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31 marzo 2009

Il Garante privacy chiede elevate tutele per il fascicolo sanitario elettronico. Al via una consultazione pubblica

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy chiede elevate tutele per il fascicolo sanitario elettronico. Al via una consultazione pubblica

I dati sanitari di ogni paziente - patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci - raccolti in un documento elettronico consultabile dall'interessato e aggiornabile on line da medici, farmacisti, enti ospedalieri: il "Fascicolo sanitario elettronico" (Fse) potrebbe essere presto una realtà per tutti i cittadini italiani. L'Fse è già in via di sperimentazione in alcune regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta il trattamento di informazioni delicatissime. E' per questo che il Garante della privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone.

Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico" messe a punto dal Garante e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento - prima della sua adozione definitiva - l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica.

Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l'Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.

Questi in sintesi i punti principali delle "Linee guida".

Il fascicolo sanitario elettronico
Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall'interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.

Il consenso autonomo e specifico
Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Informativa comprensibile e dettagliata
Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L'informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc.

Le misure di sicurezza
La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Alpa (Cnf): si’ al nuovo statuto per l’avvocatura ma riforma della giustizia piu’ organica

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Alpa (Cnf): sì al nuovo statuto per l’avvocatura
ma riforma della giustizia più organica

Si è tenuta il 25 marzo la cerimonia di inaugurazione 
dell’anno giudiziario forense 2009 alla presenza 
del ministro guardasigilli Angelino Alfano

 

<<“La riforma dell’ordinamento professionale e della disciplina di amministrazione della giustizia sono due obiettivi prioritari, tra loro indissolubili. Tuttavia, mentre siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con la proposta unitaria che rinnova il ruolo dell’avvocato, dobbiamo esprimere molte riserve sull’esito attuale, speriamo modificabile, del programma di riforma della giustizia”. Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha così commentato le due sfide principali con le quali in questo momento l’avvocatura è chiamata a fronteggiarsi nel suo intervento con cui ha inaugurato ieri a Roma l’anno giudiziario forense, presenti il ministro della giustizia Angelino Alfano e i rappresentanti politici e istituzionali del settore giustizia.
Per Alpa, l’anno trascorso è stato segnato da eventi “memorabili”: la ritrovata unità di tutte le componenti dell’avvocatura, la redazione di un testo organico di riforma dell’ordinamento forense modellato secondo le attese di tutta la categoria ma che rispecchia gli interessi del paese, la partecipazione al progetto di riforma della giustizia con la predisposizione di organismi di conciliazione gestiti dagli ordini presso i tribunali, la elevazione della qualità della prestazione professionale mediante l’applicazione del regolamento di formazione permanente.

La riforma della professione. A quattro giorni dalla conclusione dell’indagine dell’Autorità Antitrust sugli ordini professionali, Alpa si è soffermato sulla proposta unitaria dell’avvocatura di aggiornamento della disciplina professionale, approvata dal Cnf il 27 febbraio scorso, per sottolineare come “l’intero impianto muove dalla definizione di valori (dignità e decoro, indipendenza e autonomia, diligenza professionale e qualità complessiva della prestazione) e non ha finalità conservative né corporative”. Per questo Alpa sottolinea che il Cnf non condivide le conclusioni dell’Antitrust che “auspica la soppressione di questi termini dal codice deontologico, quasi che si trattasse di una qualificazione ottocentesca limitativa della concorrenza e troppo discrezionale; così come non condividiamo l’auspicio di introdurre corsi di laurea professionalizzanti sostitutivi dell’esame di stato”. La riforma non vuole “chiudere i cancelli ai giovani” ma al contrario “seguirli passo passo nella loro formazione”, garantire loro un accesso in un ambiente professionale più controllato, qualificato da corsi di aggiornamento, corroborato da un nuovo procedimento disciplinare. “Il controllo degli ordini, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la trasparenza e la semplicità delle tariffe, le informazioni obbligatorie preventive forniranno ai clienti, imprese e consumatori, ogni garanzia per l’adempimento di una prestazione conforme alle attese”.
Alpa ha sottolineato che il nuovo statuto della professione forense implica la riaffermazione del ruolo indefettibile della difesa per l’attività contenziosa, della consulenza e per l’attività stragiudiziale. Ruolo indefettibile che il ministro Angelino Alfano, intervenendo dopo la relazione del presidente del Cnf, ha promesso di “costituzionalizzare”. “Se è vero che ci deve essere una parità tra accusa e difesa, è necessario che l'avvocatura abbia rango costituzionale. E su questo non arretreremo”, ha dichiarato il ministro anticipando che nei prossimi mesi si accingerà a riformare la Costituzione in materia di giustizia. Entrando nel merito dell’ordinamento professionale forense, che “ha avuto echi positivi sia nelle forze di maggioranza che in quelle di opposizione”, il guardasigilli ha dichiarato che ci sono tutte le “condizioni” perché il governo possa sostenere “l’impianto” della riforma.

