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28 maggio 2009

Amministratori di sistema e privacy: risposte alle domande più frequenti (FAQ) sul sito del Garante

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Risposte alle domande più frequenti (FAQ) *

1 Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
2 Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che…"
3 Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?
4 Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli server?
5 Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?
6 Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.
7 Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti all'ADS?
8 Oltre alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
9 Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...)
10 Laddove il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log?
11 Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo
scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
12 Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?
13 Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità dei log?
14 Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?
15 Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attività eseguite?
16 Quali sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?
17 Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?
18 Il regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
19 La registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?
20 Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali?
21 Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
22 E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?
23 Si chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti.
24 Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle manutenzione degli immobili sociali ecc...). Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico?

Le risposte su Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (DPCM 6 maggio 2009) - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Iusreporter.it - Documenti

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (DPCM 6 maggio 2009) – Il testo del provvedimento su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

PEC o non PEC questo e’ il problema – Roma, 23/06/2009

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) <<Convegno a Roma su PEC o non PEC questo è il problema

Roma, 21 maggio 2009 – Il dubbio amletico derivante da una attività legislativa sul tema della PEC senza precedenti ben tre provvedimenti in quattro mesi sono tra i motivi principali del convegno organizzato da Cittadini di Internet il 23 Giugno ore 14:00 a Roma piazza Montecitorio 123/a presso l’auditorium del Garante della Privacy maggiori informazioni nel sito dell’associazione www.cittadininternet.org . Si cercherà di dare risposta a i mille dubbi che vengono a tutti gli Italiani specialmodo con l’approvazione del DPC del 6 Maggio dove Brunetta regala la PEC a tutti gli Italiani un operazione calcolata in oltre Un milione di Euro in un momento non proprio florido dell’economia nazionale. Esperti e giuristi con la speranza di avere anche una rappresentanza della pubblica amministrazione, regolarmente invitati, a spiegare la problematica abbondantemente discussa ma non approfondita dai media. Dare una risposta a potenziali oltre 30 milioni di Italiani penso si doveroso dice Massimo Penco presidente di Cittadini di internet una svolta epocale come questa, unica in Europa e nel mondo penso sia degna di considerazioni e spiegazioni, anche perché è proprio di ieri la notizia dell’approvazione da parte del Senato delle modifiche ed aggiunte all’art 16 e 16bis della legge 2 29 gennaio, in pieno contrasto con il DPC appena approvato il testo è visibile in: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00413067.pdf, con la fatidica frase “al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità` del contenutodelle stesse, garantendo l’interoperabilità`con analoghi sistemi internazionali»; viene in pratica reintrodotta la modifica al DL 185 e cioè l’alternativa alla PEC “ tale accavallarsi di norme rendono qualsiasi buona volontà di semplificazione in una confusione assoluta. Dal canto nostro non facciamo altro che continuare ad inviare alla commissione Europea via via che si susseguono le norme approvate in Italia che seguono la denuncia presentata ad Aprile dello scorso anno con la speranza che un loro provvedimento riesca non so in quale modo a dipanare la matassa>>.

Fonte: www.cittadininternet.org

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

25 maggio 2009

Corso intensivo di preparazione all’esame scritto di avvocato - Milano

Corso intensivo di preparazione all’esame scritto di avvocato

PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE
ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO PENALE

RELATORE
Dr. Dott. Valerio Sangiovanni LL.M.
(avvocato in due giurisdizioni e autore di oltre centosessanta pubblicazioni scientifiche)

Date, Luogo E Orario Del Corso (10 Lezioni)
30 SETTEMBRE; 7, 14, 21 E 28 OTTOBRE; 4, 11, 18 E 25 NOVEMBRE; 2 DICEMBRE 2009
Ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
PRESSO SEDE I.S.U., VIA SANTA SOFIA 9, 20122 MILANO

 

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Trasferimento di quote srl, ritorno al passato? - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Iusreporter.it - Documenti

Trasferimento di quote srl, ritorno al passato?


A cura di Luigi Foglia, Digital & Law Department Studio Legale Lisi -
www.studiolegalelisi.it



Il 17 aprile scorso il Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza, con un'ordinanza emessa ex art. 699sexies, 700 e 2191 C.c., ha ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione di un atto di cessione di quote di una Società a responsabilità limitata.

