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29 gennaio 2009

Second Law: legge e mondi metaforici (2)

 

11/12/2008

Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.

 

http://elvlog.wordpress.com

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy e attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – provvedimento Garante privacy 27/11/2008

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Iusreporter.it - Documenti

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - provvedimento Garante privacy 27/11/2008 (GU 300 del 24/12/2008)







Testo completo del provvedimento: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=120








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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

26 gennaio 2009

Danno esistenziale e Sezioni Unite. Video-intervento di Luigi Viola (2): sull’articolo 1223 cod.civ.


Seconda parte del video-intervento svolto dall’avv. Luigi Viola, Direttore di Altalex Massimario, al convegno dal titolo "Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali" tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati ed organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Altalex, Osservatorio Vittime LIDU e Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: proteggere l’identita’ delle donne vittime di violenza

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Proteggere l'identità delle donne vittime di violenza
Occorre evitare la pubblicazione di dettagli che violino riservatezza e dignità

Occorre proteggere in modo efficace l'identità delle donne vittime di violenza. Nel riportare episodi di cronaca, i giornali devono astenersi dal pubblicare dettagli che violino la loro riservatezza e dignità.

Lo ha ribadito il Garante privacy affrontando (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un'aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell'articolo venivano rese note l'identità della vittima, la sua professione unitamente all'indirizzo dove la esercitava, l'indirizzo dove la donna viveva col marito e l'attuale indirizzo con relativa fotografia.

La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione.

Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo preliminarmente che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso specifico, l'episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente omettendo i riferimenti in grado di portare all'identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell'ambito di attività giornalistica. L'articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti.

Il Garante ha così vietato all'editore del quotidiano l'ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell'abitazione della donna.

 

www.garanteprivacy.it

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La Responsabilita' Amministrativa degli Enti: I Reati Informatici

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Iusreporter.it - Documenti

La Responsabilita' Amministrativa degli Enti:

I Reati Informatici


di Giulia Sabato

(collaboratrice esterna Digital&Law Department - Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it)



La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche solo Decreto) l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:

  • Art. 491 bis - Falsità in Documenti informatici;

  • Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

  • Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

  • Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

  • Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

  • Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

  • Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

  • Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

  • Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

  • Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

  • Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica...

 

Leggi l’articolo completo: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=118

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

21 gennaio 2009

Second Law: legge e mondi metaforici (1)

 

11/12/2008

Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

AssoProvider - Mafia e P2P: due pesi e due misure

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)

Comunicato Assoprovider

<<Assoprovider segnala che due pesi e due misure sembrano esistere in Italia da parte delle Autorità di indagine e di repressione nella valutazione della gravità dei fenomeni legati ad Internet: mentre qualche mese fa' a tutti i provider fu intimato dalla Procura di Bergamo di impedire l'accesso dei propri clienti al sito Pirate Bay, oggi c'è discordanza di vedute sull'oscuramento di alcune pagine di Facebook in cui vengono esaltate la Mafia e i suoi Padrini: dunque è più pericoloso il peer to peer della Mafia?

Per fortuna gli anticorpi (gli stessi utenti di Facebook) stanno reagendo da soli con mille iniziative contro i mafia supporter su FB. Facciamo notare che alcuni “fan” di queste pagine web pro-mafia hanno contestato sentenze definitive su capimafia accusati di omicidi e stragi: c'è il sospetto che dietro questo fenomeno si nasconda una regia centrale, che strumentalizza fra l'altro molti minori utenti di FB.

Come ha dichiarato il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso “oscurare non serve. Contro chi inneggia a quei boss bisogna scatenare una grande reazione civile”.

Ciò che inquieta sono le discutibili scale di valori applicate nella valutazione di quello che si può e non si può fare in generale in Italia su Internet da parte dell' Establishment italiano; il mondo degli internauti ha bene di che preoccuparsi a questo punto in vista di una eventuale proposta di regolamentazione della Internet mondiale ventilata all'interno del G8 prossimo venturo>>.

