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26 febbraio 2009

Arbitration and mediation. How to choose the best – Milano, 20-21 marzo 2009

Arbitration and mediation

how to choose the best

 

La Camera Arbitrale di Milano e il Chartered Institute of Arbitrators - European Branch, in collaborazione con Promos, organizzano per il prossimo 20 e 21 marzo 2009 il meeting

ARBITRATION AND MEDIATION: HOW TO CHOOSE THE BEST

 

L'incontro raccoglie professionisti ed esperti internazionali dell'alternative dispute resolution con lo scopo di riflettere sulle opportunità concrete che arbitrato e conciliazione commerciale (business mediation) offrono agli operatori del mercato per la gestione dei loro conflitti.

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto all'iniziativa 8 crediti formativi.

L'evento, aperto a tutti gli operatori del diritto, è di sicuro interesse per i legali di impresa e particolarmente per quelli coinvolti nella gestione di contratti internazionali.

La scheda di iscrizione deve pervenire entro il 9 marzo 2009.

 

Camera Arbitrale

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Come gestire e risolvere in modo efficace le controversie nell’intermediazione finanziaria – Corso intensivo – Milano, 26-27 maggio 2009

Come gestire e risolvere in modo efficace le controversie nell’intermediazione finanziaria

 

Corso intensivo

 

Milano, 26-27 maggio 2009

 

Il corso, tramite un panel di professionisti,
è strutturato in modo da fornire
al partecipante un quadro specifico sui
passaggi salienti della fase stragiudiziale
(come gestire il reclamo del cliente, quali
soluzioni organizzative adottare, quali
sono i sistemi di conciliazione alternativa
e il ruolo del Conciliatore Bancario)
e di quella giudiziale (prove e onere
della prova, i nuovi obblighi informativi
nei confronti dei clienti introdotti
da MiFID).

 

Informazioni

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

23 febbraio 2009

Commento al nuovo art. 2215bis cod. civ.: ma siamo sicuri che la "marcatura temporale" è la "marca temporale"?

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Commento al nuovo art. 2215bis cod. civ.: ma siamo sicuri che la "marcatura temporale" è la "marca temporale"?

di Andrea Lisi (*) e Simonetta Zingarelli (**)

Il nuovo articolo 2215bis del codice civile italiano prevede l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale ogni tre mesi per la regolare tenuta informatica di libri, repertori e scritture. Ma cosa intende il legislatore per "marcatura temporale"? Siamo sicuri che questo termine si riferisca alla "marca temporale"?

Procediamo con ordine.

In quest'ultimo periodo il legislatore ci ha abituati a legislazioni in materia di diritto dell'informatica non particolarmente felici. Diciamo pure che l'art. 16 del Decreto "anti-crisi" (D. L. 185/2008, oggi convertito in Legge n. 2/2009) è un tipico esempio di sciatteria legislativa e contiene un agglomerato di norme frutto di compromessi dell'ultimo minuto (1). Compito del giurista dovrebbe essere quello di verificare le intenzioni del legislatore (che a volte sono buone) e provare con la sua interpretazione a non accodarsi alla lettera della norma e fornire così una visione più lucida e sistematica dell'ordinamento giuridico sottoposto al suo esame.

Norma di particolare rilievo contenuta in questa recente legislazione è proprio il comma 12 bis dell'art. 16 attraverso il quale è stato introdotto nel codice civile l'art. 2215 bis. Tale norma ha un innegabile pregio perché legittima finalmente nel nostro codice i documenti informatici, ma dà adito anche a non poche perplessità.

Nel nuovo art. 2215 bis c.c. si legge:" i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma."

Ciò che si vuol evidenziare è che, nonostante il legislatore abbia conferito visibilità ai documenti informatici nel nostro codice civile (2), l'articolo introdotto può consentire letture interpretative non in linea con il sistema giuridico ormai consolidato in tema di formazione e conservazione dei documenti informatici, come contenuto nel Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), nelle normative tecniche dallo stesso richiamate (Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e DPCM 13 gennaio 2004) e nelle recenti normative di settore (relative ai documenti fiscali, del lavoro e assicurativi)...

 

Leggi l’articolo completo

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Studio illegale – Il romanzo

Immagine di Studio illegale

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Duchesne

Studio illegale

Marsilio Editori

In libreria dal 4 febbraio 2009


Dal blog di culto Studioillegale.splinder.com, con decine di migliaia di lettori al mese e centinaia di commenti a ogni post, un travolgente romanzo satirico sul mondo degli avvocati d'affari, a cavallo tra
Il diavolo veste Prada e Camera Café

Andrea Campi è un professionista serio. Giovane avvocato nella sede milanese del prestigioso studio legale internazionale Flacker Grunthurst and Kropper, si occupa di importanti operazioni societarie per conto dei più grandi colossi industriali. Aveva ambizioni, aveva amici, aveva una ragazza. Ora ha prospettive. Lavora fino a notte fonda, mangia pizza e sushi sulla scrivania, vive con un bonsai e parla con il muro. Le giornate scorrono tra pause alla macchinetta del caffé, redazione di contratti, dialoghi con il compagno di stanza e riunioni interminabili, fino al giorno in cui Andrea si trova coinvolto in un nuovo progetto particolarmente delicato. Le responsabilità si moltiplicano, come pure le ore di lavoro e i deliri di un capo sempre su di giri. E’ l’inizio di un turbine di eventi e incontri che investe l’immobile routine di Andrea spazzandone via certezze ed equilibri.

