ Questioni relative alla conclusione del contratto quadro: la “firma digitale”
■ Le più frequenti contestazioni dell’investitore e la difesa processuale dell’intermediario
Avv. Maurizio Tidona, Studio Legale Tidona e Associati
10:30 - 11:00 Sessione Dibattito
11:00 - 11:30 Coffee Break
11:30 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: PROBLEMI E SOLUZIONI
■ I rischi legali e finanziari delle banche nell’attività in derivati
■ Presupposti della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari: requisiti
formali e sostanziali della dichiarazione di “operatore qualificato”
■ Problematiche relative al collocamento di strumenti finanziari derivati
■ I rischi di controparte dovuti all’inadempienza contrattuale
■ I rischi legali riconducibili a difetti nella documentazione contrattuale e a violazione di norme regolamentari
■ I rischi operativi conseguenti a perdite da frodi, errori umani, ed inadeguatezze delle procedure
■ L’operatività in derivati da parte degli Enti locali
Avv. Valerio Sangiovanni, Studio Legale Sangiovanni Bruni
12:30 - 13:00 Sessione Dibattito
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 LE CONSEGUENZE PER L'INTERMEDIARIO DELLA OMESSA O INESATTA VALUTAZIONE DELLA
"ADEGUATEZZA" ED "APPROPRIATEZZA" NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
■ La gestione di portafogli, la consulenza ed il controllo di adeguatezza
■ Il problema della "consulenza di fatto"
■ Quali criteri si debbono considerare per comprendere se un investimento è adeguato?
■ Il controllo di appropriatezza
■ La quantificazione del danno risarcibile in caso di omesso o inesatto adempimento degli obblighi di controllo da
parte dell'intermediario
■ Gli altri rischi per l'intermediario conseguenti ad una omessa od inesatta valutazione del cliente
Prof. Paolo Giudici, Professore Associato di Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari, Libera Università di Bolzano
15:00 - 15:30 Sessione Dibattito
15:30 - 16:00 Tea Break
16:00 I CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON I CLIENTI RETAIL DOPO LA
MIFID ED IL RISCHIO DI CONTENZIOSO
■ La compliance dei contratti e dei comportamenti relativi alla prestazione di servizi di investimento con i Clienti Retail
■ L’informativa da fornire ai Clienti Retail sui contenuti ed i termini di contratto
■ I rischi e le opportunità per l’intermediario nell’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’instaurazione e
nella esecuzione del rapporto contrattuale. L’offerta fuori sede e lo jus poenitendi
■ L’impatto della Mifid sul contenzioso finanziario
Avv. Luca Zitiello, Studio Legale Zitiello e Associati
Avv. Benedetta Musco Carbonaro, Studio Legale Zitiello e Associati
17:00 - 17:30 Sessione Dibattito e Conclusioni
Il Convegno è in fase di accreditamento per la concessione dei Crediti Formativi per gli Avvocati
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala
Lexbook.it
dell’Avv. Girolamo De Rada
<<L'idea.
L'idea che è venuta a me sicuramente è venuta in mente molte volte anche a Voi. Pensateci...
Quante volte, recandovi in un Tribunale diverso da quello di Vostra appartenenza, avete incontrato un collega e amico e avete pensato che, se l'aveste saputo prima, avreste potuto condividere la sua compagnia durante il viaggio oppure chiedergli la cortesia di potergli delegare un semplice incombente e, così, risparmiare tempo ed evitare una trasferta più o meno scomoda?
Quante volte avete telefonato ad un Vostro collega e amico e avete scoperto che, in quella stessa mattinata, si era recato in un Tribunale (magari non particolarmente agevole da raggiungere) dove, in realtà, avreste dovuto (e tuttora dovete) recarvi anche Voi, magari solo per il disbrigo di atti di cancelleria?
Quante volte non siete venuti a conoscenza di banali (ma utilissime) informazioni inerenti a attività giuridiche, ricreative o sociali organizzate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza (o non) per mancanza di una semplice occasione di contatto?
Quante volte...
Bene, il proposito di questo sito di social network per avvocati è tanto semplice quanto ambizioso.
LexBook desidera essere utile al fine di sollecitare e molteplicare i contatti tra colleghi (appartenenti allo stesso foro o a fori differenti) e, in generale, tra operatori del diritto facilitando lo scambio di informazioni e gli incontri professionali, ma soprattutto dando la possibilità agli "avvocati 2.0" di essere costantemente in contatto tra loro per organizzare e ottimizzare il lavoro con un semplice gesto quotidiano: la connessione alla rete Internet.