 

AssoProvider - Mafia e P2P: due pesi e due misure

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno Amministrazione di Sostegno a Bergamo – febbraio/marzo 2009

Corso accreditato ai sensi dell’art. 3

reg. CNF 13.07.2007


L’amministrazione di sostegno

e l’interdizione:

due istituti a confronto


FEBBRAIO- MARZO 2009

Bergamo

PROGRAMMA

Venerdì 6 febbraio 2009  ore 15,00 / 18,00.

Indirizzo di saluto ai partecipanti e presentazione del modulo:

Avv. Ennio BUCCI, Presidente di APF

Avv. Ettore TACCHINI, Presidente dell’Ordine Avvocati di Bergamo

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E INTERDIZIONE

UNO SGUARDO AI DUE ISTITUTI: ANALISI CRITICA,

DIFFERENZE ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE.

Relatore: Prof.  Paolo Cendon, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all’Università di Trieste.

Durata:  3 ore  pari a 3 crediti formativi.

Venerdì 27 febbraio 2009 ore 15,00 / 18,00.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E INTERDIZIONE NELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE, DELLA PROCURA E DELL’ AVVOCATO.

Relatori: Dott. Paolo Maria Galizzi, Presidente della I Sezione Civile e Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bergamo,

Dott.ssa Manuela Cantù, Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale di Bergamo,

Avv. Giorgio Rossi, Avvocato in Bergamo.

Durata: 3 ore pari a 3 crediti formativi.

Mercoledì 25 marzo 2009 ore 15,00 / 18,00.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E INTERDIZIONE NELLA REALTA’ DI BERGAMO.

IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE.

Relatori: Dott. Luciano Marella, responsabile del Tavolo Interistituzionale,

Avv. Ettore Tacchini, Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Bergamo,

Dott. Paolo Maria Galizzi, Presidente della I Sezione Civile e Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bergamo.

IL PUNTO DI VISTA DELLA PSICHIATRIA

Relatori: Dott. Massimo Biza, Primario del Reparto di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale  presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.

IL PUNTO DI VISTA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Avv. Luca Salvioni, Avvocato in Bergamo e Amministratore di Sostegno.

IL SERVIZIO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO

Dott. Mauro Carrara, Consulente incaricato dal Comune per tutele, curatele e amministrazioni di sostegno,

Sig. Sergio Palazzo, Responsabile dell’ Associazione “Oltre…noi”

Durata: 3 ore pari a 3 crediti formativi.

 

 

Maggiori informazioni



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

20 gennaio 2009

PEC: il Governo si adegua al ricorso presentato dall’Associazione “Cittadini di Internet” all’Unione Europea

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Il Governo si adegua al ricorso presentato da “Cittadini di Internet” all’Unione Europea

 

L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti. In sostanza, si elimina l’obbligatorietà della PEC di

matrice esclusivamente Italiana

Roma, 16 gennaio 2009 – Massimo Penco, Presidente di “Cittadini di Internet”

(www.cittadininternet.org), ha rilasciato la seguente dichiarazione:

 

«Poco più di un mese fa, in maniera solo parzialmente positiva , commentavamo la rivoluzione contenuta

nel D.L. “anti -crisi” (D.L. 185/2008): nell’art. 16 del D.L., la posta elettronica certificata continuava a

essere imposta a suon di obblighi, moniti e sanzioni. Da poche ore, alla Camera è stata votata (327 voti a

favore e 252 contro) la fiducia posta dal Governo sull’approvazione , senza emendamenti e articoli

aggiuntivi, dell’articolo unico nel testo delle Commissioni del disegno di legge (C1972) di conversione del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti per

il futuro sia della PEC (Posta Elettronica Certificata) e sì è preso in considerazione la nostra denuncia alla

UE.