La riforma della giustizia. Per Alpa, se è vero che alcune disposizioni sono apprezzabili (la riscrittura, della norma sulla rimessione in termini; la nuova disciplina della attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare che introduce una misura coercitiva generalizzata, ma che dovrebbe essere corretta ricomprendendovi anche la materia del lavoro; l’abrogazione del rito societario; l’abrogazione dell’art. 366 bis cpc), tuttavia “l’intera concezione sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il codice di procedura civile e di apportare tagli alle fasi processuali per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In realtà, appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si correla ad essi i tempi di decisione del magistrato”. Il Cnf ha già segnalato, in forma di “protesta collaborativa”, in diversi documenti e da ultimo con l’audizione che si è svolta nella mattina di oggi presso le commissioni affari costituzionali e bilancio della camera, le perplessità nel merito del provvedimento competitività. “Crediamo che sia innanzitutto necessario prevedere le risorse finanziarie per migliorare le strutture, l’organizzazione nel suo complesso; per assicurare lo sviluppo del processo telematico; per completare la pianta organica. Crediamo che sia necessario risolvere il problema dei giudici onorari e ripartire il carico in modo ottimale non con criteri geografici ma con criteri funzionali”, ha sottolineato nella sua relazione. Riserve esplicite riguardano la disciplina del ricorso per cassazione, in particolare “i criteri con i quali è disegnato il filtro dei ricorsi”. “Siamo consapevoli del carico di lavoro della corte, così come dell’enorme afflusso di ricorsi; riteniamo però che questo sia solo uno spicchio di una risolutiva riforma che dovrebbe avere un impianto complessivo, sistematico, davvero rivolto a imprimere una svolta nel modo di amministrazione questo servizio essenziale”. Per questo il Cnf ne chiede lo stralcio per studiare “un meccanismo più adeguato e soprattutto rispettoso della Costituzione”. “Siamo disponibili a ragionare sulle modalità di attuazione”, ha specificato Alfano, “ ma sono convinto che il filtro sia utile per restituire alla corte le sue funzioni nomofilattiche e affermare che non tutto e non sempre può andare in
cassazione".

Attività disciplinare. Quanto ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, è aumentata la capacità decisoria del Consiglio. Si sono tenute 43 udienze disciplinari, sono stati esaminati 408 ricorsi, decisi 295, state ben 148 le sanzioni disciplinari erogate da quelle più gravi, come la radiazione dall’albo, a quelle più lievi. Il Cnf sta studiando gli esiti sulla sua attività della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito la impugnabilità anche della mera delibera di apertura del procedimento (il dettaglio dei dati è rinvenibile nella relazione completa).

Formazione continua. Alpa ha dato conto del fatto che la fase sperimentale dell’attuazione del regolamento per la formazione permanente ha dato risultati eccezionali. “Tutti gli Ordini si sono prodigati, con notevoli sforzi, con le modeste risorse a disposizione, con la dedizione di una categoria che voleva dare a se stessa prima che all’esterno il segnale della ripresa e del cambiamento”. Secondo le statistiche (dettagli nella relazione) il numero di istanze di accreditamento dei corsi seriali ricevute nell’anno 2008 ammonta a 405, contenenti 1075 iniziative formative di cui il 75% ha ricevuto l’accreditamento. Particolare attenzione è stata prestata alla formazione a distanza in modalità e-learning. Delle relative istanze ricevute nell’anno solare 2008 (17, contenenti 84 iniziative formative), a seguito di approfondite istruttorie, solo il 29% ha ricevuto l’accreditamento. Delle iniziative formative proposte, ne sono state accreditate il 51%.

Commissioni e Fondazioni. Nella sua relazione Alpa ha indicato nel dettaglio il lavoro svolto da tutte le commissioni consiliari in materia di tariffe, rapporti con il CCbe, antiriciclaggio e dalle tre Fondazioni, la Scuola superiore dell’avvocatura, la Fondazione per l’avvocatura e la Fondazione per la innovazione e l’informatica forense>>.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

26 marzo 2009

Corso di formazione sul fenomeno dello Stalking – Roma, aprile/maggio 2009

Corso di formazione sul fenomeno dello Stalking

Organizzato da:

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI DI LIEGRO
4°CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA

E L'ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA PSICOLOGIA INSIEME ONLUS

Lo Stalking è un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una “vittima” che risulta infastidita e/o preoccupata. (Galeazzi G.M., Curci P. 2003).
Tali comportamenti possono essere attuati sia da persone conosciute che sconosciute alla vittima.
Questo fenomeno, già da tempo conosciuto e studiato dagli addetti ai lavori, solo recentemente si sta imponendo all’attenzione degli organismi giudiziari.
E’ dello scorso Ottobre la proposta di Legge, approvata dalla Camera dello scorso Governo, di punire con la reclusione sino a tre anni i comportamenti riconoscibili come “Stalking”.
Il termine inglese, mutuato dal linguaggio della caccia significa letteralmente “fare la posta alla preda” significato che ben descrive il contesto emotivo e relazionale che si viene a creare tra la vittima ed il suo persecutore.
Alcuni studi evidenziano come l’impatto sulle vittime dello stalking possa essere rilevante: nell’83% dei casi si sono verificati sintomi ansiosi e depressivi, nel 74% disturbi del sonno, nel 55% ricordi intrusivi e flashbacks.
La larga diffusione del fenomeno rende inoltre necessaria un’adeguata formazione degli operatori che si trovano per primi a raccogliere le segnalazioni e le richieste di aiuto, in aumento negli ultimi anni.
Riteniamo infatti indispensabile una profonda conoscenza delle stalking e delle sue dinamiche comunicative e relazionali, per poter rispondere efficacemente alle numerose richieste che fino ad oggi hanno ricevuto un’insoddisfacente indicazione di denuncia per “molestia”, con conseguente impossibilità, per le vittime, di ricevere un aiuto ed un sollievo reali ad una condizione molto piu’ complessa e ad alto rischio di episodi di violenza sino all’omicidio.

Destinatari del Corso

Il Corso è rivolto a tutte le figure professionali chiamate ad intervenire sul fenomeno:

  • Psicologi e psicoterapeuti
  • Avvocati
  • Medici
  • Operatori Forze dell’Ordine
  • Assistenti sociali ed educatori
  • Studenti e laureandi nelle discipline umanistiche


Articolazione del Corso

Il corso è suddiviso in 5 moduli di 3 ore, per un totale di 15 ore.
Gli incontri si terranno il martedì dalle ore 16:45 alle ore 19:45 presso l’Istituto scolastico Luigi di Liegro – Roma.