Buon lavoro a tutti!>>
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it - Documenti TLC e profilazione: le regole del Garante privacy a tutela dei clienti
Da oggi in poi le società telefoniche dovranno attenersi a regole chiare e ben definite se vorranno utilizzare i dati dei clienti per attività di profilazione.
Nel corso di numerose ispezioni il Garante ha verificato una impressionante attività di profilazione fatta dai gestori telefonici senza il consenso degli interessati. In pratica i dati dei clienti sono stati usati per profilare le loro abitudini, conoscere le loro preferenze, analizzare le loro spese telefoniche e molto altro.
É per questo che il Garante, con un provvedimento generale, ha stabilito le regole alle quali ci si dovrà attenere per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni.
Il Garante ha ribadito innanzitutto che i dati non possono essere utilizzati per questi scopi senza un'adeguata informativa e senza l'esplicito consenso degli interessati.
Il Garante ha chiarito inoltre che le stesse regole valgono in generale anche per i dati personali trattati in forma "aggregata". Tuttavia rispetto ai dati trattati in forma "aggregata" il Garante ha previsto che i gestori telefonici possano anche chiedere una specifica verifica preliminare, indicando le modalità del trattamento che intendono effettuare. Nell'ambito di tale verifica il Garante potrà valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l'esplicito consenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrà essere data sempre una adeguata informativa ai clienti.
Infine il Garante ha dato tempo fino al 30 settembre prossimo affinché i gestori che già svolgono questa attività si mettano in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica.
Per le attività di profilazione che dovessero avere inizio dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tutte le nuove regole dovranno essere immediatamente applicate...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocati stabiliti: stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano
I Consigli dell’Ordine dovranno accertare la concreta esperienza acquisita all’estero
e non limitarsi alla verifica del solo titolo professionale
Il comunicato stampa del CNF
Roma 6/7/2009. <<I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato. Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.
E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).
La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione di ingegnere. In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale. La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato”. In altre parole, ad avviso della commissione parai del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”. Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se “è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta”.
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali. Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale>>.
Fonte: Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
DEONTOLOGIA FORENSE: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
di Barbara Mantile praticante avvocato del Foro di Napoli
e
Giorgio Vanacore avocato del Foro di Napoli
A) I profili deontologici della professione forense rivestono una importanza fondamentale nella formazione di un praticante avvocato, in quanto la loro violazione incide sul corretto esercizio della funzione professionale.
La deontologia forense non è espressamente disciplinata da leggi, ma è il risultato di una costante osservanza di norme comportamentali che trovano solo un richiamo sommario nel codice di procedura civile che impone il dovere i comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.).
Per deontologia si intende, pertanto, quel complesso di regole e di valori ai quali deve riferirsi la condotta dell'avvocato e che sono individuati nella formula del nostro giuramento secondo concetti di lealtà, onore e diligenza.
In relazione ai principi sanciti nel codice di deontologia, ho ritenuto opportuno approfondire le problematiche concernenti le "informazioni sull'attività professionale" e le "modalità dell'informazione", oggetto di recente modifica al fine di adeguare il codice deontologico alle disposizioni della legge n. 248/2006.
B) La formulazione originaria dell'art. 17, cod. deont. forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, prevedeva il divieto di pubblicità per gli avvocati, in linea con il tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall'ordinamento professionale italiano.
La norma stabiliva il divieto di qualsiasi pubblicità dell'attività professionale.
Erano consentite solo:
- l'indicazione nei rapporti coi terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) di propri particolari rami di attività;
- l'informazione agli assistiti e ai colleghi sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta;
- l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che avesse fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo avesse espressamente previsto o avesse disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse il consenso unanime dei suoi eredi.
L'attività di informazione consentita doveva, in ogni caso, essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
Successivamente, però, le istanze in seno alla Comunità Europea, rivolte alla liberalizzazione dei mercati, spinsero per un radicale cambiamento della materia. Infatti, l'art. 49 del trattato CE vieta ogni restrizione alla libera circolazione di servizi, tra i quali è ricompresa l'attività libero-professionale.
La direttiva sui servizi, successivamente adottata, prevede una rilevante apertura sulla pubblicità informativa stabilendo la soppressione di ogni divieto in materia pubblicitaria.