Finalmente, ci ascoltano. È un buon inizio che forse permetterà di non far sanzionare l’Italia per

l’ennesima volta. In sostanza, si elimina l’obbligatorietà della PEC di matrice esclusivamente Italiana ,

come si ripete da anni e riportata anche nelle enciclopedie (Esempio - Wikipedia: “E' bene però ricordare

che si t ratta di uno standard solamente italiano e per adesso nessun altro paese nel mondo ha sentito

l'esigenza di creare un equivalente.. Questo proprio perché la PEC è praticamente equivalente ad un'e-

mail tradizionale tranne per il fatto che è molto più costosa. Tecniche di firma digitale e di tracciamento

della consegna equivalenti[2] e gratuite sono già disponibili per le email tradizionali da diversi anni. Non

c'è quindi nessun vantaggio concreto ad usare la PEC al posto di un'email tradizionale con le dovute

accortezze”) .

In sintesi, ecco quanto approvato all’ art.6:

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta

elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo

di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora sia dell'invio sia della

ricezione delle comunicazioni oltre che l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo

l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

In questo modo, si:

attua in pieno la direttiva comunitaria n° 93 del lontano 1999 nonché l’art. 15/2 della legge

Bassanini del 1997;

apre lo scenario a tutte le Autorità di certificazioni Europee così come stabilito sia dalla direttiva

europea che dallo stesso Codice dell’Amministrazione digitale, liberalizzando il mercato e non più

limitandolo ad alcune lobby;

si pone e risolve il problema tipico della PEC l’uso solo all’interno dell’Italia è la compatibilità.

Nell’articolo emendato dal Parlamento, di fatto, si rende possibile per pubbliche amministrazioni, società e

professionisti l’utilizzo, al posto della PEC, di altri sistemi di trasmissione elettronica de i messaggi che

certifichino la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e garantiscano l'integrità del

contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute, assicurando l'interoperabilità con analoghi sistemi

internazionali (interoperabilità non del tutto garantita – come si sa bene – dal nostro sistema, tutto

italiano, di posta elettronica certificata PEC).

Insomma, in nome della neutralità tecnologica, si è dovuto finalmente dare ragione a chi da tempo

sostiene che il sistema di posta elettronica certificata (e non solo quello!) non poteva essere prescritto ex

lege e la normativa che lo voleva imporre presentava al suo interno profili di contrasto con la legislazione

comunitaria.

È giusto riferire che la questione andrebbe affrontata con maggiore dettaglio e specificità in modo da far

riferimento nella norma a precisi standard internazionali , ma la strada seguita è quella giusta e allinea la

normativa italiana a quella europea (anche in materia di trasmissione elettronica delle fatture).

Con queste modifiche, si apre un nuovo quadro ecco il testo integrale degli articoli relativi al DL 185:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica

basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità

del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla

medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica

certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue

successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o

collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al

comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi

pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche

amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3,

lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per

ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella

pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via

telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del

presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso

la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il

destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».


 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Tra le rassicuranti novita’ in materia di digitalizzazione documentale, che fine fa la PEC?

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Iusreporter.it - Documenti

Tra le rassicuranti novità in materia di digitalizzazione documentale, che fine fa la PEC?

La Camera approva il Disegno di Legge di conversione del Decreto “Anti-Crisi” e nel nuovo testo mette in discussione la Posta Elettronica Certificata e il ruolo dei notai nei processi d digitalizzazione documentale!

Andrea Lisi

 

Poco più di un mese fa commentavamo in maniera solo parzialmente positiva la rivoluzione contenuta nel D.L. “anti-crisi” (D.L. 185/2008): nell’art. 16 del D.L., da una parte, la posta elettronica certificata continuava a essere imposta a suon di moniti e sanzioni e, dall’altra, si apriva la strada a una piena “dematerializzazione” degli originali analogici unici.

Alla Camera da poche ore è stata votata la fiducia, con 327 voti a favore e 252 contro, posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge (C1972) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti per il futuro sia della P.E.C. e sia delle strategie di digitalizzazione documentale. Si riportano alcuni commi dell’articolo nell’ultima versione passata alla Camera:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera
a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui
ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo...