Tra una vita privata sempre più a rotoli e la catastrofe lavorativa incombente, Andrea arriverà a fare i conti con la sua vita, l’unica professione per la quale non ha mai sostenuto un colloquio.

Dissacrante e ironico, Studio Illegale è una esilarante tragicommedia piena di lavoro, di frustrazioni e di cravatte.

Il blog: http://studioillegale.splinder.com

Il libro


Duchesne ha trent’anni. Vive e lavora nella sede milanese di un primario studio legale internazionale, dove si occupa di M&A, capital markets e altre materie che abbiano un’allettante traduzione in inglese. Nell’aprile 2007, ha debuttato sul web con il blog Studio illegale, raccontando la vita quotidiana degli avvocati d’affari, tra miserie ed esaltazioni, solitudini e nevrosi, blackberry e buoni-taxi, e raggiungendo, nel giro di pochi mesi, un successo fatto di migliaia di visitatori quotidiani.

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

19 febbraio 2009

Danno esistenziale e Sezioni Unite: il video-intervento di Luigi Viola (3): Sulla quantificazione del danno

 

Terza parte del video-intervento svolto dall’avv. Luigi Viola, Direttore di Altalex Massimario, al convegno dal titolo "Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali" tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati ed organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Altalex, Osservatorio Vittime LIDU e Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Telecamere con le orecchie: stop del Garante privacy

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Telecamere con le orecchie: stop del Garante privacy
Una telecamera posta all'interno di un locale registra suoni e memorizza voci. Interviene il Garante ne vieta l'uso e ordina la cancellazione delle registrazioni.


Il provvedimento inibitorio (relatore Mauro Paissan) è stato adottato a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che lamentavano l'installazione, da parte di un negoziante, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale. I segnalanti contestavano anche l'assenza di cartelli o comunicazioni visibili che informassero dell'esistenza del sistema di videosorveglianza. Il titolare del negozio, chiamato dal Garante a dar conto del proprio operato, si giustificava affermando che le telecamere, quattro esterne e tre interne, erano state installate, con un'angolazione rivolta verso la porta e le finestre del locale, per finalità di sicurezza, dopo aver subito alcuni atti vandalici e intimidatori. Sosteneva, inoltre, che il sistema fosse adeguatamente segnalato da cartelli.

Da più accertamenti svolti sul posto è emersa invece una situazione diversa. Innanzitutto, all'epoca della prima ispezione mancavano del tutto cartelli che informassero della presenza del sistema di videosorveglianza e quelli apposti in seguito non sono risultati comunque idonei, perché non ben visibili. Ma una circostanza ha richiamato maggiormente l'attenzione degli ispettori del Garante e ha fatto scattare il divieto: una delle tre telecamere interne, collocata vicino al registratore di cassa, risultava, infatti, dotata di registratore audio. Il negoziante dovrà rimuovere la "telecamera con le orecchie" e cancellare i dati (suoni, voci) finora raccolti. L'Autorità ha ritenuto, infatti, illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. Finalità che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante, inoltre, ha prescritto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il soggetto che ha la manutenzione dell'impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini.

 

www.garanteprivacy.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

16 febbraio 2009

Il Garante privacy vara il piano ispettivo per i primi sei mesi del 2009

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy vara il piano ispettivo per i primi sei mesi

Nel 2008 applicate sanzioni per 1 milione 400mlia euro

Sistema informativo del fisco, banche, sistema sanitario. Saranno questi tre grandi settori ad essere innanzitutto interessati dall'attività di accertamento del Garante per la privacy. L'Autorità ha varato, infatti, il piano di ispezioni per il primo semestre 2009. Il piano prevede, inoltre, sia nel settore pubblico che in quello privato, specifici controlli sugli obblighi relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'informativa da fornire ai cittadini, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge. Oltre 200 gli accertamenti ispettivi previsti che verranno effettuati anche in collaborazione con il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza. L'Autorità effettuerà inoltre, come di consueto, le attività ispettive che si renderanno necessarie in ordine a segnalazioni e reclami presentati.

Significativo è il bilancio dell'attività relativa all'anno appena trascorso. Nel 2008, gli ispettori del Garante hanno effettuato, presso amministrazioni pubbliche e società private, 500 ispezioni in loco. Gli accertamenti hanno riguardato, tra l'altro, gestori telefonici, cliniche private, agenzie assicurative, soggetti pubblici che svolgono attività di riscossione, commercialisti, finanziarie, aziende che effettuano attività di vendita on line, scuole che raccolgono dati anche via Internet, centri medici di chirurgia estetica.

Sono stati adottati numerosi provvedimenti di blocco del trattamento e di prescrizione, oltre alla contestazione di 338 sanzioni amministrative, gran parte delle quali relative all'omesso obbligo, da parte di chi gestisce banche dati, di informare gli interessati sull'uso che viene fatto dei loro dati personali.

