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29 aprile 2009

Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati dovranno conseguire nei trienni transitori

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati
dovranno conseguire nei trienni transitori

I legali dovranno ottenere 68 crediti fermativi nel triennio 2009-2011;
83 crediti nel triennio successivo 2010-2012

Roma 14/4/2009. <<Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 9 aprile scorso una circolare ( N. 12-C-2009) sul Regolamento della formazione continua relativa alla progressione nell’introduzione dell’obbligo formativo per gli avvocati iscritti all’albo, con l’obiettivo di indicare il totale dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all’albo dovranno conseguire nel relativo triennio formativo.
Questo per garantire una maggiore uniformità nell’applicazione del Regolamento e per rispettare la stessa relazione di accompagnamento secondo cui “è necessario un rodaggio ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine”.

Sulla base di calcoli, fondati su criteri di proporzionalità e progressività, i regimi previsti sono i seguenti:
per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
• 12 crediti per il 2009
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011.
Per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, sale a 83 (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia) , con un minimo di:
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011
• 20 crediti per il 2012.


Secondo le disposizioni del Regolamento, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo 2). In particolare è previsto che:

a) in via transitoria gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010;

b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all’albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno>>.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Matrimoni Gay: la parola alla Corte costituzionale | Rete Lenford - Avvocatura dei Diritti

<<Il 3 aprile scorso  il Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso per contrasto con gli artt. 2,3, 29 e 117 1° comma della Costituzione.Il caso riguardava due uomini che avevano chiesto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia la pubblicazione del loro matrimonio; il Comune rispondeva con un provvedimento di diniego contro il quale i due proponevano ricorso presso il Tribunale di Venezia.Il ricorso, preparato dall’Avv. Francesco Bilotta, ricercatore presso l’Universita’ di Udine, e’ solo uno dei numerosi presentati negli ultimi mesi in diversi tribunali italiani, nell’ambito dell’iniziativa di affermazione civile promossa congiuntamente dall’Associazione Certi Diritti e dall’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, associazione composta da legali impegnati contro la discriminazione a danno di lesbiche, gay, bisex e trans.L’ordinanza del Tribunale e’ stata motivata  con ampiezza di argomentazioni, sviluppate sulle considerazioni fondamentali che  “nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civilta’, chiedono tutela”  e che nel matrimonio fra persone dello stesso sesso non si “individua alcun pericolo di lesione a interessi pubblici o privati…”

L'ordinanza del Tribunale di Venezia è una tappa importante della battaglia che Avvocatura per i diritti LGBT - Rete Lenford (www.retelenford.it) sta conducendo per il rispetto delle persone omosessuali nel nostro Paese.
Crediamo fermamente - dichiara Saveria Ricci, presidente di Avvocatura per i diritti LGBT - che escludere le coppie dello stesso sesso dalle tutele che discendono dal matrimonio, sia contrario alla nostra Costituzione e agli impegni che l'Italia ha assunto entrando nell'Unione  europea.
Confidiamo che la Corte costituzionale prenda in considerazione le argomentazioni del Tribunale di Venezia, che brillano per accuratezza e per rigore giuridico.

Saveria Ricci(presidente dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford)>>

 

Matrimoni Gay: la parola alla Corte costituzionale | Rete Lenford - Avvocatura dei Diritti

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Regole e modi della partecipazione in societa’ – Bergamo, 12/05/2009

Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

“Le Regole e i Modi dell’Impresa

Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attività commerciale”

SESTO INCONTRO

“Regole e modi della partecipazione in società

Martedì 12 maggio 2009, ore 15.00/19.00

presso Sala Giunta, Confindustria Bergamo, via G. Camozzi n. 64, Bergamo.


P
ROGRAMMA

· Conformazione della partecipazione e poteri dei soci di maggioranza

Mario Notari (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Brescia)

· Autonomia statutaria e partecipazione di minoranza

Alberto Mazzoni (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Cattolica di Milano).

· La determinazione del valore della partecipazione sociale in caso di recesso

Claudia Rossi (Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Bergamo).

· La determinazione statutaria della quota di liquidazione del socio uscente

Claudio Frigeni (Docente di Diritto Industriale nell’Università di Bergamo).

 

L’incontro è riconosciuto ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dagli Ordini degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo

Per partecipare è richiesta l’iscrizione. 

Per Informazioni:

www.unibg.it/regole-impresa

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Assunzione e somministrazione di sostanze dopanti: quali le conseguenze – Seminario di aggiornamento, Ancona, 9/05/2009