 

Leggi l’articolo completo: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=116

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

15 gennaio 2009

Responsabili i manager che trascurano l’adozione dei modelli di management previsti dal D. Lgs. 231/2001. Risk management. Obbligatorieta’ di fatto o previsione normativa?

Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

Sentenza del Tribunale di Milano. Responsabili i manager che trascurano l'adozione dei modelli di management previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Risk management. Obbligatorietà di fatto o previsione normativa?

di Annalisa Spedicato

(collaboratrice esterna Digital&Law Department - Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it)

Il Tribunale Civile di Milano, nel Febbraio scorso (sentenza n. 1774 del 13/02/2008), ha emesso una sentenza di condanna al risarcimento del danno avverso l'amministratore di una società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Fin qui non vi è nulla di nuovo, particolari sono tuttavia le motivazioni espresse dal giudice nella suddetta condanna. L'amministratore, citato in giudizio dall'ente presso il quale svolgeva la sua funzione, è stato, infatti, sanzionato dal giudice civile per non aver adottato un adeguato modello organizzativo, così come prevede l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Già condannato in sede penale per i reati di corruzione e turbativa d'asta, commessi nell'ambito della sua attività gestoria, reati per i quali aveva a suo tempo patteggiato, subendo una condanna a pena detentiva, il suddetto amministratore è stato, con la sentenza in parola, ritenuto anche civilmente responsabile, in concorso con la stessa società, risultata, peraltro, colpevole al 50 %.

Secondo i giudici milanesi la società si era macchiata, prima facie, di omissione di controllo sulla mala gestio dell'amministratore e di creazione collusoria di un sistema di fondi neri al fine di finanziare attività illecite, giovandosi all'occorrenza dei risultati raggiunti attraverso il sistema illecito realizzato. Ma, tornando all'amministratore: i fatti illeciti, di cui alle penali imputazioni, integrano certamente una mala gestio anche in ambito civilistico, la cui cattiva gestione, come affermato dai giudici meneghini, si annida nell'omessa adozione dei modelli previsti dal decreto n. 231.

Procediamo con ordine e cerchiamo di capire se il fatto di dotare l'ente dei protocolli organizzativi previsti dal d. lgs. 231/2001 sia effettivamente una facoltà o se piuttosto il legislatore abbia inteso comunicare, con quella norma, un onere per gli enti e per gli amministratori che di questi ne fanno le veci...

 

Leggi l’articolo completo: http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=114

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano) Roma, dal 6 Febbraio al 21 Marzo 2009

Corso di

Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano)

Roma, dal 6 Febbraio al 21 Marzo 2009

Programma:

Il corso viene svolto su base collettiva e si articola in 4 moduli, ciascuno di 10 ore - secondo il calendario - durante il fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9,30 alle 13,30, e dalle 14.30 alle 16.30 per una durata totale di 40 ore di lezione in aula. I partecipanti saranno inoltre impegnati nella realizzazione di project work da consegnare entro la fine del corso.

Titoli dei Moduli:

  1. Introductory features – Legal English System

  2. Contract Law

  3. Company Law

  4. EU Law

Obiettivi:

Il presente corso ha come scopo l’acquisizione di competenze linguistiche di natura lessicale e morfosintattica volte alla traduzione ed interpretazione di testi giuridici di lingua inglese che permettano al partecipante di familiarizzare con diverse tipologie di documenti legali, analizzandoli sotto il profilo linguistico, interpretativo, traduttivo e culturale. Obiettivo primario è quindi la creazione di un vocabolario di termini specialistici ad hoc, attraverso un riferimento concreto all’inglese giuridico utilizzato nelle aziende e negli studi legali.

Destinatari:

Il corso è rivolto a chiunque abbia un livello medio di conoscenza della lingua inglese e ritenga utile per la sua attività o formazione professionale la conoscenza di tale disciplina specialistica.

Metodologia:

Il corso sarà tenuto in lingua inglese. Ad ogni partecipante sarà fornita una dispensa circa le tematiche di cui sopra. Parte della lezione sarà dedicata anche ad esercitazioni lessicali, sintattiche e traduttive. L’acquisizione della terminologia tecnica specifica si otterrà anche attraverso il riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici quali dizionari on-line, siti e fonti su CdRom.