L'atto di cessione era firmato digitalmente e marcato temporalmente secondo quanto previsto dall'art. 36, co. 1bis, della L. 6 agosto 2008 n.133 il quale prevede espressamente che "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici."; il giudice cautelare ha però ritenuto nullo l'atto di trasferimento in quanto la firma digitale non risultava autenticata dal Notaio.

Si è, in questo modo, riaperto un dibattito che ha visto schierate due opposte linee di pensiero fin dall'approvazione del D.L. 112/2008, convertito poi in Legge n.133 dell'agosto 2008...

Trasferimento di quote srl, ritorno al passato? – Leggi l’articolo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

21 maggio 2009

Rischiano di rimanere paralizzati i processi di digitalizzazione documentale. ANORC chiede con un’istanza l’intervento delle autorita’ competenti

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) <<ANORC presenta una istanza e chiede l’intervento delle autorità competenti per la modifica di un articolo dell’ordinamento giuridico che potrebbe penalizzare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione documentale.

Milano, 18/05/2009

In data odierna, l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – www.anorc.it) ha presentato all’Agenzia delle Entrate e altre Istituzioni preposte (tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, il Ministero per la semplificazione normativa e il CNIPA) un’istanza di consulenza (acquisibile nella sua interezza alla pagina http://www.anorc.it/documenti/istanza%20anorc_15-05_def.pdf), con contestuale suggerimento di parziale eliminazione dell’art. 2215bis c. c. dal nostro ordinamento giuridico. Questo articolo, recentemente introdotto dalla legge n. 2/2009, rischia di paralizzare i processi di dematerializzazione e conservazione sostitutiva già sviluppati in Italia e di bloccare così quel percorso virtuoso che stava spingendo società e pubbliche amministrazioni a investire nella digitalizzazione documentale, con garanzie di efficienza, trasparenza e risparmio.

Per tali motivi, ANORC ha chiesto alle autorità competenti una chiara presa di posizione che sia in linea con le esigenze del mercato e garantisca in qualche modo l’operatività dei processi di conservazione digitale già avviati o in via di sviluppo.

L’avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC, precisa che “l’art. 2215bis c.c. genera un pericolosissimo doppio binario tra documenti cartacei e documenti informatici: mentre tutto sembra consentito a livello analogico, in caso di tenuta informatica dei registri, l’ancestrale paura nei confronti dei bit ha portato il legislatore a richiedere inutili balzelli e procedure inattuabili all’interno delle imprese”. “L’articolo 2215bis rischia di far compiere ai progetti di digitalizzazione documentale un grande e pericoloso balzo del gambero e spero che il legislatore intervenga presto per abrogare, quanto meno parzialmente, una norma che, seppure nei suoi principi generali assolutamente condivisibile, rischia di risultare controproducente rispetto ai principi di chiarezza con cui dare impulso ai processi di digitalizzazione documentale”, continua l’avv. Lisi.

“Come spiegato nell’istanza di consulenza inoltrata oggi alle autorità competenti, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore nella stesura dell’articolo contestato avrebbe dovuto aspirare alla perfezione, proprio perché si sono toccate normative così importanti e si è inciso su un testo legislativo complesso e armonico come il codice civile italiano; purtroppo si sono utilizzati termini imprecisi come il concetto di marcatura temporale, termine poco riconducibile ad un testo giuridico, e anche le tempistiche previste nei processi di stabilizzazione dei registri suscitano perplessità e preoccupazione. Insomma, si tratta di un articolo da rivedere totalmente se si ha cuore il futuro della Società dell’Informazione”.>>

 

www.anorc.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Facebook & Co.: una guida del Garante privacy

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) "Social network: attenzione agli effetti collaterali"

Facebook & Co.
Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co.? Come difendere la propria reputazione, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali?

Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.

La guida del Garante privacy
La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi.

1. Avviso ai naviganti
Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.

2. Ti sei mai chiesto?
La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine.
Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.

3.  Consigli per un uso consapevole dei social network
Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.

4. Il gergo della rete
La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali".

Garante Privacy

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

18 maggio 2009

Second Law: legge e mondi metaforici (5)

 

 

11/12/2008

Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.

 

http://elvlog.wordpress.com 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: Niente piu’ nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie

Garante privacy: Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
I cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi

 

Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non "parlerà" dunque più.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista.