Programma didattico

Martedì 21 Aprile 2009 - LO STALKING

  • Forme di stalking e sue caratteristiche
    I comportamenti di molestia assillante
  • Dati epidemiologici
    La situazione internazionale
    La diffusione e la problematicità in Italia
    Il ruolo dei media
    Storie di vita

Martedì 28 Aprile 2009 - LO STALKER

  • Profilo dello stalker
    Caratteristiche dello stalker
    Stalking: dipendenza affettiva o patologia relazionale ?
    Psicopatologia dello Stalker
    Ipotesi interpretative sullo stalking
    Come intervenire psicologicamente sullo stalker
    Lo stalking del futuro

Martedì 5 Maggio 2009- LA VITTIMA

  • Vittimologia: una premessa
    Definizioni di vittima a confronto
    Dati epidemiologici e statistici
    Tipologie preferenziali di vittime di stalking
    Psicopatologia della vittima
    Conseguenze psicologiche sulla vittima
    Comportamenti da adottare se si è vittima di stalking

Martedì 12 Maggio 2009 - TUTELA GIURIDICA DEL FENOMENO STALKING

  • Legislazione italiana
    Prospettiva giuridica
    Prospettive di riforma
    L'inquadramento normativo del fenomeno in Italia
    Lo stalker: soggetto imputabile o non?

Martedì 19 Maggio 2009- COME INTERVENIRE EFFICACEMENTE

  • Come intervenire psicologicamente sulla vittima
    Interventi psicologici
    Interventi farmacologici
    Gruppi di auto-aiuto
    Interventi di coppia e con i familiari
  • L’intervento delle forze dell’ordine
    Come gestire la richiesta di aiuto da parte della vittima
    Valutare efficacemente il comportamento complesso dello stalker
    La collaborazione con i servizi territoriali
    I centri antiviolenza

Sede del Corso

La sede del Corso è a Roma, in via Facchinetti 42.

Attestati e crediti

Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato da parte dell’Associazione Psicologia Insieme onlus e dal 4° ctp Luigi di Liegro, istituzione scolastica per la formazione degli adulti del Ministero Della Pubblica Istruzione.

Per gli avvocati sono stati richiesti crediti formativi.

A chi ne farà richiesta verrà rilasciata la certificazione per la fruizione di permessi studio, in relazione alla regolamentazione di categoria.

 

Maggiori informazioni: http://www.psicologiainsieme.it/4_formaz/corsostalking.htm

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Pubblicita’ al telefono: le aziende rispettino le regole. Si rischiano sanzioni da 30 mila a 300 mila euro

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Pubblicità al telefono: le aziende rispettino le regole
Si rischiano sanzioni da 30 mila a 300 mila euro

Le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto "Milleproroghe", contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. Non potranno servirsi del periodo di deroga per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.

Con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante per la privacy ha precisato le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell'usare i dati degli abbonati.

Il decreto "Milleproroghe", di recente convertito in legge, stabilisce che i numeri di telefono e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici sono utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009 da coloro che hanno creato tali banche dati precedentemente al 1 agosto 2005.

Il provvedimento del Garante intende chiarire rigorosamente i limiti entro i quali società che effettuano attività promozionale anche tramite call center possono avvalersi della deroga. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

  • Le società dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.

  • Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

  • I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.

  • Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

23 marzo 2009

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST, SERVONO INTERVENTI NORMATIVI PER RAFFORZARE LA CONCORRENZA. MOLTI SETTORI ANCORA RESISTONO ALLA LIBERALIZZAZIONE

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST, SERVONO INTERVENTI NORMATIVI PER RAFFORZARE LA CONCORRENZA. MOLTI SETTORI ANCORA RESISTONO ALLA LIBERALIZZAZIONE.

Diritto e Internet (Copyright immagine khz)Prevedere lauree abilitanti e tirocini più brevi da svolgere durante i corsi di studio. Aprire ad altre rappresentanze la gestione degli Ordini. Conclusa l’indagine conoscitiva deliberata per verificare il recepimento da parte di 13 categorie professionali dei principi concorrenziali

<<La maggior parte degli Ordini sta resistendo ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza nei servizi professionali.
E’ la principale conclusione cui è giunta l’indagine conoscitiva dell’Antitrust su 13 ordini professionali, avviata a gennaio 2007. Dall’indagine emerge una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva all’interno dei singoli comparti. La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non sono state colte come importanti opportunità di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione. L’Antitrust ribadisce che il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai principi concorrenziali più volte ribaditi anche a livello comunitario e auspica che gli Ordini adeguino completamente i loro codici alle linee indicate dall’Autorità.
L’indagine condotta ha riguardato i codici deontologici di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Di seguito le principali conclusioni.