A seguito delle sanzioni applicate sono stati riscossi circa 1.400.000 euro: di questi, oltre 335 mila sono relativi alla mancata adozione di misure si sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni.

Nel corso delle attività sono state anche inviate 12 segnalazioni all'Autorità giudiziaria per violazioni di carattere penale per trattamento illecito di dati personali, false dichiarazioni al Garante, inadempimento di provvedimenti del Garante e mancata adozione di misure minime di sicurezza.

 

www.garanteprivacy.it

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocati: Si’ agli organismi di conciliazione e all’estensione del processo telematico

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Avvocati: Sì agli organismi di conciliazione
e all’estensione del processo telematico

Nella relazione del presidente del Cnf Guido Alpa 
le indicazioni per superare la crisi del sistema giudiziario: 
“Bene la semplificazione dei riti e le class action”

 

Roma 30/01/2009. <<Con la crisi economico-finanziaria in corso il contenzioso nei tribunali è destinato a crescere ma l’avvocatura è pronta a “profondere il suo impegno nel modo più rigoroso per agevolare la situazione e contenere i tempi delle fasi cruciali delle controversie”.
E’ un impegno preciso quello assunto oggi dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nella sua relazione pronunciata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte di Cassazione davanti alle massime autorità dello Stato.
Il presidente del Cnf ha elencato le riforme, all’attenzione di parlamento e governo, che convincono maggiormente l’avvocatura: la creazione di organismi di conciliazione e mediazione presso i tribunali che potranno essere gestiti dagli Ordini forensi, prevista dal disegno di legge collegato alla manovra triennale (AS 1082); il potenziamento del processo telematico, rispetto al quale l’Avvocatura è “disponibile a realizzare il progetto di estensione del rito telematico a tutte le procedure e a tutte le sedi giudiziarie”; la semplificazione dei riti processuali (oggetto di una delega ad hoc), la specializzazione dei giudici, la migliore definizione dei confini della giurisdizione. I legali sono anche favorevoli all’introduzione nell’ordinamento nazionale dell’azione collettiva risarcitoria ma attendono, ha specificato Alpa, di leggere il testo e di poter contribuire a una sua redazione in linea con i principi di chiarezza, coerenza, efficacia.
Anche il fronte comunitario chiama in causa il supporto dei legali: “siamo ovviamente disponibili a collaborare all’applicazione del Regolamento n.1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre scorso, sul procedimento ingiuntivo e a quella del Regolamento n.861/2007 sulle cause di modesta entità, in vigore dal primo gennaio, che semplifica i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Le small claims”, ha proposto Alpa, “potrebbero essere anche amministrate dagli stessi organismi di conciliazione, ai quali il legislatore potrebbe affidare i compiti giudiziali previsti dal regolamento e ciò per non gravare ulteriormente il carico della giustizia ordinaria”.
Alpa ha avvertito il rischio, insito nel malfunzionamento della macchina giudiziaria, di compromissione dei diritti “deboli”, quelli dei soggetti deboli (i minori, gli immigrati, gli anziani) ma anche dei diritti “forti” sulla carta che, pur avendo una garanzia costituzionale (i diritti civili, il giusto processo), “non trovano nella macchina giudiziaria e spesso anche nell’apparto istituzionale una adeguata tutela”.
Per quanto riguarda l’avvocatura, il presidente del Cnf ha sottolineato l’ urgenza di “una riforma radicale”, di regole moderne che consentano un accesso selezionato, una formazione continua accurata, un procedimento disciplinare semplificato e spedito, un’amministrazione degli albi più ordinata. “Mi auguro che tutte le componenti dell’Avvocatura siano in grado di predisporre al più presto un testo aggiornato di riforma dell’ordinamento professionale da sottoporre al legislatore”, ha sottolineato.
L’avvocatura, insomma, è disposta a dare il suo contributo per superare la situazione di impasse in cui versa la giustizia, che la crisi rischia di peggiorare. Una situazione di impasse fotografata dai numeri declinati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, che confermano la tendenza negativa già emersa nel rapporto Cepej, che vede l’Italia agli ultimissimi posti della classifica dei paesi europei quanto a efficienza dei tribunali.
Nella sua relazione, Alpa si è soffermato sui dati europei sottolineandone la non esaustività nell’analizzare la situazione complessiva della giustizia italiana: “ E’ necessario correggere quell’analisi sotto due profili: l’ampio ricorso alla giustizia ordinaria che è il segno che, pur in condizioni difficili, milioni di cittadini continuano ad affidarsi ai giudici togati; il costo della giustizia, che nel nostro paese è ancora tollerabile e quindi non costituisce un ostacolo al suo accesso”. Non solo. Il presidente del Cnf ha criticato la prospettiva di quegli organismi internazionali, come Ocse e Banca mondiale degli investimenti che “sotto il velo della efficienza di mercato, accreditato una ideologia della concorrenza che tende a privilegiare gli ordinamenti di common law rispetto a quelli di civil law, a considerare l’Italia un paese poco affidabile per gli investitori a causa del suo sistema giudiziario, a ritenere il ruolo degli avvocati del tutto marginale” laddove la tradizione di libertà espressa dal “libero foro”, l’impegno profuso nella difesa dei diritti della persona, dei rapporti familiari, dei rapporti economici, nei processi penali equi, in quelli civili, amministrativi e tributari dimostrano “come l’Avvocatura possa cooperare attivamente nel’amministrazione della giustizia e come possa, anche in questo difficile momento, contribuire a recuperare la prosperità del Paese”>>.