Assunzione e somministrazione di sostanze dopanti: quali le conseguenze

Scadenza iscrizioni: 07-05-2009

Note: La constatazione che “l’Europa senza frontiere è una realtà per coloro che organizzano il doping e ormai da tempo. Non è la stessa cosa per coloro che tentano di combatterlo”, seppure risalente ad alcuni anni fa (è stata pronunciata in occasione del Forum europeo dello sport, svoltosi a Bruxelles nell’ottobre 2001), si presenta tuttora attuale ed evidenzia la dimensione sovranazionale del fenomeno.
La necessità di raccordare la disciplina normativa statale ed internazionale con quella sportiva comporta che, spesso, la regolamentazione presenta aspetta poco chiari per gli operatori. Una simile situazione è particolarmente evidente con riguardo alla classificazione delle sostanze (nonché la loro distinzione da eventuali integrazioni lecite) e dei metodi vietati.
L’intreccio fra normativa nazionale e federale si riflette anche sulle conseguenze dell’assunzione di sostanze dopanti, che, da un lato, vedono una responsabilità necessariamente fondata sulla colpevolezza dei soggetti coinvolti (in quanto costituente un reato ai sensi della legge n. 376/2000) e, dall’altro, consentono la punibilità indipendentemente dalla colpa dell’atleta.
È oltremodo evidente l’opportunità di chiarire queste e altre tematiche anche in considerazione delle gravi conseguenze previste a carico dei soggetti coinvolti nel reato di doping e/o nell’illecito disciplinare.
Il fatto che la diffusione del doping sia in notevole aumento anche nella pratica dello sport amatoriale, probabilmente a causa della scarsa conoscenza degli effetti negativi di tale comportamento sulla salute degli atleti, evidenzia la necessità di completare l’analisi degli aspetti giuridici con l’esame dei profili medico-sanitari di un simile fenomeno.
Obiettivo del seminario di aggiornamento è quello di fornire ai destinatari –con un “taglio pratico”- le conoscenza necessarie per risolvere le problematiche più ricorrenti e controverse relative all’assunzione e somministrazione di sostanze dopanti.

 

Maggiori informazioni: CONI Marche – Corsi

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

23 aprile 2009

PEC, un’anomalia solo italiana? - Office World

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Adesso la PEC è obbligatoria.
Anzi, per essere precisi, lo è già da qualche mese, e precisamente dal 30 gennaio di quest'anno, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n.2, il noto decreto anti-crisi. All'articolo 16 (commi 6, 7 e 8) del decreto di conversione, infatti, si legge che le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni, hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Ma non si legge solo questo. Nel decreto di conversione c'è scritto anche che questi soggetti possono optare per un "...analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse...".

C'è quindi un'alternativa. Si possono scegliere altri sistemi per certificare le mail. E non solo la PEC. Ergo, non è la PEC ad essere obbligatoria, ma la "certificazione delle mail". A questo punto mi chiedo: come mai è stata prevista questa alternativa? E soprattutto, come mai quest'ultima frase è stata aggiunta solo in fase di conversione del decreto? Per spiegarlo, facciamo un passo indietro: alla fine dello scorso anno, quando in fase di lavorazione, il decreto legge anti-crisi (185/2008) sembrava dovesse sancire l'obbligatorietà dell'adozione di una casella PEC per professionisti, imprese e PA. È in questo periodo che sono sorte le prime polemiche, soprattutto da parte di numerose associazioni ed esperti che non vedono di buon occhio l'intero sistema PEC, privilegiando altri metodi di certificazione, come i certificati S/MIME (molto più diffusi e utilizzati nel resto d'Europa). In questa fase, uno dei più attivi sostenitori dei certificati S/MIME è senza dubbio l'associazione Cittadini di Internet, che si è fatta anche promotrice di una denuncia presentata alla UE...

PEC, un'anomalia solo italiana? - Office World

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocati: Si’ al marketing e alla pubblicita’ a condizione che siano rispettati i canoni deontologici della dignita’ e del decoro

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Avvocati: Sì al marketing e alla pubblicità a condizione
che siano rispettati i canoni deontologici della dignità e del decoro
In un convegno, organizzato dal Cnf e dall’Aiga che si è tenuto a Roma, l’analisi delle opportunità
e dei limiti delle nuove discipline strumentali alla professione forense

Roma 17/4/2009. <<Non solo codici e pandette deve saper utilizzare l’avvocato per garantire una prestazione professionale qualificata e efficiente. Nel catalogo delle discipline di cui un bravo legale deve oggi disporre ci sono anche la scienza dell’organizzazione, il marketing, l’informatica giudica, la comunicazione, la tecnica della argomentazione. A un’ unica, irrinunciabile condizione: che questi atout siano messi in campo con un occhio attento alla deontologia forense che impone, come norma di chiusura, il rispetto della dignità e del decoro.


All’analisi di queste discipline alle quali gli studi legali si stanno progressivamente aprendo e al loro impatto sulla deontologia forense è stato dedicato oggi un seminario organizzato dal Consiglio nazionale forense e dall’Associazione italiana giovani avvocati dal titolo “Le discipline strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia”, che si è tenuto a Roma. “Fermi restando i canoni di dignità e decoro ai quali la prestazione professionale deve sempre conformarsi, tutto il resto si può discutere”, ha aperto i lavori il presidente del Cnf Guido Alpa per il quale “la professione intellettuale dovrà sempre conservare un proprio spazio rispetto all’attività di impresa e di conseguenza anche le forme di esercizio della professione dovranno conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza piuttosto che prestarsi a una assimilazione al servizio tout court”. Gli aspetti più problematici sono senz’altro quelli attinenti al marketing e alla pubblicità. Paola Parigi, avvocato e consulente di organizzazione e marketing dello studio legale, ha spiegato cosa si intende per marketing legale e cioé un’insieme di attività di management volte a orientare al mercato (clienti attuali e/o potenziali) il proprio studio legale attraverso attività di analisi, fissazione degli obiettivi, pianificazione, controllo dei risultati e mantenimento (cosiddetto marketing strategico). Questa particolare applicazione del marketing, ha tranquillizzato nella sua relazione il vicepresidente del Cnf Ubaldo Perfetti, non interferisce con la deontologia, anzi può favorirne il rispetto facendo prendere piena consapevolezza al professionista di una più efficiente gestione dello studio. Aspetti problematici emergono con riferimento al marketing operativo, quello destinato “ a piazzare lo studio legale sul mercato”, promuovendone il nome, creando occasioni e opportunità. “L’agire combinato dei divieti ( inseriti nel codice deontologico forense, artt. 17 e 17 bis, ndr), di pubblicità elogiativa, comparativa e di rivelazione del nome dei clienti mortifica in modo penetrante le potenzialità del marketing consistente nella promozione della propria immagine”, ha concluso Perfetti. Certo è che, come ha evidenziato nella sua relazione sulla pubblicità David Cerri, la fantasia al servizio della comunicazione legale spesso travalica i limiti del decoro e della dignità. Esempi illuminanti ci pervengono dal sistema americano, dove anche l’appeal fisico dell’avvocato/a diventa ottimo argomento comunicativo. Ma anche in Italia, pur se la promozione professionale rimane affidata ancora alle parole più che alle immagini, non mancano esempi di “eccessi elogiativi” che esorbitano dai confini della comunicazione informativa, ammessa dal codice deontologico. Circostanza questa che ad avviso del relatore imporrebbe un più serrato controllo disciplinare e una migliore regolamentazione.