L'art. 24 della direttiva, nel consentire la promozione dell'attività professionale, si riferisce esplicitamente alle professioni regolamentate, prevedendo, però, un temperamento che richiede la conformità delle informazioni rese ai terzi alle regole professionali, tenendo conto della specificità della professione, nonché dell'indipendenza, dell'integrità, della dignità e del segreto professionale. Sono dunque ammesse limitazioni, purché non siano confliggenti con i principi di non discriminazione e di proporzionalità e siano giustificate dall'interesse generale.
Infine, il codice deontologico europeo, approvato da ordini ed associazioni forensi aderenti al CCBE, in tema di pubblicità informativa si limita a raccomandare criteri di correttezza e veridicità, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, indipendentemente dallo strumento impiegato per la diffusione.
L'Italia, dunque, era rimasta uno dei pochi paesi europei a prevedere un divieto assoluto di pubblicità per gli avvocati.
La modifica dell'art. 17 del codice deontologico forense, attuata con delibera del CNF in data 16/10/1999, ha parzialmente eliminato, il divieto assoluto di pubblicità, consentendo all'avvocato di fornire "informazioni sull'esercizio professionale".
Mentre la vecchia formulazione della norma permetteva al professionista di dare informazioni sulla propria attività ai soli colleghi e clienti - soggetti già sostanzialmente informati - a seguito della modifica l'avvocato italiano aveva la possibilità di dare informazioni sulla propria attività professionale anche a potenziali clienti, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza, inoltre, venne previsto l'elenco dei "mezzi di informazione" utilizzabili, tra i quali furono inseriti anche "i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine".
Nonostante l'avvenuta riforma e l'abrogazione del divieto di pubblicità, la norma continuava a distinguere tra pubblicità - che ha scopo meramente promozionale e considerata non attinente al decoro della professione - e informazione - che mira, invece, ad esternalizzare l'attività professionale con fini promozionali indiretti.
E', questa, una soluzione che ha permesso, da un lato, di rimuovere il tabù della pubblicità e, contemporaneamente, di combattere quelle pratiche non rispettose del decoro e della dignità professionale.
Il Codice deontologico prescriveva, infatti, il necessario rispetto dei tre canoni essenziali, in tema di "Informazioni sull'esercizio professionale":...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, ha presentato la Relazione sul 12mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.
La Relazione sull'attività 2008 traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante nell'obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali.
L'attività del Garante
La messa in sicurezza delle grandi banche dati pubbliche e private; la protezione dei dati giudiziari; le banche dati del Dna; il settore della sanità; il sistema delle telecomunicazioni; il corretto rapporto tra diritto di cronaca e dignità delle persone; le esigenze di semplificazione per imprese e P.a.; i trasferimenti dei dati all'estero. E ancora: le telefonate pubblicitarie indesiderate; la videosorveglianza sempre più estesa; la tutela dei minori; Internet e il fenomeno dei social network; il controllo dei lavoratori.
Sono solo alcuni dei principali e complessi settori nei quali il Garante ha assicurato il suo intervento nel corso del 2008 a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Intervento oggi potenziato dai maggiori poteri sanzionatori di recente attribuiti all'Autorità.
Numerose sono state le Audizioni parlamentari: tra le più rilevanti, quelle sulle problematiche del settore assicurativo, quelle sulla Anagrafe tributaria e quella sulle frodi e furti di identità.
Le cifre
I provvedimenti collegiali adottati nel 2008 sono stati 524.
Rilevante incremento si è registrato nelle risposte a segnalazioni e reclami, passate dalle 3.078 del 2007 alle 5.252 del 2008 (in particolare, riguardo a telefonia, sanità, credito al consumo, Internet, giornalismo, videosorveglianza, pubblicità indesiderata).
I ricorsi presentati al Garante sono stati 321 (in maggioranza relativi a banche e finanziarie, datori di lavoro pubblici e privati, amministrazioni pubbliche), mantenendosi stabili rispetto al 2007.
Si è data risposta a 1.058 quesiti posti da soggetti pubblici e privati (in maggioranza riguardanti sanità, trasparenza amministrativa, videosorveglianza, fascicoli personali dei dipendenti).
Il Collegio ha reso 21 pareri al Governo e al Parlamento (in materia di banche dati e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, attività di polizia, giustizia, banche e imprese).