 

www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

11 febbraio 2009

Pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui e risarcimento del danno

Diritto (Copyright immagine woodsy) Nel numero di gennaio 2009 della rivista “Il civilista” un contributo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo

Pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui e risarcimento del danno

 

Il contributo analizza due questioni rilevanti nel caso di accertata lesione del diritto all’immagine:

la risarcibilità del danno patrimoniale, sotto l’aspetto del c.d. “prezzo del consenso”;

la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche ove il fatto non costituisca reato, alla luce in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali

 

Il civilista

 

Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Repressione di attivita’ di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet: COMUNICATO ISOC ITALIA IN MERITO ALL'ART. 50-bis DEL DDL 733 SULLA SICUREZZA PUBBLICA

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) COMUNICATO ISOC ITALIA IN MERITO ALL'ART. 50-bis DEL DDL 733 SULLA SICUREZZA PUBBLICA

 

<<ISOC Italia, vista la recente stesura del DDL 773 sulla Sicurezza Pubblica già approvato dal Senato della Repubblica, segnala l'incompatibilità fra il Sistema Internet e l'art.50 bis DDL 733 "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet". Per il Sistema Internet è infatti tecnicamente impossibile "l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine [cfr DDL 733]".


ISOC Italia contesta ancora una volta un tentativo di regolamento per Internet predisposto in completa assenza di conoscenze sulle materie inerenti il sistema stesso. Gli appositi strumenti di filtraggio richiamati l'art.50-bis del DDL 733 in oggetto NON esistono e NON esiste una tecnologia per implementarli.  

Solo i "colpevoli" possono essere perseguiti e non il "canale di comunicazione": in Internet è ampiamente riconosciuto che la soluzione di problemi come questi che creano allarme sociale è assai complessa e non può risolversi con interventi di legge da parte di singoli governi; essa consiste piuttosto nello sviluppo di pratiche di cooperazione più efficaci per la repressione dei crimini, associate a campagne di educazione degli utenti della rete. ISOC ritiene che si debbano perseguire le attività illecite ed i reati, non il “mezzo” Internet. ISOC Italia è fiduciosa che sarà compreso il senso di questa sua segnalazione ispirata dall'esigenza di rappresentare il pericolo di un intervento di sola immagine che NON modificherà l’effettiva repressione dei colpevoli. Una qualsiasi legge che preveda il filtraggio in Internet non può essere applicata efficacemente e, qualora si cerchi di osservarla, non si fa altro che aumentare la discriminazione tra gli utenti che riusciranno comunque ad aggirare l'ostacolo ed i meno esperti. Chiunque affermi o proponga il contrario, nega lo stato dell’arte o si limita a rappresentare una visione parziale od accomodante della realtà.

Questi problemi di definizione di regole toccano diversi aspetti tecnici, tanto che è riconosciuta a livello globale la necessità di interazione fra il Legislatore e il mondo tecnico della Rete. ISOC Italia rinnova la propria disponibilità ad essere ascoltata dalle Istituzioni per contribuire ad una migliore comprensione di Internet in tutti i suoi aspetti. [lunedì, 9 febbraio 2009]

Tale comunicato rappresenta la sintesi delle riflessioni, espresse e condivise da esperti informatici e giuridici di ISOC Italia, in merito al DDL in oggetto e basate sullo studio e sull'applicazione di standard internazionali per la gestione dei protocolli trasmissivi di Internet.>>

 

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L’Internet SOCiety (ISOC) è l'organizzazione internazionale di supporto alla Rete Internet: essa promuove lo sviluppo e la crescita di Internet a partire dal 1992, ed oggi partecipa con impegno al processo globale di definizione della governance dell’Internet del futuro. 

 

Società Internet - ISOC Italia - COMUNICATO ISOC ITALIA IN MERITO ALL'ART. 50-bis DEL DDL 733 SULLA SICUREZZA PUBBLICA

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Dalla Carta al Digitale. Guida pratica alla dematerializzazione dei documenti fiscali, amministrativi e del lavoro

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Da domani in edicola con Italia Oggi:

Dalla Carta al Digitale
Guida pratica alla dematerializzazione dei documenti fiscali, amministrativi e del lavoro

A cura del Digital & Law Department dello Studio Legale Lisi e con il patrocinio di ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva

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A partire da domani 12 febbraio, sarà disponibile in edicola insieme a Italia Oggi la “Guida pratica alla dematerializzazione dei documenti fiscali, amministrativi e del lavoro”.
La Guida raccoglie in maniera chiara e sintetica le norme più importanti nel campo della dematerializ­zazione, sparse in vari strumenti giuridi­ci, le commenta e ne facilita la compren­sione.