RIFORMARE PER GARANTIRE LA LIBERALIZZAZIONE

La non corrispondenza di molti Codici ai principi concorrenziali è, di fatto, agevolata dalla normativa vigente: il decreto legge Bersani del 2006 come modificato dalla legge di conversione, a differenza dell’originaria versione, si limita, infatti, a prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, attenuando così significativamente la portata liberalizzatrice della riforma.
Anche il potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli ordini (ugualmente non previsto nel testo dell’originario decreto legge) può essere utilizzato per limitare l’uso della leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.
Nell’ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali occorre inoltre prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni e un sistema degli ordinisti aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali. E’ dunque auspicabile che il legislatore preveda, a seconda delle circostanze, l’istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Anche il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nell’ambito degli stessi corsi di studio.
Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti, ma siano composti anche da soggetti estranei agli ordini stessi.
Per questo l’Antitrust auspica un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani, prevedendo:
1) l’abolizione delle tariffe minime o fisse
2) l’abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini.
3) l’istituzione di lauree abilitanti
4) lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio
5) la presenza di soggetti ‘terzi’ negli organi di governo degli ordini

Per quanto riguarda in particolare i notai, l’Antitrust suggerisce l’abrogazione dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 249/2006, che potrebbe essere erroneamente interpretato come abrogativo della riforma Bersani in materia di pubblicità e di onorari per i servizi notarili.
L’Autorità auspica inoltre che il legislatore – alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni - intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l’affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita.

LE RESISTENZE SULLE TARIFFE MINIME

Se alcuni Ordini, come l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, l’Ordine dei periti industriali e l’Ordine dei Farmacisti, anche a seguito del confronto avuto con l’Autorità, hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri hanno mostrato resistenze, anche fondate sull’idea che il professionista sia ancorato al rispetto del “decoro” della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l’applicazione delle tariffe minime.
Così, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l’applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali.
Su un diverso profilo si cerca di superare l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari, prevedendo nei rispettivi codici deontologici l’obbligo di rispettare il criterio del decoro professionale (medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri).
Altri ordini operano, infine, un rinvio formale all’art. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (così avvocati, architetti, ingegneri), senza rinviare tuttavia anche all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge Bersani, con ciò omettendo di evidenziare l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.
Per l’Autorità, la nozione di decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di basso profilo economico.

I ‘FILTRI’ SULLA PUBBLICITA’

Alcuni codici deontologici esaminati, dettano, in materia di pubblicità, disposizioni piuttosto restrittive, segno di una forte resistenza al recepimento dei principi antitrust. Particolarmente restii a introdurre i principi concorrenziali sono apparsi gli ordini degli avvocati, dei notai, degli architetti, degli ingegneri, dei medici e odontoiatri, degli psicologi e dei geologi. Altri ordini, tra cui il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e l’Ordine dei farmacisti, hanno invece adeguato i rispettivi codici di condotta alle osservazioni formulate dall’Antitrust nel corso dell’indagine, eliminando le limitazioni relative ai mezzi di diffusione delle pubblicità e al contenuto delle pubblicità, tra cui i limiti del decoro e della dignità della professione. Solo geometri e periti industriali hanno infine previsto espressamente la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari comparativi.
Alcuni ordini vietano ai propri iscritti di pubblicizzare i compensi (avvocati e notai), altri di utilizzare determinati mezzi di diffusione (ad esempio, geologi). Inoltre alcune categorie hanno previsto un potere di controllo autorizzatorio e preventivo (avvocati, psicologi, medici e odontoiatri, ingegneri, geologi), mentre la legge Bersani si limita a prevedere una verifica successiva alla diffusione del messaggio pubblicitario. In alcuni codici è stata infine prevista la facoltà o l’obbligo di trasmissione della pubblicità, contestuale o successiva alla diffusione, all’organismo di controllo deontologico (farmacisti, psicologi, geologi, avvocati per i messaggi diffusi sul web).>>

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Le Regole e i Modi dell’Impresa. Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attivita’ commerciale - REGOLE E MODI DELLA CESSIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA – Bergamo, 26/03/2009

Corso di approfondimento per giuristi e consulenti d’impresa

Le Regole e i Modi dell’Impresa

Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell’organizzazione dell’attività commerciale

TERZO INCONTRO

“REGOLE E MODI DELLA CESSIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA”

 

Giovedì 26 marzo 2009, ore 15.00/19.00

presso Sala Giunta, Confindustria Bergamo,Via G. Camozzi n. 64, BERGAMO.

 

PROGRAMMA

· Trasferimento d’azienda e cessione di quote. Le garanzie dell’acquirente

MARCO SPERANZIN (Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Udine).

· Cessione e conferimento d’azienda

GIORGIO BERTA (Studio Commerciale Berta-Nembrini; docente di Economia Aziendale

nell’Università di Bergamo).

· Cessione d’azienda e profili tributari

GIANLUIGI BIZIOLI (Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).

 

L’incontro è riconosciuto ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dagli Ordini degli Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo

Per partecipare è richiesta l’iscrizione.

 

Per Informazioni:

www.unibg.it/regole-impresa

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

17 marzo 2009

NEXA position paper su file sharing e licenze collettive estese | NEXA Center for Internet & Society

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) <<E' ora che il dibattito sul file sharing si liberi dal veleno dello sterile scontro sulla cosiddetta pirateria per approfondire, con spirito inclusivo, soluzioni che permettano di conciliare la remunerazione dei detentori dei diritti con un ampio accesso alla cultura da parte di tutti. Il Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino pubblica "Creatività remunerata, conoscenza liberata: file sharing e licenze collettive estese", un position paper sulle licenze collettive estese, strumento -già ampiamente utilizzato in altre parti d'Europa- che ha il potenziale di trasformare file sharing, da problema, in opportunità di crescita sociale ed economica per il nostro Paese.>>

NEXA position paper su file sharing e licenze collettive estese | NEXA Center for Internet & Society

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

PRIVACY: tutela e sicurezza dei dati personali alla luce dei nuovi provvedimenti del Garante e delle modifiche al Codice Privacy – Bari, 19/03/2009

Il prossimo evento organizzato dal Digital & Law Department dello Studio Legale Lisi con la collaborazione di Net1:

“PRIVACY: tutela e sicurezza dei dati personali alla luce dei nuovi provvedimenti del Garante e delle modifiche al Codice Privacy”.