Alarico Mariani Marini, consigliere Cnf e vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura, ha invece puntato l’attenzione su alcune tecniche afferenti la sfera più strettamente professionale dell’avvocato: quella dell’argomentazione e del linguaggio. “L’avvocato propone la sua interpretazione al giudice come la più verosimile, ragionevole e congrua rispetto al sistema del diritto e dei diritti, e deve farlo con argomenti se vuole assolvere correttamente il suo mandato, così come il giudice deve a sua volta con argomenti motivare la scelta che dà vita alla decisione perché questo gli impone la Costituzione”, ha evidenziato nella relazione.
Un ulteriore aspetto affrontato nei lavori è stato quello delle possibili forme di esercizio della professione forense. Gianni D’Innella, consigliere del Cnf e coordinatore della commissione giovani, ha evidenziato i requisiti minimi per la costruzione dello studio associato (un adeguato numero di partners, regole scritte chiare per disciplinare i compiti di ciascuno, responsabilità e partecipazione agli utili) e le caratteristiche principali dei “progetti di networking” che consentono di preservare al cliente l’originaria relazione con il proprio studio legale e allo studio di avvalersi di una rete di risorse professionale, patrimonio di conoscenza, specializzazioni etc. Antonio Volanti ( Aiga), si è soffermato invece sulla disciplina attuale e potenziale delle società tra professionisti. Tra le attività legate all’organizzazione dello studio legale ha ormai preso piede la certificazione di qualità, i cui presupposti e procedure sono stati evidenziati da Giovanna Stumpo, consulente nell’organizzazione dello studio legale. Anche l’informatica giuridica, come disciplina applicata alla professione ma anche come specializzazione professionale, va sempre di più potenziandosi costringendo lo stesso “giurista informatico a farsi giurista telematico” ovvero in costante relazione con il web, ha evidenziato Salvatore Frattallone (Aiga).


“Aiga e Cnf hanno discusso oggi dell’avvocato del III millennio e l’attenzione si è concentrata sugli strumenti moderni indispensabili a chi voglia ben interpretare il ruolo di garante dei diritti. L’Avvocatura non può sottrarsi alla responsabilità di garantire servizi legali di qualità alla domanda sempre più sofisticata di cittadini ed imprese investendo importanti risorse - materiali ed umane – sulla formazione e sugli aspetti organizzativi dell’attività professionale. Occorre però che le tecniche organizzative valorizzino ed esaltino il ruolo della professione forense, nel rispetto di quei principi deontologici la cui osservanza è a presidio dell’attuazione di un diritto costituzionale quale è il diritto di difesa”, ha chiuso i lavori il presidente Aiga Giuseppe Sileci>>.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

20 aprile 2009

REGOLE E MODI DELLA PARTECIPAZIONE FIDUCIARIA NELL’IMPRESA – Bergamo, 7 maggio 2009

Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

“Le Regole e i Modi dell’Impresa

Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attività commerciale”

QUINTO INCONTRO

“REGOLE E MODI DELLA PARTECIPAZIONE FIDUCIARIA NELL'IMPRESA”

Giovedì 7 maggio 2009, ore 15.00/19.00

presso Sala "S. Galeotti, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bergamo, Via dei Caniana, 2 BERGAMO.

PROGRAMMA

· Partecipazione in società e intestazione fiduciaria

ENRICO GINEVRA (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).

· Trust, operazioni straordinarie e patto di famiglia.

DANIELE MURITANO (Notaio in Empoli).

· Profili tributari

GIUSEPPE MARINI (Straordinario di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).

· Due ipotesi applicative

PAOLO BASSILANA (Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Milano).

 

L’incontro è riconosciuto ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dagli Ordini degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo

Per partecipare è richiesta l’iscrizione. 

Per Informazioni:

www.unibg.it/regole-impresa

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di approfondimento in English for Contract & Company Law (Inglese-Italiano) - Roma, 15 e 16 Maggio, 29 e 30 Maggio 2009

Corso di approfondimento

in

English for Contract & Company Law

(Inglese-Italiano)

Roma, 15 e 16 Maggio, 29 e 30 Maggio 2009

Destinatari

Il corso è rivolto a chiunque possiede un livello medio di conoscenza della lingua inglese ed ha già una relativa conoscenza, almeno in linea generale, nel campo dell’inglese giuridico e desidera approfondire specificamente questo ambito.

Programma

Il corso viene svolto su base collettiva e si articola in 2 moduli, ciascuno di 10 ore - secondo il calendario - durante il fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9,30 alle 13,30, e dalle 14.30 alle 16.30 per una durata totale di 20 ore di lezione in aula. I partecipanti saranno inoltre impegnati nella realizzazione di project work da consegnare entro la fine del corso.