La guida si sofferma su importanti temi quali:

- documento analogico e documento informatico
- conservazione sostitutiva dei documenti
- responsabile della conservazione sostitutiva
- dematerializzazione dei documenti nella PA
- conservazione e trattamento dei dati personali
- amministratore di sistema e organismo di vigilanza

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

09 febbraio 2009

Caso Englaro: Testo integrale della lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri precedentemente alla approvazione di un decreto-legge in relazione al caso Englaro

<<Si rende noto il testo integrale della lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, precedentemente alla approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legge in relazione al caso Englaro.

“Signor Presidente,

lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale.

Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti.

I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche.

Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente.

Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge – piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica - appare soluzione inappropriata. Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente.

Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell’articolo 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo.

Desta inoltre gravi perplessità l’adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo.

Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori (si indicano nel poscritto i più significativi esempi in tal senso).

Confido che una pacata considerazione delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci siamo congiuntamente adoperati per evitare”.

    Poscritto

    1.   Con una lettera del 24 giugno 1980, il Presidente Pertini rifiutò l’emanazione di un decreto-legge a lui sottoposto per la firma in materia di verifica delle sottoscrizioni delle richieste di referendum abrogativo;

    2.   il 3 giugno 1981, sempre il Presidente Pertini, chiamato a sottoscrivere un provvedimento di urgenza, richiese al Presidente del Consiglio di riconsiderare la congruità dell’emanazione per decreto-legge di norme per la disciplina delle prestazioni di cura erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso specifico, uno degli argomenti addotti dal Capo dello Stato consisteva nel rilievo della contraddizione tra la disciplina del decreto-legge emanando e “un indirizzo giurisprudenziale in via di definizione”;

    3.   con lettera 10 luglio 1989 al Presidente del Consiglio De Mita, il Presidente Cossiga manifestò la sua riserva in ordine alla presenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza ai fini dell’emanazione di un decreto-legge in materia di profili professionali del personale dell’ANAS e affermò: “Ritengo, pertanto, che, allo stato, sia opportuno soprassedere all’emanazione del provvedimento, in attesa della conclusione del dibattito parlamentare sull’analogo decreto relativo al personale del Ministero dell’interno”;

    4.   in quella stessa lettera e successivamente nella lettera al Presidente del Consiglio Andreotti del 6 febbraio 1990, il Presidente Cossiga richiamò all’osservanza delle specifiche condizioni di urgenza e necessità che giustificano il ricorso alla decretazione di urgenza, ritenendo legittimo da parte sua – in caso di non soddisfacente e convincente motivazione del provvedimento – il puro e semplice rifiuto di emanazione del decreto – legge;

    5.   con un comunicato del 7 marzo 1993, il Presidente Scalfaro, in rapporto all’emanazione di un decreto-legge in materia di finanziamento dei partiti politici invitò il Governo a riconsiderare l’intera questione, ritenendo più appropriata la presentazione alle Camere di un provvedimento in forma diversa da quella del decreto-legge.>>

 

 

Comunicato www.quirinale.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

RIFLESSI DEL DANNO CIVILISTICO DA MORTE SUI CONGIUNTI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

RIFLESSI DEL DANNO CIVILISTICO DA MORTE SUI CONGIUNTI:

DANNO BIOLOGICO E MORALE IURE HA EREDITARIO; DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO


di Giorgio Vanacore

avvocato in Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it


A) DANNO BIOLOGICO E MORALE DA MORTE IURE HEREDITARIO
PATITO DAL DEFUNTO CONGIUNTO.

Premessa alle seguenti considerazioni e' che l'evento mortale, per giurisprudenza costante, stante la sua natura di irreparabile quoddam, non puo' essere automaticamente parametrato a rigidi criteri tabellari, predisposti in favore dei soggetti vittima di invalidità che comunque sopravvivono all'evento sinistroso (Cass. nn. 1877/2006, 25124/2006).

Sul punto, si consideri che l'unanime orientamento dei giudici di merito italiani è nel senso di adattare al c.d. danno biologico terminale, di che trattasi, le percentuali "Tabellari" in materia di danno biologico permanente al 100%.

Per un tale orientamento si leggano Tribunale di Venezia 13 dicembre 2004, Tribunale di Caltanissetta 4 luglio 2002, sentenza, quest'ultima di cui si trascrive un saliente stralcio: ".. I danni spettanti agli attori possono, ai valori attuali, così riassumersi e liquidarsi, tenendo in considerazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano danno biologico (avuto riguardo alla percentuale di invalidità permanente, pari al 100% riconoscibile in capo al sig. (.) nel periodo di coma conseguito immediatamente al sinistro - trattandosi di assoluta incapacità di autodeterminazione e di relazione prima temporanea e poi consolidatasi con il sopravvenuto exitus - ed avuto riguardo all'età, anni trenta, del (.) al momento del sinistro: Euro 485.727,713"...

RIFLESSI DEL DANNO CIVILISTICO DA MORTE SUI CONGIUNTI – Leggi l’articolo completo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

05 febbraio 2009

Second Law: legge e mondi metaforici (3)

 

11/12/2008

Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.

 

http://elvlog.wordpress.com 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante privacy fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante privacy fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.

Per questo il Garante ha deciso di richiamare l'attenzione di enti, amministrazioni, società private sulla figura professionale dell' amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo.

Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto entro quattro mesi da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.

Registrazione degli accessi
Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Verifica della attività
Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche
Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.

 

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

02 febbraio 2009

Facebook: un bel giocattolo, ma serve un "antivirus". Giornata Europea della protezione dei dati personali

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Facebook: un bel giocattolo, ma serve un "antivirus". Giornata Europea della protezione dei dati personali 
Relazione introduttiva di Mauro Paissan - componente del Garante privacy
(sintesi dell'intervento)

Uno spazio privato?
Il social network (Facebook, MySpace e altri) è uno strumento utile e un giocattolo divertente. Consente forme di comunicazione eccezionali. Dalla chiacchiera con amici - vicini e lontani - a scambi di video, materiali, iniziative di sensibilizzazione sui temi più diversi, campagne umanitarie e politiche, e approcci di varia natura.

La diffusione di questi siti è stata incredibilmente veloce. Il solo Facebook dichiara 150 milioni di aderenti nel mondo e, a fini pubblicitari, per quanto riguarda l'Italia, a gennaio 2009, risultano 6 milioni e mezzo di profili personali (si tenga presente che una persona può registrarsi con più di una identità).
Ogni aspetto della vita sembra finirci dentro.

Siamo di fronte a siti che infondono la percezione di uno spazio privato, o di piccola comunità. E che invece possono esporre a seri rischi la sfera personale degli individui coinvolti.

Complice anche il fatto che quando siamo davanti allo schermo superiamo reticenze e imbarazzi propri della vita reale, tendiamo a riversare in rete foto di noi stessi e di altri, riflessioni di qualunque tipo, anche di carattere politico, o riguardo le nostre preferenze sessuali, le nostre scelte più intime. Senza riflettere sul fatto che una volta immesse in rete le informazioni hanno una diffusione pressoché illimitata nello spazio e nel tempo.

L'unico vero "antivirus" siamo noi
Serve un vero "antivirus", che consiste nel diventare utilizzatori dei social network più attenti ai diritti, propri e altrui. Utenti più consapevoli dei rischi che possono derivare da un uso senza criterio della rete.

  • Perché altri possono riversare on line immagini e informazioni che ci riguardano e che non vorremmo mai rendere note.

  • Perché noi stessi possiamo aver "postato" informazioni e/o immagini con l'aspettativa che parenti e amici ne fossero i soli destinatari, senza pensare che altri potessero adoperare quei dati per altri fini, anche a distanza di molto tempo.

  • Perché la facilità di immissione di dati e immagini non corrisponde a un'altrettanto semplice possibilità di eliminazione, una volta che si scelga di uscire dal social network.

  • Perché, infine, le informazioni si prestano a furti di identità o all'utilizzo senza il nostro consenso da parte di aziende a fini commerciali.

Qualche esempio tratto dalla cronaca può dare un'idea delle ripercussioni sulla sfera privata che possono derivare dal social network. Ha fatto notizia la vicenda della donna americana che aveva pubblicato le sue immagini su Facebook ritrovandole, manipolate, su un sito pornografico. Oppure i casi di suicidio di adolescenti per la vergogna di sapere che le proprie foto osé scattate all'ex-fidanzato erano state rese pubbliche, "postate" per vendetta amorosa sul web. Il fenomeno sempre più diffuso degli ex-fidanzati o ex-coniugi che riversano malignità, notizie riservatissime, vere o false che siano, sulla persona un tempo amata. Infine il recentissimo caso che ha visto coinvolti alcuni infermieri dell'ospedale Molinette di Torino che hanno "postato" su Facebook foto di pazienti con tanto di commenti ironici sul loro stato.

I rischi, soprattutto per i giovani
Quando divulghiamo immagini e informazioni che ci riguardano, non riflettiamo sul fatto che nella vita (per fortuna) si cambia, che la nostra identità personale è mobile, e che la circolazione di immagini che non ci corrispondono più e che invece rimangono disponibili e incancellabili sulla rete potrebbe metterci in imbarazzo se non crearci seri problemi.

Un recente sondaggio dell'autorità per la privacy inglese ha messo in evidenza che nel Regno Unito sarebbero quattro milioni e mezzo i ragazzi tra i 14 e i 21 anni che rischiano di subire ripercussioni negative sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce lasciate in Internet. E che il 71 per cento dei ragazzi non vorrebbe mai che un'università o un eventuale datore di lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i contenuti immessi nei social network. Dalle interviste affiora anche una forte tendenza ad accettare sconosciuti come "amici" e a lasciare indizi su di sé proprio allo scopo di attrarre nuove persone. Tutto questo pubblicando la propria data di nascita, il proprio indirizzo di casa, informazioni su di sé e sulla propria famiglia, agevolando in questo modo anche i furti d'identità.

E' oltremodo difficile, se non impossibile, rimuovere le informazioni che ci riguardano immesse sul web. Molto spesso anche dopo aver cancellato il proprio profilo, i dati continuano a essere conservati nei server del social network, una volta in rete, diventano reperibili per decenni, senza che li si possa "neutralizzare". Molto spesso anche grazie ai motori di ricerca che sono in grado di raccogliere e assemblare le notizie più disparate, comprese quelle molto datate, quelle non vere o che semplicemente non ci corrispondono più.