Il seminario sviluppa una riflessione e un approfondimento sulla legislazione in materia di sicurezza informatica, privacy e corretta gestione dei dati, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi di valutazione dell'adeguatezza dei sistemi informativi ai requisiti di legge, le nozioni e gli strumenti per una corretta osservanza delle previsioni del Codice per la protezione dei dati personali ed evitare le nuove e più pesanti sanzioni previste dal Garante Privacy per chi non si adegua alle nuove disposizioni di legge.

Il Seminario è utile ai fini della formazione obbligatoria da inserire nel DPS.
(vd. allegato B al Codice Privacy – regola 19.6)

Info Seminario:
RELATORI:
- Avv. Andrea Lisi (Studio Legale Lisi)
- Avv. Graziano Garrisi (Studio Legale Lisi)
- Dr. Lino Fornaro (NET1 – Consulente di Sicurezza Informatica e privacy)
DATA: 19/03/2009 – h. 9.30/13.30
LOCATION: Bari – Villa Romanazzi Carducci
QUOTA ISCRIZIONE: 100,00 euro (+iva)
Per maggiori info: www.studiolegalelisi.it

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

16 marzo 2009

Privacy: vietate le telecamere negli spogliatoi

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Vietate le telecamere negli spogliatoi
Il Garante privacy le fa rimuovere in un centro dietetico

Si reca in un centro dietetico per perdere peso e finisce immortalata dalle telecamere negli spogliatoi. Interviene il Garante per la privacy che fa rimuovere l'impianto di videosorveglianza e cancellare le immagini registrate. L'Autorità si è pronunciata a seguito della segnalazione di una donna in cura presso un centro dietetico che ha denunciato l'installazione di telecamere collocate all'ingresso esterno, negli spogliatoi e nell'ambulatorio dove si effettuano le visite mediche. L'interessata ha dichiarato di essere stata sempre invitata dai medici a togliersi anche della biancheria intima prima di essere sottoposta alle visite.

A seguito delle ispezioni dell'Autorità è stato accertato che l'ambulatorio medico utilizzava cinque telecamere che registravano le immagini dei clienti, due installate all'ingresso della struttura e tre posizionate all'interno degli spogliatoi: due in quello femminile e una in quello maschile. La loro installazione è stata giustificata dalla struttura medica con motivi di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, poiché in passato si erano verificati svariati furti. La presenza delle telecamere era segnalata con avvisi posti sulla porta di ingresso all'ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, sulla porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi.

Nel suo provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato), l'Autorità ha ritenuto che la collocazione di telecamere operanti in modo continuo negli spogliatoi determinasse un'intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone risultando lesiva della loro riservatezza e dignità. E ha vietato all'ambulatorio l'ulteriore trattamento dei dati personali raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza e la distruzione delle relative videoregistrazioni.

Il provvedimento ribadisce quanto stabilito in un precedente intervento del Garante del marzo 2007 relativo ad alcune telecamere installate negli spogliatoi di una piscina, che riprendevano indebitamente clienti e ospiti.

 

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Le nuove regole contenute nel 2215bis cod. civ.: caro legislatore come ti stabilizzo trimestralmente il registro contabile? - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Le nuove regole contenute nel 2215bis cod. civ.: caro legislatore come ti stabilizzo trimestralmente il registro contabile?

di Luigi Foglia (*)

Digital&Law - Studio Legale Lisi

L'art. 2215 bis del codice civile introduce nuove regole per attestare la regolarità di tenuta dei libri e registri attraverso la previsione di una nuova sorta di «vidimazione» per la versione informatica della documentazione contabile e fiscale delle aziende.

Tralasciando discorsi sull'opportunità o meno di introdurre modifiche al codice civile utilizzando una legge di conversione di un decreto legge che inizialmente non conteneva nulla al riguardo, sicuramente possiamo affermare che il Legislatore ha, senza evidentemente ragionarci il tempo necessario1, introdotto una norma che letta superficialmente può portare a interpretazioni non in linea con il sistema giuridico ormai consolidato in tema di formazione e conservazione dei documenti informatici2.

Numerosi interventi legislativi hanno ormai delineato un quadro piuttosto chiaro in tema di documento informatico; la lettura combinata del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), le normative tecniche da esso richiamate (Del. CNIPA n.11/2004 e DPCM 13 gennaio 2004) e le recenti normative di settore (relative ai documenti fiscali3, del lavoro4 e assicurativi5) mostrano come Tenuta (e Emissione) e Conservazione dei Documenti informatici hanno esigenze e regole differenti.

In una prima fase, quella della tenuta e emissione del documento, l'esigenza di dare stabilità ed inalterabilità al documento viene soddisfatta mediante il ricorso al riferimento temporale e alla firma digitale di chi lo ha formato (o lo detiene). Successivamente, al fine di cristallizzarne il contenuto e renderlo opponibile a terzi, il documento informatico viene portato in Conservazione mediante l'apposizione della firma digitale e, quindi, della marca temporale...