Direzione del corso:

La direzione del corso è affidata alla Prof. Antonella Distante che è la stessa ideatrice e docente del corso, giunto a Roma alla 9^ edizione e a Bologna alla 3^ edizione.

Docenti:

Prof. Antonella Distante coadiuvata da suoi collaboratori altamente qualificati.

Antonella Distante: è iscritta all’albo degli Avvocati di Roma, ha conseguito la seconda laurea in Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”, in lingua inglese, con tesi dal titolo ” Aspetti terminologici del Legal English “; in possesso del TOLES (Test of Legal English Skills) – Advanced level – si è specializzata ulteriormente attraverso: il corso di perfezionamento in Inglese per Scopi Speciali (ESP), presso la Libera Università San Pio V di Roma; il Master di II livello in Mediazione Linguistica e Culturale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma, La Sapienza; i Corsi per docenti all’estero: Teaching Languages for Specific Purposes presso l’Institute for Applied Language Studies dell’Università di Edimburgo, Teacher Development presso la Dublin City University e Teaching English for Law presso l’Institute for Applied Language Studies dell’Università di Edimburgo.

E’ stata titolare di contratto per l’insegnamento della Lingua inglese 1 e Lingua inglese 2 presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza dal 2001 al 2006; attualmente: è titolare di contratto di docenza di Traduzione Giuridica e per l’Economia, Laurea Specialistica in Traduzione tecnico-scientifica e letteraria, e dei moduli di Inglese 2 e Inglese 3, English for Special Purposes,  Laurea triennale in Lingue e Culture del Mondo Moderno, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma La Sapienza; docente di traduzione tecnico-scientifica, traduzione legale ed economica (inglese-italiano) al Master di 2 livello in Traduzione Specializzata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza”; e’ docente di Lingua inglese - Traduzione II (settore tecnico/scientifico) presso l’Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia, Facoltà di Lingue e Letterature straniere Corso di Laurea per Traduttori e Interpreti; titolare di contratto per l’insegnamento della Lingua inglese presso la facoltà di Medicina, Corso di laurea in Terapista della neuro e psicomotricità dell’eta' evolutiva. E’ membro dell’Associazione Italiana Studi Canadesi. E’ membro dell’Associazione Eurolinguistica Sud. Fa parte del comitato scientifico della rivista “Opinioni e Confronti” di economia e diritto. E’ autrice di varie pubblicazioni in materia di letteratura post-coloniale ed in materia di traduzione sia in italiano sia in lingua inglese su riviste specializzate del settore. E’ autrice dell’opera “Wordbuster Il linguaggio dell’ Information Communication Technology” , Casa editrice Università La Sapienza, Roma, 2005 e del volume “English throughout the international relations, security, defence framework – Percorso di approfondimento interculturale nel campo dell’inglese per le relazioni internazionali, la sicurezza, la difesa”, casa editrice Europa2010, Roma, 2007. Ha in preparazione un saggio sull’inglese giuridico.

Per ulteriori info visitare il sito www.englishfor.it il sito dell’Inglese per Scopi Speciali.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

12 gennaio 2009

Strutture sanitarie piu’ attente alla privacy dei pazienti

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Strutture sanitarie più attente alla privacy dei pazienti

Le strutture sanitarie devono essere più attente alla privacy dei pazienti. Nel corso del 2008 l'Autorità per la privacy è intervenuta più volte per tutelare la riservatezza dei pazienti richiamando gli organismi sanitari pubblici e privati al rispetto di una serie di misure volte ad assicurare il massimo livello di protezione dei diritti del malato, come prevede il Codice privacy. Diverse soluzioni sono state adottate dalle strutture sanitarie a seguito delle segnalazioni presentate dai cittadini al Garante privacy.