Titoli dei Moduli:

  1. A deep inside perspective throughout Contract Law

  2. The new challenges of Companies

Contenuti

Il corso mira a favorire lo specifico approfondimento di questi due settori del diritto. In particolare alcuni dei temi principali oggetto di studio sono:

1° modulo A deep inside perspective throughout Contract Law

  • The content and the illegality of a contract, breve introduzione sulle formule espressive principali della contrattualistica ed esame di alcuni punti principali riguardanti le clausole contrattuali e la loro validità.

  • Varieties of contracts, consta di studio sistematico attraverso un’articolata serie di tipologie contrattuali, approfondendone le caratteristiche intrinseche, la terminologia specifica e sviluppando una serie di esercitazioni mirate.

  • Intellectual property rights, è uno studio sintetico dei più significativi aspetti di questa disciplina con particolare riferimento agli strumenti contrattuali atti a regolamentare i diritti di privativa.

 

2° modulo The new challenges of Companies

  • Corporate governance, consiste nella disamina degli elementi principali, coadiuvata dalla lettura, analisi e interpretazioni di testi concernenti questo campo.

  • Corporate finance, spiegazione dei punti più rilevanti che afferiscono il settore degli strumenti finanziari, la terminologia e i documenti più significativi.

  • Takeovers and M&A, è una sintetica panoramica su: le Opa, le fusioni e acquisizioni, mettendo in risalto le formule espressive principali e alcuni concetti di base.

Obiettivi

Il presente corso ha come scopo l’ulteriore e più specifica acquisizione di competenze linguistiche nel campo del Business Law, volte alla traduzione ed interpretazione di testi giuridici di lingua inglese che permettano al partecipante di operare con diverse tipologie di documenti legali provenienti dal settore dei contratti e quello delle società analizzandoli sotto il profilo linguistico, interpretativo, traduttivo e culturale.

Metodologia

Il corso sarà tenuto in lingua inglese. Ad ogni partecipante sarà fornita una dispensa circa le tematiche di cui sopra. Parte della lezione sarà dedicata anche ad esercitazioni lessicali, sintattiche e traduttive. L’acquisizione della terminologia tecnica specifica si otterrà anche attraverso il riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici quali dizionari on-line, siti e fonti su CdRom.

Direzione del corso

La direzione del corso è affidata alla Prof. Antonella Distante che è la stessa ideatrice e docente del Corso di Inglese Legale e Traduzione Giuridica, giunto a Roma alla 9^ edizione e a Bologna alla 3^ edizione.

Docenti

Prof. Antonella Distante coadiuvata da suoi collaboratori altamente qualificati.

 

Per ulteriori info visitare il sito www.englishfor.it il sito dell’Inglese per Scopi Speciali.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

15 aprile 2009

Second Law: legge e mondi metaforici (4)

 

11/12/2008

Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.

 

http://elvlog.wordpress.com 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Forensic Mag - The Legal Free Web Magazine

Il Progetto

4ensicmag.com si propone come punto di riferimento on line per chiunque necessiti di uno strumento agile ma completo per l’esplorazione del diritto in tutte le sue branche, con particolare attenzione alle novità legislative e giurisprudenziali attraverso l’approfondimento delle tematiche di maggiore interesse.

4ensicmag è progettato al fine di fare incontrare la cultura di settore in un forum ideale di scambi e stimoli alla riflessione.

Forensic Mag - The Legal Free Web Magazine

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno La governance dell’Internet del futuro – Bologna, 23/04/2009

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) Convegno La governance dell'Internet del futuro
23 aprile 2009, ore 14:30 - Palazzo Re Enzo, Pz.a Nettuno, Bologna
Organizzato da ISOC Italia
Presiede: Stefano Trumpy, Presidente di ISOC Italia



Uno dei punti di forza del Settimo Programma Quadro della Commissione Europea è The future of the Internet  che imposta la evoluzione del sistema Internet attuale nelle proprie componenti fondamentali: infrastruttura per la trasmissione dati e nuovi servizi, sempre più diretti verso la gestione dei contenuti. L'utenza della rete in Europa ed in Italia si approssima progressivamente alla totalità della popolazione; questo fa aumentare la necessità di una governance, intesa come monitoraggio e controllo di una evoluzione che limiti, per quanto possibile, usi criminosi o patologie della rete di vario tipo. Nel convegno verranno trattati alcuni dei temi più caldi al momento attuale quali: libertà di espressione, protezione della proprietà intellettuale, neutralità della rete, transizione IPv4 a aIPv6 e sicurezze. Su questi temi verranno proposti possibili approcci innovativi che interpretino la natura del sistema Internet ed indichino delle linee che abbiano una applicabilità pratica per proposte regolamentari che si rendessero necessarie. È fermo convincimento di ISOC Italia che qualunque modello evolutivo di governance debba basarsi su un confronto continuo tra i portatori d'interesse affinché le soluzioni vengano trovate dal basso verso l'alto, con coinvolgimento del governo.