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12 marzo 2009

LE PIU’ RILEVANTI DECISIONI CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE anno 2008

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) LE PIÙ RILEVANTI DECISIONI CIVILI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
____________
ANNO 2008

Roma – gennaio 2009

 

INDICE

CAP. I
IL GIUSTO PROCESSO
1 . INTRODUZIONE di Pina Carluccio – pag. 4
2 . La questione di giurisdizione e l’art. 111 Cost. di Antonio Lamorgese – pag. 6
3 . L’interpretazione delle norme processuali alla luce dell’art. 111 Cost. di Pina Carluccio – pag.15
3.1. Il primo percorso, articolato e complesso, si snoda attraverso la rivisitazione di alcuni istituti processuali volti a favorire la contrazione dei tempi
3.2. Il secondo percorso è individuabile per forme processuali semplificate e rapide
3.3. Il terzo percorso è dato dal favore per la eliminazione di fasi processuali
3.4. Il quarto percorso è rinvenibile nello sfavore per la sospensione del processo
3.5. Il quinto percorso si sostanzia nel favore per l’eliminazione di attività processuale inutile
3.6. Il sesto percorso attiene all’organizzazione dell’attività giurisdizionale interna alla Corte
4 . L’abuso degli strumenti processuali di Carmelo Celentano – pag. 24
5 . Il perseguimento della funzione nomofilattica: il quesito di diritto di Aldo Carrato – pag. 29
6. Il perseguimento della funzione nomofilattica: gli altri strumenti processuali di Pina Carluccio – pag. 34
7 . La tutela riparatoria per la violazione della ragionevole durata del processo: la legge “Pinto” di Raffaele Cantone – pag. 35
8 . La terzietà del giudice di Pina Carluccio – pag. 40

CAP. II
IL GIUDICE CIVILE E L’ECONOMIA
1 . INTRODUZIONE di Massimo Ferro – pag. 41
2 . Contratti d’impresa di Marco Rossetti – pag. 47
2.1.Il contratto di assicurazione. – 1.1. Danno non patrimoniale ed assicurazione r.c.a. – 1.2. Assicurazione della responsabilità civile non obbligatoria ed azione diretta della vittima nei confronti dell’assicuratore del responsabile
2.2. Il contratto di “pacchetto turistico”
2.3. I contratti di intermediazione finanziaria
3 . Il (maggior) danno da svalutazione monetaria di Antonietta Scrima – pag. 60
3.1. Il contrasto di giurisprudenza in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie e l’ordinanza interlocutoria della sezione lavoro n. 2990 del 12 febbraio 2007.
3.2. Il superamento della suddivisione dei creditori in categorie economico-sociali (cd. criteri personalizzati di normalità) nella sentenza delle S.U. n. 19499 del 16 luglio 2008
4 . Mercati finanziari, equilibrio contrattuale e concorrenza di Guido Mercolino – pag. 65
4.1. La tutela del consumatore: il superamento della nozione di contraente debole
4.2. Il rapporto tra l'azione collettiva e i rimedi individuali
4.3. I rapporti con la disciplina della concorrenza
5 . Il diritto societario della transizione di Massimo Ferro - pag. 70
5.1. I richiami alla riforma del diritto societario del 2003
5.2. La determinazione del compenso degli amministratori nelle società di capitali
5.3. L’estinzione della società di persone
6 . Le limitazioni della responsabilità patrimoniale nel diritto fallimentare di Massimo Ferro – pag. 74
6.1. Il nuovo equilibrio tra l’universalità della procedura concorsuale e le tutele soggettive a contenuto patrimoniale dopo la riforma. –
6.2. L’acquisibilità al fallimento delle somme derivanti dalle polizze vita
6.3. La responsabilità illimitata del socio unico di società di capitali ed il principio di tipicità del contratto societario
7 . La responsabilità parziaria dei condomini per le obbligazioni del condominio di Antonietta Scrima – pag. 80
7.1. La natura solidale o pro quota della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
7.2. La sentenza n. 9148 dell’8 aprile 2008
8 . Mercato e pubblica amministrazione di Pasquale Fimiani – pag. 85
8.1. I conflitti con la P.A.
8.2. L’annullamento dell’aggiudicazione della gara pubblica ed i riflessi sulle posizioni sostanziali
8.3. Quando l’impresa a rilevanza pubblica è “organismo di diritto pubblico”
8.4. La pubblica amministrazione nel processo esecutivo
9 . Impresa e potestà impositiva di Guido Mercolino – pag. 95
9.1. Profili tributari delle attività economiche: autonomia negoziale e principio di legalità
9.2. Il divieto di abuso del diritto come clausola antielusiva (in materia di IVA)
9.3. I benefici fiscali nelle operazioni straordinarie e l’abuso delle forme giuridiche
9.4. L’ intervento delle Sezioni Unite sulla regola generale antielusiva (da un caso di dividend stripping)

CAP. III
I DIRITTI DELLA PERSONA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI
1 . INTRODUZIONE di Maria Acierno – pag. 100
2 . Gli stranieri ed i diritti umani: il divieto di discriminazione di Maria Acierno – pag. 103
3 . I diritti fondamentali nell’universo familiare di Francesca Ceroni – pag. 113
4. Il rilievo dell’autodeterminazione nel riconoscimento dei diritti fondamentali di Enzo Vincenti – pag. 117
5 . Il trattamento dei dati personali e il diritto alla riservatezza di Francesco Cirillo – pag. 122
6 . I diritti sociali di Giuseppe Fuochi Tinarelli – pag. 128
7 . I diritti umani e la sovranità statale di Giuseppe Fuochi Tinarelli – pag. 133

CAP. IV
I DIRITTI SOCIALI IL CONTRATTO E IL COLLETTIVO “VIVENTE”
1 . INTRODUZIONE di Rossana Mancino – pag. 140
2 . La tutela della personalità del lavoratore di Francesco Buffa – pag. 143
3 . La tutela delle condizioni di lavoro di Fulvio Baldi – pag. 150
4 . La protezione del lavoro familiare e femminile, del familiare lavoratore del disabile, del lavoratore invalido; la tutela assistenziale per gli invalidi sottoposti a trattamenti chemioterapici; l’abuso del diritto al congedo parentale di Rossana Mancino – pag. 154
5 . Il pubblico impiego di Carmelo Celentano – pag. 159
6 . Il contratto collettivo di Enzo Vincenti ed Alberto Tilocca – pag. 164