L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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13 maggio 2009

RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DI STRUTTURA DI GO-KARTING: UNA MASSIMA

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RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DI STRUTTURA DI GO-KARTING: UNA MASSIMA



In seno all’orientamento assolutamente dominante, si legga Cass. 23 settembre 2005 che ha affermato la responsabilità del titolare di un circuito di go - karting:

a) per mancata collocazione di un adeguato numero di balle di paglia lungo i bordi della pista e nelle zone esposte a maggior pericoli di incidenti;

b) inoltre, per non aver provveduto a lasciare libera la zona posta ai lati della pista in modo tale da consentire la collocazione delle balle di paglia fino alla rete metallica di recinzione delle zone riservate al pubblico.

Questa la massima:

«A carico degli organizzatori di gara si può configurare una responsabilità colposa qualora essi non abbiano posto in essere tutte quelle cautele idonee a garantire la incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico. In tale caso possono riscontrarsi gli estremi della colpa generica nel non avere rispettato le comuni regole di prudenza, diligenza, perizia e di quella specifica ravvisabile nella violazione di norme di legge e regolamenti, ovvero di ordini e discipline prescritti dall’autorità.

In particolare, la colpa generica (che si atteggia diversamente a seconda che danneggiato sia un partecipante o uno spettatore) deve essere valutata alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l’organizzatore ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto e con riferimento alle sue possibilità; per rimanere esente da responsabilità, esso, infatti, deve predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva» (conff., Cass. 28 febbraio 2000, id., 20 febbraio 1997 n. 1564).

 

di

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it


 





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Note legali
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RIMESSIONE IN TERMINI E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

RIMESSIONE IN TERMINI E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO


Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli


La rimessione in termini è concedibile in presenza dei seguenti due requisiti:

a) uno oggettivo, vale a dire l'impedimento della parte, concretante un'inerzia di essa;

b) un altro soggettivo, concretantesi nella non colposa ignoranza dell'esistenza attuale o della forma di esercizio del potere processuale, come l'ignoranza e l'errore.

Proprio con riferimento all'ignorantia legis, dottrina e la giurisprudenza ne hanno affermato la rilevanza ai fini della rimessione in termini proprio nei casi in cui, come in quello che ci occupa, si verifichi una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa di una parte:

«Il difetto di conoscenza del potere processuale alla base della decadenza può derivare non solo dall'ignoranza del fatto legittimante, ma anche dall'ignoranza o dall'errore sulla norma che lo qualifica. Questa materia è sensibile ai riflessi dei principi ricavabili dalla sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale (in Foro It., 1988, I, 1385). Questa sentenza ha mitigato il canone ignorantia legis non excusat sulla base del carattere personale della responsabilità penale (ai sensi dell'art. 27 della Costituzione), ma la decadenza da un potere processuale per ignoranza o per errore inevitabile sulla norma lede il contraddittorio e ferisce un altro principio costituzionale, quello della difesa» (in tal senso, FALLETTI, La rimessione in termini nel processo civile, in http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/rimessione.htm);...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

12 maggio 2009

La compensazione delle spese non e’ puro esercizio di discrezione del giudice

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

La compensazione delle spese non è puro esercizio di discrezione del giudice

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente posto un punto fermo sull'annosa questione della discrezionalità del giudice in ordine alla compensazione, parziale o totale, delle spese processuali sotto il regime anteriore alla novella introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263.

È quanto emerge dalla recente sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, che hanno disatteso l'orientamento più volte seguito secondo cui il Giudice, nella scelta di compensare o meno le spese del giudizio, non era obbligato a specificarne i motivi.

I Giudici di legittimità, infatti, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza hanno affermato la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.

In particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata...

 

Leggi l’articolo completo

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy e amministratori di sistema: avvio di una consultazione pubblica - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Amministratori di sistema: avvio di una consultazione pubblica - 21 aprile 2009
(G.U. n. 105 dell' 8 maggio 2009)

 

Leggi il provvedimento:

Privacy e amministratori di sistema: avvio di una consultazione pubblica - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

 

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07 maggio 2009

E-mail e fax indesiderati: nuovo stop del Garante privacy

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) E-mail e fax indesiderati: nuovo stop del Garante privacy

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari. Continua l'azione del Garante contro lo spamming e il marketing disinvolto. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati.