Moderatore: Antonella G. Pizzaleo, esperta di ISOC Italia
Intervengono:
Domenico Laforenza
Direttore IIT Istituto di Informatica e Telematica del CNR
«Il programma The future of the Internet della Commissione Europea»
Stefano Trumpy
Presidente di ISOC Italia
«Evoluzione della governance delle risorse critiche: il sistema degli indirizzi di Internet»
Joy Marino
Vicepresidente AIIP Associazione Italiana Internet Provider
«Il ruolo della governance nell'ecosistema dell'industria di Internet»
Stefano Santinelli
General Manager Divisione Consumer & Online di Microsoft Italia
«Il rapporto fra proprietà intellettuale e libertà di espressione»
Rita Forsi
Direttore ISCTI, Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione
«La governante di Internet: l'innovazione al servizio del Paese»
Vittorio Bertola (Esperto di ISOC Italia) «Considerazioni sulla neutralità della rete»

 

www.isoc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=721

Iscrizione gratuita - registrazione consigliata
http://www.consorziofia.it/gmfe/it/information.html
Evento organizzato nell'ambito del Forum GMFE2009: "The Guglielmo Marconi ICT Global Forum & Exhibition" http://www.consorziofia.it/gmfe/it/global.html

 

 

 

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09 aprile 2009

Terremoto: il Cnf stanzia 150mila euro e offre di attivare una sede provvisoria del Consiglio dell’Ordine de L’Aquila

Terremoto: il Cnf stanzia 150mila euro e offre di attivare 
una sede provvisoria del Consiglio dell’Ordine de L’Aquila

Il presidente Guido Alpa ha inviato oggi 
una lettera al ministro della giustizia Angelino Alfano

Roma 9/4/2009. Il Consiglio nazionale forense ha deliberato oggi di versare 150mila euro al Fondo di solidarietà avvocati aquilani attivato dall’Unione degli Ordini abruzzesi (Cofa) e ha inviato una lettera al ministro della giustizia Angelino Alfano per chiedere l’autorizzazione ad attivare una sede provvisoria del Consiglio dell’Ordine de L’Aquila, offrendo di fronteggiarne le spese.
Iniziative queste assunte dal Cnf come segno di solidarietà e partecipazione al dolore che ha colpito gli avvocati aquilani e l’intera popolazione abruzzese colpita dal terremoto.
Il Fondo di solidarietà avvocati aquilani (presso Bnl di Pescara codice Iban IT36F0100515400000000000153) contribuirà a fare fronte alle più urgenti necessità dei professionisti del foro di L’Aquila: gli importi versati dagli Ordini abruzzesi verranno messi a disposizione dell’Ordine de L’Aquila per affrontare le più immediate esigenze; gli importi versati dalle altre istituzioni forensi (tra cui quello del Cnf), da altri Coa e da singoli avvocati saranno gestiti da una commissione presieduta da Lucio Del Paggio, tesoriere del Cnf del foro di Teramo e composta dai presidenti dei Coa abruzzesi. Dal Cnf è partito oggi un invito a tutti i Consigli dell’Ordine affinché facciano confluire i propri contributi al Fondo Cofa.
Facendosi inoltre carico di una richiesta giunta in tale senso dal presidente del Coa di L’Aquila, Antonello Carbonara, il presidente Guido Alpa ha inviato oggi una lettera al ministro della giustizia Alfano segnalando l’urgente necessità di dotare il Consiglio dell’Ordine di una sede operativa provvisoria munita di telefono, fax, computer e una linea internet e chiedendone l’autorizzazione, sotto la supervisione della Protezione civile. Il Cnf si è offerto di fronteggiare le spese occorrenti.
Per contribuire ad alleviare il pesante carico emotivo degli avvocati aquilani e i danni subiti con la distruzione degli studi legali, lo stesso Alpa due giorni fa ha firmato una circolare indirizzata al Consigli dell’Ordine al fine di sensibilizzare i colleghi avvocati affinché, quando trattino cause affidate al patrocinio di avvocati aquilani, si dichiarino disponibili a rinviarne la trattazione ad altre udienze, evitando decadenze o preclusioni in dipendenza del mancato adempimento di incombenze di carattere formale.
Infine il Cnf prenderà contatti con la presidenza della Cassa forense per studiare insieme forme di finanziamento agevolato per la riapertura degli studi legali.
“Siamo vicini con affetto alla cittadinanza tutta e con forte spirito di colleganza agli avvocati del foro aquilano che si sono venuti a trovare in questa drammatica situazione. Il Consiglio ha preso queste iniziative come segno concreto della partecipazione dell’avvocatura unita a una forte impegno per la più immediata ripresa del sistema locale di giustizia”, ha dichiarato il tesoriere Lucio Del Paggio.

 

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Pubblicato il decreto che regolamenta l’uso del bollino SIAE

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Pubblicato il decreto che regolamenta l'uso del bollino SIAE

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n.31 che stabilisce l’obbligatorietà del contrassegno SIAE da apporre sui supporti fono-videografici, multimediali e su quelli contenenti programmi per elaboratore, come stabilito dall’articolo 181bis della legge sul diritto d’autore n.633/41.

“La definitiva regolamentazione del bollino SIAE costituisce un importante passo avanti contro la pirateria -dichiara il Presidente della SIAE Giorgio Assumma- I risultati ottenuti in passato hanno dimostrato come l’apposizione del bollino su tutti i supporti fonografici e audiovisivi abbia apportato un contributo essenziale nella prevenzione e repressione della pirateria. Il bollino infatti è una sorta di patente che attesta la legalità dei prodotti e ne indica il tipo di commercializzazione. E’ uno strumento insostituibile a favore degli autori, degli editori, dei produttori e dei distributori, ma soprattutto dei consumatori. Questi ultimi infatti in presenza del bollino vengono posti nella condizione di sapere se compiono un acquisto in regola con la legge”. “Questo decreto semplificherà l’accertamento della prova di contraffazione dei supporti nei vari procedimenti - aggiunge Pierluigi Cipolla, uno dei pubblici ministeri del Tribunale di Roma maggiormente impegnati nel contrasto alla pirateria delle opere dell’ingegno ed esperto del settore - In questi mesi i problemi di prova nascevano dal fatto che le Forze di Polizia talvolta sequestravano i supporti ritenuti contraffatti senza un accertamento tecnico in ordine all’effettiva contraffazione, con il serio rischio che gli imputati venissero poi assolti in assenza di una prova certa fornita dall’accusa.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Archivi giornalistici on-line a prova di privacy

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Archivi giornalistici on-line a prova di privacy

Da oggi sarà più facile tutelare la privacy dei cittadini messa a repentaglio dai motori di ricerca, preservando comunque l'integrità storica e la piena fruibilità degli archivi dei giornali messi on line.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato alcune modalità tecniche che gli editori devono adottare per evitare che i motori di ricerca estraggano in automatico dagli archivi dei giornali tutti i dati personali che vi sono contenuti, anche quelli non più attuali o incompleti che possano ledere la riservatezza delle persone.