Le ispezioni effettuate sono state 500 registrando una progressione costante. I controlli hanno riguardato numerosi settori, con particolare riguardo ai sistemi di videosorveglianza, agli istituti di credito, all'amministrazione finanziaria, agli operatori telefonici, alle cliniche private.
Le violazioni amministrative contestate sono aumentate del 30% raggiungendo le 338 del 2008. Una parte consistente ha riguardato le attività promozionali indesiderate o attivazione di servizi non richiesti tramite call center.
I proventi riscossi a titolo di pagamento delle sanzioni sono passati da 814.625 euro del 2007 a 1 milione e 62mila euro. Oltre 335mila euro sono stati pagati per estinguere il reato in materia di misure di sicurezza.
L'attività di relazione con il pubblico ha fatto registrare quest'anno circa 40.000 contatti all'Urp, quasi 20.000 e-mail trattate nell'anno.
Sono state approvate importanti Linee guida: in particolare, riguardo all'attività dei periti e dei consulenti dei magistrati, all'attività degli amministratori di sistema, alle sperimentazioni cliniche dei farmaci, al fascicolo sanitario elettronico.
Il Garante ha adottato anche alcuni provvedimenti generali per specifici settori: in particolare, la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico conservati a fini di giustizia; la "rottamazione" sicura di pc e cellulari; la semplificazione per imprese e P.a. delle procedure per l'adozione delle misure di sicurezza; la semplificazione degli adempimenti in caso di fusioni e scissioni societarie.
E' stato inoltre varato il Codice di deontologia per le investigazioni difensive, che fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati
Gli interventi più rilevanti
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato molteplici e delicati ambiti:
telecomunicazioni (conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, misure di sicurezza per le intercettazioni, bollette telefoniche con ultime tre cifre in chiaro);
giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, tutela dei minori e delle vittime di violenza, notizie sui minori adottati, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale, archivi giornalistici on line);
marketing (telefonate indesiderate e call center, attivazione di servizi non richiesti, "profilazione" a fini commerciali di utenti e clienti, "carte di fedeltà" della grande distribuzione);
pubblica amministrazione (misure di sicurezza per l'Anagrafe tributaria, accertamenti fiscali, trasparenza degli emolumenti pubblici, interconnessione e sicurezza delle banche dati, redditi on line);
sanità (sperimentazioni dei farmaci, fascicolo sanitario elettronico, "scontrino fiscale parlante", dati sulla salute on line, uso dei dati genetici, riservatezza nelle strutture sanitarie, uso delle reti telematiche);
lavoro (sistemi di rilevazione biometrica, navigazione in Internet e controllo dei lavoratori, sistemi di videosorveglianza, dati on line , cedolini dello stipendio);
giustizia e polizia (misure di sicurezza per gli uffici giudiziari, banche dati Dna, Ced del Dipartimento di P.s., periti e consulenti dei giudici, censimento nomadi);
nuove tecnologie (geolocalizzazione, Google street view e servizi satellitari, software spia applicabili ai cellulari);
Internet (Facebook e social network, motori di ricerca, illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in Internet, condivisione files musicali,);
scuola e università (pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie);
vita sociale (sistemi di videosorveglianza nei condomini, telecamere negli spogliatoi, propaganda elettorale);
sistema impresa (semplificazione adempimenti, trasferimento di dati all'estero, azionisti e accesso al libro soci);
sistema bancario, finanziario e assicurativo (semplificazione adempimenti per sistemi di informazione commerciale, accesso e utilizzo ai dati dei clienti delle banche, misure di protezione, sistema antifrodi).
L'attività internazionale
Importante l'attività del Garante nel Gruppo di lavoro comune delle Autorità di protezione europee (WP29) in particolare riguardo ai sistemi Rfid, agli standard anti doping, alla tutela dei minori, alle comunicazioni elettroniche, alle regole vincolanti di impresa, ai dati dei passeggeri aerei.
Intenso il lavoro nell' ambito delle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac e soprattutto nel WPPJ, il Gruppo di lavoro appositamente istituito dalle Autorità garanti europee per la tutela dei cittadini nel settore della polizia, della sicurezza e della giustizia, che ha visto riconfermato per altri due anni il ruolo di Presidenza al Garante italiano.
Nel 2008 il Garante italiano ha organizzato a Roma la annuale Conferenza dei Garanti europei dedicata alle nuove tecnologie, al fenomeno dei social network e a come garantire un effettiva tutela della privacy in un mondo globalizzato.