Il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei loro dati per questo scopo.

Lo società coinvolte (due inviavano lo spam tramite posta elettronica [doc. web nn. 1597151 e 1597146], tre tramite fax [doc. web nn. 1597163, 1601506 e 1601475]) in alcuni casi fornivano l'informativa e la richiesta di consenso contestualmente all'invio del primo fax o della prima e-mail che avevano già un contenuto di carattere commerciale.

L'Autorità ha ribadito, invece, che l'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi, impone la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari. Alle cinque società è stato dunque vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati degli utenti interessati, i quali non potranno dunque più essere disturbati. La mancata osservanza del divieto del Garante espone anche a sanzioni penali.

 

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Giovani avvocati: nasce l’Osservatorio via web

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Giovani avvocati: nasce l’Osservatorio via web
Il Cnf ha varato un progetto per l’analisi della domanda e dell’offerta professionale

Roma 27/4/2009. <<Il Consiglio nazionale forense vara il progetto dell’Osservatorio sui giovani avvocati. Due gli obiettivi prioritari: raccogliere i dati sull’offerta professionale legale giovanile (la consistenza, le motivazioni del percorso professionale, le criticità, le conoscenza sulle modalità organizzative degli studi legali); analizzare il tipo di richiesta di prestazioni professionali da parte delle pmi e delle imprese in genere. Questo con l’obiettivo di comprendere le dinamiche del mercato legale e disporre di dati certi per valutare nel futuro specifiche politiche a vantaggio dei giovani legali, anche tramite la promozione dell’associazionismo.

"E' sicuramente un’ iniziativa importante, con la quale si vuole indagare sulle modalità con cui i praticanti e i giovani avvocati articolano il loro percorso formativo, le loro scelte e le loro ragioni, nonché gli elementi di criticità. La ricerca avrà uno sviluppo dinamico in quanto verrà trasfusa in un Osservatorio permanente on-line che avrà la funzione di monitorare nel tempo le variazioni delle scelte”, spiega Gianni D’Innella, consigliere coordinatore del Gruppo di lavoro sulla politiche giovanili del Cnf, promotore del progetto. “Inoltre nell'Osservatorio verranno riversati anche i dati della ricerca rivolta al mercato (cliente-azienda), al fine di individuare con maggior precisione il modello organizzativo e le eventuali tendenze market-oriented degli studi legali." D’Innella annuncia anche che nel progetto sarà coinvolta l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga).

Il piano, che dal punto di vista operativo consisterà nella creazione di un sito web dedicato, è stato approvato dal Cnf nel corso della seduta amministrativa del 24 aprile scorso e si avvarrà della collaborazione di Lex Expo e di RicercAzione.

In questo modo, il Cnf presieduto da Guido Alpa vuole dare una risposta all’interrogativo di quali prospettive attendano i giovani avvocati e quanto il mercato legale risponda alle esigenze di una clientela che è molto cambiata ed è in costante mutamento.

La ricerca, per campione, sonderà gli ambiti del praticantato ( si stima che i praticanti siano circa 30mila unità) e dei giovani avvocati (il numero stimato è di circa 120mila), indagando tramite questionari per posta elettronica (aggiornati ciclicamente con questionari on line) non solo la consistenza numerica, la collocazione geografica etc. ma anche il percorso professionale seguito, le motivazioni, le criticità, le modalità di esercizio della professione, le aspettative, il livello di conoscenza delle nuove modalità organizzative dello studio. Inoltre, raccoglierà dati attinenti ai bisogni di prestazioni professionali da parte delle imprese.

I dati raccolti e analizzati saranno messi a disposizione del Cnf.

Centrale nel progetto Osservatorio è la creazione di un sito web tramite il quale raccogliere i dati ma anche creare una community per i giovani professionisti. Il sito conterrà un’area istituzionale (eventi e informazioni); una sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del questionario); una sezione job opportunity (per la pubblicazione di annunci provenienti da aziende e studi legali); una sezione pubblicazioni>>.