Nella vita reale non condivideremmo mai con un professore, con la nostra famiglia, con un futuro datore di lavoro, le stesse considerazioni che abbiamo rivolto a un amico. Per lo meno non negli stessi termini. Ebbene quella selezione sulla rete sembra non valere più. La nostra comunicazione diventa indifferenziata.

Accanto al crescente numero di utenti di Facebook, si registra un parallelo aumento delle richieste di uscita dalla rete. Le persone che hanno già una propria visibilità tendono ora a chiamarsi fuori. Il non essere su Facebook diviene oggi segno di distinzione, il contrario rispetto a qualche mese fa.

Attenzione ad un uso troppo disinvolto
Gli utenti possono fare molto per evitare che un uso troppo disinvolto del social network comporti danni ad altri e a sé. Qualche "consiglio per l'uso" dunque.

  • Pensarci bene prima di pubblicare i propri dati personali (soprattutto indirizzo, numero di telefono) in un profilo-utente.

  • Tenere a mente che certe immagini o certe informazioni possono riemergere, complici i motori di ricerca, in occasione di colloqui di lavoro.

  • Usare in certi casi pseudonimi, meglio se diversi in ciascuna rete cui si partecipa.

  • Astenersi dal pubblicare informazioni personali relative ad altri senza il loro consenso.

  • E poi ancora: informarsi su chi gestisce il servizio e quali garanzie dà il fornitore del servizio rispetto al trattamento dei vostri dati personali. Utilizzare impostazioni orientate alla privacy, limitando al massimo la disponibilità di informazioni, soprattutto rispetto alla reperibilità dei nostri dati da parte dei motori di ricerca. Usare login e password diversi da quelli utilizzati su altri siti web, ad esempio per la posta elettronica o per la gestione del conto corrente bancario. Esercitare un controllo sull'utilizzo dei propri dati personali da parte del fornitore del servizio; ad esempio, rifiutando il consenso all'utilizzo dei dati per attività mirate di marketing.

Per concludere. Si fa sempre più evidente la necessità di regole che insieme mantengano la natura libertaria e aperta di Internet e garantiscano i diritti di chi ne fa uso. Ma la tutela dei diritti on line passa anche per una presa di coscienza degli utenti stessi della rete. Occorre dunque muoversi con grande consapevolezza se si vuole evitare che i diritti delle persone, altrove garantiti, siano lasciati privi di tutela proprio nell'ambiente, quello on line, che offre enormi potenzialità di crescita e nuove forme di cittadinanza per le persone.

Milano, 28 gennaio 2009

 

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Social network: attenzione a non cadere nella rete. Giornata Europea della protezione dei dati personali

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Social network: attenzione a non cadere nella rete. Giornata Europea della protezione dei dati personali
Intervento di Francesco Pizzetti
Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(sintesi del'intervento)

Strumenti straordinari, ma attenti alle trappole
Il fenomeno dei social network è oggi in una fase esplosiva. Un numero crescente di utenti mettono il loro profilo su Facebook, MySpace, ASmallWorld e spalancano sul mondo le stanze dei propri ricordi, delle proprie abitudini, dei propri gusti per condividerli con gli altri sulla rete.

I social network sono "piazze virtuali" in cui ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro. Offrono un'incredibile opportunità di incontro e un nuovo modo di sviluppare una vita di relazione senza limiti di spazio.

I social network rappresentano straordinari strumenti di innovazione sociale e contribuiscono a far sì che la rete sia sempre di più oggi il luogo dove si viene elaborando una nuova coscienza collettiva. Tuttavia, essi vengono usati da milioni di persone senza una perfetta conoscenza dei rischi ai quali si espone ed espone gli altri chi mette in rete e condivide informazioni.

Recenti e clamorosi usi inconsapevoli delle possibilità offerte dalle comunità on line e dai social network dimostrano che siamo in presenza di un fenomeno da affrontare con il necessario equilibrio, ma con la dovuta urgenza.

Si pensi al caso del ragazzo francese che ha visto la sua vita - vacanze, amici, dal lavoro dettagli intimi "postati" sul suo social network - pubblicata su un quotidiano. Ma si pensi anche ai veri e propri illeciti, come l'utilizzo di identità altrui per creare "falsi profili", o il furto di informazioni personali per commettere truffe o soltanto per danneggiare chi queste informazioni ha messo on line.

Spesso è lo stesso termine di "community" a falsare la prospettiva: non sappiamo mai chi è veramente la nostra platea. Quando siamo nel mondo fisico possiamo vedere chi ascolta le nostre conversazioni, chi ci guarda. Nel mondo Internet le nostre informazioni si disseminano e non ne abbiamo più il controllo.

I rischi che è bene conoscere
Una volta messi sulla rete, i dati personali di un utente sono difficilmente cancellabili: un numero enorme di persone può conoscere le vostre confessioni più intime e chiunque – aziende private, pubbliche amministrazioni, professionisti, sconosciuti – potrà raccogliere un'enorme quantità di informazioni che vi riguardano e farne l'uso che vuole. Solo per fare un primo immediato esempio, potreste ricevere pubblicità mirata costruita apposta per voi sulla base dei gusti, opinioni, sentimenti espressi sul vostro social network.