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Danno esistenziale e macrodanno: la formula per il risarcimento

 

Video dell’intervento svolto dall’avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell'Associazione Vittime, al Convegno dal titolo “Il Risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno. I punti di vista della Psicologia Forense e della Medicina Legale e Sociale sui quesiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” (Cass. 4712/2008) tenutosi presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2008 ed organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Altalex, Osservatorio Vittime LIDU e Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: no ai test sulla paternita’ senza il consenso del figlio

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) No ai test sulla paternità senza il consenso del figlio


Se non è indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test sulla paternità e maternità senza il consenso del figlio
. Il principio è stato ribadito dall'Autorità per la privacy affrontando il caso di un genitore, il quale, nell'ambito di indagini avviate per verificare l'effettiva consanguineità, aveva effettuato un'analisi genetica ad insaputa del figlio.

Su incarico del legale del genitore, un'agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l'interessato, a test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternità presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La società d'investigazione e l'avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell'interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.

L'Autorità ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l'ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, "manifestato previamente e per iscritto", dell'interessato. Si può derogare all'obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l'accertamento sia assolutamente "indispensabile" e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l'obbligo di sottoporre all'interessato una specifica informativa nel caso in cui l'analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità.

"Il test di paternità senza consenso del figlio è possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole" - ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. "Nella vicenda esaminata dall'Autorità sono emerse diverse violazioni. Dal punto di vista sostanziale, l'accertamento effettuato dal genitore non è risultato essere, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso legale che lo assisteva, indispensabile a fini della tutela di un suo diritto in sede giudiziaria: circostanza questa che imponeva, di conseguenza, l'acquisizione del consenso del figlio. Dal punto di vista formale, non è stata fornita all'interessato l' informativa relativa ai test sulla paternità o la maternità".

 

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Processo civile: approvata la riforma che snellisce le procedure e garantisce efficienza al processo

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Processo civile: approvata la riforma che snellisce le procedure e garantisce efficienza al processo

<<“Si tratta di una vittoria straordinaria che assicura una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie. In quest'ottica, la riforma assicura una migliore efficienza dell'attività giurisdizionale e introduce strumenti alternativi per la risoluzione delle liti rispetto al ricorso al giudice”. Lo afferma il ministro della Giustizia in merito all'approvazione al Senato della riforma che razionalizza il processo civile.

I punti qualificanti riguardano:

- l'introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti;

- l'inserimento del processo sommario di cognizione, più snello e alternativo al rito ordinario;

- la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione), la soppressione del farraginoso rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali;

- l'introduzione di un filtro per l'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare il carico di lavoro del giudice di legittimità, ponendolo in linea con gli standard europei e internazionali;

- la previsione di uno strumento di coercizione nei confronti del debitore per ogni giorno di inadempienza di alcune tipologie di obbligazioni;

- l'inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda, con il proprio comportamento, la conclusione del processo;

- la previsione di ulteriori misure per l'efficienza del processo civile, quali l'aumento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase di decisione delle controversie, la riduzione dei tempi per il compimento dei singoli atti processuali e la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti.>>

 

Giustizia.it - Comunicato Stampa della XVI Legislatura - Processo civile: approvata la riforma che snellisce le procedure e garantisce efficienza al processo

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

05 marzo 2009

Privacy ed intercettazioni: non solo telefonate – Roma, 31/03/2009

Privacy ed intercettazioni: non solo telefonate

(un giusto equilibrio tra norme e tecnica)

Roma, 31 marzo 2009

 

Parlando di intercettazioni il pensiero è rivolto esclusivamente alle intercettazioni telefoniche. Raramente si pensa a tutta una serie di altre intercettazioni alle quali siamo ogni giorno sottoposti, fenomeno ben più ampio e forse molto più pericoloso.
Tutte le informazioni inviate a mezzo Internet, sia attraverso la compilazione di form-online e sia attraverso la posta elettronica sono soggette, se non adeguatamente protette, a tutta una serie di capillari e puntuali intercettazioni. I dati, i contenuti nelle nostre comunicazioni possono essere intercettati da soggetti malintenzionati per diversi motivi, ad esempio: per diventare merce di scambio; per essere modificate e/o manipolate in trasmissione capovolgendo l’intero senso di quanto si scrive o di quanto vogliamo rappresentare.
Le identità digitali così carpite vengono rivendute ad organizzazioni criminali e le stesse diventano il mezzo per commettere abusi ed illeciti ad ampio spettro.
Un fenomeno questo che è stato ampiamente studiato dai gruppi di lavoro facenti capo all'Associazione Cittadini di Internet, da Università ed enti che si occupano in modo precipuo di una problematica che produce, molto spesso in modo silente, effetti devastanti non solo nei confronti delle singole persone ma di interi sistemi economici e sociali.
Questo ed altri importanti temi vengono discussi da un folto gruppo di esperti e di addetti ai lavori.

 

Informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocatura: Il Cnf approva la riforma della professione

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Avvocatura: Il Cnf approva la riforma della professione

<<Il presidente Guido Alpa: “Raggiunto un risultato epocale:sotto la guida del Cnf si è lavorato 
a un testo condiviso da tutte le componenti, istituzionali e associative, dell’avvocatura. 
Ora consegneremo il testo al ministro Alfano”.