L'Autorità è intervenuta a seguito di alcuni ricorsi [doc. web nn. 1582866, 1583152, 1583162] presentati nei confronti di un editore che ha reso recentemente fruibile ai più comuni motori di ricerca parte dell'archivio storico del proprio quotidiano. I ricorrenti lamentavano il fatto che, digitando il proprio nome su di un comune motore di ricerca, ottenevano come risultato notizie pubblicate anche quindici anni prima. In un caso, il ricorrente era stato completamente assolto dai reati citati nell'articolo, ma ciò non emergeva dai risultati della ricerca. In altri casi, gli interessati, pur avendo negli anni cambiato vita e avviato una diversa attività professionale, continuavano ad essere associati a vicende ormai lontane.

L'Autorità non ha accolto l'istanza degli interessati di far cancellare o modificare i dati in questione dall'archivio on-line del quotidiano, ma ha ritenuto legittima, in considerazione della specificità dei casi, la loro richiesta di veder tutelata la propria attuale identità. Ha quindi imposto alla società editrice di adottare le opportune misure tecniche: ad esempio, predisponendo una versione dell'articolo che non riporti i dati personali dei ricorrenti nel caso in cui l'articolo possa essere estratto automaticamente da motori di ricerca esterni; oppure prevedendo differenti modalità di presentazione delle pagine sul web, in particolare garantendo che le notizie siano rintracciabili soltanto usando il motore di ricerca del giornale o del sito web.

Queste soluzioni consentono di tutelare gli interessati e di preservare, al contempo, l'integrità della memoria storica, la libertà di ricerca anche storica, il diritto allo studio e all'informazione poiché gli utenti potranno comunque continuare a consultare la versione integrale degli articoli attraverso funzioni di ricerca interne al sito del giornale.

Sempre in materia di archivi giornalistici on line, il Garante ha invece rigettato un altro ricorso presentato da una cittadina che chiedeva di bloccare la diffusione on-line di informazioni che la riguardavano per fatti avvenuti nel 2001. In questo caso l'Autorità ha considerato prevalente la rilevanza sociale del reato contestato oltre che il più breve lasso temporale trascorso dalla vicenda e dai successivi sviluppi giudiziari, e ha ritenuto ancora opportuno che non vi fossero ostacoli a un'ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

06 aprile 2009

Avvisi condominiali a prova di privacy

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Avvisi condominiali a prova di privacy

Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile,  anche  indirettamente, un condomino.

Lo ha ribadito il Garante privacy, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali  dovuta  all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della  prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome,  cognome e  altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle  cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore  aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante,  faceva  comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.

L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato,  con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.

 

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LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI E LE PIU’ RILEVANTI DECISIONI PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE anno 2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI
E
LE PIÙ RILEVANTI DECISIONI PENALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
____________
ANNO 2008

Roma – gennaio 2009

 