Ma ci sono profili ben più gravi, come quelli che riguardano la reputazione, che vanno considerati.

Secondo una recente ricerca il 77% di chi recluta personale cerca possibili candidati sul web e il 35% di loro afferma di aver eliminato un candidato sulla base di informazioni scoperte navigando in rete. Se si tratterà di decidere chi assumere tra due candidati allo stesso livello avrà la peggio quello  dei due che, senza pensarci bene, ha messo a disposizione nel suo social network dati e informazioni che possono danneggiarlo.

Privacy e libertà possono convivere
Per garantire agli utenti della rete la libertà di potersi esprimere ed entrare in comunicazione con gli altri senza temere di subire o provocare danni, occorre promuovere un uso consapevole dei social network. E questo perché sulla rete la protezione dei dati personali passa innanzitutto attraverso una autotutela. Privacy e libertà possono in questo modo convivere.

Per questo il Garante italiano – anche sulla scorta di quanto messo a punto delle Autorità Garanti di tutto il mondo riunite a Strasburgo nell'ottobre 2008 - ha dato alcune raccomandazioni agli utenti:

  • Occorre che gli utenti valutino bene quali dati inserire nel proprio profilo creato sui social network: soprattutto i minori dovrebbero evitare di fornire l'indirizzo e il numero telefonico di casa, e magari usare uno pseudonimo.

  • Occorre prestare particolare attenzione anche alla privacy degli altri, soprattutto se si pubblicano dati personali o fotografie senza il loro consenso.

Ma anche i fornitori di servizi di social network devono essere sottoposti ad una serie di obblighi.

  • I fornitori di servizi di social network devono prevedere configurazioni tecniche orientate a favorire la privacy degli utenti ed informarli in modo corretto e trasparente sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla pubblicazione di dati personali in un profilo.

  • I fornitori di servizi devono sempre informare in maniera adeguata gli utenti sulle conseguenze che potrebbe avere l'immissione in rete di dati personali.

  • Devono inoltre garantire che i dati degli utenti non siano rintracciabili dai motori di ricerca se non con il loro previo consenso.

  • Agli utenti deve essere consentito di limitare la visibilità dell'intero profilo, così come di recedere facilmente dal servizio e di cancellare ogni informazione pubblicata sul social network.L'Autorità Garante italiana, da parte sua, sta intervenendo su diversi fronti per sensibilizzare gli utenti ad un uso consapevole ed informato dello strumento dei social network: innanzitutto in ambito nazionale, come nel recente caso verificatosi all'Ospedale Molinette di Torino.

Ma è anche a livello internazionale che il Garante si sta impegnando per promuovere un'azione comune a tutela di chi naviga sulla rete: Internet è un medium globale e come tale ha bisogno di regole condivise a livello globale.

Milano, 28 gennaio 2009

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

AEC: annunciata azione collettiva per il recupero delle multe ai semafori illegalmente percepite

<<annunciata azione per il recupero delle multe ai semafori

La A.E.C. DELEGAZIONE ITALIANA, Associazione Europea per la Tutela del Cittadino Contribuente, UNICA ASSOCIAZIONE CHE PER STATUTO TUTELA SIA IL PRIATO CONSUMATORE CHE LE AZIENDE E GLI IMPRENDITORI DETENTORI DI PARTITA I.V.A.

(N.B. Il Codice del Consumo riconosce la qualità di Consumatore SOLAMENTE al Privato Cittadino, infatti le Associazioni dei Consumatori che sono iscritte al C.N.C.U. e percepiscono da questo dei contributi, NON Possono tutelare le Aziende)

ANNUNCIA

la costituzione del " COORDINAMENTO NAZIONALE TUTELA AUTOMOBILISTI UTENTI".

Il Coordinamento promuove in tutta Italia le azioni singole e collettive di recupero delle multe, pagate ingiustamente dagli automobilisti ai Comuni e rilevate dalla strumentazione T-RED.

Tale strumentazione è stata sequestrata in questi giorni per ordine dei magistrati che conducono varie inchieste che hanno portato all'arresto di numerose persone quali titolari di Aziende produttrici, amministratori e funzionari pubblici e di aziende private, che avrebbero percepito dei profitti illegalmente. Le prime azioni saranno rivolte verso i Comuni per ottenere, a nome dei nostri associati, la restituzione delle cifre pagate a titolo di contravvenzioni in quanto provento da azione illecita, carpite con la malafede e l'inganno. Procederemo quindi contro quanti hanno lucrato a scapito degli automobilisti e dei Comuni stessi, con una azione legale collettiva finalizzata al recupero dei danni, materiali ed esistenziali ed anche delle spese sostenute da quanti hanno presentato opposizione alle cartelle di pagamento o subito la decurtazione dei punti sulla patente di guida. Sarà pertanto avviata da parte dei legali della nostra Associazione per conto dei nostri Associati,  la costituzione di parte civile nei vari processi che si andranno ad instaurare nei confronti di quanti hanno tratto illeciti guadagni.>>

www.tutelare.it

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

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