Roma 27/02/2009. Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, istituzione presso i Consigli dell’Ordine dello Sportello per il cittadino, controllo sulla correttezza dei legali più serrato.
E’ pronta la riforma della professione di avvocato. Oggi il Consiglio nazionale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, l’ordinamento professionale degli avvocati con l’obiettivo di garantirne qualificazione e professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale. “La riforma della professione è uno degli obiettivi prioritari di questa consiliatura, insieme con la promozione di una maggiore qualificazione professionale degli avvocati tramite la formazione”, ha dichiarato il presidente Guido Alpa. “Abbiamo raggiunto un risultato epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense. Come promesso al Ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che nel congresso di Bologna a novembre aveva dichiarato di attendere una proposta unitaria, il Cnf in qualità di istituzione con poteri di proposta al governo, dopo un’opera di drafting normativo, gli consegnerà questo testo augurandoci che possa presto trovare l’approvazione in Parlamento, nell’ambito della più ampia riforma della giustizia”.
Il plenum del Cnf, approvando oggi l’articolato di riforma, ha posto il suggello a una intensa attività di proposta e coordinamento svolta in tutti questi mesi dalla rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, per mettere a punto un testo che risultasse largamente condiviso da tutte le componenti (Ordini, associazioni forensi, Oua e Cassa di previdenza). Nel corso dei mesi il Cnf ha indetto numerose assemblee e negli ultimi due ha coordinato una commissione consultiva costituita ad hoc. 

Gli obiettivi della riforma.
Consentire l’accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente; puntare a una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, introducendo limiti all’accesso, potenziando la formazione iniziale dei professionisti e imponendo l’obbligo di formazione permanente; garantire la trasparenza verso i cittadini con l’obbligo dell’assicurazione per responsabilità civile, la istituzione di sportelli di informazione presso gli Ordini locali, aprendo alla possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità nei limiti della dignità e decoro; garantire un maggiore controllo sulla correttezza, mantenendo la giurisdizione domestica ma garantendo la terzietà del giudice. Di seguito le principali novità contenute nel testo proposto dal Cnf in dettaglio. 
Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense. 
Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo. 
Pubblicità. E’ consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 
Formazione permanente. L’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti. 
Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito. 
Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all’approvazione del ministero.
Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant’anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica.
Diventa anche più difficile l’iscrizione nell’albo dei cassazionisti, subordinato non solo all’anzianità di esercizio della professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura con verifica di idoneità.
Sportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell’ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l’accesso alla giustizia.
Accesso alla professione. Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E’ previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L’esame di stato si sostiene nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
L’esame si articola in una prova scritta e in una prova orale.
Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell’ordine al quale appartiene “l’incolpato”. In caso di proscioglimento dagli addebiti, l’autore dell’esposto (cittadini e/o avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull’attività disciplinare svolta dai Consigli dell’Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi.>>

 

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02 marzo 2009

Garante privacy: nel sito dell’Autorita’ disponibile un nuovo indice per materia dei provvedimenti

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Disponibile un nuovo indice per materia dei provvedimenti

Semplificare e arricchire la ricerca di contenuti da parte degli utenti. È il senso della nuova area, introdotta nel portale www.garanteprivacy.it, che raccoglie i principali provvedimenti dell'Autorità per la protezione dei dati personali suddivisi per materia e affianca quella cronologica.

L'indice, in costante aggiornamento, rappresenta le principali tematiche affrontate dal Garante privacy e propone documenti a carattere generale e particolare, selezionati secondo criteri di interesse e rilevanza.

 

www.garanteprivacy.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La conciliazione nell’e-commerce: quando e’ realmente utile?

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La conciliazione nell'e-commerce: quando è realmente utile?

Capita spesso tra chi acquista e vende on line di imbattersi in compravendite dall'esito non proprio felice, transazioni in cui spesso una delle parti non vede adempiere l'altro soggetto come da aspettative e di fronte alle quali l'interessato si trova necessariamente a valutare le possibili vie da percorrere per far valere i propri diritti e tutelare i propri interessi.

In tali circostanze il ricorso alla tutela giurisdizionale può apparire la soluzione più ovvia, ma non è di certo la più incoraggiante: tra lungaggini e spese processuali, come è noto, il consumatore che lamenta un'inadempienza contrattuale da parte del venditore per un oggetto di valore non proprio elevato (ad es. 50, 60 o 70 euro) si guarda bene dal ricorrere alla giustizia ordinaria e preferisce ricorrere a meccanismi "alternativi" (si pensi ad es. ai Programmi di Protezione Acquirenti previsti da PayPal per taluni acquisti) o a percorrere altre vie che possano limitare il più possibile il pregiudizio economico patito a causa del venditore.

E' frequente allora per il consumatore medio cercare -magari con l'ausilio di con un comune motore di ricerca- quella "soluzione ideale" e meno dispendiosa per risolvere la controversia; può accadere, quindi, di imbattersi in siti dedicati a quegli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria (c.d. ADR - Alternative Dispute Resolution) che in apparenza sembrano confarsi proprio alle esigenze dell'interessato.

La conciliazione stragiudiziale è uno di questi strumenti; un istituto riconosciuto dal nostro ordinamento (si veda la Legge n.580 del 1993, ma anche il D.Lgs.n.70 del 2003 e il D.Lgs.n.206 del 2005) e finalizzato alla composizione "amichevole" di una lite tra imprese e tra imprese e consumatori. Oltre al Giudice di Pace (ex art. 322 c.p.c. e di cui, tuttavia, non mi occuperò in questa sede) la funzione conciliatoria stragiudiziale è esercitata soprattutto da numerosi enti privati o pubblici (su tutti le Camere di Commercio) e possono avvalersene quei soggetti interessati a definire, in maniera vantaggiosa e con l'ausilio di un terzo super partes (il conciliatore), una controversia di natura economico-commerciale...

 

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