Un'azienda sanitaria veneta ha ad esempio eliminato dai moduli utilizzati per fini amministrativi (ad es. per giustificare un'assenza dal lavoro) il riferimento al reparto che redige il certificato, evitando in questo modo che estranei possano desumere lo stato di salute del paziente attraverso l'indicazione esplicita del reparto presso cui si è recato. Per quanto riguarda la distribuzione dei referti, un ospedale universitario emiliano ha poi previsto che la cartella ambulatoriale sia inserita in un apposito contenitore con finestrella trasparente in modo tale da rendere visibili all'esterno i dati indispensabili al ritiro del referto, escludendo così l'accesso non necessario ai dati sanitari del paziente da parte dell'operatore addetto alla distribuzione. Una ditta che fornisce materiale per conto del servizio sanitario nazionale, invece, ha dal canto suo sostituito le etichette apposte all'esterno dei pacchi postali, assicurando di non indicare più informazioni circa il loro contenuto. Al fine di prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di dati sensibili dei pazienti, un ospedale milanese ha invece effettuato corsi di formazione per il personale che raccoglie l'anamnesi; lo scopo è quello di garantire che le prestazioni sanitarie non avvengano in situazioni di promiscuità. Ancora, un policlinico universitario siciliano ha modificato la collocazione delle stanze dedicate alle visite e ha introdotto un codice alfanumerico al posto della chiamata nominativa dei pazienti. Infine, un'azienda sanitaria pugliese ha corretto la causale degli assegni destinati ai ragazzi con problemi e disagi psicologici eliminando il riferimento alla malattia mentale da loro sofferta.

In più di un' occasione, il Garante è intervenuto poi presso medici di base ricordando la necessità di adottare cautele durante i colloqui con i pazienti per evitare che informazioni sullo stato di salute possano essere conosciute da terzi presenti in sala d'attesa. L'Autorità ha anche ribadito che le prescrizioni mediche devono essere consegnate solo al paziente o ritirate anche da persone diverse sulla base di una delega scritta mediante la consegna in busta chiusa.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Convegno Enciclopedia del Diritto: esperienze e prospettive – Roma, 15 e 16 gennaio 2009

15 - 16 gennaio

Convegno

Enciclopedia del Diritto: esperienze e prospettive

Accademia dei Lincei - Roma

ore 9.00

 

Giovedì 15 gennaio e venerdì 16 gennaio 2009, nella prestigiosa sede dell’Accademia dei Lincei a Roma, si svolgerà il convegno “Enciclopedia del Diritto: esperienze e prospettive”.

Il convegno, organizzato dalla Casa editrice Giuffrè per celebrare il 50° anniversario della pubblicazione del primo volume dell’Enciclopedia del Diritto, intende illustrare tematiche e tendenze emergenti nei vari campi della scienza giuridica, con particolare riferimento all’evoluzione delle metodologie, degli strumenti e della organizzazione scientifica.

Il programma, suddiviso in due giornate di studio, ospiterà luminari e studiosi della materia giuridica i quali, attraverso le pagine dell’Enciclopedia, discuteranno sull’evoluzione della cultura del diritto dal 1958 ad oggi e delle prospettive future.

L’enciclopedia del diritto, nata nel 1958 da una collaborazione tra Antonino Giuffrè e lo storico del diritto Francesco Calasso, si afferma immediatamente nel mercato editoriale offrendo un panorama completo del più moderno pensiero giuridico italiano. Dal 2004 l’opera è disponibile anche in formato elettronico su DVD-Rom. Nel 2008 l’opera viene ripresa attraverso gli Annali, che offrono una trattazione organica dei temi di anno in anno emergenti nel mondo del diritto.

Oggi come ieri l’Enciclopedia del Diritto si conferma interprete lucida e scrupolosa del mutare dei tempi e dell’evolversi del pensiero giuridico italiano.

 

Maggiori informazioni:

http://www.giuffreformazione.it/calendario/2009-01-15/

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

08 gennaio 2009

Danno esistenziale e Sezioni Unite: l’intervento dell’avv. Luigi Viola (1)

 

Danno esistenziale e Sezioni Unite: l’intervento dell’avv. Luigi Viola (1)

Video-intervento svolto dall’avv. Luigi Viola, Direttore di Altalex Massimario, al convegno dal titolo "Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali" tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati ed organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Altalex, Osservatorio Vittime LIDU e Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: garantito l’accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi
Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali.