 

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

SEMINARIO STRUMENTI FINANZIARI E RESPONSABILITA’ – Brescia, 27/05/2009

SEMINARIO
STRUMENTI FINANZIARI
E RESPONSABILITÀ

27 maggio 2009
Brescia

Maggiori informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

05 maggio 2009

“Il Contenzioso Sportivo” - Nuovo corso di aggiornamento per Avvocati a Napoli – 14/05/2009

"Il Contenzioso Sportivo"- Nuovo corso di aggiornamento per Avvocati a Napoli

Organizzato dall'Associazione Sportform e dalla Fondazione dell'Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense e con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II° di Napoli, partirà il 14 Maggio 2009 presso l’Aula A/2 della Facoltà di Giurisprudenza (via Nuova Marina 33), un nuovo corso di Diritto Sportivo, riservato ad Avvocati dal titolo "Il Contenzioso Sportivo". L'iniziativa nasce dall’esigenza di formare figure professionali che sappiano affrontare le varie fasi del contenzioso legato all’attività sportiva, sia nell’ambito dell’ordinamento sportivo (nel sistema della cd. “giustizia sportiva”) sia innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato. Il corso, che sarà inaugurato dal Preside di Giurisprudenza Prof. Avv. Lucio De Giovanni, e vedrà la presenza del Presidente del l'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Francesco Caia e del Presidente della Fondazione dell'Avvovatura Napoletana, Avv. Bruno Piacci, è articolato in cinque giornate di incontri (14-19-21-26-28 maggio), e prevede la partecipazione, quali relatori, di docenti universitari ed esperti di notevole prestigio. In particolare, tra gli altri, si segnalano le relazioni del  Prof. Avv. Raffaele Caprioli, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e titolare di una delle prime cattedre di Diritto Sportivo in Italia, del Prof. Avv. Ferruccio Auletta, Ord. Procedura Civile Univ. Federico II e componente Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, del Dott. Bruno D'Urso, Presidente Ufficio GIP Tribunale di Napoli, del Dott. Giampaolo Tosel, Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, dell'Avv. Alfredo Mensitieri, Procuratore Federale Vicario della FIGC,  del Prof. Avv. Vincenzo Maiello, Docente Diritto Penale Univ. Federico II°, del Prof. Avv. Jacopo Tognon, Docente Diritto Europeo dello Sport Università di Padova e componente T.A.S., dell'Avv. Giacinto Pelosi, componente Collegio Arbitrale LNP, dell'Avv. Lucia Bianco, spec. Diritto Sportivo, dell'Avv. Lucio Giacomardo, docente Diritto Sportivo presso l'Università Federico II° di Napoli. Responsabile del Corso è l'Avv. Tommaso Mandato, Presidente dell'Associazione SPORTFORM.

La prenotazione al corso può essere effettuata dal 4 maggio fino all'esaurimento dei 150 posti disponibili. secondo le modalità riportate sul sito www.sportform.it .La partecipazione al Corso darà diritto agli Avvocati a n. 10 crediti formativi. Per la prima volta al Corso, oltre agli Avvocati, potranno partecipare anche gli studenti iscritti all'ultimo anno della Facoltà di Giurisprudenza, per i quali il corso costituirà attività seminariale con riconoscimento di crediti formativi.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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CLAUSOLE VESSATORIE E DANNI ALLA PERSONA DEL CONSUMATORE:

CODICE CIVILE, DEL CONSUMO ED ESAME DELLA GIURISPRUDENZA


GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT


A)
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., «Non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità . . .».

È noto che quest'ultima norma sia interpretata nel senso che la cd. clausola vessatoria, per dirsi valida, debba ricevere autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto, sì da suscitare l'attenzione particolare del sottoscrittore (ex plurr., Cass. 20 giugno 1997 n. 5533, id., 11 ottobre 1990 n. 9998; Arb. Roma 26 novembre 1998).

Piu' in dettaglio, si legga la recente disposizione di forma - sostanza dell'art. 35, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo), che così recita:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile».

In modo più stringente che l'art. 1341, comma 2, c.c., la disposizione in esame codifica il cd. principio della trasparenza, che esige la conformità della clausola ai due seguenti requisiti:.

a) chiarezza, che postula la necessità che la proposta sia formulata dal professionista mediante caratteri semplici e leggibili, tali da consentire il comodo accesso del consumatore al testi contrattuale;

b) comprensibilità, che postula un linguaggio ed una terminologia accessibili (ex plurr., Chinè, Consumatore (contratti del), Enc. giur., [agg.], IV, 423)...

 

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