SOMMARIO

PARTE PRIMA – LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE
1. – PREMESSA (5)
2. – I PROBLEMI PRINCIPALI E LE LINEE DI TENDENZA
2.1. I meccanismi di attivazione delle Sezioni unite (6).
2.2. La giurisprudenza delle Sezioni unite nel segno della continuità (7).
3. – LE PROSPETTIVE FUTURE DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA
3.1. La giurisprudenza di legittimità e la giurisdizione costituzionale (8).
4. – LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE
4.1. Il diritto penale di parte generale: a)- Successione di leggi penali in tema di reati previsti dal t.u. sull’immigrazione (16); b)- Successione di leggi penali in tema di bancarotta (21); c)- Delitti punibili con l’ergastolo e applicabilità dell’aggravante del metodo mafioso (26); d)- Mancata informazione del paziente e rilevanza penale della condotta del medico che abbia praticato un intervento con esito positivo (30); e)- Reato continuato e criteri di determinazione del danno patrimoniale cagionato ai fini dell’applicazione di circostanze (31); f)- La confisca in caso di morte del reo (32).
4.2. Il diritto penale di parte speciale: a)- Concussione e confisca (35); b)- Falsa testimonianza e causa di non punibilità (37); c)- Violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di più soggetti conviventi come unico reato o reato continuato (41).
4.3. Il diritto penale delle leggi speciali: a)- Coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti e uso personale (44); b)- False dichiarazioni relative alle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (48).
5. – LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE
5.1. Gli atti processuali: a)- Restituzione nel termine per l’impugnazione di sentenza contumaciale (49).
5.2. La difesa tecnica: a)- Diritto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione degli onorari e delle spese relativi al procedimento per il recupero del credito professionale (53).
5.3. Le notificazioni: a)- Legittimità della notificazione presso il difensore di fiducia in caso di già avvenuta dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato(56).
5.4. Le prove: a)- Utilizzabilità degli esiti di intercettazioni captate con tecnica di remotizzazione (61); b)- Inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare e sua operatività nella fase procedimentale, con particolare riguardo ai fini dell’applicazione di misure cautelari, personali e reali (64).
5.5. Le misure cautelari personali: a)- Compatibilità della riparazione dell’ingiusta detenzione con lo scomputo per fungibilità della pena sofferta sine titulo (64); b) Diritto alla riparazione per il periodo di detenzione cautelare eccedente la pena inflitta in primo grado in caso di intervenuta prescrizione in appello (65); c)- Inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni ritenuta nel giudizio di merito e suoi effetti nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (65); d) Termini di durata della custodia cautelare in caso di cd. “contestazione a catena” (66); e) Non necessità dell’interrogatorio di garanzia a seguito di aggravamento degli AA.DD. per violazione dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio (66).
5.6. Le misure cautelari reali: a)- Sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto nei confronti di società indagata per illecito amministrativo dipendente da reato (66).
5.7. Le impugnazioni cautelari: a)- Forme di presentazione della richiesta di riesame dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale (74); b)- Ricorso per cassazione contro il provvedimento del g.i.p. di rigetto dell’opposizione al decreto del pubblico ministero di diniego della restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio (74); c)- Riesame del sequestro probatorio di cosa poi restituita e interesse alla definizione dell’istanza (76); d)- Diritto della persona che abbia titolo alla restituzione delle cose sequestrate a partecipare al procedimento di riesame attivato da altri (80); e)- Ambito e forme di trattazione del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del g.i.p. sull’opposizione contro il decreto del p.m. in tema di dissequestro (87).
5.8. Le indagini preliminari: a)- Remissione tacita della querela e omessa comparizione del querelante all’udienza (88).
5.9. L’udienza preliminare: a)- Abnormità del provvedimento con cui il g.i.p. dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità o indeterminatezza dell’imputazione (91).
5.10. I procedimenti speciali: a)- Legittimità dell’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta del difensore (96); b)- Sentenza di patteggiamento e omessa condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese alla parte civile (99); c)- Ammissibilità della costituzione di parte civile nel corso delle indagini preliminari a seguito della domanda di applicazione della pena su richiesta (102).
5.11. Il giudizio: a) Sentenza emessa da giudice monocratico e poteri del presidente del tribunale in caso di impedimento alla sottoscrizione (105).
5.12. Le impugnazioni: a)- Diritto alla traduzione dell’atto di impugnazione redatto in lingua straniera da parte dell’imputato alloglotto (105).
5.13. Il ricorso per cassazione: a)- Interesse al ricorso della parte civile per ottenere la sostituzione del proscioglimento adottato con la formula “perché il fatto non sussiste” con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (110); b)- Natura del ricorso della parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito di udienza preliminare dopo la legge n. 46 del 2006 (114); c)- Ammissibilità del ricorso contro ordinanza del giudice di pace che abbia dichiarato inammissibile il ricorso immediato della persona offesa per la citazione a giudizio (117).
5.14. La dimensione internazionale del processo: a)- Principio di specialità e misure di prevenzione (120); b)- Principio di specialità e consenso dell’estradando ad essere giudicato in Italia (125); c)- Applicabilità dell’indulto alla persona condannata all’estero e trasferita in Italia per l’espiazione della pena con la procedura della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate (129).
5.15. L’esecuzione: a) Computo ai fini della pena da espiare della custodia cautelare sofferta sine titulo in caso di già avvenuta riparazione dell’ingiusta detenzione (130).
6. – LE MISURE DI PREVENZIONE
6.1. Le misure di prevenzione personali: a) Il principio di specialità nel procedimento di prevenzione (134).
7. – LE QUESTIONI DECISE O DA DECIDERE NELL’ANNO 2009 (134)

PARTE SECONDA - LE PRINCIPALI LINEE DI TENDENZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
8. – IL GIUSTO PROCESSO (136)
8.1. LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO QUALE CANONE INTERPRETATIVO PRIVILEGIATO (137)
8.2. IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE AL PROCESSO (138)
8.3. LA TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE (140)
8.4. IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO (141)
9. – I DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FORMAZIONI SOCIALI (145)
9.1. IL DIRITTO ALLA VITA ED ALLA PROCREAZIONE (145)
9.2. IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLE CURE MEDICHE (147)
9.3. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE (148)
9.4. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (149)
9.5. I DANNI PROVOCATI DALL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (150)
9.6. LA TUTELA DELLA FAMIGLIA (150)
9.7. IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI RAZZIALI IN DANNO DEGLI STRANIERI (154)
9.8. LA RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ (155)
9.9. I DIRITTI SOCIALI (157)
9.9.1. LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA: (A) LA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI (160); (B) LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (164); (C) I FENOMENI DI VIOLENZA COLLEGATI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE (165); (D) I DANNI “SOCIALI” DA REATI SESSUALI (165).
9.9.2. LA TUTELA PENALE DEL LAVORO (167)
9.9.3. LA TUTELA DELL’AMBIENTE (168)
10. – IMPRESA E MERCATO (169)
10.1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI GIURIDICI (169)
10.2. I REATI FALLIMENTARI E LA TUTELA DEL CREDITO (171)
10.3. DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI (172)
11. – INDICI (174)



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02 aprile 2009

Internet: la sicurezza non leda liberta’ di espressione e privacy

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Internet: la sicurezza non leda libertà di espressione e privacy

 

<<Il Parlamento europeo chiede di lottare con determinazione contro i crimini commessi su e tramite Internet, senza però compromettere la libertà di espressione e la privacy. Gli Stati dovrebbero quindi intercettare e controllare i dati nel rigoroso rispetto della legge e limitare i casi in cui una società di Internet può divulgare dati alle autorità. Al contempo, occorre tutelare i bambini e le proprietà intellettuali, ed elaborare una strategia globale contro i "furti d'identità".