È quanto ha chiarito il Garante privacy accogliendo il ricorso di due impiegati bancari esplicitamente menzionati negli atti di un giudizio disciplinare a carico di un collega, accusato di sottrazione di denaro dalle casse dell'istituto di credito presso il quale lavorava. Interpellati in proposito dalla banca, i due avevano chiesto, ai sensi del Codice in materia di tutela dei dati personali, di conoscere quanto li riguardava all'interno della documentazione relativa al procedimento. La banca si era però inizialmente opposta alla richiesta, affermando di non poterli fare accedere alla documentazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un terzo senza consenso di questi.

Insoddisfatti, i due dipendenti avevano presentato ricorso al Garante Privacy, ribadendo la richiesta di accesso anche in relazione all'eventualità di dover tutelare i propri diritti nei confronti di quanto affermato, secondo loro falsamente, dal collega.

Sollecitata dal Garante ad accogliere le richieste dei due dipendenti, la banca aveva continuato ad opporsi sostenendo questa volta che la richiesta originaria era in realtà finalizzata ad ottenere copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare riguardante esclusivamente un terzo, anziché la semplice comunicazione dei dati personali relativi ai due impiegati.

La decisione del Garante ha considerato legittima la rivendicazione dei due: la richiesta, infatti, formulata ai sensi del Codice Privacy, doveva essere intesa dalla banca come finalizzata alla sola comunicazione dei dati personali che li riguardano direttamente e che a tale richiesta l'istituto avrebbe dovuto adeguarsi nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Dinamiche negoziali e abilita’ sociali – corso di formazione – Milano, 22 e 23 gennaio 2009

Dinamiche negoziali e abilità sociali

La Camera Arbitrale di Milano organizza un corso di formazione sul tema della negoziazione che mira ad offrire un approfondimento teorico e pratico sulle dinamiche negoziali partendo dai processi cognitivi-emotivi che le caratterizzano.

Negoziare è un’attività quotidiana che permea molti ambiti professionali; si negozia con i clienti, con le controparti, si negoziano contratti e accordi. Saper negoziare, comprendere meglio gli stili e le dinamiche che caratterizzano i processi negoziali e acquisire nuove abilità e conoscenze nella negoziazione può costituire un valore aggiunto sia nell’ambito degli incontri di conciliazione sia nella pratica professionale di ogni giorno.

Per questi motivi, il corso è rivolto a tutti coloro che, sia in qualità di conciliatori sia come professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), si occupano, da differenti punti di vista, di negoziazione.

In rispetto agli standard formativi Unioncamere, il corso è a numero chiuso, per un numero massimo di 30 partecipanti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
L'Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto al corso 12 crediti formativi.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano ha riconosciuto la validità del corso ai fini della formazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni:
Camera Arbitrale

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

CONCILIA SRL: EDIZIONI 2009 CORSO PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA, MILANO, BOLOGNA

EDIZIONI 2009: CORSO PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  - ROMA, MILANO, BOLOGNA

 

VIII° EDIZIONE SU ROMA:

20, 21, 26, 27, 28 FEBBRAIO 2009:

(Hotel Royal Santina, Via Marsala, 22)

II° EDIZIONE SU MILANO:

6, 7, 12, 13, 14 MARZO 2009

(Milano centro)

II° EDIZIONE SU BOLOGNA:

20, 21, 26, 27, 28 MARZO 2009

(Bologna centro)

Orari:

1°,2°,3°giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-19,30;

4° giorno, ore 9,30-14,30 e 15,30-19,30;

5° giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-18,30.

Il corso e’ a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti come da standard del Ministero della Giustizia

SARANNO RICHIESTI CREDITI FORMATIVI AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI COMMERCIALISTI

 

ISCRIZIONI APERTE

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