Fonte: www.garanteprivacy.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Formazione:potenziare le Scuole forensi,
puntare sull’insegnamento delle abilità professionali,
riconoscere centralità alla responsabilità sociale dell’avvocato
Gli obiettivi del sistema formativo degli avvocati fissati in un documento approvato a conclusione della I° Conferenza delle Scuole forensi che si è tenuta a Roma
<<Roma 12/6/2009. Quattro obiettivi precisi per impostare una politica della formazione forense che non si limiti a garantire un accesso qualificato alla professione ma che proietti il professionista legale nel futuro, badando al saper fare, all’Europa, all’integrazione culturale.
Li ha fissati la I° Conferenza nazionale delle Scuole forensi, che si è tenuta oggi a Roma su iniziativa della Scuola superiore dell’avvocatura, fondazione del Consiglio nazionale forense.
In un documento approvato alla conclusione dei lavori, dove proficuo è stato lo scambio di informazioni sulle esperienze locali, l’avvocatura ha impostato per il futuro gli obiettivi che dovrà soddisfare il sistema formativo forense, anche nella prospettiva che la frequenza delle Scuole forensi diventi obbligatoria, come prescrive la riforma dell’ordinamento forense in discussione in commissione giustizia al senato. In particolare, il documento indica come risultati da raggiungere “ il potenziamento strutturale degli organismi formativi, una qualificazione dell’azione didattica diretta a soddisfare l’esigenza di rinnovamento culturale, il riconoscimento della centralità dell’etica professionale e della responsabilità sociale dell’avvocato nella sua formazione, la individuazione di contenuti didattici comuni diretti a valorizzare discipline e tecniche per la ricerca, la interpretazione e l’applicazione del diritto con particolare riguardo al metodo casistico, alle strategie didattiche di soluzione dei problemi e alle tecniche dell’argomentazione e della comunicazione”.
“La Scuola superiore dell’avvocatura ha espresso un nuovo modo di concepire la formazione dell’avvocato”, ha dato atto il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, che ha ricordato come il Cnf punti al rafforzamento della qualificazione degli avvocati non solo attraverso le Scuole ma anche con l’organizzazione dei corsi internazionali e con l’avvio del progetto di e-learning. Quanto specificatamente alla didattica, Alpa ha richiamato l’attenzione sullo studio della casistica giurisprudenziale promuovendo il metodo presso le scuole forensi.
Il vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura, Alarico Mariani Marini, ripercorrendo il percorso avviato dieci anni fa che ha portato il sistema formativo forense a strutturarsi in 77 Scuole localizzate sul territorio con circa 4000 docenti, ha indicato gli sviluppi futuri: “Tutt’ora è insufficiente la consapevolezza degli Ordini forensi sulle priorità da assegnare alla formazione per l’accesso non finalizzata al superamento dell’esame di abilitazione ma che guardi alla identità del’avvocato del domani. Bisogna superare anche la parcellizzazione delle scuole: l’accorpamento sarà una esigenza ineludibile del futuro. Infine, abbiamo davanti una sfida: quella di costruire l’identità dell’avvocato del futuro che guardi all’Europa, che si faccia carico della integrazione multietnica, che qualifichi il ruolo del’avvocato nella giurisdizione, che si faccia carico della responsabilità sociale dell’avvocato”.
David Cerri, della Scuola superiore dell’avvocatura, nella sua relazione ha presentato la radiografia della situazione attuale delle Scuole forensi, basandosi su un questionario al quale hanno risposto 27 Scuole su 77: sono in maggioranza fondazioni, sono finanziate con i contributi degli Ordini o con le quote di iscrizione, sono tendenzialmente obbligatorie, con una offerta didattica per lo più inferire alle 200 ore, con una leggera prevalenza delle lezioni teoriche, con una provenienza forense della maggior parte dei docenti. “Il campione esaminato registra ancora troppe diversità tra scuola e scuola per non mettere all’ordine del giorno la priorità della creazione di un programma comune, anche indipendentemente dagli sviluppi normativi”, ha concluso Cerri.
Giovanni Pascuzzi, ordinario di diritto privato comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento, ha tenuto una relazione sulla metodologia didattica da applicare nelle scuole, basata anche e soprattutto sulle abilità, sul saper fare: innovativi gli strumenti didattici individuati, al di là della lezione frontale (docente/ allievi) e del manuale. Pascuzzi annovera il sistema casistico, il Problem based learning, con la discussione in gruppi limitati di studenti di un certo numero di quesiti, il cooperative learning, centrato su gruppi di lavoro eterogenei.
Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato nell’Università di Firenze e docente alla Luiss, ha relazionato sugli sviluppi della identità dell’avvocato, sottolineando come “le nuove leve di giovani avvocati sono chiamati a rinnovare la loro cultura giuridica, a tenere conto del concetto di società multistakeholders, a tenere presente che qualsiasi attività economica non può mirare esclusivamente al profitto ma deve tener conto sempre responsabilmente dell’impatto che le varie iniziative possono avere in una platea molto più ampia di soggetti potenzialmente interessati”.
Vincenzo Zeno-Zencovich, ordinario di diritto comparato a Roma tre, ha affrontato il tema della formazione linguistica dell’avvocato, sottolineando che ormai esso tocca il futuro della professione in un mercato sempre più competitivo e transnazionale. “A volere prefigurare un ruolo più attivo degli ordini in materia si possono ipotizzare diverse strade: stipulare convenzioni con organismi riconosciuti e certificati, organizzare corsi direttamente nel paese straniero, costituire gemellaggi con ordini professionali di altri paesi e organizzare congiuntamente corsi di formazione”.>>
Fonte: Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Slitta il termine per adeguarsi al provvedimento sugli Amministratori di Sistema
A cura del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi
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L’Autorità Garante, con un colpo di coda dell’ultimo minuto, ha appena reso pubblica sul proprio sito la notizia di una modifica all’oramai noto provvedimento del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti, prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.
Le modifiche apportate dal Garante sono frutto della consultazione pubblica avviata un pò di tempo fa in materia. La novità forse più importante e, soprattutto, più attesa dalla maggior parte delle aziende è che il termine per adempiere è stato finalmente prorogato al 15 dicembre 2009.
Tra le novità inserite, si segnala poi la non obbligatorietà dell’indicazione degli estremi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di “amministratore di sistema” all’interno del DPS, essendo sufficiente – per il Titolare o il Responsabile del trattamento - mantenere solo un elenco da tenersi aggiornato e disponibile (magari allegato al DPS) in caso di accertamenti da parte del Garante.
Il compito di conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, tra l’altro, potrà essere delegato anche al Responsabile del trattamento; così come a quest’ultimo potrà essere delegato anche l’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori di sistema o di nominare per iscritto tali soggetti, venendo così incontro a tutti i titolari del trattamento che generalmente non hanno le necessarie competenze tecnico-informatiche per effettuare tali controlli.
Il provvedimento, inoltre, prevede che l’obbligo di rendere conoscibili a tutti i dipendenti, l’identità degli amministratori di sistema (quando l’attività degli stessi riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori), possa essere assolto anche mediante “procedure formalizzate a istanza del lavoratore”.
Nel caso di servizi di Amministratori di Sistema in outsourcing il Provvedimento introduce la possibilità che sia il Responsabile esterno e non il Titolare a conservare l'elenco recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte a tale ruolo.
Ultima novità riguarda la possibilità per il titolare di delegare al responsabile del trattamento i compiti di tenuta dell'elenco degli Ads (punto 2 lett. d) e di verifica del loro operato (punto 2 lett. e) sia attraverso una desinazione ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy sia attraverso opportune clausole contrattuali.
L'attuazione di quanto previsto dal punto 2 lett. d (obbligo di conservare l'elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema) e lett. e (verifica delle attività dell'operato degli Amministratori di Sistema) del Provvedimento a nomina degli amministratori di sistema che adesso può avvenire, non solo nell’ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice, ma anche attraverso “opportune clausole contrattuali” (assumendo così ancora più importanza la fase di predisposizione del contratto di outsourcing informatico).
Rimangono invariati, invece, gli obblighi e le modalità di conservazione dei log di accesso degli amministratori di sistema.
Come consuetudine, il Garante ha deliberato questa decisione a soli pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, non curandosi di quanti, attraverso grossi sacrifici organizzativi e soprattutto economici (è noto, infatti, come molte aziende abbiamo di fatto provveduto ad una vera e propria rincorsa all’acquisto di software per adeguarsi al provvedimento), si erano prodigati, in maniera anche affannosa, per arrivare puntuali alla scadenza prevista del 30 giugno.
Forse una decisione presa con un po’ di anticipo avrebbe aiutato molte aziende a vagliare meglio ulteriori soluzioni informatiche!
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