Approvando con 481 voti favorevoli, 25 contrari e 21 astensioni la relazione di Stavros LAMBRINIDIS (PSE, EL), il Parlamento rileva che Internet «dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione» sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e «può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva». Tuttavia, osserva che la libertà di espressione e la privacy su Internet possono essere esposte «a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti privati e pubblici» e che il web può anche essere utilizzato per incitare al terrorismo e commettere cybercrimini. Chiede quindi di combattere questi fenomeni «con efficacia e determinazione», ma sottolinea che il diritto che gli Stati membri si arrogano di intercettare e controllare il traffico su Internet «non può essere giustificato dalla lotta al crimine». Rileva inoltre che l'accesso a Internet «non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private». A tal fine formula una serie di raccomandazioni al Consiglio.

Censura e controllo da parte degli Stati membri
Gli Stati membri sono chiamati a garantire che la libertà di espressione «non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata», e a «evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione». Il Parlamento chiede al Consiglio di condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, «soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico». Dovrebbe inoltre  garantire che l'espressione di convinzioni politiche controverse su Internet «non sia perseguita penalmente». Inoltre, dovrebbe assicurare che nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare «il diritto dei giornalisti e dei media di raccogliere e distribuire informazioni a scopo di cronaca».
A fronte di queste considerazioni, raccomanda al Consiglio di fare in modo che gli Stati membri che intercettano e controllano il traffico di dati, lo facciano «nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge». Dovrebbe inoltre invitare i governi a garantire che le ricerche in remoto, se previste dalla legislazione nazionale, siano condotte «sulla base di un valido mandato delle autorità giudiziarie competenti», e a giudicare inaccettabili  le procedure semplificate (per condurre le ricerche in remoto rispetto alle ricerche dirette), «poiché violano il principio di legalità ed il diritto alla riservatezza».
Il Consiglio dovrebbe anche esaminare e fissare dei limiti al “consenso” che può essere richiesto e estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro privacy. E' inoltre chiamato a «limitare, definire e regolamentare in maniera rigorosa» i casi in cui una società di Internet privata può divulgare dati alle autorità governative, e garantire che l'uso di detti dati da parte di queste «sia soggetto alle norme più severe sulla protezione dei dati». Il Parlamento sollecita gli Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al pubblico, «garantendo la legalità, la proporzionalità e la trasparenza».
Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il diritto dei cittadini di accedere ai propri dati personali e, se del caso, di ritirarli dal web. Infine, il Consiglio dovrebbe invitare Stati membri e Commissione a prendere l'iniziativa per la definizione di norme internazionali per la protezione dei dati personali, la sicurezza e la libertà di espressione su Internet. E' anche invitato a esortare tutti gli attori interessati a impegnarsi nel processo in corso della “Carta dei diritti di Internet”.

Cybercriminalità - lottare contro il furto d'identità e tutelare i bambini
La truffa e l'usurpazione d'identità sono un problema che autorità, cittadini e imprese iniziano a riconoscere. Il Consiglio dovrebbe quindi considerare che “l’identità digitale” «merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati». Dovrebbe quindi invitare la Presidenza e la Commissione a esaminare e sviluppare una strategia globale di lotta contro la "cybercriminalità", compresi i modi di affrontare la questione del "furto d'identità" e frode a livello europeo, in collaborazione con i fornitori di Internet, le organizzazioni degli utenti e le autorità di polizia competenti per settore.
Il Parlamento chiede al Consiglio di promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, e fornire uno studio d’impatto sull’efficacia di quelli esistenti, tenendo conto in particolare dei giochi online che hanno come principali destinatari i bambini e i giovani. Chiede anche di spronare tutti i produttori di computer dell'UE a preinstallare software di facile attivazione per la protezione dei minori. Approvando un emendamento proposto da Roberta ANGELILLI (UEN, IT), l'Aula chiede al Consiglio di esortare gli Stati membri ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming (adescamento online dei minori a scopo sessuale).
Il Consiglio è infine invitato a adottare una direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, vietando al contempo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse. Al riguardo, dovrebbe anche rispettare la libertà di espressione e combattere l'incitamento alla "cyber-violazione" dei diritti di proprietà intellettuale, «comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale».>>

 

Internet: la sicurezza non leda libertà di espressione e privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

REGOLE E MODI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE S.P.A. – Bergamo, 7/04/2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

con la collaborazione di

Confindustria Bergamo


Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

“Le Regole e i Modi dell’Impresa

Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attività commerciale”


QUARTO
INCONTRO

“REGOLE E MODI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE S.P.A.”

Martedì 7 aprile 2009, ore 15.00/19.00

presso Sala Giunta, Confindustria Bergamo,Via G. Camozzi n. 64, BERGAMO.


PROGRAMMA

· Modelli di gestione e responsabilità degli amministratori

ARMANDO SANTUS (Notaio in Bergamo).

· Articolazione del controllo societario e responsabilità dei controllori

VINCENZO DE STASIO (Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).

· Articolazione dei controlli interni e responsabilità d’impresa

PAOLO BASSILANA (Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Milano).

· Profili penali della responsabilità di amministratori e controllori societari

FRANCESCO TAGLIARINI (Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bergamo).

L’incontro è riconosciuto ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dagli Ordini degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo

Per partecipare è richiesta l’iscrizione. 


Per Informazioni:

www.unibg.it/regole-impresa

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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